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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi, all'esito della discussione avvenuta alla udienza del 10.2.2025, riservata la pronunzia della sentenza nel maggior termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES Ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1177/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 orino ( lli n. 35 elettivamente domiciliata in Torino, Via Vittorio Amedeo II n. 11, presso lo studio degli Avvocati Daniela PAVONE (c.f. ed Alessandro VALLINO (c.f. ), C.F._2 C.F._3 entra , che la rappresentano e difendono e quanto disgiuntamente, in forza di procura e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi PEC:
Email_1 Email_2
ATTORE/I contro nata a [...], il [...], residente a [...]
. e , nata a C.F._4 Controparte_2
Praga ( Repubblica Ceca a d. fisc.
, entrambe assistite disgiuntamente e congiuntamente, dall'Avv. C.F._5
c: e dall'Avv. Email_3
Angela Giomarelli PEC: elettivamente Email_4 domiciliate nello studio di
CONVENUTE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come di seguito:
PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Nel merito: In via principale • Ritenuta la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla IG.ra
• Accertare la natura apocrifa del testamento datato 21.06.2019, pubblicato in data Parte_1 el Notaio Dott. in Chiusi (SI), giusto verbale di pubblicazione Rep. Persona_1
n. 99.116, Racc. n. 22.394, per dife conseguentemente • Dichiarare il testamento datato 21.06.2019, pubblicato in data 10.05.2022 a cura del Notaio Dott. in Chiusi (SI), Persona_1 giusto verbale di pubblicazione Rep. n. 99.116, Racc. n. 22.394, nullo p artt. 602 e 606 c.c. • Ordinare la registrazione dell'emananda sentenza di nullità del testamento a margine e/o in calce del verbale di pubblicazione Rep. n. 99.116, Racc. n. 22.394. In via istruttoria • Disporre, qualora sia ritenuto necessario, perizia tecnico grafologica di verifica dell'autenticità della grafia riconducibile alla IG.ra
sulla scheda testamentaria datata 21.06.2019 e pubblicata in data Persona_2
Dott. in Chiusi (SI), giusto verbale di pubblicazione Rep. Persona_1
n. 99.116, Racc. n. 22.394. • Con erva di meglio dedurre, eccepire, produrre documenti, formulare capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze sopra indicate, con riserva di indicare i testimoni e di integrare le produzioni documentali. Spese compensate.
PARTI CONVENUTE: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena in aderenza a quanto sopra esposto e visto l'art. 115 C.p.c., accogliere le richieste di parte attrice, con compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra conveniva in Parte_1 giudizio le IGg.re e al fine di sentir CP_1 Controparte_3 dichiarare la nullità to in data Persona_2
21.06.2019, pubblicato in data 10.05.2022 a cura del in Persona_1
Chiusi (SI), giusto verbale di pubblicazione Rep. n. 99.116, Racc. n. di autografia.
Deduceva a tal fine che in data 28.03.2022 decedeva in NO TE (SI) la IG.ra
, nata a [...] l'[...] senza lasciare discendenti Persona_2 quest'ultimo alla medesima premorto (doc. n. 2_Certificato di morte IG.ra ). Per_2
I chiamati all'eredità della defunta sarebbero stati :
- La RE IG.ra ( nata a [...] il [...]; CP_4
- La RE IG.ra (nata a [...] il [...]; Persona_3
- La RE IG.ra nata a [...] il [...]; Persona_4
- I nipoti IG. nato a [...] il [...] e la IG.ra Parte_2 Parte_1
, per della madre premorta in data 07.06.2006, IG
[...] [...]
(RE della de cuius). Parte_3
pagina 2 di 7 In data 19.05.2022, in Torino, il Notaio Dott. procedeva, giusto verbale Persona_5 di pubblicazione Rep. n. 3.599, Racc. n.
2.80 e di testamento olografo datato 23.12.2017 a firma autografa della IG.ra , con il quale Persona_2 quest'ultima legava all'odierna attrice, IG.ra il proprio appartamento sito Parte_1 in NO TE (SI), Via della Libert abile con l'immobile sito nel Condominio di NO TE (SI), Via della Libertà n. 41, censito al N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 10 part. 2003 sub. 48 Cat. A/2 e pertinenziale locale ad uso autorimessa privata, censito al N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 10 part. 2003 sub. 38 Cat. C/6 (doc. n. 3 in atti).
Il su citato testamento veniva, poi, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siena, con nota di trascrizione presentata in data 24.05.2022, Reg. part. 1690, Reg. Gen. 2229 (doc. n. 4).
Successivamente, in data 11.07.2022, sempre innanzi al Notaio Dott. in Persona_5
Torino, i IGg.ri , , e CP_4 Persona_3 Persona_4
e di Parte_2 eredità in assenza di testamento, con atto Rep. 3866 Racc. 3018, prestavano piena adesione ed acquiescenza alle disposizioni del testamento olografo pubblicato in data 19.05.2022 giusto verbale di pubblicazione Rep. n. 3.599, Racc. n. 2.804 (doc. 5_ Atto di acquiescenza del 11.07.2022).
Successivamente alla predetta pubblicazione del cennato testamento l'odierna attrice veniva a conoscenza dell'esistenza di altra scheda testamentaria, anch'essa riferibile alla de cuius, datata 21.06.2019 e precedentemente pubblicata in data 10.05.2022 a cura del Notaio Dott. in Chiusi (SI), giusto verbale di pubblicazione Rep. n. 99.116, Racc. n. Persona_1
22.394, con il quale la IG.ra avrebbe legato l'appartamento Persona_2 ove la stessa abitava, sempre i nel Condominio di NO TE (SI), Via della Libertà n. 41, censito al N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 10 part. 2003 sub. 48 Cat. A/2, in pari misura di ½ ciascuna a tali IGg.re e CP_1
(doc. 6 di parte attrice). Controparte_2
Sorte incertezze circa l'autenticità di detto testamento, la IG.ra si Parte_1 rivolgeva al Dott. perito calligrafo, per l'espletament ico Persona_6 grafologica sulla taria datata 21.06.2019, il quale, al termine dell'analisi comparativa delle caratteristiche della scheda testamentaria e delle caratteristiche di scritture comparative della IG.ra , concludeva che: “il dispositivo della scheda si dimostra Per_2 del tutto estraneo alla grafia della , non appartiene alla sua mano” (doc. 7_Perizia calligrafica). Per_2
In considerazione delle conclusioni peritali calligrafiche l'odierna attrice adiva la intestata con azione di accertamento negativo per veder dichiarare la nullità per apocrifia del CP_5 ento olografo datato 21.06.2019 e pubblicato in data 10.05.2022 a cura del Notaio Dott. in Chiusi (SI), giusto verbale di pubblicazione Rep. n. 99.116, Racc. Persona_1
n. 22.394).
Con distinte e tempestive comparse di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e , al sol fine di chiedere l'accoglimento CP_1 Controparte_3
pagina 3 di 7 integrale delle domande attoree, deducendo peraltro di non aver “.. interesse a contrastare le richieste della parte attrice come già fatto presente nel corso della procedura di mediazione, alla quale hanno aderito ma che non ha potuto concludersi con esito positivo poiché, come peraltro rappresentato dalla attrice stessa, l' unico strumento valido per la declaratoria di nullità del testamento de quo è una sentenza di accertamento non sostituibile da un accordo tra le parti raggiunto in sede di mediazione, neppure se redatto di fronte ad un Notaio, per la necessaria trascrivibilità dell'atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari…”(cfr comparse di costituzione in atti).
Ad ogni buon conto deducevano di aver avuto una lunga frequentazione con la de cuius quando questa era in vita, mantenendo con la medesima e il di lei marito, ottimi rapporti di amicizia: la IG.ra (titolare di un piccolo negozio di generi alimentari proprio CP_1 sottostante l'appar cui si discute) era usa aiutare la IG. per Persona_2 le spese quotidiane così come la IG.ra si era resa disponibile ad aiutarla per le CP_2 piccole incombenze domestiche, fra cui la cura del cane.
Tant'è che, deceduta nel sonno in data 28/03/2022 è stata proprio la IG.ra ad CP_2 allertare i soccorsi e poi assieme alla ad avvertire del decesso del i CP_1 Per_2 parenti che abitano tutti fuori dalla Toscana.
Appreso con stupore della disposizione testamentaria in loro favore, ed ignare della precedente scheda testamentaria che attribuiva alla odierna attrice il medesimo appartamento, hanno sin da subito rappresentato di non avere interesse alla acquisizione di alcun diritto sull'appartamento ed anzi che non aver neppure intenzione di far valere la posteriorità della scheda testamentaria in loro favore, dichiarandosi disponibili a collaborare per la veloce definizione della controversia.
Concludevano quindi affinchè il Tribunale di Siena” in aderenza a quanto sopra esposto e visto l'art. 115 C.p.c., accogliere le richieste di parte attrice, con compensazione delle spese di lite.”.
La causa istruita con le sole produzioni documentali, anche in ragione della non contestazione dei fatti principali ad opera delle convenute ( costituitesi al solo di vedere una celere definizione della controversia) veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed immediata discussione ex art. 281 sexies c.p.c., alla udienza del 10.2.2025.
All'esito il giudice, in ragione del gravoso carico di ruolo della udienza, riservava nel maggior termine di 30 giorni la pronunzia della sentenza.
*** *** ***
Preliminarmente, tale domanda, vertente in materia successoria è procedibile, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, in quanto la sua proposizione in giudizio è stata preceduta dall'espletamento, seppure con esito negativo, del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla norma appena citata.
Sempre in via preliminare, come correttamente posto in luce dalla difesa attorea, deve essere accertato l'interesse ad agire della IG. posto che, trattandosi di Parte_1 accertamento officioso resta insensibile al ri nto ad opera delle parti convenute delle domande attoree.
pagina 4 di 7 Ebbene, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civile, sez. II, 4 dicembre 1998, n. 12291 (inGiust. civ. Mass.1998, 2533) l'art. 606, 2 comma, nonché per analogia le ipotesi di cui all'art. 591, u.c. e art. 624, 1 comma, concedendo la possibilità di impugnare il testamento a "chiunque vi ha interesse", estendono indubbiamente, rispetto alla normale azione di annullamento, la categoria dei soggetti legittimati all'impugnazione, assimilando la relativa disciplina a quella dell'azione di nullità prevista dall'art. 1421 cod. civ.
- tanto da indurre taluni autori a coniare l'espressione "annullabilità assoluta" per rimarcare l'analogia ma, altrettanto indubbiamente, pone un preciso limite a detta estensione, rappresentato, appunto dalla necessità che chi invoca l'annullamento abbia interesse ad ottenerlo e non sia un quisque de populo.
E tale interesse, come ha più volte affermato la Suprema Corte, specie in tema di azione di nullità, deve essere diretto ed attuale, e non eventuale e futuro, di guisa che la posizione giuridica soggettiva di chi agisce sia suscettibile di ricevere un concreto ed effettivo pregiudizio dal permanere dell'atto nel mondo del diritto e, per converso, un concreto ed effettivo vantaggio dalla sua caducazione (cfr. in tal senso anche: Cass. civile 17 maggio 1981 n. 1553, Cass. civile 9 marzo 1982 n. 1475, Cass. civile 12 luglio 1991 n. 7717).
Trattasi in definitiva di un principio non dissimile da quello enunciato con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. (cfr. in tal senso anche: Cass. civile 20 giugno 1983 n. 4220; Cass. civile 21 giugno 1988 n. 4232), ossia a quella condizione dell'azione in forza della quale "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse".
L'interesse cui fa riferimento la norma citata non dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per quell'ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale, ossia la tutela giurisdizionale (cfr. Cass. civile 9 dicembre 1980 n. 6371; Cass. civile 02 febbraio1983 n. 901).
Più esattamente, l'interesse ad agire consiste nell'affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi o dei fatti lesivi di un diritto già concreto ed attuale (cfr. Cass. civile 07 dicembre1985 n. 6177).
In altre parole ancora, l'interesse ad agire si risolve nella concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione del Giudice.
Nel caso di specie, è di tutta evidenza l'interesse ad agire concreto ed attuale della IG.ra posto che dall'accertamento della posteriore scheda testamentaria oggi sub Parte_1 iudice dipende la validità ed efficacia della precedente con la quale il de cuius legava a quest'ultima, il proprio appartamento sito in NO TE (SI), Via della Libertà n. 41, identificabile con l'immobile sito nel Condominio di NO TE (SI), Via della Libertà n. 41, censito al N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 10 part. 2003 sub. 48 Cat. A/2 e pertinenziale locale ad uso autorimessa privata, censito al N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 10 part. 2003 sub. 38 Cat. C/6. pagina 5 di 7 La domanda proposta dall'attrice trae origine dal complesso fenomeno successorio disciplinato dai due testamenti, impugnato solo quello posteriore in questa sede e, sul presupposto della nullità di questo (ossia del testamento olografo del 21.6.2019 a firma della IG.ra per apocrifia della stessa) per violazione dell'art. 606 c.c. Persona_2
L'apocrifia della suddetta scheda testamentaria, datata 21.06.2019 e precedentemente pubblicata in data 10.05.2022 a cura del Notaio Dott. in Chiusi (SI), Persona_1 giusto verbale di pubblicazione Rep. n. 99.116, Racc. quale la IG.ra avrebbe legato l'appartamento ove la stessa abitava, sempre Persona_2 ito nel Condominio di NO TE (SI), Via della Libertà n. 41, censito al N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 10 part. 2003 sub. 48 Cat. A/2, in pari misura di ½ ciascuna a tali IGg.re e , non CP_1 Controparte_2
è stata contestata dalle parti convenute, che all'uopo si sono costituite nel presente giudizio al solo fine di rendere più celere la definizione della controversia concludendo per l'accoglimento di tutte le richieste attoree.
Ma vi è di più: alla produzione documentale di parte attrice risulta allegata una perizia grafologica a firma del dr. che (non contestata dalla convenuta) ha Persona_6 evidenziato la palese apocrifi in verifica in quanto “.. i parametri grafici sostanziali e particolari del testo del testamento in verifica siano risultati incongruenti e difformi dal grafismo della scrittura corrente della in comparazione. Andando poi a confrontare, in modo sistematico e Per_2 puntuale, le caratteristiche grafiche generali e particolari sono emerse diversità di ductus, Forma e Ampiezze tra il Testamento e le scritture di comparazione. Inoltre difformità sono risultate relative ai seguenti parametri: - incongruente è risultato il Ritmo - non concordi le ampiezze - dissimili il calibro e i rapporti dimensionali - discrepanti l'assetto e il comportamento degli assi - Non concordanti molte sagome omografe nell'ideazione e nella loro modulazione… il dispositivo della scheda si dimostra del tutto estraneo alla grafia della , non appartiene alla sua mano” (doc. 7_Perizia ) Per_2 Parte_4
Ai sensi dell'art. 602 c.c. “…il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore…la data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno…”; ai sensi del successivo art. 606 c.c. “…il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo…per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse…”. Secondo l'insegnamento della S.C. “…il testamento olografo, come il testamento pubblico e quello segreto, costituisce un negozio mortis causa solenne, che ha carattere formale (c.d. negozio a forma vincolata), nel senso che la sua validità è subordinata all'osservanza di determinati requisiti di formache la legge prescrive ad substantiam, dimodoché l'atto negoziale non è valido se non è osservata la forma tassativamente stabilita dalla legge. Sono requisiti formali del testamento olografo: la scrittura autografa del testatore, la data e la sottoscrizione…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 23014 del 11.11.2015).
La pacifica e dimostrata apocrifia della scheda testamentaria a firma della IG.ra Persona_2
e la non riconducibilità della stessa alla mano della de cuius costituis
[...] ufficienti alla declaratoria di nullità del testamento in oggetto ai sensi dell'art. 606 c.c.,
Quanto alle conseguenze della declaratoria di nullità della scheda testamentaria in oggetto, pagina 6 di 7 dev'essere dichiarata l'efficacia e validità del precedente testamento olografo datato 23.12.2017 del quale unico titolo regolatore della successione in morte della IG.ra pubblicato In data 19.05.2022, in Torino, dal Notaio Dott. Persona_2 procedeva, giusto verbale di pubblicazione Rep. n. 3.599, Racc. n. 2.804. Persona_5
In ragione della non contestazione delle ragioni attoree e della costituzione delle convenute al sol fini di una celere soluzione della vicenda sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-DICHIARA la nullità, ai sensi degli artt. 602 e 606, c.c., del testamento olografo datato 21.06.2019 a firma della IG.ra e pubblicato in data 10.05.2022 a cura Persona_2 del Notaio Dott. usto verbale di pubblicazione Rep. n. Persona_1
99.116, Racc. n. 2 .
-DICHIARA che la successione in morte della IG.ra Persona_2
(nata a [...] il [...] e deceduta in NO Te disposizioni di cui al testamento olografo della predetta del 23.12.2017, pubblicato in data 19.05.2022, in Torino, dal Notaio Dott. procedeva, giusto verbale di Persona_5 pubblicazione Rep. n. 3.599, Racc. n. 2.804.
-Visto l'art. 2655 c.c., manda al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente per l'annotazione della presente sentenza a margine e/o in calce del verbale di pubblicazione Rep. n. 99.116, Racc. n. 22.394, manlevandolo da ogni responsabilità.
-Spese compensate
Siena, 16 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi, all'esito della discussione avvenuta alla udienza del 10.2.2025, riservata la pronunzia della sentenza nel maggior termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES Ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1177/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 orino ( lli n. 35 elettivamente domiciliata in Torino, Via Vittorio Amedeo II n. 11, presso lo studio degli Avvocati Daniela PAVONE (c.f. ed Alessandro VALLINO (c.f. ), C.F._2 C.F._3 entra , che la rappresentano e difendono e quanto disgiuntamente, in forza di procura e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi PEC:
Email_1 Email_2
ATTORE/I contro nata a [...], il [...], residente a [...]
. e , nata a C.F._4 Controparte_2
Praga ( Repubblica Ceca a d. fisc.
, entrambe assistite disgiuntamente e congiuntamente, dall'Avv. C.F._5
c: e dall'Avv. Email_3
Angela Giomarelli PEC: elettivamente Email_4 domiciliate nello studio di
CONVENUTE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come di seguito:
PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Nel merito: In via principale • Ritenuta la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla IG.ra
• Accertare la natura apocrifa del testamento datato 21.06.2019, pubblicato in data Parte_1 el Notaio Dott. in Chiusi (SI), giusto verbale di pubblicazione Rep. Persona_1
n. 99.116, Racc. n. 22.394, per dife conseguentemente • Dichiarare il testamento datato 21.06.2019, pubblicato in data 10.05.2022 a cura del Notaio Dott. in Chiusi (SI), Persona_1 giusto verbale di pubblicazione Rep. n. 99.116, Racc. n. 22.394, nullo p artt. 602 e 606 c.c. • Ordinare la registrazione dell'emananda sentenza di nullità del testamento a margine e/o in calce del verbale di pubblicazione Rep. n. 99.116, Racc. n. 22.394. In via istruttoria • Disporre, qualora sia ritenuto necessario, perizia tecnico grafologica di verifica dell'autenticità della grafia riconducibile alla IG.ra
sulla scheda testamentaria datata 21.06.2019 e pubblicata in data Persona_2
Dott. in Chiusi (SI), giusto verbale di pubblicazione Rep. Persona_1
n. 99.116, Racc. n. 22.394. • Con erva di meglio dedurre, eccepire, produrre documenti, formulare capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze sopra indicate, con riserva di indicare i testimoni e di integrare le produzioni documentali. Spese compensate.
PARTI CONVENUTE: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena in aderenza a quanto sopra esposto e visto l'art. 115 C.p.c., accogliere le richieste di parte attrice, con compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra conveniva in Parte_1 giudizio le IGg.re e al fine di sentir CP_1 Controparte_3 dichiarare la nullità to in data Persona_2
21.06.2019, pubblicato in data 10.05.2022 a cura del in Persona_1
Chiusi (SI), giusto verbale di pubblicazione Rep. n. 99.116, Racc. n. di autografia.
Deduceva a tal fine che in data 28.03.2022 decedeva in NO TE (SI) la IG.ra
, nata a [...] l'[...] senza lasciare discendenti Persona_2 quest'ultimo alla medesima premorto (doc. n. 2_Certificato di morte IG.ra ). Per_2
I chiamati all'eredità della defunta sarebbero stati :
- La RE IG.ra ( nata a [...] il [...]; CP_4
- La RE IG.ra (nata a [...] il [...]; Persona_3
- La RE IG.ra nata a [...] il [...]; Persona_4
- I nipoti IG. nato a [...] il [...] e la IG.ra Parte_2 Parte_1
, per della madre premorta in data 07.06.2006, IG
[...] [...]
(RE della de cuius). Parte_3
pagina 2 di 7 In data 19.05.2022, in Torino, il Notaio Dott. procedeva, giusto verbale Persona_5 di pubblicazione Rep. n. 3.599, Racc. n.
2.80 e di testamento olografo datato 23.12.2017 a firma autografa della IG.ra , con il quale Persona_2 quest'ultima legava all'odierna attrice, IG.ra il proprio appartamento sito Parte_1 in NO TE (SI), Via della Libert abile con l'immobile sito nel Condominio di NO TE (SI), Via della Libertà n. 41, censito al N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 10 part. 2003 sub. 48 Cat. A/2 e pertinenziale locale ad uso autorimessa privata, censito al N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 10 part. 2003 sub. 38 Cat. C/6 (doc. n. 3 in atti).
Il su citato testamento veniva, poi, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siena, con nota di trascrizione presentata in data 24.05.2022, Reg. part. 1690, Reg. Gen. 2229 (doc. n. 4).
Successivamente, in data 11.07.2022, sempre innanzi al Notaio Dott. in Persona_5
Torino, i IGg.ri , , e CP_4 Persona_3 Persona_4
e di Parte_2 eredità in assenza di testamento, con atto Rep. 3866 Racc. 3018, prestavano piena adesione ed acquiescenza alle disposizioni del testamento olografo pubblicato in data 19.05.2022 giusto verbale di pubblicazione Rep. n. 3.599, Racc. n. 2.804 (doc. 5_ Atto di acquiescenza del 11.07.2022).
Successivamente alla predetta pubblicazione del cennato testamento l'odierna attrice veniva a conoscenza dell'esistenza di altra scheda testamentaria, anch'essa riferibile alla de cuius, datata 21.06.2019 e precedentemente pubblicata in data 10.05.2022 a cura del Notaio Dott. in Chiusi (SI), giusto verbale di pubblicazione Rep. n. 99.116, Racc. n. Persona_1
22.394, con il quale la IG.ra avrebbe legato l'appartamento Persona_2 ove la stessa abitava, sempre i nel Condominio di NO TE (SI), Via della Libertà n. 41, censito al N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 10 part. 2003 sub. 48 Cat. A/2, in pari misura di ½ ciascuna a tali IGg.re e CP_1
(doc. 6 di parte attrice). Controparte_2
Sorte incertezze circa l'autenticità di detto testamento, la IG.ra si Parte_1 rivolgeva al Dott. perito calligrafo, per l'espletament ico Persona_6 grafologica sulla taria datata 21.06.2019, il quale, al termine dell'analisi comparativa delle caratteristiche della scheda testamentaria e delle caratteristiche di scritture comparative della IG.ra , concludeva che: “il dispositivo della scheda si dimostra Per_2 del tutto estraneo alla grafia della , non appartiene alla sua mano” (doc. 7_Perizia calligrafica). Per_2
In considerazione delle conclusioni peritali calligrafiche l'odierna attrice adiva la intestata con azione di accertamento negativo per veder dichiarare la nullità per apocrifia del CP_5 ento olografo datato 21.06.2019 e pubblicato in data 10.05.2022 a cura del Notaio Dott. in Chiusi (SI), giusto verbale di pubblicazione Rep. n. 99.116, Racc. Persona_1
n. 22.394).
Con distinte e tempestive comparse di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e , al sol fine di chiedere l'accoglimento CP_1 Controparte_3
pagina 3 di 7 integrale delle domande attoree, deducendo peraltro di non aver “.. interesse a contrastare le richieste della parte attrice come già fatto presente nel corso della procedura di mediazione, alla quale hanno aderito ma che non ha potuto concludersi con esito positivo poiché, come peraltro rappresentato dalla attrice stessa, l' unico strumento valido per la declaratoria di nullità del testamento de quo è una sentenza di accertamento non sostituibile da un accordo tra le parti raggiunto in sede di mediazione, neppure se redatto di fronte ad un Notaio, per la necessaria trascrivibilità dell'atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari…”(cfr comparse di costituzione in atti).
Ad ogni buon conto deducevano di aver avuto una lunga frequentazione con la de cuius quando questa era in vita, mantenendo con la medesima e il di lei marito, ottimi rapporti di amicizia: la IG.ra (titolare di un piccolo negozio di generi alimentari proprio CP_1 sottostante l'appar cui si discute) era usa aiutare la IG. per Persona_2 le spese quotidiane così come la IG.ra si era resa disponibile ad aiutarla per le CP_2 piccole incombenze domestiche, fra cui la cura del cane.
Tant'è che, deceduta nel sonno in data 28/03/2022 è stata proprio la IG.ra ad CP_2 allertare i soccorsi e poi assieme alla ad avvertire del decesso del i CP_1 Per_2 parenti che abitano tutti fuori dalla Toscana.
Appreso con stupore della disposizione testamentaria in loro favore, ed ignare della precedente scheda testamentaria che attribuiva alla odierna attrice il medesimo appartamento, hanno sin da subito rappresentato di non avere interesse alla acquisizione di alcun diritto sull'appartamento ed anzi che non aver neppure intenzione di far valere la posteriorità della scheda testamentaria in loro favore, dichiarandosi disponibili a collaborare per la veloce definizione della controversia.
Concludevano quindi affinchè il Tribunale di Siena” in aderenza a quanto sopra esposto e visto l'art. 115 C.p.c., accogliere le richieste di parte attrice, con compensazione delle spese di lite.”.
La causa istruita con le sole produzioni documentali, anche in ragione della non contestazione dei fatti principali ad opera delle convenute ( costituitesi al solo di vedere una celere definizione della controversia) veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed immediata discussione ex art. 281 sexies c.p.c., alla udienza del 10.2.2025.
All'esito il giudice, in ragione del gravoso carico di ruolo della udienza, riservava nel maggior termine di 30 giorni la pronunzia della sentenza.
*** *** ***
Preliminarmente, tale domanda, vertente in materia successoria è procedibile, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, in quanto la sua proposizione in giudizio è stata preceduta dall'espletamento, seppure con esito negativo, del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla norma appena citata.
Sempre in via preliminare, come correttamente posto in luce dalla difesa attorea, deve essere accertato l'interesse ad agire della IG. posto che, trattandosi di Parte_1 accertamento officioso resta insensibile al ri nto ad opera delle parti convenute delle domande attoree.
pagina 4 di 7 Ebbene, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civile, sez. II, 4 dicembre 1998, n. 12291 (inGiust. civ. Mass.1998, 2533) l'art. 606, 2 comma, nonché per analogia le ipotesi di cui all'art. 591, u.c. e art. 624, 1 comma, concedendo la possibilità di impugnare il testamento a "chiunque vi ha interesse", estendono indubbiamente, rispetto alla normale azione di annullamento, la categoria dei soggetti legittimati all'impugnazione, assimilando la relativa disciplina a quella dell'azione di nullità prevista dall'art. 1421 cod. civ.
- tanto da indurre taluni autori a coniare l'espressione "annullabilità assoluta" per rimarcare l'analogia ma, altrettanto indubbiamente, pone un preciso limite a detta estensione, rappresentato, appunto dalla necessità che chi invoca l'annullamento abbia interesse ad ottenerlo e non sia un quisque de populo.
E tale interesse, come ha più volte affermato la Suprema Corte, specie in tema di azione di nullità, deve essere diretto ed attuale, e non eventuale e futuro, di guisa che la posizione giuridica soggettiva di chi agisce sia suscettibile di ricevere un concreto ed effettivo pregiudizio dal permanere dell'atto nel mondo del diritto e, per converso, un concreto ed effettivo vantaggio dalla sua caducazione (cfr. in tal senso anche: Cass. civile 17 maggio 1981 n. 1553, Cass. civile 9 marzo 1982 n. 1475, Cass. civile 12 luglio 1991 n. 7717).
Trattasi in definitiva di un principio non dissimile da quello enunciato con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. (cfr. in tal senso anche: Cass. civile 20 giugno 1983 n. 4220; Cass. civile 21 giugno 1988 n. 4232), ossia a quella condizione dell'azione in forza della quale "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse".
L'interesse cui fa riferimento la norma citata non dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per quell'ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale, ossia la tutela giurisdizionale (cfr. Cass. civile 9 dicembre 1980 n. 6371; Cass. civile 02 febbraio1983 n. 901).
Più esattamente, l'interesse ad agire consiste nell'affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi o dei fatti lesivi di un diritto già concreto ed attuale (cfr. Cass. civile 07 dicembre1985 n. 6177).
In altre parole ancora, l'interesse ad agire si risolve nella concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione del Giudice.
Nel caso di specie, è di tutta evidenza l'interesse ad agire concreto ed attuale della IG.ra posto che dall'accertamento della posteriore scheda testamentaria oggi sub Parte_1 iudice dipende la validità ed efficacia della precedente con la quale il de cuius legava a quest'ultima, il proprio appartamento sito in NO TE (SI), Via della Libertà n. 41, identificabile con l'immobile sito nel Condominio di NO TE (SI), Via della Libertà n. 41, censito al N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 10 part. 2003 sub. 48 Cat. A/2 e pertinenziale locale ad uso autorimessa privata, censito al N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 10 part. 2003 sub. 38 Cat. C/6. pagina 5 di 7 La domanda proposta dall'attrice trae origine dal complesso fenomeno successorio disciplinato dai due testamenti, impugnato solo quello posteriore in questa sede e, sul presupposto della nullità di questo (ossia del testamento olografo del 21.6.2019 a firma della IG.ra per apocrifia della stessa) per violazione dell'art. 606 c.c. Persona_2
L'apocrifia della suddetta scheda testamentaria, datata 21.06.2019 e precedentemente pubblicata in data 10.05.2022 a cura del Notaio Dott. in Chiusi (SI), Persona_1 giusto verbale di pubblicazione Rep. n. 99.116, Racc. quale la IG.ra avrebbe legato l'appartamento ove la stessa abitava, sempre Persona_2 ito nel Condominio di NO TE (SI), Via della Libertà n. 41, censito al N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 10 part. 2003 sub. 48 Cat. A/2, in pari misura di ½ ciascuna a tali IGg.re e , non CP_1 Controparte_2
è stata contestata dalle parti convenute, che all'uopo si sono costituite nel presente giudizio al solo fine di rendere più celere la definizione della controversia concludendo per l'accoglimento di tutte le richieste attoree.
Ma vi è di più: alla produzione documentale di parte attrice risulta allegata una perizia grafologica a firma del dr. che (non contestata dalla convenuta) ha Persona_6 evidenziato la palese apocrifi in verifica in quanto “.. i parametri grafici sostanziali e particolari del testo del testamento in verifica siano risultati incongruenti e difformi dal grafismo della scrittura corrente della in comparazione. Andando poi a confrontare, in modo sistematico e Per_2 puntuale, le caratteristiche grafiche generali e particolari sono emerse diversità di ductus, Forma e Ampiezze tra il Testamento e le scritture di comparazione. Inoltre difformità sono risultate relative ai seguenti parametri: - incongruente è risultato il Ritmo - non concordi le ampiezze - dissimili il calibro e i rapporti dimensionali - discrepanti l'assetto e il comportamento degli assi - Non concordanti molte sagome omografe nell'ideazione e nella loro modulazione… il dispositivo della scheda si dimostra del tutto estraneo alla grafia della , non appartiene alla sua mano” (doc. 7_Perizia ) Per_2 Parte_4
Ai sensi dell'art. 602 c.c. “…il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore…la data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno…”; ai sensi del successivo art. 606 c.c. “…il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo…per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse…”. Secondo l'insegnamento della S.C. “…il testamento olografo, come il testamento pubblico e quello segreto, costituisce un negozio mortis causa solenne, che ha carattere formale (c.d. negozio a forma vincolata), nel senso che la sua validità è subordinata all'osservanza di determinati requisiti di formache la legge prescrive ad substantiam, dimodoché l'atto negoziale non è valido se non è osservata la forma tassativamente stabilita dalla legge. Sono requisiti formali del testamento olografo: la scrittura autografa del testatore, la data e la sottoscrizione…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 23014 del 11.11.2015).
La pacifica e dimostrata apocrifia della scheda testamentaria a firma della IG.ra Persona_2
e la non riconducibilità della stessa alla mano della de cuius costituis
[...] ufficienti alla declaratoria di nullità del testamento in oggetto ai sensi dell'art. 606 c.c.,
Quanto alle conseguenze della declaratoria di nullità della scheda testamentaria in oggetto, pagina 6 di 7 dev'essere dichiarata l'efficacia e validità del precedente testamento olografo datato 23.12.2017 del quale unico titolo regolatore della successione in morte della IG.ra pubblicato In data 19.05.2022, in Torino, dal Notaio Dott. Persona_2 procedeva, giusto verbale di pubblicazione Rep. n. 3.599, Racc. n. 2.804. Persona_5
In ragione della non contestazione delle ragioni attoree e della costituzione delle convenute al sol fini di una celere soluzione della vicenda sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-DICHIARA la nullità, ai sensi degli artt. 602 e 606, c.c., del testamento olografo datato 21.06.2019 a firma della IG.ra e pubblicato in data 10.05.2022 a cura Persona_2 del Notaio Dott. usto verbale di pubblicazione Rep. n. Persona_1
99.116, Racc. n. 2 .
-DICHIARA che la successione in morte della IG.ra Persona_2
(nata a [...] il [...] e deceduta in NO Te disposizioni di cui al testamento olografo della predetta del 23.12.2017, pubblicato in data 19.05.2022, in Torino, dal Notaio Dott. procedeva, giusto verbale di Persona_5 pubblicazione Rep. n. 3.599, Racc. n. 2.804.
-Visto l'art. 2655 c.c., manda al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente per l'annotazione della presente sentenza a margine e/o in calce del verbale di pubblicazione Rep. n. 99.116, Racc. n. 22.394, manlevandolo da ogni responsabilità.
-Spese compensate
Siena, 16 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
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