Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 364
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione Statuto del contribuente art.7 l.n.212/2000

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo di allegazione ex art. 7, co. 1 l.n.212/2000 non attiene agli atti già conosciuti o comunque potenzialmente conoscibili dal contribuente. Inoltre, in caso di impugnazione dell'avviso di accertamento, non è sufficiente che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti, ma necessita la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione.

  • Rigettato
    Mancanza/errato calcolo del tributo

    La Corte ha ritenuto che l'Amministrazione municipale, qualora riscontri un omesso o insufficiente versamento della TARI, deve notificare al contribuente l'avviso di accertamento, irrogando contestualmente la sanzione prevista per legge ex art.1 co.161 l.n.296/2006. L'avviso impugnato riporta gli estremi degli atti sottesi, facilmente reperibili sul portale dell'Amministrazione, specificando gli elementi utili di riferimento e di calcolo. La Corte di legittimità afferma che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani il Comune deve indicare in ciascun atto impositivo solo la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo.

  • Rigettato
    Errore nell'irrogazione della sanzione e del suo ammontare

    Tale motivo non considera che la riscossione, nel caso in esame, avviene mediante avviso di accertamento esecutivo, che diviene esecutivo solo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso. Si richiama, peraltro, l'art.13 dlgs.n.471/1997 prima della modifica ex art.2 dlgs.n.87/2024, essendo la violazione contestata per omesso versamento avvenuta prima dell'1.9.2024, che prevedeva che chi non eseguiva in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti era soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo versato.

  • Rigettato
    Errato calcolo della superficie imponibile

    La base imponibile TARI per le unità immobiliari a destinazione ordinaria è determinata dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree idonee a produrre rifiuti urbani ex art.1, co.645 l.n.147/2013, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647. Tale modalità è provvisoria e verrà applicata fino all'entrata in vigore delle nuove modalità di individuazione della superficie imponibile ai fini TARI, per cui una volta completata la procedura di allineamento dei dati catastali delle unità immobiliari con quelli relativi alla toponomastica ed alla numerazione civica adottata dai comuni e dall'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile sarà rappresentata dall'80% della superficie catastale e non più da quella calpestabile. Nel caso di specie, l'Ufficio ha rappresentato che al momento nessun provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate a conferma della completa attuazione della menzionata procedura di allineamento è stato ancora emanato, né il contribuente ha dimostrato il contrario, pertanto, considerato che la norma fa specifico riferimento alla fase conclusiva generale della suddetta attività, non può ritenersi già applicabile il diverso criterio di determinazione della superficie imponibile.

  • Rigettato
    Mancanza correlazione tra proprietà e residenza

    Si rileva che l'avviso in questione non riguarda l'immobile di Indirizzo_1, bensì l'immobile sito in Indirizzo_2, come si desume dagli avvisi di pagamento prodotti; e ugualmente è a dirsi quanto alla denunciata lamentata duplicazione degli importi e delle annualità sollecitate trattandosi di immobili differenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 364
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 364
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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