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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7110/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004794624000 TARI 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7679/2025 depositato il 22/12/2025 1 Richieste delle parti: Ricorrente: “Accogliere il presente ricorso, dichiarando la nullità della ingiunzione di pagamento n. 29520240004794624000, per i motivi esposti in narrativa.
2. Condannare la parte convenuta alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%) e C.P.A., come per Legge.
3. Condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c., equitativamente determinata.”. Resistente AdER: “Dichiarare la carenza di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate - RISCOSSIONE nel presente giudizio, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore. In via principale: • Dichiarare che l'Agenzia delle Entrate - RISCOSSIONE ha correttamente operato e, conseguentemente, rigettare il ricorso. • Condannare la ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – NE”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25 novembre 2024, notificato il 28 ottobre 2024 all'Agenzia delle Entrate NE, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240004794624000, notificata il 29 agosto 2024, dell'importo di € 65,88, relativa alla tassa sui rifiuti solidi urbani per l'anno 2006. Eccepiva l'estinzione per prescrizione della pretesa impositiva, l'omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione, anche in relazione al criterio di calcolo degli interessi. Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate NE, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, rivendicando la correttezza del proprio operato, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Società_1 S.p.A. in liquidazione, non si è costituito l'ente impositore, benché ritualmente citato. In esito all'odierna udienza, assenti le parti, la Corte di Giustizia Tributaria ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, atteso che ai sensi dell'art. 14 co. 6 bis del D.Lgs. 546/92, qualora il contribuente eccepisca vizi della notificazione di un atto presupposto, emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, “il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Nel merito il ricorso è fondato e può essere deciso in ossequio del principio della ragione più liquida. Come chiarito da Cass. n. 21810 del 2022, “Per quanto più specificatamente attiene ai tributi locali, con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con il 161 e il 163 comma dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del
2 primo atto di riscossione avendoli, poi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010 (Rv. 611888 - 01), ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. In particolare, per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dall'art. 1, 163° comma, della l. n. 296 del 2006, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali. Opera, dunque, il termine di prescrizione, rilevandosi che quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi„ trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass. n. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01)». In altri termini, il legislatore ha sancito un duplice termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento in rettifica o d'ufficio e per la riscossione conseguente all'accertamento in rettifica o d'ufficio. Ai termini in questione non si applicano, ai sensi dell'art. 2964 c.c. le norme relative all'interruzione della prescrizione, in quanto, come stabilisce l'art. 2966 c.c., “la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge”. Alla stregua dei principi esposti la pretesa azionata, afferente all'anno 2006, deve ritenersi estinta per decadenza, non avendo l'ente impositore documentato la notifica delle fatture (cui la giurisprudenza riconosce la natura di atti impositivi) nel termine di cui all'art. 1 comma 161 e della cartella nel successivo termine di cui al comma 163 del medesimo articolo. Le spese, in ossequio al principio di soccombenza, sono poste a carico dell'Società_1 S.p.A. in liquidazione e sono liquidate come da dispositivo, mentre vanno compensate nei confronti dell'agente della riscossione, estraneo alla causa estintiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento opposta e condanna l'Società_1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 240,00, oltre spese generali, spese vive per contributo
3 unificato, se versato, e accessori come per legge. Dichiara compensate le spese processuali nei confronti dell'agente della riscossione.
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Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7110/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004794624000 TARI 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7679/2025 depositato il 22/12/2025 1 Richieste delle parti: Ricorrente: “Accogliere il presente ricorso, dichiarando la nullità della ingiunzione di pagamento n. 29520240004794624000, per i motivi esposti in narrativa.
2. Condannare la parte convenuta alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%) e C.P.A., come per Legge.
3. Condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c., equitativamente determinata.”. Resistente AdER: “Dichiarare la carenza di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate - RISCOSSIONE nel presente giudizio, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore. In via principale: • Dichiarare che l'Agenzia delle Entrate - RISCOSSIONE ha correttamente operato e, conseguentemente, rigettare il ricorso. • Condannare la ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – NE”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25 novembre 2024, notificato il 28 ottobre 2024 all'Agenzia delle Entrate NE, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240004794624000, notificata il 29 agosto 2024, dell'importo di € 65,88, relativa alla tassa sui rifiuti solidi urbani per l'anno 2006. Eccepiva l'estinzione per prescrizione della pretesa impositiva, l'omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione, anche in relazione al criterio di calcolo degli interessi. Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate NE, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, rivendicando la correttezza del proprio operato, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Società_1 S.p.A. in liquidazione, non si è costituito l'ente impositore, benché ritualmente citato. In esito all'odierna udienza, assenti le parti, la Corte di Giustizia Tributaria ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, atteso che ai sensi dell'art. 14 co. 6 bis del D.Lgs. 546/92, qualora il contribuente eccepisca vizi della notificazione di un atto presupposto, emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, “il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Nel merito il ricorso è fondato e può essere deciso in ossequio del principio della ragione più liquida. Come chiarito da Cass. n. 21810 del 2022, “Per quanto più specificatamente attiene ai tributi locali, con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con il 161 e il 163 comma dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del
2 primo atto di riscossione avendoli, poi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010 (Rv. 611888 - 01), ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. In particolare, per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dall'art. 1, 163° comma, della l. n. 296 del 2006, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali. Opera, dunque, il termine di prescrizione, rilevandosi che quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi„ trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass. n. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01)». In altri termini, il legislatore ha sancito un duplice termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento in rettifica o d'ufficio e per la riscossione conseguente all'accertamento in rettifica o d'ufficio. Ai termini in questione non si applicano, ai sensi dell'art. 2964 c.c. le norme relative all'interruzione della prescrizione, in quanto, come stabilisce l'art. 2966 c.c., “la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge”. Alla stregua dei principi esposti la pretesa azionata, afferente all'anno 2006, deve ritenersi estinta per decadenza, non avendo l'ente impositore documentato la notifica delle fatture (cui la giurisprudenza riconosce la natura di atti impositivi) nel termine di cui all'art. 1 comma 161 e della cartella nel successivo termine di cui al comma 163 del medesimo articolo. Le spese, in ossequio al principio di soccombenza, sono poste a carico dell'Società_1 S.p.A. in liquidazione e sono liquidate come da dispositivo, mentre vanno compensate nei confronti dell'agente della riscossione, estraneo alla causa estintiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento opposta e condanna l'Società_1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 240,00, oltre spese generali, spese vive per contributo
3 unificato, se versato, e accessori come per legge. Dichiara compensate le spese processuali nei confronti dell'agente della riscossione.
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