Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
6167 /2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 66116677//22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 2299..1100..22002244 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LA VIA Parte_1 C.F._1
ENRICO del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BONOMO Parte_2 C.F._2
BENEDETTO MARIA del foro di Bergamo RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza ex art. 473bis-21 cpc del 23.1.25
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato il ricorrente conveniva in giudizio la moglie al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
pagina 1 di 6
IN ; che dal matrimonio erano nati i figli (n. a SERIATE il 13/11/2008) e Per_1
(n. a PIARIO l'8.1.2013), entrambi minori. Asseriva essere venuta meno ogni Per_2
comunione sentimentale tra i coniugi rilevando peraltro che il proprio lavoro di artigiano transfrontaliero comportava la permanenza presso la casa coniugale in tempi ridotti e ciononostante riportava problemi con la moglie, documentati anche da una perizia svolta consensualmente tra le parti che allegava. Concludeva così chiedendo la pronuncia della separazione coniugale, l'affido condiviso dei due figli minori con collocazione prevalente presso di lui, la disciplina del diritto di visita della madre molto libero e previo accordo con gli stessi;
chiedeva un assegno di € 200,00 a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva la resistente che non si opponeva alla richiesta di separazione, anzi evidenziando che nelle more le parti avevano raggiunto un accordo per il quale instava e che prevedeva : l'affido condiviso dei figli con collocamento presso il padre, cui era assegnata la casa coniugale, il suo obbligo di versare per il mantenimento un assegno di €
200,00 a figlio oltre al 25% delle spese straordinarie, l'AU percepito dal marito, a suo favore un Assegno UT di € 5500,00, la disciplina della visita tra lei ed i figli.
All'esito della prima udienza del 23.1.2025 il Giudice delegato autorizzava le parti a vivere separatamente e assumeva come propri provvedimenti urgenti le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti, quindi rimetteva immediatamente la causa avanti al
Collegio per la decisione.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione.
pagina 2 di 6 Le condizioni concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi dei due figli minori cui appare garantito l'esercizio della bigenitorialità al fine della equilibrata e serena crescita.
La responsabilità condivisa della prole rende non necessario procedere all'ascolto della stessa.
Appare altresì adeguato alla condizione economica delle parti la misura sia degli assegni di mantenimento per i figli che l'assegno previsto a favore della resistente stessa.
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...] (atto n. 12, parte I1°, serie C, registro del Comune di IN , Atti di Matrimonio dell'anno 2014 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
Si dispone in conformità dell'accordo dei coniugi:
- 1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
- 2. i figli e sono affidati in modo condiviso ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori i quali, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I minori avranno collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il signor
. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative Parte_1
pagina 3 di 6 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenuto conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e aspirazioni, come indicato in narrativa;
- 3. La casa coniugale sita a NO (BG) in Piazza Calchera n. 4 è assegnata al signor in quanto di sua proprietà, con tutti gli arredi che la compongono Parte_1
(ad eccezione di 1 lavatrice, 1 stufa e 1 mobile);
- 4. La madre potrà tenere con sé i figli: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 20.00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con se un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza del padre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- 5. Pone a carico di un contributo al mantenimento complessivo dei Parte_2
figli di euro 400,00 (quattrocento), pari ad € 200,00 (duecento) per ciascun figlio, mediante bonifico bancario al conto corrente intestato a;
l'importo Parte_1
verrà versato da parte della Signora dal momento in cui le condizioni Parte_2
economiche della stessa lo consentiranno, ovvero dal momento in cui avrà trovato un lavoro in pianta stabile e sarà in grado di far fronte ai suoi obblighi;
e comunque al più tardi a decorrere dal mese di settembre 2025 anche nell'ipotesi in cui la stessa pagina 4 di 6 non dovesse aver raggiunto l'indipendenza economica e/o una stabile occupazione lavorativa;
- 6. I coniugi confermano che l'assegno unico verrà percepito dalla signora in Pt_2
via esclusiva e, quindi, nella misura del 100%;
- 7. Le parti sosterranno, nella misura del 75 % il Signor e nella Parte_1
misura del 25% la signora le spese straordinarie non coperte Parte_2
dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per il figlio, secondo il seguente schema o - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
o - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
o - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che pagina 5 di 6 richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze.
o I signori si impegnano a trasmettersi reciprocamente, a cadenza mensile, i documenti giustificativi delle spese rispettivamente dagli stessi sostenute in via esclusiva nell'interesse dei figli, e ciò entro il giorno 10 del mese successivo a quello dei relativi esborsi documentati, impegnandosi altresì, entro il giorno 20 del medesimo mese di trasmissione dei detti documenti, al pagamento di quanto dovuto al genitore che, operate le relative compensazioni, vanterà il maggior credito;
in particolare, le spese straordinarie superiori all'importo di € 100,00 dovranno essere preventivante concordate;
- 8. corrisponderà alla signora un mantenimento Parte_1 Parte_2
“una tantum” di € 5.500,00 così corrisposto: € 1.500,00 entro il 24 dicembre, €
2.000,00 entro quindici giorni dall'emissione della sentenza di separazione consensuale ed € 2.000,00 al deposito del ricorso congiunto con cui sarà dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed in cui saranno confermate le medesime condizioni sopra descritte, che verrà depositato entro e non oltre trenta giorni, una volta decorsi 6 mesi dall'emissione della sentenza di separazione;
- 9. Spese e competenze di causa interamente compensate.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 23.1.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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