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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3275 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Repubblica Dominicana) il 19/08/1952, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Matta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10/09/1947, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lucia Deiana, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 21/12/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Vallermosa.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21/12/1991 tra e , trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Vallermosa, anno 1991, numero 1, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi celebrato in
Vallermosa il 21.12.1991, e trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Vallermosa (numero 00048 degli Atti di Matrimonio, parte I, serie
A) tra i Sig.ri , nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
ivi residente nella Via delle Case Sparse snc, e C.F._2
nata a [...], Parte_1
Pag. 2 di 3 il 19 agosto 1952, C.F. residente in [...]
Lucca, 16, ordinando, in pari tempo, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Vallermosa la trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Nulla disporre a titolo di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge.
3. Le parti prestano reciprocamente il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporto.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3275 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Repubblica Dominicana) il 19/08/1952, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Matta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10/09/1947, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lucia Deiana, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 21/12/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Vallermosa.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21/12/1991 tra e , trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Vallermosa, anno 1991, numero 1, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi celebrato in
Vallermosa il 21.12.1991, e trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Vallermosa (numero 00048 degli Atti di Matrimonio, parte I, serie
A) tra i Sig.ri , nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
ivi residente nella Via delle Case Sparse snc, e C.F._2
nata a [...], Parte_1
Pag. 2 di 3 il 19 agosto 1952, C.F. residente in [...]
Lucca, 16, ordinando, in pari tempo, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Vallermosa la trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Nulla disporre a titolo di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge.
3. Le parti prestano reciprocamente il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporto.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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