Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 17.01.2025, promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv. Valeria Parte_1
Sammarco e Gaetano Agostino Rutigliano
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ivana Carso
Resistente E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Stefano Ponzo
Resistente
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'08.11.2023 la ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 106 2023 9002 750239000, notificata in data
04.10.2023, nella parte relativa alla cartella n. 106 2014 0004651654000 di importo pari ad € 12.097,01 per contributi previdenziali e assistenziali CP_2 dovuti in misura intera e non versati in relazione alle annualità 2012 e 2013 nonché per l'anno 2014 limitatamente al contributo di solidarietà per disoccupazione temporanea ed involontaria.
In particolare, la ricorrente lamentava l'omessa notifica della cartella in precedenza indicata, quale presupposto dell'intimazione di pagamento opposta ovvero che, anche volendo considerare la predetta cartella come regolarmente notificata in data
Pertanto, conveniva in giudizio l' e l' per CP_2 Controparte_3 ottenere l'annullamento/ dichiarazione di illegittimità o nullità dell'intimazione di pagamento opposta in relazione alla cartella n. 106 2014 0004651654000 in ragione dell'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti in essa dedotti, con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio ed che CP_2 Controparte_3 contestavano quanto dedotto ed eccepito da parte ricorrente e concludevano per il rigetto del ricorso.
Preliminarmente si osserva che, nel caso di specie, l'oggetto del giudizio attiene all'estinzione del credito contributivo vantato dall'TE impositore ( per CP_2 intervenuta prescrizione quinquennale, maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Trattandosi, dunque di contestazioni relative al merito della pretesa contributiva legittimato passivo sarà necessariamente l'TE impositore, titolare del credito della cui estinzione si discute.
In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che laddove venga opposta, oltre ai vizi di forma degli atti, la prescrizione, il ruolo esattoriale va impugnato contro l'TE impositore. Così testualmente, la Cassazione ha disposto che “… il vigente sistema della tutela per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva …; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo … SS … In riferimento alle tipologie di opposizione di cui ai punti a) e b) soggetto legittimato passivo è l'TE impositore … Il concessionario del servizio di riscossione è invece legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove venga contestata la regolarità degli atti esecutivi o del titolo o del precetto” (Cass. civ. sentenza n. 12583/2013).
Legittimato passivo deve considerarsi, altresì, il concessionario della riscossione,
, posto che la fase della riscossione e il compimento degli atti Controparte_3 interruttivi della prescrizione successivi alla notifica della cartella ed alla formazione del ruolo, ricadono nella sua competenza.
Tanto premesso il ricorso nel merito è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Nel caso di specie, l' ha dimostrato di aver Controparte_3 provveduto tempestivamente e regolarmente alla notifica tanto della cartella di pagamento n. 106 2014 0004651654000, oggetto dell'intimazione di pagamento opposta, quanto dei successivi atti interruttivi della prescrizione (intimazione di pagamento n. 106 2018 9002870222000 e n. 106 2018 9009161062000), con la precisazione che tali notificazioni sono avvenute nelle forme dell'art. 140 c.p.c. in ragione della reiterata irreperibilità del destinatario. Pertanto, l'Incaricato della riscossione riferiva che la notifica degli atti prodromici all'intimazione opposta si era perfezionata per compiuta giacenza.
L'art. 140 c.p.c. prevede, per l'ipotesi di temporanea irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere l'atto, che “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente
l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
La Corte Cost. con sent. n. 3/2010 ha dichiarato l'illegittimità della norma “nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa anziché con il ricevimento della stessa o comunque decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione”.
Sul punto, la giurisprudenza in tema di notifica di atti impositivi o processuali a destinatari temporaneamente irreperibili ha chiarito che “nel caso dell'art. 8, legge
890 del 1982 (e dell'art. 140 c.p.c.) non si realizza alcuna consegna dell'atto trasmesso, ma solo il suo deposito dell'atto presso l'ufficio postale ovvero nella versione codicistica presso la Casa comunale. Ed è per tale, essenziale ragione, che il sistema, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Adottando una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce delle pronunce del Giudice delle Leggi, questa
Corte ha comparato la procedura notificatoria in questione con quella, pur sempre basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), disciplinata all'art. 140 c.p.c. tra le modalità delle notifiche curate direttamente dall'ufficiale giudiziario al termine del percorso di analisi e argomentativo, si è ritenuto (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 10012 del
15/04/2021) che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. Ord. n. 26593/2024).
Pertanto, per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza è necessario che l'incaricato della riscossione depositi, come prova, l'avviso di ricevimento della
“seconda raccomandata”, ossia della raccomandata “informativa” con cui si comunica al destinatario l'avvenuto deposito degli atti presso la Casa Comunale
(ex art. 140 c.p.c.), dalla quale si desuma l'avvenuta consegna al notificatario di tale avviso o quantomeno il tentativo infruttuoso di tale consegna.
Ebbene, nel caso di specie, tale prova è stata fornita in quanto l'TE notificatore ha prodotto in atti, con riferimento sia alla cartella di pagamento n.106 2014
0004651654000 sia in relazione alle successive intimazioni di pagamento n. 106
2018 9002870222000 e n. 106 2018 9009161062000, l'avviso di ricevimento della seconda raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, il quale risulta in bianco e non compilato stante l'assenza del destinatario e l'impossibilità di recapito (cfr. all. ). Pertanto, dalla documentazione in atti si evince che il CP_4 plico relativo alla seconda raccomandata con il relativo avviso di ricevimento veniva rispedito al mittente con indicazione di compiuta giacenza e perfezionamento della notifica. Deve pertanto, ritenersi che l'TE impositore abbia fornito adeguata prova in giudizio del perfezionamento della notifica ex art 140 c.p.c. non essendo stata prodotta in atti unicamente la prova della spedizione della c.d. “seconda raccomandata” contenente l'avviso di avvenuto deposito degli atti presso la Casa
Comunale bensì il plico restituito al mittente per compiuta giacenza con relativo avviso di ricevimento allegato, in conformità all'orientamento giurisprudenziale richiamato.
Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità la quale, in ipotesi analoga, ha chiarito che “il giudice del merito ha accertato – verificandone la produzione in atti da parte del notificante che ne è onerato – il ricevimento da parte del notificatario di detta seconda raccomandata o in alternativa, il perfezionamento della notifica per mezzo della c.d. “compiuta giacenza”; si tratta di due elementi tra di loro idonei, entrambi, in via alternativa tra loro, a concludere regolarmente il procedimento notificatorio rendendo conosciuto o conoscibile dal destinatario l'atto in argomento”
(Cass. Ord. n. 26593/2024).
Alla luce di quanto esposto deve, dunque, concludersi che in relazione alla cartella n.106 2014 0004651654000 la notifica era comunque perfezionata per compiuta giacenza in data 05.08.2014 e che il termine di prescrizione quinquennale successivo alla notifica della predetta cartella era validamente interrotto stante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 106 2018 9002870222000 e n. 106 2018
9009161062000 entrambe perfezionate per compiuta giacenza rispettivamente nel
2018 e il 03.01.2020.
Ne deriva che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposto
(04.10.2023) nessuna prescrizione del credito contributivo azionato dall' CP_2 può dirsi maturata per le ragioni in precedenza esposte.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di Parte_2 [...]
ed così provvede: Controparte_3 CP_2
1.Rigetta il ricorso;
2.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore degli Enti convenuti, delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.900,00 oltre IVA, CAP se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%
Taranto 17.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli