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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 852/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 852/2022
TRA
Parte_1
attore
E
Controparte_1
convenuto
E
Controparte_2 terzo chiamato in causa
Oggi 7.2.2025 innanzi al dott. Roberto Pattarone è comparso l'Avv. Barbara Baratta per l'attore, l'Avv.
Andrea Saltarelli per il convenuto e l'Avv. Claudio Biscetti per il terzo chiamato in causa. Dopo breve discussione orale ordinata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., durante la quale le parti illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni cui si riportano, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che i procuratori delle parti rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
Al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata allo stesso, della quale viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come di seguito trascritti.
IL GOP
Roberto Pattarone
pagina 1 di 11 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Terni
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, all'udienza 7.2.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 852/2022 R.G. Affari Civili
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Baratta (C.F. Parte_1 C.F._1
,) ed elett.te dom.to nel suo studio in Terni, Via Goldoni 41, in forza di procura C.F._2 in calce all'atto di citazione.
Attore
E
(C.F. , in persona del suo socio accomandatario Controparte_1 P.IVA_1
e legale rapp.te pro-tempore, ed elettivamente domiciliata in Terni Via San Controparte_3
Nicandro 39 presso lo studio dell'Avv. Andrea Santarelli che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione risposta.
Convenuto
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del suo procuratore ad negotia legale Controparte_4 P.IVA_2
rapp.te pro-tempore Dr. ed elett.te dom.ta a Terni, in Corso del Popolo, 63, presso e Controparte_5
pagina 2 di 11 nello studio dell'Avv. Claudio Biscetti, che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione risposta.
Terzo chiamato in causa
Oggetto: lesione personale.
Trattenuta in decisione sulle conclusioni come dal presente verbale nella parte che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva in giudizio presso il Tribunale di Terni la Parte_1 [...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Controparte_1
Terni, ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare le responsabilità della società convenuta per le ragioni di cui in narrativa e, pertanto, condannare la a risarcire in favore di CP_1 Parte_1
la somma di € 17.619,70, o quella maggiore o minore ri_tenuta di giustizia, oltre
[...]
personalizzazione del danno, interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Con vittoria delle spese e competenze tutte di lite, da distrarsi”. Riferiva parte attrice, quale socio del circolo sportivo
ASD Tennis Club Terni, che il 7.8.21, alle ore 19 circa, si trovava a giocare una partita di doppio sul campo n. 5 di terra rossa della predetta struttura sita in Strada della Romita 11, nell'ambito del torneo sociale “Il Conte”; che, durante una fase di gioco, il si accingeva al recupero di una palla in Parte_1 prossimità dell'angolo del campo n. 5 (zona balaustra che lo divide dal campo 6, lato campo n. 8); che nell'effettuare lo spostamento verso destra, per cercare di recuperare la suddetta palla, appoggiava il piede sinistro e, dopo aver regolarmente colpito la stessa, improvvisamente la terra rossa cedeva al contatto con il piede stesso (originando una buca di profondità di almeno cm. 6/7), procurando la caduta in terra dell'odierno attore ed una grave distorsione alla caviglia sinistra;
che il veniva Parte_1
quindi immediatamente soccorso e trasportato presso la locale Azienda Ospedaliera Santa Maria di
Terni ed, in quella sede, veniva sottoposto agli opportuni esami ove gli veniva diagnosticata la
“distorsione alla caviglia sinistra”; che, a seguito di consulenza ortopedica ed ulteriori accertamenti, veniva accertata la lesione del legamento peroneo astragalico anteriore;
che si sottoponeva quindi a visita medico-legale dal Dott. il quale accertava che il fatto aveva originato una invalidità Per_1 temporanea di complessivi 120 giorni e una invalidità permanente del 5% per “una compromissione anatomo-funzionale dell'arto inferiore sinistro ed in particolare a carico della caviglia sinistra;
… instabilità di quest'ultima articolazione per lassità da lacerazione del peroneo astragalico anteriore,
pagina 3 di 11 un'ipotrofia della muscolatura del polpaccio ed un edema persistente a carico del collo del piede sinistro con deficit articolare”, con un danno ammontante a complessivi € 17.619,70 (di cui € 6.696,00 per danno biologico permanente, € 7.425,00 per invalidità temporanea, oltre personalizzazione), incluse le spese sanitarie sostenute per le cure, pari a € 3.498,70; che l'evento dannoso occorso risulta totalmente ascrivibile alla società gerente l'ASD Tennis Club Terni, ossia la
[...]
, soggetto giuridico, appunto, che si occupava della gestione e manutenzione Controparte_1
del circolo tennistico e delle relative strutture;
che il punto in cui era avvenuta la caduta, la causa della stessa andava ricercata nella intrinseca pericolosità del dislivello e del cedimento della terra che costituiva la superficie del campo, che ne comprovava la non visibilità ed insidiosità e l'oggettiva pericolosità del campo, il quale, a causa della mancata vigilanza ed adeguata manutenzione da parte della aveva creato un'evidente insidia per chi ne faceva uso in quel determinato momento CP_1
gravante sul soggetto custode (ex art. 2051 c.c.) o una responsabilità per l'occorso poteva comunque ravvisarsi ex art. 2043 c.c.
La si costituiva contestando le avverse lamentele e così Controparte_1 concludendo: “Nel merito, ove venisse accertato che i danni di cui si richiede il risarcimento con il presente giudizio siano riconducibili alla ex artt. 2043 o 2051 c.c., dichiarare la compagnia CP_1
chiamata tenuta a manlevare la società convenuta dalle pretese attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento delle somme che saranno liquidate in favore dell'attore ed alle spese e competenze di lite di tutte le parti (con dichiarazione implicita di nullità della clausola di cui all'art. 21 delle c.g.a.”.
Deduceva parte convenuta che la richiesta risarcitoria avanzata era eccessiva e non commisurata con necessaria dimostrazione del danno occorso e della congruità della somma reclamata per ogni singola voce. Ad ogni buon conto, nella ipotesi in cui fosse riconosciuta una responsabilità della società convenuta per l'evento di cui è causa, il danno da liquidarsi doveva essere garantito dalla CP_6
di cui si richiedeva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio ex art 269 c.p.c. (cui è stata
[...]
inoltrata regolare denuncia di sinistro, rubricato al n. 1-8101-2021- 0596388), in forza della polizza
“RC Rischi Diversi” n. 747102898 (già n. 0210510373084), stipulata dalla il 10.12.2013. CP_1
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la la quale concludeva nel Controparte_6
“rigettare la domanda attrice, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, comunque, assolvere la da ogni domanda contro la stessa proposta;
in subordine, Controparte_4
qualora e nella misura in cui la domanda attrice risulti – in tutto o in parte - fondata e provata, contenere la liquidazione dell'effettivo danno subito dall'attore nei limiti del giusto e del provato e contenere l'eventuale condanna della a tenere indenne la Controparte_4
convenuta/chiamante dalle pretese attrici, in conseguenza del totale o parziale CP_1
pagina 4 di 11 accoglimento delle stesse, nella misura proporzionata alle minoritarie e, comunque, effettive e dirette responsabilità della propria assicurata ed all'effettiva entità del danno, ed entro i limiti e nel rispetto delle esclusioni, delimitazioni, massimali, scoperti e franchigie normativamente e pattiziamente fissati
e previsti dalla polizza e dalle condizioni della stessa.”. Il Terzo chiamato in causa rilevava che non si contestava l'esistenza e l'operatività, nella fattispecie, della garanzia assicurativa ma si contestava,
l'assunto difensivo a, secondo il quale l'art. 21 delle c.g.a. doveva ritenersi affetto da nullità, nella parte in cui escludeva che l'assicuratore fosse obbligato a rimborsare all'assicurato le spese “..per legali o tecnici che non siano da essa designati ..” e che la società assicuratrice non fosse tenuta a rifondere, al convenuto/assicurato, le spese legali relative alla sua autonoma costituzione nel presente giudizio;
che si contestava quanto richiesto dall'attore, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, giacchè infondato in fatto ed in diritto e non provato e, in ogni caso, sproporzionato ed eccessivo rispetto all'effettivo danno subito come diretta conseguenza dell'evento de quo e delle effettive (insussistenti) responsabilità della medesima;
che l'evento non risultava essere avvenuto con le modalità da parte attrice descritte e, comunque, con modalità idonee a far sorgere responsabilità addebitabili alla società convenuta, né ai sensi dell'art. 2051 c.c. né ai sensi dell'art, 2043 c.c.. e che fosse insussistente una situazione di fatto tale da mettere in pericolo l'incolumità degli utenti e/o caratterizzata da non visibilità
e da imprevedibilità, nonché l'inesistenza del nesso di causalità dell'evento con le effettive caratteristiche del luogo del suo verificarsi e l'insussistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, necessari a farne sorgere la responsabilità; che, in via subordinata, si eccepiva che, anche qualora fosse riconosciuta e provata la responsabilità della questa non poteva che essere di natura CP_1 concorsuale e di grado minoritario;
che l'eventuale condanna della a Controparte_4
tenere indenne detta convenuta dalle pretese attrici, doveva essere proporzionata alle effettive e dirette responsabilità dell'assicurata ed all'effettiva entità del danno e doveva essere adeguata e contenuta entro i limiti e nel rispetto di quanto contrattualmente stabilito e delle esclusioni, delimitazioni, scoperti, massimali e franchigie normativamente e pattiziamente fissati.
La causa veniva istruita mediante prova per interrogatorio formale, prova testimoniale, documentale e
CTU medico-legale.
La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
La responsabilità ex art. 2051 c.c., che in base al principio del iura novit curia, questo giudice ritiene applicabile alla fattispecie, per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo e, perché detta responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito,
pagina 5 di 11 fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa – che ne è fonte immediata -, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Dunque, nella responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza della sussistenza dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa e la produzione del danno stesso.
L'art. 2051, infatti, pone una responsabilità oggettiva a carico del custode che presuppone la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il fatto dannoso e si considera superata soltanto allorquando il custode fornisca la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato a cui va equiparata la causa estranea, comprensiva anche del fatto dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
La prova del nesso di causalità, quindi, che il danneggiato deve fornire, si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, considerata nella sua globalità e non nelle sue parti specificamente pericolose, senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass, 01/6767; Cass. 01/2331; Cass. 97/7276).
Come affermato dalla Suprema corte “ la responsabilità di cose in custodia ex art 2051 c.c. sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno”. (cfr. ex multis cass. civ. n.11592/2010).
La disciplina dell'articolo 2051 c.c. risulta applicabile in quanto l'incidente appare riconducibile all'evento de quo. Va ricordato (cfr.Cass. n.2660/2013) che il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 cod. civ. sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo, come nella fattispecie, ben potendo anche esse essere idonee, in concorso di altri fattori causali, a cagionare danni: "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha
l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui
pagina 6 di 11 il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che
l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.".
Nella ricostruzione delle modalità del sinistro, appaiono di particolare utilità le dichiarazioni del teste escusso, il quale ha confermato i capitoli 4), 5) e 6) della memoria istruttoria ex art 183, VI co., n.2,
c.p.c., di parte attrice, ovvero che il nel mentre stava effettuando un'operazione di Parte_1
spostamento verso destra per cercare di recuperare la palla, appoggiava il piede sinistro e, dopo averla colpita, la terra rossa cedeva al contatto con il piede originando una buca nel punto di appoggio del piede stesso;
quanto precede emerge dalla dichiarazione del teste maestro di tennis - Testimone_1 lavoratore autonomo e come tale indifferente all'esito della lite, che ha visto cadere il (nel Parte_1 confermare l'evento ha precisato “io c'ero ed ho visto la dinamica, avevo lavorato tutto il giorno in quel posto.”); i rilievi fotografici indicanti una oggettiva disomogeneità sulla superficie del campo da tennis, luogo dell'evento, supportano la dinamica rappresentata, oltre che essere stati confermati dai testi escussi (il teste ha confermato di aver scattato le fotografie in Testimone_2
argomento). Le superiori considerazioni rendono verosimile la caduta del a seguito della Parte_1
cessione del terreno nel punto di appoggio del piede (senza che assuma valore la conoscenza del campo da parte dell'attore per averlo utilizzato precedentemente), in ragione che l'attività ordinaria di manutenzione dei campi da tennis in terra rossa consta di regolare tiraggio con apposito telo, bagnatura del campo e passaggio del rullo per compattarne la superficie, tanto che l'anzidetto teste Testimone_1 ha precisato “che le prime due operazioni si fanno ogni cambio di campo prenotato mentre il passaggio del rullo può avvenire circa due volte al giorno”. Ne deriva che il passaggio del rullo, essenziale per ottenere una superficie omogenea e senza avvallamenti, appare probabile che non sia stata effettuato prima della partita dell'attore, né parte convenuta ed il terzo chiamato in causa hanno fornito elementi di segno contrario e, per l'effetto, i medesimi, non hanno assolto all'onere probatorio dell'esistenza del caso fortuito, e vanno condannati in solido al risarcimento, in favore dell'attore, dei danni subiti in occasione del descritto evento.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, dalla documentazione in atti e dalla relazione del CTU, logicamente argomentata e condivisa (anche nella replica alle osservazione del ctp di parte convenuta) da questo Giudice non ravvisandosi valide ragioni per disattenderla, risulta come (v. pag.7 della relazione): “ A causa dell'evento di causa del 07/08/2021 (caduta a terra durante una partita a tennis),
pagina 7 di 11 il sig. , all'epoca di anni 58, ha riportato una distorsione della caviglia sinistra con Parte_1
lacerazione parziale del legamento peroneo-astragalico anteriore”, ed i cui postumi residuati sono stati così quantificati: “ è possibile ammettere un periodo di inabilità temporanea biologica totale al
100% di 7 giorni, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75% di 30 giorni, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 50% di 20 giorni ed un ulteriore periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 25% di 20 giorni. I postumi residuati sono rappresentati da rigidità della caviglia sinistra specie al mattino, episodi di cedimento articolare alla deambulazione su terreno sconnesso, limitazione dei movimenti della caviglia,, persistenza di edema perimalleolare esterno con aumento volumetrico intermalleolare di 0,5 cm e al mesopiede di 1 cm;
riferito dolore palpatorio in sede sottomalleolare esterna e anteriormente al malleolo esterno. I postumi descritti, visto il periodo di tempo trascorso dal trauma, possono considerarsi stabilizzati e produttivi di un esclusivo danno biologico permanente che, con riferimento alle più comunemente utilizzate tabelle di legge, è valutabile nella misura dell'2,5% del totale “ (v. pagg.8 e 9). Le spese mediche ritenute congrue sono pari ad € 2651,50, senza previsione di spese future.
Nella quantificazione dei danni, quanto al danno biologico permanente e temporaneo, si farà ricorso, trattandosi di postumi di lieve entità – 2,5%- , alle tabelle applicate dal Tribunale di Milano 2024, in quanto strutturate e concepite in funzione del nuovo inquadramento concettuale “unitario” del danno non patrimoniale e ritenute dalla Suprema corte come riferimento unico nazionale (cfr. cass.civ.
n.12408/2011); quindi, il danno biologico per invalidità permanente, stimato dal CTU in misura del
2,5%, va liquidato all'attualità nella somma di € 2.879,80 in rapporto all'età dell'attore (58 anni) al momento dell'infortunio.
Bisogna prestare attenzione a non liquidare tale pregiudizio due volte: la prima a titolo di danno alla salute, la seconda a titolo di personalizzazione;
infatti, La personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, e non può quindi costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa, tanto più che la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute
e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell'ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico;
l'evidenziata impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno biologico
"standard" (cass. n.25164/2020). Nella fattispecie, la generica rappresentazione del mancato godimento di una vacanza dedicata al tennis clinic in Croazia (riconducibile ad uno stato d'animo di mero dispiacere e fastidio) non apporta elementi significativi in ordine a specifiche ed eccezionali pagina 8 di 11 conseguenze dell'evento dannoso, sicchè va esclusa ogni “personalizzazione” del danno.
Per quanto attiene all'inabilità temporanea, la tabella di Milano del 2024, cui si è fatto ricorso, prevede un importo giornaliero base di € 115,00, da ritenersi congruo nella misura di € 125,00 (importo utilizzato): 1) € 875 (7 giorni per invalidità temporanea totale), 2) € 2.812,5 (30 giorni) per il periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, 3) € 1.250 (20 giorni) per il periodo di inabilità temporanea parziale al 50% e 4) € 625 (20 giorni) per il periodo di inabilità temporanea parziale al 25%, per un totale di € 5.562,5.
Quindi, la somma sarà complessivamente pari ad € 8.442,3; su tale somma, devalutata alla data del sinistro, va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal giorno del sinistro alla data del deposito della presente sentenza ed oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo da calcolarsi sull'importo iniziale annualmente rivalutato, nonché gli ulteriori interessi da oggi al saldo.
Infine, il danno patrimoniale per spese mediche subito dall'attore è quantificabile in € 2.651,50, somma di fatto ritenuta congrua dal CTU come su precisato.
In definitiva, il danno complessivo ammonta ad € 11.093,8 che dovrà essere risarcito a
[...] in solido da , quale società gerente l'ASD Tennis Parte_1 Controparte_1
Club Terni, e dalla quale compagnia assicuratrice in forza dell'incontestata Controparte_2
operatività (v. pag 3 della comparsa di costituzione del terzo chiamato in causa) della polizza “RC
Rischi Diversi” n. 747102898 (già n. 0210510373084), stipulata dalla il 10.12.2013 che dovrà CP_1
essere manlevata dalla propria compagnia assicuratrice.
Alla soccombenza seguono le spese di lite compensate nella misura di 1/2, attesa la consistente riduzione del quantum risarcitorio rispetto a quello domandato (cfr. cass. n. 516/2020) che determina ipotesi di parziale soccombenza dell'attrice e sono liquidate come in dispositivo secondo il tariffario vigente relativo al terzo scaglione;
gli oneri della C.T.U., come liquidati in atti, devono gravare per l'intero, sulla parte convenuta e sul terzo chiamato in causa in solido.
L dovrà, altresì, risarcire le spese legali della parte convenuta. Controparte_2
Infatti, questo giudice ritiene di aderire a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v.Cass.
n.19176/2014) per il quale nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obiettivo dell'imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. La Corte si è soffermata in particolare sulla corretta applicazione dell'art. 1917 comma 3 c.c. in tema di ripartizione delle spese sopportate dall'assicurato affermando che “Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di
pagina 9 di 11 aver subito danni, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo.
Ne consegue che, pure nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso
l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art.
1917, terzo comma, cod. civ.”; ne consegue che la clausola contrattuale difforme (cfr. l'art 21 delle c.g.a.), in quanto volta a derogare alla regola legale così come interpretata dai giudici di legittimità a tutto vantaggio della compagnia di assicurazione va ritenuta abusiva e dunque improduttiva di effetti, atteso ancora che con pec del 14.4.2022, il difensore dell'assicurato ha richiesto contezza al terzo chiamato in causa in ordine all'operatività della garanzia della polizza nonché dell'intenzione di procedere alla gestione del contenzioso, senza avere avuto riscontro;
pertanto, nel caso di specie, è fondata la domanda di manleva della parte convenuta verso la compagnia, che dovrà quindi provvedere alla rifusione delle spese sostenute dl medesimo (vista la nota spese depositata), liquidate come in dispositivo, secondo tariffari minimi attesa la non complessità della lite e della ridotta attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea.
2) condanna in solido e l' a Controparte_1 Controparte_2 pagare a la somma complessiva di € € 11.093,8 oltre gli interessi e rivalutazione secondo i criteri e con le decorrenze indicate in motivazione;
3) compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna in solido Controparte_1
e l' a rifondere la restante parte in favore di pari ad €
[...] Controparte_2
2.538,00, oltre le spese generali del 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratisi antistatario;
4) condanna in solido e l' a Controparte_1 Controparte_2
rimborsare a le spese relative alle competenze del CTU, come liquidate in atti. Parte_1
5) condanna l' a tenere indenne Controparte_2 Controparte_1
i quanto questi verserà a parte attrice in forza della presente condanna;
[...]
6) condanna l' alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_2 [...]
pari ad € 2.538,00, di cui € 239,00 per spese, oltre le spese generali del Controparte_1
15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratisi antistatario.
pagina 10 di 11 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione del verbale che la contiene, immediatamente depositata in cancelleria
Terni, 7 febbraio 2025
Il GOP
Roberto Pattarone
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 852/2022
TRA
Parte_1
attore
E
Controparte_1
convenuto
E
Controparte_2 terzo chiamato in causa
Oggi 7.2.2025 innanzi al dott. Roberto Pattarone è comparso l'Avv. Barbara Baratta per l'attore, l'Avv.
Andrea Saltarelli per il convenuto e l'Avv. Claudio Biscetti per il terzo chiamato in causa. Dopo breve discussione orale ordinata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., durante la quale le parti illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni cui si riportano, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che i procuratori delle parti rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
Al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata allo stesso, della quale viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come di seguito trascritti.
IL GOP
Roberto Pattarone
pagina 1 di 11 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Terni
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, all'udienza 7.2.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 852/2022 R.G. Affari Civili
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Baratta (C.F. Parte_1 C.F._1
,) ed elett.te dom.to nel suo studio in Terni, Via Goldoni 41, in forza di procura C.F._2 in calce all'atto di citazione.
Attore
E
(C.F. , in persona del suo socio accomandatario Controparte_1 P.IVA_1
e legale rapp.te pro-tempore, ed elettivamente domiciliata in Terni Via San Controparte_3
Nicandro 39 presso lo studio dell'Avv. Andrea Santarelli che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione risposta.
Convenuto
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del suo procuratore ad negotia legale Controparte_4 P.IVA_2
rapp.te pro-tempore Dr. ed elett.te dom.ta a Terni, in Corso del Popolo, 63, presso e Controparte_5
pagina 2 di 11 nello studio dell'Avv. Claudio Biscetti, che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione risposta.
Terzo chiamato in causa
Oggetto: lesione personale.
Trattenuta in decisione sulle conclusioni come dal presente verbale nella parte che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva in giudizio presso il Tribunale di Terni la Parte_1 [...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Controparte_1
Terni, ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare le responsabilità della società convenuta per le ragioni di cui in narrativa e, pertanto, condannare la a risarcire in favore di CP_1 Parte_1
la somma di € 17.619,70, o quella maggiore o minore ri_tenuta di giustizia, oltre
[...]
personalizzazione del danno, interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Con vittoria delle spese e competenze tutte di lite, da distrarsi”. Riferiva parte attrice, quale socio del circolo sportivo
ASD Tennis Club Terni, che il 7.8.21, alle ore 19 circa, si trovava a giocare una partita di doppio sul campo n. 5 di terra rossa della predetta struttura sita in Strada della Romita 11, nell'ambito del torneo sociale “Il Conte”; che, durante una fase di gioco, il si accingeva al recupero di una palla in Parte_1 prossimità dell'angolo del campo n. 5 (zona balaustra che lo divide dal campo 6, lato campo n. 8); che nell'effettuare lo spostamento verso destra, per cercare di recuperare la suddetta palla, appoggiava il piede sinistro e, dopo aver regolarmente colpito la stessa, improvvisamente la terra rossa cedeva al contatto con il piede stesso (originando una buca di profondità di almeno cm. 6/7), procurando la caduta in terra dell'odierno attore ed una grave distorsione alla caviglia sinistra;
che il veniva Parte_1
quindi immediatamente soccorso e trasportato presso la locale Azienda Ospedaliera Santa Maria di
Terni ed, in quella sede, veniva sottoposto agli opportuni esami ove gli veniva diagnosticata la
“distorsione alla caviglia sinistra”; che, a seguito di consulenza ortopedica ed ulteriori accertamenti, veniva accertata la lesione del legamento peroneo astragalico anteriore;
che si sottoponeva quindi a visita medico-legale dal Dott. il quale accertava che il fatto aveva originato una invalidità Per_1 temporanea di complessivi 120 giorni e una invalidità permanente del 5% per “una compromissione anatomo-funzionale dell'arto inferiore sinistro ed in particolare a carico della caviglia sinistra;
… instabilità di quest'ultima articolazione per lassità da lacerazione del peroneo astragalico anteriore,
pagina 3 di 11 un'ipotrofia della muscolatura del polpaccio ed un edema persistente a carico del collo del piede sinistro con deficit articolare”, con un danno ammontante a complessivi € 17.619,70 (di cui € 6.696,00 per danno biologico permanente, € 7.425,00 per invalidità temporanea, oltre personalizzazione), incluse le spese sanitarie sostenute per le cure, pari a € 3.498,70; che l'evento dannoso occorso risulta totalmente ascrivibile alla società gerente l'ASD Tennis Club Terni, ossia la
[...]
, soggetto giuridico, appunto, che si occupava della gestione e manutenzione Controparte_1
del circolo tennistico e delle relative strutture;
che il punto in cui era avvenuta la caduta, la causa della stessa andava ricercata nella intrinseca pericolosità del dislivello e del cedimento della terra che costituiva la superficie del campo, che ne comprovava la non visibilità ed insidiosità e l'oggettiva pericolosità del campo, il quale, a causa della mancata vigilanza ed adeguata manutenzione da parte della aveva creato un'evidente insidia per chi ne faceva uso in quel determinato momento CP_1
gravante sul soggetto custode (ex art. 2051 c.c.) o una responsabilità per l'occorso poteva comunque ravvisarsi ex art. 2043 c.c.
La si costituiva contestando le avverse lamentele e così Controparte_1 concludendo: “Nel merito, ove venisse accertato che i danni di cui si richiede il risarcimento con il presente giudizio siano riconducibili alla ex artt. 2043 o 2051 c.c., dichiarare la compagnia CP_1
chiamata tenuta a manlevare la società convenuta dalle pretese attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento delle somme che saranno liquidate in favore dell'attore ed alle spese e competenze di lite di tutte le parti (con dichiarazione implicita di nullità della clausola di cui all'art. 21 delle c.g.a.”.
Deduceva parte convenuta che la richiesta risarcitoria avanzata era eccessiva e non commisurata con necessaria dimostrazione del danno occorso e della congruità della somma reclamata per ogni singola voce. Ad ogni buon conto, nella ipotesi in cui fosse riconosciuta una responsabilità della società convenuta per l'evento di cui è causa, il danno da liquidarsi doveva essere garantito dalla CP_6
di cui si richiedeva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio ex art 269 c.p.c. (cui è stata
[...]
inoltrata regolare denuncia di sinistro, rubricato al n. 1-8101-2021- 0596388), in forza della polizza
“RC Rischi Diversi” n. 747102898 (già n. 0210510373084), stipulata dalla il 10.12.2013. CP_1
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la la quale concludeva nel Controparte_6
“rigettare la domanda attrice, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, comunque, assolvere la da ogni domanda contro la stessa proposta;
in subordine, Controparte_4
qualora e nella misura in cui la domanda attrice risulti – in tutto o in parte - fondata e provata, contenere la liquidazione dell'effettivo danno subito dall'attore nei limiti del giusto e del provato e contenere l'eventuale condanna della a tenere indenne la Controparte_4
convenuta/chiamante dalle pretese attrici, in conseguenza del totale o parziale CP_1
pagina 4 di 11 accoglimento delle stesse, nella misura proporzionata alle minoritarie e, comunque, effettive e dirette responsabilità della propria assicurata ed all'effettiva entità del danno, ed entro i limiti e nel rispetto delle esclusioni, delimitazioni, massimali, scoperti e franchigie normativamente e pattiziamente fissati
e previsti dalla polizza e dalle condizioni della stessa.”. Il Terzo chiamato in causa rilevava che non si contestava l'esistenza e l'operatività, nella fattispecie, della garanzia assicurativa ma si contestava,
l'assunto difensivo a, secondo il quale l'art. 21 delle c.g.a. doveva ritenersi affetto da nullità, nella parte in cui escludeva che l'assicuratore fosse obbligato a rimborsare all'assicurato le spese “..per legali o tecnici che non siano da essa designati ..” e che la società assicuratrice non fosse tenuta a rifondere, al convenuto/assicurato, le spese legali relative alla sua autonoma costituzione nel presente giudizio;
che si contestava quanto richiesto dall'attore, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, giacchè infondato in fatto ed in diritto e non provato e, in ogni caso, sproporzionato ed eccessivo rispetto all'effettivo danno subito come diretta conseguenza dell'evento de quo e delle effettive (insussistenti) responsabilità della medesima;
che l'evento non risultava essere avvenuto con le modalità da parte attrice descritte e, comunque, con modalità idonee a far sorgere responsabilità addebitabili alla società convenuta, né ai sensi dell'art. 2051 c.c. né ai sensi dell'art, 2043 c.c.. e che fosse insussistente una situazione di fatto tale da mettere in pericolo l'incolumità degli utenti e/o caratterizzata da non visibilità
e da imprevedibilità, nonché l'inesistenza del nesso di causalità dell'evento con le effettive caratteristiche del luogo del suo verificarsi e l'insussistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, necessari a farne sorgere la responsabilità; che, in via subordinata, si eccepiva che, anche qualora fosse riconosciuta e provata la responsabilità della questa non poteva che essere di natura CP_1 concorsuale e di grado minoritario;
che l'eventuale condanna della a Controparte_4
tenere indenne detta convenuta dalle pretese attrici, doveva essere proporzionata alle effettive e dirette responsabilità dell'assicurata ed all'effettiva entità del danno e doveva essere adeguata e contenuta entro i limiti e nel rispetto di quanto contrattualmente stabilito e delle esclusioni, delimitazioni, scoperti, massimali e franchigie normativamente e pattiziamente fissati.
La causa veniva istruita mediante prova per interrogatorio formale, prova testimoniale, documentale e
CTU medico-legale.
La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
La responsabilità ex art. 2051 c.c., che in base al principio del iura novit curia, questo giudice ritiene applicabile alla fattispecie, per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo e, perché detta responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito,
pagina 5 di 11 fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa – che ne è fonte immediata -, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Dunque, nella responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza della sussistenza dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa e la produzione del danno stesso.
L'art. 2051, infatti, pone una responsabilità oggettiva a carico del custode che presuppone la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il fatto dannoso e si considera superata soltanto allorquando il custode fornisca la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato a cui va equiparata la causa estranea, comprensiva anche del fatto dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
La prova del nesso di causalità, quindi, che il danneggiato deve fornire, si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, considerata nella sua globalità e non nelle sue parti specificamente pericolose, senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass, 01/6767; Cass. 01/2331; Cass. 97/7276).
Come affermato dalla Suprema corte “ la responsabilità di cose in custodia ex art 2051 c.c. sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno”. (cfr. ex multis cass. civ. n.11592/2010).
La disciplina dell'articolo 2051 c.c. risulta applicabile in quanto l'incidente appare riconducibile all'evento de quo. Va ricordato (cfr.Cass. n.2660/2013) che il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 cod. civ. sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo, come nella fattispecie, ben potendo anche esse essere idonee, in concorso di altri fattori causali, a cagionare danni: "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha
l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui
pagina 6 di 11 il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che
l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.".
Nella ricostruzione delle modalità del sinistro, appaiono di particolare utilità le dichiarazioni del teste escusso, il quale ha confermato i capitoli 4), 5) e 6) della memoria istruttoria ex art 183, VI co., n.2,
c.p.c., di parte attrice, ovvero che il nel mentre stava effettuando un'operazione di Parte_1
spostamento verso destra per cercare di recuperare la palla, appoggiava il piede sinistro e, dopo averla colpita, la terra rossa cedeva al contatto con il piede originando una buca nel punto di appoggio del piede stesso;
quanto precede emerge dalla dichiarazione del teste maestro di tennis - Testimone_1 lavoratore autonomo e come tale indifferente all'esito della lite, che ha visto cadere il (nel Parte_1 confermare l'evento ha precisato “io c'ero ed ho visto la dinamica, avevo lavorato tutto il giorno in quel posto.”); i rilievi fotografici indicanti una oggettiva disomogeneità sulla superficie del campo da tennis, luogo dell'evento, supportano la dinamica rappresentata, oltre che essere stati confermati dai testi escussi (il teste ha confermato di aver scattato le fotografie in Testimone_2
argomento). Le superiori considerazioni rendono verosimile la caduta del a seguito della Parte_1
cessione del terreno nel punto di appoggio del piede (senza che assuma valore la conoscenza del campo da parte dell'attore per averlo utilizzato precedentemente), in ragione che l'attività ordinaria di manutenzione dei campi da tennis in terra rossa consta di regolare tiraggio con apposito telo, bagnatura del campo e passaggio del rullo per compattarne la superficie, tanto che l'anzidetto teste Testimone_1 ha precisato “che le prime due operazioni si fanno ogni cambio di campo prenotato mentre il passaggio del rullo può avvenire circa due volte al giorno”. Ne deriva che il passaggio del rullo, essenziale per ottenere una superficie omogenea e senza avvallamenti, appare probabile che non sia stata effettuato prima della partita dell'attore, né parte convenuta ed il terzo chiamato in causa hanno fornito elementi di segno contrario e, per l'effetto, i medesimi, non hanno assolto all'onere probatorio dell'esistenza del caso fortuito, e vanno condannati in solido al risarcimento, in favore dell'attore, dei danni subiti in occasione del descritto evento.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, dalla documentazione in atti e dalla relazione del CTU, logicamente argomentata e condivisa (anche nella replica alle osservazione del ctp di parte convenuta) da questo Giudice non ravvisandosi valide ragioni per disattenderla, risulta come (v. pag.7 della relazione): “ A causa dell'evento di causa del 07/08/2021 (caduta a terra durante una partita a tennis),
pagina 7 di 11 il sig. , all'epoca di anni 58, ha riportato una distorsione della caviglia sinistra con Parte_1
lacerazione parziale del legamento peroneo-astragalico anteriore”, ed i cui postumi residuati sono stati così quantificati: “ è possibile ammettere un periodo di inabilità temporanea biologica totale al
100% di 7 giorni, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75% di 30 giorni, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 50% di 20 giorni ed un ulteriore periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 25% di 20 giorni. I postumi residuati sono rappresentati da rigidità della caviglia sinistra specie al mattino, episodi di cedimento articolare alla deambulazione su terreno sconnesso, limitazione dei movimenti della caviglia,, persistenza di edema perimalleolare esterno con aumento volumetrico intermalleolare di 0,5 cm e al mesopiede di 1 cm;
riferito dolore palpatorio in sede sottomalleolare esterna e anteriormente al malleolo esterno. I postumi descritti, visto il periodo di tempo trascorso dal trauma, possono considerarsi stabilizzati e produttivi di un esclusivo danno biologico permanente che, con riferimento alle più comunemente utilizzate tabelle di legge, è valutabile nella misura dell'2,5% del totale “ (v. pagg.8 e 9). Le spese mediche ritenute congrue sono pari ad € 2651,50, senza previsione di spese future.
Nella quantificazione dei danni, quanto al danno biologico permanente e temporaneo, si farà ricorso, trattandosi di postumi di lieve entità – 2,5%- , alle tabelle applicate dal Tribunale di Milano 2024, in quanto strutturate e concepite in funzione del nuovo inquadramento concettuale “unitario” del danno non patrimoniale e ritenute dalla Suprema corte come riferimento unico nazionale (cfr. cass.civ.
n.12408/2011); quindi, il danno biologico per invalidità permanente, stimato dal CTU in misura del
2,5%, va liquidato all'attualità nella somma di € 2.879,80 in rapporto all'età dell'attore (58 anni) al momento dell'infortunio.
Bisogna prestare attenzione a non liquidare tale pregiudizio due volte: la prima a titolo di danno alla salute, la seconda a titolo di personalizzazione;
infatti, La personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, e non può quindi costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa, tanto più che la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute
e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell'ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico;
l'evidenziata impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno biologico
"standard" (cass. n.25164/2020). Nella fattispecie, la generica rappresentazione del mancato godimento di una vacanza dedicata al tennis clinic in Croazia (riconducibile ad uno stato d'animo di mero dispiacere e fastidio) non apporta elementi significativi in ordine a specifiche ed eccezionali pagina 8 di 11 conseguenze dell'evento dannoso, sicchè va esclusa ogni “personalizzazione” del danno.
Per quanto attiene all'inabilità temporanea, la tabella di Milano del 2024, cui si è fatto ricorso, prevede un importo giornaliero base di € 115,00, da ritenersi congruo nella misura di € 125,00 (importo utilizzato): 1) € 875 (7 giorni per invalidità temporanea totale), 2) € 2.812,5 (30 giorni) per il periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, 3) € 1.250 (20 giorni) per il periodo di inabilità temporanea parziale al 50% e 4) € 625 (20 giorni) per il periodo di inabilità temporanea parziale al 25%, per un totale di € 5.562,5.
Quindi, la somma sarà complessivamente pari ad € 8.442,3; su tale somma, devalutata alla data del sinistro, va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal giorno del sinistro alla data del deposito della presente sentenza ed oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo da calcolarsi sull'importo iniziale annualmente rivalutato, nonché gli ulteriori interessi da oggi al saldo.
Infine, il danno patrimoniale per spese mediche subito dall'attore è quantificabile in € 2.651,50, somma di fatto ritenuta congrua dal CTU come su precisato.
In definitiva, il danno complessivo ammonta ad € 11.093,8 che dovrà essere risarcito a
[...] in solido da , quale società gerente l'ASD Tennis Parte_1 Controparte_1
Club Terni, e dalla quale compagnia assicuratrice in forza dell'incontestata Controparte_2
operatività (v. pag 3 della comparsa di costituzione del terzo chiamato in causa) della polizza “RC
Rischi Diversi” n. 747102898 (già n. 0210510373084), stipulata dalla il 10.12.2013 che dovrà CP_1
essere manlevata dalla propria compagnia assicuratrice.
Alla soccombenza seguono le spese di lite compensate nella misura di 1/2, attesa la consistente riduzione del quantum risarcitorio rispetto a quello domandato (cfr. cass. n. 516/2020) che determina ipotesi di parziale soccombenza dell'attrice e sono liquidate come in dispositivo secondo il tariffario vigente relativo al terzo scaglione;
gli oneri della C.T.U., come liquidati in atti, devono gravare per l'intero, sulla parte convenuta e sul terzo chiamato in causa in solido.
L dovrà, altresì, risarcire le spese legali della parte convenuta. Controparte_2
Infatti, questo giudice ritiene di aderire a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v.Cass.
n.19176/2014) per il quale nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obiettivo dell'imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. La Corte si è soffermata in particolare sulla corretta applicazione dell'art. 1917 comma 3 c.c. in tema di ripartizione delle spese sopportate dall'assicurato affermando che “Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di
pagina 9 di 11 aver subito danni, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo.
Ne consegue che, pure nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso
l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art.
1917, terzo comma, cod. civ.”; ne consegue che la clausola contrattuale difforme (cfr. l'art 21 delle c.g.a.), in quanto volta a derogare alla regola legale così come interpretata dai giudici di legittimità a tutto vantaggio della compagnia di assicurazione va ritenuta abusiva e dunque improduttiva di effetti, atteso ancora che con pec del 14.4.2022, il difensore dell'assicurato ha richiesto contezza al terzo chiamato in causa in ordine all'operatività della garanzia della polizza nonché dell'intenzione di procedere alla gestione del contenzioso, senza avere avuto riscontro;
pertanto, nel caso di specie, è fondata la domanda di manleva della parte convenuta verso la compagnia, che dovrà quindi provvedere alla rifusione delle spese sostenute dl medesimo (vista la nota spese depositata), liquidate come in dispositivo, secondo tariffari minimi attesa la non complessità della lite e della ridotta attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea.
2) condanna in solido e l' a Controparte_1 Controparte_2 pagare a la somma complessiva di € € 11.093,8 oltre gli interessi e rivalutazione secondo i criteri e con le decorrenze indicate in motivazione;
3) compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna in solido Controparte_1
e l' a rifondere la restante parte in favore di pari ad €
[...] Controparte_2
2.538,00, oltre le spese generali del 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratisi antistatario;
4) condanna in solido e l' a Controparte_1 Controparte_2
rimborsare a le spese relative alle competenze del CTU, come liquidate in atti. Parte_1
5) condanna l' a tenere indenne Controparte_2 Controparte_1
i quanto questi verserà a parte attrice in forza della presente condanna;
[...]
6) condanna l' alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_2 [...]
pari ad € 2.538,00, di cui € 239,00 per spese, oltre le spese generali del Controparte_1
15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratisi antistatario.
pagina 10 di 11 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione del verbale che la contiene, immediatamente depositata in cancelleria
Terni, 7 febbraio 2025
Il GOP
Roberto Pattarone
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