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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 78.2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 78/2023 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 15.01.2025, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Canino (VT) alla Strada Doganelle s. n. c., rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo
Dionisi e con questi elettivamente domiciliato in Acquapendente (VT), vicolo Albicocco n. 10, studio del difensore;
Opponente
Nei confronti di
(già , Controparte_1 Controparte_2
C.F./P.I./R.I. , con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in persona del suo P.IVA_1
Procuratore dott. , in qualità di legale rappresentante pro tempore di Persona_1 Pt_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Camilleri ed elettivamente domiciliata in Catania,
[...]
via Giacomo Leopardi n. 63, studio del difensore;
Opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 997/2022, emesso in data 31.10.2022 dal
Tribunale di Viterbo nell'ambito del procedimento recante R.G. 2498/2022.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 997/2022, emesso in data 31.10.2022 dal Tribunale di Viterbo, che gli ingiungeva di pagare al la somma di € 21.980,73, oltre interessi e spese, Controparte_1
dovuta per il saldo della fattura n. 056540178181008 avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica.
A fondamento dell'opposizione deduceva che il credito azionato in via monitoria non era provato, in quanto gli atti prodotti dalla società opposta, ovvero la fattura e l'estratto autentico del libro giornale, non erano idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa di pagamento.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Si costituiva con comparsa di risposta il insistendo per il Controparte_1
rigetto dei motivi di opposizione.
Quanto all'esistenza del credito, affermava che la pretesa era fondata sugli accertamenti operati dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A., concessionaria del servizio di distribuzione regolato dal D.lgs.
79/99, i quali, in data 06.06.2019, avevano rimosso il contatore contraddistinto dal POD n.
IT001E620746029, associato alla fornitura di energia elettrica intestata all'opponente e, all'esito delle analisi di laboratorio, avevano riscontrato anomalie e manomissioni tecniche, dalle quali era derivato un errore di misurazione negativo sull'energia prelevata pari a – 83,59%.
Pertanto, E-Distribuzione S.p.A., ritenendo che il prelievo irregolare avesse avuto inizio il
13.08.2013 (data attivazione fornitura), aveva effettuato la ricostruzione dell'energia prelevata in base al coefficiente di correzione accertato in sede di verifica e, tenuto conto del periodo di prescrizione, aveva quantificato in 110.825,16 kWh la quantità di energia sottratta nel periodo compreso fra il 21.10.2016 ed il 06.06.2019, chiedendo il pagamento della differenza.
La società opposta precisava che, in base alle condizioni di fornitura, l'opponente avrebbe dovuto vigilare sulla integrità e sul regolare funzionamento del contatore e, pertanto, sebbene non fosse dimostrabile l'imputabilità della manomissione allo stesso opponente, questi era comunque tenuto a corrispondere il pagamento, avendo tratto vantaggio dal risparmio di spesa derivante dal pagamento di un importo inferiore rispetto ai consumi effettivi.
Alla luce delle compendiate motivazioni, chiedeva di rigettare l'opposizione e di confermare il monitorio.
2 3. Nello svolgimento del processo venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive tesi.
Segnatamente, l'opponente contestava l'applicabilità delle condizioni di fornitura invocate dalla società opposta perché mai sottoscritte e contenenti clausole vessatorie. Inoltre, precisava che l'analisi del contatore era stata effettuata in assenza di contraddittorio e che il credito, pertanto, non poteva dirsi provato.
La società opposta affermava che i dipendenti del distributore possedevano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e che, di conseguenza, il verbale di verifica aveva la natura di atto pubblico.
Contestava, inoltre, che le condizioni di fornitura contenessero clausole vessatorie.
All'udienza del 15.01.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Il Giudice osserva che la società di vendita ha quantificato il Controparte_1
credito azionato sulla base dei dati comunicati dal concessionario E- Distribuzione S.p.A., che ha ricalcolato i consumi di energia elettrica non correttamente rilevati dal contatore irregolare.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione.
Per dimostrare l'esistenza del credito la società opposta ha prodotto il verbale di verifica di E-
Distribuzione S.p.A. n. 699376510/2021 (allegato n. 4 della comparsa di risposta), la comunicazione di ricalcolo dei consumi (allegato n. 5 della comparsa di risposta), nonché la fattura
(allegato n. 7 della comparsa di risposta) e l'estratto autentico libro giornale (allegato n.2 della produzione del monitorio).
Procedendo nella valutazione del compendio probatorio, giova anzitutto ricordare che, nel giudizio a cognizione piena che si instaura in seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo, non può costituire prova del credito la fattura commerciale. Infatti, tale atto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando il rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. n. 299/2016 e Cass. n. 15383/2010).
Parimenti le scritture contabili regolarmente tenute, bollate e vidimate nelle forme di legge, possono rilevare come prova scritta in sede di emissione del monitorio, mentre nel giudizio che si instaura in
3 seguito all'opposizione riacquistano vigore le regole generali dettate dagli artt. 2709 e 2710 c.c., in forza delle quali i libri contabili fanno prova contro l'imprenditore o nei rapporti fra gli imprenditori. La descritta disciplina istruttoria consente di escludere l'utilizzo probatorio delle scritture contabili in favore della società opposta, non rivestendo la controparte qualifica di imprenditore.
Occorre, quindi, esaminare la valenza probatoria del verbale di verifica del 30.09.2021 e del conseguente ricalcolo dei dati di consumo.
Sul punto giova precisare che detto verbale non può giovarsi dell'efficacia probatoria privilegiata accordata dall'art. 2699 c.c., in quanto non è stato redatto da pubblici ufficiali. Il testo della norma codicistica prevede, infatti, che il documento, per essere qualificato come atto pubblico, deve provenire dal pubblico ufficiale, non essendo sufficiente la diversa qualifica dell'incaricato di pubblico servizio invocata dalla società opposta per i dipendenti del concessionario E-
Distribuzione S.p.A.
Inoltre, si deve rilevare che dal verbale di verifica emerge che l'asportazione del contatore è stata effettuata quando l'opponente era assente, il che consente di inferire che il misuratore non fosse collocato in area privata, bensì in area pubblica e, quindi, accessibile anche da terzi che avrebbero potuto manometterlo. Peraltro, le verifiche di laboratorio sono state compiute senza dare all'opponente la possibilità di esprimere le proprie controdeduzioni e, anche in sede processuale, la società opposta, su cui grava l'onere di provare il credito di cui richiede il pagamento, non ha formulato precise istanze istruttorie in ordine all'accertamento degli errori di misurazione riscontrati unilateralmente dal distributore, specificando se l'analisi fosse o meno ripetibile.
Il che rende deficitaria la prova del credito, sia sul piano dell'imputabilità all'opposto della condotta di manomissione del contatore, che sul piano dell'effettivo accertamento dell'errore di misurazione sulla base del quale sono stati ricalcolati i consumi. Parimenti carente è la prova in ordine al dies a quo a decorrere dal quale sarebbe iniziato il prelievo irregolare, che si fa apoditticamente risalire alla data di attivazione della fornitura, senza alcuna prova.
D'altra parte, nemmeno potrebbe ammettersi la richiesta di indennizzo per indebito arricchimento, che pure l'opposta sembra configurare laddove rappresenta che, in ogni caso, l'opponente ha beneficiato della somministrazione di energia elettrica, pagando meno del dovuto.
Invero, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, l'azione generale di arricchimento (art. 2041 c.c.) ha natura complementare e sussidiaria (cfr. art. 2042 c.c., norma di chiusura del
“sistema” delle tipiche azioni contrattuali): è ammissibile e può essere esercitata solo quando manchi ab origine (cioè non esista) un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge (Cass., SS.UU., sent. n. 33954/2023; Cass., sent. n.
4 13203/2023; Cass., ord. interlocutoria n. 5222/2023; Cass., n. 14120/2020; Cass. n. 843 del 2020;
Cass., n. 8683/2019; Cass. n. 11682 del 2018; Cass. n. 2350 del 2017; Cass. n. 6295 del 2013; Cass.
n. 8020 del 2009; Cass. 20141 del 2007; Cass. n. 17647 del 2007; Cass. 11067 del 2003; Cass.
16340 del 2002), secondo una valutazione compiuta “in astratto”, che prescinde dall'esito concreto di tale azione (Cass. n. 843 del 2020; Cass., sent. n. 11038/2018; Cass. n. 11682 del 2018; Cass. n.
29988 del 2018; Cass., SS.UU., sentenza 26 maggio 2015, n. 10798; Cass. civ., sez. I, sent. n.
20871/2015; Cass. civ., n. 5396/2014; Cass. civ. n. 4492/2010; Cass. n. 25461 del 2010; Cass., SU,
n. 28042 del 2008).
Tale presupposto non ricorre nel caso scrutinato, essendo intercorso fra le parti un contratto di somministrazione, che rende inammissibile l'azione sussidiaria di indebito arricchimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente tra Parte_1
e così provvede: Controparte_1
1. Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 997/2022 del
Tribunale di Viterbo;
2. Condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite Controparte_1 che liquida in € 4.000,00, oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, il 08.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Davide Palmieri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 78/2023 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 15.01.2025, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Canino (VT) alla Strada Doganelle s. n. c., rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo
Dionisi e con questi elettivamente domiciliato in Acquapendente (VT), vicolo Albicocco n. 10, studio del difensore;
Opponente
Nei confronti di
(già , Controparte_1 Controparte_2
C.F./P.I./R.I. , con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in persona del suo P.IVA_1
Procuratore dott. , in qualità di legale rappresentante pro tempore di Persona_1 Pt_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Camilleri ed elettivamente domiciliata in Catania,
[...]
via Giacomo Leopardi n. 63, studio del difensore;
Opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 997/2022, emesso in data 31.10.2022 dal
Tribunale di Viterbo nell'ambito del procedimento recante R.G. 2498/2022.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 997/2022, emesso in data 31.10.2022 dal Tribunale di Viterbo, che gli ingiungeva di pagare al la somma di € 21.980,73, oltre interessi e spese, Controparte_1
dovuta per il saldo della fattura n. 056540178181008 avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica.
A fondamento dell'opposizione deduceva che il credito azionato in via monitoria non era provato, in quanto gli atti prodotti dalla società opposta, ovvero la fattura e l'estratto autentico del libro giornale, non erano idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa di pagamento.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Si costituiva con comparsa di risposta il insistendo per il Controparte_1
rigetto dei motivi di opposizione.
Quanto all'esistenza del credito, affermava che la pretesa era fondata sugli accertamenti operati dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A., concessionaria del servizio di distribuzione regolato dal D.lgs.
79/99, i quali, in data 06.06.2019, avevano rimosso il contatore contraddistinto dal POD n.
IT001E620746029, associato alla fornitura di energia elettrica intestata all'opponente e, all'esito delle analisi di laboratorio, avevano riscontrato anomalie e manomissioni tecniche, dalle quali era derivato un errore di misurazione negativo sull'energia prelevata pari a – 83,59%.
Pertanto, E-Distribuzione S.p.A., ritenendo che il prelievo irregolare avesse avuto inizio il
13.08.2013 (data attivazione fornitura), aveva effettuato la ricostruzione dell'energia prelevata in base al coefficiente di correzione accertato in sede di verifica e, tenuto conto del periodo di prescrizione, aveva quantificato in 110.825,16 kWh la quantità di energia sottratta nel periodo compreso fra il 21.10.2016 ed il 06.06.2019, chiedendo il pagamento della differenza.
La società opposta precisava che, in base alle condizioni di fornitura, l'opponente avrebbe dovuto vigilare sulla integrità e sul regolare funzionamento del contatore e, pertanto, sebbene non fosse dimostrabile l'imputabilità della manomissione allo stesso opponente, questi era comunque tenuto a corrispondere il pagamento, avendo tratto vantaggio dal risparmio di spesa derivante dal pagamento di un importo inferiore rispetto ai consumi effettivi.
Alla luce delle compendiate motivazioni, chiedeva di rigettare l'opposizione e di confermare il monitorio.
2 3. Nello svolgimento del processo venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive tesi.
Segnatamente, l'opponente contestava l'applicabilità delle condizioni di fornitura invocate dalla società opposta perché mai sottoscritte e contenenti clausole vessatorie. Inoltre, precisava che l'analisi del contatore era stata effettuata in assenza di contraddittorio e che il credito, pertanto, non poteva dirsi provato.
La società opposta affermava che i dipendenti del distributore possedevano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e che, di conseguenza, il verbale di verifica aveva la natura di atto pubblico.
Contestava, inoltre, che le condizioni di fornitura contenessero clausole vessatorie.
All'udienza del 15.01.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Il Giudice osserva che la società di vendita ha quantificato il Controparte_1
credito azionato sulla base dei dati comunicati dal concessionario E- Distribuzione S.p.A., che ha ricalcolato i consumi di energia elettrica non correttamente rilevati dal contatore irregolare.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione.
Per dimostrare l'esistenza del credito la società opposta ha prodotto il verbale di verifica di E-
Distribuzione S.p.A. n. 699376510/2021 (allegato n. 4 della comparsa di risposta), la comunicazione di ricalcolo dei consumi (allegato n. 5 della comparsa di risposta), nonché la fattura
(allegato n. 7 della comparsa di risposta) e l'estratto autentico libro giornale (allegato n.2 della produzione del monitorio).
Procedendo nella valutazione del compendio probatorio, giova anzitutto ricordare che, nel giudizio a cognizione piena che si instaura in seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo, non può costituire prova del credito la fattura commerciale. Infatti, tale atto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando il rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. n. 299/2016 e Cass. n. 15383/2010).
Parimenti le scritture contabili regolarmente tenute, bollate e vidimate nelle forme di legge, possono rilevare come prova scritta in sede di emissione del monitorio, mentre nel giudizio che si instaura in
3 seguito all'opposizione riacquistano vigore le regole generali dettate dagli artt. 2709 e 2710 c.c., in forza delle quali i libri contabili fanno prova contro l'imprenditore o nei rapporti fra gli imprenditori. La descritta disciplina istruttoria consente di escludere l'utilizzo probatorio delle scritture contabili in favore della società opposta, non rivestendo la controparte qualifica di imprenditore.
Occorre, quindi, esaminare la valenza probatoria del verbale di verifica del 30.09.2021 e del conseguente ricalcolo dei dati di consumo.
Sul punto giova precisare che detto verbale non può giovarsi dell'efficacia probatoria privilegiata accordata dall'art. 2699 c.c., in quanto non è stato redatto da pubblici ufficiali. Il testo della norma codicistica prevede, infatti, che il documento, per essere qualificato come atto pubblico, deve provenire dal pubblico ufficiale, non essendo sufficiente la diversa qualifica dell'incaricato di pubblico servizio invocata dalla società opposta per i dipendenti del concessionario E-
Distribuzione S.p.A.
Inoltre, si deve rilevare che dal verbale di verifica emerge che l'asportazione del contatore è stata effettuata quando l'opponente era assente, il che consente di inferire che il misuratore non fosse collocato in area privata, bensì in area pubblica e, quindi, accessibile anche da terzi che avrebbero potuto manometterlo. Peraltro, le verifiche di laboratorio sono state compiute senza dare all'opponente la possibilità di esprimere le proprie controdeduzioni e, anche in sede processuale, la società opposta, su cui grava l'onere di provare il credito di cui richiede il pagamento, non ha formulato precise istanze istruttorie in ordine all'accertamento degli errori di misurazione riscontrati unilateralmente dal distributore, specificando se l'analisi fosse o meno ripetibile.
Il che rende deficitaria la prova del credito, sia sul piano dell'imputabilità all'opposto della condotta di manomissione del contatore, che sul piano dell'effettivo accertamento dell'errore di misurazione sulla base del quale sono stati ricalcolati i consumi. Parimenti carente è la prova in ordine al dies a quo a decorrere dal quale sarebbe iniziato il prelievo irregolare, che si fa apoditticamente risalire alla data di attivazione della fornitura, senza alcuna prova.
D'altra parte, nemmeno potrebbe ammettersi la richiesta di indennizzo per indebito arricchimento, che pure l'opposta sembra configurare laddove rappresenta che, in ogni caso, l'opponente ha beneficiato della somministrazione di energia elettrica, pagando meno del dovuto.
Invero, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, l'azione generale di arricchimento (art. 2041 c.c.) ha natura complementare e sussidiaria (cfr. art. 2042 c.c., norma di chiusura del
“sistema” delle tipiche azioni contrattuali): è ammissibile e può essere esercitata solo quando manchi ab origine (cioè non esista) un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge (Cass., SS.UU., sent. n. 33954/2023; Cass., sent. n.
4 13203/2023; Cass., ord. interlocutoria n. 5222/2023; Cass., n. 14120/2020; Cass. n. 843 del 2020;
Cass., n. 8683/2019; Cass. n. 11682 del 2018; Cass. n. 2350 del 2017; Cass. n. 6295 del 2013; Cass.
n. 8020 del 2009; Cass. 20141 del 2007; Cass. n. 17647 del 2007; Cass. 11067 del 2003; Cass.
16340 del 2002), secondo una valutazione compiuta “in astratto”, che prescinde dall'esito concreto di tale azione (Cass. n. 843 del 2020; Cass., sent. n. 11038/2018; Cass. n. 11682 del 2018; Cass. n.
29988 del 2018; Cass., SS.UU., sentenza 26 maggio 2015, n. 10798; Cass. civ., sez. I, sent. n.
20871/2015; Cass. civ., n. 5396/2014; Cass. civ. n. 4492/2010; Cass. n. 25461 del 2010; Cass., SU,
n. 28042 del 2008).
Tale presupposto non ricorre nel caso scrutinato, essendo intercorso fra le parti un contratto di somministrazione, che rende inammissibile l'azione sussidiaria di indebito arricchimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente tra Parte_1
e così provvede: Controparte_1
1. Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 997/2022 del
Tribunale di Viterbo;
2. Condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite Controparte_1 che liquida in € 4.000,00, oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, il 08.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Davide Palmieri
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