Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Brindisi n. 438 del 12.03.2024 Oggetto: rideterminazione spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. LEGROTTAGLIE CATERINA Parte_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti MATTIA MARCELLA CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 24/05/2024 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Brindisi -adito per ottenere la condanna dell' al CP_1
pagamento della somme spettanti a titolo di indennità di accompagnamento, in forza di decreto di omologa emesso nel procedimento per ATP n. 1256/2022- aveva dichiarato cessata la materia del contendere, a seguito del pagamento delle somme intervenuto in corso di giudizio, compensando per metà le spese di lite e liquidando la restante parte in misura di € 932,50.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva disposto la compensazione parziale delle spese di giudizio, pure a fronte della totale soccombenza dell' , e ha chiesto pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Controparte_2 condanna dell' al pagamento, per intero, delle spese processuali del primo grado, tenendo conto CP_1 delle tariffe applicabili in relazione al valore della causa, che ha individuato in € 11.585,20, somma corrispondente agli arretrati liquidati dall' . CP_1
Chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 10/01/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la cessata materia del contendere non esime il giudice procedente dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali;
pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio (Cass. n. 11494/2004; n.
3148/2016).
Ciò posto, laddove, come nella specie, il procedimento sia disciplinato ratione temporis dall'art. 92 c.p.c. nel testo attualmente vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado, le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Alle ipotesi tipizzate va aggiunta -per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, additiva di accoglimento- quella in cui sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;
in relazione al nuovo enunciato introdotto dal Giudice delle Leggi e a chiarimento del perimetro della clausola generale, la Corte Costituzionale ha indicato ogni possibile situazione che, partecipando della stessa ratio che sottende le ipotesi tipizzate, esprima un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Il riferimento è, dunque, a quelle circostanze che, verificatesi nel corso del processo, si pongano in termini di eventi del tutto imprevisti ed imprevedibili per la parte che agisce o resiste in giudizio (cfr. in tal senso Cass. n. 34830/2022).
Nella specie, il Tribunale ha giustificato la compensazione parziale delle spese processuali “considerato
l'atteggiamento processuale dell'istituto che già nella propria memoria ha chiesto la cessazione della materia del contendere”.
E tuttavia, le motivazioni addotte dal Tribunale non appaiono idonee ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni che possono giustificare la parziale compensazione, considerato che l' ha CP_1
proceduto alla liquidazione della prestazione in data 10.1.2024, in ritardo di meno di due mesi rispetto alla scadenza del termine di 120 giorni decorrente dalla notifica del provvedimento di omologa di cui all'art. 445-bis c.p.c. e solo dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
(avvenuta il 13.12.2023).
Deve quindi ritenersi che tale condotta abbia dato causa alla instaurazione del giudizio, introdotto con ricorso depositato il 7/12/2023 e da ciò consegue la condanna dell' al pagamento per intero delle CP_1
spese di giudizio, in mancanza di circostanze impreviste o imprevedibili che possano giustificare la parziale compensazione delle spese.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio, che devono essere quantificate -avuto riguardo al terzo scaglione di valore di cui al D.M. n. 55/2014 (da € 5.201 a 26.000), secondo il valore dichiarato- nella misura minima di cui in dispositivo, esclusa la fase istruttoria (in assenza di attività) e tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa, tra cui quello della semplicità delle questioni e dell'attività processuale svolta dalla difesa del ricorrente.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il
"disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n. 6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 24/05/2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 12/03/2024 n. 438/2024 Parte_1 CP_1 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado in €
1.865,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv.
Caterina Legrottaglie, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Caterina Legrottaglie.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 10/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Dott.ssa Caterina Mainolfi