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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/10/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 72/2025 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 72/2025 R.G., promossa
, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Passamonti, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Scelza, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. in data
17/09/2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/01/2025, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Bellante in data 04/09/2010 con e che con Controparte_1
sentenza n. 599/2022 del 10/06/2022 il Tribunale di Teramo aveva omologato la separazione personale dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori statuizioni.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
-dal tempo della separazione tra i coniugi non era intervenuta alcuna riconciliazione;
-i problemi economici che la resistente aveva avuto nel tempo erano dovuti esclusivamente alla sua inclinazione a spendere più di quanto guadagnasse, così da contrarre forti debiti;
-la moglie non aveva diritto all'assegno di divorzio stante la sua piena capacità lavorativa, data dalla giovane età (50 anni), dal titolo di studio posseduto (dottoressa commercialista) e dall'esperienza professionale maturata negli anni.
Con comparsa in data 03/03/2025 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione della vicenda matrimoniale operata dal ricorrente ed ha chiesto: porre a carico del marito l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di assegno di divorzio in proprio favore, somma soggetta a rivalutazione ISTAT.
A sostegno delle proprie richieste ha dedotto che:
-durante il periodo di convivenza prematrimoniale e nel corso dei primi anni di matrimonio era stata lei a contribuire maggiormente alle spese della famiglia, dato che il ricorrente era disoccupato;
-dopo la separazione si era trovata a far fronte a tutte le spese relative alla casa coniugale, nonché al rimborso di finanziamenti contratti insieme al marito per esigenze familiari;
-attualmente guadagnava circa € 800,00 mensili, che non le permettevano di far fronte in maniera dignitosa ai propri bisogni.
Alla prima udienza di comparizione in data 17/09/2025 i coniugi, dopo aver ribadito la volontà di non volersi riconciliare e di essere rimasti ininterrottamente separati senza soluzione di continuità dal tempo della separazione, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio del seguente tenore:
-Dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio con rinuncia reciproca
a richieste economiche, avendo già definito ogni questione al riguardo;
-Spese compensate.
Il Presidente, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge. Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 04/09/2010 a Bellante, alle Parte_1 Controparte_1
condizioni di cui all'accordo raggiunto dai coniugi e trascritto nel verbale d'udienza del 17/09/2025;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 72/2025 R.G., promossa
, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Passamonti, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Scelza, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. in data
17/09/2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/01/2025, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Bellante in data 04/09/2010 con e che con Controparte_1
sentenza n. 599/2022 del 10/06/2022 il Tribunale di Teramo aveva omologato la separazione personale dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori statuizioni.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
-dal tempo della separazione tra i coniugi non era intervenuta alcuna riconciliazione;
-i problemi economici che la resistente aveva avuto nel tempo erano dovuti esclusivamente alla sua inclinazione a spendere più di quanto guadagnasse, così da contrarre forti debiti;
-la moglie non aveva diritto all'assegno di divorzio stante la sua piena capacità lavorativa, data dalla giovane età (50 anni), dal titolo di studio posseduto (dottoressa commercialista) e dall'esperienza professionale maturata negli anni.
Con comparsa in data 03/03/2025 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione della vicenda matrimoniale operata dal ricorrente ed ha chiesto: porre a carico del marito l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di assegno di divorzio in proprio favore, somma soggetta a rivalutazione ISTAT.
A sostegno delle proprie richieste ha dedotto che:
-durante il periodo di convivenza prematrimoniale e nel corso dei primi anni di matrimonio era stata lei a contribuire maggiormente alle spese della famiglia, dato che il ricorrente era disoccupato;
-dopo la separazione si era trovata a far fronte a tutte le spese relative alla casa coniugale, nonché al rimborso di finanziamenti contratti insieme al marito per esigenze familiari;
-attualmente guadagnava circa € 800,00 mensili, che non le permettevano di far fronte in maniera dignitosa ai propri bisogni.
Alla prima udienza di comparizione in data 17/09/2025 i coniugi, dopo aver ribadito la volontà di non volersi riconciliare e di essere rimasti ininterrottamente separati senza soluzione di continuità dal tempo della separazione, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio del seguente tenore:
-Dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio con rinuncia reciproca
a richieste economiche, avendo già definito ogni questione al riguardo;
-Spese compensate.
Il Presidente, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge. Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 04/09/2010 a Bellante, alle Parte_1 Controparte_1
condizioni di cui all'accordo raggiunto dai coniugi e trascritto nel verbale d'udienza del 17/09/2025;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani