TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4247 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25672/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 25672/2023 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – art. 2051 c.c. promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO Parte_1 C.F._1
ERNESTO LUNGHI e dell'avv. LUCA TARABBIA, elettivamente domiciliato presso l'avv. Luca
Tarabbia
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA SCALTRITI, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore
parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 31.1.2025 e richiamato all'udienza del 2.4.2025.
Parte convenuta
Come da foglio di p.c. depositato il 31.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 7 esponeva che, in data 31.07.2021, alla guida del proprio motociclo, stava Parte_1 percorrendo l'angolo tra Via Marocchetti e la rotonda di Piazzale Corvetto in , allorquando, a CP_1 causa di una insidiosa buca presente sul manto stradale, egli perdeva il controllo del mezzo e rovinava a terra.
Conveniva, pertanto, in giudizio avanti a questo Tribunale il chiedendone la Controparte_1 condanna ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti, che quantificava in circa 70.000 euro.
Si costituiva il convenuto eccependo l'assenza di responsabilità dell'ente comunale e, in CP_1 subordine, un concorso di responsabilità del danneggiato, chiedendo quindi il rigetto delle domande attoree ovvero la riduzione del risarcimento dovuto.
Escusso un testimone ed espletata CTU medico legale (relazione dott. del 10.07.2024), la Per_1 causa veniva trattenuta a decisione, ai sensi del novellato art. 281quinquies c.p.c., all'udienza del
2.4.2025, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione, con superfluità delle ulteriori istanze istruttorie dedotte dalle parti, e la domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità
Osserva, in via preliminare, il Tribunale, richiamando i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia (cfr. Cass. 2480/2018; Cass. S.U. 20943/2022; Cass. 11152/2023), che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, con irrilevanza della diligenza o meno del custode.
Il custode può andare esente da responsabilità ove provi il caso fortuito, cioè un fatto oggettivamente imprevedibile ed inevitabile che assuma esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso, relegando dunque al rango di mera irrilevante occasione la relazione con la res, la quale non ha più un rilievo causale giuridicamente rilevante nella produzione del danno, ferma l'eventuale relazione causale strettamente naturalistica (cfr. Cass. 11152/2023).
In questi termini, è rilevante la presenza e la prova, da parte del danneggiato, di una anomalia della res
e dunque del fatto “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. 2480/2018); se la cosa non presenta alcuna anomalia, viene meno il rapporto causale giuridicamente rilevante con l'evento di danno ed essa diviene mero teatro passivo dell'evento.
Il caso fortuito, idoneo ad esonerare il custode da responsabilità, può derivare da un fatto naturale o del terzo ma anche, come noto, dalla condotta colposa del danneggiato stesso.
La condotta gravemente imprudente del danneggiato che ometta di adottare le cautele ordinariamente esigibili nell'interazione con la cosa può, infatti, incidere causalmente sull'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. fino anche ad eventualmente elidere totalmente il nesso eziologico tra la pagina 2 di 7 cosa e il danno ove assuma connotati di gravità e imprevedibilità tali, secondo criteri probabilistici di regolarità causale, da divenire causa esclusiva dell'evento dannoso, con il corollario che tanto più potrà dirsi prevedibile ed evitabile il danno quanto maggiore sarà la visibilità e evidenza del pericolo.
Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'attore abbia adeguatamente dimostrato il fatto storico della caduta e la sua riconducibilità eziologica alla res custodita dal convenuto (i.e. il manto stradale).
Il Tribunale ritiene, infatti, dimostrato che, provenendo da Via Marocchetti, non appena immessosi nella rotonda di Piazzale Corvetto, l'attore sia incappato, con la ruota anteriore del proprio motociclo, in una buca presente sul manto stradale in prossimità di un tombino, cadendo rovinosamente al suolo.
Nonostante l'assenza di rappresentazioni fotografiche, la dinamica del sinistro si ritiene provata sulla base della precisa e coerente testimonianza di , della cui attendibilità non si ritiene di Testimone_1 dover dubitare, non sussistendo peraltro significativo contrasto tra la deposizione testimoniale e la dichiarazione resa prima del giudizio e prodotta sub doc. 2 da parte attrice.
La teste, che al momento del sinistro si trovava proprio all'angolo tra via Marocchetti e Piazzale
Corvetto, ha confermato innanzitutto che il è caduto subito dopo aver imboccato la rotonda Pt_1
(cfr. ud. 19.3.24). Intervenuta per soccorrere l'attore, la teste ha notato la presenza di una buca sul manto stradale (cfr. ud. 19.3.24: “a terra, dove ho visto cadere la moto c'era una bella buca... la buca per quello che ricordo non era tanto larga ma abbastanza profonda e vicino c'era un tombino”). La teste, pur non ricordando esattamente le dimensioni della predetta anomalia, ha precisato che essa aveva un'estensione di circa 50 cm ed una profondità di circa 7-8 cm, e che si trovava in prossimità di un tombino (cfr. ud. 19.3.24: “ricordo che c'era un tombino, da lì partiva una crepa e poi a fianco c'era una buca.. di cui non saprei esattamente quantificare l'estensione.. non era piccolina… non so quantificare bene la profondità della buca, ma direi alcuni centimetri forse anche sette o otto”).
Nonostante la teste non abbia potuto vedere esattamente il punto in cui incappava la ruota del motociclo, la caduta improvvisa e la presenza in quel punto di una buca sul manto stradale sono elementi sufficienti per presumere che l'attore abbia perso il controllo del motociclo e sia caduto proprio a causa della predetta anomalia presente sulla superficie stradale.
Si reputa dunque che, la presenza di una buca con le caratteristiche sopra descritte (posizione accanto ad un tombino, larghezza di circa 50 cm e profondità di 7-8 cm) e sita in prossimità di una rotatoria, rappresenti un pericolo significativo per un motociclo.
Deve infatti escludersi che l'attore avrebbe potuto evitare, con l'impiego di diligenza e cautela ordinarie, la buca e la conseguente caduta. La buca, infatti, si presentava all'ingresso di una rotatoria ed aveva dimensioni tali da non essere visibile da molto distante, tenuto conto altresì che il sinistro è avvenuto in orario notturno (1 di notte), sicché non era possibile per l'attore, impegnato a guidare e a controllare altresì il traffico della rotatoria, avvedersi dell'insidia con anticipo sufficiente per schivarla.
Deve escludersi che il conducente del motoveicolo, procedendo a velocità modesta su strada urbana
(cfr. ud. 19.3.24, teste: “ il ragazzo non andava veloce, direi a 25 o 30 Km orari anche perché aveva decelerato in prossimità della rotonda”) e legittimamente confidando nella regolarità del manto pagina 3 di 7 stradale, potesse prevedere detta buca con l'anticipo sufficiente a porre in essere le manovre necessarie ad evitarla, tenuto conto che si stava appunto immettendo in una rotatoria e doveva verificare l'assenza di altri veicoli o utenti della strada.
Ritenuto provato il fatto storico della caduta e la sua riconducibilità eziologica alla res custodita dal convenuto ed esclusa la prova di una condotta imprudente e incauta dell'attore che abbia non solo causato ma anche concorso a causare la caduta e il danno, si reputa che il , a fronte Controparte_1 di una dimostrata anomalia potenzialmente lesiva del manto stradale e dell'accertato nesso tra tale anomalia e la caduta dell'attore, non ha efficacemente dimostrato un caso fortuito, come dianzi descritto, idoneo a recidere tale nesso causale e dunque a relegare la res a mero teatro passivo dell'evento.
Ne consegue che il , non avendo provato né il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. Controparte_1 né il concorso colposo del danneggiato ai sensi degli articoli 2056 e 1227 c.c., deve essere ritenuto esclusivo responsabile del sinistro e dei danni conseguenza ad esso riconducibili.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
2.1. Danni non patrimoniali
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura essendo stata mossa dalle parti.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice, e descritta nella relazione del CTU (“Frattura di due colonne acetabolo destro;
frattura scapola destra, fratture lievemente scomposte dell'arco di riflessione dalla III alla VI costa di destra”), dal sinistro di cui è causa alla luce della documentazione medica in atti.
Il CTU, quindi, per quanto di rilevanza ai fini della decisione, individuava l'invalidità temporanea in
236 giorni totali, di cui 11 giorni al 100%, 75 al 75%, 60 al 50%, e altri 90 al 25% mentre, per quanto attiene all'invalidità permanente residuante in capo al , il ctu stimava postumi permanenti in Pt_1 nesso di causa con il sinistro nella misura del 15-16%.
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass.
11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
pagina 4 di 7 In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass.
25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Manca invece qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno di cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile, nulla allegando l'attore in ordine a propri turbamenti d'animo o sofferenze interiori connessi al sinistro di cui è causa e indicando nell'atto di citazione una somma a titolo di risarcimento per il solo danno biologico (cfr. pag. 4 citazione, ove l'attore deduce espressamente il solo “danno biologico tabellare”). Del resto, l'allegazione del danno morale non può ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento di “tutti i danni patiti dall'attore” (cfr. conclusioni citazione e foglio di pc), in quanto a tal fine non è sufficiente l'adozione di ampie formule definitorie o “etichette”, ma è necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte del danneggiato.
Mancando tout court l'allegazione tempestiva di un danno morale patito dall'attore, deve escludersi il riconoscimento di tale voce di danno, potendosi dunque liquidare il solo danno biologico.
In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella
(115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dalla parte attrice, nella sola componente di danno biologico, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di 42.362 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle (per la sola voce di danno biologico) per un'invalidità permanente del 15,5% in soggetto di 34 anni all'epoca della stabilizzazione dei postumi.
Deve escludersi qualsiasi aumento per personalizzazione, in ogni caso non richiesto dall'attore, in quanto non sono state né allegate né provate circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno pagina 5 di 7 concreto patito dal più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi Pt_1 dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass.
7513/2018).
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo base di cui alla Tabella, nella sola componente biologica (84 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale), con conseguente liquidazione di un danno di 10.059 euro (924 euro per 11 gg al 100%, 4.725 euro per 75 gg al 75%,
2.520 euro per 60 gg al 50% e 1.890 euro per 90 gg al 25%).
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta, pertanto, a 52.421 euro.
Dal danno non patrimoniale dianzi liquidato dev'essere detratta, come domandato dall'attore stesso
(pag. 5 primo capoverso citazione), la somma di 10.424,95 euro percepita dall'attore ante causam in forza di una polizza assicurativa privata, sicchè, per differenza, l'importo residuo da pagare è pari ad euro 41.996,05 euro.
A tale importo, liquidato in moneta attuale, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro (31 luglio 2021) e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
2.2 Danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale, possono riconoscersi le spese sanitarie documentate (doc. 7 att.) e ritenute adeguate e congrue dal CTU (pag. 7 ctu “Le spese mediche e di cura assommano a euro 86,00, mentre le spese per attività medico-legale assommano a euro 300,00 e le spese amministrative a euro
140,00.”), per complessivi euro 526, potendosi liquidare anche la spesa per la consulenza medico legale di parte ante causam, necessaria per l'impostazione della causa, e per ambulanza e certificato medico
(cfr. doc. 7).
Alla somma dianzi liquidata dev'essere aggiunta la rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
3. Spese di CTU e di lite
Le spese sono poste integralmente a carico del , che è soccombente e ha rifiutato Controparte_1 ingiustificatamente la proposta conciliativa di questo Giudice, accettata invece da parte attrice, (a fronte di un danno liquidato con la presente sentenza financo superiore alla proposta conciliativa), e sono liquidate in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro (in base al decisum) nella misura di cui al dispositivo, che tiene conto della mancata adesione di parte convenuta alla procedura di negoziazione assistita, dell'aumento per presenza di collegamenti ipertestuali ai documenti contenuti nell'atto di citazione ma anche della riduzione per la semplicità della causa.
pagina 6 di 7 Anche le spese di CTU sono poste interamente a carico del soccombente, nei Controparte_1 rapporti interni, ferma la solidarietà verso il consulente nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
in parziale accoglimento delle domande attoree,
visto l'art. 2051 c.c.,
DICHIARA la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro del Controparte_1
31.7.2021 di cui è causa e per l'effetto,
CONDANNA il a pagare a : Controparte_1 Parte_1
- a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 41.996,05, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 31.7.2021 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 526, oltre rivalutazione secondo indice Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del CP_1
nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del consulente
[...]
CONDANNA il a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in euro 7.000 per compensi (euro 1.600 per fase di studio;
euro 1.200 per fase introduttiva;
euro 1.700 per fase istruttoria ed euro 2.500 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed euro 545 per esborsi (C.U. e marca).
Così deciso in Milano, il 26 maggio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 25672/2023 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – art. 2051 c.c. promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO Parte_1 C.F._1
ERNESTO LUNGHI e dell'avv. LUCA TARABBIA, elettivamente domiciliato presso l'avv. Luca
Tarabbia
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA SCALTRITI, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore
parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 31.1.2025 e richiamato all'udienza del 2.4.2025.
Parte convenuta
Come da foglio di p.c. depositato il 31.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 7 esponeva che, in data 31.07.2021, alla guida del proprio motociclo, stava Parte_1 percorrendo l'angolo tra Via Marocchetti e la rotonda di Piazzale Corvetto in , allorquando, a CP_1 causa di una insidiosa buca presente sul manto stradale, egli perdeva il controllo del mezzo e rovinava a terra.
Conveniva, pertanto, in giudizio avanti a questo Tribunale il chiedendone la Controparte_1 condanna ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti, che quantificava in circa 70.000 euro.
Si costituiva il convenuto eccependo l'assenza di responsabilità dell'ente comunale e, in CP_1 subordine, un concorso di responsabilità del danneggiato, chiedendo quindi il rigetto delle domande attoree ovvero la riduzione del risarcimento dovuto.
Escusso un testimone ed espletata CTU medico legale (relazione dott. del 10.07.2024), la Per_1 causa veniva trattenuta a decisione, ai sensi del novellato art. 281quinquies c.p.c., all'udienza del
2.4.2025, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione, con superfluità delle ulteriori istanze istruttorie dedotte dalle parti, e la domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità
Osserva, in via preliminare, il Tribunale, richiamando i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia (cfr. Cass. 2480/2018; Cass. S.U. 20943/2022; Cass. 11152/2023), che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, con irrilevanza della diligenza o meno del custode.
Il custode può andare esente da responsabilità ove provi il caso fortuito, cioè un fatto oggettivamente imprevedibile ed inevitabile che assuma esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso, relegando dunque al rango di mera irrilevante occasione la relazione con la res, la quale non ha più un rilievo causale giuridicamente rilevante nella produzione del danno, ferma l'eventuale relazione causale strettamente naturalistica (cfr. Cass. 11152/2023).
In questi termini, è rilevante la presenza e la prova, da parte del danneggiato, di una anomalia della res
e dunque del fatto “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. 2480/2018); se la cosa non presenta alcuna anomalia, viene meno il rapporto causale giuridicamente rilevante con l'evento di danno ed essa diviene mero teatro passivo dell'evento.
Il caso fortuito, idoneo ad esonerare il custode da responsabilità, può derivare da un fatto naturale o del terzo ma anche, come noto, dalla condotta colposa del danneggiato stesso.
La condotta gravemente imprudente del danneggiato che ometta di adottare le cautele ordinariamente esigibili nell'interazione con la cosa può, infatti, incidere causalmente sull'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. fino anche ad eventualmente elidere totalmente il nesso eziologico tra la pagina 2 di 7 cosa e il danno ove assuma connotati di gravità e imprevedibilità tali, secondo criteri probabilistici di regolarità causale, da divenire causa esclusiva dell'evento dannoso, con il corollario che tanto più potrà dirsi prevedibile ed evitabile il danno quanto maggiore sarà la visibilità e evidenza del pericolo.
Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'attore abbia adeguatamente dimostrato il fatto storico della caduta e la sua riconducibilità eziologica alla res custodita dal convenuto (i.e. il manto stradale).
Il Tribunale ritiene, infatti, dimostrato che, provenendo da Via Marocchetti, non appena immessosi nella rotonda di Piazzale Corvetto, l'attore sia incappato, con la ruota anteriore del proprio motociclo, in una buca presente sul manto stradale in prossimità di un tombino, cadendo rovinosamente al suolo.
Nonostante l'assenza di rappresentazioni fotografiche, la dinamica del sinistro si ritiene provata sulla base della precisa e coerente testimonianza di , della cui attendibilità non si ritiene di Testimone_1 dover dubitare, non sussistendo peraltro significativo contrasto tra la deposizione testimoniale e la dichiarazione resa prima del giudizio e prodotta sub doc. 2 da parte attrice.
La teste, che al momento del sinistro si trovava proprio all'angolo tra via Marocchetti e Piazzale
Corvetto, ha confermato innanzitutto che il è caduto subito dopo aver imboccato la rotonda Pt_1
(cfr. ud. 19.3.24). Intervenuta per soccorrere l'attore, la teste ha notato la presenza di una buca sul manto stradale (cfr. ud. 19.3.24: “a terra, dove ho visto cadere la moto c'era una bella buca... la buca per quello che ricordo non era tanto larga ma abbastanza profonda e vicino c'era un tombino”). La teste, pur non ricordando esattamente le dimensioni della predetta anomalia, ha precisato che essa aveva un'estensione di circa 50 cm ed una profondità di circa 7-8 cm, e che si trovava in prossimità di un tombino (cfr. ud. 19.3.24: “ricordo che c'era un tombino, da lì partiva una crepa e poi a fianco c'era una buca.. di cui non saprei esattamente quantificare l'estensione.. non era piccolina… non so quantificare bene la profondità della buca, ma direi alcuni centimetri forse anche sette o otto”).
Nonostante la teste non abbia potuto vedere esattamente il punto in cui incappava la ruota del motociclo, la caduta improvvisa e la presenza in quel punto di una buca sul manto stradale sono elementi sufficienti per presumere che l'attore abbia perso il controllo del motociclo e sia caduto proprio a causa della predetta anomalia presente sulla superficie stradale.
Si reputa dunque che, la presenza di una buca con le caratteristiche sopra descritte (posizione accanto ad un tombino, larghezza di circa 50 cm e profondità di 7-8 cm) e sita in prossimità di una rotatoria, rappresenti un pericolo significativo per un motociclo.
Deve infatti escludersi che l'attore avrebbe potuto evitare, con l'impiego di diligenza e cautela ordinarie, la buca e la conseguente caduta. La buca, infatti, si presentava all'ingresso di una rotatoria ed aveva dimensioni tali da non essere visibile da molto distante, tenuto conto altresì che il sinistro è avvenuto in orario notturno (1 di notte), sicché non era possibile per l'attore, impegnato a guidare e a controllare altresì il traffico della rotatoria, avvedersi dell'insidia con anticipo sufficiente per schivarla.
Deve escludersi che il conducente del motoveicolo, procedendo a velocità modesta su strada urbana
(cfr. ud. 19.3.24, teste: “ il ragazzo non andava veloce, direi a 25 o 30 Km orari anche perché aveva decelerato in prossimità della rotonda”) e legittimamente confidando nella regolarità del manto pagina 3 di 7 stradale, potesse prevedere detta buca con l'anticipo sufficiente a porre in essere le manovre necessarie ad evitarla, tenuto conto che si stava appunto immettendo in una rotatoria e doveva verificare l'assenza di altri veicoli o utenti della strada.
Ritenuto provato il fatto storico della caduta e la sua riconducibilità eziologica alla res custodita dal convenuto ed esclusa la prova di una condotta imprudente e incauta dell'attore che abbia non solo causato ma anche concorso a causare la caduta e il danno, si reputa che il , a fronte Controparte_1 di una dimostrata anomalia potenzialmente lesiva del manto stradale e dell'accertato nesso tra tale anomalia e la caduta dell'attore, non ha efficacemente dimostrato un caso fortuito, come dianzi descritto, idoneo a recidere tale nesso causale e dunque a relegare la res a mero teatro passivo dell'evento.
Ne consegue che il , non avendo provato né il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. Controparte_1 né il concorso colposo del danneggiato ai sensi degli articoli 2056 e 1227 c.c., deve essere ritenuto esclusivo responsabile del sinistro e dei danni conseguenza ad esso riconducibili.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
2.1. Danni non patrimoniali
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura essendo stata mossa dalle parti.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice, e descritta nella relazione del CTU (“Frattura di due colonne acetabolo destro;
frattura scapola destra, fratture lievemente scomposte dell'arco di riflessione dalla III alla VI costa di destra”), dal sinistro di cui è causa alla luce della documentazione medica in atti.
Il CTU, quindi, per quanto di rilevanza ai fini della decisione, individuava l'invalidità temporanea in
236 giorni totali, di cui 11 giorni al 100%, 75 al 75%, 60 al 50%, e altri 90 al 25% mentre, per quanto attiene all'invalidità permanente residuante in capo al , il ctu stimava postumi permanenti in Pt_1 nesso di causa con il sinistro nella misura del 15-16%.
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass.
11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
pagina 4 di 7 In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass.
25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Manca invece qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno di cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile, nulla allegando l'attore in ordine a propri turbamenti d'animo o sofferenze interiori connessi al sinistro di cui è causa e indicando nell'atto di citazione una somma a titolo di risarcimento per il solo danno biologico (cfr. pag. 4 citazione, ove l'attore deduce espressamente il solo “danno biologico tabellare”). Del resto, l'allegazione del danno morale non può ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento di “tutti i danni patiti dall'attore” (cfr. conclusioni citazione e foglio di pc), in quanto a tal fine non è sufficiente l'adozione di ampie formule definitorie o “etichette”, ma è necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte del danneggiato.
Mancando tout court l'allegazione tempestiva di un danno morale patito dall'attore, deve escludersi il riconoscimento di tale voce di danno, potendosi dunque liquidare il solo danno biologico.
In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella
(115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dalla parte attrice, nella sola componente di danno biologico, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di 42.362 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle (per la sola voce di danno biologico) per un'invalidità permanente del 15,5% in soggetto di 34 anni all'epoca della stabilizzazione dei postumi.
Deve escludersi qualsiasi aumento per personalizzazione, in ogni caso non richiesto dall'attore, in quanto non sono state né allegate né provate circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno pagina 5 di 7 concreto patito dal più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi Pt_1 dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass.
7513/2018).
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo base di cui alla Tabella, nella sola componente biologica (84 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale), con conseguente liquidazione di un danno di 10.059 euro (924 euro per 11 gg al 100%, 4.725 euro per 75 gg al 75%,
2.520 euro per 60 gg al 50% e 1.890 euro per 90 gg al 25%).
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta, pertanto, a 52.421 euro.
Dal danno non patrimoniale dianzi liquidato dev'essere detratta, come domandato dall'attore stesso
(pag. 5 primo capoverso citazione), la somma di 10.424,95 euro percepita dall'attore ante causam in forza di una polizza assicurativa privata, sicchè, per differenza, l'importo residuo da pagare è pari ad euro 41.996,05 euro.
A tale importo, liquidato in moneta attuale, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro (31 luglio 2021) e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
2.2 Danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale, possono riconoscersi le spese sanitarie documentate (doc. 7 att.) e ritenute adeguate e congrue dal CTU (pag. 7 ctu “Le spese mediche e di cura assommano a euro 86,00, mentre le spese per attività medico-legale assommano a euro 300,00 e le spese amministrative a euro
140,00.”), per complessivi euro 526, potendosi liquidare anche la spesa per la consulenza medico legale di parte ante causam, necessaria per l'impostazione della causa, e per ambulanza e certificato medico
(cfr. doc. 7).
Alla somma dianzi liquidata dev'essere aggiunta la rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
3. Spese di CTU e di lite
Le spese sono poste integralmente a carico del , che è soccombente e ha rifiutato Controparte_1 ingiustificatamente la proposta conciliativa di questo Giudice, accettata invece da parte attrice, (a fronte di un danno liquidato con la presente sentenza financo superiore alla proposta conciliativa), e sono liquidate in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro (in base al decisum) nella misura di cui al dispositivo, che tiene conto della mancata adesione di parte convenuta alla procedura di negoziazione assistita, dell'aumento per presenza di collegamenti ipertestuali ai documenti contenuti nell'atto di citazione ma anche della riduzione per la semplicità della causa.
pagina 6 di 7 Anche le spese di CTU sono poste interamente a carico del soccombente, nei Controparte_1 rapporti interni, ferma la solidarietà verso il consulente nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
in parziale accoglimento delle domande attoree,
visto l'art. 2051 c.c.,
DICHIARA la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro del Controparte_1
31.7.2021 di cui è causa e per l'effetto,
CONDANNA il a pagare a : Controparte_1 Parte_1
- a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 41.996,05, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 31.7.2021 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 526, oltre rivalutazione secondo indice Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del CP_1
nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del consulente
[...]
CONDANNA il a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in euro 7.000 per compensi (euro 1.600 per fase di studio;
euro 1.200 per fase introduttiva;
euro 1.700 per fase istruttoria ed euro 2.500 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed euro 545 per esborsi (C.U. e marca).
Così deciso in Milano, il 26 maggio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 7 di 7