TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo pronunzia ai sensi degli artt. 127 ter e 429
c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 30.06.2022 e segnata dal N° di R.G. 7521/2022, promossa da
in proprio;
NI ; 3— Pt_1 Controparte_1 CP_2
; in persona CP_3 Controparte_4 Controparte_5 dell'amministratore delegato e legale rappresentante sig. Parte_2 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sarah FONTANA
-opponenti-
CONTRO
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dal dott. Controparte_6
Edo BERNINI, Direttore Responsabile p.t. della ai sensi Parte_3 dell'art. 6 comma 9° del D.lgvo nr. 150/2011 e della Legge Regionale nr. 81 del 28.12.2000, domiciliato presso la sede regionale della in Firenze, Via di Parte_3
Novoli nr. 26
-opposta-
OGGETTO: opposizione avverso le O.I. nr. 101/2022, 102/2002, 103/2022, 104/2022 del 31.5.2022
Conclusioni
Per gli opponenti: Previo accertamento dell'insistenza e insussistenza della fattispecie illecita, IN TESI dichiarare l'illegittimità delle sanzioni impugnate e annullare le Ordinanze Ingiunzioni nr. 101, 102, 103 e
104 del 2022 emesse dalla;
IN SUBORDINE, accertare l'erronea applicazione degli Controparte_6 artt. 5 e 6 della legge 689/1981 e disporre l'annullamento delle O.I. nr. 101, 103 e 104 nei riguardi di
e essendo dimostrato che non gravava su di loro la Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 responsabilità di garantire, per conto di Publiacqua Gestore del SII, il rispetto della normativa nazionale e regionale a tutela dell'ambiente; con vittoria delle spese di lite.
Per l'opposta: IN TESI Respingere il ricorso;
IN SUBORDINE confermare l'O.I. nr 102 del 2022 nei confronti di con refusione delle spese di giudizio. Controparte_1 Concisa esposizione dei fatti
Si richiamano gli artt. 132 co. 1 nr. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. quali criteri informatori per la redazione della sentenza.
@@@
Durante le indagini di polizia svolte dal Personale del Nucleo Polizia Provinciale-
Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Firenze - nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 15092/2015, in esecuzione di un decreto di ispezione afferente un tratto tombato dell'alveo del Fosso della Lastra, emergevano le seguenti circostanze:
---- in data 11 Febbraio 2016 veniva calato un apparecchio robotico all'interno del fosso da tombino ubicato al centro di Via Bruno Borghi, in corrispondenza dell'incrocio con
Via Taddeo Alderotti nel Comune di Firenze e veniva rilevata la presenza di uno scolmatore, protetto da una grata, posto sul lato in SX idraulica circa 16.50 metri a valle del punto di inizio dell'ispezione; veniva altresì rilevato il punto di immissione di un collettore fognario, inaccessibile a causa della profondità dei reflui e dei sedimenti depositati sul fondo, posto sul lato in DX idraulica, a circa 12 metri a monte del punto di inizio dell'ispezione; i sedimenti presenti (calcinacci) ostacolavano il flusso dei reflui proveniente dal collettore fognario;
i reflui provenivano da Via del Pergolino e confluivano nel tratto tombato del Fosso sotto Via Alderotti per essere destinati allo scolmatore ubicato più a valle per poi terminare nel Fosso di Santa Maria della Lastra e quindi raggiungere il torrente
Terzolle (che a sua volta si immette nel torrente Mugnone per affluire in Arno). Sulla scorta di tali elementi, la Polizia Giudiziaria riteneva che i reflui fognari non depurati dal collettore fognario, che si originavano da Via del Pergolino/Villa Incontri, si scaricavano nel corso d'acqua sottostante Via Taddeo Alderotti/Fosso della Lastra e giungevano nel torrente
Terzolle;
---- in data 12 Aprile 2016 venivano eseguiti ulteriori controlli dalla Polizia
Giudiziaria, anche alla presenza di personale dell' Parte_4 grazie ai quali veniva individuato, nell'intersezione tra Via Incontri e Viuzzo del
[...]
Pergolino sul lato DX idraulica, lo sbocco della tubazione attiva che recapitava i reflui fognari - posto all'inizio del tratto tombato del corso d'acqua (Fosso della Lastra)- che poi destinava le acque in corpo idrico superficiale (torrente Terzolle).
Poichè al 1.1.2002, ha assunto la gestione del Servizio Idrico Controparte_10
Integrato per conto dei Comuni facenti parte dell'Autorità di Ambito nr. 3 del Medio
Valdarno al fine di gestire l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatra e di depurazione delle acque reflue, veinvano redatti i Verbali di Contestazione nr. 20, nr. 21, nr. 22 e nr. 23 , contenenti la sanzione di euro 6.000 ciascuna, rispettivamente nei riguardi di , quale Responsabile Controparte_9 della Rete Idrica di Firenze per conto della del sig. Controparte_10 CP_1
2 , quale Dirigente Responsabile della Struttura “Gestione operativa”1 di CP_1 CP_10
del sig. quale amministratore delegato di del
[...] Controparte_11 Controparte_10 sig. , ritenuto il trasgressore, quale Presidente C.d.A. di Controparte_7 CP_12
tutti in concorso tra loro, nonchè della società medesima, quale
[...] Controparte_10 obbligata in solido3, “per assenza di titolo autorizzativo nell'effettuazione di due scarichi di acque reflue da impianto di rete fognaria in Corso di acqua superficiale” di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs.
152/2006, come sanzionato dall'art. 133 comma 2° dello stesso decreto4, “risultando accertato che nelle suddette date venivano effettuati in assenza di autorizzazione DUE scarichi di reflui da reti fognarie”.
Seguiva l'apertura del procedimento amministrativo sanzionatorio, all'esito del quale la (alla quale la materia è stata assegnata a seguito della legge “Del Rio” e Controparte_6 della successiva Legge Regionale nr. 22/2015), ritenendo sussistente la violazione contestata
(alla luce della normativa regionale di cui all'art. 26 della legge R.T. nr. 20/2006) ed imputabile la detta omissione ai soggetti individuati, adottava le ordinanze ingiunzione nr.
101, 102, 103 e 104 del 2022, sempre comportanti il pagamento della sanzione di euro 6.000, oltre spese di notifica e cancelleria, importo pari al minimo edittale previsto dall'art. 133 comma 2° del T.U.A..
Avverso tali ordinanze ingiunzioni ciascuno dei predetti soggetti ha proposto opposizione mediante il deposito di un unico ricorso ex art. 22 legge 24.11.1981 nr. 68
(come modificato dall'art. 6 D.lgs. 150/2011) per sentir annullare le O.I. impugnate per i seguenti motivi:
a) Insussistenza dell'illecito contestato: si assume che il Fosso campestre di Santa
Maria della Lastra – che trae origine dalle colline soprastanti e raccoglie Pt_4 le acque meteoriche di dilavamento delle aree coltivate e boschive – con l'espansione urbana della città sia stato tombato in uno scatolare di cemento armato proprio nel punto di intersezione tra Via Incontri e Viuzzo del Pergolino
e quindi canalizzato per proseguire verso il torrente Terzolle;
in tal modo, il
Fosso denominato della Lastra si è intersecato, inevitabilmente, con la rete di collettori e di canali realizzati dall'uomo per l'allontanamento delle acque reflue -
c.d. “reticolo fognario cittadino”; difatti, all'altezza dell'incrocio tra Via Borghi con Via Alderotti, il Fosso della Lastra si è unito con un altro fosso, senza nome, proveniente da Viale Pieraccini, sottostante Via Taddeo Alderotti, anch'esso tombato in uno scatolare;
nei tratti tombati dei due si trovano due Pt_5 connessioni con brevi tratti di fognatura pubblica che raccolgono i reflui domestici di Via Incontri e Via del Pergolino. All'altezza di Via Borghi, tuttavia, il complesso di tali acque reflue verrebbero intercettate da un'opera di derivazione che le fa confluire nella condotta fognaria che si trova sotto Viale Morgagni;
in particolare, parte opponente sostiene che è collocata nel Fosso della Lastra una
“soglia di cemento alta cm 10” – c.d. derivatore - che taglierebbe trasversalmente il Fosso medesimo impedendo alle acque reflue e fognarie di proseguire verso il
Torrente Terzolle;
pertanto, in virtù di tale struttura, il Fosso della Lastra ritorna a fungere da mero collettore di acque bianche meteoriche di dilavamento della sede stradale e di aggottamento dei grandi edifici che si affacciano sul Viale
Morgagni, non bisognevole di autorizzazione;
b) il Fosso tombato di Santa Maria della Lastra non è gestito dal CP_14 ma dal in particolare la ha
[...] Controparte_15 Controparte_6 escluso i tratti tombati dal reticolo idrografico di gestione dei consorzi di bonifica regionali chiarendo con la delibera nr. 9 del 10.2.2015 e del 21.12.2016 che “la manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti tombati, in assenza di specifici atti di autorizzazione e/o concessione, sia da intendersi in capo al soggetto pubblico o privato che
UTILIZZA o trae beneficio degli spazi derivanti dal tombamento”;
c) l'immissione di acque reflue in fossi tombati non configurerebbe uno necessitante dell'autorizzazione della poiché la Controparte_6 norma parla di scarico solo con riguardo di “immissione di refluo sul suolo, nel sottosuolo, in rete fognaria”, mentre le acque che scorrono nei nr. 2 fossi tombati di cui si tratta (Fosso della Lastra e l'altro sottostante a Via Alderotti) non sarebbero assimilabili né alle acque superficiali né alle acque del sottosuolo;
anzi il canale tombato sarebbe, per parte opponente, “un corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute ad attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dall'autorità competente in base alle disposizioni degli artt. 118 e 120” - di cui all'art. 74 comma 1 lett. ff) D.lgs. 152/2006; di tal modo l'immissione di reflui fognari in fossi tombati non configura uno scarico diretto specie quando il fosso convoglia i reflui verso altra rete fognaria adeguatamente servita dall'impianto di
4 depurazione di San Colombano, il cui scarico finale è stato regolarmente autorizzato.
d) il derivatore funzionava correttamente al momento del controllo del
11.2.2016, al contrario di quanto affermato erroneamente dagli agenti di PG nel loro verbale;
ciò si evincerebbe dalla stessa visione della videoispezione eseguita dagli operatori di nominati ausiliari della CP_10
P.G.; in particolare, dal video si comprenderebbe agevolmente che il refluo proveniente da monte, ivi compreso di quello proveniente dal Fosso Tombato di
Via Alderotti che si immette nel Fosso della Lastra, viene intercettato dal c.d. derivatore e, quindi, deviato nella rete fognaria che corre sotto Viale Morgagni e ciò si apprezzerebbe maggiormente dalla visione dell'immagine estratta dopo 24 minuti di video – delle ore 11.41.26 – ove si distinguerebbe la soglia dei mattoni che blocca il flusso del refluo e ne consente l'incanalamento nel Foro della Parete che è l'inizio della condotta che raccoglie i reflui del Fosso della Lastra e li conduce nella Fognatura di Viale Morgagni e di lì sino al depuratore di San
Colombano. Le acque notate a valle (15 metri dopo il foro) sarebbero, dunque, acque chiare, parassite, di aggottamento e piovane, dato che il Fosso della Lastra svolge il ruolo di scolmatore di questa tipologia di acque.
e) estraneità ai fatti di causa dei sigg.ri Parte CP_4 CP_7 CP_11 opponente ritiene che tali soggetti non hanno avuto alcun ruolo attivo nella vicenda per cui è processo, avendo compiti e ruoli molto diversi tra loro all'interno di ed in assenza di una contestazione specifica Controparte_10 di una data condotta causalmente rilevante, commissiva o omissiva che sia;
la considerazione degli agenti di PG - secondo la quale non sarebbe emersa una figura aziendale espressamente deputata ad assicurare il rispetto di quanto prescritto dalla legge – non può supplire una carenza investigativa, alquanto colmabile con la mera acquisizione della Visura Camerale di Controparte_10 nella quale si legge che solo aveva il potere di “…compere e Controparte_1 sottoscrivere gli atti previsti da norme di legge…o comunque imposti da prescrizioni relative al settore di competenza quali a titolo esemplificativo: autorizzazioni ambientali, pareri per scarichi industriali….”, di talché, spettando ad un solo soggetto il compito di acquisire l'autorizzazione allo scarico fognario ovvero al Procuratore speciale a ciò espressamente delegato, non può configurarsi alcun “concorso” di persone nell'illecito amministrativo contestato non essendosi la prova che gli altri soggetti abbiano collaborato con il reale trasgressore alla realizzazione dell'evento illecito nella consapevolezza di apportare un contributo causale alla commissione dell'illecito.
5 Con decreto del 19.7.2022 è stata sospesa inaudita altera parte l'esecutività delle ordinanze impugnate.
In data 30 dicembre 2022 si è costituita in giudizio la che ha Controparte_6 chiesto la conferma del provvedimento opposto.
La causa è stata istruita con documenti e mediante l'espletamento della CTU da parte dell'arch. (che si è avvalso dell'ausilio dell'ing. idraulico Persona_1 Per_2
) al quale è stato conferito l'incarico di consulenza all'udienza del 14.2.2023 sui
[...] quesiti di cui ai punti I e II di pag. 20 del ricorso introduttivo e precisamente: “Descriva il tecnico, svolgendo un sopralluogo sul tratto tombato del fosso della Lastra da Via Borghi verso il torrente
Terzolle, e acquisendo immagini e video di tale ispezione, il funzionamento del derivatore di reflui sito in SX idraulica del fosso della Lastra, nel tratto tombato in corrispondenza di via Borghi (incrocio con via
Alderotti) e ne accerti – ad oggi – la sua corretta efficienza;
Sulla base delle evidenze raccolte nell'assolvimento del primo quesito, acquisito il filmato della video-ispezione effettuata dalla polizia
Giudiziaria e in data 11/02/2016, il tecnico accerti se il derivatore di cui sopra, alla data del CP_10
11/02/2016, funzionava correttamente, ovvero recepisse e derivasse tutte le acqua reflue defluenti nel fosso e provenienti da monte”.
Depositata la prima relazione in data 6.7.2023, il CTU, convocato all'udienza del
2.11.2023, ha poi fornito i chiarimenti richiesti da parte opposta (sugli aspetti evidenziati a pag. 6 delle osservazioni del CTP ing. , depositando la consulenza integrativa il Per_3
20.2.2024.
La causa viene in decisione;
è stato assegnato termine fino al 20.2.2025 per il deposito di note conclusive;
l'udienza del 20.03.2025 è stata tenuta in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c..
Motivi della decisione
Sul primo motivo di opposizione
Il CTU arch. ha svolto i propri accertamenti nel rispetto dei quesiti postigli Per_1 finalizzati alla verifica del funzionamento, sia alla data del suo sopralluogo effettuato il
13.4.2023 che alla data del 11.2.2016, del c.d. derivatore di reflui di SX idraulica del Fosso di
Santa Maria della Lastra, posto a valle dell'incrocio stradale fra Via Borghi con via Taddeo
Alderotti in zona giungendo, previa comparazione dei filmati, alle conclusioni che Pt_4 vengono condivise integralmente da questo Giudice, in quanto la consulenza svolta si connota per precisione ed esaustività.
Circa la descrizione fisica del “Fosso della Lastra”, il C.T.U. ha confermato che si tratta di un corso di acqua che ha origine nella località “La Lastra” - situata sopra le colline di
- e che attraversa, per la maggior parte del suo percorso, campi agricoli, sempre a Pt_4 cielo aperto dirigendosi verso Firenze.
A circa 370 metri dall'incrocio con via Alderotti, proseguendo per via Borghi, il
Fosso della Lastra risulta tombato fino al torrente Terzolle dove sfocia.
Esso è inserito nel Reticolo idrogafico e di Gestione della dunque, Controparte_6 il Fosso è sotto la “tutela della e non del Comune di Firenze”. CP_6
Nel ripercorrere il Corso del Fosso della Lastra, ad una distanza dal tombino di accesso di circa ml 5,70, il CTU ha osservato una tubazione che è posta perpendicolarmente rispetto allo scatolare dal diametro di 315 mm (condotta defluente) che si immette in una fogna ovoidale dalle dimensioni di mm 800x1200, corrente parallelamente allo scatolare del
Fosso della Lastra.
A valle della tubazione di 315 mm, il CTU ha individuato uno sbarramento (soglia) costruito perpendicolarmente al Fosso della Lastra, da parete a parete, che emerge dal fondo dello scatolare per una altezza approssimativa di circa 18/20 cm (v. pag. 4 della CTU).
Tale accertamento riscontra quanto descritto dagli agenti di PG in occasione del sopralluogo dell'11.2.2016.
Il C.T.U. ha, altresì, accertato che la funzione di tale sbarramento o derivatore è quella di raccogliere i reflui urbani “poichè è progettato e realizzato per caricare i reflui provenienti da monte e collettati fino alla sua Sezione, verso l'impianto di depurazione”.
All'esito di calcoli molto complessi (effettuati secondo un programma di calcolo complesso ma condiviso con i CC.TT.PP. denominato HEC- RAS, sviluppato dall'Hydrologic Engineering Center della è emerso che il Controparte_17 derivatore, con un'altezza dei detriti stimata in 20 cm, raccoglie ogni refluo6 (avente portata pari a 75 litri al secondo) fino a saturare l'intera capacità di smaltimento del collettore ø315 che recapita la portata nera in fognatura.
Tale conclusione è stata ribadita anche nella relazione integrativa del 20.2.20247, all'esito della quale il CTU ha concluso: “Si conferma l'efficienza del derivatore. La verifica elaborata col modello di calcolo Hec-Ras e con l'adozione della portata nera media annua (il derivatore) garantisce, infatti, un funzionamento con un coefficiente di diluizione maggiore del limite minimo fissato nella
Normativa di riferimento (4.35>3) come prescritto dalla legge con un margine di sicurezza che ne garantisce la perfetta efficienza”.
Pertanto, la consulenza tecnica ha dimostrato che il derivatore esiste e funziona (e funzionava8) adeguatamente, facendo sì che il flusso delle acque reflue civili - transitante per il fosso tombato - venga interrotto e deviato verso la condotta fognaria e da lì dirigersi verso il depuratore di San Colombano, senza sfociare nel corpo ricettore del Torrente del Terzolle.
All'11.2.2016 non era in atto alcuno scarico non autorizzato sanzionabile ex art. 133 comma 2° D.lgs. 152/2006, per cui vengono annullate tutte le O.I. impugnate.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione consente di non esaminare i restanti motivi (per gli effetti della ragione più liquida).
Le spese processuali e di CTU vengono integralmente compensate, attesa la “novità della questione” sia in fatto che in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa avverso la dall'Ing. , da Controparte_6 Controparte_1 da e da e dalla Controparte_7 Controparte_11 Controparte_9 società in accoglimento del ricorso, annulla le Ordinanze Ingiunzione Controparte_10 impugnate ovvero la nr. 101/2002, la nr. 102/2022, la nr. 103/2022, la nr. 104/2022.
Le spese processuali e di CTU sono integralmente compensate.
Firenze, 6 aprile 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Deputata ad assicurare la conduzione, la manutenzione e il ripristino di reti ed impianti del sistema idrico integrato attraverso il presidio delle attività operative e gestionali, al fine di garantirne il continuo e corretto funzionamento. 2 A erano attribuite tutte le competenze ambientali, compresi gli adempimenti di legge previsti CP_8 dal 192/2006 con ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di delegare altri soggetti. 3 Quale gestrice del Servizio Idrico Integrato per conto dei Comuni facenti parte dell'Autorità di AMBITO nr. 3 del Medio Valdarno, ivi compresa la Città e, dunque gestrice Controparte_13 del servizio di depurazione delle acque reflue e di contr dispositivi e delle infrastrutture deputate allo scolmo (o sfioro) delle acque meteoriche. 4 Perché si abbia uno scarico NON autorizzato occorre che vi sia un'immissione che corrisponda alla definizione di “scarico” di cui all'art. 74 co. 1° lett. ff) del D.lgs. 152/2006 (“qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema STABILE di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”
3 5 Il CTU ed il proprio ausiliario approfondiscano le tematiche sollevate dal CTP della ing. – Controparte_6 Per_4 come enucleate al punto 6 delle sue osservazioni – al solo fine di verificare l'effic ato ui è causa (e non anche il corretto dimensionamento atteso che la realizzazione del sistema idrico di smaltimento non è imputabile a ) e procedano al ricalcolo delle portate di punta – media e massima – delle acque CP_10 (sia nere che o schema di raffronto, adottando sia i dati forniti da che da CP_16 CP_6
, tenendo conto di quanto prescritto dalla Legge e sempre utilizzando il modello EC
[...] sviluppato dall'Hydrologic Engineering Center della – che viene confermato come unico Controparte_17 modello di calcolo adottabile anche perché non posto in contestazione dai CCTTPP
6 6 Per acque reflue urbane ex art. 74 comma 1° lett. i) del D.lgs. 152/2006 si intende il miscuglio di acque reflue domestiche e di quelle meteoriche di dilavamento;
le acque reflue urbane necessitano di trattamento depurativo e non possono scolmarsi senza trattamento nel corpo idrico ricettore. 7 Il pregio della consulenza integrativa è quello di aver calcolato il livello di diluizione tra reflui civili e acque meteoriche nel momento in cui la portata complessiva di acqua, all'interno del fosso tombato, è tale da superare lo sbarramento del derivatore e scolmare nel Terzolle e ciò nonostante la C.T.U. ha confermato che il derivatore funziona adeguatamente
7 8 Il C.T.U. ha ribadito a pag. 7 della CTU che alla data dell' 11.02.2016 il derivatore raccoglieva e smaltiva tutte le acque defluenti nel fosso e provenienti da monte, anche se le scarse condizioni manutentive del suo imbocco e della sezione del fosso della Lastra non garantiscono un funzionamento ottimale del derivatore;
ciò nonostante questo recpisce e deriva comunque tutte le acque defluenti nel fosso della Lastra.