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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/10/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 35 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
, in persona del pro tempore, rappresentato Parte_1 Pt_2
e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Silvia Privato, elettivamente domiciliato in Palermo, via Ruggero Settimo n. 55, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cottone (Pec: , giusto Email_1 mandato con procura ad litem agli atti;
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(P.I. , elettivamente domiciliata in Palermo alla via Dante n. P.IVA_1
55, presso lo studio degli avv.ti Valerio Scimemi (Pec:
[...]
e LE AR (PEC: Email_2 Email_3
, giusto mandato agli atti;
[...]
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
con sede in Palermo alla via Morselli n. 8 Controparte_2
(P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Enrico La Loggia, ove è P.IVA_2 pure elettivamente domiciliata in Palermo alla via Duca della Verdura n.
27, giusto mandato agli atti;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 13 Appellata
in persona del Sindaco p.t., rappresentata Controparte_3
e difesa dall'Avv. Manuela Scerpa in virtù di procura generale alle liti, do- miciliato presso l'Avvocatura civica in alla via Del Tempio di Giove n. CP_3
21;
Appellato
NONCHÉ DI
in persona del Sindaco e legale rap- Controparte_4 presentante pro tempore;
Appellato contumace
, in persona del Sindaco e legalerappresentante Controparte_5 pro tempore;
Appellato contumace
, in persona del Sindaco protempore;
Controparte_6
Appellato contumace
in persona del Sindaco e legalerappresentante Controparte_7 pro tempore
Appellato contumace
in persona del Sindaco e legalerappresen- Controparte_8 tante pro tempore;
Appellato contumace in persona del Sindaco e legalerappresentante Controparte_9 pro tempore;
Appellato contumace
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro CP_10 tempore;
Appellato contumace
, in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_11 pro tempore;
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 13 Appellato contumace
, in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_12 pro tempore;
Appellato contumace
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_13 tempore;
Appellato contumace
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_14 tempore;
Appellato contumace
, in persona del Sindaco e legale rappre- Controparte_15 sentante pro tempore;
Appellato contumace
, in persona del Sindaco e legale rappresen- Controparte_16 tante pro tempore;
Appellato contumace
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro CP_17 tempore;
Appellato contumace
, in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_18 pro tempore;
Appellato contumace in persona del Sindaco e legale rappresen- Controparte_19 tante pro tempore;
Appellato contumace
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_20 tempore;
Appellato contumace
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_21
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 13 tempore;
Appellato contumace
, in persona del legale Controparte_22 rappresentante pro tempore;
Appellato contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 2846/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data
6/6/2019;
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«in riforma della impugnata sentenza e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- riformare in parte qua la sentenza n. 2846/2019 pronunciata dal Tribu- nale di Palermo in data 6.6.2019 laddove ha annullato la cartella esatto- riale n. 29620160108378576 relativamente ai crediti vantati dal
[...]
, e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e l'infonda- Parte_1 tezza dell'opposizione proposta dalla società contro la Controparte_1 cartella di pagamento n.29620160108378576 emessa da Controparte_23
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli
[...] oneri riflessi”.
- accertare che - dall'illegittimo agire amministrativo da parte della
[...] consistito nel non aver restituito tempestivamente Controparte_24 restituito la patente di guida - l'attore ha subito un danno risarcibile, come conclamato con sentenza definitiva del G.d.P. di n. 161 del CP_24
30.04.2013;
- dichiarare la responsabilità, ex artt. 2043 e 2059 c.c., in capo al
[...]
e della per il danno patrimo- CP_25 Controparte_26 niale e non patrimoniale cagionato all'attore a causa l'illegittimo agire amministrativo;
- quantificare l'entità del danno patito dall'attore sotto i due profili di danno patrimoniale e non patrimoniale determinato nel complessivo im-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 13 porto forfettario di euro 18.000,00 e/o nel differente ammontare che ri- terrà determinare in ragione di quanto accertato in causa, oltre interessi e rivalutazione;
- condannare il , in persona del Ministro in carica Controparte_27
e/o la in persona del Prefetto in carica a ri- Controparte_26 sarcire per l'intero il danno sotto i due profili di danno patrimoniale e dan- no non patrimoniale patito dall'attore, come quantificato.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per la parte appellata – : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare inammissibile e tardivo l'appello proposto dal Parte_3
;
[...]
NEL MERITO
- rigettare l'appello proposto dal , in quanto infondato Parte_1 in fatto ed in diritto e, per l'effetto;
- confermare la sentenza n°2846/2019 impugnata che ha accolto
l'opposizione all'esecuzione proposta dalla;
Controparte_1
- confermare il disposto annullamento della cartella esattoriale n° 296
2016 01083785 76 e di tutti i verbali di contestazione opposti, nonché di tutti gli atti eventualmente successivi esecutivi degli stessi e conseguen- temente confermare la declaratoria di non debenza delle somme ivi azio- nate;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed ono- rari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per la parte appellata : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- Accogliere l'appello proposto dal e per l'effetto Parte_1 riformi integralmente la sentenza n. 2846/19, confermando la vali- dità ed efficacia della impugnata cartella relativamente ai crediti vantati dal predetto Ente;
Con vittoria dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per la parte appellata : CP_3
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 13 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- in via preliminare, dichiarare l'opposizione di primo grado inam- missibile per incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo adito in primo grado;
- dichiarare l'appello inammissibile nei confronti di e, CP_3 nel merito, riformare la sentenza impugnata in quanto errata nei presupposti di fatto e di diritto.
IN FATTO
Con atto di citazione avverso la cartella esattoriale di
[...]
n. 296 2016 01083785 76, notificata il 13.1.2017 per il com- CP_2 plessivo importo di €.18.952,05 relativo a sommatoria da sanzioni pecu- niarie amministrative da infrazioni al codice della strada, nonché avverso i presupposti verbali di contestazione delle violazioni), la società di autono- leggio proponeva “opposizione all'esecuzione ex art. Controparte_1
615 c.p.c.”, con richiesta di sospensione ex art. 615 comma 1 c.p.c., affin- ché ne fosse dichiarato l'annullamento ovvero la nullità e comunque l'inefficacia. In particolare, parte attrice deduceva:
1. L'inesistenza del ti- tolo esecutivo e del difetto di legittimazione sostanziale dell'opponente;
2. L'inesistenza del titolo esecutivo per mancata notifica dei verbali di contestazione;
3. La nullità della cartella opposta per violazione della leg- ge 212/2000 e della legge 241/1990; 4. L'intervenuta decadenza degli op- posti dal potere di procedere all'esecuzione per violazione e falsa applica- zione degli artt. 17 e 25 DPR 602/73, come modificati dal D. Lgs. N.
46/1999.
Si costituiva in giudizio eccependo la ca- Controparte_2 renza di responsabilità poiché, a seguito della consegna del ruolo, il Con- cessionario solo deve procedere alla riscossione nei confronti del debitore senza alcuna discrezionalità, trattandosi di pubblico servizio. Contestava quindi integralmente le argomentazioni difensive dell'opponente, dedu- cendo che nella cartella erano stati riprodotti gli estremi dei verbali e degli enti creditori di riferimento;
rilevava l'infondatezza della eccepita deca- denza per violazione degli artt. 17 e 25 D.P.R.602/73 (attesa l'abrogazione dell'art.17 antecedentemente alla data di elevazione delle sanzioni); chie- deva, pertanto, il rigetto della opposizione con vittoria di spese e compen- si del giudizio.
Si costituiva altresì in giudizio il , contestando Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 13 tutti i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto. Deduceva la sussi- stenza della legittimazione passiva in capo all'opponente, in quanto lo stesso non aveva fornito gli elementi indispensabili per la notifica dei ver- bali al locatario/noleggiatore del veicolo, e, pertanto, in mancanza di im- pugnazione ex art. 22 L.689/1981, ne era conseguita la definitività degli stessi e l'inammissibilità dell'opposizione. Eccepiva, infine, la regolarità formale del titolo esecutivo attesa la notifica dei verbali di contestazione alla società opponente.
Si costituiva, infine, anche il il quale eccepiva CP_3
l'incompetenza del Giudice adito poiché la materia rientra nella compe- tenza funzionale del Giudice di Pace;
eccepiva, altresì, il difetto di legitti- mazione passiva di rispetto alle attività di competenza del CP_3
Concessionario; rilevava, infine, l'inammissibilità dell'opposizione perché tardivamente proposta. Concludeva per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con ordinanza riservata del 30.10.2017 veniva poi disposta la so- spensione della efficacia esecutiva della cartella impugnata.
Con la sentenza n. 2846/2019 il Tribunale di Palermo accoglieva l'opposizione formulata dalla società attrice e, conseguentemente, annul- lava la cartella impugnata.
Con atto di citazione in appello il avversa le Parte_1 conclusioni giudiziali, chiedendo a riforma della sentenza laddove ha an- nullato la cartella esattoriale n. 29620160108378576 relativamente ai crediti vantati dal medesimo. Con il primo motivo eccepisce la violazione dell'art. 386 del regolamento di attuazione del C.d.S. in riferimento al combinato disposto degli artt. 84 e 196 del C.d.S., poiché ritiene che il
Giudice di prime cure erroneamente abbia ritenuto la società locatrice esente dall'applicazione del principio di solidarietà di cui agli artt. 196 e 84
C.d.S. per il pagamento delle sanzioni, avendo la stessa sempre comunica- to al Comune interessato le generalità del soggetto noleggiatore. Di con- tro, sussiste la suddetta responsabilità solidale proprio per l'omessa cor- retta indicazione dei dati personali dei soggetti locatari, tale da non con- sentire la notifica dei verbali a questi ultimi. La società locatrice è rimasta così destinataria delle sanzioni de quibus, in quanto soggetto obbligato ai sensi dell'art. 201 del C.d.S., e, pertanto, era il soggetto che avrebbe dovu- to impugnarle ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 o dell'art. 204
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 13 bis del C.d.S. Con il secondo motivo eccepisce invece l'omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio. Si duole del fatto che il Giudice di prime cure non abbia preso in considerazione le conseguenze giuridiche derivan- ti dalla mancata impugnazione dei singoli verbali da parte della CP_1
pur essendo stati gli stessi regolarmente notificati a quest'ultima. A
[...] sostegno di ciò, richiama la sentenza della Cassazione n. 3338 del
14/02/2007 che a tal riguardo, aveva chiarito che in tema di sanzioni am- ministrative per violazioni del codice della strada il verbale di contestazio- ne che non sia stato impugnato dal destinatario acquista efficacia di titolo esecutivo, legittimando la emissione della cartella esattoriale su di esso fondata, nei cui confronti non è più ammissibile proporre contestazioni re- lative al contenuto del verbale di contestazione. La Suprema Corte aveva altresì precisato che “In mancanza d'impugnazione del verbale, come pre- scritto dall'art. 203, comma 3, C.d.S., esso viene a costituire titolo esecuti- vo per una somma pari a metàdel massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese diprocedimento. E tale effetto si sarebbe configura- to (come, poi, in effetti accaduto) anche se la società locatrice avesse co- municato correttamente inominativi dei clienti responsabili delle infrazio- ni, dal momento che lasolidarietà, ai sensi della normativa richiamata, continua ad operareall'esterno, fermo restando che, sul piano del rapporto interno(intercorrente tra la società stessa ed i propri clienti), alla locatrice, una volta estinte le obbligazioni derivanti dalla violazione, sarebbe stato riconoscibile il diritto di regresso nei confronti dei propri clienti autori delle infrazioni (in virtù del comma 4 del medesimo art. 196 C.d.S.)”. In ragione di ciò, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dalla società locatrice nei confronti della cartella di pagamento volta alla riscossione delle sanzioni per violazione del C.d.S. poiché in assenza di impugnazione, i verbali avrebbero acquisito efficacia di titolo esecutivo facendo venire meno la legittimazione attiva dell'opponente.
Con comparsa di risposta si costituisce in giudizio CP_1
contestando in primis la tempestività dell'appello, in quanto notifi-
[...] cato oltre il termine perentorio di cui all'art. 327 c.p.c., ossia in data
2.1.2020, allorquando il termine semestrale di impugnazione (ex art. 327
c.p.c.) risultava esser già spirato poichè decorrente dal 6.6.2019, senza te- nere conto della sospensione feriale dei termini dal 1 al 31 agosto, trat-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 13 tandosi di causa di opposizione all'esecuzione per la quale va fatta appli- cazione delle norme della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e dell'art. 92 Ord. giud., in forza delle quali la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive. (Cass. Civ., 20.11.2012 n. 20309,
7854/2011, 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10). In tal senso, richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la suddetta disciplina regola il processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 10874/05,
6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10) ed a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20745/09, Cass.
Ord. n. 9997/10). Chiede dunque la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal e, per l'effetto, la conferma, Parte_1 con qualsivoglia statuizione, della sentenza impugnata.
Si costituisce altresì in appello aderendo Controparte_2 alle richieste di parte appellante, riformando quindi integralmente la sen- tenza n. 2846/19 e confermando la validità ed efficacia della impugnata cartella relativamente ai crediti vantati dal predetto ente, con vittoria dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Partecipa inoltre al giudizio il , ecce- Controparte_3 pendo anzitutto il difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure avanzate da parte appellante, posto che il provvedimento impugnato è at- to di esclusiva competenza dell'agente di riscossione Controparte_2
Segnala che la Cassazione ha già insegnato più volte che
[...] un'opposizione a cartella di pagamento, in virtù della scissione che il no- stro ordinamento prevede tra la titolarità del credito e la titolarità del po- tere di azione esecutiva, va proposta nei confronti dell'agente della riscos- sione;
questi, pertanto, è il solo soggetto che, iniziando l'esecuzione, fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva da esso avviata, e ancora “la sopportazione di tali conseguenze, da parte dell'agente della riscossione, costituisce dunque applicazione del principio di causalità, non di quello di soccombenza, e trova il giusto contrappeso nella facoltà dell'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente credi- tore (ai sensi dell'art. 39 d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112), quando
l'opposizione si fondi su vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusi-
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 13 vamente all'ente impositore o creditore” (Cass. Civ, sez. VI, ord. N.
2993/2018). Nel merito, evidenzia comunque l'erroneità della sentenza impugnata, in quanto è necessario sottolineare che in capo alla società lo- catrice grava la responsabilità di verificare la correttezza dei dati identifi- cativi del soggetto a cui fornisce in locazione il veicolo, mentre la società
ha fornito al dati insufficienti. La sen- Controparte_1 CP_3 tenza impugnata risulta inoltre errata anche perché non ha considerato l'opposizione di comunque inammissibile, considerato Controparte_1 che questa avrebbe dovuto proporre formale opposizione ai verbali, rego- larmente notificati dalla medesima, attraverso l'impugnazione dei mede- simi nei termini di legge. Chiede pertanto dichiarare l'appello inammissibi- le nei confronti di , dichiararsi eventualmente l'opposizione CP_3 di primo grado inammissibile per incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo, o, nel merito, riformare la sentenza impugnata in quanto erra- ta nei presupposti di fatto e di diritto.
All'udienza del 4.6.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno insistito, con apposite note, nelle rispettive conclu- sioni, e con ordinanza del 9.6.2025 la causa è stata quindi assunta in deci- sione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e delle memorie di replica.
IN DIRITTO
L'appello rivelasi inammissibile per tardività.
Giova osservare che la fattispecie in esame è stata correttamente inquadrata dalla parte attrice e dal giudice di primo grado nell'alveo dell'art 615 c.p.c.: “La cartella esattoriale non è un atto esecutivo, ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva;
pertanto, è parificabile al precetto e conseguentemente impugnabile con l'opposizione ex art 615 comma 1 c.p.c. Tale azione non soggiace ad alcun termine di decadenza e non è assoggettata alla sospensione feriale” (Cass 15966/2016; Cass
3751/2016). Anche l'opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività o l'omissione della notifica del verbale di contestazione di san- zione amministrativa non possiede funzione recuperatoria del mezzo di tutela in questione, ma sempre quella di opposizione all'esecuzione volta a contrastare la legittimità dell'iscrizione a ruolo (ancora in questo senso
Cass., n. 11571 del 2025, anche Cass. n. 19579 del 2015; Cass. n. 8704 del 2011).
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 13 Nel caso di specie, deduceva, con il primo motivo Controparte_1 di opposizione, l'insussistenza del titolo esecutivo in relazione ai verbali di contestazione notificati, rispetto ai quali è avvenuta l'operazione di rinoti- fica nei confronti dei locatari, in capo ai quali deve dunque ricadere in via esclusiva l'obbligazione pecuniaria sanzionatoria;
con il secondo l'omessa notifica di n. 10 verbali di contestazione;
con il terzo la nullità della cartel- la per violazione delle leggi n. 212/2000 e 241/1990, e comunque l'inter- venuta decadenza delle controparti dal potere di procedere all'esecuzione in violazione degli articoli 17 e 25 del D.P.R. n. 602/1973 in materia di termine per l'iscrizione al ruolo da parte dell'ente impositore.
Trattandosi dunque di classica opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c, avente ad oggetto l'accertamento negativo della prete- sa esecutiva, ossia il diritto del creditore intimante a procedere a esecu- zione forzata, diversamente che per i giudizi di opposizione ex art. 22 della
Legge n. 689/1981, non trova applicazione la sospensione feriale dei te- mini processuali dal 1° al 31 agosto.
Rispetto poi all'eccezione dell'appellante, secondo la quale non si tratterebbe comunque di opposizione all'esecuzione “in senso stretto”, a prescindere dallo sconfessato merito della valutazione è comunque a rammentarsi che la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire, ancora re- centemente, che la sospensione non opera anche allorchè non si concordi con la qualificazione giudiziale: “Ai sensi dell'art. 1 e 3 della l. n. 742/1969, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica al- le opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposi- zione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio in Cassazione, prescindendo dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione.
Al riguardo, infatti, opera il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione e computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice “a quo” abbia dato all'azione propo- sta in giudizio e non in base al rito applicabile” (Cass. 23216/2024).
Alla luce di quanto detto consegue che l'appello del Parte_1
, notificato solo in data 2.1.2020, è tardivo, poiché il termine di sei
[...] mesi doveva essere computato a decorrere dalla pubblicazione della sen- tenza del 6.6.2019, e scadeva dunque il 6.12.2019, senza cioè la posterga- zione derivante dalla parentesi temporale fra il giorno 1 ed il 31 agosto, con la conseguenza che deve esser dichiarato inammissibile.
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 13 Non rimane, pertanto, che dichiarare – con valenza assorbente ri- spetto a qualsiasi altra domanda o eccezione – l'inammissibilità dell'appello proposto dal , tralasciando quindi, altresì, Parte_1 la singolare subordinata “domanda” di revisione della sentenza in proprio favore avanzata dal sebbene soggetto non appellante, CP_3 nemmeno in via incidentale, appello, quest'ultimo, che sarebbe stato co- munque inammissibile per derivazione ex art. 334 comma 2 c.p.c.
L'appellante è tenuto quindi al pagamento delle spese di questo grado del giudizio nei confronti delle parti resistenti e Controparte_1
. L'adesione di alle do- Controparte_3 Controparte_2 mande dell'impugnante osta invece alla valutazione di soccombenza dell'appellante nei di lei confronti, con la conseguenza che le spese ri- mangono a carico di ciascuno.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per l'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza Tribunale di
Palermo n. 2846/2019 del 6.6.2019:
• Dichiara inammissibile l'appello proposto dal nei Parte_1 confronti della Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_28 Controparte_4 [...]
, , CP_29 Controparte_6 CP_7
[...] Controparte_8 Controparte_9
, , CP_10 Controparte_11 Controparte_12
, , Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
, , ,
[...] Controparte_16 CP_17 [...]
, CP_30 Controparte_19 CP_31
, ,
[...] Controparte_21 Controparte_22
;
[...]
• Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dalla e dal per il presente Controparte_1 Controparte_3 giudizio, che liquida in euro 2.000,00 ciascuno, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA nella misura di legge;
• Compensa le spese di lite fra il e la Parte_1 CP_2
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 13 CP_2
• Dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228/2012. Così deciso in Palermo il 26.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 13 di 13
SENTENZA nella causa iscritta al n. 35 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
, in persona del pro tempore, rappresentato Parte_1 Pt_2
e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Silvia Privato, elettivamente domiciliato in Palermo, via Ruggero Settimo n. 55, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cottone (Pec: , giusto Email_1 mandato con procura ad litem agli atti;
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(P.I. , elettivamente domiciliata in Palermo alla via Dante n. P.IVA_1
55, presso lo studio degli avv.ti Valerio Scimemi (Pec:
[...]
e LE AR (PEC: Email_2 Email_3
, giusto mandato agli atti;
[...]
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
con sede in Palermo alla via Morselli n. 8 Controparte_2
(P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Enrico La Loggia, ove è P.IVA_2 pure elettivamente domiciliata in Palermo alla via Duca della Verdura n.
27, giusto mandato agli atti;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 13 Appellata
in persona del Sindaco p.t., rappresentata Controparte_3
e difesa dall'Avv. Manuela Scerpa in virtù di procura generale alle liti, do- miciliato presso l'Avvocatura civica in alla via Del Tempio di Giove n. CP_3
21;
Appellato
NONCHÉ DI
in persona del Sindaco e legale rap- Controparte_4 presentante pro tempore;
Appellato contumace
, in persona del Sindaco e legalerappresentante Controparte_5 pro tempore;
Appellato contumace
, in persona del Sindaco protempore;
Controparte_6
Appellato contumace
in persona del Sindaco e legalerappresentante Controparte_7 pro tempore
Appellato contumace
in persona del Sindaco e legalerappresen- Controparte_8 tante pro tempore;
Appellato contumace in persona del Sindaco e legalerappresentante Controparte_9 pro tempore;
Appellato contumace
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro CP_10 tempore;
Appellato contumace
, in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_11 pro tempore;
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 13 Appellato contumace
, in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_12 pro tempore;
Appellato contumace
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_13 tempore;
Appellato contumace
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_14 tempore;
Appellato contumace
, in persona del Sindaco e legale rappre- Controparte_15 sentante pro tempore;
Appellato contumace
, in persona del Sindaco e legale rappresen- Controparte_16 tante pro tempore;
Appellato contumace
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro CP_17 tempore;
Appellato contumace
, in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_18 pro tempore;
Appellato contumace in persona del Sindaco e legale rappresen- Controparte_19 tante pro tempore;
Appellato contumace
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_20 tempore;
Appellato contumace
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_21
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 13 tempore;
Appellato contumace
, in persona del legale Controparte_22 rappresentante pro tempore;
Appellato contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 2846/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data
6/6/2019;
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«in riforma della impugnata sentenza e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- riformare in parte qua la sentenza n. 2846/2019 pronunciata dal Tribu- nale di Palermo in data 6.6.2019 laddove ha annullato la cartella esatto- riale n. 29620160108378576 relativamente ai crediti vantati dal
[...]
, e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e l'infonda- Parte_1 tezza dell'opposizione proposta dalla società contro la Controparte_1 cartella di pagamento n.29620160108378576 emessa da Controparte_23
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli
[...] oneri riflessi”.
- accertare che - dall'illegittimo agire amministrativo da parte della
[...] consistito nel non aver restituito tempestivamente Controparte_24 restituito la patente di guida - l'attore ha subito un danno risarcibile, come conclamato con sentenza definitiva del G.d.P. di n. 161 del CP_24
30.04.2013;
- dichiarare la responsabilità, ex artt. 2043 e 2059 c.c., in capo al
[...]
e della per il danno patrimo- CP_25 Controparte_26 niale e non patrimoniale cagionato all'attore a causa l'illegittimo agire amministrativo;
- quantificare l'entità del danno patito dall'attore sotto i due profili di danno patrimoniale e non patrimoniale determinato nel complessivo im-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 13 porto forfettario di euro 18.000,00 e/o nel differente ammontare che ri- terrà determinare in ragione di quanto accertato in causa, oltre interessi e rivalutazione;
- condannare il , in persona del Ministro in carica Controparte_27
e/o la in persona del Prefetto in carica a ri- Controparte_26 sarcire per l'intero il danno sotto i due profili di danno patrimoniale e dan- no non patrimoniale patito dall'attore, come quantificato.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per la parte appellata – : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare inammissibile e tardivo l'appello proposto dal Parte_3
;
[...]
NEL MERITO
- rigettare l'appello proposto dal , in quanto infondato Parte_1 in fatto ed in diritto e, per l'effetto;
- confermare la sentenza n°2846/2019 impugnata che ha accolto
l'opposizione all'esecuzione proposta dalla;
Controparte_1
- confermare il disposto annullamento della cartella esattoriale n° 296
2016 01083785 76 e di tutti i verbali di contestazione opposti, nonché di tutti gli atti eventualmente successivi esecutivi degli stessi e conseguen- temente confermare la declaratoria di non debenza delle somme ivi azio- nate;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed ono- rari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per la parte appellata : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- Accogliere l'appello proposto dal e per l'effetto Parte_1 riformi integralmente la sentenza n. 2846/19, confermando la vali- dità ed efficacia della impugnata cartella relativamente ai crediti vantati dal predetto Ente;
Con vittoria dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per la parte appellata : CP_3
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 13 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- in via preliminare, dichiarare l'opposizione di primo grado inam- missibile per incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo adito in primo grado;
- dichiarare l'appello inammissibile nei confronti di e, CP_3 nel merito, riformare la sentenza impugnata in quanto errata nei presupposti di fatto e di diritto.
IN FATTO
Con atto di citazione avverso la cartella esattoriale di
[...]
n. 296 2016 01083785 76, notificata il 13.1.2017 per il com- CP_2 plessivo importo di €.18.952,05 relativo a sommatoria da sanzioni pecu- niarie amministrative da infrazioni al codice della strada, nonché avverso i presupposti verbali di contestazione delle violazioni), la società di autono- leggio proponeva “opposizione all'esecuzione ex art. Controparte_1
615 c.p.c.”, con richiesta di sospensione ex art. 615 comma 1 c.p.c., affin- ché ne fosse dichiarato l'annullamento ovvero la nullità e comunque l'inefficacia. In particolare, parte attrice deduceva:
1. L'inesistenza del ti- tolo esecutivo e del difetto di legittimazione sostanziale dell'opponente;
2. L'inesistenza del titolo esecutivo per mancata notifica dei verbali di contestazione;
3. La nullità della cartella opposta per violazione della leg- ge 212/2000 e della legge 241/1990; 4. L'intervenuta decadenza degli op- posti dal potere di procedere all'esecuzione per violazione e falsa applica- zione degli artt. 17 e 25 DPR 602/73, come modificati dal D. Lgs. N.
46/1999.
Si costituiva in giudizio eccependo la ca- Controparte_2 renza di responsabilità poiché, a seguito della consegna del ruolo, il Con- cessionario solo deve procedere alla riscossione nei confronti del debitore senza alcuna discrezionalità, trattandosi di pubblico servizio. Contestava quindi integralmente le argomentazioni difensive dell'opponente, dedu- cendo che nella cartella erano stati riprodotti gli estremi dei verbali e degli enti creditori di riferimento;
rilevava l'infondatezza della eccepita deca- denza per violazione degli artt. 17 e 25 D.P.R.602/73 (attesa l'abrogazione dell'art.17 antecedentemente alla data di elevazione delle sanzioni); chie- deva, pertanto, il rigetto della opposizione con vittoria di spese e compen- si del giudizio.
Si costituiva altresì in giudizio il , contestando Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 13 tutti i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto. Deduceva la sussi- stenza della legittimazione passiva in capo all'opponente, in quanto lo stesso non aveva fornito gli elementi indispensabili per la notifica dei ver- bali al locatario/noleggiatore del veicolo, e, pertanto, in mancanza di im- pugnazione ex art. 22 L.689/1981, ne era conseguita la definitività degli stessi e l'inammissibilità dell'opposizione. Eccepiva, infine, la regolarità formale del titolo esecutivo attesa la notifica dei verbali di contestazione alla società opponente.
Si costituiva, infine, anche il il quale eccepiva CP_3
l'incompetenza del Giudice adito poiché la materia rientra nella compe- tenza funzionale del Giudice di Pace;
eccepiva, altresì, il difetto di legitti- mazione passiva di rispetto alle attività di competenza del CP_3
Concessionario; rilevava, infine, l'inammissibilità dell'opposizione perché tardivamente proposta. Concludeva per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con ordinanza riservata del 30.10.2017 veniva poi disposta la so- spensione della efficacia esecutiva della cartella impugnata.
Con la sentenza n. 2846/2019 il Tribunale di Palermo accoglieva l'opposizione formulata dalla società attrice e, conseguentemente, annul- lava la cartella impugnata.
Con atto di citazione in appello il avversa le Parte_1 conclusioni giudiziali, chiedendo a riforma della sentenza laddove ha an- nullato la cartella esattoriale n. 29620160108378576 relativamente ai crediti vantati dal medesimo. Con il primo motivo eccepisce la violazione dell'art. 386 del regolamento di attuazione del C.d.S. in riferimento al combinato disposto degli artt. 84 e 196 del C.d.S., poiché ritiene che il
Giudice di prime cure erroneamente abbia ritenuto la società locatrice esente dall'applicazione del principio di solidarietà di cui agli artt. 196 e 84
C.d.S. per il pagamento delle sanzioni, avendo la stessa sempre comunica- to al Comune interessato le generalità del soggetto noleggiatore. Di con- tro, sussiste la suddetta responsabilità solidale proprio per l'omessa cor- retta indicazione dei dati personali dei soggetti locatari, tale da non con- sentire la notifica dei verbali a questi ultimi. La società locatrice è rimasta così destinataria delle sanzioni de quibus, in quanto soggetto obbligato ai sensi dell'art. 201 del C.d.S., e, pertanto, era il soggetto che avrebbe dovu- to impugnarle ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 o dell'art. 204
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 13 bis del C.d.S. Con il secondo motivo eccepisce invece l'omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio. Si duole del fatto che il Giudice di prime cure non abbia preso in considerazione le conseguenze giuridiche derivan- ti dalla mancata impugnazione dei singoli verbali da parte della CP_1
pur essendo stati gli stessi regolarmente notificati a quest'ultima. A
[...] sostegno di ciò, richiama la sentenza della Cassazione n. 3338 del
14/02/2007 che a tal riguardo, aveva chiarito che in tema di sanzioni am- ministrative per violazioni del codice della strada il verbale di contestazio- ne che non sia stato impugnato dal destinatario acquista efficacia di titolo esecutivo, legittimando la emissione della cartella esattoriale su di esso fondata, nei cui confronti non è più ammissibile proporre contestazioni re- lative al contenuto del verbale di contestazione. La Suprema Corte aveva altresì precisato che “In mancanza d'impugnazione del verbale, come pre- scritto dall'art. 203, comma 3, C.d.S., esso viene a costituire titolo esecuti- vo per una somma pari a metàdel massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese diprocedimento. E tale effetto si sarebbe configura- to (come, poi, in effetti accaduto) anche se la società locatrice avesse co- municato correttamente inominativi dei clienti responsabili delle infrazio- ni, dal momento che lasolidarietà, ai sensi della normativa richiamata, continua ad operareall'esterno, fermo restando che, sul piano del rapporto interno(intercorrente tra la società stessa ed i propri clienti), alla locatrice, una volta estinte le obbligazioni derivanti dalla violazione, sarebbe stato riconoscibile il diritto di regresso nei confronti dei propri clienti autori delle infrazioni (in virtù del comma 4 del medesimo art. 196 C.d.S.)”. In ragione di ciò, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dalla società locatrice nei confronti della cartella di pagamento volta alla riscossione delle sanzioni per violazione del C.d.S. poiché in assenza di impugnazione, i verbali avrebbero acquisito efficacia di titolo esecutivo facendo venire meno la legittimazione attiva dell'opponente.
Con comparsa di risposta si costituisce in giudizio CP_1
contestando in primis la tempestività dell'appello, in quanto notifi-
[...] cato oltre il termine perentorio di cui all'art. 327 c.p.c., ossia in data
2.1.2020, allorquando il termine semestrale di impugnazione (ex art. 327
c.p.c.) risultava esser già spirato poichè decorrente dal 6.6.2019, senza te- nere conto della sospensione feriale dei termini dal 1 al 31 agosto, trat-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 13 tandosi di causa di opposizione all'esecuzione per la quale va fatta appli- cazione delle norme della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e dell'art. 92 Ord. giud., in forza delle quali la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive. (Cass. Civ., 20.11.2012 n. 20309,
7854/2011, 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10). In tal senso, richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la suddetta disciplina regola il processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 10874/05,
6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10) ed a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20745/09, Cass.
Ord. n. 9997/10). Chiede dunque la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal e, per l'effetto, la conferma, Parte_1 con qualsivoglia statuizione, della sentenza impugnata.
Si costituisce altresì in appello aderendo Controparte_2 alle richieste di parte appellante, riformando quindi integralmente la sen- tenza n. 2846/19 e confermando la validità ed efficacia della impugnata cartella relativamente ai crediti vantati dal predetto ente, con vittoria dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Partecipa inoltre al giudizio il , ecce- Controparte_3 pendo anzitutto il difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure avanzate da parte appellante, posto che il provvedimento impugnato è at- to di esclusiva competenza dell'agente di riscossione Controparte_2
Segnala che la Cassazione ha già insegnato più volte che
[...] un'opposizione a cartella di pagamento, in virtù della scissione che il no- stro ordinamento prevede tra la titolarità del credito e la titolarità del po- tere di azione esecutiva, va proposta nei confronti dell'agente della riscos- sione;
questi, pertanto, è il solo soggetto che, iniziando l'esecuzione, fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva da esso avviata, e ancora “la sopportazione di tali conseguenze, da parte dell'agente della riscossione, costituisce dunque applicazione del principio di causalità, non di quello di soccombenza, e trova il giusto contrappeso nella facoltà dell'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente credi- tore (ai sensi dell'art. 39 d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112), quando
l'opposizione si fondi su vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusi-
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 13 vamente all'ente impositore o creditore” (Cass. Civ, sez. VI, ord. N.
2993/2018). Nel merito, evidenzia comunque l'erroneità della sentenza impugnata, in quanto è necessario sottolineare che in capo alla società lo- catrice grava la responsabilità di verificare la correttezza dei dati identifi- cativi del soggetto a cui fornisce in locazione il veicolo, mentre la società
ha fornito al dati insufficienti. La sen- Controparte_1 CP_3 tenza impugnata risulta inoltre errata anche perché non ha considerato l'opposizione di comunque inammissibile, considerato Controparte_1 che questa avrebbe dovuto proporre formale opposizione ai verbali, rego- larmente notificati dalla medesima, attraverso l'impugnazione dei mede- simi nei termini di legge. Chiede pertanto dichiarare l'appello inammissibi- le nei confronti di , dichiararsi eventualmente l'opposizione CP_3 di primo grado inammissibile per incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo, o, nel merito, riformare la sentenza impugnata in quanto erra- ta nei presupposti di fatto e di diritto.
All'udienza del 4.6.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno insistito, con apposite note, nelle rispettive conclu- sioni, e con ordinanza del 9.6.2025 la causa è stata quindi assunta in deci- sione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e delle memorie di replica.
IN DIRITTO
L'appello rivelasi inammissibile per tardività.
Giova osservare che la fattispecie in esame è stata correttamente inquadrata dalla parte attrice e dal giudice di primo grado nell'alveo dell'art 615 c.p.c.: “La cartella esattoriale non è un atto esecutivo, ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva;
pertanto, è parificabile al precetto e conseguentemente impugnabile con l'opposizione ex art 615 comma 1 c.p.c. Tale azione non soggiace ad alcun termine di decadenza e non è assoggettata alla sospensione feriale” (Cass 15966/2016; Cass
3751/2016). Anche l'opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività o l'omissione della notifica del verbale di contestazione di san- zione amministrativa non possiede funzione recuperatoria del mezzo di tutela in questione, ma sempre quella di opposizione all'esecuzione volta a contrastare la legittimità dell'iscrizione a ruolo (ancora in questo senso
Cass., n. 11571 del 2025, anche Cass. n. 19579 del 2015; Cass. n. 8704 del 2011).
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 13 Nel caso di specie, deduceva, con il primo motivo Controparte_1 di opposizione, l'insussistenza del titolo esecutivo in relazione ai verbali di contestazione notificati, rispetto ai quali è avvenuta l'operazione di rinoti- fica nei confronti dei locatari, in capo ai quali deve dunque ricadere in via esclusiva l'obbligazione pecuniaria sanzionatoria;
con il secondo l'omessa notifica di n. 10 verbali di contestazione;
con il terzo la nullità della cartel- la per violazione delle leggi n. 212/2000 e 241/1990, e comunque l'inter- venuta decadenza delle controparti dal potere di procedere all'esecuzione in violazione degli articoli 17 e 25 del D.P.R. n. 602/1973 in materia di termine per l'iscrizione al ruolo da parte dell'ente impositore.
Trattandosi dunque di classica opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c, avente ad oggetto l'accertamento negativo della prete- sa esecutiva, ossia il diritto del creditore intimante a procedere a esecu- zione forzata, diversamente che per i giudizi di opposizione ex art. 22 della
Legge n. 689/1981, non trova applicazione la sospensione feriale dei te- mini processuali dal 1° al 31 agosto.
Rispetto poi all'eccezione dell'appellante, secondo la quale non si tratterebbe comunque di opposizione all'esecuzione “in senso stretto”, a prescindere dallo sconfessato merito della valutazione è comunque a rammentarsi che la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire, ancora re- centemente, che la sospensione non opera anche allorchè non si concordi con la qualificazione giudiziale: “Ai sensi dell'art. 1 e 3 della l. n. 742/1969, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica al- le opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposi- zione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio in Cassazione, prescindendo dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione.
Al riguardo, infatti, opera il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione e computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice “a quo” abbia dato all'azione propo- sta in giudizio e non in base al rito applicabile” (Cass. 23216/2024).
Alla luce di quanto detto consegue che l'appello del Parte_1
, notificato solo in data 2.1.2020, è tardivo, poiché il termine di sei
[...] mesi doveva essere computato a decorrere dalla pubblicazione della sen- tenza del 6.6.2019, e scadeva dunque il 6.12.2019, senza cioè la posterga- zione derivante dalla parentesi temporale fra il giorno 1 ed il 31 agosto, con la conseguenza che deve esser dichiarato inammissibile.
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 13 Non rimane, pertanto, che dichiarare – con valenza assorbente ri- spetto a qualsiasi altra domanda o eccezione – l'inammissibilità dell'appello proposto dal , tralasciando quindi, altresì, Parte_1 la singolare subordinata “domanda” di revisione della sentenza in proprio favore avanzata dal sebbene soggetto non appellante, CP_3 nemmeno in via incidentale, appello, quest'ultimo, che sarebbe stato co- munque inammissibile per derivazione ex art. 334 comma 2 c.p.c.
L'appellante è tenuto quindi al pagamento delle spese di questo grado del giudizio nei confronti delle parti resistenti e Controparte_1
. L'adesione di alle do- Controparte_3 Controparte_2 mande dell'impugnante osta invece alla valutazione di soccombenza dell'appellante nei di lei confronti, con la conseguenza che le spese ri- mangono a carico di ciascuno.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per l'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza Tribunale di
Palermo n. 2846/2019 del 6.6.2019:
• Dichiara inammissibile l'appello proposto dal nei Parte_1 confronti della Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_28 Controparte_4 [...]
, , CP_29 Controparte_6 CP_7
[...] Controparte_8 Controparte_9
, , CP_10 Controparte_11 Controparte_12
, , Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
, , ,
[...] Controparte_16 CP_17 [...]
, CP_30 Controparte_19 CP_31
, ,
[...] Controparte_21 Controparte_22
;
[...]
• Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dalla e dal per il presente Controparte_1 Controparte_3 giudizio, che liquida in euro 2.000,00 ciascuno, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA nella misura di legge;
• Compensa le spese di lite fra il e la Parte_1 CP_2
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 13 CP_2
• Dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228/2012. Così deciso in Palermo il 26.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 13 di 13