Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10667/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dottssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Cile) il 13/04/1992, residente in [...]3, elettivamente domiciliata in Sestri Levante (GE), Corso Colombo n. 1/2, presso lo studio dell'Avv. Francesco Granara, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Parte attrice -
contro
, C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...]12, elettivamente domiciliato in Sestri
Levante (GE), Viale Mazzini n. 148 presso lo studio dell'Avv. Francesca Maberino, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti.
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
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10/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso presentato in data 30/10/2024 la Sig.ra Parte_1
ha chiesto che venisse regolato il regime di affidamento, collocazione,
[...]
frequentazione e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il Per_1
29/07/2017, avuto dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio con il Sig.
e riconosciuto da entrambi i genitori. Controparte_1
Rilevato che, con comparsa di costituzione e risposta del 21/01/2025, si è costituito in giudizio il convenuto e all'udienza del 25/02/2025 le parti, dapprima contrapposte, hanno raggiunto un accordo di massima, chiedendo un breve rinvio per valutare le ipotesi conciliative emerse in punto economico.
Rilevato che, con successive note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni concordate all'udienza dichiarando di aver raggiunto un accordo anche in punto economico sicché la causa è stata rimessa al Collegio per l'omologa.
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico oltre che rispondenti al superiore interesse morale e materiale del minore.
Ritenuto che, stante l'intervenuto accordo fra le parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate dalle parti:
- affidamento condiviso del figlio minore , nato a [...] il Persona_2
29.07.2017, ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre in Casarza Ligure (GE), Piazza della Vittoria n. 23/3;
2 - Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a settimane alternate secondo il seguente schema: nella prima settimana dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì con riaccompagnamento a scuola (con inizio dal 3.03.2025) mentre nella settimana successiva dalla domenica alle ore 17.00 fino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola
(prima domenica di spettanza paterna il 9.03.2025).
Il tutto fatto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, con onere di comunicarsi eventuali impedimenti, o cambi di giorno, entro ventiquattro ore prima.
I genitori devono garantire, nei giorni di spettanza dell'altro, una telefonata al figlio nella fascia oraria dalle 17.00 alle 19.00:
- Tutte le altre festività civili e religiose verranno suddivise con il criterio dell'alternanza, mentre nel periodo di fermo scolastico il minore potrà trascorrere con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive:
- I genitori si rilasciano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio proprio e del figlio minore;
- Per accordo delle parti, l'assegno unico universale di famiglia verrà percepito integralmente dalla RA . Parte_1
- A titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , il padre Per_1 CP_1
verserà alla RA la somma mensile di € 250,00
[...] Parte_1
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il tutto sarà soggetto annualmente a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT come per legge.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 14/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
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