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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 971/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 14/01/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 971/2021 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARPINELLI EUGENIO MAURIZIO, Parte_1
giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. BALDUCCI SIMONETTA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: differenze retributive – mansioni superiori
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.04.2021 la Sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
la società , volendo sentir accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare che tra la Sig.ra e la ed Parte_1 Controparte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno a partire dal, CP_1
07.08.2009 e sino al 01.09.2018 con gli orari e le modalità indicate in narrativa, nel quale la ricorrente svolgeva mansioni di cuoca -come previste dall'art. 255 Classificazione IV° livello del CCNL “Turismo e Pubblici Esercizi”- individuate al punto 5 del presente ricorso
e, pertanto, doveva essere inquadrata nel IV° livello di categoria del CCNL Tursimo –
Pubblici Esercizi, come si evince dalla lettura dell'art. 255 di detto contratto;
b) Conseguentemente, condannare la , al pagamento Controparte_1 in favore della ricorrente della somma lorda di € 144.777,13 per i titoli di cui in premessa ed allegato conteggio o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta o accertata in corso di causa (…);
c) Accertata, infine, la eventuale omissione o insufficiente contribuzione previdenziale, condannare la parta datoriale alla sua ricostruzione e al risarcimento del danno come per legge, o in via subordinata con separato giudizio”.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, la società resistente -premessa la sussistenza di un rapporto di parentela tra le parti essendo stata la ricorrente moglie di (socio della CP_1
e cognata di (legale rappresentante della società) - ha contestato CP_1 CP_1
integralmente la fondatezza della domanda eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto rivendicato;
deducendo, nel merito, la insussistenza della continuità del rapporto lavorativo rivendicato dal 2009 al 2018, nonché rilevando di aver sempre corrisposto la corretta retribuzione in relazione alle mansioni e agli orari di lavoro svolti dalla IG.ra Pt_1
concludendo per la condanna della ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria.
In particolare, la società ha specificato di aver assunto la ricorrente in data 6.08.2009 con contratto a tempo indeterminato e qualifica di aiuto – cuoca, inquadrata al VI livello del
CCNL settore PUBBLICI ESERCIZI;
che, la ricorrente in data 12.01.2015 aveva presentato le proprie dimissioni con decorrenza dal 16.01.2015; che, successivamente, la società aveva riassunto la ricorrente con due contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro dell'attività lavorativa di aiuto cuoca solo per la stagione estiva da giugno a settembre sia del
2015 che del 2016; che, il rapporto di lavoro tra le parti era terminato definitivamente nel mese di settembre 2016.
In esito al disconoscimento formale ex art 216 c.p.c. formulato dalla ricorrente della propria sottoscrizione apposta ai documenti allegati alla memoria difensiva (segnatamente il n. 4
(variazione orario di lavoro), n. 5 (dimissioni volontarie), n. 9 (contratto di lavoro del
1.06.2016) nonché al doc. n. 16 (n. 68 buste paga), il Tribunale ha nominato il Ctu grafologo dott. e, istruita la causa mediante escussione testimoniale, audizione delle parti Persona_1
personalmente ed esperito più volte il tentativo di conciliazione formulando specifiche proposte transattive, all'odierna udienza - fissata a trattazione scritta- ha assunto la causa in decisione .
***
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.1 Parte ricorrente rivendica la sussistenza di un rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze della società convenuta dal 7.08.2009 al 1.09.2018 deducendo di aver sempre svolto mansioni superiori di cuoca di cui al IV livello del CCNL Pubblici Esercizi (in luogo di quelle inferiori di VI livello, aiuto cuoco, in cui era stata inquadrata), osservando un orario di lavoro maggiore di quello per il quale aveva ricevuto la retribuzione, avendo lavorato di domenica e anche durante le festività; di non aver ricevuto la retribuzione relativa al primo mese di lavoro (agosto 2009), l'indennità relativa alle ferie e ai permessi non goduti,
l'indennità di 13^ nonché il Tfr.
Parte convenuta, al contrario, deduce:
-di aver assunto la ricorrente in data 6.08.2009 con contratto a tempo indeterminato con qualifica di aiuto – cuoca, inquadrata al VI livello del CCNL settore PUBBLICI ESERCIZI con orario di lavoro part-time stabilito in n. 32 ore settimanali, dal martedì alla domenica;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro -che, successivamente, in data 01.11.2012, le parti consensualmente modificavano l'orario di lavoro, riducendolo a 10 ore settimanali dal venerdì alla domenica (all. n. 4) ;
-che il suddetto rapporto a tempo indeterminato era cessato a seguito delle dimissioni presentate dalla lavoratrice il 12.01.2015 con decorrenza dal 16.01.2015 (all. 5-6);
-di aver riassunto la IG.ra con un contratto a tempo determinato dal 2.06.2015 al Pt_1
30.09.2015 per 24 ore settimanali e precisamente dal 02.06.2015 al 30.09.2015 con orario di lavoro part-time dal martedì alla domenica dalle 18:30 alle 22:30, come addetta alla preparazione dei cibi (all. 7-8);
- di aver stipulato con la ricorrente un secondo contratto di lavoro a tempo determinato dal
01.06.2016 al 15.09.2016 (all 9 10).
-che l'attività lavorativa della era cessata definitivamente nel settembre 2016 in esito Pt_1
alla scadenza del secondo contratto a termine.
3. Tali risultando le prospettazioni fattuali delle parti, occorre da subito evidenziare che la ricostruzione offerta dalla società convenuta ha rinvenuto una seria ed obiettiva smentita a fronte della perizia grafologica depositata in data 17.03.2023.
Il perito nominato dott. , in applicazione della metodologia analitico- Persona_1
comparativa fondata su criteri calligrafici, grafonomici e grafoloci e avuto riguardo al saggio grafico e alle scritture di comparazione, ha accertato che le sottoscrizioni apposte dalla IG.ra sulla variazione di orario del contratto a tempo indeterminato (all.to n. 4 sub memoria), Pt_1
sulle dimissioni presentate con decorrenza dal 16.1.2015 (all.to n. 5 sub memoria), sul contratto a tempo determinato del 1.06.2016 (all. n. 9 sub memoria) nonché sulle circa 68 buste paga (all. n. 16 sub memoria) sono tutte apocrife (cfr. relazione peritale pag. n. 133).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato – anche alla luce delle risposte offerte dallo stesso alle osservazioni critiche avanzate dal CTP di parte resistente - sono fondate sulla corretta applicazione delle norme metodologiche analitico-comparative e risultano precise oltre che adeguatamente motivate avuto riguardo anche all'utilizzo delle scritture di comparazione come espressamente indicate nel quesito e al saggio grafico;
esse, quindi, possono essere condivise, anche in ordine agli esiti dell'esame tecnico-grafico analitico della firma in verifica (cfr. relazione peritale da pag. 124 a pag. 132).
4. Occorre ancora osservare – sotto il profilo eminentemente metodologico - che è principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte l'utilizzo della prova per presunzioni.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In sede di valutazione delle prove, difatti, ben può accadere che il Giudice si trovi nelle condizioni di dovere apprezzare non i fatti direttamente rilevanti per la decisione della causa, bensì altri fatti, dai quali si possa risalire ai primi sulla base di tipici ragionamenti logici. Si parla in tal caso di presunzioni, definite unitariamente dal codice come “le conseguenze che la legge o il Giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto”, regolate dal codice stesso agli artt. 2727-2729 c.c. e relativamente alle quali si suole distinguere tra presunzioni legali assolute, legali relative e semplici.
Le presunzioni semplici, ovvero presunzioni hominis, sono ragionamenti logici che consentono di desumere l'esistenza di un fatto ignoto muovendo da un fatto noto, ragionamenti lasciati al libero apprezzamento del Giudice, ma che ai sensi dell'art. 2729 c.c. devono essere corredati dai caratteri di gravità, precisione e concordanza. Ciò peraltro non IGnifica che la presunzione possa essere ammessa soltanto allorché il fatto ignorato sia l'unica conseguenza possibile del fatto noto, essendo invece sufficiente un rapporto di probabilità logica tra i due fatti secondo un criterio di normalità alla stregua dell'id quod plerumque accidit (ex pluribus, cfr. Cass. civ., Sez. V, 12 marzo 2008, n. 6549; Cass. civ.,
Sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546); non occorre pertanto che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 16993 del 2007; Cass. n. 4306 del 2010;
Cass. n. 22656 del 2011; Cass. n. 22898 del 2013), visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n. 5787/2014; negli stessi termini Cass. n. 23881 del 2018). Le presunzioni semplici, pertanto, costituiscono una “prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione” (Cass. 2 ottobre 2018, n. 23881, nonché negli stessi termini, più di recente Cass. 23 aprile 20192019, n. 11181; Cass. 5 agosto 2021, n.
22366; Cass. 13 ottobre 2021, n. 27936).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 5. Sulla continuità del rapporto di lavoro.
Applicando tali principi di diritto al caso di specie, alla luce dell'accertamento peritale ed in virtù di quanto documentalmente allegato in atti ed emerso dall'istruttoria espletata è possibile ritenere che il rapporto lavorativo a tempo indeterminato instaurato pacificamente tra le parti in data 6.08.2009 sia proseguito senza soluzione di continuità sino a tutto il mese di agosto 2018, risultando tamquam non esset le dimissioni del 16.1.2015, con conseguenziale rigetto (giacchè assorbita) dell'eccezione di prescrizione sollevata in memoria.
5.1 Invero la teste – dipendente dal 2015 al 2020 presso lo stabilimento Testimone_1 Pt_2
sito di fronte al ristorante della convenuta - ha dichiarato di aver visto lavorare la
[...]
IG.ra presso il predetto ristorante sin dal 2015 ed ininterrottamente sino al marzo 2020. Pt_1
In particolare, la teste ha riferito: “Posso riferire sui fatti di causa in quanto dal 2015 fino al
2020 ho lavorato nei soli weekend presso lo stabilimento “ ”, che si trova di fronte Parte_2
al locale presso cui lavorava la ricorrente. Io lavoravo tutti i weekend dal venerdì alla domenica, ad eccezione del mese di novembre, mese in cui l'esercizio commerciale era chiuso. I miei orari di lavoro erano dalle 17.00 sino alle ore 01.30/ 02.00 sia l'inverno che
l'estate, ma a volte l'estate anche più tardi e svolgevo le mansioni di cameriera.
L'amicizia con la ricorrente è nata in [...] lei a volte veniva da noi presso il bar – ristorante dello stabilimento per prendersi un gelato e ci facevamo una Parte_2
chiacchierata poi lei tornava a lavoro.
La ricorrente lavorava nel ristorante - pescheria di cui non ricordo il nome: lavorava lì sin da quando io iniziai nel 2015 a lavorare presso il e ricordo che lei continuò a Parte_2
lavorare fino a tutto il 2020, quando ci fu poi il covid. Ricordo con precisione che il mio ultimo giorno di lavoro fu l'8.03.2020 e ricordo che fino a questa data la ricorrente ha lavorato presso la società di parte convenuta” (cfr. verbale udienza del 9.11.2023)
L'altra teste di parte ricorrente, (amica di famiglia del IG. ), ha Tes_2 CP_1
confermato la circostanza che la IG.ra avesse lavorato nel ristorante della società Pt_1 convenuta sin dall'agosto 2009 e fino al mese di agosto 2018, allorquando il IG. – CP_1
marito della ricorrente – stante la crisi coniugale tra i due, non volle più la collaborazione della moglie.
In specifico la suddetta teste ha dichiarato: “I miei genitori hanno una casa al mare e andavamo a comperare il pesce da loro quando era ancora una pescheria. Successivamente
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro con l'apertura della friggitoria andavamo spesso a mangiare li. In tali occasioni ho fatto amicizia sia con il IG. che con la moglie CP_1 Pt_1
Posso dire che la ricorrente iniziò a lavorare nel ristorante intorno al 2009 e finì intorno al 2018.
Ricordo infatti che nel 2017 io ebbi un momento di crisi con mio marito come lo ebbe la ricorrente nell'anno seguente con il IG . Per tale ragione ricordo che il IG. non CP_1 CP_1
volle più la collaborazione della moglie nel ristorante. Ciò posso riferire perché la ricorrente veniva spesso a casa nostra. Mi riferisco al periodo agosto 2018, quando cessò la collaborazione della IG.ra presso il ristornate” (cfr. verbale udienza del 9.11.2023).
5.2 Le dichiarazioni rese dalle suddette testimoni – ad una valutazione oggettiva e rigorosa –
sono risultate senza dubbio attendibili oltre che sufficientemente circostanziate e, comunque,
coerenti ed univoche.
Esse, in ogni caso, non risultano infirmate dalle testimonianze rese dai testi di parte resistente.
Invero, la dichiarazione resa del teste di parte convenuta - Sig. , figlio della Testimone_3 ricorrente e del socio della società convenuta ha chiaramente confermato lo CP_1 svolgimento dell'attività lavorativa da parte della presso il ristorante di famiglia nell'estate Pt_1
2018 (“Mia madre nell'estate del 2018 lavorava in cucina” cfr. verbale udienza del 9.11.2023), smentendo ampiamente la deduzione della datrice di lavoro secondo cui ella avesse definitivamente cessato di lavorare presso l'attività di famiglia nel settembre 2016.
La deposizione dell'altro teste di parte resistente – IG. cameriere presso il ristorante Tes_4 dal 2010 al 2015 – ha semplicemente confermato quanto già è risultato pacifico tra le parti in causa ovvero che la avesse comunque lavorato continuativamente presso la friggitoria Pt_1
almeno sino al 2015 (cfr. verbale udienza del 27.2.2024).
5.3 In definitiva, l'attività istruttoria consente, senza dubbio, di ritenere accertata la continuativa presenza della ricorrente all'interno del ristorante-friggitoria di famiglia, dall'instaurazione formale del rapporto lavorativo nell'agosto 2009 sino all'agosto 2018, dovendo giudicarsi il contratto a tempo determinato stipulato dalle parti per il periodo dal 2.06.2015 al 30.09.2015
(non oggetto disconoscimento) del tutto fittizio e certamente non rispondente al reale svolgimento del rapporto lavorativo di che trattasi, così è dirsi parimenti per le buste paga dimesse in atti e con sottoscrizione accertata come apocrifa.
In tal senso militano sia la condotta di evidente leggerezza e falsità dimostrata in questa sede dalla società nella redazione di quasi tutta la documentazione attinente alla gestione del rapporto lavorativo con la ricorrente, sia le dichiarazioni rese da quest'ultima in sede di libero interrogatorio: “la firma che io ho apposto al contratto a tempo determinato del 1.6.2015 mi venne richiesta da mio marito. Io firmavo quello che mio marito mi chiedeva di firmare, senza
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro leggere ciò che firmavo e senza fare troppo domande. Io mi fidavo di lui, non mi sono resa conto di aver sottoscritto un contratto di lavoro a tempio determinato” (cfr. verbale udienza del
1.6.2023).
6. Sulle mansioni superiori di cuoca e sul correlativo inquadramento nel Livello IV del CCNL
Pubblici Esercizi in luogo di quello di inquadramento formale di VI livello ( aiuto cuoca)
Parte ricorrente deduce di aver svolto, per l'intero periodo di lavoro alle dipendenze della società convenuta, mansioni di cuoca riconducibili al IV° livello del CCNL Pubblici Esercizi, superiore rispetto al VI° livello di formale riconoscimento e corrispondente alle inferiori mansioni di aiuto cuoca.
6.1 Ebbene, i testi di parte ricorrente hanno univocamente confermato che la IG.ra Pt_1
svolgesse le mansioni di cuoca, occupandosi della preparazione dei piatti;
che ella era aiutata soprattutto nella frittura da un'altra IGnora di nazionalità rumena (Sig.ra ); che a Per_2
volte in cucina, in caso di necessità, collaborava anche il marito IG. . CP_1
Risulta altresì accertato che l'attività gestita dai IGg.ri fosse strutturata come un vero e CP_1
proprio ristorante seppur di piccole dimensioni (il teste riferisce di circa 30 coperti;
il CP_1
teste di circa 50/60 coperti) presso cui oltre alla preparazione dei fritti era prevista Tes_4
la preparazione di antipasti, primi di pesce, secondi di pesce, contorni, fritti, dolci, caffè e amaro, oltre cibi da asporto. Risulta dunque ampiamente smentita la prospettazione della società di far apparire tale attività come volta alla prevalente preparazione di cibo da asporto.
6.2 In particolare, la teste ha dichiarato: “Durante la settimana, quando io Testimone_1
non lavoravo, mi è capitato spesso di recarmi sia a pranzo che a cena a mangiare presso il ristorante - pescheria dove lavorava la ricorrente. In tali occasioni l'ho sempre vista stare in cucina. Era lei, per esempio, che mi mandava delle pietanze in più fuori menù solo per me ed era proprio lei che le cucinava. In cucina, oltre alla ricorrente, c'era un'altra IGnora di nazionalità rumena, che però non so se fosse cuoca. So solo che aiutava la ricorrente nella frittura. A volte in cucina c'era anche il marito, IG. . CP_1
Preciso che anche la sera ho visto prevalentemente la ricorrente lavorare in cucina dedita alla preparazione dei piatti, era infatti lei che mi chiedeva se avessi gradito alcuni impiattamenti. L'altra IGnora di nazionalità rumena l'ho sempre vista dedicarsi alle fritture.
Ribadisco che qualche volta ho visto in cucina il IG. , anche la sera”. CP_1
Del medesimo tenore anche la dichiarazione resa dalla teste secondo cui “la Tes_5
ricorrente si occupava di tutto: cucinava, puliva la cucina molto accuratamente perché
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro avevano avuto diversi controlli, faceva la spesa. La ricorrente era l'unica cuoca nel ristorante, in cucina vi erano solo degli aiuti che si sono avvicendati nel tempo. In cucina vi poteva essere anche il IG. ma solo quando litigavano”. CP_1
La IG.ra inoltre, ha precisato in sede di libero interrogatorio che “L'attività non era Pt_1
limitata ai fritti, ma anche alla preparazione di antipasti, primi, e cibo da asporto. Io ero
l'unica cuoca addetta alla preparazione dei cibi. Io mi occupavo anche della preparazione dei dolci. Mio CO era addetto alla pescheria e si occupava semplicemente di fornirci il pesce pulito o l'ordine dei clienti” (cfr. verbale udienza del 1.6.2023)
Quanto alle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta occorre evidenziare che il IG
[...]
ha potuto riferire, con compiutezza, solo per il brevissimo periodo da maggio ad Tes_3
agosto 2018 avendo collaborato nel ristorante di famiglia come cameriere;
egli in merito alle mansioni disimpegnate dalla madre ha rappresentato che ella “se c'era il cuoco, aiutava quest'ultimo a cucinare, se non c'era il cuoco era lei che cucinava”, e che “in cucina c'erano: una IGnora di origine rumena che lavava i piatti ed impiattava, mia madre Persona_3
e un cuoco assunto, di cui ne sono cambiati diversi, oppure mio padre . Mio padre CP_1
stava in cucina raramente perché lui prendeva gli ordini. Mio padre aiutava la cucina nei momenti di difficoltà. Il ristorante aveva una trentina di coperti. Tale è la ragione per cui era necessario assumere un cuoco, come ho già detto. Mia madre aiutava il cuoco di cui non ricordo il nome”.
Il teste invece ha affermato che “La IG.ra si occupava della preparazione Tes_4 Pt_1 del cibo. In particolare, l'ho vista tagliare il prezzemolo, sistemava i piatti, curava
l'impiattamento. Io non ho mai visto la IG.ra cucinare, l'ho vista sempre e solo Parte_1 aiutare.” Il teste ha poi dichiarato che “era la cuoca IG.ra , che si occupava Persona_3
dei fritti, e la IG.ra , sempre cuoca, che si occupava dei primi. Le cuoche Parte_3 arrivavano verso mezzogiorno. La IG.ra le aiutava in cucina.” Parte_1
Ebbene, le affermazioni del teste appaiono ampiamente smentite dalla stessa Tes_4
documentazione allegata dalla società in virtù della quale la IG.ra risulta Persona_3
invece assunta come aiuto cuoca e per di più (erroneamente) inquadrata nel 7° livello (cfr. doc. n. 19 il che rende del tutto attendibili le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente), mentre la IG.ra risulta assunta come cuoca, ma nel periodo dal 23.6.2009 al Parte_3
30.09.2009, quindi sostanzialmente nel periodo antecedente all'assunzione della ricorrente.
Il che suggerisce un ragionevole avvicendamento nelle mansioni di cuoca tra la IG.ra Pt_3
e la ricorrente, assunta proprio nel mese di settembre 2009.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 6.3 Del resto, la società non ha prodotto in atti prova che, per l'intero periodo che qui è di interesse, abbia assunto lavoratori con mansioni di cuoco, risultando quindi non dimostrato che presso il ristorante, dal settembre 2009 al 2018, vi fosse un cuoco regolarmente assunto.
Tanto spiega anche la ragione per la quale i testi di parte convenuta non sono riusciti ad indicare alcun nominativo di dipendente che avesse svolto siffatte mansioni.
6.4 In definitiva, a parere del Tribunale, gli elementi raccolti all'esito dell'ampia istruttoria espletata assurgono al grado di gravità, precisione e concordanza tale da renderli idonei a fondare, secondo un ragionevole grado di probabilità ed univoca chiarezza, che la ricorrente abbia sempre svolto mansioni di cuoca inquadrabile nel livello IV del CCNL di categoria
Turismo e Pubblici Esercizi, dovendo ulteriormente osservarsi che, stante la pacifica conduzione familiare dell'attività di ristorazione, non è irragionevole l'adibizione di un familiare alle suddette mansioni, in difetto tra l'altro di prova da parte della convenuta di rituale assunzione di un cuoco.
6.5 Secondo la declaratoria professionale di cui alla CCNL Turismo e Pubblici Esercizi (in atti) appartengono al Livello IV:
“[…]i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”. Le mansioni che rientrano in tale livello sono:
“segretario[…] ; cuoco capo partita;
cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
gastronomo; cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
barman; chef de rang di ristorante;
cameriere di ristorante;
secondo pasticcere;
capo gruppo mensa;
gelatiere; pizzaiolo;
stenodattilografa con funzioni di segretaria;
altri impiegati d'ordine; centralinista lingue estere […]; conducenti automezzi pesanti, operaio specializzato […]; operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande […]; operatore c.e.d.; consollista;
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
Ciò posto, dal raffronto tra le mansioni espletate dalla ricorrente, per come univocamente emerse e le declaratorie su indicate non vi è dubbio che le prestazioni rese da quest'ultima rientrino nella categoria di 4° livello del CCNL citato e non in quelle di 6°, sono pertanto dovute in suo favore le differenze retributive - per come più avanti determinate - per le mansioni superiori disimpegnate dall'agosto 2009 all'agosto 2018.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 7. Sull'orario di lavoro osservato dalla ricorrente
Quanto all'orario di lavoro parte ricorrente ha dedotto di aver sempre svolto attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore 10,30 alle ore 15,00 e dalle ore 18,30 alle 24,00 e, nel periodo estivo, di aver lavorato anche di domenica con il medesimo orario di lavoro sopra indicato;
di aver lavorato anche durante le festività nazionali ed infrasettimanali ad esclusione del 25 dicembre, 1 gennaio;
di aver quindi lavorato per un numero di ore maggiore rispetto a quello indicate in 32 ore settimanali nel contratto di assunzione del 6.08.2009.
La resistente ha contestato tale ricostruzione deducendo in primo luogo che l'attività di friggitoria era “aperta prevalentemente nella stagione estiva” (depositando all'uopo il registro dei corrispettivi per gli anni dal 2009 al 2016 ed i mastrini degli incassi per gli anni
2015/2016) e che la ricorrente si era “sempre gestita in totale autonomia all'interno dell'attività del marito e del CO, adattando gli orari di lavoro presso la friggitoria alle eIGenze proprie e dei figli”.
Le allegazioni di parte ricorrente risultano massimamente provate. I testi hanno Tes_1 Tes_2
infatti confermato gli orari di lavoro dedotti in ricorso, avendo altresì confermato che la Pt_1
lavorasse anche nel periodo invernale e, che nel periodo estivo, avesse lavorato anche di domenica. La stessa ricorrente sentita ulteriormente all'udienza del 20.9.2024 ha poi precisato che l'attività chiudeva per tutto il mese di novembre e che “quando rientravamo dalle vacanze io riprendevo a lavorare in cucina dal mese di dicembre fino al mese di ottobre dell'anno dopo perché la friggitoria era aperta anche in questi mesi dell'anno sia come ristorantino aperto al pubblico che per l'asporto; quindi, io cucinavo sempre anche se qualche volta aiutavo anche in pescheria”. (cfr verbale udienza del 20.9.2024)
Di contro la testimonianza resa dal teste della convenuta IG. -come già innanzi Tes_4
osservato -non è apparsa, nel suo complesso, credibile non solo perché egli ha riferito circostanze contrarie alla stessa produzione documentale della società (in merito alle mansioni svolte dalla IG.ra ) cadendo dunque in contraddizione, ma anche Persona_3
perché egli ha riferito di aver lavorato solo nei mesi estivi dal 2010 al 2015 e, per uno o due anni, di cui non ha saputo riferire quali, addirittura per un solo mese d'estate.
