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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 450/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 450/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LO SC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. MAMELI N. 1 47121
FORLI'presso il difensore avv. LO SC
APPELLANTE contro
GIÀ (C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. D'APOLITO STEFANO e dell'avv. ORTORE MICHELANGELO
( ) VIA CASSA DI RISPARMIO, 5 BOLZANO;
, elettivamente domiciliato C.F._1 in VIA CASSA DI RISPARMIO, 5 BOLZANOpresso il difensore avv. D'APOLITO STEFANO
C.F. , contumace Controparte_3 C.F._2
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 107/2021 pubbl. il 29/01/2021 del Tribunale di Forlì.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Forlì definitivamente pronunciando, così statuiva nella causa per la revocazione ex art. 2901 c.c., promossa da nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_3
: Parte_1
“accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901, c.c. nei confronti di
[...] il seguente atto dispositivo: «atto di conferimento da alla società CP_2 Controparte_3 inglese di cui al rogito del Notaio di Forlì, Rep. 158.540 Parte_1 Persona_1
pagina 1 di 3 e Racc. 16.806, avente i seguenti immobili: A) piena proprietà di fabbricato urbano posto in Comune di Forlì, via Aldo Silvestroni n. 7, edificato su area pertinenziale tra coperto e scoperto della superficie catastale di mq. 1066 (millesessantasei), censita detta area al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 201, particella 555, quale ente urbano, distinto detto fabbricato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 201, particella 555, subalterni:
- 11, via Aldo Silvestroni n. 7, p.T., cat. C/6, cl. 3, mq 38, sup. cat.le mq 46, R.C. € 196,25;
- 12, via Aldo Silvestroni n. 7, p.T., cat. C/6, cl. 3, mq 31, sup. cat.le mq 38, R.C. € 160,10;
- 13, via Aldo Silvestroni n. 7, p.T., cat. A/2, cl.. 2, vani 5, sup. cat.le mq 95, R.C. € 529,37;
- 14, via Aldo Silvestroni n. 7, p.T. 1.2.3., cat. A/2, cl. 5, vani 16,5, sup. cat.le mq 426, R.C. € 2.812,11;
- 15, via Aldo Silvestroni n. 7, p.1., in corso di costruzione;
B) piena proprietà di porzione di fabbricato urbano facente parte del complesso condominiale
“ ” posto in Comune di San Teodoro, località Monte Petrosu, via Cala Girgolu, edficato Parte_2 su area pertinenziale tra coperto e scoperto della superficie catastale di mq 3.488 (tremilaquattrocentottantotto), censita detta area al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 2, particella 1084, quale ente urbano, costituita detta porzione da un appartamento al piano terra con corte esclusiva, un garage al piano interrato ed un posto auto al piano terra, il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 2, particella 1084, subalterni:
- 77, località Montepetrosu snc, p.T., cat. A/2, cl. 8, vani 4,5, sup. cat.le mq 89, R.C. € 453,19;
- 31, località Montepetrosu sn, p.S1, cat. C/6, cl. 4, mq 18, sup. cat.le mq 24, R.C € 69,72;
- 66, località Montepetrosu sn, p.T., cat. C/6, cl. 1, mq 11, sup. cat.le mq 11, R.C. 26,70; »; ordina al competente Direttore dell'Agenzia del Territorio di trascrivere e di annotare la presente sentenza in favore di parte procedente e a danno dei convenuti;
condanna parte convenuta a rifondere, in favore di le spese di lite che si liquidano in € 786,00 per esborsi ed in € Controparte_2 10.000,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, cassa avvocati ed iva come per legge;
dispone infine che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n.196/03, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati”.
2. Proponeva appello , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della Sentenza del Tribunale ordinario di Forlì n. 107/21 pubbl. il 29.01.2021 Repert. n. 248/2021 del 29/01/2021 nella causa iscritta al RG n. 3801/2016, decisa dal Giudice Dott. Emanuele Picci , ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza e l'insussitenza dei requisiti per la proposizione e l'accoglimento della dell'azione revocatoria proposta da e per l'effetto RIGETTARE le domande avversarie. Con vittoria di spese di lite Controparte_2 per entrambi i gradi di giudizio.
3. Si costituiva GIÀ così concludendo: Controparte_1 Controparte_2
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, nel merito:
- dichiarare inammissibile l'avverso gravame, ex art. 348 bis c.p.c.;
- in stretto subordine, rigettare l'avverso gravame, perché infondato in fatto e diritto;
- con vittoria di spese del grado.
4. Non si costituiva non citata in appello, nei cui confronti veniva disposta ed Controparte_3 eseguita l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.: ne veniva quindi dichiarata la contumacia.
5. Successivamente questa Corte dichiarava la interruzione del giudizio:
“ La Corte, Rilevato che in sede di comparsa conclusionale, il procuratore di parte appellante ha dichiarato che “in data 01/08/2023 la società è stata dichiarata cessata Parte_1
pagina 2 di 3 con procedura di Strike Off dalla Company House of England and Galles”; rilevato che tale circostanza, documentata dal difensore dichiarante, non è stata contestata da parte appellata, che ne ha preso atto;
ritenuto che
tale evento sia equiparabile alla cancellazione della società dal Registro delle imprese e che esso dia luogo alla interruzione del processo, anche tenuto conto della rimessione della causa sul ruolo, avvenuta nelle more della dichiarazione del procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo;
P.Q.M.
Dichiara l'interruzione del processo. Si comunichi. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 21 gennaio 2025”.
6. Successivamente parte appellata presentava istanza di estinzione del giudizio per mancata riassunzione del medesimo nel termine perentorio di legge.
7. Veniva provocato il contraddittorio delle parti.
8. L'istanza di estinzione è fondata.
9. La causa deve essere pertanto dichiarata estinta per mancata riassunzione nei termini di legge, a seguito della declaratoria di interruzione con ordinanza in data 21 gennaio 2025.
10. Ai sensi dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
11. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002. In tal senso si veda Sez. 5 -, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara l'estinzione del giudizio;
II - nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 450/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LO SC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. MAMELI N. 1 47121
FORLI'presso il difensore avv. LO SC
APPELLANTE contro
GIÀ (C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. D'APOLITO STEFANO e dell'avv. ORTORE MICHELANGELO
( ) VIA CASSA DI RISPARMIO, 5 BOLZANO;
, elettivamente domiciliato C.F._1 in VIA CASSA DI RISPARMIO, 5 BOLZANOpresso il difensore avv. D'APOLITO STEFANO
C.F. , contumace Controparte_3 C.F._2
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 107/2021 pubbl. il 29/01/2021 del Tribunale di Forlì.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Forlì definitivamente pronunciando, così statuiva nella causa per la revocazione ex art. 2901 c.c., promossa da nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_3
: Parte_1
“accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901, c.c. nei confronti di
[...] il seguente atto dispositivo: «atto di conferimento da alla società CP_2 Controparte_3 inglese di cui al rogito del Notaio di Forlì, Rep. 158.540 Parte_1 Persona_1
pagina 1 di 3 e Racc. 16.806, avente i seguenti immobili: A) piena proprietà di fabbricato urbano posto in Comune di Forlì, via Aldo Silvestroni n. 7, edificato su area pertinenziale tra coperto e scoperto della superficie catastale di mq. 1066 (millesessantasei), censita detta area al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 201, particella 555, quale ente urbano, distinto detto fabbricato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 201, particella 555, subalterni:
- 11, via Aldo Silvestroni n. 7, p.T., cat. C/6, cl. 3, mq 38, sup. cat.le mq 46, R.C. € 196,25;
- 12, via Aldo Silvestroni n. 7, p.T., cat. C/6, cl. 3, mq 31, sup. cat.le mq 38, R.C. € 160,10;
- 13, via Aldo Silvestroni n. 7, p.T., cat. A/2, cl.. 2, vani 5, sup. cat.le mq 95, R.C. € 529,37;
- 14, via Aldo Silvestroni n. 7, p.T. 1.2.3., cat. A/2, cl. 5, vani 16,5, sup. cat.le mq 426, R.C. € 2.812,11;
- 15, via Aldo Silvestroni n. 7, p.1., in corso di costruzione;
B) piena proprietà di porzione di fabbricato urbano facente parte del complesso condominiale
“ ” posto in Comune di San Teodoro, località Monte Petrosu, via Cala Girgolu, edficato Parte_2 su area pertinenziale tra coperto e scoperto della superficie catastale di mq 3.488 (tremilaquattrocentottantotto), censita detta area al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 2, particella 1084, quale ente urbano, costituita detta porzione da un appartamento al piano terra con corte esclusiva, un garage al piano interrato ed un posto auto al piano terra, il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 2, particella 1084, subalterni:
- 77, località Montepetrosu snc, p.T., cat. A/2, cl. 8, vani 4,5, sup. cat.le mq 89, R.C. € 453,19;
- 31, località Montepetrosu sn, p.S1, cat. C/6, cl. 4, mq 18, sup. cat.le mq 24, R.C € 69,72;
- 66, località Montepetrosu sn, p.T., cat. C/6, cl. 1, mq 11, sup. cat.le mq 11, R.C. 26,70; »; ordina al competente Direttore dell'Agenzia del Territorio di trascrivere e di annotare la presente sentenza in favore di parte procedente e a danno dei convenuti;
condanna parte convenuta a rifondere, in favore di le spese di lite che si liquidano in € 786,00 per esborsi ed in € Controparte_2 10.000,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, cassa avvocati ed iva come per legge;
dispone infine che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n.196/03, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati”.
2. Proponeva appello , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della Sentenza del Tribunale ordinario di Forlì n. 107/21 pubbl. il 29.01.2021 Repert. n. 248/2021 del 29/01/2021 nella causa iscritta al RG n. 3801/2016, decisa dal Giudice Dott. Emanuele Picci , ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza e l'insussitenza dei requisiti per la proposizione e l'accoglimento della dell'azione revocatoria proposta da e per l'effetto RIGETTARE le domande avversarie. Con vittoria di spese di lite Controparte_2 per entrambi i gradi di giudizio.
3. Si costituiva GIÀ così concludendo: Controparte_1 Controparte_2
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, nel merito:
- dichiarare inammissibile l'avverso gravame, ex art. 348 bis c.p.c.;
- in stretto subordine, rigettare l'avverso gravame, perché infondato in fatto e diritto;
- con vittoria di spese del grado.
4. Non si costituiva non citata in appello, nei cui confronti veniva disposta ed Controparte_3 eseguita l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.: ne veniva quindi dichiarata la contumacia.
5. Successivamente questa Corte dichiarava la interruzione del giudizio:
“ La Corte, Rilevato che in sede di comparsa conclusionale, il procuratore di parte appellante ha dichiarato che “in data 01/08/2023 la società è stata dichiarata cessata Parte_1
pagina 2 di 3 con procedura di Strike Off dalla Company House of England and Galles”; rilevato che tale circostanza, documentata dal difensore dichiarante, non è stata contestata da parte appellata, che ne ha preso atto;
ritenuto che
tale evento sia equiparabile alla cancellazione della società dal Registro delle imprese e che esso dia luogo alla interruzione del processo, anche tenuto conto della rimessione della causa sul ruolo, avvenuta nelle more della dichiarazione del procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo;
P.Q.M.
Dichiara l'interruzione del processo. Si comunichi. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 21 gennaio 2025”.
6. Successivamente parte appellata presentava istanza di estinzione del giudizio per mancata riassunzione del medesimo nel termine perentorio di legge.
7. Veniva provocato il contraddittorio delle parti.
8. L'istanza di estinzione è fondata.
9. La causa deve essere pertanto dichiarata estinta per mancata riassunzione nei termini di legge, a seguito della declaratoria di interruzione con ordinanza in data 21 gennaio 2025.
10. Ai sensi dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
11. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002. In tal senso si veda Sez. 5 -, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara l'estinzione del giudizio;
II - nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
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