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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1331/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1331/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 17.07.2024, congiuntamente da:
nato a [...], il [...], (C.F. Parte_1
) e residente in [...]
Corbellicce n. 110, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Baldi del
Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Piazza Spirito Santo n. 1, giusta procura in atti;
e
nata a [...], il [...], (C.F. Parte_2
) e residente in [...]
Corbellicce n. 110, rappresentata e difesa dall'Avv. Virginia Orzali del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Piazza Spirito Santo n. 1, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 17.07.2024,
[...]
e esponendo di aver contratto matrimonio in Pt_1 Parte_2 data 23.12.1995 in Carmignano (PO), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il 28.09.1997) e Persona_1 [...]
(il 01.06.2000). Persona_2
Le parti evidenziavano peraltro che nel volgere del tempo e nel corso del ménage familiare si verificavano motivi di dissidio e di incompatibilità caratteriale con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi e l'insorgenza di contrasti e difficoltà insormontabili ai fini del proseguimento di una civile convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- il sig. continuerà ad abitare nella abitazione di Parte_1 famiglia di sua esclusiva proprietà, sita in Quarrata via delle
Corbellicce 110;
- il Sig. provvederà a titolo di mantenimento una tantum Pt_1 ad intestare alla Sig.ra il diritto di usufrutto vitalizio su di Pt_2 un immobile sito in Pistoia via Gorizia 41 e meglio descritto in
Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia in foglio 238, particella
116, sub. 3, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 3, rendita euro
162,68 che verrà acquistato in data 22.07.2024 con atto pubblico ai rogiti del Notaio Dott. . Il sig. ha già Persona_3 Pt_1 sottoscritto proposta di acquisto del suddescritto immobile in data
19.02.2024 (doc.8). Il diritto di nuda proprietà su detto immobile sarà invece intestato ai due figli e Per_1 Persona_2 nella misura del 50% ciascuno. La signora trasferirà la Pt_2 propria residenza nella nuova abitazione.
2 -il sig. provvederà altresì ad acquistare, di concerto con la Pt_1 signora tutti gli arredi necessari per poter rendere Pt_2 abitabile e confortevole l'immobile.
- il sig. si obbliga altresì ad eseguire a proprie cure e Pt_1 spese la sistemazione del bagno dell'abitazione ed in particolare lo stesso provvederà, assumendosene tutti i costi, alla sostituzione delle tubature, alla sostituzione delle piastrelle di rivestimento, alla sostituzione dei sanitari ed alla sostituzione della vasca da bagno con un box doccia, oltre che alla imbiancatura totale.
- viste le attuali condizioni economiche e patrimoniali della Sig.ra che al momento non ha un'occupazione, il sig. si Pt_2 Pt_1 obbliga altresì a versare a quest'ultima la somma di € 3.000,00 in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del presente ricorso, al fine di consentirle di soddisfare i propri bisogni e le prime necessità;
-il sig. in aggiunta al trasferimento del diritto di usufrutto, Pt_1 considerata la condizione economica attuale della signora Pt_2 che al momento non ha un reddito da lavoro in quanto disoccupata, verserà a favore della stessa anche un assegno mensile di contributo al mantenimento della somma di € 1.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di agosto 2024 – da corrispondere fino al momento in cui la signora non avrà reperito un' idonea occupazione lavorativa e sarà quindi economicamente autosufficiente. La sig.ra è attualmente in Pt_2 cerca di un'occupazione e laddove in futuro la stressa trovi un adeguato impiego, la cui retribuzione però sia inferiore ad €
1.000,00, il Sig. si impegnerà a versare alla stessa la Pt_1 differenza fino al raggiungimento di tale somma;
- il sig. continuerà ad occuparsi delle necessità dei Parte_1 figli, maggiorenni ma non completamente autosufficienti, provvedendo direttamente a tutte le spese ordinarie e straordinarie che si dovessero rendere necessarie;
la Sig.ra manterrà l'utilizzo della autovettura modello Parte_2
Renault Clio, targata GD261CM, di cui la stessa è proprietaria.
3 Disposta la riunione al presente procedimento di quello recante r.g.
n. 1332/2024 V.G.; lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10.02.2025; preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a [...], il [...] e nata a [...] Parte_2
(FG), il 30.08.1972, che hanno contratto matrimonio in data
23.12.1995 in Carmignano (PO), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Carmignano (PO) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
4 d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 153, P. 2, S.A, anno 1995);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 14.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1331/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 17.07.2024, congiuntamente da:
nato a [...], il [...], (C.F. Parte_1
) e residente in [...]
Corbellicce n. 110, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Baldi del
Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Piazza Spirito Santo n. 1, giusta procura in atti;
e
nata a [...], il [...], (C.F. Parte_2
) e residente in [...]
Corbellicce n. 110, rappresentata e difesa dall'Avv. Virginia Orzali del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Piazza Spirito Santo n. 1, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 17.07.2024,
[...]
e esponendo di aver contratto matrimonio in Pt_1 Parte_2 data 23.12.1995 in Carmignano (PO), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il 28.09.1997) e Persona_1 [...]
(il 01.06.2000). Persona_2
Le parti evidenziavano peraltro che nel volgere del tempo e nel corso del ménage familiare si verificavano motivi di dissidio e di incompatibilità caratteriale con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi e l'insorgenza di contrasti e difficoltà insormontabili ai fini del proseguimento di una civile convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- il sig. continuerà ad abitare nella abitazione di Parte_1 famiglia di sua esclusiva proprietà, sita in Quarrata via delle
Corbellicce 110;
- il Sig. provvederà a titolo di mantenimento una tantum Pt_1 ad intestare alla Sig.ra il diritto di usufrutto vitalizio su di Pt_2 un immobile sito in Pistoia via Gorizia 41 e meglio descritto in
Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia in foglio 238, particella
116, sub. 3, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 3, rendita euro
162,68 che verrà acquistato in data 22.07.2024 con atto pubblico ai rogiti del Notaio Dott. . Il sig. ha già Persona_3 Pt_1 sottoscritto proposta di acquisto del suddescritto immobile in data
19.02.2024 (doc.8). Il diritto di nuda proprietà su detto immobile sarà invece intestato ai due figli e Per_1 Persona_2 nella misura del 50% ciascuno. La signora trasferirà la Pt_2 propria residenza nella nuova abitazione.
2 -il sig. provvederà altresì ad acquistare, di concerto con la Pt_1 signora tutti gli arredi necessari per poter rendere Pt_2 abitabile e confortevole l'immobile.
- il sig. si obbliga altresì ad eseguire a proprie cure e Pt_1 spese la sistemazione del bagno dell'abitazione ed in particolare lo stesso provvederà, assumendosene tutti i costi, alla sostituzione delle tubature, alla sostituzione delle piastrelle di rivestimento, alla sostituzione dei sanitari ed alla sostituzione della vasca da bagno con un box doccia, oltre che alla imbiancatura totale.
- viste le attuali condizioni economiche e patrimoniali della Sig.ra che al momento non ha un'occupazione, il sig. si Pt_2 Pt_1 obbliga altresì a versare a quest'ultima la somma di € 3.000,00 in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del presente ricorso, al fine di consentirle di soddisfare i propri bisogni e le prime necessità;
-il sig. in aggiunta al trasferimento del diritto di usufrutto, Pt_1 considerata la condizione economica attuale della signora Pt_2 che al momento non ha un reddito da lavoro in quanto disoccupata, verserà a favore della stessa anche un assegno mensile di contributo al mantenimento della somma di € 1.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di agosto 2024 – da corrispondere fino al momento in cui la signora non avrà reperito un' idonea occupazione lavorativa e sarà quindi economicamente autosufficiente. La sig.ra è attualmente in Pt_2 cerca di un'occupazione e laddove in futuro la stressa trovi un adeguato impiego, la cui retribuzione però sia inferiore ad €
1.000,00, il Sig. si impegnerà a versare alla stessa la Pt_1 differenza fino al raggiungimento di tale somma;
- il sig. continuerà ad occuparsi delle necessità dei Parte_1 figli, maggiorenni ma non completamente autosufficienti, provvedendo direttamente a tutte le spese ordinarie e straordinarie che si dovessero rendere necessarie;
la Sig.ra manterrà l'utilizzo della autovettura modello Parte_2
Renault Clio, targata GD261CM, di cui la stessa è proprietaria.
3 Disposta la riunione al presente procedimento di quello recante r.g.
n. 1332/2024 V.G.; lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10.02.2025; preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a [...], il [...] e nata a [...] Parte_2
(FG), il 30.08.1972, che hanno contratto matrimonio in data
23.12.1995 in Carmignano (PO), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Carmignano (PO) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
4 d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 153, P. 2, S.A, anno 1995);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 14.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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