Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/01/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7284/2023 r.g. proposta da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Filippo Colapinto, domiciliatario, giusta mandato in atti;
-parte ricorrente-
contro
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t.
-parte resistente, contumace-
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del 23
gennaio 2025, che qui si intende riportato.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della deci-
sione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del
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A. Ruffino
processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Il ricorrente ha adito questo Tribunale deducen-
do che:
- dopo aver predisposto, con e Controparte_2 [...]
, un progetto industriale avente ad oggetto la Persona_1
creazione di mangimi a base di microalghe per l'alimentazione dei bovini da latte, aveva acquisito la di-
sponibilità di amministratore della socie- Controparte_1
tà convenuta, ad avviare una fase sperimentale di detto progetto;
- con scrittura privata del 14 agosto 2020, il Pt_2
, determinatosi ad anticipare le risorse finanziarie
[...]
necessarie per la realizzazione della menzionata iniziativa industriale, aveva consegnato al nella qualità _1
sopra specificata, un assegno bancario tratto sulla Banca
Popolare di Puglia e Basilicata – filiale di Gioia del Col-
le, n. 201655754-11, dell'importo di €25.000,00, con l'intesa che detta somma gli sarebbe stata rimborsata nel tempo, una volta verificato l'incremento dei proventi otte-
nuti dalla vendita del latte;
- in seguito, il pur impiegando il denaro _1
ricevuto nell'attività di allevamento, interrompeva ogni contatto con gli altri protagonisti dell'iniziativa sopra descritta e, in un successivo incontro, comunicava la pro-
pria intenzione di non proseguire nelle attività concorda-
te, dichiarando di voler restituire la somma anticipatagli dal , con riserva di concordare le modalità di Parte_1
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rimborso;
- considerata l'inerzia di il in _1 Parte_1
data 1 marzo 2022, inviava alla Società resistente una nota p.e.c., con cui richiedeva la restituzione della somma di
€25.000,00, oltre agli accessori di legge;
Sulla base di tali allegazioni di fatto, il ricorrente ha chiesto:
- di accertare il proprio diritto ad ottenere la re-
stituzione immediata dell'importo di €25.000,00 e di con-
dannare il in proprio e in solido con la società _1
agricola al paga- Controparte_1
mento della detta somma, oltre a interessi moratori;
- in subordine, di fissare un termine per la restitu-
zione dell'importo di €25.000,00 e di condannare il CP_3
[...
, in proprio e in solido con la società agricola
[...]
, al pagamento della det- Controparte_4
ta somma, oltre a interessi moratori, con vittoria di spese
(ricorso depositato in data 8 giugno 2023).
I.2.- All'udienza del 23 novembre 2023, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda nei confronti del in proprio, limitandola nei soli confronti della _1
, pure ritualmente evocata in giudizio, ma Controparte_1
non costituita. Di talché è stata dichiarata la contumacia di quest'ultima.
I.3.- La causa, istruita con la documentazione prodot- ta dal ricorrente e con l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della resistente, tuttavia non presentatosi a renderlo senza giustificato motivo, è stata Il Giudice 3
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riservata in decisione, previa assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni nonché per le memorie di-
fensive conclusive.
II.- Preso atto della limitazione soggettiva della do- manda dichiarata dal ricorrente (vedi supra par. I.2), nel merito, la domanda principale è meritevole di accoglimento.
Dal tenore letterale della scrittura del 14 agosto
2020 (in atti), recante le sottoscrizioni di entrambe le parti e da ritenersi riconosciuta per effetto della contu- macia della Società convenuta (art. 215, co. 1, n. 1,
c.p.c.), è possibile desumere chiaramente la causa del con-
tratto.
Risulta infatti che il ricorrente conferì, a mezzo as- segno bancario, la somma di €25.000,00 in favore della so-
cietà agricola , espressamente qualificando Controparte_1 tale dazione come “prestito per mera liberalità”.
La finalità di investimento del prestito accordato al- la società resistente, come attestata dalla scrittura sud- detta, è comprovata dal capitolo n. 11 del dedotto interro-
gatorio formale, da cui emerge che le risorse finanziarie necessarie per l'avvio del progetto, anticipate dal ricor- rente, gli sarebbero state rimborsate nel tempo, una volta registrato l'aumento di proventi della vendita del latte.
E' altresì comprovata dal capitolo n. 17 dell'interrogatorio formale, l'intenzione della _1
di non proseguire nelle concordate attività indu-
[...]
striali, le quali avevano costituito la ragione economica del prestito accordato dal ricorrente.
A norma dell'art. 232 c.p.c., posta l'assenza ingiu-
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stificata del legale rappresentante della parte interrogan- da (cui il provvedimento ammissivo del mezzo istruttorio è
stato ritualmente notificato a cura dell'istante), è possi- bile ritenere ammessi i fatti dedotti in interrogatorio, come innanzi evidenziati, anche alla luce del contenuto,
sostanzialmente coerente, della scrittura privata 14 agosto
2020.
La veste giuridica della pattuizione intercorsa tra le parti, tenuto conto degli artt. 1362 ss. c.c., è pacifica- mente quella di contratto atipico di prestito infruttifero, così come definito nella nota p.e.c. del 1° marzo 2022,
trasmessa dal ricorrente alla (in atti). Inoltre, _1 tale qualificazione corrisponde alla comune intenzione del- le parti, valutato il dato letterale del contratto e le circostanze oggetto di interrogatorio, da cui emerge anche il comportamento complessivo delle stesse, successivo alla conclusione dell'accordo.
Operato tale inquadramento, viene in rilievo l'obbligazione della di restituzione della somma _1
ottenuta a prestito, di cui il ricorrente pretende l'adempimento.
Sotto tale profilo non v'è dubbio che, alla luce della manifestata intenzione del legale rappresentante della re- sistente di interrompere l'esecuzione delle attività con- cordate con il e, dunque, di non voler più dare Parte_1
conto al concedente delle sorti economiche del progetto cui il prestito era finalizzato, risulti integrato anche il termine per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria, tanto più che, ai sensi dell'art. 1183 c.c., qualora le
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parti non abbiano stabilito un termine specifico, il credi- tore può esigere immediatamente l'esecuzione della presta-
zione.
In ordine alla domanda accessoria afferente agli interessi, non essendone stata espressamente richiesta la liquidazione secondo una determinata decorrenza, essi devono riconoscer- si a far data dal giorno della domanda.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa e della difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00
FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio 919,00 -30% 643,30
Introduttiva 777,00 -30% 543,90
Istruttoria 1.680,00 -30% 1.176,00
Decisoria 1.701,00 -30% 1.190,70 totale 3.553,90
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda proposta, con ricorso depositato in data 8 giugno
2023, da contro la Parte_1 [...]
ogni contraria istanza Controparte_5
disattesa, così provvede:
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a) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e per l'effetto, CONDANNA la Controparte_1
al pagamento, in favore del ricorren-
[...]
te, della somma di € 25.000,00, oltre agli interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo, a titolo di restitu-
zione del prestito per cui è causa;
b) CONDANNA la Controparte_1
al pagamento, in favore del ricorrente, delle
[...]
spese processuali, che liquida in misura di €264,00, a ti-
tolo di esborsi, e di €3.553,90, a titolo di compensi, ol-
tre a rimborso forf. spese generali (15% compensi), Iva e
Cap come per legge.
Bari, 30 gennaio 2025
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Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Marco Nuzzi.
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