Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8317/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 3.4.2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione
È presente l'avvocato Diego Grassi per la opposta Controparte_1
nell'interesse della quale si riporta a eccezioni, osservazioni e deduzioni in atti postulando l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Precisa che il credito at- tuale insoddisfatto risulta quello di euro 26.612,25 già computato analiticamente in ricorso monitorio e che, per mero errore grafico, in atti processuali, è trascritto nella somma 22.612,25 ove, peraltro, si rassegnano le conclusioni chiedendo il riconoscimento oltre interessi della minore o maggiore somma accertata ed infatti dagli atti non appare elemento che induca una quantificazione diversa dal ricorso monitorio. Sul punto precisa ancora che su tale importo di euro 26.612,25 non è praticata i.v.a. giacché essa quantificazione già include imposta della fattura
19/2016 di cui residuava un saldo dovuto per euro 9.274,25 cui deve sommarsi importo di euro 16.938,00 per opere eseguite e non fatturate ma asseverata, per esecuzione ed importo, dalla accettazione documentale di DL ed amministratore.
Pertanto, deve considerarsi che risultando già praticata l'i.v.a. su importo di cui alla predetta fattura 19/2016, l'i.v.a. dovrà praticarsi solo sull'importo residuo di euro 16.938,00.
Chiede accogliersi la domanda di pagamento per euro 26.612,25 come precisato, oltre interessi di mora dalla domanda e spese di lite attribuite al procuratore avv.
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È altresì presente per l'opponente condominio l'avvocato Davide Vernillo, il quale si riporta all'atto introduttivo e le conclusioni articolate chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese, competenze ed onorari e con attri- buzione. L'avvocato Vernillo ancora in questa sede fa rilevare che nulla è dovuto in quanto è sopravvenuta la risoluzione del contratto per inadempimento della ditta Guerra, del resto, come già ampiamente dedotto nell'atto introduttivo, anche la stessa ditta da un lato ritiene il contratto risolto e dall'altro pretende quanto in- giunto. Si insiste altresì nell'accoglimento della sollevata eccezione di responsa- bilità della ditta in virtù in applicazione della norma contrattuale, nonché della sollevata eccezione di difformità dei vizi dell'opera. Ancora, sul sull'erroneità del credito preteso si insiste affinché, nella delegata ipotesi in cui si voglia ritene- re valido il decreto ingiuntivo oggi opposto, la somma in giunta venga opportu- namente ricalcolata nella misura di euro 7.783,78.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha emesso la presente la seguente
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S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 8317/2018 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Napoli alla Via Sant'Arcangelo a Baiano, 19 presso lo studio dell'Avv. Davide
Vernillo (c.f.: ) dal quale è rappresenta e difesa in virtù C.F._1
di procura in atti.
- Attore
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
(p.iva: , parte elettivamente domiciliata in Via Anfiteatro Laterizio P.IVA_2
n. 222 in Nola (NA) presso lo studio dell'Avv. Diego Grassi (c.f.:
) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in at- C.F._2
ti
- Convenuta
-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - appalto
CONCLUSIONI: le parti concludevano riportandosi ai propri scritti di cui chie-
devano l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009
n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione, omettendo lo svolgimento del processo.
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Con ricorso monitorio, la società esponeva di Controparte_2
aver stipulato, in data 26.04.2016, con il Controparte_3
alla via Vittorio Imbriani, 48/d, un contratto di appalto avente ad
[...]
oggetto i lavori manutenzione ordinaria e straordinaria al fabbricato in osservan-
za del capitolato d'appalto redatto dal tecnico di fiducia nella persona dell'ing.
Il contratto fissava il valore dei lavori a misura in €.405.726,65 Persona_1
oltre I.V.A. e costi della sicurezza, con versamento del 20% dell'importo dovuto all'inizio di ogni fase lavorativa suddiviso in n.4 (quattro) rate mensili a partire dalla firma del contratto. La asseriva di aver eseguito le Controparte_2
lavorazioni di cui all'art. 1, num.1 del contratto di appalto (impermeabilizzazioni delle coperture del fabbricato) ed emetteva la fattura n. 19/16 per l'importo di
€.18.124,25. Tale somma, in osservanza al dettato dell'art. 6 del contratto, avreb-
be dovuto essere versata in quattro rate dell'importo di €.4.531,06 cadauna. Il
D.L., in data 26.10.2016 redigeva computo metrico delle opere eseguite sulla scorta delle misurazioni svolte in cantiere, attestando il valore delle stesse in
€.33.414,39, e, successivamente impartiva la sospensione dei lavori su richiesta del committente. La riceveva in acconto la Parte_1 Controparte_2
somma di euro €.8.450,00 comprensiva di via e si dichiarava creditrice per la re-
stante somma di €.26.612,25. Pertanto, chiedeva al Tribunale di Nola di ingiun-
gere al suddetto condominio il pagamento di tale ultimo importo, oltre interessi nella misura legale dalla data del 31/10/2016 o di quella opportuna, con riserva di i.v.a.
In data 16.10.2018, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n.2290/2018, come richiesto dalla ricorrente per la somma di €.26.612,25 oltre interessi nella misura legale dalla data del 31/10/2016, sino al soddisfo.
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Con atto di citazione, ritualmente notificato, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo meglio specificato in atti, con il quale si ingiungeva al medesimo il pagamento delle somme dovute quale corrispettivo dell'appalto eseguito in favore del medesimo. In particolare, il Condominio de-
duceva:
1. l'inefficacia del contratto di cui sopra per inadempimento della ditta
2) la sussistenza di un controcredito nei confronti Controparte_2
dell'appaltatore tenuto da contratto a garantire il Condomino dai danni cagionati aa terzi, da individuarsi nella condomina , come da consulenza Parte_2
tecnica d'ufficio espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo da questa incardinato innanzi al Tribunale di Nola e recante r.g. 4040/2017, ed ivi quantificati in euro 40.000,00, 3) la sussistenza di vizi e difformità dell'opera ex art. 1667 e art. 1668 c.c., 4) la presenza di errori di calcolo nella quantificazione del credito, 5) la intervenuta rinuncia del sig. procuratore spe- Parte_3
ciale della ditta agli importi dovuti dagli interni a/7, a/8, Controparte_2
a/16, a/18, come deliberato e riportato nel verbale di assemblea condominiale del
08.06.2016. Chiedeva, quindi, accertarsi la intervenuta risoluzione del contratto di appalto, revocare il decreto ingiuntivo opposto nulla essendo dovuto all'appaltatore che, per converso, era tenuto al pagamento dei danni arrecati, od in subordine condannare al pagamento della minor somma di €.7.783,78.
Si costituiva nel giudizio la la quale evidenziava Controparte_2
1. la fondatezza del credito in ragione degli atti di riconoscimento del credito da ravvisarsi sia nelle attestazioni rese dalla D.L. quale alter ego tecnico del com-
mittente nei “computi metrici estimativi”, sia nella sottoscrizione apposta dall'Amministratore di condominio al “quadro economico riepilogativo”,
2. la insussistenza dei presupposti per procedersi alla risoluzione del contratto per
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inadempimento dell'appaltatore, sia in ragione della insussistenza di ordini di servizio regolarmente impartiti dal direttore all'esito della sospensione conse-
guente alle dimissioni del D.L., sia la sussistenza di gravi e plurimi inadempi-
menti contrattuali del committente (tali da giustificare la risoluzione per colpa di quest'ultimo in data precedente ai presunti inadempimenti dell'appaltatore),
3. la decadenza dall'azione di accertamento dei presunti vizi dell'opera l'opposta,
in ragione della intervenuta controfirma dei computi in data 26/10/2016 dal committente senza alcuna contestazione,
4. la infondatezza della domanda risarcitoria per difetto di prova,
5. l'infondatezza del ricalcolo del credito così come prospettato dal Parte_1
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione proposta e condannarsi l'opponente al pagamento della somma di €.22.612,25 oltre interessi (così rideterminata nella comparsa), somma poi corretta a verbale in €.26.612,25 oltre IVA sulla somma
di €.16.938,00 od alla minore o maggior somma accertata mercé istruttoria pro-
cessuale.
L'opposizione risulta solo in minima parte fondata e va, pertanto, accolta nei termini di seguito rappresentati.
Giova premettere come il giudizio conseguente all'opposizione al decre-
to ingiuntivo di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. sia un giudizio ordinario, la cui pecu-
liarità consiste nell'inversione, meramente formale, delle posizioni processuali dovute alla circostanza che l'opponente è in realtà il debitore sostanziale e l'opposto il creditore sostanziale. Tale inversione, peraltro, non pregiudica la ri-
partizione dell'onere della prova stabilita dall'art. 2697 c.c., in virtù del quale è
chi vuol far valere in giudizio un diritto che deve fornire prova del fatto costituti-
vo dello stesso, mentre spetta al convenuto provare i fatti impeditivi, modificativi
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ed estintivi. Anche nel giudizio di opposizione tale onere rimane così ripartito,
dovendo il creditore-opposto provare i fatti costitutivi della pretesa dallo stesso avanzata, e dunque la fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre il debi-
tore-opponente dovrà invece fornire la prova dell'insussistenza della pretesa cre-
ditoria azionata con il procedimento monitorio, dell'avvenuto adempimento o delle modificazioni subite dalla stessa. Invero, dall'art. 2697 c.c., che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modifica-
zione o dell'estinzione dello stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipo-
tesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte ne-
goziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è,
dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modifica-
tivi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite,
30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006,
n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Orbene, la opposta ed attrice sostanziale, ha posto a Controparte_1
fondamento della propria richiesta di pagamento il contratto di appalto del
26.04.2016, i computi metrici redatti dal D.L. Ing. ed il quadro Persona_1
economico riassuntivo sottoscritto dall'amministratore del condominio, provan-
do, pertanto, l'an ed il quantum del proprio diritto.
Per contro, le eccezioni sollevate dal non sono suffragate da Parte_1
alcun elemento probatorio.
Nulla risulta provato in relazione alla riconducibilità causale dei presunti vizi alle garanzie contrattualmente prestate, (dovendo, gli stessi, piuttosto ricon-
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dursi -secondo quanto verificato in sede di ATP- ad una omessa sorveglianza del-
la D.L. ed ad una cattiva progettazione di quest'ultima o negligenza nella valuta-
zione delle problematiche tecniche). Del resto, neppure vi è prova dell'effettivo esborso in favore della condomina delle somme di cui si chiede la manleva.
Indimostrata, oltre che tardiva, è anche l'eccezione sulla difformità e vizi dell'opera, ex art. 1667-1668 c.c.
Indimostrata anche la richiesta di decurtazione delle somme dovute in ra-
gione dell'esonero dal pagamento delle quote relative agli interni A/7, A/8, A/16,
A/18, del quale non si ravvede traccia nel contratto stipulato tra le parti.
Assorbita ogni ulteriore domanda (proposta anche in via subordinata) de-
ve, pertanto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto
Le spese seguono la sostanziale soccombenza dell'opponente e vengono liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della cau-
sa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria dello scaglione di valore medio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitiva-
mente pronunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed ecce-
zione, così decide:
1. Conferma il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento della somma di €.26.612,25, oltre iva ed interessi come da domanda;
2. Condanna il al pagamento, in favore dell'avv. Parte_1
Diego Grassi, delle spese processuali che liquida in complessivi
8
€.2.540,00 per onorari, oltre al rimborso sulle spese generali, iva e cpa se dovute.
Nola 20/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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