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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 26/04/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel.
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 3 aprile 2025 la seguente
SENTENZA
nel giudizio di reclamo iscritto al n. 177 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Parte_1
Luigi Mandrone e Ennio Gorrasi, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino alla via peschiera, n.191;
RECLAMANTE
1 E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.tiGiuseppe Bologna ed
Emanuela Ratti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, alla via della
Moscova, n.18.
RECLAMATA
OGGETTO: Impugnativa di licenziamento - Reclamo avverso la sentenza n. 26/2023 del
12 gennaio 2023, pubblicata il 2 novembre 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di
Potenza.
CONCLUSIONI
Per la reclamante: “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, accogliere il reclamo come proposto e, quindi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la nullità del licenziamento intimato con lettera del 14 maggio 2018 con tutte le conseguenze di cui all'art.18 commi 1 e 2 della Legge n.300/70, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”;
Per la società reclamata: “Voglia l'adita Corte di Appello di Potenza dichiarare inammissibile e/o improcedibile il reclamo proposto;
nel merito respingerlo, con vittoria delle spese di tutti i gradi”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione, depositato in cancelleria il 28 dicembre 2021, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza del Giudice del Lavoro del
[...]
Tribunale di Potenza n.17376 del 2 dicembre 2021, con cui era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatole con lettera del 14 maggio 2018 con tutte le conseguenze di cui all'art.18 comma 4 della Legge n.300/1970, chiedendo dichiararsi la nullità del licenziamento subito e non l'illegittimità, con tutte le conseguenze di cui all'art.18, commi 1 e 2 della Legge n.300/70, nonché con condanna della società opposta al pagamento di una penale e al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva, con tempestiva memoria difensiva, la società
in persona del legale rappresentante p.t., concludendo per il Controparte_1
rigetto dell'opposizione come proposta dalla lavoratrice.
Con sentenza n.26/2023, pubblicata il 2 novembre 2024, il giudice adito accoglieva parzialmente l'opposizione come proposta e, ribadita l'illegittimità del licenziamento subito dalla lavoratrice, condannava la società convenuta al pagamento della somma di euro
10.000,00 a titolo di risarcimento del danno per inottemperanza all'ordine di reintegrazione,
nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.650,00, oltre IVA, CPA
e RF come per legge.
Avverso tale sentenza, proponeva reclamo , con ricorso depositato in data Parte_1
28 novembre 2024, con cui censurava la sentenza di primo grado, insistendo sulla natura ritorsiva del licenziamento subito, connotato da un intento punitivo o di rappresaglia in suo
3 danno, a causa delle numerose assenza dal lavoro verificatesi negli anni tra il 2015 ed il 2018,
per essersi costituita parte civile nel processo penale in corso contro la società reclamata a seguito del suo infortunio sul lavoro risalente al 17 agosto 2015.
Concludeva, pertanto, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente della sezione lavoro fissava l'udienza di discussione dinanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto ritualmente notificato alla parte reclamata e questa si costituiva in giudizio, a sua volta, concludendo come in atti.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., depositate le note autorizzate, la Corte decideva la causa, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Premesso che si è formato il giudicato sulla condanna pronunciata dal Giudice dell'opposizione della società al pagamento della somma di euro 10.000,00 per l'inottemperanza all'ordine di reintegrazione, stante la mancata proposizione di reclamo incidentale da parte della convenuta nel presente giudizio, insiste, in questa sede, la lavoratrice sulla natura ritorsiva del licenziamento dalla stessa subito con lettera del 14 maggio 2018, preceduta da lettera di contestazione del 10 aprile 2018 in cui, in sostanza, si contestava la simulazione dell'infortunio, determinato da una caduta nel viale pedonale che porta dal cancello all'ingresso dello stabilimento, asseritamente avvenuta il precedente 3 aprile 2018, quando,
riferito al capolinea all'inizio del turno di essersi infortunata, dopo circa tre ore, chiedeva di
4 poter lasciare il lavoro per recarsi in ospedale.
La società datrice di lavoro nella citata lettera di contestazione dichiarava che dall'istruttoria posta in essere era emerso che quel giorno la lavoratrice aveva percorso il viale di buon passo senza alcun rallentamento, senza zoppicare e non dolorante, affiancata dal collega Tes_1
[...]
Nella prima fase del giudizio di impugnazione del licenziamento, il Giudice adito aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento intimato alla per insussistenza del fatto CP_2
contestato, cioè la simulazione dell'infortunio, con tutte le conseguenze di cui all'art.18,
comma 4 della Legge n.300/70.
Il Giudice della prima fase aveva escluso la ritorsività del licenziamento e così è avvenuto anche in sede di opposizione.
In termini generali, deve porsi in luce che l'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dopo avere escluso la sussistenza in concreto del giustificato motivo, aveva posto in relazione tra loro gli elementi indiziari acquisiti al giudizio, unitamente alla circostanza della contiguità temporale tra il rientro dalla malattia del lavoratore e l'intimazione del recesso, così ritenendo - secondo una valutazione dell'"id quod pletumque
5 accidit" - che l'iniziativa datoriale non trovasse altra plausibile spiegazione se non nella rappresaglia per la lunga malattia) (Cass. n.23583/2019).
Ancora la Cassazione ha precisato che in tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni;
a tal fine, in caso di licenziamento irrogato per condotta disciplinarmente rilevante in astratto, la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell'addebito può avere rilievo presuntivo, tenuto conto anche della scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, della ricorrenza del motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante del recesso, se la ragione addotta a suo fondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa, fermo restando che tale fattore non è
desumibile solo dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa (Cass. n.17266/2024).
Quindi, in linea di diritto il licenziamento ritorsivo è considerato un “licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, secondo comma, e degli artt. 1345 e 1324 c.c.”
Sicché, il “motivo illecito” si colloca su un piano nettamente distinto dalla giusta causa o dal motivo soggettivo e oggettivo di licenziamento, che costituisce presupposto del legittimo esercizio del potere (disciplinare o organizzativo) attribuito al datore di lavoro, la cui mancanza
è causa di annullabilità del licenziamento.
Esso deve avere efficacia determinativa e rileva “indipendentemente dal motivo formalmente addotto”, come recita l'art. 18, primo comma della legge 300 del 1970, nella versione
6 modificata dalla legge n. 92 del 2012.
Pertanto, l'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (v. Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465
del 2022; n. 9468 del 2019 da ultimo v. Cass. n. 6838 del 2023); dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 6838 del 2023 cit.; n. 5555 del 2011).
L'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore” e si tratta “di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole” (così Cass. n. 17087 del 2011
cit., in motivazione).
Poiché il motivo illecito attiene alla sfera dell'elemento psicologico o alla finalità dell'atto datoriale, la sua efficacia determinativa esclusiva va verificata in relazione all'assenza di altre motivazioni o ragioni astrattamente lecite, restando su un piano ancora diverso la valutazione di tali ragioni rispetto ai parametri normativi di giusta causa o giustificato motivo.
Inoltre, poiché il licenziamento per ritorsione costituisce la reazione a un comportamento
7 legittimo del lavoratore, ove il potere di recesso sia esercitato a fronte di una condotta inadempiente di rilievo disciplinare, la concreta valutazione di gravità dell'addebito nel senso della sproporzione della sanzione espulsiva, se pure può avere rilievo presuntivo, non può
tuttavia portare a giudicare automaticamente ritorsivo il licenziamento, occorrendo, perché il motivo illecito possa assurgere a fattore unico e determinate, che la ragione addotta e comprovata risulti meramente formale o apparente o sia, comunque, tale, per le concrete circostanze di fatto o per la modestissima rilevanza disciplinare, da degradare a semplice pretesto per l'intimazione del licenziamento, sì che questo risulti non solo sproporzionato ma volutamente punitivo.
Infine, il carattere unico e determinante del motivo ritorsivo non può desumersi unicamente dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa, ma è necessario che la prova presuntiva poggi su elementi ulteriori, come l'elevato grado di sproporzione della sanzione espulsiva, anche rispetto alla scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, idonei a giustificare la collocazione dell'atto datoriale nella sfera della illiceità, anziché in quella della illegittimità (Cass. 9 gennaio 2024, n. 741, in motivazione sub p.ti 14, 16, 17, da 20 a 24).
Alla luce dei principi di diritto suenunciati, non è possible ritenere che il licenziamento sia stato intimato con l'intento di estromettere la lavoratrice perchè tre anni prima aveva subito un infortunio sul lavoro che aveva determinato nei tre anni successivi molteplici assenze dal lavoro o perchè la si fosse costituita parte civile nel processo penale in corso contro Parte_1
la datrice di lavoro, in quanto le modalità in cui si sono verificati i fatti contestati potevano, in
8 astratto, indurre a ritenere la simulazione di una condizione fisica tale da giustificare la richiesta di potersi recare in ospedale, tenuto conto che la aveva iniziato a lavorare Parte_1
e solo dopo tre ore aveva lamentao un dolore alla gamba, certificato dal Pronto Soccorso quale
“trauma policontusivo toracico ed arto inferiore” con prescrizione di otto giorni di riposo.
Per tutte le considerazioni espresso, il reclamo va respinto con conferma della sentenza gravata,
sia pure con doverosa integrazione della sua motivazione.
Le spese del presente giudizio di reclamo vanno poste a carico della reclamante e vanno liquidate come in dispositivo, valore indeterminabile complessità media Corte di Appello,
epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di reclamo iscritto al n° 177 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 26/2023 del 12 gennaio
2023, pubblicata il 2 novembre 2024, del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza,
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge il reclamo;
2) Condanna la reclamante al pagamento in favore della società reclamata, delle spese del presente giudizio di reclamo, che liquida in complessivi euro 6.946,00, oltre
IVA, CPA e RF come per legge;
9 3) Dichiara parte reclamante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'art.13 comma 1 quarter del DPR
n.115/2002.
Potenza, 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) ( dr. Roberto Spagnuolo)
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