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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
proc. n. 739/2025 R.G.
La giudice designata, letti gli atti del procedimento, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 28.02.2025, ha emesso la seguente ORDINANZA La presente controversia ha ad oggetto la domanda formulata ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e 669-bis, in data 03.02.2025, da parte di nato in [...] il [...], tesa ad ottenere la Parte_1 formalizzazione della ricezione dell'istanza reiterata di protezione internazionale avanzata nei confronti della Questura di Brindisi e della Commissione Territoriale di Bari, ed al compimento, da parte della p.a. resistente, di ogni atto consequenziale. In particolare, ha premesso il ricorrente di aver reiterato la volontà di richiedere la protezione internazionale presso la Questura di Brindisi in data 20.6.2024 per il tramite del suo procuratore, dopo che la precedente domanda era stata rigettata tanto dalla Commissione Territoriale di Bari quanto in via giurisdizionale dal Tribunale di Lecce;
che la Questura di Brindisi data 10.7.2024, chiedeva l'invio della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce a seguito del ricorso per il riconoscimento del diritto alla protezione speciale;
che la stessa autorità, in data 17.7.2024, inviava alla Commissione Territoriale di Bari, la sentenza in oggetto chiedendo di “modificare lo stato pratica del fascicolo vestanet AG0008956 da Contenzioso a Fascicolo Chiuso” al fine di poter dare seguito alla richiesta di reiterazione della domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente. L'istante ha, altresì, dedotto che da quel momento la Questura di Brindisi lo convocava più volte per la formalizzazione della domanda (in data 21.10.2024, 27.01.2025, 28.03.2025), senza tuttavia procedere all'acquisizione della stessa in quanto il procedimento precedente risultava ancora rubricato come “Contenzioso” e che dunque la chiusura dello stesso da parte della Commissione Territoriale risultava necessario al fine della presentazione di una nuova istanza. Il ricorrente ha esposto, quanto al fumus boni iuris, di aver diritto alla formalizzazione dell'istanza di protezione internazionale entro i termini previsti per legge e, quanto al periculum in mora, che la situazione sopra descritta, di fatto, non gli consente di esercitare il diritto di accesso alle autorità amministrative esponendolo al rischio di espulsione e impedendogli di accedere al sistema di accoglienza per richiedenti asilo, oltre che ai servizi essenziali, tra cui il servizio sanitario, con il rischio di limitazione della tutela del fondamentale diritto alla salute. Il ricorrente, ha chiesto, dunque, ordinarsi, con decreto inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in contradditorio, alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari di procedere alla modifica dello stato pratica del fascicolo Vestanet AG0008956 da “Contenzioso” a “Fascicolo Chiuso” e, conseguentemente, alla Questura di Brindisi di formalizzare la ricezione della istanza di reiterazione della protezione internazionale avanzata dal ricorrente in data 20.6.2024, disponendo il compimento di ogni atto necessario e consequenziale. La Questura di Brindisi e la Commissione Territoriale di Bari, seppur ritualmente convenute in giudizio, non si sono costituita e se ne dichiara dunque la contumacia. All'udienza del 28.02.2025 è comparsa parte attrice che ha insistito per l'accogliemmo integrale del ricorso. In via pregiudiziale, si deve dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del G.A. A norma dell'art. 26 del d.lgs. n. 25/2008, rubricato “Istruttoria della domanda di protezione internazionale”: “
1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.
