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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Maria Sechi Consigliere relatore
Dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 257 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023,
promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Luigi Sanna, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di appello
appellante
contro
Controparte_1
appellato contumace
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, in riforma dell'impugnata sentenza
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e,
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 45/2023 emessa in data 12 gennaio 2023 nel proc civile n.
7112/2016 R.G. Trib. Cagliari – Sez. Civ., accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado qui da intendersi integralmente ritrascritte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi espressi nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario e la CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
In via gradata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di rigetto integrale o parziale del presente gravame, compensare le spese e competenze del primo grado o comunque riliquidare le stesse come indicato nei parametri di legge DM 55/2014 e successive modifiche tenuto conto delle effettive attività svolte dalle parti;
In ogni caso, provvedendo alla liquidazione delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio penendole a carico dello Stato ed a favore dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1.7.2016 convenne in giudizio, davanti al Parte_1
Tribunale di Cagliari, esponendo che , deceduta il Controparte_2 Persona_1
15.2.2015, con testamento pubblico del 29.10.2014 la aveva istituita erede universale;
il patrimonio relitto era costituito dall'immobile sito in Cagliari, via Bacone n. 5 con annesso posto auto e dai beni presenti all'interno dello stesso immobile;
il coniuge della de cuius, era titolare della CP_1
quota del 50% del bene indicato, ed era ancora al possesso dei gioielli della , costituenti parte Per_1
del compendio ereditario, che si era rifiutato di consegnarle.
L'attrice, pertanto, chiese procedersi, previa formazione della massa, alla divisione ereditaria, con attribuzione a ciascuno dei due condividenti della quota rispettivamente spettante.
Il costituitosi, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto privo della CP_1
qualità di erede e, al più, da qualificarsi come legittimario pretermesso, essendo stato escluso dalla successione in esame dalla testatrice;
dedusse di non aver ancora promosso l'azione di riduzione, di non essere al possesso di alcun bene ereditario, e evidenziò di essere comproprietario dell'immobile in forza di atto di compravendita del 30.12.1997, con il quale aveva acquistato, unitamente alla e per quote uguali, l'immobile sito nella via Bacone di Cagliari, cosicché per procedere alla Per_1
divisione di detto bene la avrebbe dovuto proporre domanda di divisione ordinaria, e non Pt_1
invece di divisione ereditaria. Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. l'attrice, preso atto delle difese del convenuto, dichiarò di insistere unicamente sulla domanda di divisione dell'immobile, già implicitamente contenuta nella più ampia domanda introduttiva;
il convenuto, invece, si oppose al mutamento della domanda da divisione ereditaria a divisione ordinaria, aventi differente natura.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 45/2023 il Tribunale adito, dichiarò
l'inammissibilità della domanda di divisione ordinaria, formulata in sostituzione di quella originaria di divisione ereditaria, trattandosi di domanda nuova sia quanto alla causa petendi che al petitum,
connessa alla vicenda originariamente dedotta in giudizio solo per la coincidenza di uno dei beni dei quali era stata chiesta la divisione;
tale modifica, inoltre, determinava una oggettiva compromissione delle potenzialità difensive della controparte, atteso che gli impediva di contrapporre all'attrice i propri diritti di legittimario pretermesso e di abitazione. Il primo giudice,
quindi, rilevò che, comunque, anche volendo ritenere ammissibile la modifica, la domanda di scioglimento parziale della comunione ordinaria, ossia relativa ad uno solo degli immobili in comproprietà, non sarebbe stata procedibile in mancanza della adesione del convenuto.
Avverso la predetta decisione la ha proposto appello. Pt_1
Il non si è costituito e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
La causa, ulteriormente istruita mediante consulenza tecnica, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto gravame l'appellante ha lamentato la pronuncia di inammissibilità della propria domanda di divisione ordinaria dell'immobile in comproprietà con il assumendo che nella CP_1
specie si era trattato di una modifica della domanda che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con nuovo indirizzo introdotto con sentenza n. 12310/15, hanno ritenuto invece consentita laddove ci si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo, ovvero sia a questa collegata;
e ciò per evidenti ragioni di economia processuale.
Nel caso in esame la modifica della domanda era stata effettuata alla prima udienza ex art. 183
c.p.c., riguardava l'unico bene immobile facente parte, pro quota, del patrimonio della , e non Per_1
aveva in alcun modo compromesso il diritto di difesa del convenuto;
questi, tra l'altro, in via riconvenzionale avrebbe potuto vantare le proprie ragioni di legittimario pretermesso, ed invece non aveva proposto azione di riduzione e si era limitato ad eccepire di non avere la qualità di erede.
