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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE così composto: dott. Franco Petrolati Presidente dott. Paola Agresti Consigliere rel. ing. Filippo Cascone Esperto riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3407/2018 RGAC, posto in deliberazione all'udienza del 19 novembre 2024, vertente TRA
(c.f. ), domiciliato AR C.F._1 in Roma,Via F.P. dé Calboli 60/A presso lo studio dell'Avv. VIOLANTE VITTORIO (c.f. ), che lo rappresenta e difende C.F._2 unitamente all'Avv. ZERBONI FABRIZIO ( ), C.F._3 giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del TR P.IVA_1
Sindaco p.t. domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 1 presso lo studio dell' Avv. MORINI VALERIO ( ) che lo C.F._4 rappresenta e difende con procurain atti;
RESISTENTE
E
( CF ) in persona del Presidente p. t., CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Rosa Maria Privitera, giusta procura generale alle liti per atto Notar Dott. Prof. Pugliese di Persona_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 rep. n. 69433, del 20 marzo 2013, elettivamente domiciliata Per_2 presso la medesima nella sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27; RZ CHIAMATA
E
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ( CF
), in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Giovanna DE MAIO (cod. fisc. ) e presso di lei C.F._5 elettivamente domiciliata in Roma, Via IV Novembre n.119/A Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale;
RZ CHIAMATA
E
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_4 in persona del Presidente e legale rappresentante in carica p.t. domiciliato in VIA DEL FOSSO DRAGONCELLO, 172 ROMA, presso lo studio dell'Avv. SCARANTINO MICHELE (c.f. , che lo C.F._6 rappresenta e difende con procura in atti;
RZ CHIAMATO
E
in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t., (C.F. e P.IVA ), in persona del P.IVA_5 procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto notaio di Torino del 27.04.2017 rep. 81955 Persona_3 racc. 38076, dall'Avvocato Francesco Berti Suman, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Quirino Majorana 104;
RZ CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato AR conveniva in giudizio davanti al Tribunale civile di Civitavecchia il per sentirlo dichiarare responsabile ex artt. TR
2051 e 2043 cc dei gravi danni subiti a seguito della esondazione del fosso Castelsecco delle Buche, per gli eventi alluvionali del 27 novembre 2014,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 che hanno riguardato l'abitazione di sua proprietà sita in CP_1
, Via Aurelia Km 59.300 n. civico 18/L e, per l'effetto, TR condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in complessivi € 260.000,00, o quella maggiore o minore, occorrendo anche in via equittiva, oltre rivalutazione ed interessi legali, con vittoria delle spese di lite. Deduceva la parte attrice che l'enorme quantità di acqua fango e detriti avevano causato notevoli danni alla struttura, agli impianti , alle vie di accesso, agli arredi interni e agli elettrodomestici e che la responsabilità dell'Ente convenuto era da ascriversi alla mancata e/o cattiva manutenzione, ordinaria e straordinaria, di cui è gravata l'Amministrazione
Comunale quale proprietario e comunque custode cui compete la gestione del territorio. Si costituiva il giudizio il che, nel contestare TR la domanda attorea, chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la
, la nonché il CP_2 Controparte_5
, di cui, in via subordinata, nella Controparte_6 denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva accertarsi la responsabilità dell'evento occorso, in solido o ognuno per quanto di ragione, con ogni consequenziale provvedimento di condanna, in ogni caso con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza riservata in data 16.3.2018 il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche territorialmente competente;
con ricorso ex art. 303 cpc, tempestivamente e ritualmente notificato al TR
l'odierno ricorrente ha riassunto il giudizio avanti all'intestato Tribunale. Si è costituito, quindi, nuovamente in giudizio il TR
, deducendo:
[...]
- la straordinarietà dell'evento che aveva indotto l'Ente territoriale a costituire un fondo di solidarietà al quale aveva aderito anche il AR ricevendo quale contributo di solidarietà per i danni subiti la somma di euro
2.759,65, accettata in conto del maggior danno;
- nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, per essere il comprensorio all'interno del quale è inserita l'abitazione dell'attore carente di opere di urbanizzazione primaria, rimarcando altresì che il muro a margine del fosso di confine del comprensorio, realizzato al momento dell'edificazione del comparto, privo di fondazioni, era ceduto cadendo all'interno del fosso così determinando l'ostruzione e il conseguente straripamento del fosso stesso;
- sempre nel merito ha contestato la responsabilità ex art. 2051 cc , non essendo custode del bene in quanto la competenza sulla polizia idrica, la manutenzione ordinaria e straordinaria è demandata alla , CP_2 alla ed al Controparte_5 Controparte_6
r.g. n. «numero_ruolo»/« » 3 CP_7 ciascuno per i tratti di sua competenza, enti di cui ha chiesto la CP_6 chiamata in causa;
- ha contestato altresì la responsabilità ex art 2043 cc per essere l'evento dannoso imputabile a fatto colposo di terzi ovvero a fatto esterno, imprevedibile ed eccezionale, non essendo il danno collegabile a un comportamento colposo dell'Ente;
- ha dedotto, altresì, l'infondatezza della domanda attrice in ordine al quantum , in quanto non provata essendosi la parte limitata ad una mera elencazione, rilevando, altresì, l'arbitraria ed esorbitante quantificazione del danno. Autorizzata con ordinanza del 25.5.2020 la chiamata in causa dei predetti
Enti territoriali richiesta dal si è costituita la CP_1 Controparte_5
che ha, a sua volta, eccepito:
[...]
- il difetto di legittimazione passiva in quanto la manutenzione del fosso delle Buche non spetta alla , secondo le norme Controparte_5 specificamente richiamate;
- l'eccezionalità dell'evento atmosferico (in 2 ore sono caduti 124 mm di acqua piovana), così come attestato dai dati estratti dal Servizio Idrografico e Mareografico della Regione Lazio;
- i danni all'abitazione del Sig. siano da imputare sia alla elevata AR vulnerabilità al rischio idrogeologico della fascia litoranea di
[...]
, soggetta ad una espansione urbanistica del territorio realizzata CP_1 in assenza di una adeguata pianificazione, sia al crollo del muro di contenimento del comprensorio in cui insiste l'abitazione del , AR con la conseguente ostruzione dell'alveo del fosso, costruito, peraltro sul bordo, in contrasto con l'art. 96 comma 1 lett. f) del R.D. 523/1904 che vieta la realizzazione di opere murarie ad una distanza inferiore a 10 metri dall'argine;
- la spettanza della manutenzione del Fosso ai singoli proprietari e possessori frontisti, tra cui lo stesso;
AR
- l' abnormità della richiesta risarcitoria formulata, anche priva di documentazione che dimostri sia che gli interventi di cui si chiede il ristoro siano eziologicamente imputabili al fatto dannoso, sia che essi siano effettivamente stati sostenuti. Ha chiesto comunque di rigettarsi tutte le domande nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite. Si è costituita la che ha, a sua volta,eccepito il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti. Si è quindi costituito il il , Controparte_8 oggi , che ha rimarcato come il Controparte_3 [...]
menzionato nell'atto di chiamata in causa, non rientra nel Parte_2 comprensorio di operatività consortile e la manutenzione spetta ai frontisti ex art. 31 L.R.L. 53/98, salvo quanto previsto dal comma 2. Ha, quindi,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 contestato espressamente l'entità dei danni così come prospettati dal
, chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia AR assicuratrice, al fine di essere da questa manlevata nella denegata ipotesi in cui venisse accertata un'eventuale responsabilità del resistente. CP_3
Autorizzata anche questa chiamata in causa con ordinanza del 30.11.2020, si è, infine, costituita in giudizio la Compagnia assicuratrice che, associandosi alle difese del Controparte_4
, ha chiesto rigettarsi la domanda di manleva proposta dal CP_3
insistendo comunque per il rigetto della TR domanda attorea in quanto infondata. Nel merito della chiamata in causa e della domanda di manleva ha chiesto limitare l'esposizione della
Compagnia a quanto stabilito in polizza, con riferimento al massimale assicurato e alla franchigia contrattuale di 10.000 euro, con vittoria di spese lite. Istruita, quindi, la causa con la produzione di documenti ed una CTU tecnica, rigettata con ordinanza riservata in data 4.7.2024 la prova orale articolata da parte ricorrente, le parti hanno provveduto a precisare le conclusioni davanti al consigliere istruttore e la causa all'udienza collegiale del 19 novembre 2024 è stata assegnata a sentenza. Devono esaminarsi in via pregiudiziale le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate rispettivamente dalla , dalla CP_2
e dal , a seguito Controparte_5 Controparte_3 della chiamata in causa effettuata nei loro confronti dal Comune di
[...]
. CP_1
Deve premettersi che è stato più volte affermato sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che del Tribunale Superiore delle Acque (tra le ultime: sentenze nn. 198/2016 e 199/2016; n. 219/2016; n.60/2016; n.2l/2017; n. 84/2022), che, in via istituzionale, la è custode del demanio fluviale poiché le competono, per CP_2 trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. In particolare l'articolo 90 lettera e) del dpr n. 616/1977 ha trasferito alle Regioni “funzioni concernenti la polizia delle acque” e l'art. 89, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 112/ 1998 ha trasferito alle Regioni le funzioni di
“progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura”, la lett. c), le funzioni relative “ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua”; nella lett. i), le funzioni relative “alla gestione del demanio idrico “, con conseguente passaggio di risorse umane e finanziarie e relativi poteri di custodia che la CP_2
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 può delegare ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere ( cfr Cass. SU n. 25928/ 2011). Deve quindi concludersi che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono, in linea generale, le Regioni, fermo restando che solo i compiti di rilievo nazionale restano affidati allo Stato ( cfr. art. 88 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112). Deve però rilevarsi che la ha riservato a sè, ai sensi CP_2 dell'art.8 della L.R. n.53/1998, le competenze, amministrative e tecniche, sulle aste principali individuate con D.G.R. n. 5079/1999, mentre alla
[...]
Provincia) è stata assegnata la competenza Controparte_9 amministrativa nel reticolo idrografico secondario e la manutenzione nei soli tratti per i quali è previsto un Servizio Pubblico di Manutenzione (S.P.M.) ( artt. 31 e 34 L.R. n.53/1998 ) individuati dalla Regione con D.G.R. n. 4938/199. Tale servizio, finanziato dalla viene svolto CP_2 dalla Città metropolitana obbligatoriamente, ai sensi dell'art.12 comma 3 e dell'art.34 comma 1 lettere c) e d) della L.R. n.53/1998, mediante affidamento ai territorialmente competenti a seguito Controparte_3 della stipula di una convenzione di gestione (artt. 35 e 40 L.R. 53/1998). Come dedotto e documentato dalla il Controparte_5 Parte_2 nel Comune di non fa parte dei tratti di corpi idrici
[...] TR per i quali è organizzato il S.P.M. di cui alla D.G.R. n. 4938/1999,secondo il piano di gestione vigente ed approvato con delibera commissariale n 95 del 12.12.1999, nel Macro Bacino 1 – S. VE ( cfr doc. 1 , all.to comparsa di costituz. del ) e la sua manutenzione, quindi, non CP_3 spetta alla , con conseguente difetto di legittimazione Controparte_5 passiva dell'Ente e del , non rientrando il Fosso in questione CP_3 all'interno della zona di operatività del stesso. CP_3
A ciò deve aggiungersi che il CTU ha dato atto che dai seguenti documenti (cfr. All. 20 alla CTU ) “ documentazione contenente la cartografia del in scala 1:25.000, il piano di classifica CP_3 caratterizzante i bacini del , il perimetro del soggetto CP_3 CP_3
a contribuzione, i bacini idrografici ed il reticolo idrografico inserito nel piano di gestione del e la delibera della Giunta Regionale del CP_3
n. 910 del 28.6.2001 “ si evince la non appartenenza del fosso delle CP_2
Buche alle aree consortili ( cfr. rel. CTU pag. 29 ). Deve ritersi quindi il difetto di legittimazione passiva della , CP_2 della e del , con il conseguente Controparte_5 Controparte_3 assorbimento della domanda di manleva svolta da quest'ultimo nei confronti della Compagnia assicuratrice Controparte_4
.
[...]
Ciò posto, con riguardo alla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente per i danni patiti a seguito dell'evento alluvionale del AR novembre 2014, occorre in primo luogo rilevare che il CTU, in risposta al quesito integrativo n. 5 circa l'eventuale eccezionalità dell'evento r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 meteorologico verificatosi in data 27 e 28.11.2014, ha accertato che
“l'evento risulta con una probabilità di accadimento compresa tra 30 e 40 anni “ ed ancora “i rilevi topografici eseguiti delle sezioni trasversali il fosso delle buche nel tratto dall'attraversamento della autostrada A1 sino alla foce e le modellazioni idrologiche ed idrauliche conseguenti hanno condotto a definire che l'evento è pertanto da ascrivere ad un evento pressoché ordinario, pur nella sua elevata intensità di precipitazione (cfr. All. 03 - S1- Studio Idrologico). Va chiarito, che per eventi eccezionali si intendono eventi con una probabilità di accadimento (tempo di ritorno) maggiore a 200 anni. L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, Ente competente in materia, nel normare e mappare gli studi nelle aree limitrofe ai corsi d'acqua definisce i tempi di ritorno ai quali effettuare le verifiche idrauliche pari a 50, 200 e 500 anni (cfr. Contenuti degli studi di compatibilità idraulica relativamente alla sicurezza idraulica ed al concetto di invarianza idraulica –Allegato al Piano di Assetto Idrogeologico consultabile al seguente link https://www.autoritadistrettoac.it/norme-tecniche-di-attuazione-ed- allegati-alle norme -1).Alla luce della normativa citata, l'evento in questione risulta non eccezionale, avendo probabilità di accadimento pari a circa 36 anni.” Tale tempo di ritorno di 36 anni, pur consentendo di ritenere l'evento pluviale verificatosi di indubbia gravità per l'elevata quantità di pioggia caduta in poco tempo, non configura, tuttavia, le condizioni del caso fortuito, stante la ricorrenza sia della prevedibilità sia, almeno in parte, della evitabilità del fatto dannoso ( cfr. Cass. n. 5877/2016). La Suprema Corte ha infatto più volte affermato che “l'evento, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale e potersi dunque riverberare anche sulla sua (im)prevedibilità, oltre a doversi valutare esclusivamente su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia), deve avere «tempi di ritorno»molto elevati;
deve cioè essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni ma in molti decenni” ( cfr Cass 4588/2022 ; n. 2482/2018 ). Esclusa, quindi, la configurabilità del caso fortuito costituito dall'evento pioggia deve rilevarsi che il CTU, nel rispondere al quesito relativo alle cause dell'evento dannoso, ha, in primo luogo, accertato che i danni lamentati dal “sono ascrivibili all'evento meteorico irrompente AR nel Comune di alla data del 27 novembre 2014 e al TR giorno successivo” con la conseguente piena che ha interessato il Fosso delle buche. All'evento meteorico ( non rivestente come detto carattere di eccezionalità, quindi da ritenersi prevedibile ed evitabile ) vanno poi aggiunte “due concause: la prima, dettata al collasso del muro perimetrale tra il fosso delle Buche ed il comprensorio in cui insiste la proprietà della parte attrice;
la seconda, data dall'assenza di manutenzione dell'alveo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 fluviale, attraverso la pulizia sponde dalla vegetazione infestante.” ( cfr. rel. CTU pag. 13 ). In risposta , poi , al quesito integrativo n. 5 il consulente ha ulteriormente precisato, in termini percentuali, i fattori determinanti il verificarsi dell'esondazione e precisamente : “ a) assenza di opere di difesa dell'alveo del fosso delle Buche, opportunamente dimensionate impattante con una percentuale pari al 55% del valore del danno;
b) assenza della pulizia alveo da arbusti e/o vegetazione infestante lungo le sponde e/o sulla gaveta, impattante con una percentuale pari al 15% del valore del danno;
c) dimensionamento strutturale ed idraulico del muretto esistente in sponda dx a salvaguardia dei fabbricati e delle aree transitabili nel comprensorio inadeguato, ed impattante con una percentuale pari al 30% del valore del danno globale “( cfr. rel. CTU pag. 15 ). Premesso quanto sopra accertato sulla esondazione determinatasi e sui fattori cui ricondursi l'evento lamentato, deve, poi rilevarsi, con riguardo alla posizione del che ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. a) punto CP_1
1) della L.R. 53/1998, dell'art. 10 del R.D. n.523/1904, della D.G.R. n.1991 del 12/04/1999 e dell'art. 917 del codice civile, ai Comuni spetta la manutenzione dei tratti dei corpi idrici ricadenti nelle aree urbanizzate, con il concorso nella spesa da parte dei frontisti.Inoltre l 'art.3 comma 4 della L.R. n.53/1998 stabilisce che le opere idrauliche, la cui realizzazione è subordinata ad autorizzazione ai sensi del R.D. n.523/1904, sono eseguite a cura e spese dei soggetti interessati, ai quali fa carico il pagamento dei canoni e degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ancora la L.R. 53/1998 all'articolo 31, comma 1, relativo alla manutenzione dei corsi d'acqua, recita 'La manutenzione dei corsi d'acqua, salvo quanto stabilito al comma 2, spetta di norma ai frontisti interessati”. Dal complesso di tali norme, unitamente alla pacifica circostanza, accertata anche dal CTU che l'Amministrazione comunale si è più volte adoperata per la pulizia e manutenzione delle sponde del fosso in questione, per la salvaguardia del territorio e per la pubblica incolumità, la cui competenza è esclusiva, ( cfr rel. CTU pagg. 23 – 24 - 25) discende la sussistenza di una sicura responsabilità del considerato che CP_1 secondo un consolidato principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 16291/2019;n. 9591/2012; n. 7375/2013; n. 5394/2007; n. 7232/1992), qualora un ente territoriale abbia di fatto provveduto, pur non essendo gravato dal relativo obbligo, alla manutenzione di un corso d'acqua (nella specie dei casi esaminati più volte dalla S.C. un canale da parte di un ) Controparte_3 assumendo così la custodia e la gestione del corso d'acqua sullo stesso grava anche la relativa responsabilità e quindi l'obbligo di risarcire i danni derivanti da difetto di manutenzione, in virtù del generale principio del neminem laedere.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 Acclarata la responsabilità del deve tuttavia TR essere valutata, quale concausa del sinistro, con conseguente corresponsabilità dell'evento dannoso verificatosi, il comportamento dei frontisti, e quindi dello stesso , quale proprietario di un AR immobile che insiste nel comprensorio frontista prospiciente il corso d'acqua , come tale rivestendo lui stesso la qualifica di Parte_2 frontista. Infatti deve evidenziarsi, sia dal complesso delle norme sopra richiamate, sia dall'art. 12 terzo comma del R.D. n. 523/ 1904 (“Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura..”) come precisi obblighi di manutenzione e diligenza sono posti a carico dei predetti “ frontisti” al fine di difendere adeguatamente i beni di loro proprietà contro i corsi d'acqua ( cfr. Cass. n. 30521/2019). Nel caso di specie nessuna prova in proposito è stata fornita dal
, sia con riguardo alla collaborazione dei frontisti alla AR manutenzione del corso d'acqua, vista l'assenza della pulizia dell'alveo da arbusti e/o vegetazione infestante lungo le sponde e/o sulla gaveta, sia in merito alle opere di difesa idraulica. In proposito, con riguardo al muretto esistente sulla sponda destra del Fosso, pacificamente realizzato nell'area privata del comprensorio, non è stata prodotta alcuna documentazione attestante la sua legittimità e la sua adeguatezza strutturale ed idraulica ed il CTU ha accertato che il crollo di detto manufatto ha inciso sicuramente sul verificarsi dell'evento; “Il crollo del muretto esistente in sponda destra al fosso delle Buche, in corrispondenza del piazzale del comprensorio ove insiste la proprietà del dott. , prima del passaggio della piena del 27 e 28 Novembre AR
2014 ha agevolato l'espandersi dirompente della piena verso il comprensorio, le aree dei frontisti in particolare attraversando la proprietà del dott. sino alla linea di riva antistante la citata proprietà.” ( AR cfr. rel. CTU pag. 16 ).
Tale corresponsabilità, a titolo di cooperazione colposa nella determinazione del danno, da imputarsi al comprensorio frontista ( di cui fa parte lo stesso ) non presente in giudizio, consente, di AR conseguenza di ridurre l'importo risarcitorio, nella misura, reputata equa, del 45%, ai sensi dell'art. 1227 comma I cc e 2056 cc ( cfr Cass. n. 11698/14; n. 1295/17; n. 7515/18) tenuto conto della misura percentuale delle concause del sinistro come quantificate dallo stesso CTU ( 15% per l'assenza di pulizia;
30% per il dimensionamento del muretto). Con riguardo al quantum del danno subito dall'immobile dell'attore e dai beni mobili ivi esistenti occorre premettere che, secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare e che la parte ha l'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (Cass. 10 settembre 2019, n. 22546; 14 dicembre 2018, n. 32476; 8 gennaio 2016, n. 127), atteso, peraltro, che la parte che si ritiene danneggiata ha, secondo buona fede, l'apposito strumento dell'accertamento tecnico preventivo, di cui all'art. 696 c.p.c., finalizzato appunto a verificare prima del giudizio lo stato dei luoghi, o la qualità o la condizione di cose. Nella specie, a sostegno della propria pretesa risarcitoria, ammontante al notevole importo di complessivi € 260.000,00 , l'attore ha prodotto una prima relazione di parte, priva di data,( recante una marca da bollo del 5-2- 2015 ) ed una seconda relazione di parte, datata 26.4.2016, in cui viene riportato un primo elenco di “ costi inerenti ai lavori/forniture già eseguiti per il ripristino “ per un “totale spese sostenute “ pari complessivi € 176.788,24 , oltre all' ulteriore elenco in cui sono riportate le spese da sostenersi per i singoli arredi ( tendaggi, divani , poltrone) ed elettrodomestici per complessivi € 52.100, 00, oltre Iva. Alla perizia di parte sono state, altresì, allegate svariate foto dei luoghi di causa prima dell'evento dannoso ( la cui attendibilità , oltre a non essere contestata è comprovata dalla circostanza che dette foto erano state pubblicate anche in una rivista di arredamento, allegata in copia alla stessa perizia) e dopo l'evento. Tali riproduzioni fotografiche, non contestate, mostrano i notevoli danni alle suppellettili, agli infissi, al giardino, agli elettrodomestici, alle tende. Il CTU, pur riconoscendo la riconducibilità dei danni lamentati alla piena conseguente all'evento meteorico in questione, ha fatto generico riferimento a dette perizie estimative di parte ed, in assenza di alcuna certificazione di inizio e fine lavori, si è limitata ad esaminare “i giustificativi di pagamento presenti in atti e richiesti ad integrazione alla parte attrice (cfr. All.18-Quietanze pagamento fatture (a/b/c/d/e/f/g/h) “. ( cfr. rel. CTU pag. 28). Ciò posto l'importo delle “spese sostenute” può ritenersi documentato dalle fatture prodotte, considerata la data di emissione e le causali ivi indicate, attestanti l'effettivo esborso di € 170.958,24, atteso che i lavori elettrici della Ditta “ TR D'EL “ sono stati documenti solo con la fattura n.25/2015 pari a € 2.200,00 anziché per l'importo indicato dal CTP di € 8.030,00. Con riguardo poi ai danni ai beni mobili (costituiti dal mobilio, dagli elettrodomestici ecc), documentati esclusivamente dalle foto allegate alla
CTP, l'importo indicato, in assenza di alcuna fattura di spesa, può ritenersi congruo per il ridotto importo di € 40.000,00, con valutazione da effettuarsi in via equitativa, considerata l'oggettiva difficoltà a r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 documentare, con fatture di acquisto, spese risalenti nel tempo, con conseguente ammontare totale di € 210.958,24 (170.958,24 + 40.000,00 ). Riguardo alla ulteriore domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile per il periodo necessario alla ristrutturazione, occorre rilevare che il linea generale la giurisprudenza della Suprema Corte ha, anche da ultimo, ribadito che “ il danno diretto risarcibile da indisponibilità dell'immobile possa individuarsi nella soppressione o compressione della specifica facoltà di esercizio del diritto di goderne, che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione: sicché a tale concetto deve intanto riferirsi la soppressione o compressione della possibilità di estrinsecazione delle facoltà normalmente inerenti alla disponibilità della cosa, in relazione all'uso al quale sarebbe stata destinata anche direttamente ed immediatamente dal titolare del diritto ad essa e delle quali questo si è visto, pertanto, illegittimamente privato;
con la conseguenza che il godimento diretto, la cui perdita sia suscettibile di risarcimento, va identificato nella facoltà del titolare di fruirne direttamente e di ritrarne le utilità congruenti alla destinazione del bene quali ricavabili dalla sua intrinseca struttura o da altri univoci e riconoscibili elementi “ ( cfr. Ord. n. 10477/2024 in motivazione;
vedi ancheOrd. n. 14947/2023 ). Nel caso di specie parte attrice ha allegato la circostanza del mancato godimento dell'immobile ( neanche contestata dalla controparte ), tuttavia non ha provato che per i lavori di ripristino sono stati necessari 7/8 mesi, in assenza di alcuna certificazione di inizio e fine lavori. Inoltre poiché si tratta di un immobile ubicato sul litorale marino ed il danno si è verificato nel periodo invernale deve presumersi, in assenza di altre più specifiche allegazioni e prove, una limitata fruizione dell'immobile sia diretta, da parte del proprietario, sia indiretta, mediante locazione a terzi. Può quindi liquidarsi in via equitativa un importo commisurato ad un valore locativo di mercato € 2.000,00 mensili, per un periodo di mesi tre, pari ad un complessivo importo di 6.000,00, per un totale di € 216.958,24
( 210.958,24 + 6.000,00). Per le considerazioni sopra esposte circa la limitata imputabilità del danno e la corresponsabilità dei proprietari frontisti nella causazione dell'evento dannoso, tale ammontare deve essere ridotto nella misura del 45%, quindi l'entità del danno da risarcire, da parte del , TR
è pari ad € 119.327,03. Da tale somma deve essere detratto l'importo a titolo di contributo a fondo perduto erogato dal per l'evento dannoso verificatosi, pari ad € CP_1
2.759,65, per cui la somma residua dovuta è pari a € 116.567,38. Su tale somma, da rivalutarsi ad oggi è, altresì, dovuto il “danno da mora”, che si stima congruo pari agli interessi legali, calcolati annualmente sull'importo devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato anno per anno (Cass. S.U. n. 1712/1995; Cass. 21396 del 10/10/2014) mentre dalla presente r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11 pronuncia competono gli ulteriori interessi legali da calcolarsi sull'importo complessivamente spettante (comprensivo di sorte rivalutata e “danno da mora”) dalla data della pronuncia e fino al soddisfo, alla stregua del principio di diritto affermato dalla S. C. (“Il danno da ritardato adempimento dell'obbligo di risarcire il danno va liquidato applicando un saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice sulla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione ed il credito espresso in moneta dell'epoca dell'illecito. Tali interessi si produrranno dalla data in cui si è verificato il danno a quella di liquidazione;
dopo tale data il coacervo di capitale e danno da mora, ormai trasformato in una obbligazione di valuta, inizierà a produrre interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c.”: Cass. 10/10/2014, n. 21396). Così computando, quindi, il danno da mora, la somma complessivamente dovuta, compresi rivalutazione ed interessi, è pari all' importo di € 154.409,30, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo. Atteso l'esito del giudizio e la solo parziale fondatezza della domanda attorea, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti nella misura della metà, con condanna del
[...]
al pagamento del residuo 50% in favore di TR AR
, liquidate in detta misura nel dispositivo, ai sensi dell' art. 4,
[...] comma 1 del DM n. 55/2014 (valore della causa: da € 52.000,01 ad € 260.000,00, tabella 12, 5° scaglione). Le spese di CTU devono essere poste a carico del TR
e di nella misura del 50% ciascuno.
[...] AR
Avuto riguardo al rapporto processuale fra il ed i terzi CP_1 chiamati , e , le CP_2 Controparte_5 Controparte_3 spese di lite possono essere compensate nella misura del 50%, attesa l'obiettiva difficoltà di accertare l'effettiva legittimazione passiva degli Enti territoriali alla luce della articolata stratificazione normativa in materia, ponendosi per il residuo 50%, in virtù del principio di soccombenza, a carico del medesimo e si liquidano, in detta CP_1 misura, in dispositivo, ai sensi dell' art. 4, comma 1 del DM n. 55/2014 (valore della causa: da 52.000,01 ad € 260.000,00, tabella 12, 5° scaglione), nella misura medio – bassa, alla luce della limitata attività difensiva svolta. Parimenti nella stessa misura vanno liquidate le spese di lite sostenute dalla Compagnia di assicurazioni che il ha chiamato in causa CP_3 in ragione della domanda del nei confronti del , poi CP_1 CP_3 rivelatasi infondata ( compensate per il 50% ed a carico del il CP_1 residuo 50% ), ciò alla luce della seguente giurisprudenza: “ In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 12 alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda” ( cfr Cass. Ord. n. 31889 /2019; Ord. n. 23123/2019).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , sulla AR TR domanda di quest'ultimo nei confronti dei terzi chiamati , Controparte_2
e Controparte_5 Controparte_3
nonché del nei confronti della
[...] Controparte_3 terza chiamata , così provvede: Controparte_4
a) dichiara il responsabile nella misura del TR
55% per l'evento dannoso oggetto di causa;
b) condanna il al pagamento della somma di € TR
154.409,30, a titolo di risarcimento del danno, in favore di AR
, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al
[...] soddisfo;
c) compensa le spese di giudizio nella misura del 50% e condanna il alla rifusione, in favore di TR AR
, dell'altra metà delle spese di lite, che liquida, in detta
[...] percentuale, in complessivi € 7.538,00 di cui € 7.158,50 per compensi ed € 379,50 per spese, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
d) pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, a carico definitivo del e di TR AR nella misura del 50% ciascuno;
e) rigetta ogni domanda avanzata dal nei TR confronti della , della CP_2 Controparte_5
e del;
Controparte_3
f) dichiara assorbita la domanda del Controparte_3 nei confronti della;
Controparte_4
g) compensa le spese di giudizio fra il e la TR
, la ,il Controparte_2 Controparte_5 [...]
, la nella Controparte_3 Controparte_4 misura del 50% e condanna il medesimo alla rifusione, in favore CP_1 dei predetti enti terzi chiamati dell'altra metà delle spese di lite, che liquida, in detta percentuale, per ciascuno di essi, in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre Iva Cpa e spese forfettarie al 15%.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 13 Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Agresti dott. Franco Petrolati
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