Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania n. 298/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento d'ingiunzione – Rigetto della domanda ex art. 640 c.p.c.
Il Giudice
- letta la domanda di ingiunzione proposta con ricorso da Parte_1 nei confronti di Controparte_1
- ritenuta al propria competenza ex art. 637 c.p.c.;
- rilevato che il credito azionato in giudizio inerisce una somma liquida di danaro, pari a € 18645,49, dovuti per la causale di cui al ricorso;
- vista l'integrazione documentale richiesta inidonea ad attestare la fondatezza della pretesa in sede monitoria;
- ritenuta, pertanto, inaccoglibile allo stato la domanda, atteso che la documentazione prodotta non è riconducibile a quella richiesta dall'art. 50 TUB
– normativa, per inciso, applicabile anche agli intermediari finanziari iscritti all'elenco di cui all'art. 106 TUB (Tribunale di Palmi, sentenza 14.11.2024, n. 730) - avendo il ricorrente prodotto unicamente un mero saldaconto, per altro, privo della attestazione di conformità dello stesso alle scritture contabili;
ferma la normativamente prevista riproponibilità, anche in via ordinaria, della medesima (art. 640 c.p.c.);
- letti gli artt. 633 e ss. c.p.c.; rigetta la domanda di ingiunzione così come proposta;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 26/03/2025 Il Giudice dott. Benedetta Rossella Setta