L'appello è fondato.
La Suprema Corte, anche di recente, ha affermato, che “sulla scorta della decisione delle Sezioni
Unite che, con la sentenza del 15/6/2015, n. 12310, hanno espresso il principio secondo cui la
modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o
entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così
modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che,
perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali - si è avuto il superamento della "coppia retorica
emendatio/mutatio libelli e della connessa convinzione di ammissibilità della prima e di
inammissibilità della seconda", ossia di quella modificazione della domanda che dia luogo ad una
pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, per diversità e/o ampiezza del petitum o della
causa petendi, dovendo ritenersi oggi non ammesse le sole domande che si aggiungono alla
domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono "altro" da quella domanda, e, per
contro, ammesse le domande "modificate" non perché non possono incidere sul petitum e sulla
causa petendi, ma perché non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o
"aggiuntive", stante la possibilità offerta dal legislatore di compiere, prima dell'inizio della
trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti per non frustrare la
funzionalità del processo e dei suoi valori fondanti (su questo punto anche Cass., Sez. 3, 14/2/2019,
n. 4322)” (Cass. 23975/24).
In applicazione dei principi applicabili in materia, deve rilevarsi che, nel caso in esame, i condividenti sono gli stessi, ossia la ed il per le medesime quote del 50% ciascuno;
Pt_1 CP_2
l'immobile oggetto della divisione è uno solo, e la domanda, di fatto, comporta in ugual misura, sia come divisione ereditaria che come divisione ordinaria, lo scioglimento della stessa, la formazione di due quote e la conseguente attribuzione delle stesse ai due condividenti.
In tale contesto, dunque, non è neppure configurabile una lesione del diritto di difesa del CP_1
rilevando altresì che questi, come correttamente rilevato dall'appellante, a fronte della originaria domanda di divisione ereditaria non aveva neppure proposto, come avrebbe dovuto fare in quella sede, domanda di riduzione.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve ritenersi l'ammissibilità della domanda, come modificata dalla alla prima udienza, e, quindi, disporsi lo scioglimento della comunione tra Pt_1
le parti, per quote uguali.
Dalla disposta consulenza tecnica è risultato, anzitutto, che il bene oggetto di divisione è costituito dall'immobile sito in Cagliari-Pirri, via Bacone 5, in catasto al Foglio 1, Sezione B, mappale 949,
sub 21 e 8; segnatamente, al sub 21 è censito l'appartamento, destinato a civile abitazione, sito al piano terzo, fabbricato A3, interno 8, e cantina di pertinenza, e al sub 8 è censito l'annesso posto auto al piano pilotis del fabbricato.
Il c.t.u. ha esposto che l'unità abitativa è composta da ingresso, salone, cucina, disimpegno, due camere da letto, bagno, doppio servizio, ripostiglio, ampio balcone prospiciente la cucina ed il salone e cantina posta al piano scantinato;
le condizioni generali dell'immobile, sebbene buone,
presentano evidenti muffe in corrispondenza del soffitto di alcuni ambienti nonché ulteriori segni di deterioramento imputabili alla vetustà. Quanto alla consistenza, il c.t.u. ha indicato una “Superficie
Commerciale o Superficie Convenzionale Vendibile: Unità immobiliare pari a circa mq 93,00
circa;
Posto Auto (su piano pilotis) mq 15,00 circa”.
Dai rilievi eseguiti, inoltre, è emerso che l'immobile risulta conforme alle autorizzazioni e/o concessioni amministrative rilasciate sino alla data del 25/07/1983; in particolare, lo stato dei luoghi risulta conforme allo stato di progetto, salvo alcune difformità comunque contenute entro il limite del 2%. Il certificato di abitabilità è stato rilasciato il 25/07/1983, n. 55, a seguito del sopralluogo eseguito a cura della divisione tecnica comunale che ha certificato la conformità dei luoghi ai titoli autorizzativi e al Certificato di Nuova Costruzione rilasciato il 7/06/1983 n. 38.
Tanto esposto, il c.t.u. ha affermato che l'immobile presenta caratteristiche costruttive e funzionali tali da non consentirne una comoda divisibilità in unità immobiliari autonome e godibili senza dover fronteggiare difficoltà tecniche eccessivamente costose, sotto l'aspetto economico –
funzionale. Al fine di determinare il valore di mercato, il c.t.u. ha esposto di aver effettuato una selezione ristretta agli immobili appartenenti allo stesso progetto di lottizzazione, caratterizzati da un'identica estensione di aree comuni;
tale scelta ha consentito di analizzare immobili realizzati secondo standard costruttivi uniformi, con l'utilizzo di medesimi materiali, finiture e metodologie costruttive.
In base a tale metodologia comparativa, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile in oggetto, e considerando i prezzi indicati nelle compravendite, il c.t.u. ha individuato, quale parametro unitario applicabile, l'importo di 1.920,00€/mq., per l'unità abitativa,
comprensiva di cantina, per un complessivo valore di € 178.560,00.
Quanto alla stima del posto auto su piano pilotis, il c.t.u., sulla base di un'attenta analisi di mercato,
e considerata la significativa carenza di posti auto nell'area, dovuta alla presenza di numerosi uffici e attività commerciali, ha stimato il valore di € 16.000,00, a corpo;
valutazione che tiene conto dei recenti trend di mercato e dei valori di transazione per beni similari in zone con caratteristiche analoghe.
Pertanto, il complessivo valore dell'immobile oggetto di divisione è pari a € 195.000,00.
Atteso che trattasi di immobile non divisibile, e che nessuna delle parti ne ha chiesto l'assegnazione, deve disporsene la vendita, con attribuzione del ricavato, per quote uguali, previa detrazione delle spese di vendita e di divisione, alla ed al Pt_1 CP_1
Per il compimento delle operazioni di vendita e di conseguente divisione del ricavato tra i due condividenti si ritiene opportuno delegare un Notaio, secondo quanto previsto dall'art. 786 c.p.c.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito globale del giudizio, sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio, ponendo a carico delle stesse, secondo le rispettive quote, le spese relative alle operazioni di vendita e di divisione attuate dal professionista a ciò delegato.
P.Q. M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda,
istanza od eccezione, in riforma della sentenza n. 45/2023 del Tribunale di Cagliari:
1. Dichiara lo scioglimento della comunione tra e Parte_1 Controparte_1
sull'immobile sito in Cagliari, via Bacone n. 5, in catasto al F. al Foglio 1, Sezione B, mappale 949,
sub 21 e 8, per quote pari al 50% ciascuno;
2. Dispone con separato provvedimento per le operazioni di vendita e di divisione del ricavato tra i due comproprietari;
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio;
pone le spese di vendita e di divisione a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Maria Sechi Consigliere relatore
Dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 257 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023,
promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Luigi Sanna, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di appello
appellante
contro
Controparte_1
appellato contumace
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, in riforma dell'impugnata sentenza
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e,
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 45/2023 emessa in data 12 gennaio 2023 nel proc civile n.
7112/2016 R.G. Trib. Cagliari – Sez. Civ., accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado qui da intendersi integralmente ritrascritte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi espressi nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario e la CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
In via gradata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di rigetto integrale o parziale del presente gravame, compensare le spese e competenze del primo grado o comunque riliquidare le stesse come indicato nei parametri di legge DM 55/2014 e successive modifiche tenuto conto delle effettive attività svolte dalle parti;
In ogni caso, provvedendo alla liquidazione delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio penendole a carico dello Stato ed a favore dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1.7.2016 convenne in giudizio, davanti al Parte_1
Tribunale di Cagliari, esponendo che , deceduta il Controparte_2 Persona_1
15.2.2015, con testamento pubblico del 29.10.2014 la aveva istituita erede universale;
il patrimonio relitto era costituito dall'immobile sito in Cagliari, via Bacone n. 5 con annesso posto auto e dai beni presenti all'interno dello stesso immobile;
il coniuge della de cuius, era titolare della CP_1
quota del 50% del bene indicato, ed era ancora al possesso dei gioielli della , costituenti parte Per_1
del compendio ereditario, che si era rifiutato di consegnarle.
L'attrice, pertanto, chiese procedersi, previa formazione della massa, alla divisione ereditaria, con attribuzione a ciascuno dei due condividenti della quota rispettivamente spettante.
