Articolo 34 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730
Articolo 33Articolo 35
Versione
29 dicembre 1983
Art. 34.
Per l'anno 1984 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.383.308.175.000 ed in lire 1.798.647.454.000.
Al definitivo equilibrio delle rispettive gestioni le predette aziende sono tenute a provvedere mediante i necessari adeguamenti tariffari.
Per il finanziamento di investimenti le aziende autonome possono contrarre mutui all'estero. All'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1981, n. 17 .
All' articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 531 , dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Alle operazioni finanziarie di cui sopra si applicano le norme di cui al secondo , terzo e quarto comma dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ".
Ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39 , l'importo complessivo previsto dall'articolo 1 della predetta legge viene elevato da lire 2.750 miliardi a lire 3.531 miliardi.
Gli importi stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39 , sono elevati rispettivamente:
da lire 250 miliardi a 280 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;
da lire 100 miliardi a lire 113 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonche' il potenziamento dei servizi di bancoposta;
da lire 260 miliardi a lire 290 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;
da lire 40 miliardi a lire 46 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
da lire 350 miliardi a lire 477 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione, della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonche' per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;
da lire 350 miliardi a lire 356 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi citta', come previsto nei piani regolatori postali;
da lire 450 miliardi a lire 655 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
da lire 750 miliardi a lire 1.091 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico - amministrativi, previsti dall' articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325 ;
da lire 150 miliardi a lire 166 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonche' delle relative infrastrutture;
da lire 50 miliardi a lire 57 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attivita' scientifica.
Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 781 miliardi si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39 .
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 781 miliardi.
I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:
593 miliardi di lire per l'anno 1984;
887 miliardi di lire per l'anno 1985;
745 miliardi di lire per l'anno 1986;
257 miliardi di lire per l'anno 1987.
All' articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , e' aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro del tesoro puo' autorizzare l'ente mutuante - con il quale l'ANAS ha gia' stipulato convenzioni finanziarie a fronte delle quali non sia ancora intervenuta somministrazione - a contrarre prestiti anche in valuta per effettuare le somministrazioni stesse.
In tal caso, l'ANAS e' autorizzata ad assumere impegni per il controvalore in lire degli importi in valuta dovuti per il servizio di capitale ed interessi".
Entrata in vigore il 29 dicembre 1983