Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 14/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00221/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2019, proposto da
VI RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Luana Cascone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Sperlonga, in persona del sindaco p.t. non costituito in giudizio;
nei confronti
LE EC, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Vocella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 2377 del 06.02.2019 con cui è stato d'impero ordinato di non eseguire i lavori di cui alla scia prot. n. 6511 del 06.04.2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di LE EC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente in epigrafe indicata è insorta avverso l’ordinanza di sospensione dei lavori adottata dal Comune di Sperlonga, proponendo al contempo domanda di risarcimento dei danni patiti a causa dell’impossibilità di proseguire nei predetti lavori, sì da potere avviare l’attività economica connessa alla locazione dell’immobile sin dal 2019, nonché dei danni richiesti dall’impresa appaltatrice per la mancata esecuzione dei lavori.
2. Il Comune, malgrado la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio. La controinteressata si è costituita con memoria di forma.
3. La causa è stata assunta in decisione all’udienza pubblica dell’11 marzo 2025.
4. Come emerge dalla documentazione in atti, il Comune con nota prot. 10359 del 22.05.2019 ha revocato l’ordinanza di sospensione impugnata. Non sussiste pertanto alcun interesse allo scrutinio dei motivi del ricorso e deve essere dichiarata, sul punto, la cessazione della materia del contendere.
5. La domanda risarcitoria invece deve essere respinta.
Per costante affermazione della giurisprudenza il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo (ovvero della sua illegittimità), ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso).
In punto di individuazione dei criteri di riparto dell'onere della prova, trova poi piena applicazione il principio dispositivo, il quale non è in questa sede temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento. Quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra Amministrazione e privato, la quale contraddistingue l'esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell'azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella consequenziale di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del principio dispositivo, sancito in generale dall'art. 2697, primo comma, c.c.
È quindi necessario verificare, con onere della prova a carico del (presunto) danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, così individuabili: il fatto illecito; l'evento dannoso ingiusto e il danno patrimoniale conseguente; il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno subito; la colpa dell'apparato amministrativo.
Ebbene, nel caso di specie non vi è alcun riscontro documentale circa la pretesa risarcitoria asseritamente avanzata nei confronti della ricorrente dall’impresa appaltatrice dei lavori, pur trattandosi di una prova che avrebbe agevolmente potuto essere fornita dalla ricorrente stessa.
Parimenti sprovvista di prova sia nell’ an che nel quantum è la domanda risarcitoria connessa all’impossibilità di avviare l’attività economica di affitto per casa vacanze dell’immobile nel 2019. Osserva, inoltre, il Collegio che il breve tempo in cui l’ordinanza di sospensione ha spiegato i suoi effetti (da febbraio a maggio 2019) non pare idoneo a cagionare il pregiudizio allegato dalla ricorrente.
6. La solo parziale fondatezza della pretesa azionata giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, con condanna del Comune alla refusione delle spese residue, stante la prevalente soccombenza. Si stima equa la compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e la controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere quanto domanda di annullamento e, nel resto, lo respinge.
Compensa le spese tra la ricorrente e la controinteressata; compensa per metà le spese con il Comune resistente e lo condanna alla refusione in favore della ricorrente delle spese residue, che liquida in euro 1500,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO