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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/05/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott.ssa Lorena Mussoni Presidente dott. Davide Storti Giudice dott.ssa Manuela Mari Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 266/2024 R.G. e promossa
( Parte_1 C.F._1 attore contro
(avv.ti F.Cazzola e C.Fucili) Controparte_1 convenuta
e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro
1 intervenuta
Oggetto : separazione personale.
Le parti ed il P.M. concludevano come in atti.
motivazione
Sulla base delle affermazioni delle parti e della documentazione prodotta, deve ritenersi accertata l'insanabile frattura fra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita in comune.
Va quindi pronunciata la separazione personale, attesa la cessazione dei sentimenti caratterizzanti l'unione coniugale.
Va accolta la domanda di addebito proposta dalla convenuta.
La relazione extraconiugale lamentata dalla moglie è stata confermata da , che ha Controparte_2 dichiarato di avere avuto una relazione sentimentale con il durata per alcuni mesi ed iniziata Pt_1 circa nel marzo del 2021.
Non vi sono oggettivi elementi per considerare il teste non attendibile.
Nessuna contestazione è stata d'altra parte mossa sul punto dall'attore.
Provata è anche l'efficacia causale della violazione sulla separazione.
Il si è infatti – circostanza non contestata - si è allontanato dalla casa coniugale nel febbraio Pt_1
2021, per cui verosimilmente – come sostenuto dalla convenuta – quando è iniziata la relazione con la CP_2
Devono considerarsi assorbite le ulteriori violazioni lamentate dalla convenuta (maltrattamenti fisici e verbali).
Ciò premesso, spetta all'attore dimostrare la preesistenza di una irrimediabile crisi matrimoniale in atto (vedere Cass.civ.n.16859/2015).
La prova sul punto deve essere rigorosa (vedere sempre Cass.civ.n.16859/2015).
Le condotte che il contesta alla ( improvvisi eccessi d'ira imputabili ad una eccessiva Pt_1 Pt_2 gelosia) appaiono la conseguenza della scoperta del tradimento piuttosto che la causa della crisi coniugale.
2 Altri concreti elementi non sono stati forniti.
Dal matrimonio sono nati due figli, , in data 19.6.2006, e , in data Persona_1 Per_2
13.5.2010.
è quindi ora maggiorenne, per cui nessuna statuizione va presa in ordine al suo Persona_1 affidamento, alla sua collocazione ed ai tempi di frequentazione con i genitori.
Le parti concordano invece sull'affido (condiviso) e sulla collocazione ( presso la madre) di
Per_3
La casa coniugale, in cui vive d'altra parte anche , va di conseguenza assegnata alla Persona_1 convenuta ( sul punto le parti concordano).
Contrasti non sussistono inoltre nemmeno sui tempi di frequentazione, che quindi vanno disposti come in dispositivo.
Quanto alle condizioni economiche, l'istruttoria di causa ha provato che l'attore è titolare, assieme al fratello, di un ristorante ed è proprietario dell'ex abitazione famigliare, mentre la convenuta, che nel corso del matrimonio lavorava non in regola nell'attività del marito, risulta ora invalida al 74%
e percepisce un pensione di invalidità di circa 333,00 euro al mese.
Non vi è prova della reale redditività dell'impresa dell'attore.
Questi nel corso del presente giudizio ha peraltro affermato che versava alla moglie, dopo la loro separazione di fatto, la somma mensile di € 1.000,00 per il mantenimento della famiglia e provvedeva a pagare tutte le utenze della casa ex famigliare, per un ammontare di circa
200,00/250,00 euro al mese.
Non vi è la prova che l'attività del abbia ora una minore redditività rispetto a quella che aveva Pt_1 nel momento in cui lasciava la casa famigliare.
E' quindi indiscutibile sia l'ottima capacità reddituale del sia l'esistenza di una consistente Pt_1 differenza reddituale tra i due coniugi.
In questo contesto appare congruo : a) prevedere a carico del la somma di € 350,00 per il Pt_1 mantenimento di ciascun figlio, attesa la loro età, tenuto conto dei tempi di frequentazione e stante la circostanza che alla convenuta, quale collocataria, verrà attribuito per intero l'assegno unico;
b) riconoscere alla un assegno di € 500,00 per il proprio mantenimento, tenuto conto che CP_1 comunque beneficerà della casa ex famigliare.
Spese straordinarie a carico del padre per il 70% state la sua maggior capacità reddituale.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
per questi motivi
3 dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a Fano il 28.1.2007 e trascritto presso i registri dello Stato Civile di quel
Comune; dispone l'affido condiviso di con sua collocazione prevalente presso l'abitazione della Per_3 madre, cui assegna la casa famigliare sita in Fano via N.Sauro 134;
dispone che il possa frequentare e vedere liberamente, secondo la volontà e le Pt_1 Per_3 esigenze della stessa, anche con pernotto e comunque a weekend alternati;
pone carico del convenuto, a titolo di assegno di mantenimento dei due figli, la somma di € 350,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità comunicate dall'attrice, oltre il 70 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Pesaro;
pone a carico del convenuto, a titolo di assegno di mantenimento della moglie, la somma di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi alla convenuta entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità comunicate dalla stessa;
attribuisce per intero l'assegno unico alla madre;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pesaro in data 22 maggio 2025
Il Presidente
dott.ssa Lorena Mussoni
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