2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”. Orbene, nel caso di specie, il ricorrente si duole dell'inerzia della p.a. nel dar corso al procedimento amministrativo suddetto, chiedendone, in via d'urgenza, che sia condannata a provvedere. Ebbene, è pregiudizialmente necessario verificare quale sia l'azione di merito sottesa alla domanda cautelare proposta, in quanto, com'è noto, i provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. hanno di norma il carattere dell'atipicità, nel senso che vanno adottati, secondo le circostanze, allo scopo di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, essendo strumentali ad essa, seppure con effetti anticipatori. Difatti, secondo taluna giurisprudenza di merito (Trib. Torino 8 febbraio 2011, Trib. Bari 30 settembre 2010, Trib. Modena 13 settembre 2007, Trib. Torino 7 maggio 2007, Trib. Roma 14 giugno 2001), “il ricorso ex art. 700 c.p.c. è affetto da palese difetto di strumentalità ove non venga effettuata l'identificazione della causa di merito instauranda, non essendo nemmeno indicata la natura dell'azione che si intende esercitare in sede di cognizione ordinaria – in ordine alla quale il richiesto strumento cautelare deve essere connesso da un nesso di strumentalità
– ed è indicato il solo risultato pratico preteso”, Tuttavia, anche volendo superare la questione relativa all'ammissibilità dell'istanza cautelare, e desumere la qualificazione dell'azione dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, sembrerebbe, nella specie, che la domanda di merito sottesa alla presente richiesta d'urgenza sia l'accertamento del silenzio – inadempimento della p.a. competente a provvedere sull'istanza dell'odierno ricorrente e la contestuale richiesta di condanna a provvedere. Ciò conduce a dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del G.A. A norma dell'art. 20 l. 241/1990, infatti, ove la p.a. non provveda sull'istanza del privato nei termini previsti dalla legge, il silenzio equivale, di norma, ad accoglimento della domanda;
tuttavia, tale regola, tra gli altri casi, non si applica, per il successivo IV comma del citato articolo, agli atti e procedimenti riguardanti “la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza”, come nella specie;
in questo caso, si versa nell'ipotesi di silenzio – inadempimento, che abilita il privato ad esperire un'azione giudiziaria volta ad ottenere una risposta da parte dell'amministrazione, secondo il rito oggi delineato dagli artt. 31 e 117 c.p.a. In altre parole, l'ipotesi in esame rientra nel campo dello speciale rito avverso il silenzio, che, a norma dell'art. 133 c.p.a., appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. È appena il caso di rilevare che, nel caso di specie, oggetto di controversia non sia il diritto (o meno) del ricorrente a permanere sul territorio italiano e di godere della protezione internazionale – la cui tutela è demandata all'A.G.O. in virtù dell'orientamento espresso da Cass. n. 5059/2017, pronuncia citata da parte ricorrente che pure ha affrontato il tema della giurisdizione nel caso sub iudice - bensì il suo diritto di ottenere un provvedimento che prenda posizione sulla sua istanza di formalizzazione della domanda di protezione internazionale. In altre parole, non risulta oggetto del presente giudizio l'eventuale valutazione circa la spettanza o meno del bene della vita cui mira il ricorrente – la protezione internazionale - bensì un suo diritto squisitamente processuale, avendo la domanda quale causa petendi l'obbligo della p.a. a provvedere e quale petitum il (necessario) compimento degli atti amministrativi in cui si sciorina l'intero iter procedurale amministrativo nella sequenza cronologicamente ordinata prevista dalla legge, da far valere dinanzi al giudice a ciò deputato, ossia il giudice amministrativo che, peraltro, si avvale di istituti giuridici disciplinati ad hoc, oltre a godere dei medesimi strumenti processuali concessi all'A.G.O. per offrire tutela anche in via cautelare atipica (art. 55 c.p.a.). In quest'ottica, non appare trascurabile la considerazione per la quale, l'eventuale provvedimento di accoglimento, emesso dal Tribunale, sarebbe insuscettibile di attuazione coattiva, trattandosi di obbligo di facere infungibile, di natura provvedimentale, a carico della p.a., e stante l'assenza, nella disciplina processualcivilista, del giudizio di ottemperanza, ciò che comporterebbe, nei fatti, il rischio di una minor tutela per il ricorrente. Né vale obiettare che, nel caso sub iudice, si sia al cospetto di un'attività vincolata e non discrezionale da parte della p.a. competente, che ha il dovere di provvedere sull'istanza del privato entro i termini di legge, ciò che determinerebbe tout court la giurisdizione dell'AGO, in quanto si tratta, da un lato, di adottare un criterio di riparto della giurisdizione, se non del tutto errato, sicuramente non esaustivo, come precisato dalle S.U. della Corte di Cassazione (Cass. 9862/2017); dall'altro lato, essendo richiesto, come più volte precisato, l'accertamento dell'obbligo di provvedere in capo all'amministrazione, si controverte in materia di giurisdizione esclusiva, ove la sussistenza di una strettissima commistione tra diritti soggettivi e interessi legittimi delle “particolari materie” di cui agli art. 103 Cost. e 133 c.p.a. è acclarata, a monte, dal medesimo legislatore e superata proprio dal criterio di riparto per materia. La stessa Corte costituzionale, in numerose pronunce, ha ribadito che alla giurisdizione amministrativa compete la piena tutela delle situazioni giuridiche soggettive, ascrivibili al novero dei cc.dd. diritti fondamentali, e tanto per la considerazione secondo cui non vi è alcun principio o norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario, escludendone il giudice amministrativo, la tutela dei diritti costituzionalmente protetti. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dunque dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice amministrativo.
Vista la contumacia dei resistenti, le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
- dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice Amministrativo;
- spese irripetibili. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 24 marzo 2025
La giudice designata
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Eleonice Loredana Mastria – funzionaria dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
proc. n. 739/2025 R.G.
La giudice designata, letti gli atti del procedimento, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 28.02.2025, ha emesso la seguente ORDINANZA La presente controversia ha ad oggetto la domanda formulata ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e 669-bis, in data 03.02.2025, da parte di nato in [...] il [...], tesa ad ottenere la Parte_1 formalizzazione della ricezione dell'istanza reiterata di protezione internazionale avanzata nei confronti della Questura di Brindisi e della Commissione Territoriale di Bari, ed al compimento, da parte della p.a. resistente, di ogni atto consequenziale. In particolare, ha premesso il ricorrente di aver reiterato la volontà di richiedere la protezione internazionale presso la Questura di Brindisi in data 20.6.2024 per il tramite del suo procuratore, dopo che la precedente domanda era stata rigettata tanto dalla Commissione Territoriale di Bari quanto in via giurisdizionale dal Tribunale di Lecce;
che la Questura di Brindisi data 10.7.2024, chiedeva l'invio della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce a seguito del ricorso per il riconoscimento del diritto alla protezione speciale;
che la stessa autorità, in data 17.7.2024, inviava alla Commissione Territoriale di Bari, la sentenza in oggetto chiedendo di “modificare lo stato pratica del fascicolo vestanet AG0008956 da Contenzioso a Fascicolo Chiuso” al fine di poter dare seguito alla richiesta di reiterazione della domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente. L'istante ha, altresì, dedotto che da quel momento la Questura di Brindisi lo convocava più volte per la formalizzazione della domanda (in data 21.10.2024, 27.01.2025, 28.03.2025), senza tuttavia procedere all'acquisizione della stessa in quanto il procedimento precedente risultava ancora rubricato come “Contenzioso” e che dunque la chiusura dello stesso da parte della Commissione Territoriale risultava necessario al fine della presentazione di una nuova istanza. Il ricorrente ha esposto, quanto al fumus boni iuris, di aver diritto alla formalizzazione dell'istanza di protezione internazionale entro i termini previsti per legge e, quanto al periculum in mora, che la situazione sopra descritta, di fatto, non gli consente di esercitare il diritto di accesso alle autorità amministrative esponendolo al rischio di espulsione e impedendogli di accedere al sistema di accoglienza per richiedenti asilo, oltre che ai servizi essenziali, tra cui il servizio sanitario, con il rischio di limitazione della tutela del fondamentale diritto alla salute. Il ricorrente, ha chiesto, dunque, ordinarsi, con decreto inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in contradditorio, alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari di procedere alla modifica dello stato pratica del fascicolo Vestanet AG0008956 da “Contenzioso” a “Fascicolo Chiuso” e, conseguentemente, alla Questura di Brindisi di formalizzare la ricezione della istanza di reiterazione della protezione internazionale avanzata dal ricorrente in data 20.6.2024, disponendo il compimento di ogni atto necessario e consequenziale. La Questura di Brindisi e la Commissione Territoriale di Bari, seppur ritualmente convenute in giudizio, non si sono costituita e se ne dichiara dunque la contumacia. All'udienza del 28.02.2025 è comparsa parte attrice che ha insistito per l'accogliemmo integrale del ricorso. In via pregiudiziale, si deve dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del G.A. A norma dell'art. 26 del d.lgs. n. 25/2008, rubricato “Istruttoria della domanda di protezione internazionale”: “
1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.
2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”. Orbene, nel caso di specie, il ricorrente si duole dell'inerzia della p.a. nel dar corso al procedimento amministrativo suddetto, chiedendone, in via d'urgenza, che sia condannata a provvedere. Ebbene, è pregiudizialmente necessario verificare quale sia l'azione di merito sottesa alla domanda cautelare proposta, in quanto, com'è noto, i provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. hanno di norma il carattere dell'atipicità, nel senso che vanno adottati, secondo le circostanze, allo scopo di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, essendo strumentali ad essa, seppure con effetti anticipatori. Difatti, secondo taluna giurisprudenza di merito (Trib. Torino 8 febbraio 2011, Trib. Bari 30 settembre 2010, Trib. Modena 13 settembre 2007, Trib. Torino 7 maggio 2007, Trib. Roma 14 giugno 2001), “il ricorso ex art. 700 c.p.c. è affetto da palese difetto di strumentalità ove non venga effettuata l'identificazione della causa di merito instauranda, non essendo nemmeno indicata la natura dell'azione che si intende esercitare in sede di cognizione ordinaria – in ordine alla quale il richiesto strumento cautelare deve essere connesso da un nesso di strumentalità
– ed è indicato il solo risultato pratico preteso”, Tuttavia, anche volendo superare la questione relativa all'ammissibilità dell'istanza cautelare, e desumere la qualificazione dell'azione dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, sembrerebbe, nella specie, che la domanda di merito sottesa alla presente richiesta d'urgenza sia l'accertamento del silenzio – inadempimento della p.a. competente a provvedere sull'istanza dell'odierno ricorrente e la contestuale richiesta di condanna a provvedere. Ciò conduce a dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del G.A. A norma dell'art. 20 l. 241/1990, infatti, ove la p.a. non provveda sull'istanza del privato nei termini previsti dalla legge, il silenzio equivale, di norma, ad accoglimento della domanda;
tuttavia, tale regola, tra gli altri casi, non si applica, per il successivo IV comma del citato articolo, agli atti e procedimenti riguardanti “la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza”, come nella specie;
in questo caso, si versa nell'ipotesi di silenzio – inadempimento, che abilita il privato ad esperire un'azione giudiziaria volta ad ottenere una risposta da parte dell'amministrazione, secondo il rito oggi delineato dagli artt. 31 e 117 c.p.a. In altre parole, l'ipotesi in esame rientra nel campo dello speciale rito avverso il silenzio, che, a norma dell'art. 133 c.p.a., appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. È appena il caso di rilevare che, nel caso di specie, oggetto di controversia non sia il diritto (o meno) del ricorrente a permanere sul territorio italiano e di godere della protezione internazionale – la cui tutela è demandata all'A.G.O. in virtù dell'orientamento espresso da Cass. n. 5059/2017, pronuncia citata da parte ricorrente che pure ha affrontato il tema della giurisdizione nel caso sub iudice - bensì il suo diritto di ottenere un provvedimento che prenda posizione sulla sua istanza di formalizzazione della domanda di protezione internazionale. In altre parole, non risulta oggetto del presente giudizio l'eventuale valutazione circa la spettanza o meno del bene della vita cui mira il ricorrente – la protezione internazionale - bensì un suo diritto squisitamente processuale, avendo la domanda quale causa petendi l'obbligo della p.a. a provvedere e quale petitum il (necessario) compimento degli atti amministrativi in cui si sciorina l'intero iter procedurale amministrativo nella sequenza cronologicamente ordinata prevista dalla legge, da far valere dinanzi al giudice a ciò deputato, ossia il giudice amministrativo che, peraltro, si avvale di istituti giuridici disciplinati ad hoc, oltre a godere dei medesimi strumenti processuali concessi all'A.G.O. per offrire tutela anche in via cautelare atipica (art. 55 c.p.a.). In quest'ottica, non appare trascurabile la considerazione per la quale, l'eventuale provvedimento di accoglimento, emesso dal Tribunale, sarebbe insuscettibile di attuazione coattiva, trattandosi di obbligo di facere infungibile, di natura provvedimentale, a carico della p.a., e stante l'assenza, nella disciplina processualcivilista, del giudizio di ottemperanza, ciò che comporterebbe, nei fatti, il rischio di una minor tutela per il ricorrente. Né vale obiettare che, nel caso sub iudice, si sia al cospetto di un'attività vincolata e non discrezionale da parte della p.a. competente, che ha il dovere di provvedere sull'istanza del privato entro i termini di legge, ciò che determinerebbe tout court la giurisdizione dell'AGO, in quanto si tratta, da un lato, di adottare un criterio di riparto della giurisdizione, se non del tutto errato, sicuramente non esaustivo, come precisato dalle S.U. della Corte di Cassazione (Cass. 9862/2017); dall'altro lato, essendo richiesto, come più volte precisato, l'accertamento dell'obbligo di provvedere in capo all'amministrazione, si controverte in materia di giurisdizione esclusiva, ove la sussistenza di una strettissima commistione tra diritti soggettivi e interessi legittimi delle “particolari materie” di cui agli art. 103 Cost. e 133 c.p.a. è acclarata, a monte, dal medesimo legislatore e superata proprio dal criterio di riparto per materia. La stessa Corte costituzionale, in numerose pronunce, ha ribadito che alla giurisdizione amministrativa compete la piena tutela delle situazioni giuridiche soggettive, ascrivibili al novero dei cc.dd. diritti fondamentali, e tanto per la considerazione secondo cui non vi è alcun principio o norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario, escludendone il giudice amministrativo, la tutela dei diritti costituzionalmente protetti. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dunque dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice amministrativo.
Vista la contumacia dei resistenti, le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
- dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice Amministrativo;
- spese irripetibili. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 24 marzo 2025
La giudice designata
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Eleonice Loredana Mastria – funzionaria dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi