Decreto presidenziale 25 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 01/09/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00243/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS- e dalla sig.ra -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Coromano e Guglielmo Pettograsso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
l’Istituto Scolastico Liceo Statale “ -OMISSIS- ”, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di cui al Verbale di scrutinio n. 6 del -OMISSIS- del Consiglio della classe 4, sez. I Musicale e Coreutico – Sezione Musicale della scuola secondaria di II grado del Liceo statale “ -OMISSIS- ” di Campobasso, di non ammissione dell’alunno -OMISSIS- alla classe successiva;
- del Verbale di scrutinio n. 5 del 10.06.2024 del medesimo Consiglio di classe 4, con il quale era stato sospeso il giudizio di ammissione alla classe successiva nei confronti dell’alunno -OMISSIS-, per “ aver riportato valutazioni insufficienti ” nelle materie di Teoria, Analisi e Composizione (T.A.C.), Filosofia, Storia ed Arpa;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali il Consiglio della classe 4, sez. I Musicale e Coreutico – Sezione Musicale della scuola secondaria di II grado del Liceo statale “ -OMISSIS- ” di Campobasso aveva disposto, nei confronti del suddetto minore, dapprima la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva, e, successivamente, la non ammissione a quest’ultima.
2. Il ricorso è stato affidato ai motivi di gravame così rubricati:
I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ORDINANZA N. 92 DEL 5.11.2007 DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DEL DPR N. 122 DEL 22.06.2009;
III.VIOLAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO STATALE “-OMISSIS-”, TRIENNIO 2022-2025;
3. In resistenza al ricorso si è costituita in giudizio, nell’interesse dell’Amministrazione intimata, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha dedotto, sotto molteplici profili, l’infondatezza del gravame.
4. All’esito della camera di consiglio del 6.11.2024 il Tribunale, con l’ordinanza n. 128/2024, ha accolto l’istanza cautelare articolata nel ricorso introduttivo, ritenendo sussistente il requisito del fumus boni iuris con la seguente motivazione :
“Premesso che l’alunno riportava, al termine dell’anno scolastico, quattro insufficienze, nelle materie di storia, filosofia, “TAC”, e nella materia relativa allo strumento musicale “arpa”, per le quali veniva deliberata, in data 10.06.2024, la sospensione del giudizio sulla sua ammissione alla classe successiva;
Rilevato che i ricorrenti, genitori dell’alunno, lamentano in sintesi che l’Istituto scolastico non abbia comunicato loro per tempo le proprie attività di recupero, o, in alternativa, indicato le attività di studio individuale, con i relativi programmi, che l’alunno avrebbe dovuto svolgere in vista del raggiungimento degli obiettivi formativi nelle materie nelle quali erano state conseguite, al termine dell’anno scolastico, le indicate insufficienze, e disposta dapprima la sospensione del giudizio, e successivamente, in seguito alle verifiche svoltesi in data 28, 29 e 30 agosto 2024, la non ammissione alla classe successiva (deliberata, peraltro, dal consiglio di classe “a maggioranza” e non all’unanimità);
Rilevato che la difesa erariale ha replicato, sul punto, che: 1) l’Istituto scolastico avrebbe assolto a tale obbligo comunicativo attraverso il registro elettronico, di cui sono state prodotte nel presente giudizio le schermate recanti “all’interno del registro elettronico, addirittura i singoli e specifici argomenti per i quali avevano ritenuto necessario che l’alunno effettuasse attività di recupero, in vista delle verifiche che si sarebbero tenute nel successivo mese di agosto” (cfr. allegato 10 della memoria del 31.10.2024), 2) e, quanto alla specifica materia “arpa”, che in data 29 agosto 2024 il -OMISSIS-, “all’atto di sottoporsi all’esame di riparazione, procedeva a sottoscrivere il programma svolto per il recupero delle carenze formative” (cfr. allegato 13 della memoria del 31.10.2024), la difesa erariale aggiungendo che l’alunno “aveva già sottoscritto ( a giugno) il programma svolto durante l’intero anno scolastico” (cfr. allegato 12 della memoria del 31.10.2024);
Ritenuto, tuttavia, che si presentano prima facie condivisibili le obiezioni sollevate in merito da parte ricorrente, la quale, nel contestare la riconducibilità al mese di giugno del 2024 delle schermate prodotte dall’Amministrazione resistente, ha puntualmente osservato che: 1) la sottoscrizione del “programma di recupero” relativo alla materia di arpa acquisita solo in data 29 agosto 2024, e cioè sostanzialmente in concomitanza con lo svolgimento delle prove d’esame “di riparazione”, è fortemente sintomatica della mancata comunicazione, a tempo debito, di un qualsivoglia programma di recupero, o indicazione per l’impostazione di uno studio di recupero autonomo, in ordine a tale materia; 2) il documento di cui all’allegato 12 della memoria della resistente del 31.10.2024, recante la dicitura “programma svolto” per l’anno scolastico 2023/2024 in ordine alla disciplina “esecuzione ed interpretazione” dello strumento arpa ( primo strumento), nemmeno risulta riconducibile al mese di giugno 2024, essendo privo di data, e men che meno identificabile quale “programma di recupero” del debito formativo maturato dall’alunno nella materia in discorso, indicando esso, come detto, il programma svolto durante l’anno scolastico 2023/2024;
Soggiunto, altresì, che alla odierna camera di consiglio parte ricorrente ha puntualizzato che il voto relativo alla materia arpa risultante dalla schermata del registro elettronico di cui all’allegato 10 della produzione dell’Amministrazione, voto pari a 4, sarebbe in realtà quello conseguito dall’alunno all’esito delle prove “di riparazione” svolte alla fine del mese di agosto 2024, e non già quello da lui ottenuto nella medesima materia all’atto dello scrutinio del mese di giugno dello stesso anno: e tale circostanza, riscontrabile anche dal confronto con le risultanze del verbale di scrutinio del 10.06.2024 (nel quale il voto della materia arpa risulterebbe essere di 5), confermerebbe la tesi della stessa ricorrente che la schermata in discorso, pur prodotta dalla difesa pubblica per dimostrare l’adempimento da parte dell’Istituto dei suoi obblighi informativi verso la famiglia dello studente, non varrebbe a dimostrare tanto, non essendo appunto realmente riconducibile al mese di giugno del 2024;
Rilevato che in relazione a tali considerazioni non è stata articolata dalla difesa resistente alcuna controdeduzione, e che, peraltro, dalla pur non agevole consultazione dei voti riportati dall’alunno in calce al verbale di scrutinio del 10.06.2024 (cfr. ultima pagina del documento di cui all’allegato 2 del ricorso introduttivo) sembra effettivamente desumibile che il voto relativo allo “strumento musicale 1”, ovvero l’arpa, sia stato effettivamente quello di 5 (la griglia dei voti relativi alle discipline “strumento musicale” non reca, del resto, alcun 4): sicché le obiezioni mosse da parte ricorrente sulla non riconducibilità al mese di giugno del 2024 della schermata prodotta dall’Amministrazione appaiono, allo stato degli atti, vieppiù consistenti e documentate;
Considerato, pertanto, che nella presente fase cautelare il ricorso risulta sorretto dal necessario fumus boni iuris, atteso che, se è vero che la mancata attivazione dei corsi di recupero può non costituire ex se causa di illegittimità della mancata ammissione alla classe successiva (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sentenza n. 2493/2024), è altrettanto vero, però, che la famiglia dell’alunno destinatario del provvedimento di sospensione del giudizio sulla ammissione alla classe successiva deve essere tempestivamente resa edotta delle scelte organizzative compiute dall’Istituto scolastico, affinché sia consentito alla famiglia stessa e allo studente di organizzarsi, ove necessario, autonomamente e per tempo, oltre che causa cognita, ai fini del recupero dei debiti formativi;
Ritenuto quindi, alla luce degli atti di causa, che non risulta che la famiglia del -OMISSIS- sia stata in alcun modo tempestivamente informata né delle iniziative di recupero che l’Istituto scolastico avrebbe eventualmente assunto, né dei programmi didattici che avrebbero dovuto guidare le autonome iniziative e attività che lo studente avrebbe dovuto intraprendere al fine di sanare i propri debiti formativi;
Ritenuto, altresì, che la domanda cautelare appare sorretta anche dal paventato periculum in mora, atteso che la mancata ammissione alla classe successiva del minore comporta la perdita dell’anno scolastico (oltre a determinare la necessità di separarsi dal proprio gruppo amicale);
Con la detta ordinanza il Tribunale ha pertanto disposto “ la sospensione dell’efficacia del provvedimento di cui al gravato Verbale di scrutinio n. 6 del -OMISSIS-, con la conseguente necessità, da parte degli Organi scolastici, di ammissione interinale dell’alunno alla classe successiva ”.
Il Consiglio di Stato – Sez. VII, adìto in grado di appello, confermava siffatta ordinanza cautelare.
5. In vista dell’udienza pubblica del 16 luglio 2025 i ricorrenti, in data 14 giugno 2025, hanno depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. con la quale hanno rappresentato che “ il Consiglio di classe deliberando l’ammissione all’esame di maturità ha di fatto espresso un nuovo giudizio ed emesso un nuovo provvedimento che implicitamente supera il precedente verbale di scrutinio di non ammissione alla classe V” ( cfr. memoria citata, pag. 6 ) : alla luce di tale sopravvenienza i ricorrenti hanno già chiesto al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
6. Anche la difesa erariale depositava, in data 14 giugno 2025, una memoria ex art. 73 c.p.a., con la quale insisteva nelle proprie tesi.
7. Entrambe le parti hanno indi depositato degli scritti di replica con i quali, in considerazione dell’intervenuta ammissione del minore all’esame di maturità, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
8. In data 7.7.2025 la parte ricorrente ha, infine, documentato l’intervenuto superamento dell’esame di maturità da parte dell’alunno.
9. All’udienza pubblica del 16.7.2025 la difesa di parte ricorrente si è riportata alle conclusioni già formulate nelle memorie scritte, e anche l’Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Al termine della discussione la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
11. Al riguardo il Collegio rileva che nel caso di specie debba trovare applicazione il c.d. principio dell'assorbimento, elaborato dalla giurisprudenza proprio con precipuo riferimento al superamento degli esami di maturità (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 438; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. V, 10 luglio 2024, n. 2117; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III-bis, 22 marzo 2023, n. 4964; T.A.R. Emilia – Romagna - Bologna, Sez. I, 2 febbraio 2023, n. 62), in virtù del quale il superamento dell'esame di Stato, a cui il candidato sia stato ammesso con riserva dal giudice, assorbe l'iniziale giudizio sfavorevole oggetto di gravame, poiché il riportato esito positivo del superiore esame presuppone un apprezzamento globale del candidato, e va, quindi, configurato come decisiva sopravvenienza favorevole al ricorrente, tale da determinare il consolidamento del titolo da ultimo acquisito dallo studente.
12. Da ciò consegue, quindi, la necessità di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, in quanto la sopravvenienza indicata appalesa, alla luce dei principi sopra richiamati, l’oggettivo venir meno dell’interesse alla decisione sul merito della controversia.
13. La natura della vicenda contenziosa e le sue peculiarità fattuali giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela, nonché a quello di ogni altro dato idoneo a identificare i medesimi interessati.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.