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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/07/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1649/2024 da da: , nata a [...] il [...], residente a [...]della Parte_1
Battaglia (TV) in via Marconi n. 27, C.F. , rappresentata e difesa, giusta C.F._1
procura ad litem allegata al ricorso, dall'avv. Innocenzo D'Angelo (c.f. ) CodiceFiscale_2
PEC: ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1
studio a Treviso in via Olivi n. 38;
ricorrente
contro
: (codice fiscale ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, , in persona del Controparte_2 Controparte_3
Direttore Generale pro-tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Stefano Rozza, elettivamente domiciliato presso la sede dell' Controparte_3
Treviso, sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4 – pес: Email_2
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
"1- in via principale, condannare il , in persona del Controparte_1 CP_4
pro tempore a corrispondere alla ricorrente , la retribuzione professionale Parte_1 Tribunale di Treviso
docenti istituita dall'art. 7 CCNL del 2001 in ragione del servizio prestato come sopra indicato,
determinata in € 1.432,42 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre
rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata.
2- Condannare l'amministrazione al pagamento delle somme di cui sopra al lordo delle trattenute
previdenziali ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952, n. 218, oltre interessi legali nei limiti della
prescrizione e quindi condannare l'amministrazione stessa al pagamento anche dei contributi
previdenziali a carico della ricorrente.
3- In ogni caso vittoria di spese e competenze a favore del procuratore antistatario ".
Per parte resistente:
"In via preliminare
riconoscere la prescrizione quinquennale qualora ne ricorrano le condizioni calcolare l'importo
tenendo conto delle assenze con detrazione economica
Nel merito
rigettare la domanda attorea perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto
rigettare la richiesta di corresponsione del compenso accessorio rigettare, nell'eventuale
Cont accoglimento dell'istanza di l'importo indicato in ricorso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp.
att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, 1. 12 novembre 2011 n. 183 ".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, la parte ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di docente di scuola primaria, in virtù di CP_1
una serie di contratti a tempo determinato per supplenze brevi e temporanee durante l'anno scolastico 2020/2021. In esecuzione di tali contratti, ha sostenuto di aver lavorato senza percepire la retribuzione professionale docenti (di seguito RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola
del 15 marzo 2001, emolumento che viene corrisposto esclusivamente ai docenti di ruolo e ai
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docenti con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto. La ricorrente ha dedotto che tale mancata corresponsione costituisca una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, essendo il servizio reso e le responsabilità affidatele del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti di ruolo o con supplenza annuale. Ha pertanto richiesto la condanna del al pagamento della somma di € 1.432,42, calcolata in base ai giorni di CP_1
servizio effettivo e all'orario settimanale svolto, oltre rivalutazione e interessi. Ha altresì domandato che tale somma sia corrisposta al lordo delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore.
Dallo stato matricolare in atti, risulta che la ricorrente ha svolto le seguenti Parte_1
supplenze brevi e saltuarie nell'anno scolastico 2020/2021:
dal 05/10/2020 al 23/12/2020, per 80 giorni di servizio effettivo;
dal 07/01/2021 al 11/01/2021, per 5 giorni di servizio effettivo;
in data 11/01/2021, per 1 giorno di servizio effettivo;
dal 12/01/2021 al 18/01/2021, per 7 giorni di servizio effettivo;
dal 19/01/2021 al 21/01/2021, per 3 giorni di servizio effettivo;
dal 22/01/2021 al 23/03/2021, per 61 giorni di servizio effettivo;
dal 24/03/2021 al 30/06/2021, per 93 giorni di servizio effettivo, detratti 6 giorni di assenza.
Il convenuto, costituendosi in giudizio con memoria difensiva del 12 giugno 2025, ha CP_1
impugnato integralmente il ricorso, contestandone la fondatezza in fatto e in diritto. Ha sostenuto che, in assenza di una fonte normativa nazionale che la legittimi, l'amministrazione è vincolata a non riconoscere la RPD per le supplenze brevi e temporanee, le quali sono determinate dalla necessità di coprire assenze temporanee del personale di ruolo. Ha precisato che la RPD non appartiene al trattamento economico fondamentale, bensì a quello accessorio, finalizzato a valorizzare aspetti particolari del servizio, come l'innovazione e il miglioramento dell'offerta formativa, obiettivi difficilmente perseguibili con supplenze di breve durata. L'amministrazione ha
- 3 - Tribunale di Treviso
inoltre eccepito che la differenziazione di trattamento trova giustificazione in "ragioni oggettive" ai sensi della clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, ravvisabili nella diversa natura e durata degli incarichi, che non configurano una discriminazione. In via subordinata, ha contestato l'importo richiesto, chiedendo che venga ricalcolato tenendo conto delle assenze con detrazione retributiva e ha sollevato l'eccezione di prescrizione quinquennale per i crediti retributivi. Infine, ha evidenziato le difficoltà tecniche nel liquidare tali somme attraverso il sistema NoiPA, stante l'assenza di una voce di spesa specifica per la RPD su contratti brevi.
All'udienza del 26 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e conclusioni. La causa è stata quindi decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto della domanda giudiziale sono le differenze retributive dovute a titolo di RPD per prestazioni lavorative rese nell'anno scolastico 2020/2021. La RPD è stata istituita dall'art. 7 del
CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto scuola.
Sul punto, deve tenersi conto di quanto recentemente e condivisibilmente ritenuto dalla Suprema
Corte (cfr. ordinanza, n. 20015 del 27.7.2018):
"L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione
professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono
strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un
riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio
scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre
fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti,
analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici
mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999. Quest'ultima disposizione,
- 4 - Tribunale di Treviso
dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e
nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e
disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei
commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo
che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di
servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che
«per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato»; dal complesso
delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo
modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine
rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha
natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della
prestazione del personale docente ed educativo. Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri
nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a
tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a
tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a
tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni
interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare, è
stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha
affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare, la Corte ha evidenziato
che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità
di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato,
sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice
- 5 - Tribunale di Treviso
nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo
attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
b) il
principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva
in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può
impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione,
il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato,
allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di
retribuzione» ; c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma
generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la
distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere
giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le
modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.
Una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative
diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle
diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il
principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 deve guidare
nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade
per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere
preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto
eurounitario. Si deve, pertanto, ritenere, che le parti collettive nell'attribuire il compenso
accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto
ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle
diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo,
contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione
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del trattamento accessorio, e all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal
contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in
contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della
disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al
mese»".
Deve dunque applicarsi il principio di diritto della S.C., secondo il quale: "l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non
discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed
educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le
diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità
stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Se ne ricava che anche all'odierna ricorrente spettava, in relazione al periodo di lavoro a tempo determinato, la componente della retribuzione prevista per il personale docente, costituita dalla
"Retribuzione Professionale Docenti", e che, quindi, abbia diritto ad ottenerne la corresponsione.
Del resto, non può dubitarsi che, svolgendo brevi supplenze in sostituzione di altri docenti, abbia reso una prestazione lavorativa essenzialmente corrispondente a quella del personale sostituito. Le
argomentazioni del circa la diversa natura delle supplenze brevi, che non consentirebbero CP_1
di contribuire ai processi innovatori e al miglioramento del servizio , non appaiono decisive, in quanto la prestazione resa dal supplente temporaneo è, per sua natura, equivalente a quella del lavoratore sostituito, e le eventuali differenze (quali la mancata partecipazione ad attività di programmazione a lungo termine) dipendono dalla breve durata dell'incarico e non da un differente apporto professionale intrinseco.
- 7 - Tribunale di Treviso
Pertanto, non delineandosi ragioni oggettive di differenziazione, il ricorso è fondato.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal è infondata. Il ricorso, notificato il 18 novembre CP_1
2024 , rivendica crediti relativi all'anno scolastico 2020/2021, rientrando pienamente nel termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Quanto alla quantificazione della pretesa, la ricorrente ha prodotto un dettagliato conteggio che tiene già conto delle assenze verificatesi nel periodo di servizio. In particolare, per il periodo di supplenza dal 24/03/2021 al 30/06/2021, sono stati correttamente detratti 6 giorni di assenza (dal
03/05/2021 al 07/05/2021 e il 30/06/2021), come peraltro rilevato dalla stessa amministrazione resistente. Pertanto, l'importo richiesto di € 1.432,42 risulta correttamente calcolato sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestato e dei diversi orari di servizio settimanale.
Infondata appare altresì la richiesta di pagamento delle somme al lordo delle ritenute previdenziali.
La giurisprudenza citata dalla ricorrente (Cass. n. 22379/2015 ) si riferisce all'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi anche per la quota a carico del lavoratore in caso di omissione contributiva, ma non esclude il diritto-dovere del medesimo datore di lavoro di operare, in qualità di sostituto d'imposta, le ritenute fiscali e previdenziali sulle somme liquidate in sede giudiziale a titolo di differenze retributive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale
Docenti, in relazione all'anno scolastico 2020/2021 e, conseguentemente, condanna il CP_1
convenuto a corrispondere a tale titolo a (C.F. ) la Parte_1 C.F._1
- 8 - Tribunale di Treviso
somma di € 1.432,42, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente (con distrazione a favore CP_1
dell'Avv. Innocenzo D'Angelo, dichiaratosi antistatario) le spese di lite, che liquida in Euro 49,00
per anticipazioni e in € 1.000,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
ed accessori di legge.
Treviso, 03/07/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1649/2024 da da: , nata a [...] il [...], residente a [...]della Parte_1
Battaglia (TV) in via Marconi n. 27, C.F. , rappresentata e difesa, giusta C.F._1
procura ad litem allegata al ricorso, dall'avv. Innocenzo D'Angelo (c.f. ) CodiceFiscale_2
PEC: ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1
studio a Treviso in via Olivi n. 38;
ricorrente
contro
: (codice fiscale ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, , in persona del Controparte_2 Controparte_3
Direttore Generale pro-tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Stefano Rozza, elettivamente domiciliato presso la sede dell' Controparte_3
Treviso, sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4 – pес: Email_2
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
"1- in via principale, condannare il , in persona del Controparte_1 CP_4
pro tempore a corrispondere alla ricorrente , la retribuzione professionale Parte_1 Tribunale di Treviso
docenti istituita dall'art. 7 CCNL del 2001 in ragione del servizio prestato come sopra indicato,
determinata in € 1.432,42 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre
rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata.
2- Condannare l'amministrazione al pagamento delle somme di cui sopra al lordo delle trattenute
previdenziali ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952, n. 218, oltre interessi legali nei limiti della
prescrizione e quindi condannare l'amministrazione stessa al pagamento anche dei contributi
previdenziali a carico della ricorrente.
3- In ogni caso vittoria di spese e competenze a favore del procuratore antistatario ".
Per parte resistente:
"In via preliminare
riconoscere la prescrizione quinquennale qualora ne ricorrano le condizioni calcolare l'importo
tenendo conto delle assenze con detrazione economica
Nel merito
rigettare la domanda attorea perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto
rigettare la richiesta di corresponsione del compenso accessorio rigettare, nell'eventuale
Cont accoglimento dell'istanza di l'importo indicato in ricorso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp.
att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, 1. 12 novembre 2011 n. 183 ".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, la parte ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di docente di scuola primaria, in virtù di CP_1
una serie di contratti a tempo determinato per supplenze brevi e temporanee durante l'anno scolastico 2020/2021. In esecuzione di tali contratti, ha sostenuto di aver lavorato senza percepire la retribuzione professionale docenti (di seguito RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola
del 15 marzo 2001, emolumento che viene corrisposto esclusivamente ai docenti di ruolo e ai
- 2 - Tribunale di Treviso
docenti con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto. La ricorrente ha dedotto che tale mancata corresponsione costituisca una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, essendo il servizio reso e le responsabilità affidatele del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti di ruolo o con supplenza annuale. Ha pertanto richiesto la condanna del al pagamento della somma di € 1.432,42, calcolata in base ai giorni di CP_1
servizio effettivo e all'orario settimanale svolto, oltre rivalutazione e interessi. Ha altresì domandato che tale somma sia corrisposta al lordo delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore.
Dallo stato matricolare in atti, risulta che la ricorrente ha svolto le seguenti Parte_1
supplenze brevi e saltuarie nell'anno scolastico 2020/2021:
dal 05/10/2020 al 23/12/2020, per 80 giorni di servizio effettivo;
dal 07/01/2021 al 11/01/2021, per 5 giorni di servizio effettivo;
in data 11/01/2021, per 1 giorno di servizio effettivo;
dal 12/01/2021 al 18/01/2021, per 7 giorni di servizio effettivo;
dal 19/01/2021 al 21/01/2021, per 3 giorni di servizio effettivo;
dal 22/01/2021 al 23/03/2021, per 61 giorni di servizio effettivo;
dal 24/03/2021 al 30/06/2021, per 93 giorni di servizio effettivo, detratti 6 giorni di assenza.
Il convenuto, costituendosi in giudizio con memoria difensiva del 12 giugno 2025, ha CP_1
impugnato integralmente il ricorso, contestandone la fondatezza in fatto e in diritto. Ha sostenuto che, in assenza di una fonte normativa nazionale che la legittimi, l'amministrazione è vincolata a non riconoscere la RPD per le supplenze brevi e temporanee, le quali sono determinate dalla necessità di coprire assenze temporanee del personale di ruolo. Ha precisato che la RPD non appartiene al trattamento economico fondamentale, bensì a quello accessorio, finalizzato a valorizzare aspetti particolari del servizio, come l'innovazione e il miglioramento dell'offerta formativa, obiettivi difficilmente perseguibili con supplenze di breve durata. L'amministrazione ha
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inoltre eccepito che la differenziazione di trattamento trova giustificazione in "ragioni oggettive" ai sensi della clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, ravvisabili nella diversa natura e durata degli incarichi, che non configurano una discriminazione. In via subordinata, ha contestato l'importo richiesto, chiedendo che venga ricalcolato tenendo conto delle assenze con detrazione retributiva e ha sollevato l'eccezione di prescrizione quinquennale per i crediti retributivi. Infine, ha evidenziato le difficoltà tecniche nel liquidare tali somme attraverso il sistema NoiPA, stante l'assenza di una voce di spesa specifica per la RPD su contratti brevi.
All'udienza del 26 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e conclusioni. La causa è stata quindi decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto della domanda giudiziale sono le differenze retributive dovute a titolo di RPD per prestazioni lavorative rese nell'anno scolastico 2020/2021. La RPD è stata istituita dall'art. 7 del
CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto scuola.
Sul punto, deve tenersi conto di quanto recentemente e condivisibilmente ritenuto dalla Suprema
Corte (cfr. ordinanza, n. 20015 del 27.7.2018):
"L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione
professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono
strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un
riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio
scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre
fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti,
analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici
mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999. Quest'ultima disposizione,
- 4 - Tribunale di Treviso
dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e
nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e
disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei
commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo
che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di
servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che
«per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato»; dal complesso
delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo
modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine
rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha
natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della
prestazione del personale docente ed educativo. Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri
nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a
tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a
tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a
tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni
interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare, è
stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha
affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare, la Corte ha evidenziato
che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità
di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato,
sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice
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nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo
attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
b) il
principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva
in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può
impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione,
il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato,
allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di
retribuzione» ; c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma
generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la
distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere
giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le
modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.
Una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative
diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle
diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il
principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 deve guidare
nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade
per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere
preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto
eurounitario. Si deve, pertanto, ritenere, che le parti collettive nell'attribuire il compenso
accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto
ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle
diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo,
contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione
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del trattamento accessorio, e all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal
contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in
contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della
disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al
mese»".
Deve dunque applicarsi il principio di diritto della S.C., secondo il quale: "l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non
discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed
educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le
diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità
stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Se ne ricava che anche all'odierna ricorrente spettava, in relazione al periodo di lavoro a tempo determinato, la componente della retribuzione prevista per il personale docente, costituita dalla
"Retribuzione Professionale Docenti", e che, quindi, abbia diritto ad ottenerne la corresponsione.
Del resto, non può dubitarsi che, svolgendo brevi supplenze in sostituzione di altri docenti, abbia reso una prestazione lavorativa essenzialmente corrispondente a quella del personale sostituito. Le
argomentazioni del circa la diversa natura delle supplenze brevi, che non consentirebbero CP_1
di contribuire ai processi innovatori e al miglioramento del servizio , non appaiono decisive, in quanto la prestazione resa dal supplente temporaneo è, per sua natura, equivalente a quella del lavoratore sostituito, e le eventuali differenze (quali la mancata partecipazione ad attività di programmazione a lungo termine) dipendono dalla breve durata dell'incarico e non da un differente apporto professionale intrinseco.
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Pertanto, non delineandosi ragioni oggettive di differenziazione, il ricorso è fondato.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal è infondata. Il ricorso, notificato il 18 novembre CP_1
2024 , rivendica crediti relativi all'anno scolastico 2020/2021, rientrando pienamente nel termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Quanto alla quantificazione della pretesa, la ricorrente ha prodotto un dettagliato conteggio che tiene già conto delle assenze verificatesi nel periodo di servizio. In particolare, per il periodo di supplenza dal 24/03/2021 al 30/06/2021, sono stati correttamente detratti 6 giorni di assenza (dal
03/05/2021 al 07/05/2021 e il 30/06/2021), come peraltro rilevato dalla stessa amministrazione resistente. Pertanto, l'importo richiesto di € 1.432,42 risulta correttamente calcolato sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestato e dei diversi orari di servizio settimanale.
Infondata appare altresì la richiesta di pagamento delle somme al lordo delle ritenute previdenziali.
La giurisprudenza citata dalla ricorrente (Cass. n. 22379/2015 ) si riferisce all'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi anche per la quota a carico del lavoratore in caso di omissione contributiva, ma non esclude il diritto-dovere del medesimo datore di lavoro di operare, in qualità di sostituto d'imposta, le ritenute fiscali e previdenziali sulle somme liquidate in sede giudiziale a titolo di differenze retributive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale
Docenti, in relazione all'anno scolastico 2020/2021 e, conseguentemente, condanna il CP_1
convenuto a corrispondere a tale titolo a (C.F. ) la Parte_1 C.F._1
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somma di € 1.432,42, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente (con distrazione a favore CP_1
dell'Avv. Innocenzo D'Angelo, dichiaratosi antistatario) le spese di lite, che liquida in Euro 49,00
per anticipazioni e in € 1.000,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
ed accessori di legge.
Treviso, 03/07/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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