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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Vittoria DI SARIO Presidente
Dott. Guido ROSA Consigliere est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
All'esito dell'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2084 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta e Enrico Boursier Niutta, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, in Viale Giulio Cesare n. 23
Appellante
E
, rappresentato e difeso da in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. e procuratore antistatario e per essa, dall' avv. GI AM, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del suddetto, in via Antonio Stigliano n. 70
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 293/2024 del Tribunale di Civitavecchia - sez. lavoro, pubblicata il 20/06/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado , premesso di aver lavorato alle Controparte_1 dipendenze della resistente dal 1° novembre 2015 e di essere stato licenziato con comunicazione del 15 aprile 2023, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Civitavecchia, in funzione di Giudice del lavoro, la per Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “«a) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento notificato al sig.
in data 09/03/2023, stante l'insussistenza e/o l'inesistenza e/o CP_1
l'infondatezza del giustificato motivo oggettivo e/o per mancato assolvimento da parte datoriale dell'obbligo di repêchage per tutti i motivi di cui in narrativa e, per
l'effetto condannare (C.F./P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Piazzale Caduti
Italiani in Bosnia Snc, 00054 Fiumicino (RM), alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro (salva l'ipotesi dello stesso di poter optare per un'indennità sostitutiva), oltre al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del FR (nel caso di specie tale retribuzione è pari ad € 2.749,82, come da conteggi allegati al presente ricorso e che qui si intendono integralmente trascritti - cfr. all. 26 -, ovvero nella misura ritenuta di giustizia), dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione o del pagamento dell'indennità sostitutiva, in ogni caso in misura non superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, dedotto l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum, nonché al versamento dei contributi sia previdenziali che assistenziali maturati nel medesimo periodo, ai sensi dell'art. 18
L. 300/70, ovvero alla diversa disciplina ritenuta di giustizia;
b) Comunque, con vittoria di spese di lite, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore “Legittimazione società a responsabilità limitata tra
Avvocati”, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per esso, l'Avv.
GI AM, dichiaratosi antistatario”
A fondamento della domanda, il ricorrente esponeva in fatto di aver reso la propria prestazione lavorativa presso la società resistente, con mansioni di operaio addetto alla movimentazione e alla consegna ed accettazione delle merci svolgendo le
2 proprie mansioni all'interno del sedime aeroportuale dell'Aeroporto di Fiumicino
. Parte_2
Esponeva di essere stato già precedentemente licenziato dalla resistente per giusta causa, in data 28.01.2020, in ragione dell'avvio delle indagini preliminari per il reato di furto aggravato in concorso, licenziamento che veniva però dichiarato illegittimo dal Tribunale di Civitavecchia, con conseguente condanna della società alla sua reintegra.
Rappresentava che il rapporto di lavoro, ricostruito giudizialmente, veniva ripristinato solo formalmente e mai in concreto;
che, infatti, la società datrice di lavoro, con lettera del 19 ottobre 2020, gli aveva comunicato la sospensione dall'espletamento della prestazione lavorativa sino a nuova disposizione, in ragione del ritiro del tesserino aeroportuale da parte della Guardia di Finanza e della conseguente impossibilità di accesso all'area sterile, ove l'azienda svolgeva tutte le sue attività e stante l'impossibilità di adibirlo a diverse mansioni.
Deduceva infine, che nelle more del giudizio pendente innanzi al Tar per la revoca della sospensione del tesserino disposta dalla Società Aeroporti di Roma, la datrice di lavoro, con comunicazione ricevuta in data 9 marzo 2023, gli aveva intimato il licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione, così motivandolo:
“In ordine ai motivi del recesso datoriale, si rappresenta che la sospensione del tesserino aeroportuale del sig. si protrae ormai da tre anni. Tale Controparte_1 circostanza ha impedito a detto dipendente di espletare, anche a seguito della sua reintegra intervenuta per effetto dell'ordinanza del 5.10.2020, qualsivoglia prestazione lavorativa di natura operaia all'interno del sedime aeroportuale ove viene svolta l'attività dell'azienda. La perdurante impossibilità di prestare l'attività lavorativa da parte del sig. , rispetto alla quale neppure è ipotizzabile CP_1
l'ulteriore durata, ha inciso in modo non più tollerabile sugli assetti dell'organizzazione lavorativa dell'azienda e, dato il lungo periodo intercorso, è venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del rapporto di lavoro, che la Società ha ormai intenzione di risolvere. D'altronde, non sussiste alcuna possibilità di impiegare proficuamente il dipendente in altri compiti, non essendo rinvenibile in azienda, al di fuori del sedime aeroportuale, alcuna posizione operaia. Tale circostanza, attenendo all'organizzazione aziendale, determina un'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che costituisce un giustificato motivo oggettivo di licenziamento.”
3 Impugnava anche tale licenziamento, sostenendo che la Società, dopo l'intervenuta reintegra solo formale, a fronte della costante manifestazione di volontà del dipendente di rendere la propria la prestazione, si rendeva responsabile di “una lunga serie di illegittimi ed infondati dinieghi ed omissioni, finanche raggiungendo picchi di attivo ostruzionismo”.
Qualificava il recesso datoriale per impossibilità sopravvenuta della prestazione come strumentale e fondato su elementi insussistenti, considerato che “il trascorrere di un lungo periodo di tempo in cui il non ha potuto effettivamente lavorare CP_1
è di sola ed esclusiva responsabilità datoriale….l'impossibilità alla prestazione non ha mai costituito un dato oggettivo e scisso dalla responsabilità della società. Anzi:
l'impossibilità alla prestazione è stata causata esclusivamente dalla datrice di lavoro”.
