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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12235 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa ES RO PU
All'esito dell'udienza del 29.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21267 /2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7
(C.F. Parte_8 C.F._8
( ) Parte_9 C.F._9
( ) Parte_10 C.F._10
( Parte_11 C.F._11
( ) Parte_12 C.F._12
( ) Parte_13 C.F._13
( ) Parte_14 C.F._14
( ) Pt_15 C.F._15
( ) Parte_16 C.F._16
( ) Parte_17 C.F._17
( ) Parte_18 C.F._18
( ) Parte_19 C.F._19
1 ( ) Parte_20 C.F._20 con il patrocinio degli Avv.ti GUGLIELMI CARLO e FASAN EMILIO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio degli Avv.ti DAMOLI CLAUDIO, CHIARA PANAROTTO, ENRICO
GN e LE OL
RESISTENTE
OGGETTO: qualificazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, poi riuniti, i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di essere addetti al servizio CUP cassa/sportello intramoenia, per la prenotazione ed accettazione delle prestazioni sanitarie nonché alla gestione di tutte le attività ad esse connesse;
precisato di svolgere tali mansioni quali addetti all'appalto dell' al quale la maggior parte Pt_21
dei ricorrenti era adibita sin da data anteriore al subentro nell'appalto dell'odierna convenuta;
hanno dedotto che in data 1.2.2016, allorquando appunto subentrava nell'appalto Contr la odierna convenuta venivano inquadrati nel III livello del CCNL “per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati” (alcuni dei ricorrenti venivano inquadramenti inizialmente nel II livello e poi nel III).
Descritte nel dettaglio le mansioni svolte, hanno assunto il diritto all'inquadramento nel VI livello del predetto CCNL, o comunque nel livello superiore al III ritenuto di giustizia, sin dal 1.2.2016 ovvero dalla successiva data accertata ed hanno pertanto chiesto, la condanna della parte convenuta all'inquadramento suddetto ed al pagamento delle differenze retributive, maturate nel periodo dal 1.2.2016 (e/o dalla data di assunzione, se successiva) al 31.12.2022, quantificate in base ai conteggi riportati, per ciascuno dei ricorrenti, nei vari ricorsi.
Tempestivamente costituitasi in ciascun giudizio, la parte convenuta ha precisato in fatto: che il era stato assunto in data 19.10.2020; il in data 1.9.2018; la Pt_14 Pt_18 Pt_11 in data 21.8.2017; la in data 1.12.2018; la in data 2.7.2018 e la Pt_19 Parte_6 Pt_8
in data 13.6.2016; che i ricorrenti e erano stati assunti in data 11.7.2019 in Pt_15 Pt_17 seguito all'acquisizione del ramo d'azienda di Mimosa Soc. Coop., precedente datore di
2 lavoro di detti ricorrenti, presso il quale erano pure inquadrati nel III livello del CCNL
Multiservizi; che il ricorrente si trova collocato in pensione da oltre un anno e Pt_10 nell'ultimo periodo del proprio rapporto di lavoro aveva operato solamente presso il centro vaccinazioni internazionali di Via Plinio, occupandosi esclusivamente dell'attività di rilascio dei certificati vaccinali;
che la ricorrente assunta a febbraio Parte_1
2016, era rimasta assente dal lavoro, a vario titolo, nei seguenti periodi: dall'aprile 2016 al gennaio 2018, da maggio 2018 a settembre 2018, da febbraio 2019 ad aprile 2020, da giugno 2020 ad agosto 2020 e da febbraio 2022 ad agosto 2023; sicchè ella non aveva svolto alcun tipo di attività o mansione per tutti i predetti mesi, non avendo quindi neppure maturato alcun diritto al superiore inquadramento;
che la ricorrente Parte_6
aveva rassegnato le proprie dimissioni nel mese di febbraio 2023.
La società ha poi contestato le allegazioni attoree deducendo, in diritto: che il III° livello del CCNL Multiservizi applicato ai ricorrenti era stato condiviso con le OO.SS. a seguito di un'accurata ed analitica disamina dei compiti affidati agli operatori CUP e delle modalità di svolgimento delle loro mansioni;
che l'organizzazione aziendale prevedeva la presenza di personale sovraordinato agli operatori CUP, quali, in ordine gerarchicamente crescente, lo Specialist, il Team Leader, il Project Manager e il Business Manager;
che le attività svolte dai ricorrenti sono sempre state delle semplici funzioni di data entry che non richiedono alcuna particolare conoscenza o preparazione tecnica;
che l'attività assegnata ai ricorrenti in qualità di operatori CUP è sempre stata totalmente procedimentalizzata, e priva di autonomia decisionale;
che agli operatori CUP non è demandato il raggiungimento di obiettivi;
che, pertanto, è corretto il III livello applicato ai ricorrenti.
La convenuta ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso e, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati, contestando altresì i conteggi delle spettanze pretese.
Espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione, disposta la riunione delle tre controversie connesse, acquisiti i verbali dell'istruttoria espletata nella causa connessa n.
30063/22, definita con sentenza n. 8451/2024, espletata la prova per testimoni e lette le note conclusive depositate dalle parti, la causa giunge ora in decisione.
3 1.Va innanzitutto premesso che i ricorrenti non contestano l'adozione del CCNL
Multiservizi da parte della convenuta;
assumono piuttosto il diritto ad essere inquadrati nel superiore VI livello, ovvero in altro livello intermedio, comunque superiore al III.
Ciò posto, il CCNL applicato al rapporto inquadra nel livello III, formalmente riconosciuto ai ricorrenti, la categoria (per quanto qui interessa) degli Impiegati esecutivi, ed in particolare: i “lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità
(amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali”. Fra i profili impiegatizi esemplificati è indicato al punto 6: l'Operatore addetto al terminale, e/o sistemi di videoscrittura;
Centralinista/assistenza telefonica;
Addetti al controllo dei documenti contabili relativi al controllo di materiali, addetti al controllo fatture;
Fattorino addetto a mansioni semplici di segreteria;
Altri compiti di ufficio.”
Di contro, il VI livello, invocato in via principale dai ricorrenti, è riservato agli
Impiegati di concetto con adeguata conoscenza/esperienza/ poteri di iniziativa ed in particolare, ai “lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata esperienza. Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali/abilitativi. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite”. Fra i profili esemplificativi è indicato:
1.1 Impiegato di concetto tecnico/amministrativo;
1.6 Contabile;
1.7 Coordinatore di servizi;
1.8 Ispettore”.
Invece, il V livello, invocato in subordine dai ricorrenti, è riservato, ai lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui operano e con possesso di capacità professionali e gestionali nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica specialistica.
4 Infine appartengono al IV livello, gli impiegati d'ordine, che in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico - operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite. E così esemplificativamente 5. Impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una specifica preparazione professionale, quali:5.1
Contabile d'ordine;
5.2 Segretario, archivista;
5.3 Operatore sistemi informatici con pacchetti integrati.
Emerge dunque da tale disamina, che il III livello è riservato agli impiegati meramente esecutivi, il IV livello agli impiegati d'ordine, il V livello agli impiegati di concetto che operano in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure impartite, ed infine il VI livello, è riservato agli impiegati di concetto che svolgono attività complesse con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali loro impartite.
2. Così identificato il contenuto delle declaratorie professionali, al fine di procedere al ragionamento logico interpretativo finalizzato a sussumere l'attività svolta dai ricorrenti nel corretto livello professionale, ivi compresi i livelli intermedi tra l'inquadramento applicato e quello richiesto in via principale, occorre accertare le attività svolte in concreto dai lavoratori.
Le attività svolte dai ricorrenti sono sostanzialmente pacifiche fra le parti.
5 In particolare è pacifico che i ricorrenti, in qualità di addetti al CUP si occupano: a) della gestione delle richieste di prenotazioni ambulatoriali specialistiche (visite, indagini Con diagnostiche strumentali) erogabili nei Presidi delle singole mediante i sistemi gestionali Con in uso presso ciascuna sulla base delle agende di disponibilità; b) Gestione delle analisi;
c) Scelta e revoca del medico di base;
d) Esenzione dal ticket per reddito e per patologia;
e)
Prestazioni per stranieri temporaneamente presente sia comunitari che non comunitari;
f)
Richieste e ristampa tessere sanitarie;
g) Consegna ricettari ai medici;
h) Gestione prestazioni veterinarie;
i) Gestione della distribuzione di dispositivi medici e ausili sanitari;
j) Prenotazione e pagamento visite libero professionale in intramoenia (cd ; k) CP_3
Consegna referti diagnostici;
l) Gestione delle attività di medicina legale;
m) Gestione vaccinazioni e tamponi covid.
E' altresì pacifico fra le parti che i ricorrenti eseguono anche operazioni di riscossione dei proventi sanitari, e svolgono tutte le operazioni specifiche di cassa, quali: apertura cassa, chiusura di fine turno con verifica tramite i documenti di cassa dell'importo totale degli incassi, segnalazione di eventuali ammanchi/avanzi, preparazione del versamento da consegnare al personale, chiusura di fine giornata con produzione della Contr documentazione dei registri giornalieri dei movimenti di cassa da inoltrare all'
E' infine pacifico fra le parti che essi operano tramite l'utilizzo di un applicativo Part informatico fornito dalla stessa
3.Ciò che invece è in contestazione fra le parti, è il grado di complessità dell'attività svolta e delle conoscenze richieste, nonché il grado di autonomia e responsabilità richiesto e/o comunque connesso all'esplicazione delle mansioni assegnate.
A detta dei ricorrenti, infatti, l'attività espletata, pur regolata da una serie di procedure, definite spesso da appositi manuali operativi, richiederebbe specifiche conoscenze della normativa sanitaria, e l'attività sarebbe caratterizzata da un elevato grado di responsabilità nonchè totale autonomia operativa e decisionale.
Di contro, nella prospettazione difensiva della convenuta, l'attività degli addetti al
CUP sarebbe meramente esecutiva, priva di facoltà di iniziativa, e responsabilità, essendo sostanzialmente “guidata” dai sistemi operativi informatici in uso, che non consentono margini di errore nè, appunto, facoltà di iniziativa.
6 4. Così precisato il tema di indagine, si osserva che la Relazione Tecnica del
Servizio, depositata sub doc. 1 di parte ricorrente, così descrive le capacità e conoscenze richieste all'Operatore: preferibilmente diploma di scuola media superiore;
padronanza della lingua italiana e buona conoscenza di almeno una lingua straniera tra le più diffuse;
capacità di utilizzo dei più comuni strumenti informatici;
predisposizione alle attività di contatto con il pubblico e al lavoro di gruppo;
flessibilità, disponibilità, cortesia e atteggiamento proattivo;
capacità di gestione dei flussi di utenza;
buone capacità espositive, di ascolto e di risposta;
capacità di problem solving e di gestione di situazioni relazionali complesse;
sapersi esprimere in maniera corretta e con cortesia;
saper organizzare il proprio lavoro in funzione delle scadenze;
capacità di utilizzo di software di
e librerie/manuali elettronici;
saper amministrare i disservizi delle Controparte_4 code;
capacità di lavorare in situazioni di stress che possono derivare dal rispetto degli
SLA previsti;
capacità di mantenere la concentrazione per lungo tempo;
capacità di apprendimento e mnemoniche;
curiosità e predisposizione alla gestione del cambiamento;
riservatezza; capacità di gestione del dissenso/reclamo (sapersi relazionare in maniera non conflittuale con persone che stanno esplicitando una critica/un reclamo); giusto grado di autorevolezza nel far rispettare agli utenti le regole stabilite dalla committenza in merito a determinate modalità operative e comportamentali.
Inoltre nella suddetta Relazione Tecnica vengono indicati al capitolo D i “sistemi e modalità di controllo e gestione dell'errore generato dagli operatori”.
Il capitolato tecnico depositato sub doc. 6 di parte ricorrente indica poi gli applicativi informatici in uso – Recup Web per le attività di prenotazione, accettazione e cassa, e SGP per le attività di gestione e programmazione delle agende e della reportistica – tra loro integrati e a loro volta distinti in ulteriori sotto-sistemi.
Risultano inoltre depositati in atti “manuali” operativi per la procedura di rimborso, per la cassaforte, per gli incassi manuali (doc. 92, 94 e 96), che illustrano – a volte anche graficamente – tutti i singoli step che l'operatore deve eseguire per ciascuna operazione.
7 I documenti depositati unitamente alle note del 17.10.2025, (doc. 4, 53, 90) attestano infine che l'azienda inoltra agli operatori istruzioni dettagliate relative alle procedure da adottare che presuppongono conoscenze di base della normativa sanitaria e che gli operatori sono tenuti a studiare e poi adottare. Così esemplificativamente il doc. 4 ha ad oggetto nozioni generali e basilari sulla normativa sanitaria ed indicazioni sulle procedure da adottare per: l'scrizione al SSR dei cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, per il
Rilascio tesserino ENI e STP, per l'esenzione ticket per patologia e per reddito.
5. Sono stati acquisiti, con ordinanza del 20.3.2024, i verbali dell'istruttoria espletata nella causa connessa RG 30063/2022, promossa dagli operatori CUP dell'Asl Rm 3, tenuto conto dell'identità delle prospettazioni attoree e della circostanza, incontestata dalla convenuta, che gli odierni ricorrenti, in qualità di operatori CUP dell' e, quanto Pt_21 alla , dell'Asl Rm 2, svolgessero tutte le attività descritte nella narrativa del ricorso, Pt_19
che sono appunto le medesime che i ricorrenti della causa connessa RG 30063/2022 affermavano di svolgere.
8 Ebbene, il teste dipendente della convenuta con mansioni di Tes_1
operatore CUP dell'Asl Rm 3, sino al 27.9.2020 quando venne assunta direttamente dalla descritta l'attività svolta, coincidente con quella riportata al superiore punto 2, Parte_22
in merito alla complessità delle procedure ha precisato: “Confermo che i vari servizi sono gestiti attraverso un applicativo. C'è un applicativo per le prenotazioni, uno per le esenzioni, uno per scelta e revoca del medico, uno per i pagamenti dell ecc.; usiamo CP_3 inoltre applicativi anche di altri enti pubblici per esempio per il rilascio della tessera sanitaria, dove entriamo con il nostro Spid su Sogei che è di Agenzia delle Entrate ecc..
Confermo che l'applicativo è guidato, nel senso che prima si apre la schermata dell'anagrafica, poi quella successiva e via dicendo. Preciso tuttavia che poiché le prestazioni ed i servizi che lavoriamo sono tantissimi, l'uso dell'applicativo presuppone comunque la conoscenza sia delle prestazioni singole ma anche delle agende sulle quali queste prestazioni vanno caricate sulla base di una serie di variabili, quali per esempio quesito diagnostico, esigenze del paziente, certificazioni del medico e quant'altro. Inoltre
l'attività comporta anche un'attività di informazione corretta al pubblico. Per esempio per un esame audiometrico è necessaria non una qualunque prescrizione ma solo quella dello specialista, cioè dell'otorino e se un utente si presenta con la richiesta del medico di base non è possibile prenotare la prestazione e bisogna ovviamente dare le dovute informazioni all'utente affinchè venga poi erogata la prestazione. E preciso al riguardo che se io operatore non mi accorgo della discrasia della prescrizione il programma non mi blocca nel senso che poi posso comunque prenotare la prestazione che viene erogata ma in modo indebito o peggio ancora il paziente si presenta e poi in reparto rifiutano la prestazione.”
Sostanzialmente omogenee risultano le dichiarazioni del teste , addotta dai Tes_2 ricorrenti, che ha del pari confermato: che si opera attraverso sistemi operativi informatici;
che ogni prestazione ha il suo applicativo, (riferisce al riguardo: “se non erro complessivamente avevamo intorno ai 12 applicativi”; che gli applicativi non sono completamente guidati ed automatici, “nel senso che in molte occasioni dobbiamo intervenire compilando manualmente i dati richiesti dall'applicativo”.
9 Il teste , Team Leader del Recup Regionale dal febbraio 2021 e Tes_3
precedentemente team leader degli sportelli dell , inquadrato nel V livello del Parte_22
CCNL Multiservizi, precisato che inizialmente lui era l'unico team leader del territorio e che solo successivamente fu aggiunto altro collega, ha confermato integralmente i capitoli della memoria da 19 da 53, volti sostanzialmente a dimostrare la completa automazione delle procedure informatiche, finalizzate a marginalizzare la possibilità di errori da parte dell'operatore. Riferisce pertanto che il software “Recup” opera del tutto autonomamente ed automaticamente: blocca eventuali incongruenze contenute nell'impegnativa; esclude la richiesta di pagamento del ticket qualora l'utente abbia una specifica esenzione;
se l'impegnativa contiene esenzioni non congrue alla prestazione richiesta, il software segnala l'anomalia e blocca la prosecuzione dell'attività di prenotazione/accettazione. Pertanto, conferma il teste, tutte le attività descritte in ricorso, sono svolte dagli operatori ricorrenti seguendo in maniera rigida e ferrea gli schemi di lavoro automatizzati, che azzerano la possibilità di libera interpretazione od intervento del lavoratore o di errore nell'inserimento dei dati sanitari dei pazienti così come indicati nella ricetta o nell'impegnativa.
Prosegue ancora il teste confermando l'elementarità delle singole operazioni richieste agli operatori in relazione a ciascuna delle molteplici procedure corrispondente ai servizi erogati (Prenotazioni visite mediche, Scelta e revoca del Medico di base, Rilascio esenzioni;
Rilascio tesserini STP, ENI ed emissione tessera sanitaria;
Accettazione analisi;
Cassa,
Incassi, Registrazioni incassato, Maneggio denaro, Chiusura cassa con busta auto sigillante e inserimento in cassaforte;
Ritiro valori con compilazione della distinta di versamento;
Ufficio protesica/ausili; Ufficio veterinaria;
Medicina legale e registrazione pratiche;
Covid).
10 Contr Anche il teste dipendente di dal 2010, attualmente Business manager, Tes_4
ma precedentemente assunta come operatore e nel 2019 come Project manager, in merito all'autonomia delle parti ricorrenti ricorrenti espone: “Conosco i sistemi informatici che vengono utilizzati al CUP e che sono strutturati proprio per eliminare il più possibile margini di discrezionalità nell'operatore.” “Preciso inoltre che lo specialist di cassa esegue i controlli successivi e non viene normalmente ingaggiato dall'operatore che invece contatta il suo team leader in caso di problemi. Ribadisco che non possono esserci interventi dell'operatore sui codici di esenzione. Dunque se ci sono prestazioni incompatibili con l'esenzione indicata il sistema da l'allert ed a quel punto l'utente o paga la prestazione oppure decide di tornare con la ricetta corretta e ciò anche in caso di errori del medico nell'indicazione del codice di esenzione”.
Il testimone sottolinea inoltre la necessità di studio, da parte degli operatori, degli aggiornamenti delle procedure inviate dal Team Leader: “Sul capitolo 47 evidenzio che gli operatori sono tenuti a studiare gli aggiornamenti che vengono loro inviati dal team leader sull'introduzione e/o modifiche di procedure in base a nuove disposizioni sanitarie. Così per esempio l'introduzione di una esenzione temporanea per certe categorie di utenti (ad esempio recentemente si è fatto per gli ucraini) che determina un aggiornamento della procedura. Confermo che il team leader, per mero eccesso di zelo invia loro anche la relativa normativa sanitaria che però l'operatore non è tenuto a studiare in quanto il team leader invia loro anche un estratto contenente il sunto della normativa e la procedura aggiornata da seguire”.
6. Pienamente corrispondente risulta essere l'istruttoria espletata nel presente giudizio avente ad oggetto l'attività espletata dagli operatori ricorrenti, addetti al CUP Part dell' e quanto, alla , dell' Rm 2. Pt_23 Pt_19
11 In particolare: il teste di parte convenuta , escusso all'udienza del 12.6.2024, Tes_5
ha confermato le prospettazioni di parte convenuta in merito all'assenza di autonomia ed iniziativa da parte degli operatori, ribadendo che il sistema rileva automaticamente eventuali errori degli operatori, come anche incongruenze e/o incompatibilità nelle prescrizioni, sicchè gli operatori, che non possono eseguire correzioni di sorta, devono limitarsi ad avvisare l'utente dell'esistenza del problema ed invitarli a fare un reclamo o una segnalazione all'URP ovvero a rivolgersi al medico prescrittore, essendo altresì fatto divieto agli operatori di dare indicazioni all'utenza sulle correzioni che il medico prescrittore deve apportare.
Il teste addotta da parte ricorrente, precisato di aver lavorato alle Tes_6
Contr dipendenze di al settembre 2022 al 31.8.2023, con mansioni di operatore CUP presso i vari presidi dell' ha ribadito: che il team leader oltre ad essere scarsamente Pt_21
presente nei vari presidi, non ha aveva funzioni di supporto tecnico-operativo, bensì di tipo amministrativo (tipo ferie, turni, permessi, ecc); che in caso di problemi operativi ovvero in caso di anomalie o altre questioni tecniche normalmente ci si consultava fra colleghi oppure si utilizzavano i vari manuali forniti dall'azienda.
12 Il teste ha inoltre confermato l'automazione delle procedure, precisando tuttavia che:
“in casi di evidente errore del medico nell'indicazione del codice di esenzione, per esempio nel caso di paziente in evidente stato di gravidanza, invitavamo l'utente a rivolgersi al medico per modificare il codice in quello corretto”; che “esistevano alcuni presidi, tipo
Santa Maria della Pietà in cui invece i medici facevano tutte le ricette cartacee, spesso peraltro con scrittura incomprensibile, ed in quel caso eravamo noi che caricavamo tutti i dati”; che “nel caso di incongruenza segnalata dal sistema, se l'utente davanti a me chiamava il medico per chiedere delucidazioni sul codice preciso della prestazione,
l'operatore poteva inserire il codice corretto, così evitando all'utente di tornare un'altra volta”; che “nel caso di errori nei codici di esenzione, per prassi si indicava all'utente il codice corretto, anche segnandolo su post-it ed eventualmente previo confronto con il medico di turno se disponibile;
escludendo al riguardo l'esistenza di un divieto di dare informazioni in tal senso all'utenza”; che “gli operatori erano tenuti a conoscere i vari codici di esenzione in quanto gli operatori rilasciavano anche le esenzioni, pur confermando al riguardo che nelle varie postazioni c'era un lista con i codici”; che infine
“poiché l'utenza chiedeva molte informazioni anche sulla completezza documentale, noi dovendo rispondere all'utenza, dovevamo essere informati ed aggiornati sulla documentazione e le procedure necessarie in base alle normative esistenti o agli aggiornamenti eventuali”.
