TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 733/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 733/2024
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 21 marzo 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. ALESSANDRA LAZZERI Parte_1
Per l'avv. ROSSELLA QUARTA CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 17.55 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 733/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA Parte_1
LAZZERI
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ROSSELLA QUARTA CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ometteva di versare Controparte_2
all' i contributi previdenziali dovuti per i propri dipenden- CP_1
ti per i mesi di agosto e novembre 2018, non solo per la parte a ca- rico della società, ma anche per la parte trattenuta dalla stessa sul- la retribuzione maturata;
la debenza all'epoca della scadenza ori- ginaria è pacifica e non contestata.
L'istituto previdenziale ha rilevato detti omessi versamenti ed ha notificato alla società ed al trasgressore, il ricorrente
[...]
amministratore della società, avviso di accertamento Parte_2
dd. 3 febbraio 2020 notifica avvenuta in data 24 febbraio 2020.
I debitori hanno provveduto, nel termine di legge, al versa- mento della quota ritenute, da cui scaturisce la successiva Ordi- nanza Ingiunzione, con due distinti bollettini allegati all'avviso di accertamento notificato in data 24 febbraio 2020, entro il termine di legge per l'estinzione dell'illecito amministrativo, ovvero in da- ta 28 aprile 2020.
L' rilevando il mancato versamento delle ritenute CP_1
operate, ha emesso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002118022 noti- ficata in data 16 maggio 2025 con la quale ha irrogato la sanzione di Euro 112,68.
Lo introduceva, conseguentemente, il presente giu- Pt_1
dizio con ricorso dd. 25 giugno 2024, depositato il successivo 26 giugno 2024, con il quale chiedeva che il giudice “in accoglimento dei motivi di cui al presente ricorso, accertato che nulla è dovuto all dal ricorrente, a titolo di sanzione, per l'anno oggetto CP_1
dell'ordinanza ingiunzione impugnata, dichiarare nulla e/o annullabile
e/o illegittima: l'ordinanza ingiunzione n. 01-002118022 emessa dall' di Lucca, notificata in data 28.05.2024, relativa all'atto di ac- CP_1 certamento n. 4300.03/02/2020.0020701 del 03.02.2020, riferito CP_1
all'anno 2018”.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda CP_1
avversaria e chiedendo la sua reiezione, sul presupposto del man- cato versamento delle ritenute operante nel termine di 90 dalla notifica dell'avviso di accertamento.
La controversia è, pertanto, unicamente in diritto e docu- mentale e non necessita di alcuna attività istruttoria.
Pacifiche le circostanze di fatto, costituite dal mancato pa- gamento, nei termini originari, da parte della società
[...]
dei contributi previdenziali relativamente ai mesi di Parte_3
agosto e novembre 2018.
Documentalmente provata e non contestata è la circostanza che raggiunto dall'avviso di accertamento, lo ha provve- Pt_1
duto al pagamento di parte del debito previdenziale con i moduli allegati all'avviso di addebito, in data 28 aprile 2020.
Senonché da quanto emerge ed interpretando quanto comu- nicato da , i pagamenti di cui sopra sono stati genericamen- CP_3
te caricati da quest'ultima sulle partite mensili, senza alcuna spe- cificazione che trattavasi della quota trattenuta.
Questo, a livello informatico, ha generato la debenza della società che ha indotto l'istituto previdenziale a procedere con l'emissione della Ordinanza Ingiunzione impugnata. In questa sede si tratta di esaminare il pagamento effettuato e se lo stesso abbia o meno i requisiti per estinguere l'illecito am- ministrativo, ferme eventuali debenze di altre somme.
Risulta evidente che il tutto si è generato dal mancato pun- tuale versamento dei contributi e dal fatto che, ricevuto l'avviso di accertamento, lo si è premurato di estinguere la parte Pt_1
amministrativamente contestata;
se fossero stati versati entro il termine di 90 giorni tutti i contributi, anche quelli a carico della società, avrebbe estinto la posizione e nessun illecito am- CP_3
ministrativo sarebbe stato contestato.
Precisato questo ed entrando nel merito della controversia, non vi è dubbio che l'imputazione del pagamento viene effettuata dal debitore ed in assenza di sua imputazione, soccorrono i requi- siti codicistici.
E' altrettanto vero che siamo in presenza di un pagamento
“indirizzato”, nel senso che il creditore ha notificato l'avviso di ac- certamento con il quale richiedeva il pagamento delle somme do- vute per entrambi i titoli, ma dal predetto avviso non si è evince in maniera netta e precisa le modalità necessarie per estinguere il debito da ritenuta, ma un bollettino postale riportante i riferimen- ti dell'unica posizione debitoria.
Pertanto, lo ha provveduto al versamento delle rite- Pt_1 nute operate nell'unico modo indicato;
ha versato l'esatto importo delle stesse, pur senza nulla indicare circa l'imputazione della somma, anche perché non vi era lo spazio per detta precisazione.
L'imputazione del pagamento risulta essere, a giudizio di questo giudice, implicita, nel senso che il rispetto del termine di
90 giorni, l'esatto importo delle ritenute operate inducono a rite- nere evidente che fosse relativa agli importi trattenute e che que- sta fosse la volontà della parte.
Il rapporto interno, ancorché fissato ex lege, tra creditore,
l'istituto previdenziale, e l'agente esattore, , rimane estraneo CP_3
alla valutazione di questo giudice, anche se corre l'obbligo di suggerire la valutazione e l'introduzione di strumenti più chiari che consentano al cittadino di comprendere appieno ogni aspetto.
Il ricorso risulta, quindi, fondato e merita accoglimento.
Le ulteriori eccezioni sollevate da parte ricorrente, sono rias- sorbite e non necessitano di loro autonoma valutazione, neppure ai fini della decisione in punto spese.
Per quanto attiene le spese del giudizio, ricordato che il no- vellato disposto di cui all'art. 92 2° co. c.p.c. (art. 45 11° co. L.
69/2009, cosi come sostituito dall'art. 2,1° co. della L. 26/2005) di- spone che la compensazione delle spese del giudizio in deroga al disposto generale dell'art. 91 c.p.c. è ammissibile solo “se vi è soc- combenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, espli- citamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, par- zialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Tenuto conto di quanto sopra, ovvero la volontà del ricor- rente di estinguere l'obbligazione inerente alle ritenute operate con ciò ponendo nel nulla l'illecito amministrativo, che però for- malmente non è stata impeccabile e che operando con la CP_1
prescritta diligenza non poteva rilevare altro rispetto al mancato versamento delle ritenute, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavo- ro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso proposto da annulla Parte_1
l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002118022;
b) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 21 marzo 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 733/2024
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 21 marzo 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. ALESSANDRA LAZZERI Parte_1
Per l'avv. ROSSELLA QUARTA CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 17.55 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 733/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA Parte_1
LAZZERI
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ROSSELLA QUARTA CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ometteva di versare Controparte_2
all' i contributi previdenziali dovuti per i propri dipenden- CP_1
ti per i mesi di agosto e novembre 2018, non solo per la parte a ca- rico della società, ma anche per la parte trattenuta dalla stessa sul- la retribuzione maturata;
la debenza all'epoca della scadenza ori- ginaria è pacifica e non contestata.
L'istituto previdenziale ha rilevato detti omessi versamenti ed ha notificato alla società ed al trasgressore, il ricorrente
[...]
amministratore della società, avviso di accertamento Parte_2
dd. 3 febbraio 2020 notifica avvenuta in data 24 febbraio 2020.
I debitori hanno provveduto, nel termine di legge, al versa- mento della quota ritenute, da cui scaturisce la successiva Ordi- nanza Ingiunzione, con due distinti bollettini allegati all'avviso di accertamento notificato in data 24 febbraio 2020, entro il termine di legge per l'estinzione dell'illecito amministrativo, ovvero in da- ta 28 aprile 2020.
L' rilevando il mancato versamento delle ritenute CP_1
operate, ha emesso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002118022 noti- ficata in data 16 maggio 2025 con la quale ha irrogato la sanzione di Euro 112,68.
Lo introduceva, conseguentemente, il presente giu- Pt_1
dizio con ricorso dd. 25 giugno 2024, depositato il successivo 26 giugno 2024, con il quale chiedeva che il giudice “in accoglimento dei motivi di cui al presente ricorso, accertato che nulla è dovuto all dal ricorrente, a titolo di sanzione, per l'anno oggetto CP_1
dell'ordinanza ingiunzione impugnata, dichiarare nulla e/o annullabile
e/o illegittima: l'ordinanza ingiunzione n. 01-002118022 emessa dall' di Lucca, notificata in data 28.05.2024, relativa all'atto di ac- CP_1 certamento n. 4300.03/02/2020.0020701 del 03.02.2020, riferito CP_1
all'anno 2018”.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda CP_1
avversaria e chiedendo la sua reiezione, sul presupposto del man- cato versamento delle ritenute operante nel termine di 90 dalla notifica dell'avviso di accertamento.
La controversia è, pertanto, unicamente in diritto e docu- mentale e non necessita di alcuna attività istruttoria.
Pacifiche le circostanze di fatto, costituite dal mancato pa- gamento, nei termini originari, da parte della società
[...]
dei contributi previdenziali relativamente ai mesi di Parte_3
agosto e novembre 2018.
Documentalmente provata e non contestata è la circostanza che raggiunto dall'avviso di accertamento, lo ha provve- Pt_1
duto al pagamento di parte del debito previdenziale con i moduli allegati all'avviso di addebito, in data 28 aprile 2020.
Senonché da quanto emerge ed interpretando quanto comu- nicato da , i pagamenti di cui sopra sono stati genericamen- CP_3
te caricati da quest'ultima sulle partite mensili, senza alcuna spe- cificazione che trattavasi della quota trattenuta.
Questo, a livello informatico, ha generato la debenza della società che ha indotto l'istituto previdenziale a procedere con l'emissione della Ordinanza Ingiunzione impugnata. In questa sede si tratta di esaminare il pagamento effettuato e se lo stesso abbia o meno i requisiti per estinguere l'illecito am- ministrativo, ferme eventuali debenze di altre somme.
Risulta evidente che il tutto si è generato dal mancato pun- tuale versamento dei contributi e dal fatto che, ricevuto l'avviso di accertamento, lo si è premurato di estinguere la parte Pt_1
amministrativamente contestata;
se fossero stati versati entro il termine di 90 giorni tutti i contributi, anche quelli a carico della società, avrebbe estinto la posizione e nessun illecito am- CP_3
ministrativo sarebbe stato contestato.
Precisato questo ed entrando nel merito della controversia, non vi è dubbio che l'imputazione del pagamento viene effettuata dal debitore ed in assenza di sua imputazione, soccorrono i requi- siti codicistici.
E' altrettanto vero che siamo in presenza di un pagamento
“indirizzato”, nel senso che il creditore ha notificato l'avviso di ac- certamento con il quale richiedeva il pagamento delle somme do- vute per entrambi i titoli, ma dal predetto avviso non si è evince in maniera netta e precisa le modalità necessarie per estinguere il debito da ritenuta, ma un bollettino postale riportante i riferimen- ti dell'unica posizione debitoria.
Pertanto, lo ha provveduto al versamento delle rite- Pt_1 nute operate nell'unico modo indicato;
ha versato l'esatto importo delle stesse, pur senza nulla indicare circa l'imputazione della somma, anche perché non vi era lo spazio per detta precisazione.
L'imputazione del pagamento risulta essere, a giudizio di questo giudice, implicita, nel senso che il rispetto del termine di
90 giorni, l'esatto importo delle ritenute operate inducono a rite- nere evidente che fosse relativa agli importi trattenute e che que- sta fosse la volontà della parte.
Il rapporto interno, ancorché fissato ex lege, tra creditore,
l'istituto previdenziale, e l'agente esattore, , rimane estraneo CP_3
alla valutazione di questo giudice, anche se corre l'obbligo di suggerire la valutazione e l'introduzione di strumenti più chiari che consentano al cittadino di comprendere appieno ogni aspetto.
Il ricorso risulta, quindi, fondato e merita accoglimento.
Le ulteriori eccezioni sollevate da parte ricorrente, sono rias- sorbite e non necessitano di loro autonoma valutazione, neppure ai fini della decisione in punto spese.
Per quanto attiene le spese del giudizio, ricordato che il no- vellato disposto di cui all'art. 92 2° co. c.p.c. (art. 45 11° co. L.
69/2009, cosi come sostituito dall'art. 2,1° co. della L. 26/2005) di- spone che la compensazione delle spese del giudizio in deroga al disposto generale dell'art. 91 c.p.c. è ammissibile solo “se vi è soc- combenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, espli- citamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, par- zialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Tenuto conto di quanto sopra, ovvero la volontà del ricor- rente di estinguere l'obbligazione inerente alle ritenute operate con ciò ponendo nel nulla l'illecito amministrativo, che però for- malmente non è stata impeccabile e che operando con la CP_1
prescritta diligenza non poteva rilevare altro rispetto al mancato versamento delle ritenute, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavo- ro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso proposto da annulla Parte_1
l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002118022;
b) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 21 marzo 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli