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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3155 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2023 promossa da:
Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. con sede in via Los CP_1
Angeles n.185,Assisi,rappresntata e difesa,anche disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Pa- trizio OF e CA Casiccio,nel cui Studio in Via San Berardino da Siena n.35 Assisi è elettivamente domiciliata in forza di procura speciale apposta in calce all'atto introduttico e che indicano il n.di fax:075/8500825 e i rispettivi indirizzi pec: Email_1 Email_2
e al fine di ricevere eventuali comuni-
[...] Email_3
cazioni,avvisi,notiiche,nonché per ogni ulteriore finalità di legge
-ATTRICE-
CONTRO
, nata a [...] il [...] e Controparte_2 CodiceFiscale_1
residente in [...],Assisi
-CONVENUTA-CONTUMACE-
CONTRO
,nato ad [...] il [...] ed ivi Controparte_3 CodiceFiscale_2
residente in [...]
- CONVENUTO-CONTUMACE-
OGGETTO: Pagamento provvigione mediazione
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 15.1.2025 con termini per memorie e repliche antecedenti detta udienza ex art.189 c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 5,7,2023 la Parte_1
, P.I. e C.F. ,in persona del legale rappresentante p.t.
[...] P.IVA_1 CP_1
con sede in Assisi,Via Los Angees n.185,rapprsentata ed assistita, anche disgiunta-
[...]
mente, dagli Avv.ti Patrizio OF e CA Casiccio, nel cui Studio in Assisi,Va San Bernar- dino da Siena n.35 ha eletto domicilio in forza di procura speciale in calce al detto atto e che indicavano ai fini delle comunicazioni,avvisi e notifiche il n. di fax 075/8500825 ed i seguenti indirizzi di posta elettronica: .casic- Email_4 E_5
conveniva in giudizio i Sig.ri: come Email_6 Persona_1 nell'atto generalizzata e , come nell'atto generalizzato al fine,pre- Controparte_3
vio accertaento del diritto di essa parte attrice di ottenere il compenso, a titolo di provvi- gione ,per l'attività di mediazione prestata in favore dei convenuti, determinata per cia- scuno nella misura di €.7.500,00 più IVA, o in quella diversa somma maggiore o minore che fosse risultata di giustizia e all'esito dell'istruttoria, con vittoria di spese di lite, da distrarsi i favore dei procuratori quali antistatari.
Sosteneva l'attrice che, quale esercente l'attività di mediatore immobiliare nel territorio della Provincia di Perugia, degolarmente iscritta all'Albo, in data 1.6.2020 riceveva dalla
Sig.ra , nata a [...] in data [...] e residente in [...],l'incrico di vendere l'immobile ad uso abitativo di sua proprietà posto in Assisi, Vicolo da Sant'Andrea n.3/B distinto al NCU del detto Comune al
Fog.n.104,mappale n.77,sub.1,Z.c, 1,vicolo Sant'Andrea,piano T-1,Cat.A2,Cl.2,vani
7,sup.catastale totale mq.136,escluse aree scoperte mq.129, R.C.€.777,27,incarico a ven- dere che veniva più volte prorogato fino al 31.12.2022; che,in data 4.10.2022,ilSig.
[...]
ato ad Assisi il 9.11.1987 ed ivi residente in [...] Persona_2
formulava, tramite l'esponente Agenzia, proposta di acquisto di detto immobile al prezzo di €.250.000,00,con Rogito da stipularsi presso il Notaio Dr. con Studio in santa Per_3
Maria degli Angeli, entro il 21.12.2022 e detto immobile veniva effettivamente venduto in data 27.2.2023 dalla Sig.ra a , come Rogito No- Persona_1 Controparte_3
taio Dr. appena due mesi dopo la data stabilita nella proposta di acquisto Persona_4
nel giorno 31,12.2022.
Ritenuto che
l'acquisto tra le parti convenute fosse avvenuto per l'intermediazione di essa parte attrice e quindi che l'affare era stato concluso per l'attività di mediazione dalla stessa effettuata, questa chiedeva il pagamento della provvigione come indicata nella proposta di acquisto ad entrambe le parti, venditore ed acquirente coì che, prima del presente giu- dizio,l'esponente instaurava procedimento di negoziazione assistita nei confronti dei sud- detti,che non sortiva alcun effetto per il mancato riscontro dei medesimi all'invito, che parte attrice chiedeva valutarsi ai fini della condanna alle spese.
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art.271 bis c.p.c. in data 22.11.2023 il Giudice, verifi- cata la regolare evocazione in giudizio dei convenuti da parte dell'attrice e la mancata costituzione degli stessi nel termine di 70 giorni prima dell'udienza disposta per il giorno
31.1.2024,dichiarava la contumacia dei medesimi e concedeva i termini per il deposito delle memorie di cui all'art.171 ter c.p,c.confermando l'udienza del 31.1.2024 quale prima udienza di comparizione.
In detta sede, venivano ammessi i mezzi istruttori formulati da sola parte attrice e fissato per l'espletamento l'udienza del 10.4.2024.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 18.9.2024, in tale sede il Giudice fissava per decisione la successiva del 15.1.2025 con concessione dei termini antecedenti la stssa di cui all'art.189 c.p.c.per il deposito di memorie conclusive e repliche.
All'udienza di cui sopra il Giudice riservava la decisione.
Ai sensi dell'art.1754 c.c.il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collabora- zione, di dipendenza o di rappresentanza e il contratto di mediazione sussiste quando un soggetto, regolarmente iscritto nel Ruolo degli affari di mediazione presso la C.C.I.A., metta, appunto, in relazione due o più parti per la conclusione di un affare ,intendendosi per tale, qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto giuridico tra le parti, anche se articolata in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico (Trib. Napoli, 13.9.2022, n.
8016), affare che si intende concluso con la creazione di un vincolo giuridico tra le sud- dette, che abilita ciascuna ad agire nei confronti dell'altra per l'esecuzione o la risoluzione del contratto (art. 1755 cod. civ.). Sul punto la Cassazione, con sentenza del 13.12.2023 n. 34850 ha precisato che, al fine di poter ritenere l'affare concluso, è necessario che tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di loro ad agire per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del ne- gozio programmato.
Per queste ragioni il vincolo sorge anche se le parti stipulano solo un contratto preliminare, cioè l'impegno vincolante alla stipula del contratto definitivo (art. 1351 c.c.), a prescin- dere che alla sottoscrizione del contratto preliminare segua effettivamente o meno la sti- pula di un contratto definitivo (Trib. Forlì, 15.9.2022, n. 819) ,tanto che la Giurisprudenza ha asserito che anche lo scambio di whatsapp, documentato con il relativo screenshot prodotto in causa, laddove la parte interessata non ne abbia disconosciuto né la prove- nienza né il contenuto, può costituire prova scritta dell'accordo raggiunto dalle parti in merito alle condizioni dell'affare, al cui verificarsi sarebbe quindi sorto il diritto al com- penso del mediatore e della misura delle provvigioni stesse (Trib. Milano 10.8.2021, n.
6935).
Ai sensi del successivo art. 1755 comma 1 c.c,., il diritto alla provvigione del mediatore postula la conclusione dell'affare per effetto della sua attività dunque occorre che “tra l'in- tervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare concluso, ed incombendo sul professionista la relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro basti,di per sé, ad attribuire all'intervento il carattere dell'adeguatezza, che si configura quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abi- liti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. (Corte appello sez. I - Bologna,
03/07/2024, n. 1458 Tribunale - Milano, 27/09/2024, n. 8378) ed ogni volta che la con- clusione dell'affare sia in rapporto eziologico con l'attività d'intermediazione, che sussiste allorquando il mediatore abbia messo in relazione i contraenti, in modo tale da realizzare l'antecedente indispensabile per addivenire alla conclusione del negozio, secondo i prin- cipi della causalità adeguata (Tribunale sez. I - Lucca, 13/09/2024, n. 963). Il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra l'oggetto iniziale delle trattative e quello conclusivo dell'affare, sicché va riconosciuto anche quando la varia- zione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato ,anche se, in ipotesi, non pienamente coincidente con quello oggetto dell'opera del mediatore e il prezzo, a condi- zione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella con- clusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti. (Cassazione civile sez. II - 19/03/2024, n. 7394).
Nel presente caso non vi è dubbio che tra parte attrice ed i due convenuti sia insorto e concluso un contratto di mediazione immobiliare come sopra descritto, in quanto la parte veditrice dell'immobile sito in Assisi Vicolo Sant'Andrea n.3B, è docu- Persona_5
mentato abbia conferito incarico, mediante la sottoscrizione del modulo in atti, alla Giada
Immobiliare Assisi,o ra regolarmente iscritta all'Albo dei media- Controparte_1
tori, di vendere l'immobile di sua proprietà al prezzo di €.295.000,00,trattabili, incarico avente durata dal 1.6.2020 al 30.11.2020,più volte prorogato,come evidenzato dai mes- saggi tramite whatsapp scambiati tra le parti,versati in atti e non contestati o disconosciuti dal mittente, ,sino al 10.5.2021 e quindi sino al 30.11.2022 ed ancora Controparte_4 in essere allorchè l'altro convenuto, Sig, sottoscriveva con la Giada Im- Controparte_3
mobiliare,in data 4.10.2022,la proposta di acquisto del detto immobile al prezzo di
€.250,000,00,da versarsi come indicato nella proposta di acquisto e rogito da stipulare,in- nanzi il Notaio di Assisi.S.M. degli Angeli entro e non oltre il 31.12.2023(così Per_3
si legge al punto 5) della proposta di acquisto firmata dal e versata in atti n.d.r.) CP_3
Nella proposta di acquisto si legge anche testualmente “ Con la comunicazione di avve- nuta accettazione(da considerarsi avvenuta con la sottoscrizione del modulo n.d.r.)la pre- sente proposta costituirà contratto preliminare di compravendita immobiliare con ogni al- tra conseguenza di legge, anche in ordine ai diritti vantati dal mediatore….”quindi è un atto che avrebbe legittimato le parti che lo avevano sottoscritto ad agire l'una nei confronti dell'altra per l'esecuzione in forma specifica dello stesso.
A sostegno dell'avvenuta conclusione dell'affare tra le parti convenute per l'opera di me- diazione di parte attrice,oltre l'offerta di vendita e la proposta di acquisto debitamente firmate dalle stesse e la testimonianza resa in sede istruttoria dalla Sig.ra Testimone_1
dipendente di parte attrice,che ha confermato i contatti intercorsi tra le parti conve-
[...] nute,tramite parte attrice,al fine di procedere alla vendita dell'immobile di cui si discute,
è stato prodotto,sempre da parte attrice, il Rogito intercorso tra e CP_2 a mezzo il Notaio Dr. in data 27.2.2023,con il quale la Controparte_3 Persona_4 prima vendeva al secondo l'immobile sito in Assisi Vicolo di Sant'Andrea n.3B al prezzo di €.140.000,00 che si afferma versato dall'acquirente all'atto del Rogito e per il quale la venditrice rilasciava quietanza.
Quindi è palese sia il fatto che i due convenuti siano stati messi in contatto dall'Agenzia attuale parte attrice al fine della vendita-acquisto dell'immobile sito in Assisi vicolo
Sant'Andrea sia il fatto che l'affare sia stato concluso e con esito positivo per entrambe le parti convenute per effetto dell'intervento del mediatore che di conseguenza, ha diritto a percepire da entrambi la provvigione di cui all'art.1755 c.c.,stabilita contrattualmente con nella misura dell'1,5% del prezzo stabilito per la ven- CP_2 dita,€.250.000,00,e così €.3.750,00 ,oltre IVA come per legge,mentre per quanto riguarda il non vi è alcuna indicazione,nella proposta d'acquisto dallo stesso sottoscritta CP_3 con l'Agenzia parte attrice, in merito all'entità della percentuale della provvigione posta in capo allo stesso. E' noto che l'ammontare della provvigione spettante all'agente può essere liberamente pattuito tra le parti.e se manca un accordo tra le parti o se l'accordo è nullo, si prendono a riferimento le Tariffe Professionali, gli usi o altrimenti l'ammontare della provvigione può essere stabilito dal Giudice in via equitativa (art. 1755, secondo comma, c.c.). In mancanza di patto ,che dovrebbe normalmente risultare per iscritto o con principio di prova scritta, andrebbero presi a riferimento gli usi e le tariffe vigenti nel luogo dove è avvenuta la mediazione, oppure l'articolo 1755 c.c. potrebbe ritenersi inte- grato dall'articolo 6 Legge 3 febbraio 1989, n. 39, secondo cui la misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti in mancanza di patto, sono determinate dalle Giunte Camerali, sentito il parere della Commissione Provinciale
e tenuto conto degli usi locali. Sul punto la Cassazione con sentenza del 30.6.2022 n.
25648 ha precisato che “ il giudice non è tenuto a conoscere gli usi, siano essi normativi
o interpretativi, e pertanto incombe alla parte che ne richiede l'applicazione l'onere di fornire la prova dell'esistenza e del contenuto di essi, mentre la conoscenza degli stessi che ne abbia acquisito il giudice di merito, risolvendosi in indagine di fatto, non è censu- rabile in sede di legittimità per vizio o violazione di norme di diritto ”.
Parte attrice,tuttavia, non ha fornito la prova dell'esistenza o del contenuto degli usi,nor- mativi o interpretativi in uso nel territorio relativi alla determinazione della percentuale di provvigione spettante agli agenti immobiliari né questo Giudice ha potuto acquisirne conoscenza personale così che,in via equtativa,anche per la provvigione Controparte_3
che lo stesso deve corrispondere all'Agenzia Immobiliare parte attrice, viene equitativa- mente determinata nella misura dell'1,5% del prezzo di acquisto, indicato in €.250.000,00
e quindi €.3.750,00 oltre IVA come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dr.Alberta Balloni,sciogliendo la riserva as- sunta all'udienza del 15.1.2025 e definitiamente pronunciando sulla domanda proposta da
, P.I. e C.F. ,in Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t. con sede in Assisi,Via Los Angees CP_1
n.185,rapprsentata ed assistita, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Patrizio OF e CA
Casiccio, nel cui Studio in Assisi,Va San Bernardino da Siena n.35 ha eletto domicilio in forza di procura speciale in calce al detto atto e che indicavano ai fini delle comunica- zioni,avvisi e notifiche il n. di fax 075/8500825 ed i seguenti indirizzi di posta elettronica:
contro Email_4 Controparte_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
bella n.46,Assisi e contro il Sig. Controparte_3
,nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
cesco n.20 entrambi contumaci :
Accoglie la domanda e per l'effetto,condanna la Sig.ra al pagamento CP_2
della provvigione in favore dell'attrice determinata nella misura dell'1,5% del prezzo stabilito per la vendita dell'immobile oggetto di mediazione indicato in€.250.000,00,e così €.3.750,00 ,oltre IVA come per legge e condanna il Sig. al Controparte_3 pagamento della provvigione in favore dell'attrice determinata nella misura dell'1,5% del prezzo stabilito per la vendita dell'immobile oggetto di mediazione indicato in€.250.000,00,e così €.3.750,00 ,oltre IVA come per legge:
Condanna la Sig.ra e il Sig.al pagamento,in solido tra loro, delle spese di CP_2
lite in favore di parte attrice determinate come segue:€.4.000,00 per compenso professio- nale, oltre IVA, Cap e Rimborso Forfetario come per legge, somma complessiva da di- strarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Perugia 31.1.2025 Il Giudice Onorario
Dr.Alberta Balloni