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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO DI FIRENZE nella persona della giudice on. Liliana Anselmo de Vivo pronunzia ex artt. 127 ter e 429 c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 14 marzo 2024 al N° di R.G.A.C. 3135/2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. BURELLI Edoardo Parte_1
-Opponente- contro
Controparte_1 presso la Corte di Appello di Firenze, in persona del Presidente p.t. –
[...]
CO.RE.GE., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
-Opposto-
Oggetto: opposizione O.I. prot. 25.1.2024.0000963.U, notificata il 16.2.2024
Conclusioni
Per l'opponente: Voglia il Tribunale di Firenze accogliere il ricorso e annullare l'ordinanza ingiunzione, con vittoria di compensi e di spese di lite e in denegata ipotesi contenere nel limite la sanzione.
Per l'opposto: Voglia il Tribunale adito respingere l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Esposizione delle Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
candidatosi alle elezioni politiche del 25.09.2022 per la Parte_1
Camera dei Deputati per Fratelli d'Italia, veniva eletto;
successivamente presentava al
COLLEGIO REGIONALE di GARANZIA ELETTORALE, istituito presso la Corte di
Appello di Firenze, il rendiconto delle spese e dei contributi elettorali da cui risultava che egli aveva ricevuto, a titolo di liberalità per l'intera campagna elettorale, alcuni contributi da parte di alcune società commerciali e precisamente dalla (euro Controparte_2
5000), dalla euro 5.000), dalla Parte_2 Parte_3 (euro 250), dalla euro 1.000), dalla
[...] Parte_4 [...] euro 1.000). Parte_5
Nei mesi di aprile e giugno 2023 veniva diffidato da i Pt_1 CP_3 produrre “le delibere degli organi sociali competenti, con attestazione dell'estrazione della relativa pagina del libro sociale, oltre alle schede contabili e alle pagine del libro giornale di ciascuna società nelle quali risultavano annotate le scritture relative ai contributi” al fine di documentare che i contributi fossero stati erogati in conformità alla legge, visto che l'art. 7 co. 2° della legge 2.5.1974 nr. 1951 (e l'art. 4 1° co. della leghe 659/1981 che ha esteso il divieto anche ai finanziamenti ai candidati alle elezioni politiche) consente che le società commerciali possano finanziare i partiti politici o loro articolazioni o gruppi parlamentari a condizione che “tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio”. reperiva soltanto la delibera assembleare della società Pt_1 Parte_4
e la forniva al CO.RE.GE. facendo presente che, nonostante le sue richieste, le altre
[...] società non gli avevano consegnato alcunché.
Il rilevando l'omessa produzione della documentazione inerente le altre CP_3 quattro società e ritenendo la documentazione inviata “irregolare” poiché non corredata dalle scritture contabili, irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 15 comma 11° della legge nr. 515/1993, applicava la sanzione di euro 5.200 (Importo minimo di legge in considerazione dell'oggettiva complessità della normativa vigente), maggiorata di un 1/5 in ragione della pluralità delle violazioni, per un totale di euro 6.933,00, sulla scorta del fatto che l'art. 7 della legge nr. 195/1974 richiede che la spesa (nel quale ambito va inscritto il contributo elettorale) debba essere “deliberata” [difatti l'unico organo sociale atto a deliberare è l'assemblea dei soci], escludendo che l'amministratore della società possa gestire operazioni ed esercitare poteri gestori per operazioni che non attengono ad attuare l'oggetto sociale ex art. 2380 bis c.c..
L'ordinanza ingiunzione veniva notificata il 16.2.2024. Con ricorso depositato in cancelleria in data 14.3.2024, ha impugnato Pt_1 detto provvedimento assumendo di aver agito in “buona fede”, confidando sul legittimo operare delle società e che non gli si può imputare alcuna responsabilità per non aver depositato i verbali assembleari per non averli mai ricevuti in tempo, salvo allegarli solo unitamente al ricorso;
in particolare ha prodotto la copia del verbale di Pt_1 assemblea del 12.9.2022 della società la copia del Parte_3 verbale di assembla dei soci della società del 5.9.2022, la copia Parte_2 del verbale di assemblea dei soci del 1.9.2022 della la copia del verbale Parte_4 dell'assemblea dei soci della del 10.09.2022; con Parte_5 riguardo, invece, alla società ha prodotto una Resolution del “Board CP_2 Pt_1 of Directors”.
Fissata l'udienza per la trattazione del ricorso e sospesa l'esecutività del provvedimento inaudita altera parte, a seguito di rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, si è costituito in giudizio il presso Controparte_4 la Corte di Appello di Firenze contestando le censure mosse dal ricorrente.
La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa ex art. 429 c.p.c.
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In diritto
A fianco della legge sul sistema elettorale, si pone la legge nr. 515 del 1993 che si concentra sul controllo delle spese e la regolazione dei finanziamenti dei candidati nel periodo della campagna elettorale.
La legge disciplina separatamente le modalità di reperimento dei finanzia menti per candidati e partiti politici, anche se entrambi devono osservare una precisa procedura burocratica per assicurare la pubblicità delle contribuzioni e la trasparenza del bilancio. Per quanto riguarda il candidato, egli ha l'obbligo, prima di tutto, di nominare un unico mandatario elettorale (che a sua volta può svolgere l'attività solo per quell'unico candidato), cioè un fiduciario garante della veridicità delle entrate. Il mandatario ha la funzione di raccogliere fondi per il candidato. I fondi raccolti devono transitare su un unico conto corrente bancario o postale, su quest'ultimo devono essere inoltre registrate tutte le attività, sia in entrata che in uscita svolte durante la campagna elettorale.
La ratio, evidentemente, è quella di evitare che un solo soggetto o associazione possa condizionare politicamente un candidato in conseguenza di ingenti contributi in suo favore.
Con il referendum del 1993 sono state abrogate alcune norme fondamentali della legge 195/74 (gli artt. 3 e 9) sul finanziamento pubblico dei partiti, e il contributo pubblico ha finito per limitarsi al solo rimborso delle spese elettorali.
3 Pertanto, la normativa attuale in materia di finanziamento deriva dalla normativa residua della legge 195/74 e dalla legge 515/93.
La ratio sottesa alle norme in esame è quella di impedire che vengano effettuati a partiti o a soggetti politici finanziamenti economici quando gli stessi non sono trasparenti, condivisi e, soprattutto, quando non sono stati approvati da parte dell'organo più rappresentativo della persona giuridica in questione (società commerciale) che, in quanto tale può slegare il contributo “politico” – da qualificare come atto di “liberalità” ex art. 809
c.c. - dall'obiettivo di attuare l'oggetto sociale, al quale invece, inderogabilmente, sono connessi funzionalmente i poteri dell'amministratore unico.
Il legislatore reputa l'assemblea dei soci l'organo sociale deputato a modificare l'oggetto sociale della compagine societaria e ad adottare decisioni “straordinarie”.
Più nello specifico: l'erogazione di un contributo elettorale non deve avere alcuna contropartita né deve fornire qualche vantaggio, nemmeno indiretto, alla società commerciale che lo dispone (del resto è una liberalità) ed è per tale motivo che deve essere esaminata ed approvata dall'assemblea dei soci ed iscritta nella contabilità della società erogante, al fine di evitare i c.d. finanziamenti occulti.
L'art. 7 della legge nr. 195/1974 considera, dunque, illecito il finanziamento, diretto o indiretto, posto in essere da società private in assenza dei due diversi requisiti sopra indicati, entrambi necessari ed imprescindibili, ovvero l'approvazione da parte dell'assemblea della disposizione economica e l'iscrizione della delibera nei registri contabili (tant'è che Cass. sent. n. 47856/2001 e Cass. sent. n. 14791/2000 hanno qualificato come illecito un finanziamento erogato da una società ed iscritto nel bilancio ma non preceduto dalla delibera dell'organo societario competente).
E' lo stesso Giudice di legittimità a ricordarci, poi, che “Con la fattispecie di finanziamento societario occulto il legislatore …ha inteso tutelare la trasparenza delle fonti di finanziamento dei partiti politici a garanzia di un corretto esercizio del potere sovrano di concorrere a determinare la politica nazionale;
la ratio della fattispecie è ravvisabile nell'interesse dei cittadini a conoscere i reali rapporti tra i detentori del potere economico e i partiti o i singoli membri del Parlamento” (da ultimo Cass. sent. 223/2022; v, anche Cassazione II^ Penale 21.3.2000 nr. 14791, per cui occorre garantire la trasparenza dei rapporti tra detentori del potere economico e partiti o membri del Parlamento o membri del Consiglio regionale).
Da tale assetto normativo si giunge agevolmente ad affermare che le erogazioni liberali effettuate da una società privata a favore di un movimento politico e/o di un candidato esulano in quanto tali dall'oggetto sociale (che è un'attività lucrativa che l'impresa si propone di svolgere e che deve essere determinata, lecita e possibile).
4 Lo scopo sociale rappresenta l'obiettivo cui la società tende e che può essere raggiunto solo attraverso la specifica attività che i soci, stipulando il contratto di società, decidono di esercitare in comune e che la società si propone di svolgere (attraverso l'organo di amministrazione) per la realizzazione di un risultato economico a vantaggio esclusivo di questi attraverso il compimento di una o più attività preordinate al suo conseguimento e rientranti nell'oggetto sociale.
E' pur vero che l'art. 2086 c.c., secondo comma, chiarisce come la gestione dell'impresa spetti agli amministratori, ma questi debbono compiere solo le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale [vedi artt. 2257 c.c. (in materia di società di persone), gli artt. 2380-bis e 2409-novies c.c. (in materia di S.p.A.) e l'art. 2475 c.c. (in materia di S.r.l.)] ponendo quindi in essere quegli atti necessari alla realizzazione dello scopo sociale.
Di tal modo l'oggetto sociale è il limite che l'amministratore non può valicare ( “i quali non possono perseguire l'interesse della società (lo scopo di lucro) operando indifferentemente in qualsiasi settore economico, ma devono rispettare la scelta fatta nell'atto costitutivo dai soci, che hanno indicato una specifica attività (o più specifiche attività), nella quale soltanto hanno inteso rischiare il capitale investito ed ai quali rimane attribuita la competenza alla sua determinazione non essendo delegabile - né esplicitamente, né implicitamente - all'organo amministrativo (ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 21 novembre
2002, n. 16416).
Ciò consente di desumere l'esistenza, nel sistema, di un generale divieto per gli amministratori di compiere operazioni straordinarie che vadano oltre l'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o che comportino la dazione di denaro a terzi senza un beneficio ESPRESSO per l'attività commerciale espletata.
Ecco allora che, dal momento in cui la società deve rendere conto ai propri soci delle attività che pone in essere attraverso i propri amministratori, laddove queste esulino dall'oggetto sociale - come nel caso della decisione di corrispondere un contributo ad un soggetto politico (candidato persona fisica o gruppo politico) - dovrà essere chiamata l'assemblea dei soci ad esprimere democraticamente la propria volontà ed a deliberare nel merito.
Infatti, solo l'assemblea dei soci è l'organo collegiale titolare della funzione deliberativa di ogni tipo di società regolata dal codice civile nel quale viene espressa la volontà degli stessi – che sono in fondo i veri proprietari dell'ente - in relazione alla gestione della società, attuata, poi, dall'organo amministrativo nella figura dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione.
La stessa natura del contributo elettorale, quale atto di liberalità, giustifica tale interpretazione in quanto lo stesso determina l'impoverimento della società che lo compie ed il correlativo arricchimento del partito politico e/o candidato che lo riceve, senza che ciò
5 derivi dall'adempimento di un'obbligazione, neanche naturale, ma semplicemente da una condivisione di idee e prospettive.
Non si ritiene che un contributo elettorale sia atto consono al raggiungimento dello scopo sociale perché non assimilabile agli atti di liberalità che la società pone in essere a fini di ritorno di immagine o di pubblicità, come le sponsorizzazioni, in quanto le erogazioni elettorali devono essere scevre da qualsiasi finalità latu sensu sinallgmatica, diretta o indiretta.
Il Consiglio di Amministrazione non può essere preferito all'assemblea dei soci – come rigorosamente ritenuto dal interpretazione oggi condivisa - né la buona CP_3 fede può escludere la responsabilità amministrativa, quando questa è frutto di una colpa o negligenza nel conformarsi al dettato normativo.
Si tenga altresì conto che la Corte di Cassazione sez. pen. VI, sez. 16.10.1997 nr. 9354 ebbe a precisare che “la sanzione prevista per la sua inosservanza non vale certo a rendere inoperante il disposto dell'art. 7 III co. della legge 195 del 1974, perché, mentre l'art. 4, VI co. della legge 659 del 1981 si riferisce esclusivamente a contributi erogati dalle società di cui all'art. 7 II co. della legge 195 del 1974
(oltre che da altre figure soggettive) regolarmente deliberati ed iscritti in bilancio e in cui manchi soltanto la dichiarazione congiunta, la norma della legge del 1974 riguarda proprio la violazione di quei precetti posti a tutela della trasparenza e che giustifica un regime esclusivo per la società, rispetto alle quali hanno motivo di porsi sia la delibera assembleare sia l'iscrizione in bilancio”.
In fatto
Deve rilevarsi che il ricorrente ha prodotto solo nel presente giudizio le copie dei verbali assembleari giustificando il ritardo sol perché le società cui le ha richieste non hanno prontamente risposto;
tuttavia, non sono stati prodotti agli atti le raccomandate inviate o le istanze scritte tramite le quali avrebbe richiesto tali documenti prima della Pt_1 notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Relativamente, invece, alla Resolution del Board of Directors della , si tratta CP_2 sostanzialmente di una delibera del Consiglio di Amministrazione di una società di capitali per cui documento del tutto inadeguato a soddisfare le condizioni di legge, per le superiori considerazioni già svolte.
Infine, si reputa non ricorrere la buona fede in quanto il preventivo contraddittorio instaurato dall'opponente con il CO.RE.GE. preclude, laddove venga richiamata solo nell'atto introduttivo di questo giudizio, di ritenerla sussistente.
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Relativamente alle spese processuali, deve darsi atto che nel Vademecum leggibile sul sito della Corte di Appello di Firenze si legge: “I contributi provenienti dalle società commerciali devono essere deliberati dagli organi sociali competenti e regolarmente iscritti in bilancio. L'organo sociale competente alla deliberazione è l'assemblea dei soci, salvo che la società da cui il contributo proviene abbia un unico socio che sia anche amministratore. Al fine di documentare la regolare attribuzione del contributo
6 (deliberazione dell'assemblea e iscrizione a bilancio) devono essere obbligatoriamente prodotti per tutti i contributi provenienti da società quale che sia l'importo: • la delibera dell'organo societario competente
(l'assemblea, salvo che per le società a socio unico che sia anche amministratore) riportata sulla rispettiva pagina del libro sociale • la scheda contabile e la pagina del libro giornale nella quale è annotata la relativa scrittura contabile. Della pagina del libro giornale può essere prodotta anche una stampa provvisoria ove non sia scaduto il termine (di tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) previsto dalla legge per la stampa del libro giornale.
Ciò consente di applicare il principio della soccombenza.
Al contempo, stante l'agevole attività difensiva espletata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si ritiene di liquidare nel minimo le fasi di studio ed introduttiva di cui al DM
147/2022, relativamente alle cause di valore fino ad euro 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda, rigetta l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Collegio Regionale di Garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Firenze del 25.1.2024, notificata il 16.2.2024.
Pone le spese di lite di parte convenuta a carico di parte ricorrente e le liquida in euro 849 per compenso professionale, oltre spese accessorie di legge.
Firenze, 12.06.2025
la giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 7 dispone "1. Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.
2. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
3. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al comma 2, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge";
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