Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/04/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG. 9025/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni MADDALENI Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel.
Dott. CORVACCHIOLA Danilo Giudice Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione giudiziale promossa da:
nata a [...] il [...] elett. dom. in Genova, Galleria G. Parte_1
Mazzini, presso lo studio dell'Avv. Luca Perdomi
PARTE RICORRENTE
nei confronti di nato a [...] il [...] elett. dom. in Genova, Via alla Porta degli Controparte_1
Archi 10/12, presso lo studio dell'Avv. Paolo Calcagno
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia Ill.ma Autorità Giudiziaria, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni, e con le declaratorie meglio viste:
2) in forza delle risultanze processuali, ivi compreso l'ascolto del minore , e delle Relazioni dei Servizi Per_1
Sociali e del SER.D. a ciò incaricati, disporre il regime dell'affidamento esclusivo dei minori e Per_1 Per_2 in favore della madre con collocazione prevalente ed abitativa dei medesimi presso la Parte_1 madre nell'immobile di Via Paleocapa 23/1, di proprietà della stessa, ordinando la prosecuzione del controllo e monitoraggio dei Servizi Sociali e SocioSanitari, compreso il SER.D., nei confronti del padre dei minori, e disponendo, quanto al diritto di visita paterno, che le frequentazioni del signor nei confronti del figlio CP_1
siano sospese e possano riprendere solo in caso di volontà in tal senso del minore e dell'attivazione e Per_1 positiva conclusione di un percorso psicologico ad hoc cui venga sottoposto detto genitore, e che le frequentazioni del signor nei confronti della figlia siano stabilite nelle forme meglio viste e CP_1 Per_2 ritenute dall'Autorità Giudiziaria, disponendo in ogni caso che le medesime avvengano, per massimo due volte
a settimana, nelle sole ore diurne e senza pernottamento nonché necessariamente alla presenza dei Servizi sociali o di un educatore e/o in subordine di persona diversa dalla madre dei minori facente parte della cerchia familiare di quest'ultima;
3) porre a carico del signor un assegno di mantenimento per i due figli minori e nella CP_1 Per_1 Per_2 misura ritenuta congrua ed in ogni caso non inferiore ad Euro 360,00 complessivi, importo maggiorato di rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 10 di ciascun mese alla signora mediante bonifico bancario, statuendo che quest'ultima, anche in forza delle proprie Parte_1 ridotte entrate lavorative e della gestione esclusiva dei due minori, continui a percepire per intero l'importo accreditato a titolo di assegno unico, statuendo che siano ripartite al 50% le spese straordinarie per la prole, siccome riconosciute in base al “Documento di orientamento uniforme” del 15.9.2016 in uso presso il
Tribunale di Genova;
4) disporre che nessun mantenimento in favore del coniuge separato venga liquidato nel presente giudizio;
5) con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, previe le declaratorie meglio viste, contrariis reiectis:
1) Affidare i figli minori e in via condivisa ai genitori con collocazione abitativa presso la Per_1 Per_2 madre, con ogni meglio vista facoltà di visita nei termini meglio ritenuti di giustizia.
2) disporre, per tutti i motivi sopra dedotti, l'obbligo a carico del Sig. i corrispondere un assegno CP_1 mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori non superiore ad € 360,00 mensile. 3) Disporre che le spese straordinarie per i figli minori siano poste a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
4) Esentare reciprocamente i coniugi dall'obbligo di corrispondere alcun assegno a titolo di contributo al mantenimento.
Vinte le spese.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 09.10.2023 la signora chiedeva di pronunciarsi Parte_1 la separazione dal marito, signor con il quale aveva contratto matrimonio, con Controparte_1 rito civile, in regime di separazione dei beni, il 06.04.2008, in Genova;
precisava che dall'unione erano nati due figli: nato il [...] e nata il [...]; che Persona_3 Persona_4 la loro unione era entrata in crisi a causa dell'inaffidabilità ed instabilità caratteriale nonché dell'irregolarità nello stile di vita del marito, il quale si era reso responsabile in diverse occasioni di condotte maltrattanti nei confronti della moglie, nonché di altre condotte riconducibili alla dipendenza da sostanze stupefacenti.
Nel ricorso richiedeva, quindi, che il marito venisse sottoposto ad esami ematici e/o tossicologi per verificare il suo uso di sostanze stupefacenti e/o alcooliche e conseguentemente a ciò, statuire in punto di affidamento e frequentazioni del padre con i figli minori. Inoltre, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale e formulava correlate richieste economiche.
Con decreto del 11.10.2023 il GD rilevava che dalla prospettazione dei fatti e dalla documentazione allegata al ricorso emergeva una situazione di elevata conflittualità fra le parti e di possibile pregiudizio per la prole, onde delegava i SS e CF territorialmente competenti a svolgere un'osservazione preliminare sul nucleo famigliare ed in particolare una prima valutazione sul benessere generale dei minori, sulle relazioni genitori-figli, sul funzionamento psicologico e la personalità dei genitori e sulle rispettive idoneità genitoriali, il tutto anche con compiti di vigilanza e monitoraggio attraverso accessi domiciliari e con l'interazione di eventuali ulteriori figure significative di riferimento per i minori ed assegnando termine al predetto SS per la trasmissione di una prima relazione sul nucleo famigliare. Quindi, fissava udienza al 05.02.2024.
La ricorrente con la memoria ex art. 473 bis.17 cpc modificava in parte le proprie conclusioni, revocando la domanda relativa alla richiesta economica in proprio favore avendo reperito un'occupazione lavorativa. All'udienza del 05.02.2024 il GD interrogava liberamente la parte ricorrente e rilevava che non erano pervenute le relazioni da parte del SS e del CF, onde rinviava il procedimento all'udienza del
26.03.2024.
Con comparsa di risposta del 11.07.2024 si costituiva il signor contestando il Controparte_1 motivo della crisi coniugale e chiedendo l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre, rendendosi disponibile al pagamento della somma mensile di euro 360,00 a titolo di contributo al loro mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 15.07.2024 parte resistente affermava di versare la somma mensile di euro 360,00 per il mantenimento dei figli da quando aveva lasciato da casa familiare;
di lavorare con contratto a tempo determinato alle dipendenze di ”Costruire per Genova”.
Tes_ Con successiva Ordinanza ex art 473 bis.22 cpc il GD invitava il competente territorialmente a convocare il signor per i controlli di sangue, urine e capello al fine di verificare Controparte_1 eventuali positività ad alcool o sostanze stupefacenti e di trasmetterne i relativi esiti, invitava il SS e
CF competenti a proseguire nel mandato conferito ed infine, fissava udienza per procedere all'ascolto del minore al cui termine, il GD dichiarava chiusa la fase istruttoria e Persona_3 rinviava l'udienza al 30.01.2025 assegnando alle parti termini ex art. 473 bis.28 cpc. Inoltre, invitava Tes_ il a trasmettere i referti relativi al signor ed ai SS e CF a trasmettere Controparte_1 relazioni di aggiornamento sulla eventuale prosecuzione degli incontri e di valutare l'attivazione di un percorso psicologico in favore del minore . Persona_3
***
Sulla separazione personale dei coniugi
I fatti e le circostanze addotte dalle parti nei rispetti atti processuali dimostrano in forma inequivocabile come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia da tempo completamente cessata e come la prosecuzione della convivenza fosse divenuta intollerabile.
La relativa domanda va quindi accolta e va pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Sul regime di affidamento del figlio minore, sulla sua collocazione abitativa e sul calendario di frequentazione con il padre
Per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori, va anzitutto osservato che con l'introduzione della l. 54/2006 il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola, in quanto tale legge ha introdotto il principio di carattere generale per cui- anche in caso di disgregazione del nucleo familiare- il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei due genitori e di ricevere cura, istruzione ed educazione da ciascuno di essi;
è, tuttavia, altrettanto vero che tale forma di affidamento, per essere tale, presuppone un pieno accordo nella gestione del figlio, una paritaria condivisione del ruolo genitoriale nonché un leale confronto ogni qual volta sia necessario assumere decisioni che incidono nella vita del figlio.
L'affidamento condiviso costituisce quindi il regime ordinario che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, salvo il caso in cui tale regime sia pregiudizievole e ponga in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli: in tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. 3/01/2017 n. 27 conf.
22/09/2016 n. 18559)
Rapportando tali principi al caso in esame, va anzitutto riportato quanto dichiarato dal minore in sede di ascolto: “Mi chiamo ho 13 anni faccio la terza media al Gastaldi, la Persona_3 Per_1 scuola non mi piace, se devo studiare studio ma è una cosa che proprio non mi piace. Non c'è una materia che mi piace di più l'unica è attività fisica. Da grande vorrei fare il giocatore di basket e come percorso scolastico non ho ancora proprio deciso, ma vorrei fare o il corso da parrucchiere o l'istituto alberghiero o forse
l'elettricista. Vivo con mia mamma e con la mia sorellina che ha quasi 4 anni. Con la mamma va benissimo grazie a lei sono vivo e sono contento, se non ci fosse lei io sarei morto. Invece con mio PÀ va malissimo e se solo lo sento nominare mi viene tanta rabbia: per colpa sua mi sono venuti gli attacchi di panico, le paranoie, poi ho gli incubi;
per colpa sua ho tante ansie e poi mi viene tanta rabbia se penso a lui;
le volte che sono a casa
e che mi viene il pensiero di lui dò i pugni sul cuscino. Mio padre ha picchiato mia mamma e questa cosa mi fa veramente molto soffrire per cui spero di non beccarlo mai in giro. Ci sono state delle volte in cui lui ha detto con dei vocali a mia mamma “dove sei ti picchio e ti strappo i capelli” o comunque cose del genere. Per me è come se lui fosse morto, ha fatto troppo male a mia mamma. Vedere mia mamma piangere per lui mi ha fatto stare malissimo. Forse quando ero più piccolo si sarà occupato di me, ma non saprei dire, non mi viene in mente nessun ricordo bello con lui, forse prima non si drogava e faceva le cose giuste. Vado in un'associazione che si chiama ”gli Alberi” [ndr centro educativo] una volta alla settimana dove c'è anche la psicologa e parlo un po' con lei di questi aspetti familiari. Per il resto faccio basket tre giorni alla settimana da circa un anno ed
è una cosa che mi piace, gioco in una squadra e facciamo poi le partite”.
Va poi osservato che nella relazione del CF del 08.10.2024 emerge che “nella relazine con i minori, in particolare con , il singor sé apaprso avere una modalità simmetrica ed Per_1 CP_1 impulsiva che non tiene minimamente conto dei suoi bisogni e che risulta molto rischgiosa per il minore, il quale viiene direttamente coinvolto dal apdre in dinamiche altamente conflituali tra io due genitori, provocando ansia e rabbia nel bambino. Anche rispetto a si è mostrato molto Per_2 poco tutelante e totalmente inconsapevole delle ripercussioni negative che il proprio discontrollo degli impulsi può avere su di lei. Ultimamente infine vi sono stati alcuni episodi che hanno evidenziato la presenza di un pregiudizio ed hanno portato alla sospensione degli incontri protetti tra cui;
periodi di sparizione da parte del padre, invio di messaggi inquisitori ad finalizzati al controllo sulla madre, avvicinamento alla dimora Per_1 familiare in stato di alterazione”.
Alla luce di quanto sopra, i due figli vanno affidati in via cd. esclusiva rafforzata ex art. 337 quater
u.c. c.c. in capo alla madre, con prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del SS e del
CF i quali verificheranno la futura, eventuale, sussistenza dei presupposti per una graduale ripresa dei contatti tra i minori ed il padre, previo svolgimento di un percorso di sostegno alla genitorialità del signor e a condizione che il predetto si sottoponga a periodici controlli di sangue CP_1 urine e capello presso il e che i relativi referti siano negativi. Tes_1
Sul punto si veda la sentenza n. 20107/2016 con cui la Corte di Cassazione ha previsto che non può essere contestata la decisione del giudice di merito di non forzare il minore che ha manifestato la chiara volontà di non vedere il padre, così come nel caso di specie emerge dall' ascolto di . Per_1
Sul contributo paterno per il mantenimento dei figli
L'ordinamento giuridico prevede in capo ai genitori l'obbligo di mantenere la prole: tale previsione trova la sua ragione giustificatrice nell'esigenza di garantire il sostentamento e lo sviluppo degli individui nella prima fase della loro vita. Il fondamento di tale obbligo assistenziale si trova direttamente nella Costituzione all'art. 30, nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nel Codice Civile (agli articoli 147, 315-bis e 316-bis).”
In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria (Cass. sentenza del
19/07/2022 n. 22.616).
La quantificazione del contributo economico per il mantenimento dei figli ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato, ai sensi dell'art 316 bis cc, non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (Cass. Civ. Sez. I Ordinanza del
11/12/2023 n. 34.383).
Applicando tali principi al caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta, si ricava quanto segue
Redditi della ricorrente:
- CU 2021 euro 9.913,11 datore di lavoro F.lli Quinto s.n.c. di Quinto P. & C per 365 giorni di lavoro;
- CU 2022 euro 2.288,36 datore di lavoro F.lli Quinto s.n.c. di Quinto P. & C per 139 giorni di lavoro;
- CU 2023 euro 5.814,18 NASPI per 365 giorni.
La predetta vive con i figli nella casa coniugale di sua proprietà gravata da mutuo ipotecario, cointestato con il di lei padre, con rate dell'importo di euro 358,00 mensili, è tuttoa impiegata a tempo indeterminato presso “F.lli Quinto s.n.c. di Quinto P. & C.”, con mansione di impiegata di commessa di banco ed ha percepito i redditi sopra indicati.
Si dà infine atto che l'AU viene percepito integralmente dalla signora ulla base di Parte_1 relativo accordo e che lo stesso ammonta ad euro 545,00 mensili.
Redditi del resistente:
CU 2023:
- 10.388,70 euro datore di lavoro per 165 giorni di lavoro;
- 13.006,13 datore di lavoro M&D s.r.l. per 181 giorni di lavoro.
Sulla base di quanto sopra, pare equo confermare la somma concordata dalle parti quale contributo a titolo di mantenimento dei figli e pari ad euro 360,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del signor er la metà CP_1
e compensate per la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale di nata a Genova (GE) il Parte_1
30.12.1968 e nato a [...] il [...], coniugi per il Controparte_1 matrimonio contratto a Genova (GE) il 07.05.1994;
- Affida i figli minori nato il [...] e nata il Persona_3 Persona_4
02.12.2020 ex art. 337 quater ultimo comma secondo periodo c.c. in via cd. esclusiva rafforzata alla madre, signora con relativa collocazione abitativa e Parte_1 residenza anagrafica;
- Dispone che il genitore affidatario esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa ai figli e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate, fermo restando il ricorso al Giudice per eventuali viaggi e/o trasferimenti all'estero.
- Assegna la ex casa familiare sita in Genova via Paleocapa n. 23/1 alla signora Parte_1
[...] - Dichiara tenuto il signor a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, in Controparte_1 favore della signora a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 dei figli nato il [...] e il 02.12.2020 con Persona_3 Persona_4 decorrenza dalla data della domanda la somma di euro 360,00 oltre rivalutazione annuale
ISTAT come di legge oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai minori secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di
Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/,; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681);
- Condanna il signor al pagamento, in favore della signora Controparte_1 della metà delle spese di lite frazione che liquida in euro 1.904,00 Parte_1 oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA e comunque oltre accessori come di legge;
- Compensa la restante metà delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza ed anche per l'invio di copia della presente sentenza ai SS ATS n.42 ed al competente CF incaricati di proseguire, ciascuno per le proprie competenze, il monitoraggio sul nucleo familiare ed il percorso psicologico individuale per il minore
. Persona_3
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 04.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni