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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 364/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 13/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AM MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14601/2023 depositato il 25/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - .. 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2300615987 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.14601/2023 R.G.R., Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n.2300615987, relativo ad omesso pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) e il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) per le annualità 2019-2020-2021, notificato in data 25.6.2023, emesso da ROMA Capitale – Dipartimento Risorse Economiche Direzione Gestione dei
Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali, per l'importo complessivo di €.1.404,17, chiedendone l'annullamento e in subordine la rideterminazione del calcolo esatto delle tariffe, previa sospensione degli effetti esecutivi dell'atto, con vittoria delle spese di giudizio.
Premesso che in pari data era notificato altro avviso di accertamento n.2300673773 per i medesimi periodi
2019-2020-2021 e per l'importo complessivo di €.1.015,46, nonché che era pendente presso la Corte
Tributaria un'altra causa avente medesimo petitum e causa petendi, deduceva a sostegno del ricorso :
1. violazione Statuto del contribuente art.7 l.n.212/2000;
2. mancanza/errato calcolo del tributo;
3. errore nella irrogazione della sanzione e del suo ammontare in base agli artt.13 dlgs.n.471/1997.
Si costituiva Roma Capitale e dopo un primo atto generico in cui ribadiva la legittimità del suo operato, in una successiva memoria contrastava le doglianze ex adverso;
precisava la mancata correlazione tra proprietà e residenza rispetto all'immobile sito in Indirizzo_1 rilevando che la pretesa in oggetto non era inerente all'immobile di Indirizzo_1, bensì all'immobile sito in Indirizzo_2, per cui la debenza era inerente ad immobili differenti, e concludeva per il rigetto del ricorso e vittoria delle spese di lite.
Anche parte ricorrente depositava memoria ribadendo quanto già esposto nell'atto introduttivo.
All'udienza fissata per la trattazione, all'esito della discussione delle parti, la Corte, in composizione monocratica, riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e ne consegue che va disattesa anche l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi dell'atto.
Preliminarmente si rileva che il ricorso basato sui medesimi motivi di doglianza proposto da AZ
AL avverso l'avviso di liquidazione Ta.Ri per gli anni 2019, 2020 e 2021 è stato rigettato con sentenza n.13583/2024 dalla I Sezione di questa Corte di Giustizia Tributaria, la cui motivazione sorretta da solide argomentazioni logico-giuridiche si condivide.
Nella specie, in sintesi, il ricorrente impugna l'avviso di accertamento esecutivo emesso a seguito dell'omesso pagamento della tassa per le annualità riportate nell'atto.
La Ta.Ri è un tributo che, ex co.688 art.1 l.n.147/2013, deve essere corrisposto in autoliquidazione ed è onere del contribuente provvedere al pagamento alle scadenze prefissate senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario, che non è un obbligo per l'Ente, _ felicemente definito da alcuna giurisprudenza di merito : strumento di facilitazione _ determini alcuna nullità.
Conseguentemente l'Amministrazione municipale qualora riscontri un omesso o insufficiente versamento della Ta.Ri deve notificare al contribuente l'avviso di accertamento, irrogando contestualmente la sanzione prevista per legge ex art.1 co.161 l.n.296/2006.
Si evince con evidenza dalla lettura dell'atto impugnato il richiamo agli atti sottesi, facilmente reperibili sul portale dell'Amministrazione, ben richiamati negli estremi di individuazione, ed in cui sono specificati tutti gli elementi utili di riferimento e di calcolo tali da permettere di comprendere i presupposti di fatto e i dati giuridici portanti della pretesa azionata dall'Ufficio, con specificazione degli elementi utili di riferimento e di calcolo.
Afferma la Corte di legittimità che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani il Comune deve indicare in ciascun atto impositivo solo la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non
è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo. [cfr. per tutte : Cass. ord. n.21872/2025; n.7002/2024 entrambe in parte motiva]
Parimenti, l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'atto principale, ex art.7, co.1 l.n.21/2000 non attiene agli atti già conosciuti o comunque potenzialmente conoscibili dal contribuente.
In applicazione di quanto affermato da Cass. n.14814/2022, si desume che in caso di impugnazione dell'avviso di accertamento non è sufficiente che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti e a cui l'atto impositivo fa riferimento, ma necessita la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione.
Insussistente, pertanto, il vizio afferente alla mancanza di motivazione ed alla violazione di cui all' art.7, co.1
l.n.212/2000.
Ugualmente infondata è la doglianza riguardante la superficie assoggettabile a tassazione.
La base imponibile TaRi per le unità immobiliari a destinazione ordinaria è determinata attualmente dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree idonee a produrre rifiuti urbani ex art.1, co.645 l.n.147/2013, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.
Tale modalità per la determinazione della base imponibile è provvisoria e verrà applicata fino all'entrata in vigore delle nuove modalità di individuazione della superficie imponibile ai fini Ta.Ri, per cui una volta completata la procedura di allineamento dei dati catastali delle unità immobiliari con quelli relativi alla toponomastica ed alla numerazione civica adottata dai comuni e dall'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile sarà rappresentata dall'80% della superficie catastale e non più da quella calpestabile.
Nel caso di specie L'Ufficio ha rappresentato che al momento nessun provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate a conferma della completa attuazione della menzionata procedura di allineamento è stato ancora emanato, né il contribuente ha dimostrato il contrario, pertanto, considerato che la norma fa specifico riferimento alla fase conclusiva generale della suddetta attività, non può ritenersi già applicabile il diverso criterio di determinazione della superficie imponibile, non rilevando, eventualmente, che sia stata conclusa la procedura di allineamento di un determinato comune, ma è necessario che sia stato portato a termine tutto il lavoro di revisione e allineamento dei dati catastali sul piano nazionale. Da ultimo il ricorrente denuncia l'illegittimità delle sanzioni applicate, ritenendo che l'odierno avviso di accertamento dovrebbe essere privo di sanzioni in quanto la riscossione avviene mediante ruolo.
Tale motivo non considera che la riscossione, nel caso in esame, avviene mediante avviso di accertamento esecutivo, che in effetti diviene esecutivo solo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, e deve riportare espressamente l'avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata all'Ente della riscossione.
Si richiama, peraltro, l'art.13 dlgs.n.471/1997 prima della modifica ex art.2 dlgs.n.87/2024, essendo la violazione contestata per omesso versamento avvenuta prima dell'1.9.2024, che prevedeva che chi non eseguiva in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti era soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo versato.
Quanto, poi, alla mancata correlazione tra proprietà e residenza rispetto all'immobile sito in Indirizzo_1, si rileva che l'avviso in questione non riguarda l'immobile di Indirizzo_1, bensì l'immobile sito in
Indirizzo_2, come si desume dagli avvisi di pagamento prodotti;
e ugualmente è a dirsi quanto alla denunciata lamentata duplicazione degli importi e delle annualità sollecitate trattandosi di immobili differenti.
La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto impugnato e specificato come in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore di Roma Capitale delle spese di lite liquidate in €.550,00 oltre accessori come per legge.
Roma, 13 giugno 2025
Il Presidente Est.
IA TE ME
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 13/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AM MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14601/2023 depositato il 25/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - .. 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2300615987 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.14601/2023 R.G.R., Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n.2300615987, relativo ad omesso pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) e il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) per le annualità 2019-2020-2021, notificato in data 25.6.2023, emesso da ROMA Capitale – Dipartimento Risorse Economiche Direzione Gestione dei
Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali, per l'importo complessivo di €.1.404,17, chiedendone l'annullamento e in subordine la rideterminazione del calcolo esatto delle tariffe, previa sospensione degli effetti esecutivi dell'atto, con vittoria delle spese di giudizio.
Premesso che in pari data era notificato altro avviso di accertamento n.2300673773 per i medesimi periodi
2019-2020-2021 e per l'importo complessivo di €.1.015,46, nonché che era pendente presso la Corte
Tributaria un'altra causa avente medesimo petitum e causa petendi, deduceva a sostegno del ricorso :
1. violazione Statuto del contribuente art.7 l.n.212/2000;
2. mancanza/errato calcolo del tributo;
3. errore nella irrogazione della sanzione e del suo ammontare in base agli artt.13 dlgs.n.471/1997.
Si costituiva Roma Capitale e dopo un primo atto generico in cui ribadiva la legittimità del suo operato, in una successiva memoria contrastava le doglianze ex adverso;
precisava la mancata correlazione tra proprietà e residenza rispetto all'immobile sito in Indirizzo_1 rilevando che la pretesa in oggetto non era inerente all'immobile di Indirizzo_1, bensì all'immobile sito in Indirizzo_2, per cui la debenza era inerente ad immobili differenti, e concludeva per il rigetto del ricorso e vittoria delle spese di lite.
Anche parte ricorrente depositava memoria ribadendo quanto già esposto nell'atto introduttivo.
All'udienza fissata per la trattazione, all'esito della discussione delle parti, la Corte, in composizione monocratica, riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e ne consegue che va disattesa anche l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi dell'atto.
Preliminarmente si rileva che il ricorso basato sui medesimi motivi di doglianza proposto da AZ
AL avverso l'avviso di liquidazione Ta.Ri per gli anni 2019, 2020 e 2021 è stato rigettato con sentenza n.13583/2024 dalla I Sezione di questa Corte di Giustizia Tributaria, la cui motivazione sorretta da solide argomentazioni logico-giuridiche si condivide.
Nella specie, in sintesi, il ricorrente impugna l'avviso di accertamento esecutivo emesso a seguito dell'omesso pagamento della tassa per le annualità riportate nell'atto.
La Ta.Ri è un tributo che, ex co.688 art.1 l.n.147/2013, deve essere corrisposto in autoliquidazione ed è onere del contribuente provvedere al pagamento alle scadenze prefissate senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario, che non è un obbligo per l'Ente, _ felicemente definito da alcuna giurisprudenza di merito : strumento di facilitazione _ determini alcuna nullità.
Conseguentemente l'Amministrazione municipale qualora riscontri un omesso o insufficiente versamento della Ta.Ri deve notificare al contribuente l'avviso di accertamento, irrogando contestualmente la sanzione prevista per legge ex art.1 co.161 l.n.296/2006.
Si evince con evidenza dalla lettura dell'atto impugnato il richiamo agli atti sottesi, facilmente reperibili sul portale dell'Amministrazione, ben richiamati negli estremi di individuazione, ed in cui sono specificati tutti gli elementi utili di riferimento e di calcolo tali da permettere di comprendere i presupposti di fatto e i dati giuridici portanti della pretesa azionata dall'Ufficio, con specificazione degli elementi utili di riferimento e di calcolo.
Afferma la Corte di legittimità che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani il Comune deve indicare in ciascun atto impositivo solo la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non
è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo. [cfr. per tutte : Cass. ord. n.21872/2025; n.7002/2024 entrambe in parte motiva]
Parimenti, l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'atto principale, ex art.7, co.1 l.n.21/2000 non attiene agli atti già conosciuti o comunque potenzialmente conoscibili dal contribuente.
In applicazione di quanto affermato da Cass. n.14814/2022, si desume che in caso di impugnazione dell'avviso di accertamento non è sufficiente che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti e a cui l'atto impositivo fa riferimento, ma necessita la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione.
Insussistente, pertanto, il vizio afferente alla mancanza di motivazione ed alla violazione di cui all' art.7, co.1
l.n.212/2000.
Ugualmente infondata è la doglianza riguardante la superficie assoggettabile a tassazione.
La base imponibile TaRi per le unità immobiliari a destinazione ordinaria è determinata attualmente dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree idonee a produrre rifiuti urbani ex art.1, co.645 l.n.147/2013, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.
Tale modalità per la determinazione della base imponibile è provvisoria e verrà applicata fino all'entrata in vigore delle nuove modalità di individuazione della superficie imponibile ai fini Ta.Ri, per cui una volta completata la procedura di allineamento dei dati catastali delle unità immobiliari con quelli relativi alla toponomastica ed alla numerazione civica adottata dai comuni e dall'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile sarà rappresentata dall'80% della superficie catastale e non più da quella calpestabile.
Nel caso di specie L'Ufficio ha rappresentato che al momento nessun provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate a conferma della completa attuazione della menzionata procedura di allineamento è stato ancora emanato, né il contribuente ha dimostrato il contrario, pertanto, considerato che la norma fa specifico riferimento alla fase conclusiva generale della suddetta attività, non può ritenersi già applicabile il diverso criterio di determinazione della superficie imponibile, non rilevando, eventualmente, che sia stata conclusa la procedura di allineamento di un determinato comune, ma è necessario che sia stato portato a termine tutto il lavoro di revisione e allineamento dei dati catastali sul piano nazionale. Da ultimo il ricorrente denuncia l'illegittimità delle sanzioni applicate, ritenendo che l'odierno avviso di accertamento dovrebbe essere privo di sanzioni in quanto la riscossione avviene mediante ruolo.
Tale motivo non considera che la riscossione, nel caso in esame, avviene mediante avviso di accertamento esecutivo, che in effetti diviene esecutivo solo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, e deve riportare espressamente l'avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata all'Ente della riscossione.
Si richiama, peraltro, l'art.13 dlgs.n.471/1997 prima della modifica ex art.2 dlgs.n.87/2024, essendo la violazione contestata per omesso versamento avvenuta prima dell'1.9.2024, che prevedeva che chi non eseguiva in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti era soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo versato.
Quanto, poi, alla mancata correlazione tra proprietà e residenza rispetto all'immobile sito in Indirizzo_1, si rileva che l'avviso in questione non riguarda l'immobile di Indirizzo_1, bensì l'immobile sito in
Indirizzo_2, come si desume dagli avvisi di pagamento prodotti;
e ugualmente è a dirsi quanto alla denunciata lamentata duplicazione degli importi e delle annualità sollecitate trattandosi di immobili differenti.
La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto impugnato e specificato come in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore di Roma Capitale delle spese di lite liquidate in €.550,00 oltre accessori come per legge.
Roma, 13 giugno 2025
Il Presidente Est.
IA TE ME