Quanto poi alle procedure di cassa, il teste ha confermato che “il sistema dava il riepilogo distinguendo fra pagamenti con Pos e contanti”, riferendo “Dunque noi dovevamo controllare per i pagamenti POS la corrispondenza degli scontrini e per i pagamenti contanti, contare materialmente i soldi;
il tutto poi veniva inserito in una busta per essere consegnato unitamente alle varie stampe fornite dal sistema informatico. Se le cose non quadravano bisognava capire perché mancavano soldi e se il problema riguardava la cassa contanti chiamavamo il referente, cioè il Team Leader, ricordo , e Testimone_7
si spiegava la situazione e si formalizzava il tutto scrivendo”.
13 7. Alla luce di tali complessive risultanze istruttorie, deve escludersi che le mansioni svolte dalle parti ricorrenti siano sussumibili nel VI livello del CCNL applicato al rapporto, difettando l'imprescindibile facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, seppure nei limiti delle direttive generali impartite, caratteristica di detto livello, stante la pressochè completa automatizzazione delle procedure, che consente ristrettissimi ed eccezionali margini di intervento da parte degli operatori.
8. Ciò non di meno, le mansioni sopra descritte neppure possono sussumersi nel III livello, formalmente loro applicato, che risulta invece decisamente riduttivo, in considerazione: dei requisiti professionali richiesti, della natura specialistica delle imprescindibili conoscenze inerenti la regolamentazione sanitaria - seppure a livello di nozioni generali (si ribadisce al riguardo il richiamo al doc. 4 di parte ricorrente) - richieste per l'esecuzione dell'attività lavorativa, nonché della complessità delle attività tecnico- operative assegnate di grado superiore alla media, non foss'altro in termini quantitativi, tenuto conto della molteplicità dei sotto-sistemi dell'applicativo utilizzato, della molteplicità delle procedure sottese alle svariate attività assegnate, nonché, infine, della pluralità delle funzioni svolte non sempre omogenee fra loro (si pensi all'attività di cassa che presuppone capacità e conoscenze diverse rispetto a tutte le altre attività assegnate sopra descritte).
I processi necessari alla prenotazione delle prestazioni sanitarie ed alla gestione di tutte le ulteriori attività svolte dai ricorrenti, oggetto peraltro di continue integrazioni e modifiche, nonché i numerosi sottosistemi dell'applicativo fornito non possono infatti certamente considerarsi come semplici “sistemi di videoscrittura” né tantomeno le funzioni degli operatori possono essere ricomprese nelle generiche attività di un “Operatore addetto al terminale”.
14 Non è poi trascurabile la circostanza che le parti ricorrenti, in qualità di operatori
CUP abbiano costanti rapporti con l'utenza e siano pertanto tenute ad affrontare e gestire in prima linea non solo eventuali malumori e dissidi fra gli utenti, ma anche pressanti richieste di informazioni da parte dell'utenza che, per quanto semplici e connesse a conoscenze generali di tipo operativo della normativa sanitaria (es: documentazione richiesta per ciascuna delle molteplici categorie di soggetti per l'iscrizione al SSR, ovvero per le diverse tipologie di esenzione), vengono rese dagli operatori proprio per la corretta gestione del servizio e che, dunque, troppo semplicisticamente la convenuta deduce che essi non siano tenuti a fornire. E del resto, è la stessa Relazione Tecnica del Servizio, depositata sub doc. 1 di parte ricorrente, che sottolinea fra i requisiti professionali dell'operatore, la predisposizione alle attività di contatto con il pubblico e al lavoro di gruppo;
flessibilità, disponibilità, cortesia e atteggiamento proattivo;
capacità di gestione dei flussi di utenza;
buone capacità espositive, di ascolto e di risposta;
capacità di problem solving e di gestione di situazioni relazionali complesse.
9. Ciò non di meno, le mansioni svolte dai ricorrenti, per come emerso dall'espletata istruttoria, non risultano comunque assimilabili a mansioni di concetto, nè risultano caratterizzate da quell'autonomia e poteri di iniziativa che caratterizza il V livello.
E' vero che l'istruttoria ha consentito di accertare che la figura del Team Leader, sovraordinata agli operatori ricorrenti, esplica attività di tipo prevalentemente amministrativo e non già tecnico-operativo e che, dunque, in un certo qual modo gli operatori, dal punto di vista tecnico-operativo, non risultano avere figure di riferimento, potendo al più rivolgersi al personale sanitario della committente. E' però altresì vero che, come emerso, anche documentalmente, la loro attività è del tutto procedimentalizzata e che l'applicativo informatico in uso è strutturato in modo tale da marginalizzare errori e variabili;
sicchè scarsissimi, se non nulli, risultano i margini di autonomia ed iniziativa.
15 Ed ancora: è vero che l'attività di cassa assegnata agli operatori ricorrenti è sussumibile nella figura del “contabile”; ma è altrettanto vero che tale profilo è contemplato dalla contrattazione collettiva sia nell'ambito del VI, che del V livello e del IV livello, in funzione del grado di complessità ed autonomia. Ed il profilo del contabile V livello è caratterizzata da “elevata autonomia operativa” che, invece, nel caso di specie deve escludersi, essendo emerso che anche tale attività è del tutto procedimentalizzata ed automatizzata.
Ancora: è vero che nell'ambito del V livello la contrattazione collettiva include anche gli “impiegati che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con responsabilità di organizzazione e gestione di attività specifiche”, indicando i profili di: Responsabile delle attività di vendita biglietti e di controllo degli accessi nonché Responsabile di attività di reception, accoglienza, accompagnamento, custodia. Non si nega che tali attività, siano in qualche modo equiparabili ad alcune delle attività svolte dai ricorrenti, che del pari ricevono il pagamento del ticket sanitario e svolgono attività di accoglienza ed informazione, al fine di garantire all'utenza accessibilità, trasparenza e facilità di orientamento all'interno del complesso mondo sanitario.
Tuttavia il profilo sussunto nel V livello, riguarda la figura del “responsabile”, essendo infatti il profilo caratterizzato da “responsabilità di organizzazione e gestione”; mentre il corrispondente profilo dell'”addetto”, viene sussunto dalle parti sociali nel III Parte livello. E nel caso di specie, non è in alcun modo emerso che gli operatori avessero responsabilità di organizzazione e gestione del servizio.
Né è condivisibile la tesi attorea secondo cui, poiché le ricorrenti non avrebbero referenti gerarchici sotto il profilo tecnico-operativo, le stesse sarebbero anche responsabili dell'organizzazione e gestione dell'attività del CUP, dovendosi al riguardo ribadire che, pur non essendo emerso che i Team Leader abbiano competenze e funzioni dal punto di vista operativo, tuttavia l'attività degli operatori CUP è del tutto procedimentalizzata, sicchè, in assenza di prova che gli operatori del CUP rispondano dell'organizzazione e della gestione del servizio, gli stessi non possono di per sé ritenersi “Responsabili” di quel determinato servizio, dovendo esclusivamente rispondere delle mansioni d'ordine assegnate.
E' infine da escludersi che alcun rilievo può attribuirsi, ai fini dell'individuazione del corretto inquadramento, alla misura della retribuzione contrattualmente spettante.
16 L'esiguità del compenso orario previsto dal CCNL applicato al rapporto per i livelli inferiori al V, infatti, non può costituire un parametro idoneo per il giudizio di sussumibilità delle mansioni in concreto svolte nel livello di inquadramento, potendo invece rilevare ai fini del giudizio di adeguatezza della retribuzione in rapporto all'art. 36 Cost.; adeguatezza che tuttavia nel caso di specie, non risulta contestata.
10. Ritiene invece il giudicante che l'attività svolta dagli operatori CUP risulta piuttosto un'attività d'ordine, priva in quanto tale di autonomia e con facoltà di iniziativa limitata alle modalità di esecuzione delle operazioni loro affidate;
caratterizzata da qualificate conoscenze di tipo specialistico e da adeguata complessità.
Detta attività risulta dunque correttamente inquadrabile nel IV Livello, ed in particolare nel profilo 5. degli “Impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una specifica preparazione professionale” quale il Contabile
d'ordine, e l'”Operatore sistemi informatici con pacchetti integrati”.
11. In forza delle superiori considerazioni deve dunque dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti all'inquadramento nel superiore IV livello a decorrere dall'assunzione in GPI, per come indicata dai singoli ricorrenti nei rispettivi ricorsi (salvo quanto più avanti specificato con riferimento alla posizione del ricorrente . Pt_14
Non può infatti trovare accoglimento l'eccezione di parte convenuta relativa all'applicazione del termine di decorrenza indicato nell'art. 2103 cc (e segnatamente il termine di due mesi di cui all'art. 17 CCNL applicato al rapporto).
Tale normativa, infatti, trova applicazione in caso di temporanea adibizione del lavoratore a mansioni superiori rispetto a quelle dedotte nel contratto di assunzione;
adibizione che diviene definitiva decorso il termine su indicato “salva diversa volontà del lavoratore ed ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio”.
Nel caso di specie, invece, le parti ricorrenti risultano tutte assunte per lo svolgimento di mansioni di “operatore CUP” ma sono state tuttavia inquadrate erroneamente in livelli inferiori al IV, nell'ambito del quale tali mansioni sono sussumibili.
Ne segue la condanna della società ad inquadrare le parti ricorrenti nel suddetto livello ed a corrispondere le connesse differenze retributive, maturate sin dall'assunzione in
GPI, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione dalla maturazione al saldo.
17 La misura della condanna non può che essere generica, con esatta quantificazione di essa in altra sede, in difetto di prova del quantum debeatur per l'applicazione del IV livello, avendo le parti ricorrenti allegato i conteggi e quantificato la domanda solo in relazione al
VI livello del CCNL di riferimento, pur avendo richiesto, in via subordinata, l'accertamento del diritto al riconoscimento del “livello superiore al III che sarà ritenuto di giustizia”.
12. Deve essere poi rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito sollevata dalla Società convenuta, poiché, non trattandosi di rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro e ciò anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. (cfr. Cass. Sent. 26246/2022).
13. Sono infine dovute delle precisazioni in merito ad alcune specifiche posizioni.
18 Sulla posizione della Pt_1
La convenuta contesta la fondatezza della domanda della deducendo che Pt_1 tale lavoratrice sarebbe stata continuativamente assente per lunghi periodi (dall'aprile 2016 al gennaio 2018, da maggio 2018 a settembre 2018, da febbraio 2019 ad aprile 2020, da giugno 2020 ad agosto 2020 e da febbraio 2022 ad agosto 2023) e non avrebbe pertanto maturato il periodo utile per l'inquadramento superiore.
La tesi è infondata.
Risulta effettivamente dall'esame delle buste paga che la è stata Pt_1
continuativamente assente per maternità ed altre cause nei periodi sopra indicati. Ciò non di meno, ella, assunta in GPI sin dal 1.2.2016 con mansioni di operatore CUP ed inquadramento nel III livello, ha immediatamente iniziato a svolgere le suddette mansioni, salvo poi assentarsi per maternità dal maggio 2016, allorquando aveva già maturato il diritto all'inquadramento nel superiore IV livello, e conseguentemente il diritto a percepire la retribuzione corrispondente.
Sulla posizione della Parte_6
E' incontestato che la ricorrente ha rassegnato le dimissioni sin dal Parte_6 febbraio 2023.
Rispetto a tale posizione, dunque, la condanna della società convenuta sarà limitata alla corresponsione delle differenze retributive spettanti in forza del diritto al superiore inquadramento nel IV livello per tutta la durata del rapporto di lavoro e dunque dal 2.7.2018
(allorquando la ricorrente risulta essere stata assunta con un primo contratto a termine, al quale è poi seguito senza alcuna soluzione di continuità altro contratto a termine poi trasformato a tempo indeterminato, con inquadramento nel II livello e dal marzo 2021 nel
III livello), sino alla cessazione del rapporto occorsa nel febbraio 2023.
Sulla posizione di Parte_13
E' incontestato che anche il rapporto di lavoro del ricorrente è Parte_13
allo stato cessato (in forza di pensionamento).
19 La convenuta ha inoltre dedotto che nell'ultimo periodo del rapporto il Pt_10
sarebbe stato addetto solamente presso il centro vaccinazioni internazionali di Via Plinio, occupandosi esclusivamente dell'attività di rilascio dei certificati vaccinali, che consiste nel consegnare il certificato all'utente in seguito a presentazione da parte dello stesso di apposita modulistica.
Tale circostanza è tuttavia irrilevante, tenuto conto che egli è stato assunto con il profilo di operatore CUP (addetto al CUP Font-end – doc. 42 del ricorso RG 23945/2023) e che pertanto, in assenza di diverse allegazioni di parte convenuta e/o di contestazioni circa la sua concreta adibizione alle mansioni corrispondenti al profilo di assunzione, deve ritenersi che il abbia effettivamente svolto le mansioni di operatore CUP quanto Pt_10
meno nella prima fase del rapporto di lavoro. E tanto consente di accertare il suo diritto all'inquadramento nel livello IV dalla data di assunzione (1.2.2016 – doc. da 42 a 49) sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Ne segue che, anche con riferimento a tale posizione, la condanna della società dovrà limitarsi al pagamento delle differenze retributive connesse al diritto del lavoratore all'inquadramento nel IV livello dalla data di assunzione (1.2.2016) sino alla cessazione del rapporto.
Sulla posizione del ricorrente Parte_14
La società contesta la domanda proposta dal deducendo che egli avrebbe Pt_14
svolto sin dall'assunzione del 19.10.2020 le diverse mansioni di operatore addetto al Call
Center gestito da GPI e non già al CUP.
La circostanza è ammessa dallo stesso ricorrente che, tuttavia, fonda le proprie pretese sul presupposto di essere stato addetto nel corso degli anni, a svolgere in qualità di Parte "jolly" anche le mansioni di operatore presso diversi presidi della (di Parte_25
Via Tagliamento, i cup di Nuovo Regina Margherita e Santa Maria della Pietà, i CP_5 presidi di Via Dina Galli, Via dei Frentani, Largo Rovani, Lungotevere della Vittoria, Viale
Tor Di Quinto;
Via Lampedusa, Via Luzzatti, l l Controparte_6 [...]
, il presidio di Via Ariosto, e via Teodorico, il centro il CP_7 CP_8
e di aver pertanto acquisito il diritto Controparte_9
all'inquadramento superiore.
20 Al riguardo l'espletata istruttoria ha effettivamente consentito di accertare che il svolge, quanto meno dal 2021, attività di front office come addetto al CUP, in Pt_14 sostituzione di altri colleghi assenti (testi e , escussi all'udienza del Tes_8 Tes_7
3.6.2025).
Ciò posto, precisato che il risulta assunto in data 19.10.2020 con Pt_14
inquadramento nel II livello e profilo di “impiegato operativo di contact center” (doc. 8, 9 e
10 del ricorso RG 23611/2023); accertato invece che nel corso del rapporto (“dal 2021” riferisce il teste ) il ricorrente è stato stabilmente addetto al CUP e che a Tes_7 Pt_14
decorrere dal maggio 2022 è stato inquadrato nel III livello (doc. 11 del citato ricorso); ritiene il giudicante, in mancanza di precise e concordanti emergenze circa la data di mutamento delle mansioni e visto il passaggio di livello riconosciuto dalla società, che possa ritenersi accertato che, quanto meno a decorrere dal marzo 2022 (e cioè due mesi prima del suddetto passaggio), il sia stato adibito in via prevalente a svolgere le Pt_14 superiori mansioni di operatore CUP Front-end, ed abbia pertanto acquisito il diritto all'inquadramento nel IV livello a decorrere da maggio 2022 ed al pagamento delle connesse differenze retributive a decorrere dal mese di marzo 2022.
Sulla posizione della Parte_20
Contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, l'espletata istruttoria ha consentito di accertare che la ricorrente sin dall'assunzione, è stata ed è tutt'ora addetta Parte_20
alle mansioni di operatore CUP dell , salvo un breve periodo in cui la stessa, su Pt_21
sua richiesta è stata trasferita in qualche presidio dell'Asl Rm 2 (teste , addotta Tes_7
dalla convenuta ed escussa all'udienza del 3.6.2025).
Ritiene pertanto il giudicante, che in assenza di specifica allegazione e prova da parte della convenuta che la sia stata addetta a presidi in cui gli operatori CUP Parte_20
svolgessero attività diverse o limitate rispetto a quelle indicate specificatamente dai ricorrenti, deve affermarsi il diritto di tale dipendente all'inquadramento nel IV livello e a percepire le connesse differenze retributive, al pari di tutti gli altri operatori CUP ricorrenti.
Sulla posizione della Pt_19
Parte E' ammesso dalla stessa ricorrente che ella è adibita in qualità di operatore all'appalto RM2.
21 L'istruttoria ha tuttavia confermato che gli operatori addetti al CUP della Parte_26
svolgono i medesimi servizi che si effettuano anche presso il CUP dell' e che Parte_25 sono, appunto, quelli indicati al capitolo 12 del ricorso RG 23057/2023 (teste ) Tes_7
(del tutto coincidenti con quelli indicati al superiore punto 2).
Sicchè, anche con riferimento a tale posizione, in assenza di specifica allegazione e prova che la fosse adibita a presidi che svolgono attività diverse o limitate rispetto Pt_19
a quelle indicate specificatamente dai ricorrenti, deve affermarsi il diritto di tale dipendente all'inquadramento nel IV livello e a percepire le connesse differenze retributive, al pari di tutti gli altri operatori CUP ricorrenti.
Sulle dichiarazioni della teste con riferimento alla posizione dei ricorrenti Tes_8
, , , , e Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Pt_7 Pt_8
Con le note autorizzate depositate il 17.10.2025, la convenuta sottolinea la circostanza che la teste pur riferendo di conoscere i ricorrenti suindicati, ha escluso Tes_8 che essi siano mai stati addetti al presidio di Lungo Tevere della Vittoria.
La circostanza è del tutto irrilevante, ed invero neppure la convenuta ne trae alcuna specifica conseguenza.
Ad ogni buon conto, poiché il teste ha riferito che, per quanto a sua Tes_7
conoscenza, le attività indicate al superiore punto 2 non si svolgono in tutti i presidi - infatti
“presso i presidi ospedalieri si svolgono solo le attività di accettazione e prenotazione o spostamento delle stesse, mentre le attività diverse relative alla medicina di base si svolgono solo nei presidi del territorio, cioè non ospedalieri”-, con le note autorizzate del 17.10.2025 la convenuta utilizza tale emergenza per dare rilievo all'allegazione attorea circa i presidi ai quali sarebbe stata adibita ciascuna parte ricorrente, deducendo così che non tutte le parti ricorrenti avrebbero provato di svolgere tutti i servizi di cui al punto 2.
Tale impostazione tuttavia non è condivisibile. Parte convenuta, infatti, costituendosi non ha mai dedotto la circostanza per cui non in tutti i presidi si svolgessero le attività indicate in ricorso, né ha in alcun modo contestato che tutte o alcune delle parti ricorrenti, in qualità di operatori CUP, avessero svolto solo alcune o addirittura nessuna delle mansioni allegate in ricorso, salvo poi avvalersi delle isolate dichiarazioni della (riferite Tes_7
peraltro non per conoscenza ma per sentito dire, per come dalla medesima affermato) su circostanze rispetto alle quali alcun contraddittorio si era formato.
22 E tanto vale anche con riferimento alla posizione del ricorrente , Parte_27
rispetto alla quale la convenuta si era limitata a dedurre che nell'ultimo periodo del rapporto il lavoratore era stato adibito al centro vaccinale di Via Plinio, ove si facevano lavorazioni diverse da quelle indicate al superiore punto 2, senza in alcun modo contestare che, invece, dall'assunzione in GPI sino a tale “trasferimento” fosse stato addetto a svolgere le attività descritte al punto 2, in qualità di operatore CUP;
sicchè del tutto irrilevanti appaiono le dichiarazioni del teste che ha riferito che precedentemente il era addetto al Tes_8 Pt_10 servizio di medicina legale di Lungo Tevere della Vittoria, non essendosi sul punto formato alcun contraddittorio fra le parti.
14. Il limitato accoglimento della domanda attorea, consente la compensazione delle spese di lite fra le parti in ragione di un terzo;
mentre i residui due terzi si pongono a carico della convenuta e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delle tariffe forensi e dello scaglione sino ad € 260.000, applicabile alle cause di valore indeterminato in considerazione della complessità oggettiva della causa e della pluralità delle parti.
P.Q.M.
Dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel IV livello del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati - Imprese di
Pulizia e Multiservizi, a decorrere dalla data di assunzione in GPI per come indicata da ciascun ricorrente in ricorso e, quanto al ricorrente a decorrere dal maggio Persona_1
2022;
Condanna la società convenuta ad inquadrare i ricorrenti (ad eccezione dei ricorrenti e , ormai cessati dal servizio) nel IV livello del Parte_6 Parte_13
CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati -
Imprese di Pulizia e Multiservizi, a decorrere dalla data di assunzione in GPI per come indicata da ciascun ricorrente in ricorso e, quanto al ricorrente a decorrere dal Parte_14 maggio 2022;
Condanna la convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle differenze retributive connesse al superiore inquadramento decorrenti dalla data di assunzione in GPI
e, quanto al ricorrente a decorrere dal marzo 2022, sino al 31.12.2022 e, Parte_14
quanto al ricorrente , sino alla cessazione del rapporto di lavoro, se anteriore;
oltre Pt_10 interessi sui singoli importi rivalutati, dalla maturazione al soddisfo;
23 Condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore dei ricorrenti in solido, dei due terzi delle spese di lite che si liquidano (i due terzi) in Euro 8.152,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, compensando fra le parti il residuo un terzo.
Si comunichi
Roma, 27.11.2025
Il Giudice
ES RO PU
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa ES RO PU
All'esito dell'udienza del 29.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21267 /2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7
(C.F. Parte_8 C.F._8
( ) Parte_9 C.F._9
( ) Parte_10 C.F._10
( Parte_11 C.F._11
( ) Parte_12 C.F._12
( ) Parte_13 C.F._13
( ) Parte_14 C.F._14
( ) Pt_15 C.F._15
( ) Parte_16 C.F._16
( ) Parte_17 C.F._17
( ) Parte_18 C.F._18
( ) Parte_19 C.F._19
1 ( ) Parte_20 C.F._20 con il patrocinio degli Avv.ti GUGLIELMI CARLO e FASAN EMILIO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio degli Avv.ti DAMOLI CLAUDIO, CHIARA PANAROTTO, ENRICO
GN e LE OL
RESISTENTE
OGGETTO: qualificazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, poi riuniti, i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di essere addetti al servizio CUP cassa/sportello intramoenia, per la prenotazione ed accettazione delle prestazioni sanitarie nonché alla gestione di tutte le attività ad esse connesse;
precisato di svolgere tali mansioni quali addetti all'appalto dell' al quale la maggior parte Pt_21
dei ricorrenti era adibita sin da data anteriore al subentro nell'appalto dell'odierna convenuta;
hanno dedotto che in data 1.2.2016, allorquando appunto subentrava nell'appalto Contr la odierna convenuta venivano inquadrati nel III livello del CCNL “per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati” (alcuni dei ricorrenti venivano inquadramenti inizialmente nel II livello e poi nel III).
Descritte nel dettaglio le mansioni svolte, hanno assunto il diritto all'inquadramento nel VI livello del predetto CCNL, o comunque nel livello superiore al III ritenuto di giustizia, sin dal 1.2.2016 ovvero dalla successiva data accertata ed hanno pertanto chiesto, la condanna della parte convenuta all'inquadramento suddetto ed al pagamento delle differenze retributive, maturate nel periodo dal 1.2.2016 (e/o dalla data di assunzione, se successiva) al 31.12.2022, quantificate in base ai conteggi riportati, per ciascuno dei ricorrenti, nei vari ricorsi.
Tempestivamente costituitasi in ciascun giudizio, la parte convenuta ha precisato in fatto: che il era stato assunto in data 19.10.2020; il in data 1.9.2018; la Pt_14 Pt_18 Pt_11 in data 21.8.2017; la in data 1.12.2018; la in data 2.7.2018 e la Pt_19 Parte_6 Pt_8
in data 13.6.2016; che i ricorrenti e erano stati assunti in data 11.7.2019 in Pt_15 Pt_17 seguito all'acquisizione del ramo d'azienda di Mimosa Soc. Coop., precedente datore di
2 lavoro di detti ricorrenti, presso il quale erano pure inquadrati nel III livello del CCNL
Multiservizi; che il ricorrente si trova collocato in pensione da oltre un anno e Pt_10 nell'ultimo periodo del proprio rapporto di lavoro aveva operato solamente presso il centro vaccinazioni internazionali di Via Plinio, occupandosi esclusivamente dell'attività di rilascio dei certificati vaccinali;
che la ricorrente assunta a febbraio Parte_1
2016, era rimasta assente dal lavoro, a vario titolo, nei seguenti periodi: dall'aprile 2016 al gennaio 2018, da maggio 2018 a settembre 2018, da febbraio 2019 ad aprile 2020, da giugno 2020 ad agosto 2020 e da febbraio 2022 ad agosto 2023; sicchè ella non aveva svolto alcun tipo di attività o mansione per tutti i predetti mesi, non avendo quindi neppure maturato alcun diritto al superiore inquadramento;
che la ricorrente Parte_6
aveva rassegnato le proprie dimissioni nel mese di febbraio 2023.
La società ha poi contestato le allegazioni attoree deducendo, in diritto: che il III° livello del CCNL Multiservizi applicato ai ricorrenti era stato condiviso con le OO.SS. a seguito di un'accurata ed analitica disamina dei compiti affidati agli operatori CUP e delle modalità di svolgimento delle loro mansioni;
che l'organizzazione aziendale prevedeva la presenza di personale sovraordinato agli operatori CUP, quali, in ordine gerarchicamente crescente, lo Specialist, il Team Leader, il Project Manager e il Business Manager;
che le attività svolte dai ricorrenti sono sempre state delle semplici funzioni di data entry che non richiedono alcuna particolare conoscenza o preparazione tecnica;
che l'attività assegnata ai ricorrenti in qualità di operatori CUP è sempre stata totalmente procedimentalizzata, e priva di autonomia decisionale;
che agli operatori CUP non è demandato il raggiungimento di obiettivi;
che, pertanto, è corretto il III livello applicato ai ricorrenti.
La convenuta ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso e, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati, contestando altresì i conteggi delle spettanze pretese.
Espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione, disposta la riunione delle tre controversie connesse, acquisiti i verbali dell'istruttoria espletata nella causa connessa n.
30063/22, definita con sentenza n. 8451/2024, espletata la prova per testimoni e lette le note conclusive depositate dalle parti, la causa giunge ora in decisione.
3 1.Va innanzitutto premesso che i ricorrenti non contestano l'adozione del CCNL
Multiservizi da parte della convenuta;
assumono piuttosto il diritto ad essere inquadrati nel superiore VI livello, ovvero in altro livello intermedio, comunque superiore al III.
Ciò posto, il CCNL applicato al rapporto inquadra nel livello III, formalmente riconosciuto ai ricorrenti, la categoria (per quanto qui interessa) degli Impiegati esecutivi, ed in particolare: i “lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità
(amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali”. Fra i profili impiegatizi esemplificati è indicato al punto 6: l'Operatore addetto al terminale, e/o sistemi di videoscrittura;
Centralinista/assistenza telefonica;
Addetti al controllo dei documenti contabili relativi al controllo di materiali, addetti al controllo fatture;
Fattorino addetto a mansioni semplici di segreteria;
Altri compiti di ufficio.”
Di contro, il VI livello, invocato in via principale dai ricorrenti, è riservato agli
Impiegati di concetto con adeguata conoscenza/esperienza/ poteri di iniziativa ed in particolare, ai “lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata esperienza. Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali/abilitativi. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite”. Fra i profili esemplificativi è indicato:
1.1 Impiegato di concetto tecnico/amministrativo;
1.6 Contabile;
1.7 Coordinatore di servizi;
1.8 Ispettore”.
Invece, il V livello, invocato in subordine dai ricorrenti, è riservato, ai lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui operano e con possesso di capacità professionali e gestionali nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica specialistica.
4 Infine appartengono al IV livello, gli impiegati d'ordine, che in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico - operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite. E così esemplificativamente 5. Impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una specifica preparazione professionale, quali:5.1
Contabile d'ordine;
5.2 Segretario, archivista;
5.3 Operatore sistemi informatici con pacchetti integrati.
Emerge dunque da tale disamina, che il III livello è riservato agli impiegati meramente esecutivi, il IV livello agli impiegati d'ordine, il V livello agli impiegati di concetto che operano in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure impartite, ed infine il VI livello, è riservato agli impiegati di concetto che svolgono attività complesse con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali loro impartite.
2. Così identificato il contenuto delle declaratorie professionali, al fine di procedere al ragionamento logico interpretativo finalizzato a sussumere l'attività svolta dai ricorrenti nel corretto livello professionale, ivi compresi i livelli intermedi tra l'inquadramento applicato e quello richiesto in via principale, occorre accertare le attività svolte in concreto dai lavoratori.
Le attività svolte dai ricorrenti sono sostanzialmente pacifiche fra le parti.
5 In particolare è pacifico che i ricorrenti, in qualità di addetti al CUP si occupano: a) della gestione delle richieste di prenotazioni ambulatoriali specialistiche (visite, indagini Con diagnostiche strumentali) erogabili nei Presidi delle singole mediante i sistemi gestionali Con in uso presso ciascuna sulla base delle agende di disponibilità; b) Gestione delle analisi;
c) Scelta e revoca del medico di base;
d) Esenzione dal ticket per reddito e per patologia;
e)
Prestazioni per stranieri temporaneamente presente sia comunitari che non comunitari;
f)
Richieste e ristampa tessere sanitarie;
g) Consegna ricettari ai medici;
h) Gestione prestazioni veterinarie;
i) Gestione della distribuzione di dispositivi medici e ausili sanitari;
j) Prenotazione e pagamento visite libero professionale in intramoenia (cd ; k) CP_3
Consegna referti diagnostici;
l) Gestione delle attività di medicina legale;
m) Gestione vaccinazioni e tamponi covid.
E' altresì pacifico fra le parti che i ricorrenti eseguono anche operazioni di riscossione dei proventi sanitari, e svolgono tutte le operazioni specifiche di cassa, quali: apertura cassa, chiusura di fine turno con verifica tramite i documenti di cassa dell'importo totale degli incassi, segnalazione di eventuali ammanchi/avanzi, preparazione del versamento da consegnare al personale, chiusura di fine giornata con produzione della Contr documentazione dei registri giornalieri dei movimenti di cassa da inoltrare all'
E' infine pacifico fra le parti che essi operano tramite l'utilizzo di un applicativo Part informatico fornito dalla stessa
3.Ciò che invece è in contestazione fra le parti, è il grado di complessità dell'attività svolta e delle conoscenze richieste, nonché il grado di autonomia e responsabilità richiesto e/o comunque connesso all'esplicazione delle mansioni assegnate.
A detta dei ricorrenti, infatti, l'attività espletata, pur regolata da una serie di procedure, definite spesso da appositi manuali operativi, richiederebbe specifiche conoscenze della normativa sanitaria, e l'attività sarebbe caratterizzata da un elevato grado di responsabilità nonchè totale autonomia operativa e decisionale.
Di contro, nella prospettazione difensiva della convenuta, l'attività degli addetti al
CUP sarebbe meramente esecutiva, priva di facoltà di iniziativa, e responsabilità, essendo sostanzialmente “guidata” dai sistemi operativi informatici in uso, che non consentono margini di errore nè, appunto, facoltà di iniziativa.
6 4. Così precisato il tema di indagine, si osserva che la Relazione Tecnica del
Servizio, depositata sub doc. 1 di parte ricorrente, così descrive le capacità e conoscenze richieste all'Operatore: preferibilmente diploma di scuola media superiore;
padronanza della lingua italiana e buona conoscenza di almeno una lingua straniera tra le più diffuse;
capacità di utilizzo dei più comuni strumenti informatici;
predisposizione alle attività di contatto con il pubblico e al lavoro di gruppo;
flessibilità, disponibilità, cortesia e atteggiamento proattivo;
capacità di gestione dei flussi di utenza;
buone capacità espositive, di ascolto e di risposta;
capacità di problem solving e di gestione di situazioni relazionali complesse;
sapersi esprimere in maniera corretta e con cortesia;
saper organizzare il proprio lavoro in funzione delle scadenze;
capacità di utilizzo di software di
e librerie/manuali elettronici;
saper amministrare i disservizi delle Controparte_4 code;
capacità di lavorare in situazioni di stress che possono derivare dal rispetto degli
SLA previsti;
capacità di mantenere la concentrazione per lungo tempo;
capacità di apprendimento e mnemoniche;
curiosità e predisposizione alla gestione del cambiamento;
riservatezza; capacità di gestione del dissenso/reclamo (sapersi relazionare in maniera non conflittuale con persone che stanno esplicitando una critica/un reclamo); giusto grado di autorevolezza nel far rispettare agli utenti le regole stabilite dalla committenza in merito a determinate modalità operative e comportamentali.
Inoltre nella suddetta Relazione Tecnica vengono indicati al capitolo D i “sistemi e modalità di controllo e gestione dell'errore generato dagli operatori”.
Il capitolato tecnico depositato sub doc. 6 di parte ricorrente indica poi gli applicativi informatici in uso – Recup Web per le attività di prenotazione, accettazione e cassa, e SGP per le attività di gestione e programmazione delle agende e della reportistica – tra loro integrati e a loro volta distinti in ulteriori sotto-sistemi.
Risultano inoltre depositati in atti “manuali” operativi per la procedura di rimborso, per la cassaforte, per gli incassi manuali (doc. 92, 94 e 96), che illustrano – a volte anche graficamente – tutti i singoli step che l'operatore deve eseguire per ciascuna operazione.
7 I documenti depositati unitamente alle note del 17.10.2025, (doc. 4, 53, 90) attestano infine che l'azienda inoltra agli operatori istruzioni dettagliate relative alle procedure da adottare che presuppongono conoscenze di base della normativa sanitaria e che gli operatori sono tenuti a studiare e poi adottare. Così esemplificativamente il doc. 4 ha ad oggetto nozioni generali e basilari sulla normativa sanitaria ed indicazioni sulle procedure da adottare per: l'scrizione al SSR dei cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, per il
Rilascio tesserino ENI e STP, per l'esenzione ticket per patologia e per reddito.
5. Sono stati acquisiti, con ordinanza del 20.3.2024, i verbali dell'istruttoria espletata nella causa connessa RG 30063/2022, promossa dagli operatori CUP dell'Asl Rm 3, tenuto conto dell'identità delle prospettazioni attoree e della circostanza, incontestata dalla convenuta, che gli odierni ricorrenti, in qualità di operatori CUP dell' e, quanto Pt_21 alla , dell'Asl Rm 2, svolgessero tutte le attività descritte nella narrativa del ricorso, Pt_19
che sono appunto le medesime che i ricorrenti della causa connessa RG 30063/2022 affermavano di svolgere.
8 Ebbene, il teste dipendente della convenuta con mansioni di Tes_1
operatore CUP dell'Asl Rm 3, sino al 27.9.2020 quando venne assunta direttamente dalla descritta l'attività svolta, coincidente con quella riportata al superiore punto 2, Parte_22
in merito alla complessità delle procedure ha precisato: “Confermo che i vari servizi sono gestiti attraverso un applicativo. C'è un applicativo per le prenotazioni, uno per le esenzioni, uno per scelta e revoca del medico, uno per i pagamenti dell ecc.; usiamo CP_3 inoltre applicativi anche di altri enti pubblici per esempio per il rilascio della tessera sanitaria, dove entriamo con il nostro Spid su Sogei che è di Agenzia delle Entrate ecc..
Confermo che l'applicativo è guidato, nel senso che prima si apre la schermata dell'anagrafica, poi quella successiva e via dicendo. Preciso tuttavia che poiché le prestazioni ed i servizi che lavoriamo sono tantissimi, l'uso dell'applicativo presuppone comunque la conoscenza sia delle prestazioni singole ma anche delle agende sulle quali queste prestazioni vanno caricate sulla base di una serie di variabili, quali per esempio quesito diagnostico, esigenze del paziente, certificazioni del medico e quant'altro. Inoltre
l'attività comporta anche un'attività di informazione corretta al pubblico. Per esempio per un esame audiometrico è necessaria non una qualunque prescrizione ma solo quella dello specialista, cioè dell'otorino e se un utente si presenta con la richiesta del medico di base non è possibile prenotare la prestazione e bisogna ovviamente dare le dovute informazioni all'utente affinchè venga poi erogata la prestazione. E preciso al riguardo che se io operatore non mi accorgo della discrasia della prescrizione il programma non mi blocca nel senso che poi posso comunque prenotare la prestazione che viene erogata ma in modo indebito o peggio ancora il paziente si presenta e poi in reparto rifiutano la prestazione.”
Sostanzialmente omogenee risultano le dichiarazioni del teste , addotta dai Tes_2 ricorrenti, che ha del pari confermato: che si opera attraverso sistemi operativi informatici;
che ogni prestazione ha il suo applicativo, (riferisce al riguardo: “se non erro complessivamente avevamo intorno ai 12 applicativi”; che gli applicativi non sono completamente guidati ed automatici, “nel senso che in molte occasioni dobbiamo intervenire compilando manualmente i dati richiesti dall'applicativo”.
9 Il teste , Team Leader del Recup Regionale dal febbraio 2021 e Tes_3
precedentemente team leader degli sportelli dell , inquadrato nel V livello del Parte_22
CCNL Multiservizi, precisato che inizialmente lui era l'unico team leader del territorio e che solo successivamente fu aggiunto altro collega, ha confermato integralmente i capitoli della memoria da 19 da 53, volti sostanzialmente a dimostrare la completa automazione delle procedure informatiche, finalizzate a marginalizzare la possibilità di errori da parte dell'operatore. Riferisce pertanto che il software “Recup” opera del tutto autonomamente ed automaticamente: blocca eventuali incongruenze contenute nell'impegnativa; esclude la richiesta di pagamento del ticket qualora l'utente abbia una specifica esenzione;
se l'impegnativa contiene esenzioni non congrue alla prestazione richiesta, il software segnala l'anomalia e blocca la prosecuzione dell'attività di prenotazione/accettazione. Pertanto, conferma il teste, tutte le attività descritte in ricorso, sono svolte dagli operatori ricorrenti seguendo in maniera rigida e ferrea gli schemi di lavoro automatizzati, che azzerano la possibilità di libera interpretazione od intervento del lavoratore o di errore nell'inserimento dei dati sanitari dei pazienti così come indicati nella ricetta o nell'impegnativa.
Prosegue ancora il teste confermando l'elementarità delle singole operazioni richieste agli operatori in relazione a ciascuna delle molteplici procedure corrispondente ai servizi erogati (Prenotazioni visite mediche, Scelta e revoca del Medico di base, Rilascio esenzioni;
Rilascio tesserini STP, ENI ed emissione tessera sanitaria;
Accettazione analisi;
Cassa,
Incassi, Registrazioni incassato, Maneggio denaro, Chiusura cassa con busta auto sigillante e inserimento in cassaforte;
Ritiro valori con compilazione della distinta di versamento;
Ufficio protesica/ausili; Ufficio veterinaria;
Medicina legale e registrazione pratiche;
Covid).
10 Contr Anche il teste dipendente di dal 2010, attualmente Business manager, Tes_4
ma precedentemente assunta come operatore e nel 2019 come Project manager, in merito all'autonomia delle parti ricorrenti ricorrenti espone: “Conosco i sistemi informatici che vengono utilizzati al CUP e che sono strutturati proprio per eliminare il più possibile margini di discrezionalità nell'operatore.” “Preciso inoltre che lo specialist di cassa esegue i controlli successivi e non viene normalmente ingaggiato dall'operatore che invece contatta il suo team leader in caso di problemi. Ribadisco che non possono esserci interventi dell'operatore sui codici di esenzione. Dunque se ci sono prestazioni incompatibili con l'esenzione indicata il sistema da l'allert ed a quel punto l'utente o paga la prestazione oppure decide di tornare con la ricetta corretta e ciò anche in caso di errori del medico nell'indicazione del codice di esenzione”.
Il testimone sottolinea inoltre la necessità di studio, da parte degli operatori, degli aggiornamenti delle procedure inviate dal Team Leader: “Sul capitolo 47 evidenzio che gli operatori sono tenuti a studiare gli aggiornamenti che vengono loro inviati dal team leader sull'introduzione e/o modifiche di procedure in base a nuove disposizioni sanitarie. Così per esempio l'introduzione di una esenzione temporanea per certe categorie di utenti (ad esempio recentemente si è fatto per gli ucraini) che determina un aggiornamento della procedura. Confermo che il team leader, per mero eccesso di zelo invia loro anche la relativa normativa sanitaria che però l'operatore non è tenuto a studiare in quanto il team leader invia loro anche un estratto contenente il sunto della normativa e la procedura aggiornata da seguire”.
6. Pienamente corrispondente risulta essere l'istruttoria espletata nel presente giudizio avente ad oggetto l'attività espletata dagli operatori ricorrenti, addetti al CUP Part dell' e quanto, alla , dell' Rm 2. Pt_23 Pt_19
11 In particolare: il teste di parte convenuta , escusso all'udienza del 12.6.2024, Tes_5
ha confermato le prospettazioni di parte convenuta in merito all'assenza di autonomia ed iniziativa da parte degli operatori, ribadendo che il sistema rileva automaticamente eventuali errori degli operatori, come anche incongruenze e/o incompatibilità nelle prescrizioni, sicchè gli operatori, che non possono eseguire correzioni di sorta, devono limitarsi ad avvisare l'utente dell'esistenza del problema ed invitarli a fare un reclamo o una segnalazione all'URP ovvero a rivolgersi al medico prescrittore, essendo altresì fatto divieto agli operatori di dare indicazioni all'utenza sulle correzioni che il medico prescrittore deve apportare.
Il teste addotta da parte ricorrente, precisato di aver lavorato alle Tes_6
Contr dipendenze di al settembre 2022 al 31.8.2023, con mansioni di operatore CUP presso i vari presidi dell' ha ribadito: che il team leader oltre ad essere scarsamente Pt_21
presente nei vari presidi, non ha aveva funzioni di supporto tecnico-operativo, bensì di tipo amministrativo (tipo ferie, turni, permessi, ecc); che in caso di problemi operativi ovvero in caso di anomalie o altre questioni tecniche normalmente ci si consultava fra colleghi oppure si utilizzavano i vari manuali forniti dall'azienda.
12 Il teste ha inoltre confermato l'automazione delle procedure, precisando tuttavia che:
“in casi di evidente errore del medico nell'indicazione del codice di esenzione, per esempio nel caso di paziente in evidente stato di gravidanza, invitavamo l'utente a rivolgersi al medico per modificare il codice in quello corretto”; che “esistevano alcuni presidi, tipo
Santa Maria della Pietà in cui invece i medici facevano tutte le ricette cartacee, spesso peraltro con scrittura incomprensibile, ed in quel caso eravamo noi che caricavamo tutti i dati”; che “nel caso di incongruenza segnalata dal sistema, se l'utente davanti a me chiamava il medico per chiedere delucidazioni sul codice preciso della prestazione,
l'operatore poteva inserire il codice corretto, così evitando all'utente di tornare un'altra volta”; che “nel caso di errori nei codici di esenzione, per prassi si indicava all'utente il codice corretto, anche segnandolo su post-it ed eventualmente previo confronto con il medico di turno se disponibile;
escludendo al riguardo l'esistenza di un divieto di dare informazioni in tal senso all'utenza”; che “gli operatori erano tenuti a conoscere i vari codici di esenzione in quanto gli operatori rilasciavano anche le esenzioni, pur confermando al riguardo che nelle varie postazioni c'era un lista con i codici”; che infine
“poiché l'utenza chiedeva molte informazioni anche sulla completezza documentale, noi dovendo rispondere all'utenza, dovevamo essere informati ed aggiornati sulla documentazione e le procedure necessarie in base alle normative esistenti o agli aggiornamenti eventuali”.
Quanto poi alle procedure di cassa, il teste ha confermato che “il sistema dava il riepilogo distinguendo fra pagamenti con Pos e contanti”, riferendo “Dunque noi dovevamo controllare per i pagamenti POS la corrispondenza degli scontrini e per i pagamenti contanti, contare materialmente i soldi;
il tutto poi veniva inserito in una busta per essere consegnato unitamente alle varie stampe fornite dal sistema informatico. Se le cose non quadravano bisognava capire perché mancavano soldi e se il problema riguardava la cassa contanti chiamavamo il referente, cioè il Team Leader, ricordo , e Testimone_7
si spiegava la situazione e si formalizzava il tutto scrivendo”.
13 7. Alla luce di tali complessive risultanze istruttorie, deve escludersi che le mansioni svolte dalle parti ricorrenti siano sussumibili nel VI livello del CCNL applicato al rapporto, difettando l'imprescindibile facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, seppure nei limiti delle direttive generali impartite, caratteristica di detto livello, stante la pressochè completa automatizzazione delle procedure, che consente ristrettissimi ed eccezionali margini di intervento da parte degli operatori.
8. Ciò non di meno, le mansioni sopra descritte neppure possono sussumersi nel III livello, formalmente loro applicato, che risulta invece decisamente riduttivo, in considerazione: dei requisiti professionali richiesti, della natura specialistica delle imprescindibili conoscenze inerenti la regolamentazione sanitaria - seppure a livello di nozioni generali (si ribadisce al riguardo il richiamo al doc. 4 di parte ricorrente) - richieste per l'esecuzione dell'attività lavorativa, nonché della complessità delle attività tecnico- operative assegnate di grado superiore alla media, non foss'altro in termini quantitativi, tenuto conto della molteplicità dei sotto-sistemi dell'applicativo utilizzato, della molteplicità delle procedure sottese alle svariate attività assegnate, nonché, infine, della pluralità delle funzioni svolte non sempre omogenee fra loro (si pensi all'attività di cassa che presuppone capacità e conoscenze diverse rispetto a tutte le altre attività assegnate sopra descritte).
I processi necessari alla prenotazione delle prestazioni sanitarie ed alla gestione di tutte le ulteriori attività svolte dai ricorrenti, oggetto peraltro di continue integrazioni e modifiche, nonché i numerosi sottosistemi dell'applicativo fornito non possono infatti certamente considerarsi come semplici “sistemi di videoscrittura” né tantomeno le funzioni degli operatori possono essere ricomprese nelle generiche attività di un “Operatore addetto al terminale”.
14 Non è poi trascurabile la circostanza che le parti ricorrenti, in qualità di operatori
CUP abbiano costanti rapporti con l'utenza e siano pertanto tenute ad affrontare e gestire in prima linea non solo eventuali malumori e dissidi fra gli utenti, ma anche pressanti richieste di informazioni da parte dell'utenza che, per quanto semplici e connesse a conoscenze generali di tipo operativo della normativa sanitaria (es: documentazione richiesta per ciascuna delle molteplici categorie di soggetti per l'iscrizione al SSR, ovvero per le diverse tipologie di esenzione), vengono rese dagli operatori proprio per la corretta gestione del servizio e che, dunque, troppo semplicisticamente la convenuta deduce che essi non siano tenuti a fornire. E del resto, è la stessa Relazione Tecnica del Servizio, depositata sub doc. 1 di parte ricorrente, che sottolinea fra i requisiti professionali dell'operatore, la predisposizione alle attività di contatto con il pubblico e al lavoro di gruppo;
flessibilità, disponibilità, cortesia e atteggiamento proattivo;
capacità di gestione dei flussi di utenza;
buone capacità espositive, di ascolto e di risposta;
capacità di problem solving e di gestione di situazioni relazionali complesse.
9. Ciò non di meno, le mansioni svolte dai ricorrenti, per come emerso dall'espletata istruttoria, non risultano comunque assimilabili a mansioni di concetto, nè risultano caratterizzate da quell'autonomia e poteri di iniziativa che caratterizza il V livello.
E' vero che l'istruttoria ha consentito di accertare che la figura del Team Leader, sovraordinata agli operatori ricorrenti, esplica attività di tipo prevalentemente amministrativo e non già tecnico-operativo e che, dunque, in un certo qual modo gli operatori, dal punto di vista tecnico-operativo, non risultano avere figure di riferimento, potendo al più rivolgersi al personale sanitario della committente. E' però altresì vero che, come emerso, anche documentalmente, la loro attività è del tutto procedimentalizzata e che l'applicativo informatico in uso è strutturato in modo tale da marginalizzare errori e variabili;
sicchè scarsissimi, se non nulli, risultano i margini di autonomia ed iniziativa.
15 Ed ancora: è vero che l'attività di cassa assegnata agli operatori ricorrenti è sussumibile nella figura del “contabile”; ma è altrettanto vero che tale profilo è contemplato dalla contrattazione collettiva sia nell'ambito del VI, che del V livello e del IV livello, in funzione del grado di complessità ed autonomia. Ed il profilo del contabile V livello è caratterizzata da “elevata autonomia operativa” che, invece, nel caso di specie deve escludersi, essendo emerso che anche tale attività è del tutto procedimentalizzata ed automatizzata.
Ancora: è vero che nell'ambito del V livello la contrattazione collettiva include anche gli “impiegati che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con responsabilità di organizzazione e gestione di attività specifiche”, indicando i profili di: Responsabile delle attività di vendita biglietti e di controllo degli accessi nonché Responsabile di attività di reception, accoglienza, accompagnamento, custodia. Non si nega che tali attività, siano in qualche modo equiparabili ad alcune delle attività svolte dai ricorrenti, che del pari ricevono il pagamento del ticket sanitario e svolgono attività di accoglienza ed informazione, al fine di garantire all'utenza accessibilità, trasparenza e facilità di orientamento all'interno del complesso mondo sanitario.
Tuttavia il profilo sussunto nel V livello, riguarda la figura del “responsabile”, essendo infatti il profilo caratterizzato da “responsabilità di organizzazione e gestione”; mentre il corrispondente profilo dell'”addetto”, viene sussunto dalle parti sociali nel III Parte livello. E nel caso di specie, non è in alcun modo emerso che gli operatori avessero responsabilità di organizzazione e gestione del servizio.
Né è condivisibile la tesi attorea secondo cui, poiché le ricorrenti non avrebbero referenti gerarchici sotto il profilo tecnico-operativo, le stesse sarebbero anche responsabili dell'organizzazione e gestione dell'attività del CUP, dovendosi al riguardo ribadire che, pur non essendo emerso che i Team Leader abbiano competenze e funzioni dal punto di vista operativo, tuttavia l'attività degli operatori CUP è del tutto procedimentalizzata, sicchè, in assenza di prova che gli operatori del CUP rispondano dell'organizzazione e della gestione del servizio, gli stessi non possono di per sé ritenersi “Responsabili” di quel determinato servizio, dovendo esclusivamente rispondere delle mansioni d'ordine assegnate.
E' infine da escludersi che alcun rilievo può attribuirsi, ai fini dell'individuazione del corretto inquadramento, alla misura della retribuzione contrattualmente spettante.
16 L'esiguità del compenso orario previsto dal CCNL applicato al rapporto per i livelli inferiori al V, infatti, non può costituire un parametro idoneo per il giudizio di sussumibilità delle mansioni in concreto svolte nel livello di inquadramento, potendo invece rilevare ai fini del giudizio di adeguatezza della retribuzione in rapporto all'art. 36 Cost.; adeguatezza che tuttavia nel caso di specie, non risulta contestata.
10. Ritiene invece il giudicante che l'attività svolta dagli operatori CUP risulta piuttosto un'attività d'ordine, priva in quanto tale di autonomia e con facoltà di iniziativa limitata alle modalità di esecuzione delle operazioni loro affidate;
caratterizzata da qualificate conoscenze di tipo specialistico e da adeguata complessità.
Detta attività risulta dunque correttamente inquadrabile nel IV Livello, ed in particolare nel profilo 5. degli “Impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una specifica preparazione professionale” quale il Contabile
d'ordine, e l'”Operatore sistemi informatici con pacchetti integrati”.
11. In forza delle superiori considerazioni deve dunque dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti all'inquadramento nel superiore IV livello a decorrere dall'assunzione in GPI, per come indicata dai singoli ricorrenti nei rispettivi ricorsi (salvo quanto più avanti specificato con riferimento alla posizione del ricorrente . Pt_14
Non può infatti trovare accoglimento l'eccezione di parte convenuta relativa all'applicazione del termine di decorrenza indicato nell'art. 2103 cc (e segnatamente il termine di due mesi di cui all'art. 17 CCNL applicato al rapporto).
Tale normativa, infatti, trova applicazione in caso di temporanea adibizione del lavoratore a mansioni superiori rispetto a quelle dedotte nel contratto di assunzione;
adibizione che diviene definitiva decorso il termine su indicato “salva diversa volontà del lavoratore ed ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio”.
Nel caso di specie, invece, le parti ricorrenti risultano tutte assunte per lo svolgimento di mansioni di “operatore CUP” ma sono state tuttavia inquadrate erroneamente in livelli inferiori al IV, nell'ambito del quale tali mansioni sono sussumibili.
Ne segue la condanna della società ad inquadrare le parti ricorrenti nel suddetto livello ed a corrispondere le connesse differenze retributive, maturate sin dall'assunzione in
GPI, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione dalla maturazione al saldo.
17 La misura della condanna non può che essere generica, con esatta quantificazione di essa in altra sede, in difetto di prova del quantum debeatur per l'applicazione del IV livello, avendo le parti ricorrenti allegato i conteggi e quantificato la domanda solo in relazione al
VI livello del CCNL di riferimento, pur avendo richiesto, in via subordinata, l'accertamento del diritto al riconoscimento del “livello superiore al III che sarà ritenuto di giustizia”.
12. Deve essere poi rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito sollevata dalla Società convenuta, poiché, non trattandosi di rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro e ciò anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. (cfr. Cass. Sent. 26246/2022).
13. Sono infine dovute delle precisazioni in merito ad alcune specifiche posizioni.
18 Sulla posizione della Pt_1
La convenuta contesta la fondatezza della domanda della deducendo che Pt_1 tale lavoratrice sarebbe stata continuativamente assente per lunghi periodi (dall'aprile 2016 al gennaio 2018, da maggio 2018 a settembre 2018, da febbraio 2019 ad aprile 2020, da giugno 2020 ad agosto 2020 e da febbraio 2022 ad agosto 2023) e non avrebbe pertanto maturato il periodo utile per l'inquadramento superiore.
La tesi è infondata.
Risulta effettivamente dall'esame delle buste paga che la è stata Pt_1
continuativamente assente per maternità ed altre cause nei periodi sopra indicati. Ciò non di meno, ella, assunta in GPI sin dal 1.2.2016 con mansioni di operatore CUP ed inquadramento nel III livello, ha immediatamente iniziato a svolgere le suddette mansioni, salvo poi assentarsi per maternità dal maggio 2016, allorquando aveva già maturato il diritto all'inquadramento nel superiore IV livello, e conseguentemente il diritto a percepire la retribuzione corrispondente.
Sulla posizione della Parte_6
E' incontestato che la ricorrente ha rassegnato le dimissioni sin dal Parte_6 febbraio 2023.
Rispetto a tale posizione, dunque, la condanna della società convenuta sarà limitata alla corresponsione delle differenze retributive spettanti in forza del diritto al superiore inquadramento nel IV livello per tutta la durata del rapporto di lavoro e dunque dal 2.7.2018
(allorquando la ricorrente risulta essere stata assunta con un primo contratto a termine, al quale è poi seguito senza alcuna soluzione di continuità altro contratto a termine poi trasformato a tempo indeterminato, con inquadramento nel II livello e dal marzo 2021 nel
III livello), sino alla cessazione del rapporto occorsa nel febbraio 2023.
Sulla posizione di Parte_13
E' incontestato che anche il rapporto di lavoro del ricorrente è Parte_13
allo stato cessato (in forza di pensionamento).
19 La convenuta ha inoltre dedotto che nell'ultimo periodo del rapporto il Pt_10
sarebbe stato addetto solamente presso il centro vaccinazioni internazionali di Via Plinio, occupandosi esclusivamente dell'attività di rilascio dei certificati vaccinali, che consiste nel consegnare il certificato all'utente in seguito a presentazione da parte dello stesso di apposita modulistica.
Tale circostanza è tuttavia irrilevante, tenuto conto che egli è stato assunto con il profilo di operatore CUP (addetto al CUP Font-end – doc. 42 del ricorso RG 23945/2023) e che pertanto, in assenza di diverse allegazioni di parte convenuta e/o di contestazioni circa la sua concreta adibizione alle mansioni corrispondenti al profilo di assunzione, deve ritenersi che il abbia effettivamente svolto le mansioni di operatore CUP quanto Pt_10
meno nella prima fase del rapporto di lavoro. E tanto consente di accertare il suo diritto all'inquadramento nel livello IV dalla data di assunzione (1.2.2016 – doc. da 42 a 49) sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Ne segue che, anche con riferimento a tale posizione, la condanna della società dovrà limitarsi al pagamento delle differenze retributive connesse al diritto del lavoratore all'inquadramento nel IV livello dalla data di assunzione (1.2.2016) sino alla cessazione del rapporto.
Sulla posizione del ricorrente Parte_14
La società contesta la domanda proposta dal deducendo che egli avrebbe Pt_14
svolto sin dall'assunzione del 19.10.2020 le diverse mansioni di operatore addetto al Call
Center gestito da GPI e non già al CUP.
La circostanza è ammessa dallo stesso ricorrente che, tuttavia, fonda le proprie pretese sul presupposto di essere stato addetto nel corso degli anni, a svolgere in qualità di Parte "jolly" anche le mansioni di operatore presso diversi presidi della (di Parte_25
Via Tagliamento, i cup di Nuovo Regina Margherita e Santa Maria della Pietà, i CP_5 presidi di Via Dina Galli, Via dei Frentani, Largo Rovani, Lungotevere della Vittoria, Viale
Tor Di Quinto;
Via Lampedusa, Via Luzzatti, l l Controparte_6 [...]
, il presidio di Via Ariosto, e via Teodorico, il centro il CP_7 CP_8
e di aver pertanto acquisito il diritto Controparte_9
all'inquadramento superiore.
20 Al riguardo l'espletata istruttoria ha effettivamente consentito di accertare che il svolge, quanto meno dal 2021, attività di front office come addetto al CUP, in Pt_14 sostituzione di altri colleghi assenti (testi e , escussi all'udienza del Tes_8 Tes_7
3.6.2025).
Ciò posto, precisato che il risulta assunto in data 19.10.2020 con Pt_14
inquadramento nel II livello e profilo di “impiegato operativo di contact center” (doc. 8, 9 e
10 del ricorso RG 23611/2023); accertato invece che nel corso del rapporto (“dal 2021” riferisce il teste ) il ricorrente è stato stabilmente addetto al CUP e che a Tes_7 Pt_14
decorrere dal maggio 2022 è stato inquadrato nel III livello (doc. 11 del citato ricorso); ritiene il giudicante, in mancanza di precise e concordanti emergenze circa la data di mutamento delle mansioni e visto il passaggio di livello riconosciuto dalla società, che possa ritenersi accertato che, quanto meno a decorrere dal marzo 2022 (e cioè due mesi prima del suddetto passaggio), il sia stato adibito in via prevalente a svolgere le Pt_14 superiori mansioni di operatore CUP Front-end, ed abbia pertanto acquisito il diritto all'inquadramento nel IV livello a decorrere da maggio 2022 ed al pagamento delle connesse differenze retributive a decorrere dal mese di marzo 2022.
Sulla posizione della Parte_20
Contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, l'espletata istruttoria ha consentito di accertare che la ricorrente sin dall'assunzione, è stata ed è tutt'ora addetta Parte_20
alle mansioni di operatore CUP dell , salvo un breve periodo in cui la stessa, su Pt_21
sua richiesta è stata trasferita in qualche presidio dell'Asl Rm 2 (teste , addotta Tes_7
dalla convenuta ed escussa all'udienza del 3.6.2025).
Ritiene pertanto il giudicante, che in assenza di specifica allegazione e prova da parte della convenuta che la sia stata addetta a presidi in cui gli operatori CUP Parte_20
svolgessero attività diverse o limitate rispetto a quelle indicate specificatamente dai ricorrenti, deve affermarsi il diritto di tale dipendente all'inquadramento nel IV livello e a percepire le connesse differenze retributive, al pari di tutti gli altri operatori CUP ricorrenti.
Sulla posizione della Pt_19
Parte E' ammesso dalla stessa ricorrente che ella è adibita in qualità di operatore all'appalto RM2.
21 L'istruttoria ha tuttavia confermato che gli operatori addetti al CUP della Parte_26
svolgono i medesimi servizi che si effettuano anche presso il CUP dell' e che Parte_25 sono, appunto, quelli indicati al capitolo 12 del ricorso RG 23057/2023 (teste ) Tes_7
(del tutto coincidenti con quelli indicati al superiore punto 2).
Sicchè, anche con riferimento a tale posizione, in assenza di specifica allegazione e prova che la fosse adibita a presidi che svolgono attività diverse o limitate rispetto Pt_19
a quelle indicate specificatamente dai ricorrenti, deve affermarsi il diritto di tale dipendente all'inquadramento nel IV livello e a percepire le connesse differenze retributive, al pari di tutti gli altri operatori CUP ricorrenti.
Sulle dichiarazioni della teste con riferimento alla posizione dei ricorrenti Tes_8
, , , , e Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Pt_7 Pt_8
Con le note autorizzate depositate il 17.10.2025, la convenuta sottolinea la circostanza che la teste pur riferendo di conoscere i ricorrenti suindicati, ha escluso Tes_8 che essi siano mai stati addetti al presidio di Lungo Tevere della Vittoria.
La circostanza è del tutto irrilevante, ed invero neppure la convenuta ne trae alcuna specifica conseguenza.
Ad ogni buon conto, poiché il teste ha riferito che, per quanto a sua Tes_7
conoscenza, le attività indicate al superiore punto 2 non si svolgono in tutti i presidi - infatti
“presso i presidi ospedalieri si svolgono solo le attività di accettazione e prenotazione o spostamento delle stesse, mentre le attività diverse relative alla medicina di base si svolgono solo nei presidi del territorio, cioè non ospedalieri”-, con le note autorizzate del 17.10.2025 la convenuta utilizza tale emergenza per dare rilievo all'allegazione attorea circa i presidi ai quali sarebbe stata adibita ciascuna parte ricorrente, deducendo così che non tutte le parti ricorrenti avrebbero provato di svolgere tutti i servizi di cui al punto 2.
Tale impostazione tuttavia non è condivisibile. Parte convenuta, infatti, costituendosi non ha mai dedotto la circostanza per cui non in tutti i presidi si svolgessero le attività indicate in ricorso, né ha in alcun modo contestato che tutte o alcune delle parti ricorrenti, in qualità di operatori CUP, avessero svolto solo alcune o addirittura nessuna delle mansioni allegate in ricorso, salvo poi avvalersi delle isolate dichiarazioni della (riferite Tes_7
peraltro non per conoscenza ma per sentito dire, per come dalla medesima affermato) su circostanze rispetto alle quali alcun contraddittorio si era formato.
22 E tanto vale anche con riferimento alla posizione del ricorrente , Parte_27
rispetto alla quale la convenuta si era limitata a dedurre che nell'ultimo periodo del rapporto il lavoratore era stato adibito al centro vaccinale di Via Plinio, ove si facevano lavorazioni diverse da quelle indicate al superiore punto 2, senza in alcun modo contestare che, invece, dall'assunzione in GPI sino a tale “trasferimento” fosse stato addetto a svolgere le attività descritte al punto 2, in qualità di operatore CUP;
sicchè del tutto irrilevanti appaiono le dichiarazioni del teste che ha riferito che precedentemente il era addetto al Tes_8 Pt_10 servizio di medicina legale di Lungo Tevere della Vittoria, non essendosi sul punto formato alcun contraddittorio fra le parti.
14. Il limitato accoglimento della domanda attorea, consente la compensazione delle spese di lite fra le parti in ragione di un terzo;
mentre i residui due terzi si pongono a carico della convenuta e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delle tariffe forensi e dello scaglione sino ad € 260.000, applicabile alle cause di valore indeterminato in considerazione della complessità oggettiva della causa e della pluralità delle parti.
P.Q.M.
Dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel IV livello del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati - Imprese di
Pulizia e Multiservizi, a decorrere dalla data di assunzione in GPI per come indicata da ciascun ricorrente in ricorso e, quanto al ricorrente a decorrere dal maggio Persona_1
2022;
Condanna la società convenuta ad inquadrare i ricorrenti (ad eccezione dei ricorrenti e , ormai cessati dal servizio) nel IV livello del Parte_6 Parte_13
CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati -
Imprese di Pulizia e Multiservizi, a decorrere dalla data di assunzione in GPI per come indicata da ciascun ricorrente in ricorso e, quanto al ricorrente a decorrere dal Parte_14 maggio 2022;
Condanna la convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle differenze retributive connesse al superiore inquadramento decorrenti dalla data di assunzione in GPI
e, quanto al ricorrente a decorrere dal marzo 2022, sino al 31.12.2022 e, Parte_14
quanto al ricorrente , sino alla cessazione del rapporto di lavoro, se anteriore;
oltre Pt_10 interessi sui singoli importi rivalutati, dalla maturazione al soddisfo;
23 Condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore dei ricorrenti in solido, dei due terzi delle spese di lite che si liquidano (i due terzi) in Euro 8.152,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, compensando fra le parti il residuo un terzo.
Si comunichi
Roma, 27.11.2025
Il Giudice
ES RO PU
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