Il costituitosi, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto privo della CP_1
qualità di erede e, al più, da qualificarsi come legittimario pretermesso, essendo stato escluso dalla successione in esame dalla testatrice;
dedusse di non aver ancora promosso l'azione di riduzione, di non essere al possesso di alcun bene ereditario, e evidenziò di essere comproprietario dell'immobile in forza di atto di compravendita del 30.12.1997, con il quale aveva acquistato, unitamente alla e per quote uguali, l'immobile sito nella via Bacone di Cagliari, cosicché per procedere alla Per_1
divisione di detto bene la avrebbe dovuto proporre domanda di divisione ordinaria, e non Pt_1
invece di divisione ereditaria. Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. l'attrice, preso atto delle difese del convenuto, dichiarò di insistere unicamente sulla domanda di divisione dell'immobile, già implicitamente contenuta nella più ampia domanda introduttiva;
il convenuto, invece, si oppose al mutamento della domanda da divisione ereditaria a divisione ordinaria, aventi differente natura.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 45/2023 il Tribunale adito, dichiarò
l'inammissibilità della domanda di divisione ordinaria, formulata in sostituzione di quella originaria di divisione ereditaria, trattandosi di domanda nuova sia quanto alla causa petendi che al petitum,
connessa alla vicenda originariamente dedotta in giudizio solo per la coincidenza di uno dei beni dei quali era stata chiesta la divisione;
tale modifica, inoltre, determinava una oggettiva compromissione delle potenzialità difensive della controparte, atteso che gli impediva di contrapporre all'attrice i propri diritti di legittimario pretermesso e di abitazione. Il primo giudice,
quindi, rilevò che, comunque, anche volendo ritenere ammissibile la modifica, la domanda di scioglimento parziale della comunione ordinaria, ossia relativa ad uno solo degli immobili in comproprietà, non sarebbe stata procedibile in mancanza della adesione del convenuto.
Avverso la predetta decisione la ha proposto appello. Pt_1
Il non si è costituito e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
La causa, ulteriormente istruita mediante consulenza tecnica, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto gravame l'appellante ha lamentato la pronuncia di inammissibilità della propria domanda di divisione ordinaria dell'immobile in comproprietà con il assumendo che nella CP_1
specie si era trattato di una modifica della domanda che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con nuovo indirizzo introdotto con sentenza n. 12310/15, hanno ritenuto invece consentita laddove ci si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo, ovvero sia a questa collegata;
e ciò per evidenti ragioni di economia processuale.
Nel caso in esame la modifica della domanda era stata effettuata alla prima udienza ex art. 183
c.p.c., riguardava l'unico bene immobile facente parte, pro quota, del patrimonio della , e non Per_1
aveva in alcun modo compromesso il diritto di difesa del convenuto;
questi, tra l'altro, in via riconvenzionale avrebbe potuto vantare le proprie ragioni di legittimario pretermesso, ed invece non aveva proposto azione di riduzione e si era limitato ad eccepire di non avere la qualità di erede.
L'appello è fondato.
La Suprema Corte, anche di recente, ha affermato, che “sulla scorta della decisione delle Sezioni
Unite che, con la sentenza del 15/6/2015, n. 12310, hanno espresso il principio secondo cui la
modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o
entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così
modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che,
perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali - si è avuto il superamento della "coppia retorica
emendatio/mutatio libelli e della connessa convinzione di ammissibilità della prima e di
inammissibilità della seconda", ossia di quella modificazione della domanda che dia luogo ad una
pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, per diversità e/o ampiezza del petitum o della
causa petendi, dovendo ritenersi oggi non ammesse le sole domande che si aggiungono alla
domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono "altro" da quella domanda, e, per
contro, ammesse le domande "modificate" non perché non possono incidere sul petitum e sulla
causa petendi, ma perché non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o
"aggiuntive", stante la possibilità offerta dal legislatore di compiere, prima dell'inizio della
trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti per non frustrare la
funzionalità del processo e dei suoi valori fondanti (su questo punto anche Cass., Sez. 3, 14/2/2019,
n. 4322)” (Cass. 23975/24).
In applicazione dei principi applicabili in materia, deve rilevarsi che, nel caso in esame, i condividenti sono gli stessi, ossia la ed il per le medesime quote del 50% ciascuno;
Pt_1 CP_2
l'immobile oggetto della divisione è uno solo, e la domanda, di fatto, comporta in ugual misura, sia come divisione ereditaria che come divisione ordinaria, lo scioglimento della stessa, la formazione di due quote e la conseguente attribuzione delle stesse ai due condividenti.
In tale contesto, dunque, non è neppure configurabile una lesione del diritto di difesa del CP_1
rilevando altresì che questi, come correttamente rilevato dall'appellante, a fronte della originaria domanda di divisione ereditaria non aveva neppure proposto, come avrebbe dovuto fare in quella sede, domanda di riduzione.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve ritenersi l'ammissibilità della domanda, come modificata dalla alla prima udienza, e, quindi, disporsi lo scioglimento della comunione tra Pt_1
le parti, per quote uguali.
