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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/03/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Marco Bottino, lette le note di trattazione scritta ex art 127ter cpc sostitutive dell'udienza del 7.3.25, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 5916 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, difesa dall' avv. Maisto Antonietta Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante difeso come in atti CP_1
RESISTENTE
Per il ricorrente: Accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dei ratei di assegno di assistenza mensile dal giugno 2022
Per il resistente: dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo l accolto CP_1
la domanda della ricorrente in data antecedente al giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.5.24 e notificato in data 8.11.24 il ricorrente indicato in epigrafe agiva nei confronti dell' per il riconoscimento di quanto sopra riportato. CP_1 Deduceva di aver ottenuto decreto di omologa con la decorrenza indicata nelle conclusioni di cui all'epigrafe, regolarmente notificato all' CP_1
Tutto ciò dedotto, adiva questo Giudice per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Si costituiva l chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo CP_1
l' messo in pagamento la prestazione a fare data dal 4.11.24 con pagamento degli CP_1
arretrati.
Va osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151); ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso il 4.11.24; atteso il pagamento, contestuale alla notifica del ricorso giudiziario, le spese di lite vanno per metà compensate e per metà poste a carico dell' e liquidato nella CP_1
misura indicata in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compens per metà le spese del giudizio, condanna l' al pagamento della metà delle CP_1
spese di lite che liquida in € 600,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore del ricorrente, anticipatario.
Aversa, 8.3.25
Il Giudice
Dott. Marco Bottino