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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/06/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 389/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE QUARTA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 389 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] TE C.F._1
(Ecuador) il 04/08/1980 , con l'avvocato Cristina Biella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Unità d'Italia n. 3/C VI;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il P_ C.F._2
09/03/1980 , con l'avvocato Caterina Pirota ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Gramsci, 39/C Lissone;
RESISTENTE E con (C.F ) quale curatore speciale della minore Controparte_2 C.F._3
nata a [...] il [...], (C.F. Persona_1
) in proprio ex articolo 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4 in C.So Milano 37 Monza;
TERZO CHIAMATO e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA INTERVENUTO
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
CONCLUSIONI
1.ai sensi e per gli effetti dell'art. 330 c.c., pronunziare la decadenza del OR dalla P_ responsabilità genitoriale sulla figlia minore per averne violato e trascurato i relativi Persona_1 doveri con grave pregiudizio della minore ed in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di decadenza della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., limitare ai sensi dell'art. 333 c.c. la responsabilità genitoriale del OR , adottando ogni altro provvedimento ritenuto P_ necessario e/o urgente nell'interesse della minore in relazione alle risultanze del giudizio;
Persona_1
2.per tutte le ragioni espresse in parte narrativa, condannare il OR al risarcimento del P_ danno in favore della figlia minore ex art. 473bis.39 da quantificarsi in via equitativa da Codesto Tribunale;
3.pronunciare la separazione personale tra i coniugi e , autorizzando i coniugi a P_ TE vivere separati nel mutuo rispetto;
4.addebitare la responsabilità della separazione al marito in considerazione dei comportamenti contrari ai doveri del matrimonio;
5.disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Meda, via Mare Adriatico n. 5 al marito, per le ragioni espresse in parte narrativa;
6.disporre l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore , con collocamento presso la Per_1 madre;
7.ci si rimette alle valutazioni del Tribunale in punto diritti di visita del padre con la figlia , Persona_1 solo previa valutazione della capacità genitoriale e indagine psico-diagnostica e psico-sociale sul medesimo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
8.condannare il OR a versare alla moglie la somma di € 500,00# a titolo di contributo per il P_ mantenimento della figlia da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT decorso un anno Per_1 dal deposito della sentenza di separazione e da versarsi, in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente e Banca a lui già noti ovvero su quelli che saranno successivamente comunicati dalla moglie, fino alla piena indipendenza economica della figlia.
9.disporre che l'assegno unico sia incassato al 100% dalla madre
10.disporre a carico del OR l'importo a titolo di mantenimento della moglie pari ad € P_
500,00 mensili da versare in favore della ORa , in via anticipata, entro il giorno 10 di TE ogni mese, somma soggetta a rivalutazione ISTAT.
11.disporre che i genitori sosterranno nella misura del 70% il padre e 30% la madre, le spese straordinarie occorrende alla figlia minore secondo il protocollo del Tribunale di Monza del Persona_1
pagina 2 di 21 07.05.2018 e segnatamente dovranno essere previamente concordate e documentate le seguenti spese mediche:
a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o odontoiatriche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali e le seguenti spese:
a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Di contro, non necessitano di essere previamente concordate le seguenti spese mediche:
a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco),nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); d) spese mediche urgenti;
le seguenti spese scolastiche:
a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche i corso di anno;
d) corsi di recupero o lezioni provate in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es.Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es oratori).
Documentazione della spesa:
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione e rimborsata entro il quinto giorno di ogni mese successivo. pagina 3 di 21 Modalità di richiesta e presentazione del consenso:
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con anticipo di almeno giorni quindici, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Richiesta del rimborso e modalità di pagamento:
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine sdaranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e, quindi a versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Benefici fiscali o assicurativi: Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter acceder in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
10. con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA CPA e 15% spese generali come per legge.
11. Con ogni più ampia riserva istruttoria come per legge.
*****
La ORa , come sopra rappresentate, difesa e domiciliata, visto l'art. 473 bis49 c.p.c. TE
CHIEDE all'Ill.mo Tribunale di Monza che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 01 dicembre 1970 n.
898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione
PRONUNCI sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 4 di 21 1.ordinare alla Cancelleria Civile la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Meda cosicché effettui l'annotazione e trascrizione a margine dell'atto di matrimonio;
2.ai sensi e per gli effetti dell'art. 330 c.c., pronunziare la decadenza del OR dalla P_ responsabilità genitoriale sulla figlia minore per averne violato e trascurato i relativi Persona_1 doveri con grave pregiudizio della minore ed in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di decadenza della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., limitare ai sensi dell'art. 333 c.c. la responsabilità genitoriale del OR , adottando ogni altro provvedimento ritenuto P_ necessario e/o urgente nell'interesse della minore in relazione alle risultanze del giudizio;
Persona_1
3.per tutte le ragioni espresse in parte narrativa, condannare il OR al risarcimento del P_ danno in favore della figlia minore ex art. 473bis.39 da quantificarsi in via equitativa da Codesto Tribunale;
4.confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Meda, via Mare Adriatico n. 5 al marito, per le ragioni espresse in parte narrativa;
5.confermare l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre per i motivi Persona_1 infra in narrativa;
6.confermare il collocamento della figlia minore presso la madre;
7.confermare l'importo a titolo di concorso per il mantenimento della figlia a carico del padre pari ad €
500,00# da versare alla madre, in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente e Banca a lui già noti ovvero su quelli che saranno successivamente comunicati dalla moglie, fino alla piena indipendenza economica della figlia. Detta somma verrà rivalutata annualmente in base agli indicati ISTAT decorso un anno dal deposito della sentenza di omologazione della separazione.
8.confermare il pagamento dell'assegno unico al 100% alla madre.
9.confermare a carico del marito l'importo a titolo di mantenimento della moglie pari ad € 500,00 mensili da versare in favore della ORa , in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, TE somma soggetta a rivalutazione ISTAT.
10.confermare che i genitori sosterranno nella misura del 70% il padre e 30% la madre le spese straordinarie occorrende alla figlia minore;
a tal fine troveranno applicazione “Le linee guida condivise concernenti le spese per i figli” datate 07 maggio 2018, in uso avanti al Tribunale di Monza e segnatamente dovranno essere previamente concordate e documentate le seguenti spese mediche straordinarie:
a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
le seguenti altre spese straordinarie: pagina 5 di 21 a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Di contro, non necessitano di essere previamente concordate le seguenti spese mediche straordinarie: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); d) spese mediche urgenti;
le seguenti spese scolastiche straordinarie: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es oratori).
Documentazione della spesa:
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione e rimborsata entro il quinto giorno di ogni mese successivo.
Modalità di richiesta e presentazione del consenso:
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con anticipo di almeno giorni quindici, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. pagina 6 di 21 Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Richiesta del rimborso e modalità di pagamento:
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e, quindi a versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Benefici fiscali o assicurativi:
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter acceder in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio;
11.dare atto della volontà di di non incontrare il padre e, per l'effetto, nulla disporre sui Persona_1 diritti di visita padre – figlia;
12.Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA CPA e 15% di spese generali come per legge.
Per parte resistente:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e P_ TE
.
[...]
2) Assegnare definitivamente la casa coniugale sita in Meda, Via Mar Adriatico n. 5 con quanto l'arreda, al marito.
3) Nell'ipotesi di revoca del provvedimento del T.M. di Milano, affidare la figlia in via Persona_1 esclusiva alla madre con collocamento presso la casa materna, consentendo al OR di P_ esercitare il diritto di visita secondo le indicazioni dell'On.le Tribunale e dei Servizi Sociali, in considerazione della situazione di affidamento attuale.
pagina 7 di 21 4) Porsi a carico del sig. l'obbligo al versamento allaORa P_ TE
della somma di € 200,00 mensili (duecento/00) per il mantenimento della figlia
[...] Per_1
, oltre rivalutazione Istat annuale, in via anticipata, entro e non oltre il 5 di
[...] ciascun mese, per il successivo, a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie ovvero quelle preventivamente concordate, come meglio specificato nelle conclusioni per la fase presidenziale.
5) Non prevedere alcun contributo di mantenimento per la sig.ra TE essendo la stessa economicamente autosufficiente.
6) La ORa beneficerà al 100% degli assegni familiari e delle TE detrazioni per figli a carico.
7) Condannare la ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di causa.
In via istruttoria
Con riserva di formulazione di istanze istruttorie nel termine di cui all'art. 473bis.17 comma 2 c.p.c..
Per il curatore speciale:
Conclusioni
Si chiede, in via preliminare, l'audizione della minore ex art.473 bis.4 e ex art 473 bis. 6 c.p.c.
NEL MERITO: Voglia il Tribunale Ill.mo, nel preminente interesse della minore, così disporre:
Affidamento della minore al Comune di residenza, con limitazione della responsabilità Persona_1 genitoriale sotto il profilo educativo, scolastico e sanitario, ove ritenuto ancora opportuno.
Collocamento della minore presso la madre con la quale continuerà a vivere in VI , Via Don sturzo,12
Contributo al mantenimento della figlia in capo al padre, nella misura che verrà ritenuta confacente alle esigenze della minore, in considerazione delle effettive capacità reddituali paterne e non inferiore ad
€.500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo variazione degli indici Istat e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese. Oltre al 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Monza.
Ci si rimette in ordine alla domanda materna di condanna del sig. al risarcimento danni in P_ favore della figlia minore ex art. 473 bis. 39 c.p.c..
Frequentazioni tra padre e figlia allo stato sospese o, all'esito dell'ascolto della minore e\o degli opportuni accertamenti, diversamente disposte dal Tribunale nell'esclusivo preminente interesse della minore.
Con riserva di ogni ulteriore istanza, anche istruttoria, alla luce degli sviluppi della situazione della minore e della costituzione in giudizio paterna. pagina 8 di 21 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. ha esposto di aver contratto TE matrimonio in data 7.2.2015 con;
che dall'unione è nata (26.09.2011); che la casa P_ Per_1 coniugale era concessa in locazione dalla madre del resistente;
che con la coppia viveva anche
[...]
nato il [...] da una precedente relazione della ricorrente;
di essere Persona_2 assunta a tempo indeterminato con reddito annuo di euro 16.000; di rimborsare € 76,40 per finanziamento odontoiatra;
€ 285,49 per acquisto auto;
che era titolare dell'impresa individuale “Teo L'Ortofresco P_ di Viganò Matteo”, avente ad oggetto la vendita al dettaglio di frutta e verdura, e percepiva redditi non dichiarati al fisco;
che egli era titolare di metà di immobile in Albiate;
che egli aveva elevato tenore di vita;
di aver depositato un primo ricorso per separazione ne 2018, nell'ambito del quale venivano incaricati i servizi sociali competenti per la regolamentazione dei rapporti della minore con il padre in spazio neutro;
che nel 2020 la coppia si riconciliava e il procedimento si concludeva;
che veniva aperto procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano in relazione al disagio patito da;
che quest'ultima Per_1 veniva affidata al comune di residenza;
che nel frattempo il resistente intraprendeva relazione extraconiugale con l'attuale compagna;
di essere stata percossa dalla madre del resistente, nel 2022, e costretta con la figlia a rifugiarsi presso la di lei madre e nonna materna;
che il marito la denunciava per sottrazione di minore;
che il procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni si concludeva con l'affido della minore al Comune di residenza e regolamentazione degli incontri con il padre in spazio neutro;
che il padre non si era mai presentato agli incontri presso il servizio sociale, manifestando disinteresse per la figlia;
che egli non versava un contributo al suo mantenimento;
concludeva domandando la separazione con addebito al resistente, l'affido esclusivo della minore, con decadenza della responsabilità genitoriale del padre;
che fosse posto a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 500, oltre al 70% delle spese straordinarie, e della moglie nella misura mensile di euro 500; di poter percepire il 100% dell'assegno unico;
che il resistente fosse condannato al risarcimento del danno ex articolo 473bis.39 c.p.c.
Il giudice dettava i provvedimenti per l'istaurazione del contraddittorio e nominava alla minore un curatore speciale.
Si costituiva il resistente, il quale eccepiva che le ragioni delle crisi coniugale erano da ravvisare nel comportamento della ricorrente, che trascurava la propria famiglia a favore di quella di origine;
di essere un ambulante, con redditi modesti;
che l'immobile di Albiate era un capannone in comproprietà con i fratelli ed oggetto di domanda di divisione;
di voler rimediare alle mancanze avute nei confronti della figlia;
eccepiva di non aver intrapreso alcuna relazione extraconiugale;
che la moglie lavorava e dunque non sussistevano i presupposti per versare un contributo al suo mantenimento;
domandava la separazione, con rigetto della domanda di addebito;
l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'affido esclusivo della minore pagina 9 di 21 alla madre, con collocamento presso la stessa;
che fosse posto a proprio carico un contributo al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 200 oltre al 50% delle spese straordinarie, e che la moglie potesse percepire il 100% dell'assegno unico.
Il curatore specie nel costituirsi evidenziava di aver incontrato la minore, la quale ribadiva la propria indisponibilità alla relazione con il padre, percepito come assente anche nel corso della vita matrimoniale;
che la minore aveva interrotto gli incontri psicologici presso il consultorio per scarso feeling con la professionista;
concludeva domandando la conferma dell'affido all'Ente, del collocamento presso la madre, la sospensione degli incontri con il padre, la determinazione in euro 500 oltre al 70% delle spese straordinarie a titolo di contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia;
si rimetteva sulla domanda di risarcimento del danno ex articolo 473bis.39 c.p.c..
Alla udienza del 2.5.2024 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo a VI, a casa di mia madre, c'è un mutuo di TE euro 300 mensili circa sull'immobile; viviamo io, mia mamma e i miei due figli. Mia mamma lavora in una famiglia, con reddito mensile di euro 500 circa. Io lavoro in una struttura a VI con reddito mensile di euro 1200 circa, oltre 13ma.
Mio figlio maggiore fa lavori occasionali, e prende circa 650 euro mensili. Sto prendendo l'assegno unico di euro 125 per
Mia figlia sta bene, studia e fa ginnastica artistica, due volte la settimana. Per_1
: vivo a Meda, nella casa di proprietà di mia madre, non gravata da mutuo, vivo solo, sopra vive Email_1 mia mamma. Mia mamma è pensionata a prende circa 570 euro al mese, io lavoro in proprio, ai mercati, prendo 600/700 euro al mese. Non vedo e non sento mia figlia da due anni circa.
Il Giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, confermava l'affido della minore al Comune di residenza, con collocamento presso la madre, sospendeva le visite tra la minore ed il padre;
poneva a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento della minore nella misura mensile di euro 300, oltre al 75% delle spese straordinarie;
rigettava la domanda della ricorrente di determinazione di un contributo al suo mantenimento e quella di assegnazione della casa coniugale al resistente;
disponeva che TE percepisse il 100% dell'assegno unico per la figlia e la prosecuzione del monitoraggio dei servizi sociali competenti per territorio, nonché indagini di Polizia tributaria sul resistente.
Il Tribunale, con sentenza n. 1399/2024 pronunciava la separazione personale delle parti;
la causa veniva rimessa in istruttoria anche per la pronuncia di divorzio.
Alla udienza del 20.5.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo a VI, a casa con mia mamma, che lavora Pt_1 TE con reddito mensile di euro 600. Io sto lavorando come ASA con reddito mensile di euro 1300 euro al mese, sto cercando una casa mia a VI, per andare in locazione. Non ho ancora trovato niente. Sto prendendo 250 euro al mese di assegno unico, al 100%. In casa siamo io, i miei due figli e mia mamma. Mio figlio lavora con contratto a tempo determinato e prende circa 1000 euro al mese, è un part time. pagina 10 di 21 : vivo a Meda, con mia mamma, che prende la reversibilità di mio papà, di 600 euro mensili, la P_ casa è di mia mamma. Sto sempre lavorando per la mia attività.
Il Giudice disponeva l'ascolto di per l'udienza del 27.5.2025 ore 13.20 in ordine alle sue prospettive Persona_1 di vita ed ai suoi rapporti con i genitori.
Alla udienza del 27.5.2025 la minore dichiarava: Faccio la terza media e ho gli esami, mi piace andare a scuola.
L'anno prossimo farò l'economico-sociale. Dopo vorrei fare giurisprudenza. Vorrei fare l'avvocato o il magistrato. Vado bene
a scuola. Mi dedico molto allo studio. L'anno scorso facevo ginnastica artistica, ma quest'anno ho smesso per studiare. L'anno prossimo mi piacerebbe però ricominciare. Vorrei anche iniziare a fare moto cross. mi piace leggere soprattutto i romanzi rosa e mi piacciono i cani, ho un volpino, di cui ci occupiamo io e mio fratello. A casa siamo io, mia mamma e mio fratello e mia nonna, perché è casa sua. Vado d'accordo con lui, lui ha 21 anni. Prima era un rapporto amore-odio, adesso ci confidiamo molto. Ho un altro fratello che abita in Ecuador, ha 25 anni. Parliamo in videochiamata, in spagnolo. Da quando sono nata parlo spagnolo. Ho un bellissimo rapporto con mia mamma. All'esame porterò “una mamma per amica”, è una serie tv che rappresenta molto me e mia mamma. Non ho molti ricordi del mio papà. ho un ricordo bello di quando andavamo in giro in moto, lui mi ha trasmesso la passione per la moto. Ma attualmente non abbiamo un rapporto. Non lo vedo, non lo sento e non voglio né vederlo nè sentirlo. Sul punto sono serena ed è una cosa che ho accettato. A giugno Arriveranno in Italia mia zia
e le sue figlie, staranno qui un mese. Loro abitano vicino a New York. Andremo in giro. Poi tutto agosto io e mio fratello andremo in America, con mia zia e le mie cugine che abitano li. Voglio visitare New York e Miami. Ho un po' il sogno americano e tengo molto a questo viaggio. il Giudice dà atto che è molto serena e tranquilla nella esposizione. Per_1
I legali delle parti ed il curatore insistevano nelle rispettive domande e il curatore speciale non si opponeva al viaggio della minore negli Stati Uniti.
*******
Ritenuto che :
- deve essere rigettata la domanda di addebito proposta dalla ricorrente, non essendo stata raggiunta la prova che il resistente abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, esplicanti incidenza causale sull'intollerabilità della convivenza.
Si osserva che la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (cfr. Cass. Sent. n. 25843/2013).
La pronuncia di addebito non può dunque fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'articolo 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ove non venga accertato che tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, irrilevante essendo ogni comportamento attuato quando già era maturata una situazione di intollerabilità del vivere comune (Cass. Sent. n. 12130/2001, Cass. Sent. n.
12383/2005). pagina 11 di 21 Peraltro, l'indagine sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sulla sua addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura o contrasto, occorrendo valutare il complessivo comportamento dei coniugi, nella continuità dei reciproci rapporti (cfr. Cass. Sent. n. 2648/1989).
Nel caso di specie, la ricorrente allega che dopo la riconciliazione del 2020 l'unione coniugale è andata in crisi per il disinteresse del marito, nonché per la relazione extraconiugale da quest'ultimo intrapresa, e di essersi allontanata dalla casa coniugale a seguito di un diverbio con la suocera.
La ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha tuttavia fornito né articolato alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare né i comportamenti del marito né la loro incidenza negativa sul sereno svolgersi della vita coniugale.
Le istanze istruttorie orali articolate dalla ricorrente afferiscono un diverbio con la suocera (soggetto terzo al giudizio), non già dunque comportamenti imputabili al resistente, ovvero sono generiche (in quanto prive di specifici riferimenti cronologici, topici e fattuali) e comportanti valutazioni non demandabili a testi e dunque non ammissibili (si vedano ad esempio 3) Nel mese di ottobre 2017 il OR sospendeva qualsiasi Per_1 esborso economico in favore della figlia e delle moglie;
4) nell'anno 2017/2018 la ORa Persona_3 aiutava economicamente la ORa per provvedere al mantenimento di stante il TE Persona_1 disinteresse del padre;
9) dalla fine dell'anno 2020 sino a tutt'oggi il OR si è disinteressato di 10) dalla P_ Per_1 fine dell'anno 2020 sino a tutt'oggi la ORa provvede in via esclusiva al mantenimento della figlia TE Per_1
11) dalla fine dell'anno 2020 sino a tutt'oggi il OR ha deciso di interrompere ogni rapporto con
[...] P_ la figlia . Persona_1
Le foto del profilo Facebook che ritraggono in compagnia di un'altra donna non recano la data P_
(documento 40 ricorrente), ovvero risalgono al 2023 (documento 49 ricorrente), quando già la convivenza tra le parti si era interrotta (nel gennaio 2022).
Esse non sono dunque circostanziate cronologicamente (documento 40 ricorrente), ovvero sono successive alla cessazione della convivenza, e dunque non possono costituire causa del suo divenire intollerabile ed improseguibile.
E' dunque del tutto impossibile al Collegio verificare se effettivamente il resistente abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, e la loro rilevanza eziologica sul sereno svolgersi della vita matrimoniale.
La domanda di addebito non può dunque essere accolta.
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i pagina 12 di 21 presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
- viene disposto l'affido esclusivo della minore alla madre.
La formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008) una deroga al principio della bigenitorialità, e dunque all'affido condiviso, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, dal provvedimento definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano del 2022
(documento 29 ricorrente) emerge che il Pubblico Ministero con ricorso del 24. 9.2020 esponeva che la minore era immatura dal punto di vista affettivo, vedeva come suo unico punto di riferimento la madre;
che la valutazione psicodiagnostica aveva evidenziato un disturbo emozionale dell'infanzia; che l'odierna ricorrente era molto legata ai figli, ma non in grado di assumersi tutte le proprie responsabilità; che le parti nel 2020 si erano riconciliate repentinamente ed avevano interrotto i contatti con i servizi sociali, allegando di essere in grado di occuparsi dei figli da soli;
che con decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni del 2020 era stato disposto l'affido della minore al Comune di residenza;
che nel 2022 a seguito di un litigio con la suocera la ricorrente aveva trasferito la residenza propria e della minore;
che tale trasferimento – il quarto in due anni – rischiava di destabilizzare la minore;
che la minore era sempre molto condizionata dalla madre;
il Tribunale per i minorenni disponeva l'affido della minore all'Ente per due anni, con incarico all'Ente di regolamentare gli incontri con il padre e disporre supporto psicologico per la minore
(documento 29 ricorrente).
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio di Meda in vista della udienza del 2.5.2024 emergeva che il resistente ammetteva di non aver più visto la figlia e di non aver più versato nulla per il suo mantenimento a far data dal suo trasferimento a VI (e dunque, all'epoca, da 2 anni); egli affermava tuttavia di essersi in passato occupato anche del benessere economico del di lei fratello;
egli Per_2
CP_ affermava di essere stanco della situazione e di aver esaurito le risorse;
dalla valutazione emergeva una struttura di personalità semplice;
i servizi evidenziavano la necessità di interventi di supporto alla genitorialità a suo favore.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di VI emergeva che la ricorrente lamentava il mancato sostegno anche materiale del resistente alla crescita della figlia;
la minore, dal canto suo, faticava a rielaborare la figura paterna ed il distacco da lui;
ella affermava di non voler riprendere i contatti e di aver raggiunto un equilibrio sul punto;
dalla visita domiciliare emergeva che la casa della nonna pagina 13 di 21 materna era ordinata e pulita, sebbene presentasse spazi ridotti per ospitare 5 persone;
dalla relazione degli insegnanti emergeva che era ben inserita sia con i pari che con gli adulti di riferimento, aveva una Per_1 media di 7.17 e una sola insufficienza in inglese.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di VI in vista della udienza del
20.5.2025 emerge che la ricorrente sta per effettuare concorso per OSS e sta ricercando abitazione in locazione;
ella è proiettata alla ricerca di maggior stabilità economica ed abitativa per sé e per i figli.
La minore ha un ottimo andamento scolastico;
per l'anno 2025/2026 è stata iscritta al Liceo delle Scienze
Umane e desidera proseguire gli studi universitari.
Sia gli insegnati che gli operatori evidenziano la grande maturazione di , sia dal punto di vista Per_1 relazionale che organizzativo;
la minore riesce anche a riferire la sua posizione sul padre senza rivendicazioni o toni vittimistici.
Dal canto suo, ha manifestato il desiderio di rivedere la figlia e le ha scritto una lettera che la P_ minore conserva ini cartella;
ella non intende rispondere alla missiva;
riconosce nel padre una figura dal pensiero debole ed ha di lui un ricordo tiepido.
La madre dichiara di non volere ostacolare la figlia, ma nemmeno spronarla a riprendere i contatti con il padre.
riconosce nella madre un punto di riferimento stabile, evidenzia la necessità che la madre sia Per_1 autorevole.
A favore dell'uomo è stato approntato percorso di sostegno alla genitorialità; i professionisti che lo seguono evidenziano la semplicità di pensiero di , che non ha colto le ragioni della figlia, le difficoltà P_ anche economiche della moglie, né l'impatto delle stesse sulle dinamiche relazionali del nucleo.
Gli operatori evidenziano come il lavoro su si prospetti come lungo ed articolato. P_
Pende ancora procedimento penale con imputata la ricorrente, per il reato di sottrazione di minore.
L'ascolto della minore, operato in data 27.5.2025, ha confermato i riscontri positivi già emersi dalle relazioni dei servizi sociali: è una ragazza serena, determinata, organizzata nello studio ed Per_1 affettivamente legata alla madre ed al fratello;
ella pare allo stato aver raggiunto un ottimo equilibrio personale, anche rispetto all'interruzione dei rapporti con il padre.
E dunque, le vicende del nucleo familiare in oggetto si sono caratterizzate negli anni per instabilità relazionale, conflittualità, repentini cambi di abitazione della ricorrente con i figli, fragilità emotiva di
, assenza di rapporti tra quest'ultima ed il padre, circostanze tutte che hanno determinato l'affido Per_1 della minore al Comune di residenza.
Le recenti relazioni dei servizi sociali competenti e degli insegnanti di scuola attestano tuttavia una condizione di benessere di . Per_1
pagina 14 di 21 è alla ricerca di piena autonomia reddituale ed abitativa e sembra aver compiuto progressi nella TE gestione delle sue fragilità; ha saputo gestire molto bene la figlia, che non patisce oggi pregiudizi dal collocamento e dalla relazione con la madre.
Quanto a;
egli ha espresso il desiderio – che pare autentico – di riavvicinarsi alla figlia;
gli operatori P_ tuttavia sottolineano la necessità che egli svolga percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di cogliere le dinamiche anche emotive che hanno allontanato la minore da lui, ed assumere i comportamenti più adeguati ad un riavvicinamento.
Peraltro, la lunga interruzione dei rapporti con la figlia inibisce di ritenere che egli possa assumere scelte educative orientate al suo benessere.
Alla luce di quanto precede, deve essere disposto l'affido esclusivo della minore alla madre.
-I provvedimenti assunti appaiono sufficienti a scongiurare ogni elementi di pregiudizio per la minore, sì da non legittimare l'accoglimento della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
l'indagine condotta ha peraltro dimostrato che presenta un funzionamento di personalità semplice e P_ competenze genitoriali sincretiche, che gli hanno inibito di cogliere le ragioni dei comportamenti della figlia e di comportarsi di conseguenza;
egli recentemente si è, timidamente, cercato di riavvicinare alla figlia inviandole una missiva, cui la minore non ha ritenuto ad oggi di rispondere.
Gli elementi di cui sopra inibiscono di ravvisare negli agiti di un comportamento volontario, posto P_ in essere in pregiudizio della minore, che possa giustificare la richiesta decadenza e la conseguente domanda di risarcimento del danno.
-il collocamento della minore resterà presso la madre, genitore con il quale la minore ha sempre prevalentemente vissuto, al fine di assicurare alla minore stabilità abitativa e relazionale.
-la volontà reiteratamente manifestata dalla minore di non incontrare il padre e la serenità che elle riferisce rispetto a tale decisione (come confermate anche nel corso dell'ascolto) inducono a ritenere la stessa attualmente rispondente al benessere della minore.
Ove il resistente ne manifesti la seria intenzione e la minore riveda la propria posizione, i servizi sociali potranno stabilire la ripresa degli incontri padre – figlia in spazio neutro, con modalità osservate e graduali, nell'interesse di . Per_1
- non può essere accolta la domanda di assegnazione del domicilio coniugale al resistente.
Il disposto dell'art. 337 sexies c.c. ha quale finalità precipua quella di garantire alla prole il mantenimento di un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Non può dunque procedersi all'assegnazione quando – come nel caso di specie – non vi sia prole convivente e il godimento del bene avverrà in base alla normativa ordinaria. pagina 15 di 21 - Quanto agli aspetti economici, la ricorrente nell'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito da lavoro dipendente di euro 16203 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1267 mensili netti se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Vive ospite della di lei madre (che percepisce reddito mensile di euro 600), con il figlio maggiorenne (che lavora con reddito di euro 1000) ed allega di rimborsare finanziamenti per euro 398 mensili.
Percepisce assegno unico per euro 250 mensili.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento e contributo spese abitative (euro 500 mensili), la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 619.
Il resistente commercia nel settore ortofrutticolo e nell'anno di imposta 2022 ha dichiarato un reddito di euro 3000 annui;
nei provvedimenti ex articolo 708 c.p.c.. della prima separazione il Giudice rilevava che
Ha dichiarato nel 2015 un reddito netto mensile di euro 974, nel 2016 euro 914 che mal si concilia con le spese che sostiene per la locazione del negozio di frutta e verdura (euro 400 mensili), per l'abitazione e la figlia (ha sempre lavorato solo lui) e poneva a suo carico un contributo al mantenimento della figlia di euro 300 oltre al 100% delle spese straordinarie.
Anche oggi i redditi dichiarati dal resistente mal si conciliano con le primarie necessità di vita dello stesso,
l'offerta di contributo al mantenimento della figlia formulata in questa sede (euro 200 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie), e tantomeno con il tenore di vita risultante delle immagini social (gite in barca, vacanze al mare, pranzi al ristorante, documenti 40 e 49 ricorrente).
Egli ha in corso un finanziamento con OM (documento 10 allegato indagini GDF) e due con
Compass, entrambi scadenti nel 2026 con rata mensile di euro 285 e l'altro con rata attualmente di euro 36 per un totale di euro 320 circa;
tutti risultano regolarmente rimborsati (documento 12 allegato indagini PT).
Egli vive ospite della di lei madre ed è comproprietario di capannone.
Dalla documentazione pervenuta dalla Polizia Tributaria emerge che nell'anno 2022 i ricavi dell'attività dichiarati sono stati di euro 58.011 e nel 2023 di euro 67.918 (documento 5 allegato indagini PT).
Sul contro corrente personale presso non si registrano movimenti significativi, mentre su quello CP_4 della sua impresa individuale nell'anno 2022 si registrano pagamenti con POS per euro 67.778 e solo ad aprile 2024 si registrano pagamenti POS per euro 5.897 (documento 13 allegato indagini PT). Contr E dunque, i ricavi effettivi derivanti dal solo (esclusi dunque i pagamenti in contanti) almeno per l'anno 2022 sono stati superiori di circa 10.000 euro a quelli dichiarati: trattasi dunque di circa 1.000 euro mensili non sottoposti a tassazione.
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze della minore ed i suoi tempi di permanenza presso ciascun genitore, viene determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con effetto dalla data della domanda, essendosi la convivenza interrotta in data anteriore. pagina 16 di 21 -quanto alla domanda di corresponsione di contributo al mantenimento, la disciplina dell'assegno divorzile
è stata modificata dalla l. 74/1987, a seguito della quale l'articolo 5 l. 898/1970, per quanto di interesse, recita: Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti
i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Dopo la novella legislativa, la giurisprudenza si è da subito orientata ad una distinzione tra criteri attributivi del contributo ('insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive”) e criteri determinativi (assistenziali "le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi", compensativi "il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune” e risarcitorio "le ragioni della decisione"), questi ultimi tutti valutati in rapporto alla durata del matrimonio.
Tale orientamento è stato recepito e specificato nella sentenza Cass. S.U. 11490/ 1990, secondo la quale i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione esclusivamente determinativa dell'assegno, da attribuirsi, tuttavia, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi, inteso come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità, a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
All'accertamento del diritto non è necessario il riscontro di uno stato di bisogno, essendo sufficiente l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate.
Ove sussista tale presupposto (l'an del contributo), la liquidazione in concreto deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.
E dunque, secondo la giurisprudenza formatasi immediatamente dopo la novella legislativa, i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione meramente determinativa dell'assegno, da attribuirsi sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
Dopo quasi un trentennio, tale consolidato orientamento è stato posto in discussione da Cass. Sent. n.
11507/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante la non autosufficienza economica dello stesso, individualmente inteso, ed ha stabilito che solo all'esito del positivo pagina 17 di 21 accertamento di tale presupposto possono essere esaminati in funzione ampliativa del quantum i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Le ragioni del revirement sono motivati dalla Cassazione con la ritenuta inattualità del precedente orientamento e la sua incapacità di valorizzare le scelte personali e le loro conseguenze sotto il profilo dell'autoresponsabilità.
Chiamata a comporre il contrasto giurisprudenziale, la Cassazione, con la pronuncia a Sez. Unite n.
18287/2018, ha analizzato la natura del contributo al mantenimento, ed ha infine sancito il superamento della dicotomia tra an dell'attribuzione ed il quantum del contributo.
Secondo le Sezioni Unite tale dicotomia non è pienamente rispettosa del dato normativo e dei precetti costituzionali, in quanto è idonea a privare di rilevanza i criteri assistenziali, compensativi, risarcitori e la durata del vincolo, ove non venga riscontrata inadeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno o impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive, a prescindere dal parametro utilizzato per ravvisare tale inadeguatezza.
Le Sezioni Unite evidenziano comunque come tale criticità interpretativa è stata acuita dalla sentenza Cass.
n. 11507/2017, che ha appunto parametrato l'adeguatezza dei mezzi alla mera autosufficienza economica dell'istante, al fine di valorizzare i principi di autodeterminazione e autoresponsabilità.
L'esito di tale orientamento, secondo le Sezioni Unite, è che i criteri di cui alla prima parte della norma (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, valutati tutti anche in rapporto alla durata del matrimonio) vengono di fatto completamente pretermessi dalla valutazione sulla spettanza del contributo, ove il soggetto risulti economicamente autosufficiente secondo un parametro oggettivamente valutabile, con sostanziale disapplicazione del dato normativo.
Le Sezioni Unite evidenziano peraltro come i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità debbano essere necessariamente declinati nell'ambito della realtà sociale in cui si svolge la vita dell'individuo, ex articoli 2, 3 e 29 Costituzione (con riferimento alla famiglia): se la scelta di porre fine al vincolo coniugale può essere autonomamente assunta da un solo coniuge, la condizione economica delle parti all'esito della storia di coppia può essere strettamente connessa alle scelte operate dai coniugi durante la sussistenza del vincolo, anche ex articolo 143 c.c..
E dunque, secondo le Sezioni Unite, la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi non può essere condotta né avendo come parametro la mera autosufficienza economica, oggettivamente intesa, né l'insufficienza degli stessi a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio: ciò al fine di valorizzare appunto l'autoresponsabilità e le determinazioni assunte nell'ambito del progetto di vita coniugale, ed evitare locupletazioni da parte di chi si trovi in una situazione di oggettivo squilibrio pagina 18 di 21 economico – patrimoniale con il partner, non determinato dall'effettuazione consapevole di comuni scelte di vita nell'ambito di un vincolo di apprezzabile durata temporale: Il c.d. assegno divorzile ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa;
il suo riconoscimento postula dunque l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante non già al conseguimento di un' astratta autosufficienza economica, bensì al raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Il giudizio sulla debenza e sulla quantificazione del contributo deve dunque essere effettuato all'esito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Sez. Unite n. 18287/2018).
E dunque, superata la dicotomia tra parametri attributivi e determinativi, gli indicatori assistenziali, compensativi, risarcitori e la durata temporale del vincolo permeano il giudizio sulla adeguatezza dei mezzi, nell'ambito di una valutazione necessariamente specifica della storia della coppia.
Nel caso di specie, la ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito né articolato alcuna prova in ordine alla inadeguatezza dei propri mezzi al raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenuto conto delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Sez. Unite n.
18287/2018).
Ciò inibisce al Collegio di verificare se in effetti il divario economico tra le parti dipenda da scelte di vita concretamente assunte dai coniugi nell'interesse della famiglia, e se e in quale misura la ricorrente abbia sacrificato aspettative lavorative per dedicarsi al nucleo, in tal modo consentendo al resistente di incrementare la propria attività ed i propri redditi.
È peraltro impossibile ogni valutazione in ordine a spettanza e quantificazione dell'assegno; la relativa domanda non può dunque essere accolta.
-L'assegno unico viene percepito dalla ricorrente, collocataria della figlia e che ne sopporta gli oneri di mantenimento;
-quanto sopra è assorbente rispetto alle ulteriori domanda, eccezioni, istanze – anche istruttorie – delle parti.
-la soccombenza reciproca determina la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 389 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce: pagina 19 di 21 1.rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
2. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra coniugi TE
nata a [...] il [...] e nato a [...]
[...] P_
(CO) il 09/03/1980 , che hanno contratto matrimonio in data 7.2.2015 a Meda;
3. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Meda per le annotazioni di legge (atto n. 3 parte I);
4.Affida in via esclusiva alla madre;
Per_1
5. colloca la minore presso la madre;
6. sospende le visite con il padre;
ove il resistente ne manifesti la seria intenzione e la minore riveda la propria posizione, i servizi sociali potranno stabilire la ripresa degli incontri padre – figlia in spazio neutro, con modalità osservate e graduali, nell'interesse di Per_1
7. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale al resistente;
8. rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente;
9. rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente;
10. Pone a carico del resistente con decorrenza gennaio 2024 l'importo di euro 500,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2025 e con riferimento al mese di gennaio 2024. Pone inoltre a carico di resistente il 70% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in pagina 20 di 21 corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
11. stabilisce che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per la minore;
12.rigetta la domanda della ricorrente di determinazione di assegno divorzile;
13. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 29.5.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE QUARTA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 389 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] TE C.F._1
(Ecuador) il 04/08/1980 , con l'avvocato Cristina Biella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Unità d'Italia n. 3/C VI;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il P_ C.F._2
09/03/1980 , con l'avvocato Caterina Pirota ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Gramsci, 39/C Lissone;
RESISTENTE E con (C.F ) quale curatore speciale della minore Controparte_2 C.F._3
nata a [...] il [...], (C.F. Persona_1
) in proprio ex articolo 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4 in C.So Milano 37 Monza;
TERZO CHIAMATO e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA INTERVENUTO
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
CONCLUSIONI
1.ai sensi e per gli effetti dell'art. 330 c.c., pronunziare la decadenza del OR dalla P_ responsabilità genitoriale sulla figlia minore per averne violato e trascurato i relativi Persona_1 doveri con grave pregiudizio della minore ed in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di decadenza della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., limitare ai sensi dell'art. 333 c.c. la responsabilità genitoriale del OR , adottando ogni altro provvedimento ritenuto P_ necessario e/o urgente nell'interesse della minore in relazione alle risultanze del giudizio;
Persona_1
2.per tutte le ragioni espresse in parte narrativa, condannare il OR al risarcimento del P_ danno in favore della figlia minore ex art. 473bis.39 da quantificarsi in via equitativa da Codesto Tribunale;
3.pronunciare la separazione personale tra i coniugi e , autorizzando i coniugi a P_ TE vivere separati nel mutuo rispetto;
4.addebitare la responsabilità della separazione al marito in considerazione dei comportamenti contrari ai doveri del matrimonio;
5.disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Meda, via Mare Adriatico n. 5 al marito, per le ragioni espresse in parte narrativa;
6.disporre l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore , con collocamento presso la Per_1 madre;
7.ci si rimette alle valutazioni del Tribunale in punto diritti di visita del padre con la figlia , Persona_1 solo previa valutazione della capacità genitoriale e indagine psico-diagnostica e psico-sociale sul medesimo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
8.condannare il OR a versare alla moglie la somma di € 500,00# a titolo di contributo per il P_ mantenimento della figlia da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT decorso un anno Per_1 dal deposito della sentenza di separazione e da versarsi, in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente e Banca a lui già noti ovvero su quelli che saranno successivamente comunicati dalla moglie, fino alla piena indipendenza economica della figlia.
9.disporre che l'assegno unico sia incassato al 100% dalla madre
10.disporre a carico del OR l'importo a titolo di mantenimento della moglie pari ad € P_
500,00 mensili da versare in favore della ORa , in via anticipata, entro il giorno 10 di TE ogni mese, somma soggetta a rivalutazione ISTAT.
11.disporre che i genitori sosterranno nella misura del 70% il padre e 30% la madre, le spese straordinarie occorrende alla figlia minore secondo il protocollo del Tribunale di Monza del Persona_1
pagina 2 di 21 07.05.2018 e segnatamente dovranno essere previamente concordate e documentate le seguenti spese mediche:
a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o odontoiatriche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali e le seguenti spese:
a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Di contro, non necessitano di essere previamente concordate le seguenti spese mediche:
a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco),nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); d) spese mediche urgenti;
le seguenti spese scolastiche:
a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche i corso di anno;
d) corsi di recupero o lezioni provate in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es.Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es oratori).
Documentazione della spesa:
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione e rimborsata entro il quinto giorno di ogni mese successivo. pagina 3 di 21 Modalità di richiesta e presentazione del consenso:
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con anticipo di almeno giorni quindici, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Richiesta del rimborso e modalità di pagamento:
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine sdaranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e, quindi a versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Benefici fiscali o assicurativi: Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter acceder in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
10. con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA CPA e 15% spese generali come per legge.
11. Con ogni più ampia riserva istruttoria come per legge.
*****
La ORa , come sopra rappresentate, difesa e domiciliata, visto l'art. 473 bis49 c.p.c. TE
CHIEDE all'Ill.mo Tribunale di Monza che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 01 dicembre 1970 n.
898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione
PRONUNCI sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 4 di 21 1.ordinare alla Cancelleria Civile la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Meda cosicché effettui l'annotazione e trascrizione a margine dell'atto di matrimonio;
2.ai sensi e per gli effetti dell'art. 330 c.c., pronunziare la decadenza del OR dalla P_ responsabilità genitoriale sulla figlia minore per averne violato e trascurato i relativi Persona_1 doveri con grave pregiudizio della minore ed in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di decadenza della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., limitare ai sensi dell'art. 333 c.c. la responsabilità genitoriale del OR , adottando ogni altro provvedimento ritenuto P_ necessario e/o urgente nell'interesse della minore in relazione alle risultanze del giudizio;
Persona_1
3.per tutte le ragioni espresse in parte narrativa, condannare il OR al risarcimento del P_ danno in favore della figlia minore ex art. 473bis.39 da quantificarsi in via equitativa da Codesto Tribunale;
4.confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Meda, via Mare Adriatico n. 5 al marito, per le ragioni espresse in parte narrativa;
5.confermare l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre per i motivi Persona_1 infra in narrativa;
6.confermare il collocamento della figlia minore presso la madre;
7.confermare l'importo a titolo di concorso per il mantenimento della figlia a carico del padre pari ad €
500,00# da versare alla madre, in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente e Banca a lui già noti ovvero su quelli che saranno successivamente comunicati dalla moglie, fino alla piena indipendenza economica della figlia. Detta somma verrà rivalutata annualmente in base agli indicati ISTAT decorso un anno dal deposito della sentenza di omologazione della separazione.
8.confermare il pagamento dell'assegno unico al 100% alla madre.
9.confermare a carico del marito l'importo a titolo di mantenimento della moglie pari ad € 500,00 mensili da versare in favore della ORa , in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, TE somma soggetta a rivalutazione ISTAT.
10.confermare che i genitori sosterranno nella misura del 70% il padre e 30% la madre le spese straordinarie occorrende alla figlia minore;
a tal fine troveranno applicazione “Le linee guida condivise concernenti le spese per i figli” datate 07 maggio 2018, in uso avanti al Tribunale di Monza e segnatamente dovranno essere previamente concordate e documentate le seguenti spese mediche straordinarie:
a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
le seguenti altre spese straordinarie: pagina 5 di 21 a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Di contro, non necessitano di essere previamente concordate le seguenti spese mediche straordinarie: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); d) spese mediche urgenti;
le seguenti spese scolastiche straordinarie: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es oratori).
Documentazione della spesa:
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione e rimborsata entro il quinto giorno di ogni mese successivo.
Modalità di richiesta e presentazione del consenso:
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con anticipo di almeno giorni quindici, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. pagina 6 di 21 Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Richiesta del rimborso e modalità di pagamento:
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e, quindi a versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Benefici fiscali o assicurativi:
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter acceder in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio;
11.dare atto della volontà di di non incontrare il padre e, per l'effetto, nulla disporre sui Persona_1 diritti di visita padre – figlia;
12.Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA CPA e 15% di spese generali come per legge.
Per parte resistente:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e P_ TE
.
[...]
2) Assegnare definitivamente la casa coniugale sita in Meda, Via Mar Adriatico n. 5 con quanto l'arreda, al marito.
3) Nell'ipotesi di revoca del provvedimento del T.M. di Milano, affidare la figlia in via Persona_1 esclusiva alla madre con collocamento presso la casa materna, consentendo al OR di P_ esercitare il diritto di visita secondo le indicazioni dell'On.le Tribunale e dei Servizi Sociali, in considerazione della situazione di affidamento attuale.
pagina 7 di 21 4) Porsi a carico del sig. l'obbligo al versamento allaORa P_ TE
della somma di € 200,00 mensili (duecento/00) per il mantenimento della figlia
[...] Per_1
, oltre rivalutazione Istat annuale, in via anticipata, entro e non oltre il 5 di
[...] ciascun mese, per il successivo, a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie ovvero quelle preventivamente concordate, come meglio specificato nelle conclusioni per la fase presidenziale.
5) Non prevedere alcun contributo di mantenimento per la sig.ra TE essendo la stessa economicamente autosufficiente.
6) La ORa beneficerà al 100% degli assegni familiari e delle TE detrazioni per figli a carico.
7) Condannare la ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di causa.
In via istruttoria
Con riserva di formulazione di istanze istruttorie nel termine di cui all'art. 473bis.17 comma 2 c.p.c..
Per il curatore speciale:
Conclusioni
Si chiede, in via preliminare, l'audizione della minore ex art.473 bis.4 e ex art 473 bis. 6 c.p.c.
NEL MERITO: Voglia il Tribunale Ill.mo, nel preminente interesse della minore, così disporre:
Affidamento della minore al Comune di residenza, con limitazione della responsabilità Persona_1 genitoriale sotto il profilo educativo, scolastico e sanitario, ove ritenuto ancora opportuno.
Collocamento della minore presso la madre con la quale continuerà a vivere in VI , Via Don sturzo,12
Contributo al mantenimento della figlia in capo al padre, nella misura che verrà ritenuta confacente alle esigenze della minore, in considerazione delle effettive capacità reddituali paterne e non inferiore ad
€.500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo variazione degli indici Istat e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese. Oltre al 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Monza.
Ci si rimette in ordine alla domanda materna di condanna del sig. al risarcimento danni in P_ favore della figlia minore ex art. 473 bis. 39 c.p.c..
Frequentazioni tra padre e figlia allo stato sospese o, all'esito dell'ascolto della minore e\o degli opportuni accertamenti, diversamente disposte dal Tribunale nell'esclusivo preminente interesse della minore.
Con riserva di ogni ulteriore istanza, anche istruttoria, alla luce degli sviluppi della situazione della minore e della costituzione in giudizio paterna. pagina 8 di 21 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. ha esposto di aver contratto TE matrimonio in data 7.2.2015 con;
che dall'unione è nata (26.09.2011); che la casa P_ Per_1 coniugale era concessa in locazione dalla madre del resistente;
che con la coppia viveva anche
[...]
nato il [...] da una precedente relazione della ricorrente;
di essere Persona_2 assunta a tempo indeterminato con reddito annuo di euro 16.000; di rimborsare € 76,40 per finanziamento odontoiatra;
€ 285,49 per acquisto auto;
che era titolare dell'impresa individuale “Teo L'Ortofresco P_ di Viganò Matteo”, avente ad oggetto la vendita al dettaglio di frutta e verdura, e percepiva redditi non dichiarati al fisco;
che egli era titolare di metà di immobile in Albiate;
che egli aveva elevato tenore di vita;
di aver depositato un primo ricorso per separazione ne 2018, nell'ambito del quale venivano incaricati i servizi sociali competenti per la regolamentazione dei rapporti della minore con il padre in spazio neutro;
che nel 2020 la coppia si riconciliava e il procedimento si concludeva;
che veniva aperto procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano in relazione al disagio patito da;
che quest'ultima Per_1 veniva affidata al comune di residenza;
che nel frattempo il resistente intraprendeva relazione extraconiugale con l'attuale compagna;
di essere stata percossa dalla madre del resistente, nel 2022, e costretta con la figlia a rifugiarsi presso la di lei madre e nonna materna;
che il marito la denunciava per sottrazione di minore;
che il procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni si concludeva con l'affido della minore al Comune di residenza e regolamentazione degli incontri con il padre in spazio neutro;
che il padre non si era mai presentato agli incontri presso il servizio sociale, manifestando disinteresse per la figlia;
che egli non versava un contributo al suo mantenimento;
concludeva domandando la separazione con addebito al resistente, l'affido esclusivo della minore, con decadenza della responsabilità genitoriale del padre;
che fosse posto a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 500, oltre al 70% delle spese straordinarie, e della moglie nella misura mensile di euro 500; di poter percepire il 100% dell'assegno unico;
che il resistente fosse condannato al risarcimento del danno ex articolo 473bis.39 c.p.c.
Il giudice dettava i provvedimenti per l'istaurazione del contraddittorio e nominava alla minore un curatore speciale.
Si costituiva il resistente, il quale eccepiva che le ragioni delle crisi coniugale erano da ravvisare nel comportamento della ricorrente, che trascurava la propria famiglia a favore di quella di origine;
di essere un ambulante, con redditi modesti;
che l'immobile di Albiate era un capannone in comproprietà con i fratelli ed oggetto di domanda di divisione;
di voler rimediare alle mancanze avute nei confronti della figlia;
eccepiva di non aver intrapreso alcuna relazione extraconiugale;
che la moglie lavorava e dunque non sussistevano i presupposti per versare un contributo al suo mantenimento;
domandava la separazione, con rigetto della domanda di addebito;
l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'affido esclusivo della minore pagina 9 di 21 alla madre, con collocamento presso la stessa;
che fosse posto a proprio carico un contributo al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 200 oltre al 50% delle spese straordinarie, e che la moglie potesse percepire il 100% dell'assegno unico.
Il curatore specie nel costituirsi evidenziava di aver incontrato la minore, la quale ribadiva la propria indisponibilità alla relazione con il padre, percepito come assente anche nel corso della vita matrimoniale;
che la minore aveva interrotto gli incontri psicologici presso il consultorio per scarso feeling con la professionista;
concludeva domandando la conferma dell'affido all'Ente, del collocamento presso la madre, la sospensione degli incontri con il padre, la determinazione in euro 500 oltre al 70% delle spese straordinarie a titolo di contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia;
si rimetteva sulla domanda di risarcimento del danno ex articolo 473bis.39 c.p.c..
Alla udienza del 2.5.2024 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo a VI, a casa di mia madre, c'è un mutuo di TE euro 300 mensili circa sull'immobile; viviamo io, mia mamma e i miei due figli. Mia mamma lavora in una famiglia, con reddito mensile di euro 500 circa. Io lavoro in una struttura a VI con reddito mensile di euro 1200 circa, oltre 13ma.
Mio figlio maggiore fa lavori occasionali, e prende circa 650 euro mensili. Sto prendendo l'assegno unico di euro 125 per
Mia figlia sta bene, studia e fa ginnastica artistica, due volte la settimana. Per_1
: vivo a Meda, nella casa di proprietà di mia madre, non gravata da mutuo, vivo solo, sopra vive Email_1 mia mamma. Mia mamma è pensionata a prende circa 570 euro al mese, io lavoro in proprio, ai mercati, prendo 600/700 euro al mese. Non vedo e non sento mia figlia da due anni circa.
Il Giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, confermava l'affido della minore al Comune di residenza, con collocamento presso la madre, sospendeva le visite tra la minore ed il padre;
poneva a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento della minore nella misura mensile di euro 300, oltre al 75% delle spese straordinarie;
rigettava la domanda della ricorrente di determinazione di un contributo al suo mantenimento e quella di assegnazione della casa coniugale al resistente;
disponeva che TE percepisse il 100% dell'assegno unico per la figlia e la prosecuzione del monitoraggio dei servizi sociali competenti per territorio, nonché indagini di Polizia tributaria sul resistente.
Il Tribunale, con sentenza n. 1399/2024 pronunciava la separazione personale delle parti;
la causa veniva rimessa in istruttoria anche per la pronuncia di divorzio.
Alla udienza del 20.5.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo a VI, a casa con mia mamma, che lavora Pt_1 TE con reddito mensile di euro 600. Io sto lavorando come ASA con reddito mensile di euro 1300 euro al mese, sto cercando una casa mia a VI, per andare in locazione. Non ho ancora trovato niente. Sto prendendo 250 euro al mese di assegno unico, al 100%. In casa siamo io, i miei due figli e mia mamma. Mio figlio lavora con contratto a tempo determinato e prende circa 1000 euro al mese, è un part time. pagina 10 di 21 : vivo a Meda, con mia mamma, che prende la reversibilità di mio papà, di 600 euro mensili, la P_ casa è di mia mamma. Sto sempre lavorando per la mia attività.
Il Giudice disponeva l'ascolto di per l'udienza del 27.5.2025 ore 13.20 in ordine alle sue prospettive Persona_1 di vita ed ai suoi rapporti con i genitori.
Alla udienza del 27.5.2025 la minore dichiarava: Faccio la terza media e ho gli esami, mi piace andare a scuola.
L'anno prossimo farò l'economico-sociale. Dopo vorrei fare giurisprudenza. Vorrei fare l'avvocato o il magistrato. Vado bene
a scuola. Mi dedico molto allo studio. L'anno scorso facevo ginnastica artistica, ma quest'anno ho smesso per studiare. L'anno prossimo mi piacerebbe però ricominciare. Vorrei anche iniziare a fare moto cross. mi piace leggere soprattutto i romanzi rosa e mi piacciono i cani, ho un volpino, di cui ci occupiamo io e mio fratello. A casa siamo io, mia mamma e mio fratello e mia nonna, perché è casa sua. Vado d'accordo con lui, lui ha 21 anni. Prima era un rapporto amore-odio, adesso ci confidiamo molto. Ho un altro fratello che abita in Ecuador, ha 25 anni. Parliamo in videochiamata, in spagnolo. Da quando sono nata parlo spagnolo. Ho un bellissimo rapporto con mia mamma. All'esame porterò “una mamma per amica”, è una serie tv che rappresenta molto me e mia mamma. Non ho molti ricordi del mio papà. ho un ricordo bello di quando andavamo in giro in moto, lui mi ha trasmesso la passione per la moto. Ma attualmente non abbiamo un rapporto. Non lo vedo, non lo sento e non voglio né vederlo nè sentirlo. Sul punto sono serena ed è una cosa che ho accettato. A giugno Arriveranno in Italia mia zia
e le sue figlie, staranno qui un mese. Loro abitano vicino a New York. Andremo in giro. Poi tutto agosto io e mio fratello andremo in America, con mia zia e le mie cugine che abitano li. Voglio visitare New York e Miami. Ho un po' il sogno americano e tengo molto a questo viaggio. il Giudice dà atto che è molto serena e tranquilla nella esposizione. Per_1
I legali delle parti ed il curatore insistevano nelle rispettive domande e il curatore speciale non si opponeva al viaggio della minore negli Stati Uniti.
*******
Ritenuto che :
- deve essere rigettata la domanda di addebito proposta dalla ricorrente, non essendo stata raggiunta la prova che il resistente abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, esplicanti incidenza causale sull'intollerabilità della convivenza.
Si osserva che la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (cfr. Cass. Sent. n. 25843/2013).
La pronuncia di addebito non può dunque fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'articolo 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ove non venga accertato che tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, irrilevante essendo ogni comportamento attuato quando già era maturata una situazione di intollerabilità del vivere comune (Cass. Sent. n. 12130/2001, Cass. Sent. n.
12383/2005). pagina 11 di 21 Peraltro, l'indagine sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sulla sua addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura o contrasto, occorrendo valutare il complessivo comportamento dei coniugi, nella continuità dei reciproci rapporti (cfr. Cass. Sent. n. 2648/1989).
Nel caso di specie, la ricorrente allega che dopo la riconciliazione del 2020 l'unione coniugale è andata in crisi per il disinteresse del marito, nonché per la relazione extraconiugale da quest'ultimo intrapresa, e di essersi allontanata dalla casa coniugale a seguito di un diverbio con la suocera.
La ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha tuttavia fornito né articolato alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare né i comportamenti del marito né la loro incidenza negativa sul sereno svolgersi della vita coniugale.
Le istanze istruttorie orali articolate dalla ricorrente afferiscono un diverbio con la suocera (soggetto terzo al giudizio), non già dunque comportamenti imputabili al resistente, ovvero sono generiche (in quanto prive di specifici riferimenti cronologici, topici e fattuali) e comportanti valutazioni non demandabili a testi e dunque non ammissibili (si vedano ad esempio 3) Nel mese di ottobre 2017 il OR sospendeva qualsiasi Per_1 esborso economico in favore della figlia e delle moglie;
4) nell'anno 2017/2018 la ORa Persona_3 aiutava economicamente la ORa per provvedere al mantenimento di stante il TE Persona_1 disinteresse del padre;
9) dalla fine dell'anno 2020 sino a tutt'oggi il OR si è disinteressato di 10) dalla P_ Per_1 fine dell'anno 2020 sino a tutt'oggi la ORa provvede in via esclusiva al mantenimento della figlia TE Per_1
11) dalla fine dell'anno 2020 sino a tutt'oggi il OR ha deciso di interrompere ogni rapporto con
[...] P_ la figlia . Persona_1
Le foto del profilo Facebook che ritraggono in compagnia di un'altra donna non recano la data P_
(documento 40 ricorrente), ovvero risalgono al 2023 (documento 49 ricorrente), quando già la convivenza tra le parti si era interrotta (nel gennaio 2022).
Esse non sono dunque circostanziate cronologicamente (documento 40 ricorrente), ovvero sono successive alla cessazione della convivenza, e dunque non possono costituire causa del suo divenire intollerabile ed improseguibile.
E' dunque del tutto impossibile al Collegio verificare se effettivamente il resistente abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, e la loro rilevanza eziologica sul sereno svolgersi della vita matrimoniale.
La domanda di addebito non può dunque essere accolta.
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i pagina 12 di 21 presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
- viene disposto l'affido esclusivo della minore alla madre.
La formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008) una deroga al principio della bigenitorialità, e dunque all'affido condiviso, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, dal provvedimento definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano del 2022
(documento 29 ricorrente) emerge che il Pubblico Ministero con ricorso del 24. 9.2020 esponeva che la minore era immatura dal punto di vista affettivo, vedeva come suo unico punto di riferimento la madre;
che la valutazione psicodiagnostica aveva evidenziato un disturbo emozionale dell'infanzia; che l'odierna ricorrente era molto legata ai figli, ma non in grado di assumersi tutte le proprie responsabilità; che le parti nel 2020 si erano riconciliate repentinamente ed avevano interrotto i contatti con i servizi sociali, allegando di essere in grado di occuparsi dei figli da soli;
che con decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni del 2020 era stato disposto l'affido della minore al Comune di residenza;
che nel 2022 a seguito di un litigio con la suocera la ricorrente aveva trasferito la residenza propria e della minore;
che tale trasferimento – il quarto in due anni – rischiava di destabilizzare la minore;
che la minore era sempre molto condizionata dalla madre;
il Tribunale per i minorenni disponeva l'affido della minore all'Ente per due anni, con incarico all'Ente di regolamentare gli incontri con il padre e disporre supporto psicologico per la minore
(documento 29 ricorrente).
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio di Meda in vista della udienza del 2.5.2024 emergeva che il resistente ammetteva di non aver più visto la figlia e di non aver più versato nulla per il suo mantenimento a far data dal suo trasferimento a VI (e dunque, all'epoca, da 2 anni); egli affermava tuttavia di essersi in passato occupato anche del benessere economico del di lei fratello;
egli Per_2
CP_ affermava di essere stanco della situazione e di aver esaurito le risorse;
dalla valutazione emergeva una struttura di personalità semplice;
i servizi evidenziavano la necessità di interventi di supporto alla genitorialità a suo favore.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di VI emergeva che la ricorrente lamentava il mancato sostegno anche materiale del resistente alla crescita della figlia;
la minore, dal canto suo, faticava a rielaborare la figura paterna ed il distacco da lui;
ella affermava di non voler riprendere i contatti e di aver raggiunto un equilibrio sul punto;
dalla visita domiciliare emergeva che la casa della nonna pagina 13 di 21 materna era ordinata e pulita, sebbene presentasse spazi ridotti per ospitare 5 persone;
dalla relazione degli insegnanti emergeva che era ben inserita sia con i pari che con gli adulti di riferimento, aveva una Per_1 media di 7.17 e una sola insufficienza in inglese.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di VI in vista della udienza del
20.5.2025 emerge che la ricorrente sta per effettuare concorso per OSS e sta ricercando abitazione in locazione;
ella è proiettata alla ricerca di maggior stabilità economica ed abitativa per sé e per i figli.
La minore ha un ottimo andamento scolastico;
per l'anno 2025/2026 è stata iscritta al Liceo delle Scienze
Umane e desidera proseguire gli studi universitari.
Sia gli insegnati che gli operatori evidenziano la grande maturazione di , sia dal punto di vista Per_1 relazionale che organizzativo;
la minore riesce anche a riferire la sua posizione sul padre senza rivendicazioni o toni vittimistici.
Dal canto suo, ha manifestato il desiderio di rivedere la figlia e le ha scritto una lettera che la P_ minore conserva ini cartella;
ella non intende rispondere alla missiva;
riconosce nel padre una figura dal pensiero debole ed ha di lui un ricordo tiepido.
La madre dichiara di non volere ostacolare la figlia, ma nemmeno spronarla a riprendere i contatti con il padre.
riconosce nella madre un punto di riferimento stabile, evidenzia la necessità che la madre sia Per_1 autorevole.
A favore dell'uomo è stato approntato percorso di sostegno alla genitorialità; i professionisti che lo seguono evidenziano la semplicità di pensiero di , che non ha colto le ragioni della figlia, le difficoltà P_ anche economiche della moglie, né l'impatto delle stesse sulle dinamiche relazionali del nucleo.
Gli operatori evidenziano come il lavoro su si prospetti come lungo ed articolato. P_
Pende ancora procedimento penale con imputata la ricorrente, per il reato di sottrazione di minore.
L'ascolto della minore, operato in data 27.5.2025, ha confermato i riscontri positivi già emersi dalle relazioni dei servizi sociali: è una ragazza serena, determinata, organizzata nello studio ed Per_1 affettivamente legata alla madre ed al fratello;
ella pare allo stato aver raggiunto un ottimo equilibrio personale, anche rispetto all'interruzione dei rapporti con il padre.
E dunque, le vicende del nucleo familiare in oggetto si sono caratterizzate negli anni per instabilità relazionale, conflittualità, repentini cambi di abitazione della ricorrente con i figli, fragilità emotiva di
, assenza di rapporti tra quest'ultima ed il padre, circostanze tutte che hanno determinato l'affido Per_1 della minore al Comune di residenza.
Le recenti relazioni dei servizi sociali competenti e degli insegnanti di scuola attestano tuttavia una condizione di benessere di . Per_1
pagina 14 di 21 è alla ricerca di piena autonomia reddituale ed abitativa e sembra aver compiuto progressi nella TE gestione delle sue fragilità; ha saputo gestire molto bene la figlia, che non patisce oggi pregiudizi dal collocamento e dalla relazione con la madre.
Quanto a;
egli ha espresso il desiderio – che pare autentico – di riavvicinarsi alla figlia;
gli operatori P_ tuttavia sottolineano la necessità che egli svolga percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di cogliere le dinamiche anche emotive che hanno allontanato la minore da lui, ed assumere i comportamenti più adeguati ad un riavvicinamento.
Peraltro, la lunga interruzione dei rapporti con la figlia inibisce di ritenere che egli possa assumere scelte educative orientate al suo benessere.
Alla luce di quanto precede, deve essere disposto l'affido esclusivo della minore alla madre.
-I provvedimenti assunti appaiono sufficienti a scongiurare ogni elementi di pregiudizio per la minore, sì da non legittimare l'accoglimento della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
l'indagine condotta ha peraltro dimostrato che presenta un funzionamento di personalità semplice e P_ competenze genitoriali sincretiche, che gli hanno inibito di cogliere le ragioni dei comportamenti della figlia e di comportarsi di conseguenza;
egli recentemente si è, timidamente, cercato di riavvicinare alla figlia inviandole una missiva, cui la minore non ha ritenuto ad oggi di rispondere.
Gli elementi di cui sopra inibiscono di ravvisare negli agiti di un comportamento volontario, posto P_ in essere in pregiudizio della minore, che possa giustificare la richiesta decadenza e la conseguente domanda di risarcimento del danno.
-il collocamento della minore resterà presso la madre, genitore con il quale la minore ha sempre prevalentemente vissuto, al fine di assicurare alla minore stabilità abitativa e relazionale.
-la volontà reiteratamente manifestata dalla minore di non incontrare il padre e la serenità che elle riferisce rispetto a tale decisione (come confermate anche nel corso dell'ascolto) inducono a ritenere la stessa attualmente rispondente al benessere della minore.
Ove il resistente ne manifesti la seria intenzione e la minore riveda la propria posizione, i servizi sociali potranno stabilire la ripresa degli incontri padre – figlia in spazio neutro, con modalità osservate e graduali, nell'interesse di . Per_1
- non può essere accolta la domanda di assegnazione del domicilio coniugale al resistente.
Il disposto dell'art. 337 sexies c.c. ha quale finalità precipua quella di garantire alla prole il mantenimento di un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Non può dunque procedersi all'assegnazione quando – come nel caso di specie – non vi sia prole convivente e il godimento del bene avverrà in base alla normativa ordinaria. pagina 15 di 21 - Quanto agli aspetti economici, la ricorrente nell'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito da lavoro dipendente di euro 16203 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1267 mensili netti se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Vive ospite della di lei madre (che percepisce reddito mensile di euro 600), con il figlio maggiorenne (che lavora con reddito di euro 1000) ed allega di rimborsare finanziamenti per euro 398 mensili.
Percepisce assegno unico per euro 250 mensili.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento e contributo spese abitative (euro 500 mensili), la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 619.
Il resistente commercia nel settore ortofrutticolo e nell'anno di imposta 2022 ha dichiarato un reddito di euro 3000 annui;
nei provvedimenti ex articolo 708 c.p.c.. della prima separazione il Giudice rilevava che
Ha dichiarato nel 2015 un reddito netto mensile di euro 974, nel 2016 euro 914 che mal si concilia con le spese che sostiene per la locazione del negozio di frutta e verdura (euro 400 mensili), per l'abitazione e la figlia (ha sempre lavorato solo lui) e poneva a suo carico un contributo al mantenimento della figlia di euro 300 oltre al 100% delle spese straordinarie.
Anche oggi i redditi dichiarati dal resistente mal si conciliano con le primarie necessità di vita dello stesso,
l'offerta di contributo al mantenimento della figlia formulata in questa sede (euro 200 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie), e tantomeno con il tenore di vita risultante delle immagini social (gite in barca, vacanze al mare, pranzi al ristorante, documenti 40 e 49 ricorrente).
Egli ha in corso un finanziamento con OM (documento 10 allegato indagini GDF) e due con
Compass, entrambi scadenti nel 2026 con rata mensile di euro 285 e l'altro con rata attualmente di euro 36 per un totale di euro 320 circa;
tutti risultano regolarmente rimborsati (documento 12 allegato indagini PT).
Egli vive ospite della di lei madre ed è comproprietario di capannone.
Dalla documentazione pervenuta dalla Polizia Tributaria emerge che nell'anno 2022 i ricavi dell'attività dichiarati sono stati di euro 58.011 e nel 2023 di euro 67.918 (documento 5 allegato indagini PT).
Sul contro corrente personale presso non si registrano movimenti significativi, mentre su quello CP_4 della sua impresa individuale nell'anno 2022 si registrano pagamenti con POS per euro 67.778 e solo ad aprile 2024 si registrano pagamenti POS per euro 5.897 (documento 13 allegato indagini PT). Contr E dunque, i ricavi effettivi derivanti dal solo (esclusi dunque i pagamenti in contanti) almeno per l'anno 2022 sono stati superiori di circa 10.000 euro a quelli dichiarati: trattasi dunque di circa 1.000 euro mensili non sottoposti a tassazione.
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze della minore ed i suoi tempi di permanenza presso ciascun genitore, viene determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con effetto dalla data della domanda, essendosi la convivenza interrotta in data anteriore. pagina 16 di 21 -quanto alla domanda di corresponsione di contributo al mantenimento, la disciplina dell'assegno divorzile
è stata modificata dalla l. 74/1987, a seguito della quale l'articolo 5 l. 898/1970, per quanto di interesse, recita: Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti
i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Dopo la novella legislativa, la giurisprudenza si è da subito orientata ad una distinzione tra criteri attributivi del contributo ('insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive”) e criteri determinativi (assistenziali "le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi", compensativi "il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune” e risarcitorio "le ragioni della decisione"), questi ultimi tutti valutati in rapporto alla durata del matrimonio.
Tale orientamento è stato recepito e specificato nella sentenza Cass. S.U. 11490/ 1990, secondo la quale i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione esclusivamente determinativa dell'assegno, da attribuirsi, tuttavia, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi, inteso come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità, a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
All'accertamento del diritto non è necessario il riscontro di uno stato di bisogno, essendo sufficiente l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate.
Ove sussista tale presupposto (l'an del contributo), la liquidazione in concreto deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.
E dunque, secondo la giurisprudenza formatasi immediatamente dopo la novella legislativa, i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione meramente determinativa dell'assegno, da attribuirsi sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
Dopo quasi un trentennio, tale consolidato orientamento è stato posto in discussione da Cass. Sent. n.
11507/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante la non autosufficienza economica dello stesso, individualmente inteso, ed ha stabilito che solo all'esito del positivo pagina 17 di 21 accertamento di tale presupposto possono essere esaminati in funzione ampliativa del quantum i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Le ragioni del revirement sono motivati dalla Cassazione con la ritenuta inattualità del precedente orientamento e la sua incapacità di valorizzare le scelte personali e le loro conseguenze sotto il profilo dell'autoresponsabilità.
Chiamata a comporre il contrasto giurisprudenziale, la Cassazione, con la pronuncia a Sez. Unite n.
18287/2018, ha analizzato la natura del contributo al mantenimento, ed ha infine sancito il superamento della dicotomia tra an dell'attribuzione ed il quantum del contributo.
Secondo le Sezioni Unite tale dicotomia non è pienamente rispettosa del dato normativo e dei precetti costituzionali, in quanto è idonea a privare di rilevanza i criteri assistenziali, compensativi, risarcitori e la durata del vincolo, ove non venga riscontrata inadeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno o impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive, a prescindere dal parametro utilizzato per ravvisare tale inadeguatezza.
Le Sezioni Unite evidenziano comunque come tale criticità interpretativa è stata acuita dalla sentenza Cass.
n. 11507/2017, che ha appunto parametrato l'adeguatezza dei mezzi alla mera autosufficienza economica dell'istante, al fine di valorizzare i principi di autodeterminazione e autoresponsabilità.
L'esito di tale orientamento, secondo le Sezioni Unite, è che i criteri di cui alla prima parte della norma (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, valutati tutti anche in rapporto alla durata del matrimonio) vengono di fatto completamente pretermessi dalla valutazione sulla spettanza del contributo, ove il soggetto risulti economicamente autosufficiente secondo un parametro oggettivamente valutabile, con sostanziale disapplicazione del dato normativo.
Le Sezioni Unite evidenziano peraltro come i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità debbano essere necessariamente declinati nell'ambito della realtà sociale in cui si svolge la vita dell'individuo, ex articoli 2, 3 e 29 Costituzione (con riferimento alla famiglia): se la scelta di porre fine al vincolo coniugale può essere autonomamente assunta da un solo coniuge, la condizione economica delle parti all'esito della storia di coppia può essere strettamente connessa alle scelte operate dai coniugi durante la sussistenza del vincolo, anche ex articolo 143 c.c..
E dunque, secondo le Sezioni Unite, la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi non può essere condotta né avendo come parametro la mera autosufficienza economica, oggettivamente intesa, né l'insufficienza degli stessi a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio: ciò al fine di valorizzare appunto l'autoresponsabilità e le determinazioni assunte nell'ambito del progetto di vita coniugale, ed evitare locupletazioni da parte di chi si trovi in una situazione di oggettivo squilibrio pagina 18 di 21 economico – patrimoniale con il partner, non determinato dall'effettuazione consapevole di comuni scelte di vita nell'ambito di un vincolo di apprezzabile durata temporale: Il c.d. assegno divorzile ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa;
il suo riconoscimento postula dunque l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante non già al conseguimento di un' astratta autosufficienza economica, bensì al raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Il giudizio sulla debenza e sulla quantificazione del contributo deve dunque essere effettuato all'esito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Sez. Unite n. 18287/2018).
E dunque, superata la dicotomia tra parametri attributivi e determinativi, gli indicatori assistenziali, compensativi, risarcitori e la durata temporale del vincolo permeano il giudizio sulla adeguatezza dei mezzi, nell'ambito di una valutazione necessariamente specifica della storia della coppia.
Nel caso di specie, la ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito né articolato alcuna prova in ordine alla inadeguatezza dei propri mezzi al raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenuto conto delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Sez. Unite n.
18287/2018).
Ciò inibisce al Collegio di verificare se in effetti il divario economico tra le parti dipenda da scelte di vita concretamente assunte dai coniugi nell'interesse della famiglia, e se e in quale misura la ricorrente abbia sacrificato aspettative lavorative per dedicarsi al nucleo, in tal modo consentendo al resistente di incrementare la propria attività ed i propri redditi.
È peraltro impossibile ogni valutazione in ordine a spettanza e quantificazione dell'assegno; la relativa domanda non può dunque essere accolta.
-L'assegno unico viene percepito dalla ricorrente, collocataria della figlia e che ne sopporta gli oneri di mantenimento;
-quanto sopra è assorbente rispetto alle ulteriori domanda, eccezioni, istanze – anche istruttorie – delle parti.
-la soccombenza reciproca determina la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 389 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce: pagina 19 di 21 1.rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
2. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra coniugi TE
nata a [...] il [...] e nato a [...]
[...] P_
(CO) il 09/03/1980 , che hanno contratto matrimonio in data 7.2.2015 a Meda;
3. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Meda per le annotazioni di legge (atto n. 3 parte I);
4.Affida in via esclusiva alla madre;
Per_1
5. colloca la minore presso la madre;
6. sospende le visite con il padre;
ove il resistente ne manifesti la seria intenzione e la minore riveda la propria posizione, i servizi sociali potranno stabilire la ripresa degli incontri padre – figlia in spazio neutro, con modalità osservate e graduali, nell'interesse di Per_1
7. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale al resistente;
8. rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente;
9. rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente;
10. Pone a carico del resistente con decorrenza gennaio 2024 l'importo di euro 500,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2025 e con riferimento al mese di gennaio 2024. Pone inoltre a carico di resistente il 70% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in pagina 20 di 21 corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
11. stabilisce che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per la minore;
12.rigetta la domanda della ricorrente di determinazione di assegno divorzile;
13. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 29.5.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
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