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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/03/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
dott. Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1888 del Ruolo Generale
dell'anno 2022, promossa da
( ) nata a [...] il 14 marzo Parte_1 C.F._1
1950 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Lucrezia Pasolini
- appellante-
contro
(CF ) nata a Rimini in [...] 11 febbraio CP_1 C.F._2
1958 e residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Elisa
Poggioli e dell'avv. Beatrice Spinelli.
-appellata- IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 917/2022 del 6-13 ottobre 2022 del
Tribunale di Forlì.
CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 20 settembre 2024. Parte_1
Per come da note scritte depositate il 20 settembre 2024. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio la sorella dinanzi Parte_2 CP_1
al Tribunale di Forlì, sostenendo di essere stata lesa nella propria quota di legittima da parte della loro madre, , che, con testamento pubblico, l'aveva CP_2
totalmente pretermessa nella attribuzione dei propri beni.
ha evidenziato che la madre era deceduta a Cesenatico (FC), in Parte_1
data 24.10.2015, e che la stessa, che aveva avuto l'ultimo domicilio in AT a AR
(FC), in via Bologna, n.8, aveva disposto del proprio patrimonio – costituito da beni immobili, diritti reali immobiliari e beni mobili per un ammontare complessivo di €
588.455,94 – mediante testamento pubblico, nominando quale propria erede universale la convenuta in aperto contrasto con l'art. 537 c.c., che limitava la CP_1
libertà di disposizione del patrimonio del de cuius, riservandone una quota mobile ai figli.
ha, quindi, chiesto che fosse accertata e dichiarata l'avvenuta Parte_1
lesione della propria quota di legittima ad opera delle disposizioni testamentarie materne, e, per l'effetto, che, previo accertamento dell'effettivo ammontare del patrimonio della testatrice al momento dell'apertura della successione, fosse disposta la pag. 2/16 reintegrazione di essa attrice nella quota riservatale dalla legge, mediante proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la porzione dell'asse ereditario di cui la madre avrebbe potuto liberamente disporre.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di CP_1
riduzione delle disposizioni testamentarie di , in quanto infondata in CP_2
fatto ed in diritto. In particolare, ha eccepito che l'azione intentata dall'attrice avrebbe dovuto ritenersi incompatibile con il contegno processuale assunto da quest'ultima nell'ambito di altri giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Forlì ed introdotti dalla medesima nei confronti di essa convenuta dopo l'apertura della successione, i quali rendevano palese una non equivoca rinuncia a fare valere la lamentata lesione. In
particolare, aveva avanzato domanda di divisione giudiziale di Parte_1
diversi immobili in comproprietà con essa convenuta, alcuni dei quali direttamente interessati dalle disposizioni testamentarie impugnate, ed aveva introdotto un procedimento di intimazione di sfratto nei confronti della società che aveva in gestione uno di questi immobili, segnatamente un albergo, al fine di ottenerne lo sfratto per morosità. In entrambi i procedimenti, l'attrice aveva spontaneamente eseguito le disposizioni testamentarie oggi impugnate, riconoscendo in capo ad essa convenuta, in aggiunta alla piena proprietà di un intero immobile, una quota di proprietà in relazione ai rimanenti beni immobili coinvolti nella successione pari a 2/3 del totale – risultante dalla somma della quota di proprietà della defunta madre (1/3), che le era pervenuta in eredità, con quella già di sua proprietà (1/3) – ed attribuendo a sé medesima la sola quota di 1/3, ed aveva omesso di rivendicare i propri diritti di legittimaria pretermessa su tali immobili, così tenendo un atteggiamento incompatibile con la volontà di pag. 3/16 pretendere la reintegrazione della propria quota di legittima lesa, che in questa sede aveva, invece, successivamente richiesto.
2- Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 917/2022 del 6 -13 ottobre 2022, ha rigettato la domanda formulata da , condannandola al rimborso, in favore di Parte_1
delle spese di lite, liquidate in 6.738,00 Euro per compenso, oltre CP_1
spese forfettarie, IVA e CPA. Ha posto a carico dell'attrice le spese della espletata
CTU, liquidate con separato decreto.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che l'azione di riduzione, irrinunciabile sino alla morte del de cuius, costituiva azione personale e non reale e mirava ad una pronuncia di natura costitutiva ( ex multis, Cass.
Civ., sent. n. 9424/2003 e Cass. Civ., sent. n. 2859/2006), avente la precisa finalità di risolvere (con effetto limitato alle parti) le disposizioni testamentarie, i legati e le donazioni lesive della quota di legittima;
-che, nel caso in esame, la volontà testamentaria della era stata chiaramente CP_2
espressa nel testamento pubblico redatto dinanzi al notaio dott. , in Persona_1
data 31.01.2013, n. rep. 628 e successivamente registrato in data 23.09.2016, che così
recitava: “Non ho mai fatto testamento. Nel pieno possesso delle mie facoltà mentali
nomino erede universale mia IG . Desidero precisare che mia IG CP_1
ha ricevuto in regalo da mio marito in vita, una somma di denaro per il Pt_1
restauro della casa e ritengo che detta somma vada a compensare la medesima somma
che mia IG ha prelevato, col mio consenso, nel 2008 per bisogni personali”; CP_1
-che non poteva contestarsi l'interpretazione, limpida ed eloquente, delle disposizioni testamentarie della madre delle odierne parti in giudizio, dalle quali inequivocabilmente pag. 4/16 traspariva l'effettiva lesione della quota di riserva in capo all'attrice Pt_1
, totalmente pretermessa dalla istituzione a titolo di erede universale della
[...]
IG convenuta CP_1
-che, a fronte di tali disposizioni testamentarie, l'odierna attrice aveva esperito azione di riduzione per lesione della quota di legittima dalla legge riservatale, la quale ultima, in assenza del coniuge ed in presenza di due figli del defunto, veniva quantificata dall'art. 537 c.c. nella misura corrispondente ad 1/3 del patrimonio (2/3 diviso per due);
-che parte convenuta, tuttavia, aveva eccepito l'intervenuta tacita rinuncia alla medesima azione, fondando tale assunto sull'asserito comportamento concludente che avrebbe manifestato l'attrice nel corso degli altri procedimenti celebrati innanzi a questo
Tribunale contro la sorella convenuta;
-che l'eccezione meritava accoglimento;
-che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 05.01.2018, n. 168, aveva stabilito che “la conferma della disposizione testamentaria o la volontaria esecuzione di essa
non opera rispetto alle disposizioni lesive della legittima, in quanto gli effetti
convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle disposizioni testamentarie nulle,
mentre tali non sono quelle lesive della legittima, essendo soltanto soggette a riduzione
(cioè, suscettibili di essere dichiarate inefficaci nei limiti in cui sia necessario per
integrare la quota di riserva). Pertanto, l'esecuzione volontaria di per sé non preclude
al legittimario l'azione di riduzione”;
-che, pertanto, se era vero che la conferma o la spontanea esecuzione delle disposizioni testamentarie nulle ne pregiudicavano la loro successiva impugnazione, diverso era il caso in cui la conferma o la spontanea esecuzione inerissero a disposizioni testamentarie pag. 5/16 lesive della legittima, non essendo le medesime nulle ma pienamente valide ed efficaci,
benché potenzialmente suscettibili di riduzione (o di dichiarazione di parziale inefficacia), per effetto della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di riduzione esperita dai legittimari;
-che, dunque, l'azione di riduzione avrebbe potuto essere liberamente esercitata anche laddove, come nel caso in esame, il testamento lesivo della legittima fosse stato confermato od eseguito;
-che la Corte di Cassazione aveva altresì precisato che doveva, tuttavia, ribadirsi il principio (cfr. Cass. n. 1373/2009) secondo cui, il diritto, patrimoniale (e perciò
disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, era rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia fosse inequivocabile,
occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato,
incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione (conforme Cass.
n. 20143/2013)”;
-che, in definitiva, la conferma ovvero la spontanea esecuzione da parte del legittimario leso o pretermesso dalle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva, se da un lato non valevano a neutralizzare il successivo esperimento dell'azione di riduzione in relazione alle medesime disposizioni, d'altro canto, qualora concorrenti con comportamenti inequivocabilmente contrastanti con la volontà di rivendicare la propria quota di legittima, potevano qualificarsi come una rinuncia tacita alla volontà di esperire successivamente tale azione, in quanto atteggiamenti evidentemente contrastanti con la
ratio a quest'ultima sottesa;
pag. 6/16 -che, nel caso specifico, parte convenuta aveva dedotto che aveva Parte_1
instaurato il procedimento RGN. 3020/2017 dianzi al Tribunale di Forlì per la divisione giudiziale di diversi beni immobili in comproprietà tra le due sorelle;
-che, tra tali beni, oltre a quelli in comproprietà esclusiva delle due, ne figuravano altri –
segnatamente, a) Foglio 1, num. 255, sub 1, Via Bologna n.8, Cat. D/2; b) Foglio 1,
num. 255, sub 7, Via Bologna n.8, Cat. A/3, Cl.3; c) Foglio 1, num. 283, sub 7, Via
Milano n.7D N.9 P.T., Cat. C/1, Cl.5 – che, sino all'apertura della successione, si trovavano in comunione indivisa tra le due sorelle e la madre, nella quota di quota di 1/3
cadauna;
-che, nel ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c. di detto giudizio, l'odierna attrice, nel richiedere la divisione giudiziale di tutti i beni in comproprietà, aveva richiamato le risultanze dei registri dell'Agenzia delle Entrate al momento della proposizione della domanda, quindi in un momento successivo al decesso della de cuius e alla pubblicazione del testamento, contenente le disposizioni, in tesi, lesive dei suoi diritti di legittimaria;
-che, quindi, , avendo chiesto, con riferimento ai predetti immobili Parte_1
già in comproprietà con la madre, la divisione sulla base delle risultanze catastali, aveva riconosciuto in capo alla sorella odierna convenuta una quota di comproprietà superiore alla propria, ovverosia quella risultante dai registri dell'Agenzia delle Entrate in seguito all'accettazione dell'eredità della da parte di quale sua CP_2 CP_1
erede universale;
-che, così operando, l'attrice aveva di fatto prestato acquiescenza alle disposizioni testamentarie della madre;
pag. 7/16 -che, in particolare, poi, , aveva dedotto, nel giudizio di divisione, Parte_1
la piena proprietà, in capo a dell'immobile “Foglio 1, num. 282, CP_1
sub 7, Via Milano SNC P.T., Cat. D/6; e) Foglio 40, num. 90, cl.4”, oggetto anche della domanda di riduzione;
-che la condotta processuale tenuta dall'attrice nell'ambito del procedimento di divisione appariva sintomatica della non equivoca volontà di rinunciare a fare valere il diritto di reintegra della quota di legittima lesa;
-che, infatti, l'azione di divisione giudiziale in questione era stata esperita in data successiva alla morte della madre di , in un momento in cui Parte_1
l'attrice era già venuta a conoscenza delle disposizioni testamentarie che la pretermettevano dall'asse ereditario;
-che, invero, l'attrice aveva riconosciuto alla sorella le stesse quote risultanti dall'esecuzione delle oggi contestate volontà della defunta;
-che era ininfluente l'argomentazione di che il procedimento di Parte_1
divisione giudiziale fosse in realtà incominciato nel 2014 tra le parti con il procedimento di mediazione obbligatoria, quando la madre era ancora in vita, poiché
ella avrebbe dovuto, per tutelare i propri diritti di legittimaria pretermessa, sospendere l'azione di divisione intrapresa, o quantomeno limitarne l'oggetto ai soli beni non rientranti nel compendio ereditario e quindi oggetto delle disposizioni testamentarie impugnate, ed esperire per questi ultimi una autonoma e separata azione di riduzione,
con proposizione congiunta dell'azione di divisione ereditaria;
-che i beni, infatti, erano potenzialmente entrati in comunione ereditaria, ma per poterlo accertare e per poter vantare i propri diritti di legittimaria sugli stessi, Pt_1
pag. 8/16 avrebbe necessariamente dovuto, in quanto pretermessa, previamente esperire Pt_1
con esito positivo l'azione di riduzione;
-che, in materia di successione ereditaria, era noto che l'erede legittimario che fosse stato pretermesso acquistava la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell'azione di riduzione;
-che, quindi, prima di tale momento, lo stesso non poteva chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presupponevano l'assunzione della qualità di erede e l'attribuzione congiunta di un asse ereditario (Cass.
civ. Sez. II Sent., 13/01/2010, n. 368);
-che costituiva ormai principio consolidato nella giurisprudenza quello per cui l'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale,
potessero essere fatte valere nel medesimo processo, giacché per ragioni di economia processuale si consentiva al legittimario di chiedere anzitutto la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assumeva lesive della legittima e,
successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione fosse accolta, l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientravano a far parte del patrimonio ereditario divisibile (cfr. n. 2367/1970;
più di recente Cass. n. 19284/2019);
-che, dunque, quando nel medesimo processo erano proposte congiuntamente l'azione di riduzione e la divisione, il giudice era tenuto a decidere pregiudizialmente sulla domanda di riduzione, costituendo questa un "prius" rispetto a quella di divisione (cfr.
già Cass. n. 672/1964, ovvero anche Cass. civ. Sez. VI - 2, ord.12.04.2022, n. 11879);
pag. 9/16 -che il principio si giustificava perché la domanda di riduzione, qualora fosse stata accolta, avrebbe potuto portare alla modifica della iniziale misura del concorso dei coeredi sui beni relitti, a vantaggio dei legittimari lesi o pretermessi e in danno dei beneficiari delle disposizioni riducibili;
-che l'attrice, essendosi determinata ad agire comunque per la divisione giudiziale,
senza preventivamente riconoscere che quei beni avrebbero dovuto essere accertati come entrati in comunione ereditaria, e solo dopo potere essere divisi secondo le quote legittime, aveva indubbiamente acconsentito alla conferma e conseguente spontanea esecuzione delle disposizioni testamentarie, manifestando una volontà incompatibile con la successiva proposizione dell'azione di riduzione;
-che una ulteriore manifestazione di tacita rinuncia alle proprie pretese di legittimaria era desumibile da ulteriore condotta di all'udienza celebratasi in Parte_1
data 12.12.2019 nell'ambito del sopra citato procedimento di divisione giudiziale;
-che, in tale occasione, l'attrice aveva insistito per l'assegnazione del “lotto 1” come risultante dalla C.T.U., anch'essa in atti e redatta dal geom. ella Persona_2
fase istruttoria di detto giudizio, con il quale era stata attribuita chiaramente una quota proprietaria ripartita come da disposizioni testamentarie (2/3 ed 1/3 CP_1
); Parte_1
-che non sembrava condivisibile nemmeno l'argomentazione avanzata da parte attrice per cui la proposizione dell'odierno giudizio sarebbe valsa, di per sé, come condotta ostativa alla manifestazione di una rinuncia ai propri diritti di legittimaria, dovendosi avere riguardo, ai fini dell'accertamento di tale circostanza, al comportamento concludente complessivamente tenuto dall'attrice prima dell'esperimento dell'azione di pag. 10/16 riduzione, nell'ambito della quale l'eccezione di rinuncia all'azione era stata utilmente sollevata;
-che, del resto, a ritenere ammissibile la presente azione, a fronte della pregressa proposizione di una domanda di divisione basata su di un diverso ed incompatibile assetto proprietario rispetto a quello a cui si sarebbe voluti approdare all'esito del presente procedimento, si sarebbe giunti a pregiudicare l'interesse generale alla libera,
rapida e sicura circolazione dei beni, principio cardine del diritto civile nel nostro ordinamento giuridico, laddove il giudizio di divisione avesse condotto alla alienazione e/o assegnazione dei beni;
-che, in definitiva, quindi, la condotta assunta dalla attrice Parte_1
integrava una rinuncia tacita all'azione di riduzione, con l'effetto di rendere inammissibile la presente azione;
-che le spese di lite dovevano seguire la soccombenza;
-che anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto, dovevano essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
3- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
denunciandone, con unico articolato motivo, l'erroneità, quale conseguenza di travisamento dei fatti e di errata applicazione delle norme processuali e sostanziali regolanti l'azione di riduzione, la divisione mortis causa e quella dei beni non caduti in successione in violazione degli artt. 553 e ss c. c.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione, CP_1
invocandone il rigetto.
pag. 11/16 La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione “cartolare”, con concessione dei termini di cui all'art.190 c. p. c.
4- L'articolato motivo di appello di è senz'altro infondato e deve Parte_1
essere, dunque, disatteso.
Risulta, invero, pacifico che l'odierna appellante, dopo il decesso della madre e prima di proporre azione di riduzione delle disposizioni del CP_2
testamento di quest'ultima, lesive della sua quota di legittima, abbia proposto, nei confronti della sorella azione di divisione di immobili, CP_1
ricomprendenti anche i seguenti beni, siti nel Comune di AT (FC), così distinti catastalmente: a) fg.1, part.255 sub 1 cat. D/2, via Bologna 8 piani S1, T 1-2; b) fg.1,
part.55 sub 7 cat. A/3, vani 6,5, via Bologna, Piani T-1; c) fg , part.283, sub 7, cat. C/1,
cl. 5 166 mq., via Milano 9 piano T.
Orbene, , nel proporre la domanda di divisione predetta, ha fatto Parte_1
riferimento a documenti catastali, riportanti le quote appartenenti alle due sorelle,
conseguenti al testamento della madre, che l'appellante, in questa sede, ha ritenuto lesivo della sua quota di legittima.
E', peraltro, significativo che l'appellante non abbia inserito, nella domanda di divisione della quale si è detto, anche il seguente immobile, sito nel Comune di AT, distinto in
Catasto al fg.1 part. 282 via Milano 9 cat. D/6, appartenuto per intero alla madre,
apparendo evidente la consapevolezza di che di tale immobile Parte_1
fosse divenuta proprietaria per intero la sorella in virtù delle CP_1
disposizioni testamentarie di . CP_2
pag. 12/16 Elimina, peraltro, ogni dubbio sulla tacita volontà di di accettare Parte_1
le disposizioni testamentarie della madre la condotta tenuta dall'odierna appellante nel corso del giudizio di divisione predetto, rinunciando alle proprie pretese di legittimaria.
, all'esito della CTU espletata nel giudizio di divisione, ha, infatti, Parte_1
dichiarato di preferire l'assegnazione del lotto 1, risultante dall'elaborato peritale, nel quale si era tenuto conto delle quote proprietarie delle parti, conseguenti al testamento della loro madre.
Deve ricordarsi, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità ha avuto costantemente modo di affermare che (cfr. Cass. n. 2771/1971) la conferma della disposizione testamentaria o la volontaria esecuzione di essa non opera rispetto alle disposizioni lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590
c.c. si riferiscono alle disposizioni testamentarie nulle, mentre tali non sono quelle lesive della legittima, essendo soltanto soggette a riduzione (cioè, suscettibili di essere dichiarate inefficaci nei limiti in cui sia necessario per integrare la quota di riserva).
Pertanto, l'esecuzione volontaria di per sé non preclude al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli abbia manifestato anche tacitamente la volontà di rinunziare all'integrazione della legittima, potendosi però desumere l'esistenza di una rinunzia tacita attraverso un complesso di elementi concordanti da cui emerga che la parte interessata abbia avuto la consapevolezza dell'esorbitanza della disposizione testamentaria dai limiti della porzione disponibile e tuttavia abbia eseguito integralmente la disposizione medesima (in termini si veda anche Cass. n. 8611/1995;
Cass. n. 8001/2012, Cass. Civ. Sez. II 5 gennaio 2018 n.168).
pag. 13/16 Deve quindi ribadirsi il principio (cfr. Cass. n. 1373/2009) secondo cui, il diritto,
patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione
(conf. Cass. n. 20143/2013; Cass. Civ. Sez. II 5 gennaio 2018 n.168).
Orbene, appare evidente che la condotta tenuta da nel giudizio di Parte_1
divisione iscritto al n.3020/2017, comportando adesione incondizionata all'assetto proprietario degli immobili suddetti, conseguente al testamento di , CP_2
integri, senza possibilità di equivoci, tacita rinuncia all'azione di riduzione delle disposizioni di ultima volontà di quest'ultima, consentita perché successiva alla morte della testatrice.
Il legittimario leso può, del resto, rinunciare all'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva, anche tacitamente, purché in base ad un comportamento inequivoco e concludente, essendo le formalità di cui all'art. 519 cc prescritte soltanto per la rinuncia all'eredità (vedi Cassazione civile, sez. II, 03/09/2013,
n. 20143; Cass. Civ. Sez. II 3/12/1996 n.10775).
E' ininfluente, ai fini che qui interessano, la circostanza che abbia Parte_1
avviato il procedimento di mediazione che ha preceduto il giudizio di divisione al quale si è fatto riferimento prima della morte della madre, posto che la domanda giudiziale di divisione è stata proposta dopo la morte di quest'ultima, tenendo conto dell'assetto pag. 14/16 proprietario di alcuni degli immobili determinato proprio dalle disposizioni testamentarie di . CP_2
5-In definitiva, l'appello di deve essere rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia,
può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in 7.122,00 Euro (2.127,00 Euro per la fase di studio, 1.416,00 Euro per la fase introduttiva e 3.579,00 Euro per la fase decisionale).
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del CP_1
15% del compenso liquidato.
6- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Pt_1
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
[...]
per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n.115.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II-Condanna a rimborsare le spese del grado a Parte_1 CP_1
liquidandole in 7.122,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie
[...]
nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Pt_1
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
[...]
pag. 15/16 per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 4 marzo
2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
dott. Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1888 del Ruolo Generale
dell'anno 2022, promossa da
( ) nata a [...] il 14 marzo Parte_1 C.F._1
1950 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Lucrezia Pasolini
- appellante-
contro
(CF ) nata a Rimini in [...] 11 febbraio CP_1 C.F._2
1958 e residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Elisa
Poggioli e dell'avv. Beatrice Spinelli.
-appellata- IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 917/2022 del 6-13 ottobre 2022 del
Tribunale di Forlì.
CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 20 settembre 2024. Parte_1
Per come da note scritte depositate il 20 settembre 2024. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio la sorella dinanzi Parte_2 CP_1
al Tribunale di Forlì, sostenendo di essere stata lesa nella propria quota di legittima da parte della loro madre, , che, con testamento pubblico, l'aveva CP_2
totalmente pretermessa nella attribuzione dei propri beni.
ha evidenziato che la madre era deceduta a Cesenatico (FC), in Parte_1
data 24.10.2015, e che la stessa, che aveva avuto l'ultimo domicilio in AT a AR
(FC), in via Bologna, n.8, aveva disposto del proprio patrimonio – costituito da beni immobili, diritti reali immobiliari e beni mobili per un ammontare complessivo di €
588.455,94 – mediante testamento pubblico, nominando quale propria erede universale la convenuta in aperto contrasto con l'art. 537 c.c., che limitava la CP_1
libertà di disposizione del patrimonio del de cuius, riservandone una quota mobile ai figli.
ha, quindi, chiesto che fosse accertata e dichiarata l'avvenuta Parte_1
lesione della propria quota di legittima ad opera delle disposizioni testamentarie materne, e, per l'effetto, che, previo accertamento dell'effettivo ammontare del patrimonio della testatrice al momento dell'apertura della successione, fosse disposta la pag. 2/16 reintegrazione di essa attrice nella quota riservatale dalla legge, mediante proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la porzione dell'asse ereditario di cui la madre avrebbe potuto liberamente disporre.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di CP_1
riduzione delle disposizioni testamentarie di , in quanto infondata in CP_2
fatto ed in diritto. In particolare, ha eccepito che l'azione intentata dall'attrice avrebbe dovuto ritenersi incompatibile con il contegno processuale assunto da quest'ultima nell'ambito di altri giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Forlì ed introdotti dalla medesima nei confronti di essa convenuta dopo l'apertura della successione, i quali rendevano palese una non equivoca rinuncia a fare valere la lamentata lesione. In
particolare, aveva avanzato domanda di divisione giudiziale di Parte_1
diversi immobili in comproprietà con essa convenuta, alcuni dei quali direttamente interessati dalle disposizioni testamentarie impugnate, ed aveva introdotto un procedimento di intimazione di sfratto nei confronti della società che aveva in gestione uno di questi immobili, segnatamente un albergo, al fine di ottenerne lo sfratto per morosità. In entrambi i procedimenti, l'attrice aveva spontaneamente eseguito le disposizioni testamentarie oggi impugnate, riconoscendo in capo ad essa convenuta, in aggiunta alla piena proprietà di un intero immobile, una quota di proprietà in relazione ai rimanenti beni immobili coinvolti nella successione pari a 2/3 del totale – risultante dalla somma della quota di proprietà della defunta madre (1/3), che le era pervenuta in eredità, con quella già di sua proprietà (1/3) – ed attribuendo a sé medesima la sola quota di 1/3, ed aveva omesso di rivendicare i propri diritti di legittimaria pretermessa su tali immobili, così tenendo un atteggiamento incompatibile con la volontà di pag. 3/16 pretendere la reintegrazione della propria quota di legittima lesa, che in questa sede aveva, invece, successivamente richiesto.
2- Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 917/2022 del 6 -13 ottobre 2022, ha rigettato la domanda formulata da , condannandola al rimborso, in favore di Parte_1
delle spese di lite, liquidate in 6.738,00 Euro per compenso, oltre CP_1
spese forfettarie, IVA e CPA. Ha posto a carico dell'attrice le spese della espletata
CTU, liquidate con separato decreto.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che l'azione di riduzione, irrinunciabile sino alla morte del de cuius, costituiva azione personale e non reale e mirava ad una pronuncia di natura costitutiva ( ex multis, Cass.
Civ., sent. n. 9424/2003 e Cass. Civ., sent. n. 2859/2006), avente la precisa finalità di risolvere (con effetto limitato alle parti) le disposizioni testamentarie, i legati e le donazioni lesive della quota di legittima;
-che, nel caso in esame, la volontà testamentaria della era stata chiaramente CP_2
espressa nel testamento pubblico redatto dinanzi al notaio dott. , in Persona_1
data 31.01.2013, n. rep. 628 e successivamente registrato in data 23.09.2016, che così
recitava: “Non ho mai fatto testamento. Nel pieno possesso delle mie facoltà mentali
nomino erede universale mia IG . Desidero precisare che mia IG CP_1
ha ricevuto in regalo da mio marito in vita, una somma di denaro per il Pt_1
restauro della casa e ritengo che detta somma vada a compensare la medesima somma
che mia IG ha prelevato, col mio consenso, nel 2008 per bisogni personali”; CP_1
-che non poteva contestarsi l'interpretazione, limpida ed eloquente, delle disposizioni testamentarie della madre delle odierne parti in giudizio, dalle quali inequivocabilmente pag. 4/16 traspariva l'effettiva lesione della quota di riserva in capo all'attrice Pt_1
, totalmente pretermessa dalla istituzione a titolo di erede universale della
[...]
IG convenuta CP_1
-che, a fronte di tali disposizioni testamentarie, l'odierna attrice aveva esperito azione di riduzione per lesione della quota di legittima dalla legge riservatale, la quale ultima, in assenza del coniuge ed in presenza di due figli del defunto, veniva quantificata dall'art. 537 c.c. nella misura corrispondente ad 1/3 del patrimonio (2/3 diviso per due);
-che parte convenuta, tuttavia, aveva eccepito l'intervenuta tacita rinuncia alla medesima azione, fondando tale assunto sull'asserito comportamento concludente che avrebbe manifestato l'attrice nel corso degli altri procedimenti celebrati innanzi a questo
Tribunale contro la sorella convenuta;
-che l'eccezione meritava accoglimento;
-che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 05.01.2018, n. 168, aveva stabilito che “la conferma della disposizione testamentaria o la volontaria esecuzione di essa
non opera rispetto alle disposizioni lesive della legittima, in quanto gli effetti
convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle disposizioni testamentarie nulle,
mentre tali non sono quelle lesive della legittima, essendo soltanto soggette a riduzione
(cioè, suscettibili di essere dichiarate inefficaci nei limiti in cui sia necessario per
integrare la quota di riserva). Pertanto, l'esecuzione volontaria di per sé non preclude
al legittimario l'azione di riduzione”;
-che, pertanto, se era vero che la conferma o la spontanea esecuzione delle disposizioni testamentarie nulle ne pregiudicavano la loro successiva impugnazione, diverso era il caso in cui la conferma o la spontanea esecuzione inerissero a disposizioni testamentarie pag. 5/16 lesive della legittima, non essendo le medesime nulle ma pienamente valide ed efficaci,
benché potenzialmente suscettibili di riduzione (o di dichiarazione di parziale inefficacia), per effetto della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di riduzione esperita dai legittimari;
-che, dunque, l'azione di riduzione avrebbe potuto essere liberamente esercitata anche laddove, come nel caso in esame, il testamento lesivo della legittima fosse stato confermato od eseguito;
-che la Corte di Cassazione aveva altresì precisato che doveva, tuttavia, ribadirsi il principio (cfr. Cass. n. 1373/2009) secondo cui, il diritto, patrimoniale (e perciò
disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, era rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia fosse inequivocabile,
occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato,
incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione (conforme Cass.
n. 20143/2013)”;
-che, in definitiva, la conferma ovvero la spontanea esecuzione da parte del legittimario leso o pretermesso dalle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva, se da un lato non valevano a neutralizzare il successivo esperimento dell'azione di riduzione in relazione alle medesime disposizioni, d'altro canto, qualora concorrenti con comportamenti inequivocabilmente contrastanti con la volontà di rivendicare la propria quota di legittima, potevano qualificarsi come una rinuncia tacita alla volontà di esperire successivamente tale azione, in quanto atteggiamenti evidentemente contrastanti con la
ratio a quest'ultima sottesa;
pag. 6/16 -che, nel caso specifico, parte convenuta aveva dedotto che aveva Parte_1
instaurato il procedimento RGN. 3020/2017 dianzi al Tribunale di Forlì per la divisione giudiziale di diversi beni immobili in comproprietà tra le due sorelle;
-che, tra tali beni, oltre a quelli in comproprietà esclusiva delle due, ne figuravano altri –
segnatamente, a) Foglio 1, num. 255, sub 1, Via Bologna n.8, Cat. D/2; b) Foglio 1,
num. 255, sub 7, Via Bologna n.8, Cat. A/3, Cl.3; c) Foglio 1, num. 283, sub 7, Via
Milano n.7D N.9 P.T., Cat. C/1, Cl.5 – che, sino all'apertura della successione, si trovavano in comunione indivisa tra le due sorelle e la madre, nella quota di quota di 1/3
cadauna;
-che, nel ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c. di detto giudizio, l'odierna attrice, nel richiedere la divisione giudiziale di tutti i beni in comproprietà, aveva richiamato le risultanze dei registri dell'Agenzia delle Entrate al momento della proposizione della domanda, quindi in un momento successivo al decesso della de cuius e alla pubblicazione del testamento, contenente le disposizioni, in tesi, lesive dei suoi diritti di legittimaria;
-che, quindi, , avendo chiesto, con riferimento ai predetti immobili Parte_1
già in comproprietà con la madre, la divisione sulla base delle risultanze catastali, aveva riconosciuto in capo alla sorella odierna convenuta una quota di comproprietà superiore alla propria, ovverosia quella risultante dai registri dell'Agenzia delle Entrate in seguito all'accettazione dell'eredità della da parte di quale sua CP_2 CP_1
erede universale;
-che, così operando, l'attrice aveva di fatto prestato acquiescenza alle disposizioni testamentarie della madre;
pag. 7/16 -che, in particolare, poi, , aveva dedotto, nel giudizio di divisione, Parte_1
la piena proprietà, in capo a dell'immobile “Foglio 1, num. 282, CP_1
sub 7, Via Milano SNC P.T., Cat. D/6; e) Foglio 40, num. 90, cl.4”, oggetto anche della domanda di riduzione;
-che la condotta processuale tenuta dall'attrice nell'ambito del procedimento di divisione appariva sintomatica della non equivoca volontà di rinunciare a fare valere il diritto di reintegra della quota di legittima lesa;
-che, infatti, l'azione di divisione giudiziale in questione era stata esperita in data successiva alla morte della madre di , in un momento in cui Parte_1
l'attrice era già venuta a conoscenza delle disposizioni testamentarie che la pretermettevano dall'asse ereditario;
-che, invero, l'attrice aveva riconosciuto alla sorella le stesse quote risultanti dall'esecuzione delle oggi contestate volontà della defunta;
-che era ininfluente l'argomentazione di che il procedimento di Parte_1
divisione giudiziale fosse in realtà incominciato nel 2014 tra le parti con il procedimento di mediazione obbligatoria, quando la madre era ancora in vita, poiché
ella avrebbe dovuto, per tutelare i propri diritti di legittimaria pretermessa, sospendere l'azione di divisione intrapresa, o quantomeno limitarne l'oggetto ai soli beni non rientranti nel compendio ereditario e quindi oggetto delle disposizioni testamentarie impugnate, ed esperire per questi ultimi una autonoma e separata azione di riduzione,
con proposizione congiunta dell'azione di divisione ereditaria;
-che i beni, infatti, erano potenzialmente entrati in comunione ereditaria, ma per poterlo accertare e per poter vantare i propri diritti di legittimaria sugli stessi, Pt_1
pag. 8/16 avrebbe necessariamente dovuto, in quanto pretermessa, previamente esperire Pt_1
con esito positivo l'azione di riduzione;
-che, in materia di successione ereditaria, era noto che l'erede legittimario che fosse stato pretermesso acquistava la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell'azione di riduzione;
-che, quindi, prima di tale momento, lo stesso non poteva chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presupponevano l'assunzione della qualità di erede e l'attribuzione congiunta di un asse ereditario (Cass.
civ. Sez. II Sent., 13/01/2010, n. 368);
-che costituiva ormai principio consolidato nella giurisprudenza quello per cui l'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale,
potessero essere fatte valere nel medesimo processo, giacché per ragioni di economia processuale si consentiva al legittimario di chiedere anzitutto la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assumeva lesive della legittima e,
successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione fosse accolta, l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientravano a far parte del patrimonio ereditario divisibile (cfr. n. 2367/1970;
più di recente Cass. n. 19284/2019);
-che, dunque, quando nel medesimo processo erano proposte congiuntamente l'azione di riduzione e la divisione, il giudice era tenuto a decidere pregiudizialmente sulla domanda di riduzione, costituendo questa un "prius" rispetto a quella di divisione (cfr.
già Cass. n. 672/1964, ovvero anche Cass. civ. Sez. VI - 2, ord.12.04.2022, n. 11879);
pag. 9/16 -che il principio si giustificava perché la domanda di riduzione, qualora fosse stata accolta, avrebbe potuto portare alla modifica della iniziale misura del concorso dei coeredi sui beni relitti, a vantaggio dei legittimari lesi o pretermessi e in danno dei beneficiari delle disposizioni riducibili;
-che l'attrice, essendosi determinata ad agire comunque per la divisione giudiziale,
senza preventivamente riconoscere che quei beni avrebbero dovuto essere accertati come entrati in comunione ereditaria, e solo dopo potere essere divisi secondo le quote legittime, aveva indubbiamente acconsentito alla conferma e conseguente spontanea esecuzione delle disposizioni testamentarie, manifestando una volontà incompatibile con la successiva proposizione dell'azione di riduzione;
-che una ulteriore manifestazione di tacita rinuncia alle proprie pretese di legittimaria era desumibile da ulteriore condotta di all'udienza celebratasi in Parte_1
data 12.12.2019 nell'ambito del sopra citato procedimento di divisione giudiziale;
-che, in tale occasione, l'attrice aveva insistito per l'assegnazione del “lotto 1” come risultante dalla C.T.U., anch'essa in atti e redatta dal geom. ella Persona_2
fase istruttoria di detto giudizio, con il quale era stata attribuita chiaramente una quota proprietaria ripartita come da disposizioni testamentarie (2/3 ed 1/3 CP_1
); Parte_1
-che non sembrava condivisibile nemmeno l'argomentazione avanzata da parte attrice per cui la proposizione dell'odierno giudizio sarebbe valsa, di per sé, come condotta ostativa alla manifestazione di una rinuncia ai propri diritti di legittimaria, dovendosi avere riguardo, ai fini dell'accertamento di tale circostanza, al comportamento concludente complessivamente tenuto dall'attrice prima dell'esperimento dell'azione di pag. 10/16 riduzione, nell'ambito della quale l'eccezione di rinuncia all'azione era stata utilmente sollevata;
-che, del resto, a ritenere ammissibile la presente azione, a fronte della pregressa proposizione di una domanda di divisione basata su di un diverso ed incompatibile assetto proprietario rispetto a quello a cui si sarebbe voluti approdare all'esito del presente procedimento, si sarebbe giunti a pregiudicare l'interesse generale alla libera,
rapida e sicura circolazione dei beni, principio cardine del diritto civile nel nostro ordinamento giuridico, laddove il giudizio di divisione avesse condotto alla alienazione e/o assegnazione dei beni;
-che, in definitiva, quindi, la condotta assunta dalla attrice Parte_1
integrava una rinuncia tacita all'azione di riduzione, con l'effetto di rendere inammissibile la presente azione;
-che le spese di lite dovevano seguire la soccombenza;
-che anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto, dovevano essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
3- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
denunciandone, con unico articolato motivo, l'erroneità, quale conseguenza di travisamento dei fatti e di errata applicazione delle norme processuali e sostanziali regolanti l'azione di riduzione, la divisione mortis causa e quella dei beni non caduti in successione in violazione degli artt. 553 e ss c. c.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione, CP_1
invocandone il rigetto.
pag. 11/16 La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione “cartolare”, con concessione dei termini di cui all'art.190 c. p. c.
4- L'articolato motivo di appello di è senz'altro infondato e deve Parte_1
essere, dunque, disatteso.
Risulta, invero, pacifico che l'odierna appellante, dopo il decesso della madre e prima di proporre azione di riduzione delle disposizioni del CP_2
testamento di quest'ultima, lesive della sua quota di legittima, abbia proposto, nei confronti della sorella azione di divisione di immobili, CP_1
ricomprendenti anche i seguenti beni, siti nel Comune di AT (FC), così distinti catastalmente: a) fg.1, part.255 sub 1 cat. D/2, via Bologna 8 piani S1, T 1-2; b) fg.1,
part.55 sub 7 cat. A/3, vani 6,5, via Bologna, Piani T-1; c) fg , part.283, sub 7, cat. C/1,
cl. 5 166 mq., via Milano 9 piano T.
Orbene, , nel proporre la domanda di divisione predetta, ha fatto Parte_1
riferimento a documenti catastali, riportanti le quote appartenenti alle due sorelle,
conseguenti al testamento della madre, che l'appellante, in questa sede, ha ritenuto lesivo della sua quota di legittima.
E', peraltro, significativo che l'appellante non abbia inserito, nella domanda di divisione della quale si è detto, anche il seguente immobile, sito nel Comune di AT, distinto in
Catasto al fg.1 part. 282 via Milano 9 cat. D/6, appartenuto per intero alla madre,
apparendo evidente la consapevolezza di che di tale immobile Parte_1
fosse divenuta proprietaria per intero la sorella in virtù delle CP_1
disposizioni testamentarie di . CP_2
pag. 12/16 Elimina, peraltro, ogni dubbio sulla tacita volontà di di accettare Parte_1
le disposizioni testamentarie della madre la condotta tenuta dall'odierna appellante nel corso del giudizio di divisione predetto, rinunciando alle proprie pretese di legittimaria.
, all'esito della CTU espletata nel giudizio di divisione, ha, infatti, Parte_1
dichiarato di preferire l'assegnazione del lotto 1, risultante dall'elaborato peritale, nel quale si era tenuto conto delle quote proprietarie delle parti, conseguenti al testamento della loro madre.
Deve ricordarsi, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità ha avuto costantemente modo di affermare che (cfr. Cass. n. 2771/1971) la conferma della disposizione testamentaria o la volontaria esecuzione di essa non opera rispetto alle disposizioni lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590
c.c. si riferiscono alle disposizioni testamentarie nulle, mentre tali non sono quelle lesive della legittima, essendo soltanto soggette a riduzione (cioè, suscettibili di essere dichiarate inefficaci nei limiti in cui sia necessario per integrare la quota di riserva).
Pertanto, l'esecuzione volontaria di per sé non preclude al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli abbia manifestato anche tacitamente la volontà di rinunziare all'integrazione della legittima, potendosi però desumere l'esistenza di una rinunzia tacita attraverso un complesso di elementi concordanti da cui emerga che la parte interessata abbia avuto la consapevolezza dell'esorbitanza della disposizione testamentaria dai limiti della porzione disponibile e tuttavia abbia eseguito integralmente la disposizione medesima (in termini si veda anche Cass. n. 8611/1995;
Cass. n. 8001/2012, Cass. Civ. Sez. II 5 gennaio 2018 n.168).
pag. 13/16 Deve quindi ribadirsi il principio (cfr. Cass. n. 1373/2009) secondo cui, il diritto,
patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione
(conf. Cass. n. 20143/2013; Cass. Civ. Sez. II 5 gennaio 2018 n.168).
Orbene, appare evidente che la condotta tenuta da nel giudizio di Parte_1
divisione iscritto al n.3020/2017, comportando adesione incondizionata all'assetto proprietario degli immobili suddetti, conseguente al testamento di , CP_2
integri, senza possibilità di equivoci, tacita rinuncia all'azione di riduzione delle disposizioni di ultima volontà di quest'ultima, consentita perché successiva alla morte della testatrice.
Il legittimario leso può, del resto, rinunciare all'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva, anche tacitamente, purché in base ad un comportamento inequivoco e concludente, essendo le formalità di cui all'art. 519 cc prescritte soltanto per la rinuncia all'eredità (vedi Cassazione civile, sez. II, 03/09/2013,
n. 20143; Cass. Civ. Sez. II 3/12/1996 n.10775).
E' ininfluente, ai fini che qui interessano, la circostanza che abbia Parte_1
avviato il procedimento di mediazione che ha preceduto il giudizio di divisione al quale si è fatto riferimento prima della morte della madre, posto che la domanda giudiziale di divisione è stata proposta dopo la morte di quest'ultima, tenendo conto dell'assetto pag. 14/16 proprietario di alcuni degli immobili determinato proprio dalle disposizioni testamentarie di . CP_2
5-In definitiva, l'appello di deve essere rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia,
può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in 7.122,00 Euro (2.127,00 Euro per la fase di studio, 1.416,00 Euro per la fase introduttiva e 3.579,00 Euro per la fase decisionale).
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del CP_1
15% del compenso liquidato.
6- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Pt_1
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
[...]
per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n.115.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II-Condanna a rimborsare le spese del grado a Parte_1 CP_1
liquidandole in 7.122,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie
[...]
nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Pt_1
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
[...]
pag. 15/16 per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 4 marzo
2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 16/16