Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA così composto:
DOTT. ALBERTO PRINCIOTTA presidente
DOTT.SSA ERICA PASSALALPI giudice rel.
DOTT.SSA DANIELA MELE giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 421 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, assunta in decisione all'udienza dell'11.4.2025 promossa da
, in qualità di amministratore di , nata a Genova il [...], in [...]_1 CP_1
ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...] CP_1
convenuta nonché con l'intervento della Procura della Repubblica – SEDE.
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha così concluso: “all'Ill.mo Tribunale adito, affinchè svolti gli opportuni accertamenti anche di carattere medico legale, Voglia ai sensi dell'art. 712 e segg. c.p.c. dichiarare l'interdizione della
Signorina nata a [...] il [...] e residente in [...] con ogni CP_1
conseguenza di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 27.2.2025, l'odierna attrice, nella di lei qualità di amministratore di sostegno di , ha chiesto al Tribunale di pronunciare l'interdizione della beneficiaria. CP_1
A tal fine ha esposto che “le condizioni psico fisiche della Signorina sono assai peggiorate, CP_1
versando la stessa da qualche tempo in uno stato di infermità di mente abituale con permanente
1
Comunità Terapeutica a Sanfrè (Cn), dove ha mostrato atteggiamenti oppositivi riguardo al progetto terapeutico posto in essere e che ha, purtroppo, comportato la sua uscita dalla Comunità”. Più precisamente, ha spiegato che ha gravi disturbi alimentari che l'hanno portata più volte a CP_1
essere alimentata tramite flebo e ad oggi il suo peso non supera i 32 kg circa, rifiutando di alimentarsi adeguatamente e mostrando un comportamento oppositivo a medici e infermieri;
non solo, ma è stata molte volte trovata in stato di forte ubriacchezza con conseguente ricoveri ospedalieri;
circa un mese fa,
l'ads, non trovando l'Amministrata, ha contattato il 113 per richiedere un urgente intervento, scoprendo dagli stessi che solo alcune ore prima la stessa era stata trovata in un supermercato, priva di sensi, in stato di grave alterazione per abuso di sostanze alcoliche”. Ancora l'amministratore di sostegno ha spiegato che è seguita con regolari visite dal CSM di Carcare, assume terapia farmacologica CP_1
con neurolettici, antidepressivi e benzodiazepine” e che “il quadro clinico è assai peggiorato negli ultimi mesi e caratterizzato da forti stati di depressione, grave isolamento sociale. Fino a diversi mesi fa ogni tanto si recava presso lo studio dell'ads con la quale colloquiava un po (ma mostrandosi sempre un po diffidente), ma recentemente si era molto isolata;
mostra una seria anoressia nervosa, disturbo da consumo di alcool;
il grave disturbo alimentare dal
CP quale è affetta da anni è peggiorato e ha portato ad avere un peso che fa temere all'ads per la sua stessa vita”.
Instaurato il contraddittorio e proceduto all'esame dell'interdicenda , acquisita CP_1
documentazione medica, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, dalla documentazione versata in atti è emerso che la resistente presenta un disturbo di personalità schizotipico e un disturbo del comportamento alimentare, caratterizzato da ritiro e introversione nei rapporti sociali, distacco emotivo e freddezza.
Si legge nella relazione a firma del Dott. , dirigente sanitario responsabile della Comunità Persona_1
Casa Sanfré, che la ragazza è oppositiva rispetto a qualsiasi trattamento riabilitativo e non ha la benchè minima consapevolezza del disturbo che la affligge.
Si legge nella relazione del 9.4.2025 a firma del Direttore Sost SC Psichiatria Territoriale Dott. Per_2
: “la prossimità degli altri e l'intimità sono vissute con fastidio e timore e la paziente è altresì
[...]
indifferente alle opinioni degli altri nei suoi confronti. Di conseguenza i comportamenti di tipo anoressico ed il consumo di alcool non sono scelte consapevoli della paziente che si rende conto delle possibili
2 conseguenze ma costituiscono piuttosto dei veri e propri sintomi psicotici, che fanno riferimento ad un pensiero di tipo delirante. La paziente ha evidenziato negli ultimi mesi crescenti difficoltà nella cura della propria persona e degli spazi di vita domestici isolandosi sempre più e disinteressandosi della gestione del proprio patrimonio, è aumentata l'oppositività nei confronti di qualsiasi proposta terapeutica senza che la paziente sia stata in grado di proporre un progetto costruttivo di qualche genere. Tale situazione espone inoltre la paziente al rischio grave di essere oggetto di truffe da parte di malintenzionati che potrebbero avere conseguenze patrimoniali drammatiche tenuto conto che la rete famigliare della paziente è estremamente ridotta e che le capacità lavorative della paziente sono attualmente inesistenti e che è molto probabile che anche in futuro la sig.ra non sia in grado di compiere proficuamente alcuna attività CP_1
lavorativa. La sig.ra è conosciuta dal da circa 10 anni e l'evoluzione della CP_1 Parte_2
psicopatologia in questo periodo, particolarmente negli ultimi mesi, mi porta a ritenere che sia assolutamente necessario il passaggio dalla Amministrazione di Sostegno alla Tutela al fine di garantire che la paziente non dilapidi il proprio patrimonio ed anche per poter avere maggiori possibilità di mettere in atto i necessari interventi di assistenza e cura”.
L'assoluta mancanza di consapevolezza rispetto al disturbo che la affligge, unitamente all'oppositività rispetto a qualsiasi trattamento riabilitativo, dimostrano come l'interdicenda non sia in grado di compiere consapevolmente alcuna scelta sanitaria, non riuscendo a comprendere né le proprie attuali condizioni di salute né tanto meno la gravità delle conseguenze delle sue scelte di aprioristico e totale rifiuto.
Tanto basta per ritenere che versi in condizioni di abituale infermità, tali da renderla CP_1
incapace di provvedere ai propri interessi.
Ed invero “la Corte di Cassazione (cfr. tra le altre, Cass. Civ., n. 13584\06 e Cass. Civ., n. 22332/2011) e la
Corte Costituzionale (sentenza n. 440\2005), hanno premesso l'assoluta necessità di “perimetrare” i tre istituti di protezione previsti al titolo XII del libro I del codice Civile: amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione.
Non può omettersi una demarcazione tra le diverse figure al fine di evitare una confusione tra gli ambiti di operatività dei singoli strumenti laddove lo stesso Giudice Costituzionale (sentenza citata), ha ribadito che l'individuazione dello strumento della tutela in favore dell'inabile non possa essere lasciato, in assenza di chiari confini fra le diverse fattispecie, alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale, in una materia potenzialmente lesiva della sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli;
ne sarebbero altrimenti compromessi i valori costituzionali fissati agli artt. 2,3 e 4 della Costituzione nonché violate ulteriori garanzie del pieno dispiegarsi della personalità.
Affrontando la questione dei poteri sulla persona è doveroso richiamare i caratteri che identificano la
3 figura del tutore al fine di delineare le diversità dalla figura dell'amministratore di sostegno e del curatore.
Il tutore (art. 357 c.c.) ha non solo la mera rappresentanza del tutelato (patrimoniale, di amministrazione), ma soprattutto ha l'obbligo di curarsi della cura della persona sul presupposto della totale incapacità di quest'ultima.
Quello del tutore è un ruolo eccezionale perché a nessun altro soggetto, nel nostro ordinamento, è consentito di sostituirsi ad un altro individuo con modalità così invasive. Tutto ciò può avvenire in quanto il tutore trae la sua legittimazione da una pronuncia giurisdizionale collegiale, assunta in presenza di una difesa tecnica, che acclara che il processo patologico (infermità), stabile (abituale), che interessa una data persona, ne inficia la sfera cognitiva e\o volitiva al punto che, anche ove il medesimo riesca ad esprimere una sua determinazione, questa debba ritenersi viziata a causa della patologia che lo affligge” (Tribunale di Savona, 21.12.2023).
La documentazione medica in atti ha reso altresì superfluo l'espletamento della CTU.
Va quindi pronunciata, in presenza delle condizioni di cui all'art. 414 c.c., la sua interdizione non apparendo adeguata nessun'altra misura, tanto meno l'amministrazione di sostegno ad essa già applicata.
Per quanto riguarda la nomina del tutore e pro tutore, ferme restando le competenze del giudice tutelare, pare opportuno nominare fin d'ora l'Avv. , attualmente suo amministratore di sostegno, Parte_1
tutore e l'Avv. Francesco Gerini pro-tutore.
Le spese processuali anticipate, in considerazione della natura della causa, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 421/2025, così provvede:
PRONUNCIA
l'interdizione di , nata a [...] il [...]; CP_1
CP_2
l'Avv. ;
[...] Parte_1
pro tutore l'Avv. Francesco Gerini;
MANDA alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti;
DICHIARA
Le spese compensate.
Così deciso dal Tribunale di Savona, nella camera di consiglio del 16.4.2025
Il Giudice estensore
4 Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Alberto Princiotta
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