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Decreto 16 marzo 2025
Decreto 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, decreto 16/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n° 2362/2024 - (n. 05/06/1951 - ) Parte_1 C.F._1
CP_1
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO DECRETO DI OMOLOGA IN ESITO AD ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO
- ART. 445-BIS C.P.C. -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Saverio SODO;
nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. specificato in epigrafe;
preso atto che non vi è stata contestazione delle parti (mediante atto scritto da depositarsi in cancelleria entro il termine perentorio all'uopo fissato) circa le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 cpc. e rilevato – ai fini della regolazione delle spese imposta ex lege - che la decorrenza dello stato invalidante sì come accertata dal CTU è successiva sia alla domanda amministrativa sia alla visita espletata sempre in sede amministrativa (cfr. CASS.
30 MARZO 2011 N° 7307, CASS. SEZ. III, 21 OTTOBRE 2009 N° 22381 e CASS. LAV. Pt_2
10 AGOSTO 2005 N° 16821) ed altresì che il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione (artt. 125, ultimo comma, r.d. CP_2
1422/24 e 140 r.d.l. 1827/35);
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio: PRESTAZIONE: INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E L. 104/92, ART. 3, CO. 3; DECORRENZA: SETTEMBRE 2024
Dichiara compensate tra le parti le spese della procedura.
Pone definitivamente a carico dell' le già liquidate spese di CTU. CP_2
Taranto, 14/03/2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Saverio SODO)
CP_1
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO DECRETO DI OMOLOGA IN ESITO AD ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO
- ART. 445-BIS C.P.C. -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Saverio SODO;
nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. specificato in epigrafe;
preso atto che non vi è stata contestazione delle parti (mediante atto scritto da depositarsi in cancelleria entro il termine perentorio all'uopo fissato) circa le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 cpc. e rilevato – ai fini della regolazione delle spese imposta ex lege - che la decorrenza dello stato invalidante sì come accertata dal CTU è successiva sia alla domanda amministrativa sia alla visita espletata sempre in sede amministrativa (cfr. CASS.
30 MARZO 2011 N° 7307, CASS. SEZ. III, 21 OTTOBRE 2009 N° 22381 e CASS. LAV. Pt_2
10 AGOSTO 2005 N° 16821) ed altresì che il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione (artt. 125, ultimo comma, r.d. CP_2
1422/24 e 140 r.d.l. 1827/35);
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio: PRESTAZIONE: INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E L. 104/92, ART. 3, CO. 3; DECORRENZA: SETTEMBRE 2024
Dichiara compensate tra le parti le spese della procedura.
Pone definitivamente a carico dell' le già liquidate spese di CTU. CP_2
Taranto, 14/03/2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Saverio SODO)