Sarebbe mancato ogni nesso causale fra le motivazioni addotte dalla società ed il recesso così da configurare il recesso viziato per manifesta insussistenza delle ragioni poste a fondamento del licenziamento (“…non gli avrebbe mai proposto una ricollocazione in mansioni differenti, presso altra sede ed in particolare presso l'unità operativa della società capogruppo, esterna al sedime aeroportuale, sita a
Fiumicino in via Mario Castoldi, violando pertanto il c.d obbligo di repêchage.”).
Nella resistenza della il Tribunale, istruita la causa Pt_1 Parte_1 documentalmente ed espletata la prova testimoniale, accoglieva il ricorso, così decidendo: “- annulla il licenziamento intimato a e, per Controparte_1
l'effetto, condanna a reintegrare il ricorrente nel Parte_1 posto di lavoro ed a corrispondergli un indennizzo commisurato a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi in misura legale;
.- condanna l pagamento delle spese di lite che liquida Parte_1 in complessivi €5.322,00, di cui €4.628,00 a titolo di compensi ed €694,00 per spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi.”
In particolare, il primo Giudice: i) ha ritenuto che l'istruttoria non avesse confermato la tesi attorea secondo la quale il ricorrente avrebbe potuto fornire la propria prestazione in altre unità operative situate al di fuori del sedime aeroportuale;
ii), ha affermato che, vertendosi in un caso di impossibilità temporanea della prestazione, “sarebbe stato onere della società allegare e provare
4 le ragioni per le quali, tollerata l'assenza del lavoratore per oltre due anni, la stessa fosse divenuta non più tollerabile «sugli assetti dell'organizzazione lavorativa dell'azienda»”, in quanto, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di legittimità, nei casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa per evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente, la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1464 c.c. da parte del datore di lavoro, doveva essere necessariamente coordinata con l' art. 3 della l. 604/1996; iii) ha pertanto ritenuto illegittimo il recesso intimato dalla società ed annullato il licenziamento, con conseguente condanna della resistente alla reintegra del lavoratore e alla corresponsione di un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Con tempestivo atto di appello , ha impugnato detta Parte_1 decisione con articolati motivi di gravame riassumibili nella denuncia di erroneità della decisione per aver ritenuto gravante in capo alla Società l'onere di allegare e provare le ragioni per le quali l'assenza del lavoratore fosse divenuta intollerabile;
nell'erroneità della stessa nella determinazione della misura dell'indennità risarcitoria.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma dell'impugnata sentenza.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
L'appello risulta fondato e merita accoglimento nei termini che di seguito verranno esposti.
Con il primo articolato motivo di gravame, l'appellante censura, in buona sostanza, la sentenza nella parte in cui il primo giudice, pur avendo inquadrato correttamente la fattispecie dal punto di vista legislativo e giurisprudenziale, sarebbe giunto poi all'erronea conclusione che la società non avrebbe assolto l'onere di dimostrare le ragioni tecnico organizzative per le quali l'assenza del lavoratore, protrattasi per oltre due anni, non fosse più divenuta tollerabile sugli assetti dell'organizzazione aziendale.
Lamenta in particolare la Società appellante, che il primo giudice avrebbe errato nel non considerare che il prolungato mancato adempimento dell'obbligazione dedotta nel contratto di lavoro, integrerebbe di per sé non solo quel rilevante inadempimento che legittima la risoluzione e ai sensi dell'art. 1463 c.c., ma altresì
5 quei validi motivi inerenti l'organizzazione aziendale, evidenziando anche che il
“controllo sull'effettiva esistenza della ragione organizzativa e/o produttiva non dovrebbe mai sconfinare in un sindacato di congruità ed opportunità, precluso tra l'altro dall'art. 30 della legge 4 novembre 2010 n. 183”.
Deduce sostanzialmente la società che il Tribunale avrebbe omesso di concentrare la propria indagine su un elemento dirimente, ovvero sulla correttezza del giudizio prognostico che il datore di lavoro, nell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, è chiamato a formulare ex ante; valutazione che concerne la prevedibilità del protrarsi nel tempo dell'evento impeditivo della prestazione.
Qualora il Giudice di primo grado avesse svolto tale accertamento, non avrebbe potuto non riscontrare che, nella fattispecie, il giudizio prognostico – fondato sugli elementi concretamente conoscibili al momento della valutazione – non consentiva di prevedere una cessazione entro un termine congruo (specie alla luce del tempo già trascorso) della causa ostativa, legittimando e giustificando il venire meno in via definitiva dell'interesse del datore di lavoro a ricevere le prestazioni lavorative.
La doglianza risulta meritevole di accoglimento.
Dalla lettura della decisione impugnata, in effetti, risulta che il primo giudice, pur menzionando l'orientamento della Suprema Corte - che con estrema chiarezza ha affermato che l'impossibilità temporanea della prestazione consente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo solo «ove, in base ad un giudizio
“ex ante”, tenuto conto di ogni circostanza rilevante ai fini della determinazione della tollerabilità dell'assenza (tra cui le dimensioni dell'impresa, il tipo di organizzazione tecnico-produttiva, le mansioni del dipendente, il già maturato periodo di sua assenza, la ragionevolmente prevedibile ulteriore durata dell'impedimento, la possibilità di affidare temporaneamente ad altri le mansioni senza necessità di nuove assunzioni), non persista l'interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente» (cfr. Cass., sez. lav., 10 marzo 2021,
n. 6714) – non ha portato a congruenti conclusioni il ragionamento e ciò ha inficiato il giudizio.
Nei passaggi motivazionali manca ogni riferimento a tale accertamento essendosi invece la decisione esclusivamente basata sul preteso mancato assolvimento da parte della dell'onere di provare le ragioni per le quali Parte_1 Parte_1
l'assenza del lavoratore protratta da oltre due anni, sarebbe divenuta intollerabile per gli assetti dell'organizzazione aziendale.
6 Tale approccio interpretativo si pone in contrasto rispetto a numerose pronunce della Corte di legittimità che si sono già espresse in fattispecie assimilabili a quella oggetto del presente giudizio (ex multis. Cass. sez.lav. 13248/2020; Cass. sez. lav.
17916/2020; Cass. sez. lav. n. 19613/20214 ; Cass. sez. lav. n. 11753/2011; Cass. sez. lav. 5718/2009; Cass. sez. lav. 1591/2004 etc.).
Si legge, in particolare, nella sentenza n. 5718 del 10 marzo 2009, che a sua volta richiama le sentenze n. 10616/97 e 1591/2004, che il Giudicante, nel valutare l'interesse del datore di lavoro alle future prestazioni lavorative, “dovrà considerare
l'imprevedibilità della durata della sospensione della tessera aeroportuale, riferita al momento dell'intimato licenziamento, senza svolgere alcuna indagine in ordine alla possibilità di adibizione ad altra mansione”.
La Suprema Corte esprime un principio di diritto chiaro. Nei casi di licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione, il Giudice deve valutare quale unico e fondamentale parametro ai fini della legittimità dello stesso “l'interesse del datore di lavoro in relazione alla prevedibilità o imprevidibilità della durata dell'impossibilità per il dipendente di rendere la prestazione lavorativa, in conseguenza della sospensione della autorizzazione ad accedere all'area aeroportuale”, rilevando nello specifico che “se è vero che, dopo un breve lasso di tempo dal licenziamento, il dipendente è stato assolto e gli è stato restituito il tesserino, ma che tale sarebbe stato l'esito della vicenda, e soprattutto che tali sarebbero stati i tempi, non era assolutamente prevedibile, certamente non a livello di ragionevole certezza, e nemmeno a livello di elevata probabilità, né per quanto concerne il tempo necessario per la pronuncia del giudice penale, né, meno che mai, per quanto attiene al provvedimento amministrativo di restituzione del tesserino".
Orbene, osserva questa Corte che, qualora il primo Giudice avesse ripercorso la valutazione prognostica svolta dalla Società, sarebbe dovuto giungere alla conclusione della legittimità del recesso, in quanto, sulla base degli elementi conosciuti e conoscibili dall'appellante al momento dell'intimato licenziamento, non esisteva alcuna circostanza che, nonostante il tempo già trascorso e le richiesta di rilascio effettuate anche dalla società del tesserino aereoportuale, poteva far prevedere una imminente cessazione del motivo ostativo alla prestazione lavorativa, né una tempistica definita e prevedibile.
7 Dalla ricostruzione dei fatti, emerge del resto che la società fosse a conoscenza esclusivamente della pendenza del procedimento penale, sui cui tempi di definizione non sarebbe stato possibile fare alcuna previsione e, sul versante amministrativo del solo procedimento volto alla revoca della sospensione del tesserino e non anche degli esisti sfavorevoli all'appellato innanzi al Consiglio di
Stato che ha annullato la concessa “sospensiva” (ordinanza del Consiglio di Stato del 17.01.2022).
Peraltro, si osserva che, anche qualora la Società avesse voluto attendere la conclusione del procedimento penale, conclusosi nel caso di specie in data successiva al licenziamento, con sentenza di non luogo a procedere, non avrebbe potuto comunque avere alcuna contezza (e questa è la prognosi che rileva) dell'imminente cessazione dell'unica causa ostativa al proficuo e tempestivo ripristino della funzionalità del rapporto, che è da identificarsi non già nella pronuncia penale di non luogo a procedere bensì nel provvedimento di rilascio da parte della del tesserino di accesso alla zona aeroportuale. Non vi è CP_3 infatti alcun automatismo fra la pronuncia penale ed il rilascio del titolo abilitativo.
La Società, in sostanza, non avrebbe potuto in alcun modo prevedere, al momento dell'adozione dell'atto di recesso - intervenuto ben due anni dalla sospensione del rapporto - quando e se sarebbe stato restituito il tesserino, proprio perché tale restituzione non può essere considerata una conseguenza automatica dell'esito del giudizio penale, dipendendo piuttosto da autonome determinazioni discrezionali dell'autorità competente (cfr. doc. 4 e 5 del fascicolo di primo grado della società appellante).
Come ben evidenziato dalla Corte di legittimità, in identica fattispecie, infatti, “non
è ammissibile un obbligo del datore di lavoro di mantenere sine die il posto di lavoro al dipendente assente”, “dovendo essere attribuito rilievo decisivo alla prevedibilità (ex ante valutata in base alle circostanze effettivamente conosciute dal datore di lavoro) di una pronta restituzione del tesserino al dipendente (peraltro conseguenza eppure certa in base al proscioglimento in sede penale) e conseguentemente del venir meno, in tempi ragionevolmente brevi, della causa ostativa allo svolgimento della prestazione oggetto del contratto”(Cass. sez. lav.
17/09/2014 n. 19613).
Si osserva, poi, che il richiamo della costante giurisprudenza di legittimità ai contenuti precettivi dell'art. 3 l. 604/1966 (secondo cui “Il licenziamento per
8 giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all' organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”) da coordinarsi con la disciplina di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c., si spiega non per affermarne la diretta applicazione, ma “per utilizzarli quali principi generali dell'ordinamento del lavoro al fine di fornire criteri - guida di valutazione dell'interesse del datore di lavoro a ricevere le prestazioni residue”. (Cass. sez. lavoro, n. 5718/2009).
Come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte, infatti, “nel contratto di lavoro, che è un contratto a prestazioni corrispettive , la mancanza della prestazione lavorativa per ragioni non imputabili al dipendente determina un difetto funzionale della causa, che , se non definitivo, con le conseguenze di cui all'art. 1463 c.c., si traduce in impossibilità parziale di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1464 c.c e giustifica il recesso, allorché in relazione alle circostanze del caso concreto, non possa ritenersi giustificato il mantenimento in vita del rapporto” . In definitiva, per il recesso ai sensi dell'art. 1464 c.c. "è indispensabile stabilire di volta in volta se vi siano elementi in grado di rendere oggettivamente prevedibile la cessazione dell'impossibilità ed il tempo occorrente;
è a questo punto che entrano in gioco i principi enucleabili dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3, poiché le ragioni organizzative possono giustificare l'interesse alla risoluzione anche in caso di assenza prevedibilmente di breve durata, come, al contrario, possono escludere il detto interesse, in caso di assenza prevedibilmente prolungata, ma pur sempre entro i confini segnati dalla ragionevolezza e dall'equità. Ed infatti,
l'incarico specifico dato al giudice di rinvio consisteva nella valutazione dell'interesse del datore di lavoro in relazione alla prevedibilità o imprevedibilità della durata dell'impossibilità".
Sebbene la questione della sussistenza o meno, nella fattispecie in esame, di un obbligo di repêchage in capo alla Società sia stata risolta dal primo giudice all'esito della prova per testi, ritenendosi che il lavoratore, in difetto del titolo abilitativo, non potesse essere essere riallocato dalla società in altro luogo di lavoro che non imponesse tale requisito, giova richiamare sul punto la pronuncia della Corte di legittimità (Cass., sez. lav., n. 6714/2021) che, in un caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1464 c.c. per detenzione del lavoratore, ha escluso l'operatività dell'obbligo di repêchage “in quanto ,-a differenza di quanto
9 accade nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo- vi è un fatto oggettivo, estraneo alla volontà del datore di lavoro e non riconducibile alle sue scelte imprenditoriali, che incide sulla organizzazione aziendale comportandone, di per sè una modificazione connessa alla incapacità totale di usufruire - per la imprevedibilità della durata della sospensione - di ogni prestazione lavorativa di quel determinato dipendente, con conseguente impossibilità di ipotizzare ogni ricollocamento alternativo e/o parziale. In altri termini, vi è una ragione ostativa che rileva intuitu personae sicché il repêchage è escluso per una impossibilità intrinseca di operatività di detto istituto che richiede, invece, pur sempre una fungibilità ed una idoneità attuale lavorativa (sia pure parziale) del dipendente, sincroniche alla determinazione datoriale”.
Come nel caso sotteso alle considerazioni della S.C. (nel quale la parte datoriale aveva atteso poco più di anno prima di intimare il recesso per impossibilità della prestazione per applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari) anche nel caso in esame deve ritenersi che il notevole lasso temporale (più di due anni) di attesa del ripristino della funzionalità del rapporto per rilascio del tesserino, sia un elemento di per sé sintomatico della intollerabilità della protrazione ulteriore della sospensione del rapporto, in quanto oggettivamente fonte di quei “significativi pregiudizi per l'organizzazione del datore di lavoro” che devono essere valutati, nel sindacato giudiziale di accertamento del permanere dell'interesse datoriale alla protrazione del rapporto ex art. 1464 c.c., “in relazione alla prevedibile durata dell'assenza”, che nel caso in esame, per quanto detto, deve necessariamente risolversi in una prognosi di imprevedibilità (ex ante) del se e del quando della cessazione della causa impeditiva dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Infine si rileva che non sposterebbe i termini della decisione la circostanza, invero solo affermata in sede di discussione orale e della quale non vi è alcun riscontro in atti né quanto alla deduzione né, tantomeno, quanto alla produzione della relativa prova, che il lavoratore sia tornato in possesso, da ultimo, del tesserino aereoportuale dopo l'intervenuta assoluzione in sede penale.
Come evidenziato si tratta infatti di una valutazione da effettuarsi ex ante tenendo in conto le tutte le circostanze che abbiano inciso e possano incidere sulla
“tollerabilità dell'assenza”.
10 Conclusivamente l'appello il primo motivo di appello va accolto (cfr. sul medesimo argomento e in fattispecie sovrapponibile C. App. Roma. n. 3617/2024 del
31.10.24) ed il secondo è assorbito.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado proposto da e lo condanna al Controparte_1 pagamento delle spese processuali del doppio grado, che si liquidano quanto al primo grado in € 3.700,00 e quanto al secondo in € 3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge.
Roma, 10 luglio 2025
Il Consigliere est. .
Dott. Guido Rosa
La Presidente
Dott.ssa Vittoria Di Sario
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Vittoria DI SARIO Presidente
Dott. Guido ROSA Consigliere est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
All'esito dell'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2084 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta e Enrico Boursier Niutta, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, in Viale Giulio Cesare n. 23
Appellante
E
, rappresentato e difeso da in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. e procuratore antistatario e per essa, dall' avv. GI AM, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del suddetto, in via Antonio Stigliano n. 70
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 293/2024 del Tribunale di Civitavecchia - sez. lavoro, pubblicata il 20/06/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado , premesso di aver lavorato alle Controparte_1 dipendenze della resistente dal 1° novembre 2015 e di essere stato licenziato con comunicazione del 15 aprile 2023, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Civitavecchia, in funzione di Giudice del lavoro, la per Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “«a) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento notificato al sig.
in data 09/03/2023, stante l'insussistenza e/o l'inesistenza e/o CP_1
l'infondatezza del giustificato motivo oggettivo e/o per mancato assolvimento da parte datoriale dell'obbligo di repêchage per tutti i motivi di cui in narrativa e, per
l'effetto condannare (C.F./P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Piazzale Caduti
Italiani in Bosnia Snc, 00054 Fiumicino (RM), alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro (salva l'ipotesi dello stesso di poter optare per un'indennità sostitutiva), oltre al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del FR (nel caso di specie tale retribuzione è pari ad € 2.749,82, come da conteggi allegati al presente ricorso e che qui si intendono integralmente trascritti - cfr. all. 26 -, ovvero nella misura ritenuta di giustizia), dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione o del pagamento dell'indennità sostitutiva, in ogni caso in misura non superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, dedotto l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum, nonché al versamento dei contributi sia previdenziali che assistenziali maturati nel medesimo periodo, ai sensi dell'art. 18
L. 300/70, ovvero alla diversa disciplina ritenuta di giustizia;
b) Comunque, con vittoria di spese di lite, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore “Legittimazione società a responsabilità limitata tra
Avvocati”, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per esso, l'Avv.
GI AM, dichiaratosi antistatario”
A fondamento della domanda, il ricorrente esponeva in fatto di aver reso la propria prestazione lavorativa presso la società resistente, con mansioni di operaio addetto alla movimentazione e alla consegna ed accettazione delle merci svolgendo le
2 proprie mansioni all'interno del sedime aeroportuale dell'Aeroporto di Fiumicino
. Parte_2
Esponeva di essere stato già precedentemente licenziato dalla resistente per giusta causa, in data 28.01.2020, in ragione dell'avvio delle indagini preliminari per il reato di furto aggravato in concorso, licenziamento che veniva però dichiarato illegittimo dal Tribunale di Civitavecchia, con conseguente condanna della società alla sua reintegra.
Rappresentava che il rapporto di lavoro, ricostruito giudizialmente, veniva ripristinato solo formalmente e mai in concreto;
che, infatti, la società datrice di lavoro, con lettera del 19 ottobre 2020, gli aveva comunicato la sospensione dall'espletamento della prestazione lavorativa sino a nuova disposizione, in ragione del ritiro del tesserino aeroportuale da parte della Guardia di Finanza e della conseguente impossibilità di accesso all'area sterile, ove l'azienda svolgeva tutte le sue attività e stante l'impossibilità di adibirlo a diverse mansioni.
Deduceva infine, che nelle more del giudizio pendente innanzi al Tar per la revoca della sospensione del tesserino disposta dalla Società Aeroporti di Roma, la datrice di lavoro, con comunicazione ricevuta in data 9 marzo 2023, gli aveva intimato il licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione, così motivandolo:
“In ordine ai motivi del recesso datoriale, si rappresenta che la sospensione del tesserino aeroportuale del sig. si protrae ormai da tre anni. Tale Controparte_1 circostanza ha impedito a detto dipendente di espletare, anche a seguito della sua reintegra intervenuta per effetto dell'ordinanza del 5.10.2020, qualsivoglia prestazione lavorativa di natura operaia all'interno del sedime aeroportuale ove viene svolta l'attività dell'azienda. La perdurante impossibilità di prestare l'attività lavorativa da parte del sig. , rispetto alla quale neppure è ipotizzabile CP_1
l'ulteriore durata, ha inciso in modo non più tollerabile sugli assetti dell'organizzazione lavorativa dell'azienda e, dato il lungo periodo intercorso, è venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del rapporto di lavoro, che la Società ha ormai intenzione di risolvere. D'altronde, non sussiste alcuna possibilità di impiegare proficuamente il dipendente in altri compiti, non essendo rinvenibile in azienda, al di fuori del sedime aeroportuale, alcuna posizione operaia. Tale circostanza, attenendo all'organizzazione aziendale, determina un'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che costituisce un giustificato motivo oggettivo di licenziamento.”
3 Impugnava anche tale licenziamento, sostenendo che la Società, dopo l'intervenuta reintegra solo formale, a fronte della costante manifestazione di volontà del dipendente di rendere la propria la prestazione, si rendeva responsabile di “una lunga serie di illegittimi ed infondati dinieghi ed omissioni, finanche raggiungendo picchi di attivo ostruzionismo”.
Qualificava il recesso datoriale per impossibilità sopravvenuta della prestazione come strumentale e fondato su elementi insussistenti, considerato che “il trascorrere di un lungo periodo di tempo in cui il non ha potuto effettivamente lavorare CP_1
è di sola ed esclusiva responsabilità datoriale….l'impossibilità alla prestazione non ha mai costituito un dato oggettivo e scisso dalla responsabilità della società. Anzi:
l'impossibilità alla prestazione è stata causata esclusivamente dalla datrice di lavoro”.
Sarebbe mancato ogni nesso causale fra le motivazioni addotte dalla società ed il recesso così da configurare il recesso viziato per manifesta insussistenza delle ragioni poste a fondamento del licenziamento (“…non gli avrebbe mai proposto una ricollocazione in mansioni differenti, presso altra sede ed in particolare presso l'unità operativa della società capogruppo, esterna al sedime aeroportuale, sita a
Fiumicino in via Mario Castoldi, violando pertanto il c.d obbligo di repêchage.”).
Nella resistenza della il Tribunale, istruita la causa Pt_1 Parte_1 documentalmente ed espletata la prova testimoniale, accoglieva il ricorso, così decidendo: “- annulla il licenziamento intimato a e, per Controparte_1
l'effetto, condanna a reintegrare il ricorrente nel Parte_1 posto di lavoro ed a corrispondergli un indennizzo commisurato a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi in misura legale;
.- condanna l pagamento delle spese di lite che liquida Parte_1 in complessivi €5.322,00, di cui €4.628,00 a titolo di compensi ed €694,00 per spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi.”
In particolare, il primo Giudice: i) ha ritenuto che l'istruttoria non avesse confermato la tesi attorea secondo la quale il ricorrente avrebbe potuto fornire la propria prestazione in altre unità operative situate al di fuori del sedime aeroportuale;
ii), ha affermato che, vertendosi in un caso di impossibilità temporanea della prestazione, “sarebbe stato onere della società allegare e provare
4 le ragioni per le quali, tollerata l'assenza del lavoratore per oltre due anni, la stessa fosse divenuta non più tollerabile «sugli assetti dell'organizzazione lavorativa dell'azienda»”, in quanto, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di legittimità, nei casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa per evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente, la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1464 c.c. da parte del datore di lavoro, doveva essere necessariamente coordinata con l' art. 3 della l. 604/1996; iii) ha pertanto ritenuto illegittimo il recesso intimato dalla società ed annullato il licenziamento, con conseguente condanna della resistente alla reintegra del lavoratore e alla corresponsione di un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Con tempestivo atto di appello , ha impugnato detta Parte_1 decisione con articolati motivi di gravame riassumibili nella denuncia di erroneità della decisione per aver ritenuto gravante in capo alla Società l'onere di allegare e provare le ragioni per le quali l'assenza del lavoratore fosse divenuta intollerabile;
nell'erroneità della stessa nella determinazione della misura dell'indennità risarcitoria.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma dell'impugnata sentenza.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
L'appello risulta fondato e merita accoglimento nei termini che di seguito verranno esposti.
Con il primo articolato motivo di gravame, l'appellante censura, in buona sostanza, la sentenza nella parte in cui il primo giudice, pur avendo inquadrato correttamente la fattispecie dal punto di vista legislativo e giurisprudenziale, sarebbe giunto poi all'erronea conclusione che la società non avrebbe assolto l'onere di dimostrare le ragioni tecnico organizzative per le quali l'assenza del lavoratore, protrattasi per oltre due anni, non fosse più divenuta tollerabile sugli assetti dell'organizzazione aziendale.
Lamenta in particolare la Società appellante, che il primo giudice avrebbe errato nel non considerare che il prolungato mancato adempimento dell'obbligazione dedotta nel contratto di lavoro, integrerebbe di per sé non solo quel rilevante inadempimento che legittima la risoluzione e ai sensi dell'art. 1463 c.c., ma altresì
5 quei validi motivi inerenti l'organizzazione aziendale, evidenziando anche che il
“controllo sull'effettiva esistenza della ragione organizzativa e/o produttiva non dovrebbe mai sconfinare in un sindacato di congruità ed opportunità, precluso tra l'altro dall'art. 30 della legge 4 novembre 2010 n. 183”.
Deduce sostanzialmente la società che il Tribunale avrebbe omesso di concentrare la propria indagine su un elemento dirimente, ovvero sulla correttezza del giudizio prognostico che il datore di lavoro, nell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, è chiamato a formulare ex ante; valutazione che concerne la prevedibilità del protrarsi nel tempo dell'evento impeditivo della prestazione.
Qualora il Giudice di primo grado avesse svolto tale accertamento, non avrebbe potuto non riscontrare che, nella fattispecie, il giudizio prognostico – fondato sugli elementi concretamente conoscibili al momento della valutazione – non consentiva di prevedere una cessazione entro un termine congruo (specie alla luce del tempo già trascorso) della causa ostativa, legittimando e giustificando il venire meno in via definitiva dell'interesse del datore di lavoro a ricevere le prestazioni lavorative.
La doglianza risulta meritevole di accoglimento.
Dalla lettura della decisione impugnata, in effetti, risulta che il primo giudice, pur menzionando l'orientamento della Suprema Corte - che con estrema chiarezza ha affermato che l'impossibilità temporanea della prestazione consente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo solo «ove, in base ad un giudizio
“ex ante”, tenuto conto di ogni circostanza rilevante ai fini della determinazione della tollerabilità dell'assenza (tra cui le dimensioni dell'impresa, il tipo di organizzazione tecnico-produttiva, le mansioni del dipendente, il già maturato periodo di sua assenza, la ragionevolmente prevedibile ulteriore durata dell'impedimento, la possibilità di affidare temporaneamente ad altri le mansioni senza necessità di nuove assunzioni), non persista l'interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente» (cfr. Cass., sez. lav., 10 marzo 2021,
n. 6714) – non ha portato a congruenti conclusioni il ragionamento e ciò ha inficiato il giudizio.
Nei passaggi motivazionali manca ogni riferimento a tale accertamento essendosi invece la decisione esclusivamente basata sul preteso mancato assolvimento da parte della dell'onere di provare le ragioni per le quali Parte_1 Parte_1
l'assenza del lavoratore protratta da oltre due anni, sarebbe divenuta intollerabile per gli assetti dell'organizzazione aziendale.
6 Tale approccio interpretativo si pone in contrasto rispetto a numerose pronunce della Corte di legittimità che si sono già espresse in fattispecie assimilabili a quella oggetto del presente giudizio (ex multis. Cass. sez.lav. 13248/2020; Cass. sez. lav.
17916/2020; Cass. sez. lav. n. 19613/20214 ; Cass. sez. lav. n. 11753/2011; Cass. sez. lav. 5718/2009; Cass. sez. lav. 1591/2004 etc.).
Si legge, in particolare, nella sentenza n. 5718 del 10 marzo 2009, che a sua volta richiama le sentenze n. 10616/97 e 1591/2004, che il Giudicante, nel valutare l'interesse del datore di lavoro alle future prestazioni lavorative, “dovrà considerare
l'imprevedibilità della durata della sospensione della tessera aeroportuale, riferita al momento dell'intimato licenziamento, senza svolgere alcuna indagine in ordine alla possibilità di adibizione ad altra mansione”.
La Suprema Corte esprime un principio di diritto chiaro. Nei casi di licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione, il Giudice deve valutare quale unico e fondamentale parametro ai fini della legittimità dello stesso “l'interesse del datore di lavoro in relazione alla prevedibilità o imprevidibilità della durata dell'impossibilità per il dipendente di rendere la prestazione lavorativa, in conseguenza della sospensione della autorizzazione ad accedere all'area aeroportuale”, rilevando nello specifico che “se è vero che, dopo un breve lasso di tempo dal licenziamento, il dipendente è stato assolto e gli è stato restituito il tesserino, ma che tale sarebbe stato l'esito della vicenda, e soprattutto che tali sarebbero stati i tempi, non era assolutamente prevedibile, certamente non a livello di ragionevole certezza, e nemmeno a livello di elevata probabilità, né per quanto concerne il tempo necessario per la pronuncia del giudice penale, né, meno che mai, per quanto attiene al provvedimento amministrativo di restituzione del tesserino".
Orbene, osserva questa Corte che, qualora il primo Giudice avesse ripercorso la valutazione prognostica svolta dalla Società, sarebbe dovuto giungere alla conclusione della legittimità del recesso, in quanto, sulla base degli elementi conosciuti e conoscibili dall'appellante al momento dell'intimato licenziamento, non esisteva alcuna circostanza che, nonostante il tempo già trascorso e le richiesta di rilascio effettuate anche dalla società del tesserino aereoportuale, poteva far prevedere una imminente cessazione del motivo ostativo alla prestazione lavorativa, né una tempistica definita e prevedibile.
7 Dalla ricostruzione dei fatti, emerge del resto che la società fosse a conoscenza esclusivamente della pendenza del procedimento penale, sui cui tempi di definizione non sarebbe stato possibile fare alcuna previsione e, sul versante amministrativo del solo procedimento volto alla revoca della sospensione del tesserino e non anche degli esisti sfavorevoli all'appellato innanzi al Consiglio di
Stato che ha annullato la concessa “sospensiva” (ordinanza del Consiglio di Stato del 17.01.2022).
Peraltro, si osserva che, anche qualora la Società avesse voluto attendere la conclusione del procedimento penale, conclusosi nel caso di specie in data successiva al licenziamento, con sentenza di non luogo a procedere, non avrebbe potuto comunque avere alcuna contezza (e questa è la prognosi che rileva) dell'imminente cessazione dell'unica causa ostativa al proficuo e tempestivo ripristino della funzionalità del rapporto, che è da identificarsi non già nella pronuncia penale di non luogo a procedere bensì nel provvedimento di rilascio da parte della del tesserino di accesso alla zona aeroportuale. Non vi è CP_3 infatti alcun automatismo fra la pronuncia penale ed il rilascio del titolo abilitativo.
La Società, in sostanza, non avrebbe potuto in alcun modo prevedere, al momento dell'adozione dell'atto di recesso - intervenuto ben due anni dalla sospensione del rapporto - quando e se sarebbe stato restituito il tesserino, proprio perché tale restituzione non può essere considerata una conseguenza automatica dell'esito del giudizio penale, dipendendo piuttosto da autonome determinazioni discrezionali dell'autorità competente (cfr. doc. 4 e 5 del fascicolo di primo grado della società appellante).
Come ben evidenziato dalla Corte di legittimità, in identica fattispecie, infatti, “non
è ammissibile un obbligo del datore di lavoro di mantenere sine die il posto di lavoro al dipendente assente”, “dovendo essere attribuito rilievo decisivo alla prevedibilità (ex ante valutata in base alle circostanze effettivamente conosciute dal datore di lavoro) di una pronta restituzione del tesserino al dipendente (peraltro conseguenza eppure certa in base al proscioglimento in sede penale) e conseguentemente del venir meno, in tempi ragionevolmente brevi, della causa ostativa allo svolgimento della prestazione oggetto del contratto”(Cass. sez. lav.
17/09/2014 n. 19613).
Si osserva, poi, che il richiamo della costante giurisprudenza di legittimità ai contenuti precettivi dell'art. 3 l. 604/1966 (secondo cui “Il licenziamento per
8 giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all' organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”) da coordinarsi con la disciplina di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c., si spiega non per affermarne la diretta applicazione, ma “per utilizzarli quali principi generali dell'ordinamento del lavoro al fine di fornire criteri - guida di valutazione dell'interesse del datore di lavoro a ricevere le prestazioni residue”. (Cass. sez. lavoro, n. 5718/2009).
Come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte, infatti, “nel contratto di lavoro, che è un contratto a prestazioni corrispettive , la mancanza della prestazione lavorativa per ragioni non imputabili al dipendente determina un difetto funzionale della causa, che , se non definitivo, con le conseguenze di cui all'art. 1463 c.c., si traduce in impossibilità parziale di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1464 c.c e giustifica il recesso, allorché in relazione alle circostanze del caso concreto, non possa ritenersi giustificato il mantenimento in vita del rapporto” . In definitiva, per il recesso ai sensi dell'art. 1464 c.c. "è indispensabile stabilire di volta in volta se vi siano elementi in grado di rendere oggettivamente prevedibile la cessazione dell'impossibilità ed il tempo occorrente;
è a questo punto che entrano in gioco i principi enucleabili dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3, poiché le ragioni organizzative possono giustificare l'interesse alla risoluzione anche in caso di assenza prevedibilmente di breve durata, come, al contrario, possono escludere il detto interesse, in caso di assenza prevedibilmente prolungata, ma pur sempre entro i confini segnati dalla ragionevolezza e dall'equità. Ed infatti,
l'incarico specifico dato al giudice di rinvio consisteva nella valutazione dell'interesse del datore di lavoro in relazione alla prevedibilità o imprevedibilità della durata dell'impossibilità".
Sebbene la questione della sussistenza o meno, nella fattispecie in esame, di un obbligo di repêchage in capo alla Società sia stata risolta dal primo giudice all'esito della prova per testi, ritenendosi che il lavoratore, in difetto del titolo abilitativo, non potesse essere essere riallocato dalla società in altro luogo di lavoro che non imponesse tale requisito, giova richiamare sul punto la pronuncia della Corte di legittimità (Cass., sez. lav., n. 6714/2021) che, in un caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1464 c.c. per detenzione del lavoratore, ha escluso l'operatività dell'obbligo di repêchage “in quanto ,-a differenza di quanto
9 accade nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo- vi è un fatto oggettivo, estraneo alla volontà del datore di lavoro e non riconducibile alle sue scelte imprenditoriali, che incide sulla organizzazione aziendale comportandone, di per sè una modificazione connessa alla incapacità totale di usufruire - per la imprevedibilità della durata della sospensione - di ogni prestazione lavorativa di quel determinato dipendente, con conseguente impossibilità di ipotizzare ogni ricollocamento alternativo e/o parziale. In altri termini, vi è una ragione ostativa che rileva intuitu personae sicché il repêchage è escluso per una impossibilità intrinseca di operatività di detto istituto che richiede, invece, pur sempre una fungibilità ed una idoneità attuale lavorativa (sia pure parziale) del dipendente, sincroniche alla determinazione datoriale”.
Come nel caso sotteso alle considerazioni della S.C. (nel quale la parte datoriale aveva atteso poco più di anno prima di intimare il recesso per impossibilità della prestazione per applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari) anche nel caso in esame deve ritenersi che il notevole lasso temporale (più di due anni) di attesa del ripristino della funzionalità del rapporto per rilascio del tesserino, sia un elemento di per sé sintomatico della intollerabilità della protrazione ulteriore della sospensione del rapporto, in quanto oggettivamente fonte di quei “significativi pregiudizi per l'organizzazione del datore di lavoro” che devono essere valutati, nel sindacato giudiziale di accertamento del permanere dell'interesse datoriale alla protrazione del rapporto ex art. 1464 c.c., “in relazione alla prevedibile durata dell'assenza”, che nel caso in esame, per quanto detto, deve necessariamente risolversi in una prognosi di imprevedibilità (ex ante) del se e del quando della cessazione della causa impeditiva dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Infine si rileva che non sposterebbe i termini della decisione la circostanza, invero solo affermata in sede di discussione orale e della quale non vi è alcun riscontro in atti né quanto alla deduzione né, tantomeno, quanto alla produzione della relativa prova, che il lavoratore sia tornato in possesso, da ultimo, del tesserino aereoportuale dopo l'intervenuta assoluzione in sede penale.
Come evidenziato si tratta infatti di una valutazione da effettuarsi ex ante tenendo in conto le tutte le circostanze che abbiano inciso e possano incidere sulla
“tollerabilità dell'assenza”.
10 Conclusivamente l'appello il primo motivo di appello va accolto (cfr. sul medesimo argomento e in fattispecie sovrapponibile C. App. Roma. n. 3617/2024 del
31.10.24) ed il secondo è assorbito.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado proposto da e lo condanna al Controparte_1 pagamento delle spese processuali del doppio grado, che si liquidano quanto al primo grado in € 3.700,00 e quanto al secondo in € 3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge.
Roma, 10 luglio 2025
Il Consigliere est. .
Dott. Guido Rosa
La Presidente
Dott.ssa Vittoria Di Sario
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