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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/09/2025, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14215/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 14215/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PAOLA LUCA Parte_1 P.IVA_1
Appellante
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GAROFALO FRANCESCO
Appellato
CONCLUSIONI
APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della impugnata sentenza n. 1372/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
Firenze:
- in via preliminare, confermare la competenza del Giudice di Pace di Firenze ad emettere il decreto ingiuntivo n. 1757/2021, R.G. 977/2021;
- nel merito, respingere l'opposizione proposta da contro il CP_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1757/2021 emesso in data 26/03/2021 dal Giudice di Pace di Firenze,
pagina 1 di 7 perché infondata in fatto e in diritto e non provata per i motivi di cui alla narrativa;
- in ogni caso, preso atto del sopravvenuto pagamento in favore di del Parte_1
CMOR nella misura di € 3.050,43, condannare al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 893,08, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02, Parte_1 quale importo residuo ancora dovuto a seguito dell'indennizzo del corrispettivo Cmor;
- in ipotesi, in caso di parziale accoglimento delle domande ed eccezioni avversarie, accertare l'ammontare delle somme in effetti dovute ad secondo quanto Parte_1 ritenuto di giustizia e per l'effetto condannare l'opponente CP_1 Controparte_1 al pagamento delle somme suddette, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02.
- In ogni caso con vittoria delle spese legali del presente giudizio, di quelle del procedimento di primo grado, nonché di quelle del procedimento monitorio, oltre accessori come per legge”.
APPELLATO
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
- In via principale, rigettare preliminarmente il gravame proposto dalla società Pt_1 perchè infondato in fatto e in diritto;
- e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 1372/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Firenze nella persona del Giudice Dott.ssa Carla De Santis.
- Conseguentemente, con condanna al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed IVA, per il presente grado di giudizio.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
ha proposto atto di citazione in appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace n. 1372/2023 del 3.05.2022 emessa a seguito della proposizione dell'opposizione da parte di al decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1757/2021 adottato in favore di per la somma di 3.943,51, oltre Parte_1 spese ed interessi.
pagina 2 di 7 In sede monitoria la società aveva basato la propria pretesa Parte_1 creditoria sulla fattura n. 1024969 del 7.12.2019 per l'importo di € 4.511,35 dal quale la creditrice aveva sottratto la corresponsione di € 567,84 per un credito residuo di
€ 3.943,51.
La società opponente aveva sollevato eccezione di incompetenza territoriale e, nel merito, aveva dedotto di aver saldato il debito dovendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, oltre ad aver contestato il difetto di prova del credito azionato.
Con comparsa si era costituita la quale aveva dedotto che, a Parte_1 seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, aveva ricevuto da parte dell'opponente il pagamento della somma di € 3.050,43 che doveva essere decurtata dall'ammontare della pretesa creditoria che, per tale ragione, doveva essere limitata all'importo di € 893,08. Aveva peraltro contestato l'infondatezza delle doglianze avversarie, assumendo che il foro competente a conoscere la causa era quello di Firenze.
Con pronuncia di primo grado il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione dichiarando la propria incompetenza per territorio e, accertata la nullità del decreto ingiuntivo, ne aveva disposto la revoca. in forza del gravame oggetto di causa, ha lamentato Parte_1
l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza nella parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto che l'obbligazione dedotta in giudizio non fosse liquida e quindi non idonea a legittimare l'applicazione del principio secondo cui il foro competente coincide con il luogo in cui il creditore ha il domicilio al tempo della scadenza dell'obbligazione stessa.
Ha osservato che parte opponente ha omesso di contestare tutti i fori alternativi, senza peraltro considerare che il foro di Firenze risulta competente in forza sia di quanto statuito nel contratto di somministrazione, sia del principio in base al quale il foro deve essere individuato nel luogo dove l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita (art. 20 c.p.c.).
Nel merito, ha ripresentato le contestazioni avanzate in primo grado deducendo che il pagamento della somma di € 479,95 non sarebbe mai avvenuto riferendosi la documentazione allegata ad una fattura emessa da Enel Energia s.p.a.. Quanto all'importo di € 3.050,43 ha precisato che il relativo versamento è stato effettuato in un momento successivo alla proposizione del ricorso monitorio ed alla emissione pagina 3 di 7 del decreto ingiuntivo, osservando pertanto che il credito residuo della società appellante ammonta ad € 893,08.
Ha assunto quindi che tale ultima somma era rimasta impagata e che a supporto di tale credito aveva prodotto documentazione attestante la permanenza di tale credito.
Ha dunque chiesto accertarsi la competenza del giudice di pace di Firenze ad emettere il decreto ingiuntivo, rigettarsi l'opposizione e condannare Controparte_2 pagamento dell'importo di 893,08.
Si è costituita in giudizio in qualità di legale rappresentante di Controparte_1
la quale ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1 osservando che il foro competente dovrebbe individuarsi in forza della disciplina dettata in tema di foro delle persone fisiche coincidente con il giudice del luogo nel quale il convenuto ha la residenza. Ha dedotto altresì che la competenza dovrebbe essere individuata in base alla normativa consumeristica posto che parte appellata
è qualificabile alla stregua di consumatore.
Ha poi assunto di avere provveduto al saldo integrale del debito prima del deposito del ricorso monitorio di controparte, avendo corrisposto l'importo di €
479,95 in data 30.07.2020 e quello pari a € 3.050,43 il 21.01.2021, oltre che di € 105,58
a titolo di deposito cauzionale per un complessivo importo di € 3.635,96 che corrispondeva a quanto richiesto dall'appellante in fattura. Tale circostanza determinerebbe la cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo.
Ha pertanto chiesto rigettarsi l'impugnazione e confermarsi la pronuncia di primo grado.
L'appello deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
°°°
1. La sentenza del Giudice di Pace ha fondato la sua pronuncia sulla base della considerazione che l'obbligazione oggetto di causa non sarebbe liquida in quanto il credito ingiunto è fondato su fatture contestate.
Tuttavia deve essere rilevato che “Per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma già determinata nel suo ammontare oppure determinabile in virtù di agevoli operazioni matematiche o in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o
pagina 4 di 7 giudiziale trova applicazione la regola della potabilità dei debiti fissata dall'art. 1182, terzo comma, cod. civ., cioè a dire del pagamento nel domicilio del creditore al tempo della scadenza” (Cass., Sez. U, 13/09/2016, n. 17989). “Liquidità significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. L'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata. Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende affermare allorché si ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche. Se, infatti, il risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale). La liquidità dell'obbligazione pecuniaria – rilevante agli effetti sia della mora ex re , sia del forum destinatae solutionis – postula dunque che il titolo ne quantifichi l'entità oppure indichi criteri determinativi senza lasciare margine di discrezionalità: e tali presupposti, ai fini della competenza territoriale, sono accertati dal giudice allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, cod. proc. civ., non assumendo rilievo, al riguardo, eventuali contestazioni riferite all' an o al quantum né l'eccezione del convenuto che neghi
l'esistenza dell'obbligazione, attesa la natura di principio generale della norma dettata dall'art. 10 cod. proc. civ.” (Cass. 09/12/2021, n. 39028).
Nel caso di specie, occorre evidenziare che la fonte dell'obbligazione è rinvenibile nel contratto di somministrazione nel quale sono indicati specificamente i parametri in forza dei quali calcolare le utenze, oltre che le schede riepilogative dei costi di trasmissione, distribuzione e misura di energia elettrica
(doc. 1 monitorio).
La quantificazione del credito inoltre sorge dalla predisposizione della bolletta
(doc. 2 monitorio), che riporta analiticamente gli importi fatturati da Parte_1 non rilevando in modo alcuno le contestazioni avanzate da parte appellata che risultano generiche e prive di supporto probatorio. Quest'ultima, in ogni caso, non ha presentato doglianze in ordine al rapporto di fornitura né al calcolo riportato nella predetta bolletta. Ha invece solamente lamentato il difetto di liquidità senza che tale contestazione permetta di ritenere che il foro competente corrisponda al luogo in cui ha sede il domicilio del debitore, come prospettato dall'opponente in pagina 5 di 7 primo grado.
L'obbligazione dedotta nella presente causa è pertanto liquida e come tale idonea a fondare la competenza del giudice presso il luogo nel quale l'obbligazione deve essere adempiuta, ossia presso il domicilio del creditore (artt. 20 c.p.c., 1182
III comma c.c.) che, nel caso in esame, coincide con il foro di Firenze.
Peraltro, deve essere osservato che il foro di Firenze è stato individuato quale foro competente nel contratto (art. 17 delle condizioni generali di contratto, oggetto di specifica approvazione).
2. L'appellante ha assunto che dall'ammontare complessivo del credito di originari € 3.943,51 è residuata la somma di 893,08, considerato che Parte_1 ha riconosciuto il pagamento da parte della società opponente della voce Cmor dell'importo di € 3.050,43 – circostanza confermata anche in via documentale (docc.
4, 5 comparsa primo grado).
Occorre però considerare che tale pagamento è avvenuto solo in data 9.4.2021 mentre il decreto ingiuntivo è stato emesso il 29.3.2021.
Il debitore che salda il proprio debito solo dopo aver ricevuto un decreto ingiuntivo è comunque tenuto a pagare le spese di lite maturate anche nell'ipotesi di revoca atteso che la responsabilità dei costi processuali ricade su chi ha dato causa al giudizio.
Inoltre, il pagamento è comunque parziale atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, l'importo pari a € 479,95 non risulta essere stato corrisposto in favore di parte appellante dal momento che il bollettino prodotto da risulta intestato a Enel Energia s.p.a. e non anche a CP_1 Parte_1
Alla stessa stregua, del pagamento della somma di € 105,58 asseritamente versata a titolo di deposito cauzionale non è stata fornita prova alcuna.
Alla luce di tali argomentazioni deve essere ritenuta comprovata la pretesa creditoria pari ad € 893,09.
Del resto, in ordine alla debenza del credito azionato la società appellata non ha avanzato contestazioni specifiche, avendo solamente dedotto di aver integralmente corrisposto l'importo richiesto dall'appellante.
3. Pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo va respinta ma preso atto del sopravvenuto pagamento in favore di del CMOR nella misura di € Parte_1
3.050,43, il decreto ingiuntivo va revocato, e va condannata l'appellata al pagamento in favore di della somma di € 893,08, oltre interessi Parte_1
pagina 6 di 7 moratori ex D.Lgs 231/02, quale importo residuo ancora dovuto.
4. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprensive della fase monitoria, vanno poste a carico di . Controparte_1
I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri tra i medi ed i minimi di cui al DM 147/2022 considerata la natura del giudizio e la limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata n. 1372/2023 emessa dal Giudice di Pace di Firenze:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1752/2021 emesso dal Giudice di Pace di
Firenze;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 dell'importo di € 893,08 oltre interessi ex dlgs 231/2002 da dì del
[...] dovuto al saldo;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese di lite che liquida – per entrambi i gradi, comprensive della
[...] fase monitoria - in € 3.000,00 per compensi, € 91,50 per esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 10 settembre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 14215/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PAOLA LUCA Parte_1 P.IVA_1
Appellante
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GAROFALO FRANCESCO
Appellato
CONCLUSIONI
APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della impugnata sentenza n. 1372/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
Firenze:
- in via preliminare, confermare la competenza del Giudice di Pace di Firenze ad emettere il decreto ingiuntivo n. 1757/2021, R.G. 977/2021;
- nel merito, respingere l'opposizione proposta da contro il CP_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1757/2021 emesso in data 26/03/2021 dal Giudice di Pace di Firenze,
pagina 1 di 7 perché infondata in fatto e in diritto e non provata per i motivi di cui alla narrativa;
- in ogni caso, preso atto del sopravvenuto pagamento in favore di del Parte_1
CMOR nella misura di € 3.050,43, condannare al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 893,08, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02, Parte_1 quale importo residuo ancora dovuto a seguito dell'indennizzo del corrispettivo Cmor;
- in ipotesi, in caso di parziale accoglimento delle domande ed eccezioni avversarie, accertare l'ammontare delle somme in effetti dovute ad secondo quanto Parte_1 ritenuto di giustizia e per l'effetto condannare l'opponente CP_1 Controparte_1 al pagamento delle somme suddette, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02.
- In ogni caso con vittoria delle spese legali del presente giudizio, di quelle del procedimento di primo grado, nonché di quelle del procedimento monitorio, oltre accessori come per legge”.
APPELLATO
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
- In via principale, rigettare preliminarmente il gravame proposto dalla società Pt_1 perchè infondato in fatto e in diritto;
- e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 1372/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Firenze nella persona del Giudice Dott.ssa Carla De Santis.
- Conseguentemente, con condanna al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed IVA, per il presente grado di giudizio.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
ha proposto atto di citazione in appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace n. 1372/2023 del 3.05.2022 emessa a seguito della proposizione dell'opposizione da parte di al decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1757/2021 adottato in favore di per la somma di 3.943,51, oltre Parte_1 spese ed interessi.
pagina 2 di 7 In sede monitoria la società aveva basato la propria pretesa Parte_1 creditoria sulla fattura n. 1024969 del 7.12.2019 per l'importo di € 4.511,35 dal quale la creditrice aveva sottratto la corresponsione di € 567,84 per un credito residuo di
€ 3.943,51.
La società opponente aveva sollevato eccezione di incompetenza territoriale e, nel merito, aveva dedotto di aver saldato il debito dovendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, oltre ad aver contestato il difetto di prova del credito azionato.
Con comparsa si era costituita la quale aveva dedotto che, a Parte_1 seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, aveva ricevuto da parte dell'opponente il pagamento della somma di € 3.050,43 che doveva essere decurtata dall'ammontare della pretesa creditoria che, per tale ragione, doveva essere limitata all'importo di € 893,08. Aveva peraltro contestato l'infondatezza delle doglianze avversarie, assumendo che il foro competente a conoscere la causa era quello di Firenze.
Con pronuncia di primo grado il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione dichiarando la propria incompetenza per territorio e, accertata la nullità del decreto ingiuntivo, ne aveva disposto la revoca. in forza del gravame oggetto di causa, ha lamentato Parte_1
l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza nella parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto che l'obbligazione dedotta in giudizio non fosse liquida e quindi non idonea a legittimare l'applicazione del principio secondo cui il foro competente coincide con il luogo in cui il creditore ha il domicilio al tempo della scadenza dell'obbligazione stessa.
Ha osservato che parte opponente ha omesso di contestare tutti i fori alternativi, senza peraltro considerare che il foro di Firenze risulta competente in forza sia di quanto statuito nel contratto di somministrazione, sia del principio in base al quale il foro deve essere individuato nel luogo dove l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita (art. 20 c.p.c.).
Nel merito, ha ripresentato le contestazioni avanzate in primo grado deducendo che il pagamento della somma di € 479,95 non sarebbe mai avvenuto riferendosi la documentazione allegata ad una fattura emessa da Enel Energia s.p.a.. Quanto all'importo di € 3.050,43 ha precisato che il relativo versamento è stato effettuato in un momento successivo alla proposizione del ricorso monitorio ed alla emissione pagina 3 di 7 del decreto ingiuntivo, osservando pertanto che il credito residuo della società appellante ammonta ad € 893,08.
Ha assunto quindi che tale ultima somma era rimasta impagata e che a supporto di tale credito aveva prodotto documentazione attestante la permanenza di tale credito.
Ha dunque chiesto accertarsi la competenza del giudice di pace di Firenze ad emettere il decreto ingiuntivo, rigettarsi l'opposizione e condannare Controparte_2 pagamento dell'importo di 893,08.
Si è costituita in giudizio in qualità di legale rappresentante di Controparte_1
la quale ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1 osservando che il foro competente dovrebbe individuarsi in forza della disciplina dettata in tema di foro delle persone fisiche coincidente con il giudice del luogo nel quale il convenuto ha la residenza. Ha dedotto altresì che la competenza dovrebbe essere individuata in base alla normativa consumeristica posto che parte appellata
è qualificabile alla stregua di consumatore.
Ha poi assunto di avere provveduto al saldo integrale del debito prima del deposito del ricorso monitorio di controparte, avendo corrisposto l'importo di €
479,95 in data 30.07.2020 e quello pari a € 3.050,43 il 21.01.2021, oltre che di € 105,58
a titolo di deposito cauzionale per un complessivo importo di € 3.635,96 che corrispondeva a quanto richiesto dall'appellante in fattura. Tale circostanza determinerebbe la cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo.
Ha pertanto chiesto rigettarsi l'impugnazione e confermarsi la pronuncia di primo grado.
L'appello deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
°°°
1. La sentenza del Giudice di Pace ha fondato la sua pronuncia sulla base della considerazione che l'obbligazione oggetto di causa non sarebbe liquida in quanto il credito ingiunto è fondato su fatture contestate.
Tuttavia deve essere rilevato che “Per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma già determinata nel suo ammontare oppure determinabile in virtù di agevoli operazioni matematiche o in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o
pagina 4 di 7 giudiziale trova applicazione la regola della potabilità dei debiti fissata dall'art. 1182, terzo comma, cod. civ., cioè a dire del pagamento nel domicilio del creditore al tempo della scadenza” (Cass., Sez. U, 13/09/2016, n. 17989). “Liquidità significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. L'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata. Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende affermare allorché si ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche. Se, infatti, il risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale). La liquidità dell'obbligazione pecuniaria – rilevante agli effetti sia della mora ex re , sia del forum destinatae solutionis – postula dunque che il titolo ne quantifichi l'entità oppure indichi criteri determinativi senza lasciare margine di discrezionalità: e tali presupposti, ai fini della competenza territoriale, sono accertati dal giudice allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, cod. proc. civ., non assumendo rilievo, al riguardo, eventuali contestazioni riferite all' an o al quantum né l'eccezione del convenuto che neghi
l'esistenza dell'obbligazione, attesa la natura di principio generale della norma dettata dall'art. 10 cod. proc. civ.” (Cass. 09/12/2021, n. 39028).
Nel caso di specie, occorre evidenziare che la fonte dell'obbligazione è rinvenibile nel contratto di somministrazione nel quale sono indicati specificamente i parametri in forza dei quali calcolare le utenze, oltre che le schede riepilogative dei costi di trasmissione, distribuzione e misura di energia elettrica
(doc. 1 monitorio).
La quantificazione del credito inoltre sorge dalla predisposizione della bolletta
(doc. 2 monitorio), che riporta analiticamente gli importi fatturati da Parte_1 non rilevando in modo alcuno le contestazioni avanzate da parte appellata che risultano generiche e prive di supporto probatorio. Quest'ultima, in ogni caso, non ha presentato doglianze in ordine al rapporto di fornitura né al calcolo riportato nella predetta bolletta. Ha invece solamente lamentato il difetto di liquidità senza che tale contestazione permetta di ritenere che il foro competente corrisponda al luogo in cui ha sede il domicilio del debitore, come prospettato dall'opponente in pagina 5 di 7 primo grado.
L'obbligazione dedotta nella presente causa è pertanto liquida e come tale idonea a fondare la competenza del giudice presso il luogo nel quale l'obbligazione deve essere adempiuta, ossia presso il domicilio del creditore (artt. 20 c.p.c., 1182
III comma c.c.) che, nel caso in esame, coincide con il foro di Firenze.
Peraltro, deve essere osservato che il foro di Firenze è stato individuato quale foro competente nel contratto (art. 17 delle condizioni generali di contratto, oggetto di specifica approvazione).
2. L'appellante ha assunto che dall'ammontare complessivo del credito di originari € 3.943,51 è residuata la somma di 893,08, considerato che Parte_1 ha riconosciuto il pagamento da parte della società opponente della voce Cmor dell'importo di € 3.050,43 – circostanza confermata anche in via documentale (docc.
4, 5 comparsa primo grado).
Occorre però considerare che tale pagamento è avvenuto solo in data 9.4.2021 mentre il decreto ingiuntivo è stato emesso il 29.3.2021.
Il debitore che salda il proprio debito solo dopo aver ricevuto un decreto ingiuntivo è comunque tenuto a pagare le spese di lite maturate anche nell'ipotesi di revoca atteso che la responsabilità dei costi processuali ricade su chi ha dato causa al giudizio.
Inoltre, il pagamento è comunque parziale atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, l'importo pari a € 479,95 non risulta essere stato corrisposto in favore di parte appellante dal momento che il bollettino prodotto da risulta intestato a Enel Energia s.p.a. e non anche a CP_1 Parte_1
Alla stessa stregua, del pagamento della somma di € 105,58 asseritamente versata a titolo di deposito cauzionale non è stata fornita prova alcuna.
Alla luce di tali argomentazioni deve essere ritenuta comprovata la pretesa creditoria pari ad € 893,09.
Del resto, in ordine alla debenza del credito azionato la società appellata non ha avanzato contestazioni specifiche, avendo solamente dedotto di aver integralmente corrisposto l'importo richiesto dall'appellante.
3. Pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo va respinta ma preso atto del sopravvenuto pagamento in favore di del CMOR nella misura di € Parte_1
3.050,43, il decreto ingiuntivo va revocato, e va condannata l'appellata al pagamento in favore di della somma di € 893,08, oltre interessi Parte_1
pagina 6 di 7 moratori ex D.Lgs 231/02, quale importo residuo ancora dovuto.
4. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprensive della fase monitoria, vanno poste a carico di . Controparte_1
I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri tra i medi ed i minimi di cui al DM 147/2022 considerata la natura del giudizio e la limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata n. 1372/2023 emessa dal Giudice di Pace di Firenze:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1752/2021 emesso dal Giudice di Pace di
Firenze;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 dell'importo di € 893,08 oltre interessi ex dlgs 231/2002 da dì del
[...] dovuto al saldo;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese di lite che liquida – per entrambi i gradi, comprensive della
[...] fase monitoria - in € 3.000,00 per compensi, € 91,50 per esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 10 settembre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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