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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/05/2024, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 18226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. CARLO AZZOLINI Giudice dott. FEDERICA BENVENUTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18226/2023 avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1
Con l'avv. MARTA VISENTIN
e
Controparte_1
Con l'avv. LUCA BARBIERO e l'avv. GIORGIO GARGANO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 14/03/2024 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 06/12/2023 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro
1 celebrato in data 14/06/2008 a Burano, nel Comune di Venezia, e dalla cui unione sono nati i figli (28/06/2010) e (21/10/2014), ad oggi entrambi minorenni. Per_1 Per_2
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva come da nota del 16/01/2024, in atti, e il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 21/12/2018, data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative ai figli anche agli interessi morali e materiali degli stessi.
Il tutto come da da ricorso.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate, anche considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Burano – Venezia il 14/06/2008 tra e Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Controparte_1
Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008, Parte 2, Serie A, n. 13.
2 Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 10 aprile 2024 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. CARLO AZZOLINI Giudice dott. FEDERICA BENVENUTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18226/2023 avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1
Con l'avv. MARTA VISENTIN
e
Controparte_1
Con l'avv. LUCA BARBIERO e l'avv. GIORGIO GARGANO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 14/03/2024 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 06/12/2023 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro
1 celebrato in data 14/06/2008 a Burano, nel Comune di Venezia, e dalla cui unione sono nati i figli (28/06/2010) e (21/10/2014), ad oggi entrambi minorenni. Per_1 Per_2
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva come da nota del 16/01/2024, in atti, e il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 21/12/2018, data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative ai figli anche agli interessi morali e materiali degli stessi.
Il tutto come da da ricorso.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate, anche considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Burano – Venezia il 14/06/2008 tra e Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Controparte_1
Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008, Parte 2, Serie A, n. 13.
2 Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 10 aprile 2024 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison
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