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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 12282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12282 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 15743/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. SI PAGLIARINI nella causa
T R A
( , elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1 viale G. Aicardi 38, presso lo studio dell'avv. Ettore Citarella che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti opponente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Benedetto De
Falco 13, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Simonelli che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
opposta
N O N C H E '
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_2
in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura in atti opposto all'esito dell'udienza del 27.11.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato da tutte le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta l'opposizione; condanna la parte opponente a rimborsare in favore di Parte_1 entrambe le parti convenute ( e i compensi Controparte_1 CP_2
legali che si liquidano, per ciascuna di dette parti, in € 1.769,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 10.4.2025 si è visto recapitare da Parte_1 [...]
una intimazione a pagare, entro 5 giorni, la somma di € Controparte_1
2.762,28, risultante da un avviso di addebito (intimazione di pagamento n. CP_2
097 2024 90862222 31/000).
L' ha proposto opposizione avverso detta intimazione sostenendo Pt_1 che il sottostante avviso di addebito non gli era mai stato notificato e che era decorso il termine di prescrizione.
Si sono costituiti in giudizio sia che Controparte_1 CP_2 contestando entrambe per più motivi la fondatezza dell'opposizione.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
L'opposizione dell' è infondata. Pt_1
L'avviso di addebito richiamato nell'intimazione di pagamento opposta CP_2
(avviso n. 3972016002419965000) è stato ritualmente notificato all' . Pt_1
Ciò risulta dalla produzione documentale dalla quale si ricava che esso CP_2
è stato spedito attraverso raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza dell' e non recapitato per assenza del destinatario, con Pt_1 successivo mancato ritiro di esso presso l'ufficio postale (“compiuta giacenza”).
Va al riguardo ricordato che la notifica degli avvisi di addebito può essere eseguita dall' anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di CP_2
ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (cfr. il comma 4, ultima parte, dell'art. 30 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010) con la conseguenza che in tal caso devono trovare applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982.
Peraltro, proprio in tema di notifica diretta degli avvisi di addebito attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è stato da ultimo affermato che in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale, trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul
2 servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della legge n. 890 del 1982 (cfr. Cass. 29.7.2025,
n. 21847).
Ciò detto in ordine alla regolarità della notifica dell'avviso di addebito in esame, dalla sua mancata tempestiva opposizione consegue la preclusione dell'esame di tutte le doglianze, di forma e di merito, che avrebbero dovuto essere proposte dall'opponente in sede di tempestiva opposizione avverso il predetto avviso.
Quanto poi all'eccezione di prescrizione successiva alla notifica di detto avviso (notifica compiuta in data 11.1.2017), va rilevato che dalla documentazione prodotta da risulta che in data 16.6.2019 è stata Controparte_1
notificata all' una prima intimazione di pagamento (n. 097 2019 Pt_1
90303856 29/000) che riportava sempre l'avviso di addebito in questione, CP_2 costituendo detta prima intimazione pacifica causa di interruzione del termine quinquennale di prescrizione.
Per la precisione, di detta prima intimazione di pagamento (precedente rispetto a quella opposta in questa sede) è stata tentata la notifica via pec in data
28.5.2019 all'indirizzo dell'opponente ( , notifica Email_1 tuttavia non consegnata per “indirizzo non valido”. Correttamente e ritualmente, di conseguenza, ha seguìto la procedura di cui Controparte_1 all'art. 7-quater, comma 6, del decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, che prevede, quando l'indirizzo pec del destinatario non sia valido ed attivo: 1) il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet dedicato della società InfoCamere Scpa;
2) la richiesta di pubblicazione del relativo avviso di deposito sul medesimo sito dedicato della società; 3) infine, la comunicazione al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a carico del concessionario.
In tali casi, per il destinatario, la notifica si intende perfezionata “nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa”, che nel caso di specie è proprio il giorno
16.6.2019.
3 Quanto al termine di prescrizione ancora successiva, è vero che tra la data di notifica della prima intimazione (16.6.2019) e la data in cui è stata notificata la seconda intimazione opposta in questa sede (10.4.2025) è trascorso più di un quinquennio, ma è pur vero che in detto periodo ha operato il termine di sospensione della prescrizione per l'emergenza Covid, pari a 310 giorni (129 giorni di cui al decreto legge n. 18/2020 + 181 giorni di cui al decreto legge n.
183/2020).
Con la conseguenza che a partire dal 16.6.2019 (data di notifica della prima intimazione di pagamento), 5 anni + 310 giorni non si sono interamente compiuti alla data del 10.4.2015 (data di notifica della seconda intimazione opposta nella presente sede), risultando pertanto detta seconda intimazione idoneo atto interruttivo del termine di prescrizione.
Infine, è del tutto infondata l'eccezione di difetto di motivazione della intimazione di pagamento opposta, poiché essa, richiamando il titolo sotteso e già notificato (e cioè l'avviso di addebito n. 3972016002419965000) è del tutto CP_2
idonea allo scopo (cfr. Cass. 18.4.2017, n. 9778).
Per detti motivi, l'opposizione proposta deve essere disattesa.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte opponente in favore di entrambe le parti convenute.
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4
(cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da
€ 1.100,01 a € 5.200,00, pari al carico dell'avviso di addebito;
e si sono CP_2 considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale), nei rispettivi valori medi.
Roma, 28.11.2025.
Il giudice
SI IN
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