Dalla disposta consulenza tecnica è risultato, anzitutto, che il bene oggetto di divisione è costituito dall'immobile sito in Cagliari-Pirri, via Bacone 5, in catasto al Foglio 1, Sezione B, mappale 949,
sub 21 e 8; segnatamente, al sub 21 è censito l'appartamento, destinato a civile abitazione, sito al piano terzo, fabbricato A3, interno 8, e cantina di pertinenza, e al sub 8 è censito l'annesso posto auto al piano pilotis del fabbricato.
Il c.t.u. ha esposto che l'unità abitativa è composta da ingresso, salone, cucina, disimpegno, due camere da letto, bagno, doppio servizio, ripostiglio, ampio balcone prospiciente la cucina ed il salone e cantina posta al piano scantinato;
le condizioni generali dell'immobile, sebbene buone,
presentano evidenti muffe in corrispondenza del soffitto di alcuni ambienti nonché ulteriori segni di deterioramento imputabili alla vetustà. Quanto alla consistenza, il c.t.u. ha indicato una “Superficie
Commerciale o Superficie Convenzionale Vendibile: Unità immobiliare pari a circa mq 93,00
circa;
Posto Auto (su piano pilotis) mq 15,00 circa”.
Dai rilievi eseguiti, inoltre, è emerso che l'immobile risulta conforme alle autorizzazioni e/o concessioni amministrative rilasciate sino alla data del 25/07/1983; in particolare, lo stato dei luoghi risulta conforme allo stato di progetto, salvo alcune difformità comunque contenute entro il limite del 2%. Il certificato di abitabilità è stato rilasciato il 25/07/1983, n. 55, a seguito del sopralluogo eseguito a cura della divisione tecnica comunale che ha certificato la conformità dei luoghi ai titoli autorizzativi e al Certificato di Nuova Costruzione rilasciato il 7/06/1983 n. 38.
Tanto esposto, il c.t.u. ha affermato che l'immobile presenta caratteristiche costruttive e funzionali tali da non consentirne una comoda divisibilità in unità immobiliari autonome e godibili senza dover fronteggiare difficoltà tecniche eccessivamente costose, sotto l'aspetto economico –
funzionale. Al fine di determinare il valore di mercato, il c.t.u. ha esposto di aver effettuato una selezione ristretta agli immobili appartenenti allo stesso progetto di lottizzazione, caratterizzati da un'identica estensione di aree comuni;
tale scelta ha consentito di analizzare immobili realizzati secondo standard costruttivi uniformi, con l'utilizzo di medesimi materiali, finiture e metodologie costruttive.
In base a tale metodologia comparativa, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile in oggetto, e considerando i prezzi indicati nelle compravendite, il c.t.u. ha individuato, quale parametro unitario applicabile, l'importo di 1.920,00€/mq., per l'unità abitativa,
comprensiva di cantina, per un complessivo valore di € 178.560,00.
Quanto alla stima del posto auto su piano pilotis, il c.t.u., sulla base di un'attenta analisi di mercato,
e considerata la significativa carenza di posti auto nell'area, dovuta alla presenza di numerosi uffici e attività commerciali, ha stimato il valore di € 16.000,00, a corpo;
valutazione che tiene conto dei recenti trend di mercato e dei valori di transazione per beni similari in zone con caratteristiche analoghe.
Pertanto, il complessivo valore dell'immobile oggetto di divisione è pari a € 195.000,00.
Atteso che trattasi di immobile non divisibile, e che nessuna delle parti ne ha chiesto l'assegnazione, deve disporsene la vendita, con attribuzione del ricavato, per quote uguali, previa detrazione delle spese di vendita e di divisione, alla ed al Pt_1 CP_1
Per il compimento delle operazioni di vendita e di conseguente divisione del ricavato tra i due condividenti si ritiene opportuno delegare un Notaio, secondo quanto previsto dall'art. 786 c.p.c.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito globale del giudizio, sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio, ponendo a carico delle stesse, secondo le rispettive quote, le spese relative alle operazioni di vendita e di divisione attuate dal professionista a ciò delegato.
P.Q. M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda,
istanza od eccezione, in riforma della sentenza n. 45/2023 del Tribunale di Cagliari:
1. Dichiara lo scioglimento della comunione tra e Parte_1 Controparte_1
sull'immobile sito in Cagliari, via Bacone n. 5, in catasto al F. al Foglio 1, Sezione B, mappale 949,
sub 21 e 8, per quote pari al 50% ciascuno;
2. Dispone con separato provvedimento per le operazioni di vendita e di divisione del ricavato tra i due comproprietari;
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio;
pone le spese di vendita e di divisione a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu