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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza dell'11 febbraio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3469/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cimadomo ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Potenza, alla via IV
Novembre n.46, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario incaricato, Giuseppe Zaza, come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento invalidità civile.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato il 28.11.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha domandato il riconoscimento dell'invalidità civile.
Con memoria depositata il 23.01.2025 l' ha chiesto il rigetto del ricorso, CP_1
con vittoria di spese, allegando la carenza di interesse ad agire e la genericità delle allegazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 11 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda il riconoscimento dell'invalidità civile.
Secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità: “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 2051 del 27.01.2011).
Tanto premesso, sul piano giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente si limita a domandare il riconoscimento dell'invalidità civile, senza allegare la prestazione previdenziale e/o assistenziale a cui avrebbe
2 diritto e che intenda conseguire.
La genericità delle allegazioni attoree impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 28.11.2024, ogni altra domanda, Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 11 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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