CASS
Ordinanza 28 febbraio 2023
Ordinanza 28 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/02/2023, n. 5974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5974 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 9741-2022 proposto da: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
contro CAPACCHIETTI MARI VA, CASTELLI SAVERIA, CAPACCHIETTI ELETTRA, nella qualità di socie della "CA Center Gross Civile Ord. Sez. U Num. 5974 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 28/02/2023 s.p.a.", elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE SE MAZZINI 114/A, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DEL VECCHIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTA ALESSANDRINI;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 33/2022 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 24/02/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere DANILO SESTINI. Ric. 2022 n. 09741 sez. SU - ud. 10-01-2023 -2- FATTI DI CAUSA IA LL, TR CA e IV CA, già socie della cessata società Capekcchietti Center Gross s.p.a., agirono in giudizio nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avanti al TRAP presso la Corte di Appello di Roma, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto (avvenuta nell'aprile 1992), in relazione a fatti integranti il reato di inondazione colposa. Il Ministero resistette eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, comunque, il rigetto della pretesa. Il TRAP respinse la domanda, escludendo che fosse maturata la prescrizione, ma ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova del danno effettivamente lamentato dalle ricorrenti (che avevano indicato un danno complessivo di 1.773.412,93 euro e, dato atto di avere incassato la somma di 834.527,30 euro a titolo di contributo pubblico, avevano agito per il residuo); rilevò che, per identiche voci di danno, erano state fornite ben cinque diverse quantificazioni, risultando pertanto non affidabili le relative perizie tecnico-estimative di parte e affermò che sussisteva una lacuna probatoria che non consentiva di considerare raggiunta la prova circa l'effettività del danno e non permetteva di ricorrere al criterio della valutazione equitativa. Il AP, espletata una c.t.u. finalizzata alla verifica di danni per un importo ulteriore rispetto a quello per cui erano stati erogati contributi pubblici, ha riformato la sentenza, riconoscendo alle appellanti la somma di 484.562,00 euro, maggiorata di rivalutazione ed interessi, oltre alle spese dei due gradi di giudizio. Il AP ha rilevato che le discrepanze emergenti dalle tre perizie di parte depositate dalle istanti (risalenti - rispettivamente - al 30.4.1992, al 27.3.1993 e all'8.6.1995) «trovano invero una loro giustificazione proprio 3 in ragione dei tempi in cui le stesse sono state redatte», giacché «l'effettiva portata dei danni originanti dall'esondazione è avvenuta gradualmente», all'esito di «una ricostruzione certosina dei dati contenuti nei registri e scritture contabili» e di una accurata istruttoria svolta dal Comune di San Benedetto su incarico della Regione Marche, in sede di erogazione dei contributi, che avevano permesso «di stabilire a distanza di qualche anno dall'accaduto quali fossero le somme necessarie per il ripristino dell'attività non riscontrabili nell'immediatezza del fatto», somme quantificate - nell'ultima perizia di stima - in £ 2.747.731.470; ha aggiunto che «detta valutazione è stata esaminata ed analizzata dal consulente d'ufficio che l'ha ritenuta attendibile in relazione alla tipologia della società, all'entità del capitale investito, al fatturato prodotto nell'anno precedente, al numero dei dipendenti e alle superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività», evidenziando che «l'indagine effettuata dal consulente si è basata su alcuni riscontri oggettivi che hanno consentito di quantificare la stima dei danni nella misura esattamente corrispondente a quella indicata dalle appellanti nell'ultimo elaborato tecnico di parte e quindi quantificare il danno complessivo subito dalla società alla data dell'alluvione nella misura di C 1.419.084,00 e il danno residuo in C 524.562,87, una volta detratto l'importo già ricevuto devalutato alla data del fatto pari ad C 834.527,30»; tanto premesso, il AP ha osservato che la persistente carenza di puntuali elementi contabili (di cui non può farsi carico alla parte danneggiata) «inficia la possibilità di una stima esatta della diminuzione patrimoniale», ma «proprio la peculiarità della situazione fonda [...] idoneamente il ricorso al criterio equitativo», considerato che il c.t.u. non ha rilevato «una conclamata implausibilità» dei valori indicati dal perito di parte e che anche il componente tecnico del Collegio giudicante ha effettuato a campione «una sia pur sommaria verifica delle stime del c.t.p. come corrispondenti, almeno grosso modo, ai valori di mercato»; ha concluso, pertanto, nel senso di una «complessiva attendibilità delle stime proposte» e della 4 possibilità di procedere ad una valutazione equitativa adottando «quale base di partenza la stima complessiva del tecnico di parte, presa [...] a base dei suoi conteggi dal consulente tecnico di ufficio», da ridurre tuttavia dell'importo di 100.00,00 euro «in dipendenza dell'inverosimiglianza, da un lato, della carenza di qualunque documentazione anche solo fiscale a comprova degli acquisti di quell'ingente materiale e, dall'altro, della totalità del deterioramento postulata dallo stimatore»; è pervenuto, pertanto, a riconoscere alle appellanti la somma di 484.562,00 euro, oltre rivalutazione ed interessi. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi;
hanno resistito, con unico controricorso, la LL e le CA (che hanno anche depositato memoria). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in materia di onere probatorio» e lamenta che «il AP non ha preteso che le ricorrenti fornissero la prova dei danni subiti, ulteriori a quelli liquidati in via equitativa dalla Regione Marche»; premesso che, per la stessa voce di danno, si rinvengono agli atti del giudizio e sulla base di perizie di parte ben cinque quantificazioni, rileva che ciò rende «scarsamente affidabile le quantificazioni di volta in volta effettuate dal perito di parte» e non consente di comprendere perché siano stati ritenuti più attendibili gli importi indicati a pag. 5 della perizia del 1995; richiama, al riguardo, la sentenza di primo grado, di cui trascrive ampi stralci;
quanto alla sentenza di secondo grado, assume che «nonostante la disposta CTU la prova dell'an e del quantum non è stata raggiunta», contesta le valutazioni e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ed evidenzia che le affermazioni compiute dal AP si pongono in contrasto con la giurisprudenza di legittimità relativa all'art. 1226 c.c.., rilevando altresì che 5 «la decisione è illegittima, laddove pur riconoscendo la "inverosimiglianza ... della carenza di qualunque documentazione anche solo fiscale a comprova degli acquisti di quell'ingente materiale", provvede poi a riconoscere un danno ingente (salvo una riduzione di soli euro 100.000) in via equitativa, così supplendo le carenze probatorie di controparte». 1.1. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. 1.1.1. Come rilevato dalle controrícorrenti, le censure difettano di specificità (in relazione alla previsione dell'art. 366, n. 6 c.p.c.) in quanto argomentano sulla inattendibilità delle stime delle perizie dì parte, sullo "sconfinamento" del c.t.u. e sulla carenza dei riscontri oggettivi che sarebbero stati individuati dallo stesso senza trascrivere o riprodurre in misura adeguata il contenuto dei relativi elaborati e senza neppure procedere alla loro localizzazione nell'ambito del fascicolo di cassazione (cfr., per tutte, Cass., S.U. n. 34469/2019). 1.1.2. Pur prospettando formalmente la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, il motivo è volto a contestare la valutazione di adeguatezza della prova dei danni in base alla quale il AP ha poi proceduto - correttamente, stante l'evidenziata impossibilità di provare detti danni nel preciso ammontare - alla loro valutazione equitativa;
in tal modo il Ministero mira a superare l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di appello e a sollecitare a questa Corte un inammissibile sindacato di merito. 2. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia «violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4 [c.p.c.] per motivazione apparente, contraddittoria e perplessa, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cpc», assumendo che «la motivazione del AP [...] non riveste le caratteristiche ritenute essenziali ai fini della tutela del diritto alla difesa del cittadino ex art. 24 della Costituzione in base al quale l'art. 132 del c.p.c. indica tra gli elementi essenziali della sentenza la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto»; evidenzia, fra l'altro, che, «da una parte, il Tribunale 6 Superiore rileva l'erroneità della sentenza impugnata che non ritiene provato il danno, dall'altra si contraddice perché anch'esso non riesce a ricavare tale prova, tant'è vero che ricorre, in modo illegittimo, al criterio equitativo». 2.1. Il motivo è infondato, in quanto la motivazione risulta ampiamente e congruamente motivata, rendendo manifesto il percorso logico-giuridico che ha condotto il AP alla decisione di accoglimento e alla quantificazione del risarcimento;
va escluso, d'altra parte, che le difficoltà dì accertamento e quantificazione evidenziate dalla sentenza impugnata valgano ad integrare il denunciato vizio della motivazione, dato che le stesse sono state superate e risolte dal AP (nei termini sopra illustrati) con modalità tali da esprimere chiaramente le ragioni sottese alla decisione. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza. 4. Trattandosi di ricorso proposto da un'Amministrazione dello Stato, non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese dì lite, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarìe nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Roma, 10.1.2023 Il Presclenye ----t 7 - V
- ricorrente -
contro CAPACCHIETTI MARI VA, CASTELLI SAVERIA, CAPACCHIETTI ELETTRA, nella qualità di socie della "CA Center Gross Civile Ord. Sez. U Num. 5974 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 28/02/2023 s.p.a.", elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE SE MAZZINI 114/A, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DEL VECCHIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTA ALESSANDRINI;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 33/2022 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 24/02/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere DANILO SESTINI. Ric. 2022 n. 09741 sez. SU - ud. 10-01-2023 -2- FATTI DI CAUSA IA LL, TR CA e IV CA, già socie della cessata società Capekcchietti Center Gross s.p.a., agirono in giudizio nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avanti al TRAP presso la Corte di Appello di Roma, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto (avvenuta nell'aprile 1992), in relazione a fatti integranti il reato di inondazione colposa. Il Ministero resistette eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, comunque, il rigetto della pretesa. Il TRAP respinse la domanda, escludendo che fosse maturata la prescrizione, ma ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova del danno effettivamente lamentato dalle ricorrenti (che avevano indicato un danno complessivo di 1.773.412,93 euro e, dato atto di avere incassato la somma di 834.527,30 euro a titolo di contributo pubblico, avevano agito per il residuo); rilevò che, per identiche voci di danno, erano state fornite ben cinque diverse quantificazioni, risultando pertanto non affidabili le relative perizie tecnico-estimative di parte e affermò che sussisteva una lacuna probatoria che non consentiva di considerare raggiunta la prova circa l'effettività del danno e non permetteva di ricorrere al criterio della valutazione equitativa. Il AP, espletata una c.t.u. finalizzata alla verifica di danni per un importo ulteriore rispetto a quello per cui erano stati erogati contributi pubblici, ha riformato la sentenza, riconoscendo alle appellanti la somma di 484.562,00 euro, maggiorata di rivalutazione ed interessi, oltre alle spese dei due gradi di giudizio. Il AP ha rilevato che le discrepanze emergenti dalle tre perizie di parte depositate dalle istanti (risalenti - rispettivamente - al 30.4.1992, al 27.3.1993 e all'8.6.1995) «trovano invero una loro giustificazione proprio 3 in ragione dei tempi in cui le stesse sono state redatte», giacché «l'effettiva portata dei danni originanti dall'esondazione è avvenuta gradualmente», all'esito di «una ricostruzione certosina dei dati contenuti nei registri e scritture contabili» e di una accurata istruttoria svolta dal Comune di San Benedetto su incarico della Regione Marche, in sede di erogazione dei contributi, che avevano permesso «di stabilire a distanza di qualche anno dall'accaduto quali fossero le somme necessarie per il ripristino dell'attività non riscontrabili nell'immediatezza del fatto», somme quantificate - nell'ultima perizia di stima - in £ 2.747.731.470; ha aggiunto che «detta valutazione è stata esaminata ed analizzata dal consulente d'ufficio che l'ha ritenuta attendibile in relazione alla tipologia della società, all'entità del capitale investito, al fatturato prodotto nell'anno precedente, al numero dei dipendenti e alle superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività», evidenziando che «l'indagine effettuata dal consulente si è basata su alcuni riscontri oggettivi che hanno consentito di quantificare la stima dei danni nella misura esattamente corrispondente a quella indicata dalle appellanti nell'ultimo elaborato tecnico di parte e quindi quantificare il danno complessivo subito dalla società alla data dell'alluvione nella misura di C 1.419.084,00 e il danno residuo in C 524.562,87, una volta detratto l'importo già ricevuto devalutato alla data del fatto pari ad C 834.527,30»; tanto premesso, il AP ha osservato che la persistente carenza di puntuali elementi contabili (di cui non può farsi carico alla parte danneggiata) «inficia la possibilità di una stima esatta della diminuzione patrimoniale», ma «proprio la peculiarità della situazione fonda [...] idoneamente il ricorso al criterio equitativo», considerato che il c.t.u. non ha rilevato «una conclamata implausibilità» dei valori indicati dal perito di parte e che anche il componente tecnico del Collegio giudicante ha effettuato a campione «una sia pur sommaria verifica delle stime del c.t.p. come corrispondenti, almeno grosso modo, ai valori di mercato»; ha concluso, pertanto, nel senso di una «complessiva attendibilità delle stime proposte» e della 4 possibilità di procedere ad una valutazione equitativa adottando «quale base di partenza la stima complessiva del tecnico di parte, presa [...] a base dei suoi conteggi dal consulente tecnico di ufficio», da ridurre tuttavia dell'importo di 100.00,00 euro «in dipendenza dell'inverosimiglianza, da un lato, della carenza di qualunque documentazione anche solo fiscale a comprova degli acquisti di quell'ingente materiale e, dall'altro, della totalità del deterioramento postulata dallo stimatore»; è pervenuto, pertanto, a riconoscere alle appellanti la somma di 484.562,00 euro, oltre rivalutazione ed interessi. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi;
hanno resistito, con unico controricorso, la LL e le CA (che hanno anche depositato memoria). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in materia di onere probatorio» e lamenta che «il AP non ha preteso che le ricorrenti fornissero la prova dei danni subiti, ulteriori a quelli liquidati in via equitativa dalla Regione Marche»; premesso che, per la stessa voce di danno, si rinvengono agli atti del giudizio e sulla base di perizie di parte ben cinque quantificazioni, rileva che ciò rende «scarsamente affidabile le quantificazioni di volta in volta effettuate dal perito di parte» e non consente di comprendere perché siano stati ritenuti più attendibili gli importi indicati a pag. 5 della perizia del 1995; richiama, al riguardo, la sentenza di primo grado, di cui trascrive ampi stralci;
quanto alla sentenza di secondo grado, assume che «nonostante la disposta CTU la prova dell'an e del quantum non è stata raggiunta», contesta le valutazioni e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ed evidenzia che le affermazioni compiute dal AP si pongono in contrasto con la giurisprudenza di legittimità relativa all'art. 1226 c.c.., rilevando altresì che 5 «la decisione è illegittima, laddove pur riconoscendo la "inverosimiglianza ... della carenza di qualunque documentazione anche solo fiscale a comprova degli acquisti di quell'ingente materiale", provvede poi a riconoscere un danno ingente (salvo una riduzione di soli euro 100.000) in via equitativa, così supplendo le carenze probatorie di controparte». 1.1. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. 1.1.1. Come rilevato dalle controrícorrenti, le censure difettano di specificità (in relazione alla previsione dell'art. 366, n. 6 c.p.c.) in quanto argomentano sulla inattendibilità delle stime delle perizie dì parte, sullo "sconfinamento" del c.t.u. e sulla carenza dei riscontri oggettivi che sarebbero stati individuati dallo stesso senza trascrivere o riprodurre in misura adeguata il contenuto dei relativi elaborati e senza neppure procedere alla loro localizzazione nell'ambito del fascicolo di cassazione (cfr., per tutte, Cass., S.U. n. 34469/2019). 1.1.2. Pur prospettando formalmente la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, il motivo è volto a contestare la valutazione di adeguatezza della prova dei danni in base alla quale il AP ha poi proceduto - correttamente, stante l'evidenziata impossibilità di provare detti danni nel preciso ammontare - alla loro valutazione equitativa;
in tal modo il Ministero mira a superare l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di appello e a sollecitare a questa Corte un inammissibile sindacato di merito. 2. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia «violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4 [c.p.c.] per motivazione apparente, contraddittoria e perplessa, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cpc», assumendo che «la motivazione del AP [...] non riveste le caratteristiche ritenute essenziali ai fini della tutela del diritto alla difesa del cittadino ex art. 24 della Costituzione in base al quale l'art. 132 del c.p.c. indica tra gli elementi essenziali della sentenza la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto»; evidenzia, fra l'altro, che, «da una parte, il Tribunale 6 Superiore rileva l'erroneità della sentenza impugnata che non ritiene provato il danno, dall'altra si contraddice perché anch'esso non riesce a ricavare tale prova, tant'è vero che ricorre, in modo illegittimo, al criterio equitativo». 2.1. Il motivo è infondato, in quanto la motivazione risulta ampiamente e congruamente motivata, rendendo manifesto il percorso logico-giuridico che ha condotto il AP alla decisione di accoglimento e alla quantificazione del risarcimento;
va escluso, d'altra parte, che le difficoltà dì accertamento e quantificazione evidenziate dalla sentenza impugnata valgano ad integrare il denunciato vizio della motivazione, dato che le stesse sono state superate e risolte dal AP (nei termini sopra illustrati) con modalità tali da esprimere chiaramente le ragioni sottese alla decisione. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza. 4. Trattandosi di ricorso proposto da un'Amministrazione dello Stato, non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese dì lite, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarìe nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Roma, 10.1.2023 Il Presclenye ----t 7 - V