Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10530 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10530 / 2024 promossa da:
, nato in [...] l'[...]; Parte_1
, nato in Argentina il [...] in [...] e unitamente a Persona_1 Controparte_1
nata in [...] l'[...] quali esercenti la responsabilità genitoriale in
[...]
rappresentanza della figlia minore
nata in [...] il [...]; Persona_2
nata in [...] il [...]; Persona_3
nata in Argentina il [...] in [...] e unitamente a Controparte_2 Persona_4
, nato in [...] il [...], quali esercenti la responsabilità genitoriale in
[...]
rappresentanza delle figlie minori:
nata in [...] il [...] e Persona_5
nata in [...] il [...]; Persona_6
nata in [...] il [...] In proprio e unitamente a Persona_7 Persona_8
nato in Argentina l'[...], in [...] figli minori:
[...]
nato in [...] il [...] e Parte_2
nato in [...] il [...] Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. FILIPPO CREMONINI e dall'Avv. ROSARIA BARTONE
RICORRENTI
CONTRO
1
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero presso presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, Accertare e dichiarare che:
- , nato in [...] l'[...], , nata in [...] il Parte_1 Persona_1
17/01/1972, , nata in [...] il [...], , nata in [...] il Persona_2 Persona_3
23/07/2003, , nata in [...] il [...], , Controparte_2 Persona_5
nata in [...] il [...], , nata in [...] il [...], Persona_6
, nata in [...] il [...], , nato in [...]_2
Argentina il 09/07/2014, e , nato in [...] il [...], sono cittadini Parte_3
italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana, e per l'effetto
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acqui Terme (AL), quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato
Civile della popolazione di Acqui Terme (AL). Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Salvis juribus.”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data
14.6.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_3
dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] da genitori italiani, ad Acqui Terme (attuale Persona_9
provincia di IA), come da estratto dell'atto di nascita (cfr. doc. 1). emigrava in Argentina e ivi contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_9 [...]
in data 8.7.1901 e dalla loro unione nasceva in data 5.5.1912 nasceva la loro figlia Persona_10
(cfr. doc. 5). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino Persona_11
come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue “Che nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale vi sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per opzione maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciott'anni, non si trova registrato/a
2 finora, ad o nato/a il 20/06/1875 in ITALIA – IA , Per_9 Persona_9 Per_9
Acqui Terme. Deceduto”. (cfr. doc. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 18.7.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 27.2.2025, posticipata al 13.3.2025, assegnando termine per la costituzione della parte convenuta fino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2, d.l. n.
13/2017. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani».
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti risiedono all'estero, che l'avo è nato ad [...]
(AL), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_4
conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_5
contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3 Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata. I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo cittadino italiano, è nato il [...] ad [...] Persona_9
(AL), e ha contratto matrimonio in Argentina con in data 8.7.1901 Persona_10
(doc. 1 e 2);
4 - che non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_9
certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (doc. 4)
e che lo stesso è deceduto in data 29.11.1928 (doc. 3);
- che dall'unione tra e è nata in [...] Persona_9 Persona_10
5.5.1912 (doc. 5), la quale ha contratto matrimonio con Persona_11 Persona_12
argentino, (doc. 6) e dalla loro unione nasceva il figlio e odierno ricorrente,
[...] [...]
in data 1.6.1943 (doc. 8); Parte_1
- che contraeva matrimonio con (doc. 9) e dalla Parte_1 Persona_13
loro unione sono nati i figli e odierni ricorrenti: in data 17.1.1972 (doc. Persona_1
10), in data 6.1.1973 (doc. 13) e in data Controparte_2 Persona_7
13.10.1978 (doc. 17);
- che dall'unione tra e nascevano i figli e odierni Persona_1 Controparte_1
ricorrenti: in data 23.7.2003 (doc. 11) e in data 19.12.2007 Persona_3 Persona_2
(doc. 12); Per_1
- che contraeva matrimonio (doc. 14) con e CP_2 Persona_14
dalla loro unione nascevano le figlie e odierne ricorrenti: in data Persona_5
30.12.2006 (doc. 15) e in data 19.8.2008 (doc. 16); Persona_6
- che è deceduta il 17.1.2008 (doc. 7); Persona_11
- che dall'unione con nascevano i figli e odierni Persona_7 Persona_8
ricorrenti: in data 9.7.2014 (doc. 18) e in data Parte_2 Parte_3
23.7.2022 (doc. 19).
5.1 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di sia perché al tempo prevista – salvi casi Persona_11
marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10
5 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la
Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per
l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana Persona_11
iure sanguinis al proprio figlio e odierno ricorrente, sig. , nato in data [...]. Parte_1
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della
6 proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della consolidata giurisprudenza, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano
è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti
nato in [...] l'[...], Parte_1
nato in [...] il [...], Persona_1
nata in [...] il [...], Persona_2
nata in [...] il [...], Persona_3
nata in [...] il [...], Controparte_2
nata in [...] il [...], Persona_5
nata in [...] il [...], Persona_6
nata in [...] il [...], Persona_7
nato in [...] il [...] Parte_2
nato in [...] il [...], Parte_3
il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 13/3/2025
7 Il Giudice
Andrea Natale
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