Pertanto, la dichiarazione secondo cui “La pescheria era aperta in inverno, mentre il ristorante – friggitoria era chiuso: la chiusura della friggitoria poteva avvenire o nel mese di ottobre o di novembre e rimaneva chiusa fino a maggio” è risultata del tutto apodittica e
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro priva di effettivo conforto non avendo il teste nemmeno specificato la ragione per la quale fosse a conoscenza di tale circostanza.
Quanto alla dichiarazione del teste , in disparte il rapporto di parentela con Testimone_3
la ricorrente ed il IG. , deve osservarsi che essa è apparsa del tutto irrilevante CP_1 quanto agli orari osservati dalla (“non ricordo gli orari di lavoro di mia madre”) ed Pt_1 apodittica con riferimento alla chiusura invernale, essendosi limitato a riferire che “la friggitoria era chiusa da ottobre a febbraio”.
E' evidente allora che pur volendo valorizzare la circostanza fattuale riferita dai testi suddetti in merito alla chiusura invernale dell'attività, non vi sarebbe, in ogni caso, alcuna coerenza tra le due dichiarazioni, giacchè l'uno ha riferito la chiusura dal mese di ottobre/novembre al mese di maggio, l'altro teste invece dal mese di ottobre a quello di febbraio.
Né a diverso intendimento si giunge esaminando i registri dei corrispettivi (anni dal 2009 al
2016) ed i mastrini degli incassi (anni 2015/2016) depositati dalla società (all. n. 12), risultando tale documentazione vergata a mano e, quindi, priva del necessario grado di ufficialità. Del resto, il IG. – rappresentante legale della società – sentito CP_1 all'udienza del 20.09.2024 ha dichiarato che i suddetti “registri venivano presentati al commercialista, IG. , il quale inseriva i dati nella contabilità dell'attività Testimone_6 commerciale”; ciò che avrebbe dovuto suggerire alla società di depositare in atti la contabilità redatta dal suddetto professionista onde aver ufficiale contezza dell'andamento annuale dell'attività commerciale di ristorazione.
Tiene ancora il Tribunale ad osservare che la condotta datoriale assunta nel presente processo ed inveratasi nella produzione di ampia e cospicua documentazione risultata poi falsa, non consente di riconoscere (anche in un'ottica prudenziale) ai registri dei corrispettivi e ai mastrini degli incassi compilati a mano, alcuna concreta rilevanza probatoria, residuando notevoli dubbi sulla bontà della corretta e veritiera redazione.
8. Ferie, festività e permessi/ indennità di cassa
Quanto alla richiesta della indennità per ferie, festività e permessi non goduti, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il fatto costitutivo del diritto azionato dal lavoratore, che deve da questi essere provato, è individuabile nella loro mancata fruizione e, più precisamente, nell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto, invece, essere non lavorato (Cass. n.12311/2003; Cass. n.7445/2000).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Invero, nel caso in cui il lavoratore presti servizio per una durata corrispondente anche al periodo in cui avrebbe dovuto fruire di riposi ed esplichi attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del lavoro cui è tenuto, lo stesso lavoratore ha l'onere (in evidente applicazione dei canoni generali in tema di onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.) di provare l'espletamento di tale eccedente lavoro al fine di ottenere la corrispondente retribuzione, ponendosi, detta quantità di lavoro prestata in più rispetto al normale obbligo lavorativo, come fatto costitutivo del diritto al compenso (cfr. ex multis anche Cass. n.
22751/2004; Cass. n. 26985 del 2009; Cass. n. 8521 del 27/04/2015).
Sul punto, nulla è emerso dalla prova testimoniale pur espletata. Invero la teste ha Tes_1
riferito che la ricorrente avesse lavorato a pranzo e cena del 25 dicembre dal 2015 al 2020, là dove in ricorso è la stessa a dedurre il contrario;
mentre la teste si è limitata a Pt_1 Tes_2
riferire, in termini oltremodo generici, che la ricorrente lavorava sempre durante le festività.
Le suddette testimoni hanno poi escluso che la IG.ra avesse svolto attività di cassa Pt_1
Ne discende che le differenze retributive rivendicate per i suddetti titoli non sono dovute in favore della lavoratrice.
9. Sul quantum debeatur
9.1 Devono essere presi in considerazione i nuovi conteggi come richiesto dal Tribunale con ordinanza del 20.09.2024 e depositati dalla parte ricorrente in data 9.11.2024 (indicati al n. 2 in cui non è stato computato il mese di novembre per tutto il periodo in contestazione) che hanno fatto corretta applicazione delle disposizioni del c.c.n.l. di categoria applicabile ratione temporis, relative al trattamento economico previsto per la qualifica di Livello IV del
CCNL Pubblici Esercizi e alle maggiorazioni ivi previste, avuto riguardo agli orari di lavoro osservati dalla ricorrente e tenuto conto delle somme dichiarate come corrisposte, calcolando per il periodo di lavoro dall'6/08/2009 all'1/09/2018 svolto alle dipendenze della parte convenuta, un credito retributivo in favore della lavoratrice, a titolo di differenze retributive dirette e indirette, a titolo di lavoro straordinario diurno e domenicale, nonché a titolo di TFR per un importo complessivo lordo di €143.920,05 (di cui €13.701,45 a titolo di TFR).
I suddetti conteggi non sono stati per nulla contestati dalla parte convenuta, la quale si è limitata a dedurne la infondatezza continuando (sorprendentemente) a ribadire – in aperto contrasto con gli esiti della perizia grafica – l'insussistenza della continuità del rapporto di lavoro stante le dimissioni presentate dalla nel 2015 e che il suo apporto lavorativo era Pt_1
cessato nel settembre 2016.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 9.3 Ne discende che, in accoglimento del ricorso, la società resistente deve essere condannata a corrispondere in favore della IG.ra l'importo complessivo lordo di €143.920,05 Parte_1
oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt.
429 c.p.c. e 150, disp. att., c.p.c., l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal giorno di maturazione del credito (dalle singole mensilità per le differenze retributive dirette/mensili; dalla scadenza annuale per la 13° e 14° mensilità; dalla cessazione del rapporto per il TFR) la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi sino al soddisfo.
10. Sulla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria
La domanda risarcitoria spiegata dalla convenuta rimane assorbita dalla totale soccombenza giudiziale.
11. Le spese di lite – liquidate e distratte come in dispositivo secondo il DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147 del 13.08.2022, in relazione alla natura ed al valore della causa
(€52.000/€260.000) e avuto riguardo all'impegno professionale profuso, alla complessità dell'accertamento istruttorio e tenuto conto della grave condotta processuale tenuta dalla società convenuta che ha depositato innumerevoli documenti poi accertati sottoscritti con firma apocrifa e con applicazione dei valori tariffari medi seguono la sostanziale soccombenza e vanno posti a carico di parte convenuta
Parimenti devono essere poste a carico della società le spese di ctu liquidate come da separato decreto emesso in pari data
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in accoglimento della domanda, accerta che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato senza soluzione di continuità con decorrenza dal 6.08.2009 sino all'1.09.2018 con inquadramento della ricorrente nel livello IV del ccnl di categoria con mansioni di cuoco e con orario di 10 ore giornaliere per sei giorni la settimana e, per l'effetto, condanna la società convenuta – in persona del legale rapp.te p.t. - alla corresponsione in favore di Pt_1 dell'importo di €143.920,05 per i titoli indicati nel punto 9.1), oltre la rivalutazione
[...]
