TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/11/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 25/11/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. LO G. SI, all'udienza del 25/11/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°516/2023 R.G. tra:
appresentato e difeso dall' avv. Santo De Blasi, nel cui studio ha Parte_1 eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diana CP_1
Rotunno
RESISTENTE
Oggetto: Malattia professionale FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/02/2023, il ricorrente sosteneva di aver lavorato dal 1989 al 2021, quale autista di camion e magazziniere, presso la ditta con orario di lavoro dalle ore 3,30 del mattino sino alle 9;30 e, negli ultimi cinque anni come magazziniere per circa sei ore al giorno.
L'attività lavorativa era particolarmente faticosa e richiedeva un notevole sforzo fisico con movimentazioni di carichi pesanti e tutto quant'altro indicato nel ricorso.
Il 12/09/2021 il ricorrente presentava domanda di riconoscimento di malattia professionale per ernia discale lombare.
L' previa visita medica, rigettava la domanda escludendo il nesso causale tra la malattia CP_1 denunciata ed il rischio lavorativo.
Avverso la decisione il ricorrente introduceva il presente giudizio, invocando una inabilità permanente rapportabile quanto meno al 10%; insistendo sulla sussistenza del nesso causale, da , con indennizzo del danno biologico, superiore a 6% ed inferiore a CP_3
16%, o con eventuale riconoscimento della rendita per danno biologico e patrimoniale ove fossero riconosciuti postumi uguali o superiori al 16%. Chiedeva CTU medica per i dovuti accertamenti e prova testimoniale.
Si costituiva insistendo sulla mancanza di nesso causale e contestando l'esistenza CP_1 stessa della malattia ed i postumi permanenti superiori al minimo.
Veniva espletata attività istruttoria consistita nell'escussione dei testi che confermava i fatti così come rappresentati in ricorso dal lavoratore, nonché CTU medico-legale.
La causa, in seguito al trasferimento del giudice affidatario, dott.ssa Foggetti, veniva assegnata al giudice togato che, a sua volta, delegava per la trattazione e decisione l'odierno giudicante.
In data odierna è stata discussa la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
**************
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dall'espletata CTU redatta dal dott. è scaturito che, con elevata probabilità, Persona_1
l'insorgenza della malattia è ricollegabile all'attività svolta dal sig. Parte_1 concludendo il CTU che la stessa è da considerarsi malattia di natura professionale.
La quantificazione operata dal CTU è stata fissata nella percentuale del 9%.
La prova testimoniale assunta, con testi colleghi di lavoro del ricorrente, ha confermato tutte le ragioni addotte dal lavoratore e pertanto, in mancanza di elementi contrari, non è dato discostarsi dalle conclusioni a cui è pervenuto il CTU il quale ha stabilito la sussistenza del nesso causale tra patologia e lavoro espletato.
In virtù della quantificazione operata dal CTU, va riconosciuto l'indennizzo per danno biologico rientrante nel grado di invalidità tra il 6% ed il 16%.
Dunque, il ricorso va accolto con statuizione in ordine alle spese come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP LO G. SI, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n°516/2023 R.G., proposta da ei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- Dichiara che la patologia da cui è affetto il ricorrente deriva dall'attività lavorativa svolta con una inabilità permanente del 9%, come acclarato dal CTU.
- Condanna al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennizzo in capitale per danno biologico in forza della riconosciuta inabilità permanente del 9%.
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € CP_1
2.000,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- Condanna al pagamento delle spese di CTU medico legale. CP_1
Brindisi lì 25/11/2025
Il GOP
LO G. SI
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. LO G. SI, all'udienza del 25/11/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°516/2023 R.G. tra:
appresentato e difeso dall' avv. Santo De Blasi, nel cui studio ha Parte_1 eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diana CP_1
Rotunno
RESISTENTE
Oggetto: Malattia professionale FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/02/2023, il ricorrente sosteneva di aver lavorato dal 1989 al 2021, quale autista di camion e magazziniere, presso la ditta con orario di lavoro dalle ore 3,30 del mattino sino alle 9;30 e, negli ultimi cinque anni come magazziniere per circa sei ore al giorno.
L'attività lavorativa era particolarmente faticosa e richiedeva un notevole sforzo fisico con movimentazioni di carichi pesanti e tutto quant'altro indicato nel ricorso.
Il 12/09/2021 il ricorrente presentava domanda di riconoscimento di malattia professionale per ernia discale lombare.
L' previa visita medica, rigettava la domanda escludendo il nesso causale tra la malattia CP_1 denunciata ed il rischio lavorativo.
Avverso la decisione il ricorrente introduceva il presente giudizio, invocando una inabilità permanente rapportabile quanto meno al 10%; insistendo sulla sussistenza del nesso causale, da , con indennizzo del danno biologico, superiore a 6% ed inferiore a CP_3
16%, o con eventuale riconoscimento della rendita per danno biologico e patrimoniale ove fossero riconosciuti postumi uguali o superiori al 16%. Chiedeva CTU medica per i dovuti accertamenti e prova testimoniale.
Si costituiva insistendo sulla mancanza di nesso causale e contestando l'esistenza CP_1 stessa della malattia ed i postumi permanenti superiori al minimo.
Veniva espletata attività istruttoria consistita nell'escussione dei testi che confermava i fatti così come rappresentati in ricorso dal lavoratore, nonché CTU medico-legale.
La causa, in seguito al trasferimento del giudice affidatario, dott.ssa Foggetti, veniva assegnata al giudice togato che, a sua volta, delegava per la trattazione e decisione l'odierno giudicante.
In data odierna è stata discussa la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
**************
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dall'espletata CTU redatta dal dott. è scaturito che, con elevata probabilità, Persona_1
l'insorgenza della malattia è ricollegabile all'attività svolta dal sig. Parte_1 concludendo il CTU che la stessa è da considerarsi malattia di natura professionale.
La quantificazione operata dal CTU è stata fissata nella percentuale del 9%.
La prova testimoniale assunta, con testi colleghi di lavoro del ricorrente, ha confermato tutte le ragioni addotte dal lavoratore e pertanto, in mancanza di elementi contrari, non è dato discostarsi dalle conclusioni a cui è pervenuto il CTU il quale ha stabilito la sussistenza del nesso causale tra patologia e lavoro espletato.
In virtù della quantificazione operata dal CTU, va riconosciuto l'indennizzo per danno biologico rientrante nel grado di invalidità tra il 6% ed il 16%.
Dunque, il ricorso va accolto con statuizione in ordine alle spese come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP LO G. SI, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n°516/2023 R.G., proposta da ei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- Dichiara che la patologia da cui è affetto il ricorrente deriva dall'attività lavorativa svolta con una inabilità permanente del 9%, come acclarato dal CTU.
- Condanna al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennizzo in capitale per danno biologico in forza della riconosciuta inabilità permanente del 9%.
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € CP_1
2.000,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- Condanna al pagamento delle spese di CTU medico legale. CP_1
Brindisi lì 25/11/2025
Il GOP
LO G. SI