Ordinanza collegiale 12 settembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 17/12/2025, n. 3596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3596 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03596/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00473/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2025, proposto da
TH VI AZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio Motta e Matteo Cicero, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvio Motta in Catania, via Vincenzo Giuffrida 37;
contro
Comune di Santa Marina Salina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Monforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’atto del Comune di Santa Marina Salina – servizio tecnico – Città metropolitana di Messina – Isole Eolie, di diniego del permesso di costruire di cui al protocollo n. 9237 del 13 settembre 2024, la cui domanda è stata presentata ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e recepito dall’art. 5 della L.R. 16/2016, relativa all’istanza di “ Ristrutturazione e risanamento conservativo con realizzazione opere pertinenziali di due fabbricati in muratura ordinaria siti in via Belvedere n. 46 del Comune di Santa Marina Salina ”, datato 3 gennaio 2025, comunicato con PEC di pari data, unitamente: ove occorra
- della scheda istruttoria protocollo numero 10083 del 10 ottobre 2024 del Responsabile del Procedimento e alla comunicazione preventiva del Comune di Santa Marina Salina – Città Metropolitana di Messina – Sportello unico dell’Edilizia – IV settore – Urbanistica ed edilizia privata, relativo alla pratica SUE n. 51 anno 2024, del 10 ottobre 2024,
- dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di permesso di costruire, nonché
- degli atti tutti dello stesso procedimento di rilascio del permesso di costruire, nonché ove occorra
- dell’istruttoria finale di cui al protocollo numero 35 del 3 gennaio 2025 del Responsabile del Procedimento e del relativo parere contrario, non noto alla parte ricorrente, nonché
- di ogni ulteriore atto, pregresso e/o presupposto, anche infraprovvedimentale, o successivo e/o consequenziale ed in generale ogni atto provvedimentale, conosciuto e/o sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Marina Salina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa IU SS DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, il deducente, proprietario di un compendio immobiliare di cui fa parte anche “ un piccolo magazzino di vecchissima costruzione, all’epoca non catastato ”, giusta compravendita del 20 giugno 2022, ha impugnato l’atto del Comune di Santa Marina Salina di diniego del permesso di costruire relativo all’istanza di “ Ristrutturazione e risanamento conservativo con realizzazione opere pertinenziali di due fabbricati in muratura ordinaria siti in via Belvedere n. 46 del Comune di Santa Marina Salina ”, datato 3 gennaio 2025, assumendone l’illegittimità sotto diversi profili.
Il Comune, in particolare, ha ritenuto non accoglibile l’istanza, nonostante il riscontro del professionista incaricato dal ricorrente, in quanto “ il fabbricato censito al catasto fabbricati al fg. 7 part.lla 1482 categoria C/2, oggetto di cambio di destinazione d’uso da magazzino ad uso abitativo, depandance dell'abitazione principale oggetto di ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo identificata al catasto fabbricati al Fg. 7 Part.lla 225, non è dotato di alcun titolo che abbia legittimato la sua realizzazione e non vi sono documenti probanti che dimostrino che sia stato realizzato in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio” .
Avverso tale provvedimento, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Illegittimità dei provvedimenti impugnati - Violazione e/o falsa applicazione della L. 765/1967 e ss.mm.ii. – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettera d), 9bis e 10 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., per come recepito in Sicilia dall’art. 5 della Legge Regionale 16/2016 – Eccesso di potere per travisamento – Carenza e/o contraddittorietà della motivazione :
- l’Amministrazione resistente si sarebbe limitata alla valutazione del solo dato formale della catastazione dell’immobile in questione, risalente al 2018, non tenendo in alcun conto i dati di fatto probanti la realizzazione dello stesso (riprese fotografiche) in epoca assai risalente (anteriore al 1° settembre 1967), come peraltro dichiarato dal venditore nell’atto di compravendita.
Parte deducente ha, quindi, chiesto a questo Tribunale di disporre verificazione o consulenza tecnica volta ad accertare che l’immobile attualmente catastato con la particella n. 1482 esisteva già alla data del 1° settembre 1967; ha concluso per l’illegittimità del provvedimento impugnato, di cui ha chiesto l’annullamento, con riserva di azione risarcitoria.
2. In data 17 giugno 2025 si è costituito il Comune di Santa Marina Salina per resistere.
3. Nel corso del giudizio, le parti hanno prodotto documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, il ricorrente ha depositato relazione tecnica e integrativa e il Comune atti istruttori, tra cui il verbale di sopralluogo congiunto dei tecnici comunali e del ricorrente del 26 marzo 2025, nel corso del quale il Comune ha, tra l’altro, rilevato che la struttura del fabbricato non è riconducibile alle tipologie di fabbricati anteriori al 31 agosto 1967.
4. All’esito della pubblica udienza del 9 settembre 2025, il Collegio, con ordinanza n. 2632/2025, ha disposto incombenti istruttori nei confronti del Comune di Santa Marina Salina, ottemperati dallo stesso con deposito del 22 ottobre 2025.
5. Parte ricorrente, in data 22 ottobre 2025, ha depositato note tecniche integrative.
5.1. In data 31 ottobre 2025, con memoria ex art. 73 c.p.a., parte ricorrente ha ulteriormente ribadito la propria posizione.
6. Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025 il ricorso è stato posto in decisione.
7. Il ricorso è fondato nei sensi che seguono.
8. È controverso tra le parti se il fabbricato censito in catasto al fg. 7 part.lla 1482 categoria C/2, oggetto di richiesta di ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo, sia o meno di epoca antecedente al 1967.
8.1. Il Comune, nella comunicazione dei motivi ostativi, ha rilevato che “ il predetto corpo di fabbrica, denominato B, ha una tipologia chiaramente non antecedente al 1967 stante la palese visione di muratura in conglomerato cementizio gettato in opera con l'ausilio di carpenteria lignea ancora evidente, nonché copertura con lastre metalliche. Diversamente la tipica costruzione ante 1967 è costituita da muratura in pietrame con malta cementizia ben riscontrabili e visibili negli immobili adiacenti ”; con il provvedimento di diniego ha, poi, ritenuto che gli elementi introdotti dall’istante non dimostrassero con certezza la preesistenza dell’immobile ed ha verificato che “ il corpo di fabbrica denominato B è stato censito al catasto fabbricati al fg. 7, part.lla 1482 /ex p. 231 terreni) solo in data 19/03/2018 ”, concludendo per il rigetto dell’istanza.
Nella relazione istruttoria finale del tecnico comunale, si dà atto che: i) non sono stati riscontrati provvedimenti autorizzativi che riguardano il corpo di fabbrica in questione; ii) tale manufatto non è stato rappresentato nel progetto assentito nel 1971 e nella pratica edilizia del 1985 (riguardante l’altro manufatto del ricorrente, anch’esso oggetto del citato progetto di ristrutturazione); iii) dall’esame della foto aerea del 1967 non sarebbe rilevabile alcuna presenza del corpo di fabbrica, sia in termini di superfici sia in termini di altezza; iv) “ da un esame attento e accurato della documentazione fotografica, allegata al progetto, si evince che il predetto corpo di fabbrica, denominato B, ha una tipologia chiaramente non antecedente al 1967 stante la palese visione di muratura in conglomerato cementizio gettato in opera con l'ausilio di carpenteria lignea ancora evidente, nonché copertura con lastre metalliche. Diversamente la tipica costruzione ante 1967 è costituita da muratura in pietrame con malta cementizia ben riscontrabili e visibili negli immobili adiacenti ”.
8.2. Parte ricorrente ha, invece, sostenuto che il fabbricato sia di epoca antecedente al 1967 e, a sostegno della preesistenza, ha fatto riferimento ai seguenti documenti (in atti):
a) contratto di compravendita del 20 giugno 2022, con cui il ricorrente acquistava, oltre ad altri immobili, il piccolo fabbricato in questione, che costituisce pertinenza degli immobili di cui è parte, catastalmente individuato sul foglio 7 part.lla 1482, con la precisazione, resa dalla parte venditrice, “ che la costruzione dei fabbricati oggetto della presente vendita risulta iniziata anteriormente al 1^ settembre 1967 ”;
b) foto da aerorilevamento a cura dell’I.G.M. dei voli del luglio 1967 e del 1978;
c) relazione del consulente privato con analisi della documentazione fotografica, con ulteriori note integrative di riscontro alla tesi dell’amministrazione.
8.2.1. In particolare, il consulente di parte ricorrente, nella relazione in atti, ha dato atto che il fabbricato appare non nitidamente delineato dalla fotoripresa aerea del volo I.G.M. del luglio 1967 “ in quanto coperto dall’ombra di un albero presente sui luoghi e, in parte, coperto dall’ombra proiettata dall’edificio più imponente e contiguo ”; tuttavia, ha ritenuto di pervenire alla conclusione della preesistenza dell’immobile al 1967 sulla base dei seguenti elementi: i) “ dal fatto che lo stesso immobile è perfettamente restituibile dalla fotoripresa aerea dal volo S.A.S. s.r.l. del giugno 1978, realizzata da quota di volo notevolmente più bassa e con apparecchiatura fotografica certamente più performante di quella in uso nel 1967 ”; “ dall’esame della documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi, che rappresenta un bene sicuramente anteriore al periodo della aerofotogrammetria del 1978 e, con tutta probabilità, anche a quella del 1967, viste le evidenti tracce di antica muratura ”.
Per la dimostrazione e determinazione del volume preesistente, il consulente di parte “ prendeva atto del rilievo diretto del fabbricato effettuato da altro tecnico sul luogo, restituendolo graficamente e verificandone la preesistente consistenza con l’ausilio della sovrapposizione su aerofotografia rilasciata dall’Istituto Geografico Militare (I.G.M.) dal volo del luglio 1967 (sulla quale non era possibile ricavarne una rappresentazione ben leggibile) e dal volo del giugno 1978 a cura della S.A.S. s.r.l., dal quale era possibile restituire una rappresentazione grafica perfettamente rispondente al rilievo effettuato da altro tecnico; aerofoto fornite dalla S.A.S. TD s.r.l. Società Aerofotogrammetrica Siciliana Tecnologie Digitali (S.A.S. TD s.r.l. già S.A.S. s.r.l.) sulle quali il sottoscritto elaborava sovrapposizione grafica della sagoma planimetrica mentre l’altezza originaria del fabbricato, pari a mt 2,70 e la superficie coperta pari a mq 30,00, veniva ripresa da quella già ricavata dallo studio ed esame dello stato dei luoghi e rilievo da attività di altro tecnico pari a e, conseguentemente, determinava il volume preesistente pari a: mq 30,00 x h 2,70 = mc 81,00 ”.
Ha concluso, infine, il consulente per la “ legittimità e regolarità tecnica –amministrativa del fabbricato catastalmente individuato sul foglio 7, particella 1482 nel Comune di Santa Marina Salina ”.
8.2.2. Inoltre, nelle note tecniche integrative, il tecnico ha ulteriormente rilevato che: i) la circostanza che il manufatto in contestazione non “… sarebbe stato rappresentato nel progetto assentito nel 1971 né nella pratica edilizia del 1985 sarebbe stato rappresentato …” non costituisce di per sé dimostrazione dell’inesistenza del fabbricato; ii) il Comune non ha prodotto alcun documento e/o studio a supporto delle proprie affermazioni; iii) “ le foto … allegate alla relazione di consulenza tecnica del 05/06/2025 e alle successive note a chiarimento del 28/06/2025, evidenziano – diversamente dalle affermazioni del Comune – le porzioni ancora oggi visibili di antica muratura preesistente e chiaramente realizzate con metodo costruttivo di antica foggia, certamente di epoca antecedente il mese di settembre del 1967. Poca rilevanza ha la copertura con materiale di origine più recente; è infatti possibile che la stessa fosse crollata e che in imprecisata epoca, sia stata ricollocata con diverso materiale senza che ciò aumentasse la superficie e/o il volume preesistenti … Si può quindi ritenere fondatamente che il fabbricato oggetto di indagine, fosse stato realizzato in epoca certamente molto antecedente al volo I.G.M. luglio 1967, atteso che ancora oggi sono visibili e riscontrabili tratti antica muratura in pietrame e, segnatamente, in corrispondenza con gli innesti con altro fabbricato e con altra antica muratura a confine (si rimanda come già detto alle foto allegate alle note tecniche a chiarimento datate 28/06/2025) ”.
8.3. Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato laddove lamenta la carenza di istruttoria e di motivazione, atteso che il Comune, nel rigettare il progetto di ristrutturazione proposto dalla parte ricorrente, avrebbe dovuto confutare in maniera adeguata gli argomenti introdotti nel procedimento dall’interessato, a seguito di opportuni approfondimenti tecnici.
In particolare, a fronte della documentazione prodotta dal privato a supporto della sua tesi, il Comune avrebbe dovuto fornire una motivazione più intensa e specifica, mentre si è limitato a una valutazione basata esclusivamente sul catasto (di per sé non probante) e su considerazioni del RUP, non sorrette da adeguato supporto probatorio.
La non esaustività dell'istruttoria amministrativa emerge chiaramente dalla mancanza di specifiche e analitiche confutazioni tecniche degli elementi offerti dal ricorrente, che l'Amministrazione ha riscontrato con generiche affermazioni sulla " tipologia chiaramente non antecedente al 1967 ", in assenza di opportuni approfondimenti tecnico-specialistici.
8.3.1. Al riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui grava sul privato l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell'immobile abusivo, in quanto solo l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. VII, 8 settembre 2025, n. 7239: sez. IV, 1 aprile 2019, n. 2115; Sez. VI, 3 giugno 2019, n. 3696; id., 5 marzo 2018, n. 1391), dovendosi dunque fare applicazione del generale principio processuale per cui la ripartizione dell'onere della prova va effettuata secondo il principio della vicinanza della prova (Cons. Stato Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3304; Cons. Stato, Sez. II, 4 gennaio 2021, n. 80; 19 novembre 2020, n. 7198; 9 ottobre 2020, n. 5994).
Tuttavia, la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, 29 luglio 2020, n. 4833) e del C.G.A.R.S. (da ultimo, cfr. sent. n. 605 del 18 settembre 2023 e n. 661 del 14 agosto 2025; id. , ord. n. 346 /2024) ha evidenziato che proprio la vicinanza della prova conduce ad un temperamento del rigoroso onere probatorio “ secondo ragionevolezza ” nei casi in cui il privato, da un lato, porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell'intervento prima di una certa data elementi rilevanti (ad esempio, aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione o altre certificazioni attestanti fatti o circostanze rilevanti) e, dall'altro, la pubblica amministrazione non analizzi debitamente tali elementi o vi siano elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio. In tal caso, non è escluso il ricorso alla prova per presunzioni, sulla scorta di valutazioni prognostiche basate su fatti notori o massime di comune esperienza, inferendo, secondo criteri di normalità, la probabile data di tale ultimazione da un complesso di dati documentali, fotografici e certificativi, necessari in contesti troppo complessi o laddove i rilievi cartografici e fotografici siano scarsi (Cons. Stato, Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3304; id . 13 novembre 2018 n. 6360; id . 19 ottobre 2018 n. 5988; id . 18 luglio 2016 n. 3177).
In fattispecie analoga, il Giudice d’Appello ha ritenuto che “ Sebbene gli elementi probatori offerti da parte appellante non assolvano un onere probatorio pieno non fornendo prova certa della data esatta di realizzazione del manufatto abusivo in questione, gli stessi rappresentano comunque sufficienti elementi probatori "dotati di alto grado di plausibilità " (Cons. Stato, 29 luglio 2020, n. 4833) che pur non raggiungendo la certezza processuale sulla datazione delle opere in contestazione, impongono che sia l'amministrazione a fornire elementi di prova contraria - idonei a supportare il proprio assunto, alla base dell'impugnato provvedimento di ripristino - in mancanza dei quali il provvedimento impugnato in primo grado deve essere annullato per difetto di istruttoria ” (C.G.A.R.S. n. 661/225 cit.).
8.4. In definitiva, facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie, ritiene il Collegio che, a fronte dei plurimi elementi offerti dalla parte ricorrente e di un evidente contrasto tecnico, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere a un adeguato approfondimento istruttorio, dando di ciò conto nel provvedimento di rigetto, che, invece, presenta solo gli (insufficienti) elementi sopra riportati.
Né può essere sufficiente a supportare il diniego il riferimento al catasto ove il fabbricato de quo è stato censito in data 19 marzo 2018, posto che le risultanze catastali non costituiscono prova inequivoca dell'inesistenza di un manufatto in epoca anteriore quando sussistano elementi documentali di segno contrario (arg. ex T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 13 maggio 2020, n. 1750; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 22 luglio 2019, n. 1149); né ancora può avere valenza probatoria la circostanza che il manufatto in questione non sia stato indicato in precedenti progetti riguardanti l’altro limitrofo edificio, ben potendo il progetto concentrarsi sul solo oggetto d’intervento.
9. Conclusivamente, per le considerazioni svolte, il ricorso è fondato e va accolto sotto gli assorbenti profili del difetto di istruttoria e di motivazione; per l’effetto, va annullato l’atto impugnato, facendo salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione comunale, da adottare nel rispetto delle superiori coordinate conformative.
10. Le spese possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità e della complessità in fatto della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi i successivi atti dell’amministrazione comunale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE NN AR, Presidente
IU SS DO, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU SS DO | SE NN AR |
IL SEGRETARIO