monetaria e gli interessi legali come in motivazione;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 2) condanna parte convenuta a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi €13.395,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
3) pone definitivamente a carico della società resistente le spese dell'espletata Ctu liquidate come da separato decreto
Latina, 15/01/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 14/01/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 971/2021 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARPINELLI EUGENIO MAURIZIO, Parte_1
giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. BALDUCCI SIMONETTA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: differenze retributive – mansioni superiori
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.04.2021 la Sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
la società , volendo sentir accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare che tra la Sig.ra e la ed Parte_1 Controparte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno a partire dal, CP_1
07.08.2009 e sino al 01.09.2018 con gli orari e le modalità indicate in narrativa, nel quale la ricorrente svolgeva mansioni di cuoca -come previste dall'art. 255 Classificazione IV° livello del CCNL “Turismo e Pubblici Esercizi”- individuate al punto 5 del presente ricorso
e, pertanto, doveva essere inquadrata nel IV° livello di categoria del CCNL Tursimo –
Pubblici Esercizi, come si evince dalla lettura dell'art. 255 di detto contratto;
b) Conseguentemente, condannare la , al pagamento Controparte_1 in favore della ricorrente della somma lorda di € 144.777,13 per i titoli di cui in premessa ed allegato conteggio o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta o accertata in corso di causa (…);
c) Accertata, infine, la eventuale omissione o insufficiente contribuzione previdenziale, condannare la parta datoriale alla sua ricostruzione e al risarcimento del danno come per legge, o in via subordinata con separato giudizio”.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, la società resistente -premessa la sussistenza di un rapporto di parentela tra le parti essendo stata la ricorrente moglie di (socio della CP_1
e cognata di (legale rappresentante della società) - ha contestato CP_1 CP_1
integralmente la fondatezza della domanda eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto rivendicato;
deducendo, nel merito, la insussistenza della continuità del rapporto lavorativo rivendicato dal 2009 al 2018, nonché rilevando di aver sempre corrisposto la corretta retribuzione in relazione alle mansioni e agli orari di lavoro svolti dalla IG.ra Pt_1
concludendo per la condanna della ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria.
In particolare, la società ha specificato di aver assunto la ricorrente in data 6.08.2009 con contratto a tempo indeterminato e qualifica di aiuto – cuoca, inquadrata al VI livello del
CCNL settore PUBBLICI ESERCIZI;
che, la ricorrente in data 12.01.2015 aveva presentato le proprie dimissioni con decorrenza dal 16.01.2015; che, successivamente, la società aveva riassunto la ricorrente con due contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro dell'attività lavorativa di aiuto cuoca solo per la stagione estiva da giugno a settembre sia del
2015 che del 2016; che, il rapporto di lavoro tra le parti era terminato definitivamente nel mese di settembre 2016.
In esito al disconoscimento formale ex art 216 c.p.c. formulato dalla ricorrente della propria sottoscrizione apposta ai documenti allegati alla memoria difensiva (segnatamente il n. 4
(variazione orario di lavoro), n. 5 (dimissioni volontarie), n. 9 (contratto di lavoro del
1.06.2016) nonché al doc. n. 16 (n. 68 buste paga), il Tribunale ha nominato il Ctu grafologo dott. e, istruita la causa mediante escussione testimoniale, audizione delle parti Persona_1
personalmente ed esperito più volte il tentativo di conciliazione formulando specifiche proposte transattive, all'odierna udienza - fissata a trattazione scritta- ha assunto la causa in decisione .
***
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.1 Parte ricorrente rivendica la sussistenza di un rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze della società convenuta dal 7.08.2009 al 1.09.2018 deducendo di aver sempre svolto mansioni superiori di cuoca di cui al IV livello del CCNL Pubblici Esercizi (in luogo di quelle inferiori di VI livello, aiuto cuoco, in cui era stata inquadrata), osservando un orario di lavoro maggiore di quello per il quale aveva ricevuto la retribuzione, avendo lavorato di domenica e anche durante le festività; di non aver ricevuto la retribuzione relativa al primo mese di lavoro (agosto 2009), l'indennità relativa alle ferie e ai permessi non goduti,
l'indennità di 13^ nonché il Tfr.
Parte convenuta, al contrario, deduce:
-di aver assunto la ricorrente in data 6.08.2009 con contratto a tempo indeterminato con qualifica di aiuto – cuoca, inquadrata al VI livello del CCNL settore PUBBLICI ESERCIZI con orario di lavoro part-time stabilito in n. 32 ore settimanali, dal martedì alla domenica;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro -che, successivamente, in data 01.11.2012, le parti consensualmente modificavano l'orario di lavoro, riducendolo a 10 ore settimanali dal venerdì alla domenica (all. n. 4) ;
-che il suddetto rapporto a tempo indeterminato era cessato a seguito delle dimissioni presentate dalla lavoratrice il 12.01.2015 con decorrenza dal 16.01.2015 (all. 5-6);
-di aver riassunto la IG.ra con un contratto a tempo determinato dal 2.06.2015 al Pt_1
30.09.2015 per 24 ore settimanali e precisamente dal 02.06.2015 al 30.09.2015 con orario di lavoro part-time dal martedì alla domenica dalle 18:30 alle 22:30, come addetta alla preparazione dei cibi (all. 7-8);
- di aver stipulato con la ricorrente un secondo contratto di lavoro a tempo determinato dal
01.06.2016 al 15.09.2016 (all 9 10).
-che l'attività lavorativa della era cessata definitivamente nel settembre 2016 in esito Pt_1
alla scadenza del secondo contratto a termine.
3. Tali risultando le prospettazioni fattuali delle parti, occorre da subito evidenziare che la ricostruzione offerta dalla società convenuta ha rinvenuto una seria ed obiettiva smentita a fronte della perizia grafologica depositata in data 17.03.2023.
Il perito nominato dott. , in applicazione della metodologia analitico- Persona_1
comparativa fondata su criteri calligrafici, grafonomici e grafoloci e avuto riguardo al saggio grafico e alle scritture di comparazione, ha accertato che le sottoscrizioni apposte dalla IG.ra sulla variazione di orario del contratto a tempo indeterminato (all.to n. 4 sub memoria), Pt_1
sulle dimissioni presentate con decorrenza dal 16.1.2015 (all.to n. 5 sub memoria), sul contratto a tempo determinato del 1.06.2016 (all. n. 9 sub memoria) nonché sulle circa 68 buste paga (all. n. 16 sub memoria) sono tutte apocrife (cfr. relazione peritale pag. n. 133).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato – anche alla luce delle risposte offerte dallo stesso alle osservazioni critiche avanzate dal CTP di parte resistente - sono fondate sulla corretta applicazione delle norme metodologiche analitico-comparative e risultano precise oltre che adeguatamente motivate avuto riguardo anche all'utilizzo delle scritture di comparazione come espressamente indicate nel quesito e al saggio grafico;
esse, quindi, possono essere condivise, anche in ordine agli esiti dell'esame tecnico-grafico analitico della firma in verifica (cfr. relazione peritale da pag. 124 a pag. 132).
4. Occorre ancora osservare – sotto il profilo eminentemente metodologico - che è principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte l'utilizzo della prova per presunzioni.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In sede di valutazione delle prove, difatti, ben può accadere che il Giudice si trovi nelle condizioni di dovere apprezzare non i fatti direttamente rilevanti per la decisione della causa, bensì altri fatti, dai quali si possa risalire ai primi sulla base di tipici ragionamenti logici. Si parla in tal caso di presunzioni, definite unitariamente dal codice come “le conseguenze che la legge o il Giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto”, regolate dal codice stesso agli artt. 2727-2729 c.c. e relativamente alle quali si suole distinguere tra presunzioni legali assolute, legali relative e semplici.
Le presunzioni semplici, ovvero presunzioni hominis, sono ragionamenti logici che consentono di desumere l'esistenza di un fatto ignoto muovendo da un fatto noto, ragionamenti lasciati al libero apprezzamento del Giudice, ma che ai sensi dell'art. 2729 c.c. devono essere corredati dai caratteri di gravità, precisione e concordanza. Ciò peraltro non IGnifica che la presunzione possa essere ammessa soltanto allorché il fatto ignorato sia l'unica conseguenza possibile del fatto noto, essendo invece sufficiente un rapporto di probabilità logica tra i due fatti secondo un criterio di normalità alla stregua dell'id quod plerumque accidit (ex pluribus, cfr. Cass. civ., Sez. V, 12 marzo 2008, n. 6549; Cass. civ.,
Sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546); non occorre pertanto che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 16993 del 2007; Cass. n. 4306 del 2010;
Cass. n. 22656 del 2011; Cass. n. 22898 del 2013), visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n. 5787/2014; negli stessi termini Cass. n. 23881 del 2018). Le presunzioni semplici, pertanto, costituiscono una “prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione” (Cass. 2 ottobre 2018, n. 23881, nonché negli stessi termini, più di recente Cass. 23 aprile 20192019, n. 11181; Cass. 5 agosto 2021, n.
22366; Cass. 13 ottobre 2021, n. 27936).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 5. Sulla continuità del rapporto di lavoro.
Applicando tali principi di diritto al caso di specie, alla luce dell'accertamento peritale ed in virtù di quanto documentalmente allegato in atti ed emerso dall'istruttoria espletata è possibile ritenere che il rapporto lavorativo a tempo indeterminato instaurato pacificamente tra le parti in data 6.08.2009 sia proseguito senza soluzione di continuità sino a tutto il mese di agosto 2018, risultando tamquam non esset le dimissioni del 16.1.2015, con conseguenziale rigetto (giacchè assorbita) dell'eccezione di prescrizione sollevata in memoria.
5.1 Invero la teste – dipendente dal 2015 al 2020 presso lo stabilimento Testimone_1 Pt_2
sito di fronte al ristorante della convenuta - ha dichiarato di aver visto lavorare la
[...]
IG.ra presso il predetto ristorante sin dal 2015 ed ininterrottamente sino al marzo 2020. Pt_1
In particolare, la teste ha riferito: “Posso riferire sui fatti di causa in quanto dal 2015 fino al
2020 ho lavorato nei soli weekend presso lo stabilimento “ ”, che si trova di fronte Parte_2
al locale presso cui lavorava la ricorrente. Io lavoravo tutti i weekend dal venerdì alla domenica, ad eccezione del mese di novembre, mese in cui l'esercizio commerciale era chiuso. I miei orari di lavoro erano dalle 17.00 sino alle ore 01.30/ 02.00 sia l'inverno che
l'estate, ma a volte l'estate anche più tardi e svolgevo le mansioni di cameriera.
L'amicizia con la ricorrente è nata in [...] lei a volte veniva da noi presso il bar – ristorante dello stabilimento per prendersi un gelato e ci facevamo una Parte_2
chiacchierata poi lei tornava a lavoro.
La ricorrente lavorava nel ristorante - pescheria di cui non ricordo il nome: lavorava lì sin da quando io iniziai nel 2015 a lavorare presso il e ricordo che lei continuò a Parte_2
lavorare fino a tutto il 2020, quando ci fu poi il covid. Ricordo con precisione che il mio ultimo giorno di lavoro fu l'8.03.2020 e ricordo che fino a questa data la ricorrente ha lavorato presso la società di parte convenuta” (cfr. verbale udienza del 9.11.2023)
L'altra teste di parte ricorrente, (amica di famiglia del IG. ), ha Tes_2 CP_1
confermato la circostanza che la IG.ra avesse lavorato nel ristorante della società Pt_1 convenuta sin dall'agosto 2009 e fino al mese di agosto 2018, allorquando il IG. – CP_1
marito della ricorrente – stante la crisi coniugale tra i due, non volle più la collaborazione della moglie.
In specifico la suddetta teste ha dichiarato: “I miei genitori hanno una casa al mare e andavamo a comperare il pesce da loro quando era ancora una pescheria. Successivamente
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro con l'apertura della friggitoria andavamo spesso a mangiare li. In tali occasioni ho fatto amicizia sia con il IG. che con la moglie CP_1 Pt_1
Posso dire che la ricorrente iniziò a lavorare nel ristorante intorno al 2009 e finì intorno al 2018.
Ricordo infatti che nel 2017 io ebbi un momento di crisi con mio marito come lo ebbe la ricorrente nell'anno seguente con il IG . Per tale ragione ricordo che il IG. non CP_1 CP_1
volle più la collaborazione della moglie nel ristorante. Ciò posso riferire perché la ricorrente veniva spesso a casa nostra. Mi riferisco al periodo agosto 2018, quando cessò la collaborazione della IG.ra presso il ristornate” (cfr. verbale udienza del 9.11.2023).
5.2 Le dichiarazioni rese dalle suddette testimoni – ad una valutazione oggettiva e rigorosa –
sono risultate senza dubbio attendibili oltre che sufficientemente circostanziate e, comunque,
coerenti ed univoche.
Esse, in ogni caso, non risultano infirmate dalle testimonianze rese dai testi di parte resistente.
Invero, la dichiarazione resa del teste di parte convenuta - Sig. , figlio della Testimone_3 ricorrente e del socio della società convenuta ha chiaramente confermato lo CP_1 svolgimento dell'attività lavorativa da parte della presso il ristorante di famiglia nell'estate Pt_1
2018 (“Mia madre nell'estate del 2018 lavorava in cucina” cfr. verbale udienza del 9.11.2023), smentendo ampiamente la deduzione della datrice di lavoro secondo cui ella avesse definitivamente cessato di lavorare presso l'attività di famiglia nel settembre 2016.
La deposizione dell'altro teste di parte resistente – IG. cameriere presso il ristorante Tes_4 dal 2010 al 2015 – ha semplicemente confermato quanto già è risultato pacifico tra le parti in causa ovvero che la avesse comunque lavorato continuativamente presso la friggitoria Pt_1
almeno sino al 2015 (cfr. verbale udienza del 27.2.2024).
5.3 In definitiva, l'attività istruttoria consente, senza dubbio, di ritenere accertata la continuativa presenza della ricorrente all'interno del ristorante-friggitoria di famiglia, dall'instaurazione formale del rapporto lavorativo nell'agosto 2009 sino all'agosto 2018, dovendo giudicarsi il contratto a tempo determinato stipulato dalle parti per il periodo dal 2.06.2015 al 30.09.2015
(non oggetto disconoscimento) del tutto fittizio e certamente non rispondente al reale svolgimento del rapporto lavorativo di che trattasi, così è dirsi parimenti per le buste paga dimesse in atti e con sottoscrizione accertata come apocrifa.
In tal senso militano sia la condotta di evidente leggerezza e falsità dimostrata in questa sede dalla società nella redazione di quasi tutta la documentazione attinente alla gestione del rapporto lavorativo con la ricorrente, sia le dichiarazioni rese da quest'ultima in sede di libero interrogatorio: “la firma che io ho apposto al contratto a tempo determinato del 1.6.2015 mi venne richiesta da mio marito. Io firmavo quello che mio marito mi chiedeva di firmare, senza
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro leggere ciò che firmavo e senza fare troppo domande. Io mi fidavo di lui, non mi sono resa conto di aver sottoscritto un contratto di lavoro a tempio determinato” (cfr. verbale udienza del
1.6.2023).
6. Sulle mansioni superiori di cuoca e sul correlativo inquadramento nel Livello IV del CCNL
Pubblici Esercizi in luogo di quello di inquadramento formale di VI livello ( aiuto cuoca)
Parte ricorrente deduce di aver svolto, per l'intero periodo di lavoro alle dipendenze della società convenuta, mansioni di cuoca riconducibili al IV° livello del CCNL Pubblici Esercizi, superiore rispetto al VI° livello di formale riconoscimento e corrispondente alle inferiori mansioni di aiuto cuoca.
6.1 Ebbene, i testi di parte ricorrente hanno univocamente confermato che la IG.ra Pt_1
svolgesse le mansioni di cuoca, occupandosi della preparazione dei piatti;
che ella era aiutata soprattutto nella frittura da un'altra IGnora di nazionalità rumena (Sig.ra ); che a Per_2
volte in cucina, in caso di necessità, collaborava anche il marito IG. . CP_1
Risulta altresì accertato che l'attività gestita dai IGg.ri fosse strutturata come un vero e CP_1
proprio ristorante seppur di piccole dimensioni (il teste riferisce di circa 30 coperti;
il CP_1
teste di circa 50/60 coperti) presso cui oltre alla preparazione dei fritti era prevista Tes_4
la preparazione di antipasti, primi di pesce, secondi di pesce, contorni, fritti, dolci, caffè e amaro, oltre cibi da asporto. Risulta dunque ampiamente smentita la prospettazione della società di far apparire tale attività come volta alla prevalente preparazione di cibo da asporto.
6.2 In particolare, la teste ha dichiarato: “Durante la settimana, quando io Testimone_1
non lavoravo, mi è capitato spesso di recarmi sia a pranzo che a cena a mangiare presso il ristorante - pescheria dove lavorava la ricorrente. In tali occasioni l'ho sempre vista stare in cucina. Era lei, per esempio, che mi mandava delle pietanze in più fuori menù solo per me ed era proprio lei che le cucinava. In cucina, oltre alla ricorrente, c'era un'altra IGnora di nazionalità rumena, che però non so se fosse cuoca. So solo che aiutava la ricorrente nella frittura. A volte in cucina c'era anche il marito, IG. . CP_1
Preciso che anche la sera ho visto prevalentemente la ricorrente lavorare in cucina dedita alla preparazione dei piatti, era infatti lei che mi chiedeva se avessi gradito alcuni impiattamenti. L'altra IGnora di nazionalità rumena l'ho sempre vista dedicarsi alle fritture.
Ribadisco che qualche volta ho visto in cucina il IG. , anche la sera”. CP_1
Del medesimo tenore anche la dichiarazione resa dalla teste secondo cui “la Tes_5
ricorrente si occupava di tutto: cucinava, puliva la cucina molto accuratamente perché
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro avevano avuto diversi controlli, faceva la spesa. La ricorrente era l'unica cuoca nel ristorante, in cucina vi erano solo degli aiuti che si sono avvicendati nel tempo. In cucina vi poteva essere anche il IG. ma solo quando litigavano”. CP_1
La IG.ra inoltre, ha precisato in sede di libero interrogatorio che “L'attività non era Pt_1
limitata ai fritti, ma anche alla preparazione di antipasti, primi, e cibo da asporto. Io ero
l'unica cuoca addetta alla preparazione dei cibi. Io mi occupavo anche della preparazione dei dolci. Mio CO era addetto alla pescheria e si occupava semplicemente di fornirci il pesce pulito o l'ordine dei clienti” (cfr. verbale udienza del 1.6.2023)
Quanto alle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta occorre evidenziare che il IG
[...]
ha potuto riferire, con compiutezza, solo per il brevissimo periodo da maggio ad Tes_3
agosto 2018 avendo collaborato nel ristorante di famiglia come cameriere;
egli in merito alle mansioni disimpegnate dalla madre ha rappresentato che ella “se c'era il cuoco, aiutava quest'ultimo a cucinare, se non c'era il cuoco era lei che cucinava”, e che “in cucina c'erano: una IGnora di origine rumena che lavava i piatti ed impiattava, mia madre Persona_3
e un cuoco assunto, di cui ne sono cambiati diversi, oppure mio padre . Mio padre CP_1
stava in cucina raramente perché lui prendeva gli ordini. Mio padre aiutava la cucina nei momenti di difficoltà. Il ristorante aveva una trentina di coperti. Tale è la ragione per cui era necessario assumere un cuoco, come ho già detto. Mia madre aiutava il cuoco di cui non ricordo il nome”.
Il teste invece ha affermato che “La IG.ra si occupava della preparazione Tes_4 Pt_1 del cibo. In particolare, l'ho vista tagliare il prezzemolo, sistemava i piatti, curava
l'impiattamento. Io non ho mai visto la IG.ra cucinare, l'ho vista sempre e solo Parte_1 aiutare.” Il teste ha poi dichiarato che “era la cuoca IG.ra , che si occupava Persona_3
dei fritti, e la IG.ra , sempre cuoca, che si occupava dei primi. Le cuoche Parte_3 arrivavano verso mezzogiorno. La IG.ra le aiutava in cucina.” Parte_1
Ebbene, le affermazioni del teste appaiono ampiamente smentite dalla stessa Tes_4
documentazione allegata dalla società in virtù della quale la IG.ra risulta Persona_3
invece assunta come aiuto cuoca e per di più (erroneamente) inquadrata nel 7° livello (cfr. doc. n. 19 il che rende del tutto attendibili le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente), mentre la IG.ra risulta assunta come cuoca, ma nel periodo dal 23.6.2009 al Parte_3
30.09.2009, quindi sostanzialmente nel periodo antecedente all'assunzione della ricorrente.
Il che suggerisce un ragionevole avvicendamento nelle mansioni di cuoca tra la IG.ra Pt_3
e la ricorrente, assunta proprio nel mese di settembre 2009.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 6.3 Del resto, la società non ha prodotto in atti prova che, per l'intero periodo che qui è di interesse, abbia assunto lavoratori con mansioni di cuoco, risultando quindi non dimostrato che presso il ristorante, dal settembre 2009 al 2018, vi fosse un cuoco regolarmente assunto.
Tanto spiega anche la ragione per la quale i testi di parte convenuta non sono riusciti ad indicare alcun nominativo di dipendente che avesse svolto siffatte mansioni.
6.4 In definitiva, a parere del Tribunale, gli elementi raccolti all'esito dell'ampia istruttoria espletata assurgono al grado di gravità, precisione e concordanza tale da renderli idonei a fondare, secondo un ragionevole grado di probabilità ed univoca chiarezza, che la ricorrente abbia sempre svolto mansioni di cuoca inquadrabile nel livello IV del CCNL di categoria
Turismo e Pubblici Esercizi, dovendo ulteriormente osservarsi che, stante la pacifica conduzione familiare dell'attività di ristorazione, non è irragionevole l'adibizione di un familiare alle suddette mansioni, in difetto tra l'altro di prova da parte della convenuta di rituale assunzione di un cuoco.
6.5 Secondo la declaratoria professionale di cui alla CCNL Turismo e Pubblici Esercizi (in atti) appartengono al Livello IV:
“[…]i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”. Le mansioni che rientrano in tale livello sono:
“segretario[…] ; cuoco capo partita;
cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
gastronomo; cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
barman; chef de rang di ristorante;
cameriere di ristorante;
secondo pasticcere;
capo gruppo mensa;
gelatiere; pizzaiolo;
stenodattilografa con funzioni di segretaria;
altri impiegati d'ordine; centralinista lingue estere […]; conducenti automezzi pesanti, operaio specializzato […]; operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande […]; operatore c.e.d.; consollista;
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
Ciò posto, dal raffronto tra le mansioni espletate dalla ricorrente, per come univocamente emerse e le declaratorie su indicate non vi è dubbio che le prestazioni rese da quest'ultima rientrino nella categoria di 4° livello del CCNL citato e non in quelle di 6°, sono pertanto dovute in suo favore le differenze retributive - per come più avanti determinate - per le mansioni superiori disimpegnate dall'agosto 2009 all'agosto 2018.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 7. Sull'orario di lavoro osservato dalla ricorrente
Quanto all'orario di lavoro parte ricorrente ha dedotto di aver sempre svolto attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore 10,30 alle ore 15,00 e dalle ore 18,30 alle 24,00 e, nel periodo estivo, di aver lavorato anche di domenica con il medesimo orario di lavoro sopra indicato;
di aver lavorato anche durante le festività nazionali ed infrasettimanali ad esclusione del 25 dicembre, 1 gennaio;
di aver quindi lavorato per un numero di ore maggiore rispetto a quello indicate in 32 ore settimanali nel contratto di assunzione del 6.08.2009.
La resistente ha contestato tale ricostruzione deducendo in primo luogo che l'attività di friggitoria era “aperta prevalentemente nella stagione estiva” (depositando all'uopo il registro dei corrispettivi per gli anni dal 2009 al 2016 ed i mastrini degli incassi per gli anni
2015/2016) e che la ricorrente si era “sempre gestita in totale autonomia all'interno dell'attività del marito e del CO, adattando gli orari di lavoro presso la friggitoria alle eIGenze proprie e dei figli”.
Le allegazioni di parte ricorrente risultano massimamente provate. I testi hanno Tes_1 Tes_2
infatti confermato gli orari di lavoro dedotti in ricorso, avendo altresì confermato che la Pt_1
lavorasse anche nel periodo invernale e, che nel periodo estivo, avesse lavorato anche di domenica. La stessa ricorrente sentita ulteriormente all'udienza del 20.9.2024 ha poi precisato che l'attività chiudeva per tutto il mese di novembre e che “quando rientravamo dalle vacanze io riprendevo a lavorare in cucina dal mese di dicembre fino al mese di ottobre dell'anno dopo perché la friggitoria era aperta anche in questi mesi dell'anno sia come ristorantino aperto al pubblico che per l'asporto; quindi, io cucinavo sempre anche se qualche volta aiutavo anche in pescheria”. (cfr verbale udienza del 20.9.2024)
Di contro la testimonianza resa dal teste della convenuta IG. -come già innanzi Tes_4
osservato -non è apparsa, nel suo complesso, credibile non solo perché egli ha riferito circostanze contrarie alla stessa produzione documentale della società (in merito alle mansioni svolte dalla IG.ra ) cadendo dunque in contraddizione, ma anche Persona_3
perché egli ha riferito di aver lavorato solo nei mesi estivi dal 2010 al 2015 e, per uno o due anni, di cui non ha saputo riferire quali, addirittura per un solo mese d'estate.
Pertanto, la dichiarazione secondo cui “La pescheria era aperta in inverno, mentre il ristorante – friggitoria era chiuso: la chiusura della friggitoria poteva avvenire o nel mese di ottobre o di novembre e rimaneva chiusa fino a maggio” è risultata del tutto apodittica e
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro priva di effettivo conforto non avendo il teste nemmeno specificato la ragione per la quale fosse a conoscenza di tale circostanza.
Quanto alla dichiarazione del teste , in disparte il rapporto di parentela con Testimone_3
la ricorrente ed il IG. , deve osservarsi che essa è apparsa del tutto irrilevante CP_1 quanto agli orari osservati dalla (“non ricordo gli orari di lavoro di mia madre”) ed Pt_1 apodittica con riferimento alla chiusura invernale, essendosi limitato a riferire che “la friggitoria era chiusa da ottobre a febbraio”.
E' evidente allora che pur volendo valorizzare la circostanza fattuale riferita dai testi suddetti in merito alla chiusura invernale dell'attività, non vi sarebbe, in ogni caso, alcuna coerenza tra le due dichiarazioni, giacchè l'uno ha riferito la chiusura dal mese di ottobre/novembre al mese di maggio, l'altro teste invece dal mese di ottobre a quello di febbraio.
Né a diverso intendimento si giunge esaminando i registri dei corrispettivi (anni dal 2009 al
2016) ed i mastrini degli incassi (anni 2015/2016) depositati dalla società (all. n. 12), risultando tale documentazione vergata a mano e, quindi, priva del necessario grado di ufficialità. Del resto, il IG. – rappresentante legale della società – sentito CP_1 all'udienza del 20.09.2024 ha dichiarato che i suddetti “registri venivano presentati al commercialista, IG. , il quale inseriva i dati nella contabilità dell'attività Testimone_6 commerciale”; ciò che avrebbe dovuto suggerire alla società di depositare in atti la contabilità redatta dal suddetto professionista onde aver ufficiale contezza dell'andamento annuale dell'attività commerciale di ristorazione.
Tiene ancora il Tribunale ad osservare che la condotta datoriale assunta nel presente processo ed inveratasi nella produzione di ampia e cospicua documentazione risultata poi falsa, non consente di riconoscere (anche in un'ottica prudenziale) ai registri dei corrispettivi e ai mastrini degli incassi compilati a mano, alcuna concreta rilevanza probatoria, residuando notevoli dubbi sulla bontà della corretta e veritiera redazione.
8. Ferie, festività e permessi/ indennità di cassa
Quanto alla richiesta della indennità per ferie, festività e permessi non goduti, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il fatto costitutivo del diritto azionato dal lavoratore, che deve da questi essere provato, è individuabile nella loro mancata fruizione e, più precisamente, nell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto, invece, essere non lavorato (Cass. n.12311/2003; Cass. n.7445/2000).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Invero, nel caso in cui il lavoratore presti servizio per una durata corrispondente anche al periodo in cui avrebbe dovuto fruire di riposi ed esplichi attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del lavoro cui è tenuto, lo stesso lavoratore ha l'onere (in evidente applicazione dei canoni generali in tema di onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.) di provare l'espletamento di tale eccedente lavoro al fine di ottenere la corrispondente retribuzione, ponendosi, detta quantità di lavoro prestata in più rispetto al normale obbligo lavorativo, come fatto costitutivo del diritto al compenso (cfr. ex multis anche Cass. n.
22751/2004; Cass. n. 26985 del 2009; Cass. n. 8521 del 27/04/2015).
Sul punto, nulla è emerso dalla prova testimoniale pur espletata. Invero la teste ha Tes_1
riferito che la ricorrente avesse lavorato a pranzo e cena del 25 dicembre dal 2015 al 2020, là dove in ricorso è la stessa a dedurre il contrario;
mentre la teste si è limitata a Pt_1 Tes_2
riferire, in termini oltremodo generici, che la ricorrente lavorava sempre durante le festività.
Le suddette testimoni hanno poi escluso che la IG.ra avesse svolto attività di cassa Pt_1
Ne discende che le differenze retributive rivendicate per i suddetti titoli non sono dovute in favore della lavoratrice.
9. Sul quantum debeatur
9.1 Devono essere presi in considerazione i nuovi conteggi come richiesto dal Tribunale con ordinanza del 20.09.2024 e depositati dalla parte ricorrente in data 9.11.2024 (indicati al n. 2 in cui non è stato computato il mese di novembre per tutto il periodo in contestazione) che hanno fatto corretta applicazione delle disposizioni del c.c.n.l. di categoria applicabile ratione temporis, relative al trattamento economico previsto per la qualifica di Livello IV del
CCNL Pubblici Esercizi e alle maggiorazioni ivi previste, avuto riguardo agli orari di lavoro osservati dalla ricorrente e tenuto conto delle somme dichiarate come corrisposte, calcolando per il periodo di lavoro dall'6/08/2009 all'1/09/2018 svolto alle dipendenze della parte convenuta, un credito retributivo in favore della lavoratrice, a titolo di differenze retributive dirette e indirette, a titolo di lavoro straordinario diurno e domenicale, nonché a titolo di TFR per un importo complessivo lordo di €143.920,05 (di cui €13.701,45 a titolo di TFR).
I suddetti conteggi non sono stati per nulla contestati dalla parte convenuta, la quale si è limitata a dedurne la infondatezza continuando (sorprendentemente) a ribadire – in aperto contrasto con gli esiti della perizia grafica – l'insussistenza della continuità del rapporto di lavoro stante le dimissioni presentate dalla nel 2015 e che il suo apporto lavorativo era Pt_1
cessato nel settembre 2016.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 9.3 Ne discende che, in accoglimento del ricorso, la società resistente deve essere condannata a corrispondere in favore della IG.ra l'importo complessivo lordo di €143.920,05 Parte_1
oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt.
429 c.p.c. e 150, disp. att., c.p.c., l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal giorno di maturazione del credito (dalle singole mensilità per le differenze retributive dirette/mensili; dalla scadenza annuale per la 13° e 14° mensilità; dalla cessazione del rapporto per il TFR) la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi sino al soddisfo.
10. Sulla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria
La domanda risarcitoria spiegata dalla convenuta rimane assorbita dalla totale soccombenza giudiziale.
11. Le spese di lite – liquidate e distratte come in dispositivo secondo il DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147 del 13.08.2022, in relazione alla natura ed al valore della causa
(€52.000/€260.000) e avuto riguardo all'impegno professionale profuso, alla complessità dell'accertamento istruttorio e tenuto conto della grave condotta processuale tenuta dalla società convenuta che ha depositato innumerevoli documenti poi accertati sottoscritti con firma apocrifa e con applicazione dei valori tariffari medi seguono la sostanziale soccombenza e vanno posti a carico di parte convenuta
Parimenti devono essere poste a carico della società le spese di ctu liquidate come da separato decreto emesso in pari data
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in accoglimento della domanda, accerta che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato senza soluzione di continuità con decorrenza dal 6.08.2009 sino all'1.09.2018 con inquadramento della ricorrente nel livello IV del ccnl di categoria con mansioni di cuoco e con orario di 10 ore giornaliere per sei giorni la settimana e, per l'effetto, condanna la società convenuta – in persona del legale rapp.te p.t. - alla corresponsione in favore di Pt_1 dell'importo di €143.920,05 per i titoli indicati nel punto 9.1), oltre la rivalutazione
[...]
monetaria e gli interessi legali come in motivazione;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 2) condanna parte convenuta a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi €13.395,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
3) pone definitivamente a carico della società resistente le spese dell'espletata Ctu liquidate come da separato decreto
Latina, 15/01/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro