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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2024, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.g. n. 300/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott. ssa Elais Mellace Giudice
Dott. ssa Fortunata Esposito Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 300 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
[...]
( ), nata a [...]Ì (CZ) il 26/06/1966 Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. AVERSA SILVANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
E nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Controparte_1
giusta procura rilasciata all'udienza del 6 novembre 2024, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
-RICORRENTI-
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 19/01/2024, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto alle condizioni concordate di cui al decreto di omologa della separazione dell'11 maggio 2023. I ricorrenti all'udienza di comparizione personale svoltasi il 6.11.2024, ribadivano la loro volontà di divorziare.
All'esito delle conclusioni del P.M., che chiedeva accogliersi la domanda recependo i patti sottoscritti dalle parti, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda, da intendersi correttamente diretta allo scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio con il rito civile (circostanza desunta dall'inserimento dell'atto nella parte prima del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.6 maggio 2015 n.55, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il 20.04.2023) nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi omologata in data 11.05.2023 e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le condizioni di cui al decreto di omologa, contenute nel verbale dell'udienza Presidenziale svoltasi in data 20.04.2023 e, segnatamente: “il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT a titolo di contributo per il mantenimento della stessa.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato a
PENTONE (CZ) dalle parti in causa il 29/11/2017 (atto n. 3, parte I, Sez. _ Uff. 1, Serie Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PENTONE (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 13/11/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott. ssa Elais Mellace Giudice
Dott. ssa Fortunata Esposito Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 300 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
[...]
( ), nata a [...]Ì (CZ) il 26/06/1966 Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. AVERSA SILVANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
E nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Controparte_1
giusta procura rilasciata all'udienza del 6 novembre 2024, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
-RICORRENTI-
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 19/01/2024, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto alle condizioni concordate di cui al decreto di omologa della separazione dell'11 maggio 2023. I ricorrenti all'udienza di comparizione personale svoltasi il 6.11.2024, ribadivano la loro volontà di divorziare.
All'esito delle conclusioni del P.M., che chiedeva accogliersi la domanda recependo i patti sottoscritti dalle parti, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda, da intendersi correttamente diretta allo scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio con il rito civile (circostanza desunta dall'inserimento dell'atto nella parte prima del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.6 maggio 2015 n.55, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il 20.04.2023) nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi omologata in data 11.05.2023 e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le condizioni di cui al decreto di omologa, contenute nel verbale dell'udienza Presidenziale svoltasi in data 20.04.2023 e, segnatamente: “il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT a titolo di contributo per il mantenimento della stessa.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato a
PENTONE (CZ) dalle parti in causa il 29/11/2017 (atto n. 3, parte I, Sez. _ Uff. 1, Serie Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PENTONE (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 13/11/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo