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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6554 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2225/2020, riservata in decisione all'udienza del
14.5.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata Parte_1 C.F._1
all'atto di appello, dagli avv.ti. Luigi Boccalone (c.f. ) e Pellegrino C.F._2
CA (c.f. , presso il cui studio, sito Benevento (BN) alla Via C.F._3
Avellino n. 45, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(p. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giuste procure in atti, dall'avv.
EP TA (c.f. ) e dall'avv. Andrea Abbamonte (c.f. C.F._4
C.F._5
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 3.3.2017, , in qualità di Parte_1 proprietario di un fondo sito in San Giorgio La Molara (BN), in catasto al foglio 7 part.45, conveniva innanzi al Tribunale di Benevento la Controparte_1
RGn°2225/2020-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda s.r.l. al fine di sentir accertare l'illegittimo posizionamento delle turbine H21 e H22 dell' ad una distanza dal confine inferiore a quella legale nonché Controparte_2
l'occupazione di una porzione del proprio terreno dalla base della cabina dell'aerogeneratore; chiedeva, quindi, condannarsi la società convenuta alla riduzione in pristino con riferimento alla cabina elettrica nonché al pagamento di un indennizzo per indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., da quantificarsi nell'importo di €
1.528750,28.
1.2 A fondamento della domanda l'attore deduceva che il fondo di sua proprietà confinava con terreni di proprietà del Comune di S. Giorgio La Molara, identificati al catasto con le particelle 246 e 260 del foglio 7, su cui la società convenuta, dietro rilascio di concessione edilizia, aveva realizzato un parco eolico costituito da 33 aerogeneratori di cui due, quelli contraddisti dai numeri H 22 e H 21, erano stati realizzati a distanza dal confine inferiore a quella prevista dagli strumenti urbanistici locali.
1.3 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio la società Controparte_1
che eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione attiva, non avendo l'attore provato la titolarità della proprietà del fondo nonché la carenza di legittimazione passiva, dovendo proporsi l'azione nei confronti del , quale proprietario dei terreni su cui insiste il Controparte_3 CP_4
; inoltre la società convenuta eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della
[...] domanda di riduzione in pristino e di indennizzo per ingiustificato arricchimento nonché la prescrizione dell'azione proposta oltre dieci anni dall'installazione dell'aerogeneratore.
1.4 All'esito il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 285/2020, ha rigettato le domande avanzate da , compensando le spese di lite. Parte_1
1.5 Segnatamente, il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto che la realizzazione dei manufatti è avvenuta secondo schemi privatistici e che l'attore ha evocato la tutela di un diritto soggettivo;
ha, altresì, dichiarato infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, affermando che legittimato passivo, in ordine sia all'azione di riduzione in pristino per violazione delle distanze legali sia alla domanda di ingiustificato arricchimento, è il proprietario della costruzione che si assume realizzata in violazione delle previsioni
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda normative, anche ove si consideri che a trarre ingiustificato arricchimento dall'invasione dello spazio di proprietà dell'attore è la stessa società convenuta. Il Tribunale ha, tuttavia, rigettato le domande attoree stante l'inapplicabilità al caso di specie della tutela ripristinatoria;
in particolare, trattandosi di manufatti funzionali all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, non riconducibili ad attività realizzata "iure privatorum”, l'unico rimedio azionabile è la richiesta di indennità prevista dall'art. 46 l. 25 giugno 1865 n. 2359 e successivamente dall'art. 44 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, rimedio non esperito nella specie.
1.6 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 5.2.2020, con atto di citazione notificato il
16.6.2020 ha proposto appello, affidato a due motivi di gravame. Parte_1
1.7 Con il primo motivo di gravame l'appellante impugna il capo di sentenza in forza del quale il Tribunale ha qualificato come opere di pubblica utilità i manufatti realizzati dalla società convenuta in assenza di un atto amministrativo che li abbia dichiarati tali;
protesta, inoltre, che gli aerogeneratori e la cabina sono stati realizzati in difformità dalla concessione edilizia e dalle planimetrie catastali e che, pertanto, si è in presenza di un'attività materiale della società concessionaria posta in essere in carenza del potere derivato dal titolo concessorio legittimante la costruzione dell'impianto; ne consegue che nel caso in esame non è applicabile l'art. 44 del DPR 327/2001 né tantomeno l'art. 7 DPR 380/2001, che presuppongono la conformità dell'opera al progetto allegato alla concessione.
1.8 Con il secondo motivo di gravame l'appellante rimprovera al primo giudice di aver trascurato di considerare che la cabina insiste sul terreno dell'esponente e realizza, perciò, una insanabile occupazione appropriativa da parte della società concessionaria;
sostiene che la relativa indennità di occupazione deve essere commisurata all'indebito arricchimento conseguito dalla concessionaria, nettamente superiore all'ipotetico danno cagionato da perdita della porzione occupata, con conseguente inconfigurabilità dell'obbligazione risarcitoria.
1.9 Con comparsa depositata in data 10.11.2020 si è costituita in giudizio
[...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in Controparte_1 subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite. Ha spiegato, altresì, appello incidentale affidato a due motivi.
1.10 Con il primo motivo l'appellante incidentale impugna il capo di sentenza in forza del quale il Giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del GO in
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda favore del GA, ribadendo la qualificazione di pubblica utilità dell'opera, seppur realizzata in forza di strumenti privatistici.
1.11 Con il secondo motivo la società reitera le eccezioni sulla mancata prova del titolo di proprietà del terreno vantato dall'attore di primo grado nonché del difetto della propria legittimazione passiva, quale titolare di mero diritto di superficie sui fondi interessati dall' eolico, rimasti in proprietà del , da evocare CP_2 Controparte_3 in giudizio quanto meno ai fini della integrità del contradditorio.
1.12 All'esito di una prima riserva della causa in decisione, con ordinanza del 21.7.2023,
l'intestata Corte ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio disponendo una consulenza tecnica d'ufficio.
1.13 Espletata l'indagine peritale, all'udienza del 14.5.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato nuovamente la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 16.6.2020, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 5.2.2020.
2.1 Va respinto il primo motivo di appello incidentale, di cui si anticipa la trattazione per ragioni di priorità logico-giuridica.
Come riaffermato di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (SU 9448/2024), la controversia, instaurata dal proprietario di un fondo nei confronti di una società privata concessionaria dell'amministrazione comunale per la costruzione di una pala eolica, avente ad oggetto la pretesa di ripristino delle distanze legali tra il fondo ed il manufatto sito nell'area confinante, oltre al risarcimento dei danni, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché detta società è convenuta in giudizio non già come amministrazione o concessionaria che svolge il servizio di pubblica utilità di produzione e trasporto di energia nella rete elettrica nazionale, ma in quanto impresa costruttrice e proprietaria del manufatto, come tale responsabile del pregiudizio da questo causato, "staticamente", al terzo confinante
(in senso conforme già Cass., Sez. Un., 21/11/2011, n. 24410; Cass., Sez. Un., 1/04/2020,
n. 7636).
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Tale principio trova giustificazione nel rilievo che una siffatta controversia "non riguarda, in relazione al risultato pratico perseguito dall'attore, un'ipotesi d'incidenza della domanda sull'efficienza o funzionalità della rete elettrica, ma (…) evidenzia la prospettazione di uno spostamento del manufatto all'interno dell'area confinante a ripristino del regime delle distanze e l'applicazione di una sanzione indennitaria per la violazione del regime stesso e per i danni arrecati": essa esula, pertanto, sia dalla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, già prevista dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 80, così come sostituito dall'art. 7, comma primo, lett. a), della legge 21 luglio
2000, n. 205, con particolare richiamo ai servizi previsti dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, poi confluita nell'art. 133, comma primo, lett. c), cod. proc. amm., sia da quella già prevista dall'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per le controversie riguardanti le procedure e i provvedimenti in materia d'impianti di generazione di energia elettrica di cui al d.l. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile
2003, n. 55, e dall'art. 41 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti relativi ad infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica ricomprese nella rete di trasmissione nazionale, poi confluita nell'art. 133, comma primo, lett. o), cod. proc. amm.
La soluzione accolta risulta conforme al criterio generale costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto di giurisdizione, in virtù del quale ciò che assume rilievo ai fini dell'individuazione del giudice cui spetta la cognizione della controversia è, al di là della prospettazione delle parti, il petitum sostanziale della domanda, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ovverosia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale gli stessi costituiscono manifestazione (cfr. Cass.,
Sez. Un., 31/07/2018, n. 20350): sicché, ove, a sostegno della domanda di accertamento dell'insussistenza della servitù, l'attore faccia valere, come nella specie, la lesione del suo diritto di proprietà, derivante dalla realizzazione sul fondo confinante di un aerogeneratore posto a distanza inferiore a quella legale, non può dubitarsi della spettanza della controversia alla giurisdizione ordinaria, poiché ciò che viene messo in discussione non è un comportamento riconducibile anche indirettamente ad un potere autoritativo della Pubblica
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Amministrazione o del concessionario del servizio di produzione della energia elettrica attinente all'esercizio di tale attività, ma una condotta lesiva posta in essere nello svolgimento di un'attività privata (cfr. Cass., Sez. Un., 22/06/2011, n. 13639).
2.2 Vanno parimenti rigettate le reiterate eccezioni di difetto di legittimazione attiva in capo a nonché di carenza di legittimazione passiva e/o di incompletezza del Parte_1
contraddittorio per l'omessa partecipazione al giudizio del Controparte_3
affidate al secondo motivo di appello incidentale.
[...]
Come è noto, nell'"actio negatoria servitutis", nel cui schema va inquadrata la domanda di accertamento della violazione delle distanze legali, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva e, quindi, pure attraverso il ricorso alle risultanze catastali. di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva (Cass. 7567/2019; 1905/2023).
Nella specie, sin dal primo grado è stata prodotta la visura catastale, dalla quale risulta l'intestazione del fondo distinto al foglio 7 p.lla 45 n capo a (in regime di Parte_1
comunione legale) in forza di atto pubblico a rogito notar dell'8.9.2004, Persona_1 documentazione che, ai fini in esame, è idonea a comprovare il requisito di legittimazione attiva in capo all'istante.
Altrettanto infondata è la reiterata eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o di incompletezza del contraddittorio nei rapporti con il Comune di , Controparte_3
proprietario dei terreni sui quali è stato edificato- in forza della costituzione di un diritto di superficie in capo della concessionaria- il dei cui manufatti si denuncia CP_4
l'illegittimità.
La concessione del diritto di superficie ad aedificandum attribuisce, infatti, alla società privata la proprietà “superficiaria” dei manufatti, indipendentemente dalla proprietà dei suoli che resta al Comune.
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Ne consegue che, poiché la costituzione della proprietà superficiaria è fatta a tempo determinato, si realizza una ipotesi di proprietà temporanea a favore dell'assegnatario ai sensi dell'art. 953 c.c., che esclude la contemporanea proprietà dell'ente concedente, non essendo giuridicamente concepibile che più soggetti siano proprietari dello stesso bene
(Cass. 8476/1995; Cass. 12911/2002).
Il dunque, per un verso non è legittimato passivo della Controparte_5 domanda ripristinatoria e/o indennitaria, che trova il suo fondamento giustificativo nella dedotta illegittimità delle opere allo stato in proprietà superficiaria della società concessionaria;
l'ente comunale, poi, nemmeno è litisconsorte necessario, in quanto, non essendo allo stato proprietario dei manufatti, è privo di un interesse attuale e concreto a contraddire sulle domande ad essi relative.
2.3 Passando alla disamina dei motivi di appello principale, essi sono infondati sia pure in forza di una motivazione difforme da quella seguita dal Tribunale.
Coglie, invero, nel segno l'obiezione dell'appellante secondo cui il giudice a quo, nel ritenere limitata ai rimedi indennitari di cui agli artt. 46 l. 2359/1965 e 44 DPR 327/2001, la tutela offerta al terzo proprietario del terreno confinante con quello interessato dalla realizzazione del in violazione delle distanze legali, ha obliterato che nella CP_4
specie è stata denunciata (anche) l'occupazione di una porzione del fondo del privato da uno dei manufatti (segnatamente dalla base della cabina dell'aerogeneratore) e che, per tutte le opere indicate in citazione, l'attore ha addotto che l'esecuzione dell'impianto è avvenuta in difformità dagli elaborati progettuali in forza dei quali è stata assentita alla la CP_1
concessione edilizia.
E', infatti, certamente vero che l'esercizio delle pale eoliche attiene alla produzione di energia ed al suo trasporto nella rete elettrica nazionale gestita dallo Stato e, in quanto tale, sia servizio di pubblica utilità, la cui qualificazione è ricavabile direttamente dall'art. 1 della legge n. 10 del 1991
Altrettanto indiscutibile è che, come di recente ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con l'arresto summenzionato (SU 9448/2024), la qualificazione dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia come attività di pubblico interesse e di pubblica utilità e l'equiparazione delle relative opere a quelle dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche (previste dall'art. 1, comma 4, della l. n.
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10 del 1991) precludono al giudice la possibilità di disporre, in caso di accoglimento della domanda, la riduzione in pristino, con la conseguenza che la tutela spettante al proprietario che abbia subìto la lesione del proprio diritto resta limitata al riconoscimento dell'indennità già prevista dall'art. 46 della l. n. 2359 del 1865 (oggi dall'art. 44 del d.P.R. n. 327 del
2001), in considerazione dell'idoneità delle scelte compiute dall'autorità amministrativa in ordine all'ubicazione dell'opera a comprimere le posizioni soggettive del proprietario confinante e del divieto d'intervenire sull'atto amministrativo, imposto al giudice ordinario dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E.
Si è, in particolare, sottolineato che il rispetto del generale regime delle distanze nella edificazione di opere di pubblica utilità da parte dell'Amministrazione Statale o dei concessionari di servizi pubblici o dei Comuni riceve un "trattamento procedimentale" specifico dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 7, che alla lettera B) esclude l'applicabilità delle disposizioni del relativo titolo per le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, “previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni”; lo stesso art. 7 alla lettera C) prevede che del pari siano esonerate dalla applicazione diretta delle norme le opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, “assistite dalla validazione del progetto, ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554, art. 47”. La tutela innanzi al giudice amministrativo da parte del proprietario confinante "terzo", che si ritenga leso, assume dunque il ruolo di attivazione di un controllo, anche nei confronti delle sedi decisionali indicate sopra, di uno degli elementi costitutivi della legittimità del provvedimento, “quello della conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche secondo il modello di verifica delineato dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 7, lett.
B e C”. Ove la verifica sortisca esito negativo, il predetto "terzo" ha a disposizione il solo strumento indennitario apprestato per i danni da atto legittimo, quello di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 ed al ridetto D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44.
Il principio affermato vale, allora, evidentemente per l'ipotesi che l'opera sia stata realizzata in conformità al permesso di costruire rilasciato alla società concessionaria.
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Solo in tal caso sussiste, infatti, la possibilità, fatta salva in capo al terzo confinante leso dalla costruzione realizzata in violazione delle prescrizioni urbanistiche, di richiedere tutela in sede amministrativa, denunziando le illegittimità del procedimento nella parte in cui la previsione progettuale sia contraria alle norme regolamentari sulle distanze dell'opera dal confine.
L'applicabilità dell'art. 7 cit. e, con esso, l'individuazione della sede amministrativa come quella preposta alla tutela accordata al privato confinante con l'opera di pubblico interesse non può, invece, essere predicata nel caso in cui l'opera sia stata eseguita in difformità dalle previsioni di progetto “validate” nell'osservanza del procedimento sopra descritto e, cioè, allorquando il concessionario, nel collocare materialmente i manufatti sui terreni, si sia discostato dalle indicazioni fornite negli elaborati progettuali approvati dall'ente comunale.
In tale ipotesi, infatti, il terzo non ha un atto avverso il quale reagire innanzi al GA
(concessione come integrata dal progetto sottostante resa in difformità dalle previsioni urbanistiche); d'altro canto, l'attività della società concessionaria non è assistita dalla presunzione di legittimità derivantele dalla conformità alle scelte compiute dalla PA nel posizionamento dell'impianto mediante la validazione del progetto sottostante il rilascio della concessione edilizia, di cui il primo integra la portata provvedimentale.
Muovendo, appunto, da tali considerazioni imposte dalla prospettazione addotta dal e Pt_1 travisata dal primo giudice, il Collegio ha disposto un approfondimento istruttorio di natura tecnica, demandando al CTU nominato di verificare se, come lamentato dall'odierno appellante, la cabina e le turbine degli aerogeneratori siano state posizionate sul terreno in difformità dagli elaborati progettuali, in forza dei quali è stata assentita la concessione edilizia e se, in particolare, la cabina insista su una porzione ricadente nella particella 45 di proprietà Pt_1
Il CTU, dando corso all'incarico affidatogli, ha preliminarmente descritto l'impianto eolico di cui fanno parte gli aerogeneratori e la cabina elettrica oggetto di causa, localizzato a circa
5 Km a Est-Nord-Est del centro abitato di sull'ampio crinale di Controparte_3
Montagna San Giorgio.
L'ausiliario d'ufficio, ritenendo necessario individuare la linea di confine tra il mappale 45
e le particelle 246 e 260 del foglio 7 in proprietà superficiaria dell'appellata, ha eseguito un rilievo topografico mediante sovrapposizione tra la rappresentazione grafica riportata negli
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda elaborati progettuali posti a fondamento della concessione edilizia e l'effettiva ubicazione dei manufatti riscontrata durante le ispezioni peritali.
Dalla comparazione è risultata una difformità della materiale localizzazione delle opere rispetto alla posizione indicata nei grafici progettuali, poiché il rilievo topografico ha restituito esiti per cui il basamento e parte della cabina elettrica insistono nella particella 45 di proprietà per circa mt 1.90 di profondità mentre parte del basamento della turbina Pt_1 eolica H21 “sconfina” per circa mt.
1.68 di profondità; la turbina eolica H22 è risultata, invece, sovrapposta alla linea di confine con la particella 45, senza invadere consistenze di quest'ultima.
Sennonché, siffatte conclusioni devono essere valutata alla luce della premessa iniziale fatta dal CTU secondo cui, “con riferimento ai grafici progettuali contenuti nella documentazione relativa al permesso di costruire n. 2846/1998 in variante al precedente n.
2741/1997, non è presente una planimetria di dettaglio riferita a ciascuna delle turbine da realizzare, ma solo un elaborato planimetrico generale in scala 1:2000 che rappresenta il
nella sua interezza;
vengono successivamente proposte le tavole progettuali in CP_4 scala 1:100 per la tipologia di torre a traliccio con la relativa turbina e in scala 1:20 per la cabina di controllo e trasformazione (cabina elettrica). La questione relativa alla precisazione dei fattori di scala in cui sono rappresentati i grafici progettuali assume un considerevole interesse in funzione delle puntualizzazioni di cui andrò a relazionare di seguito. In particolare, con espresso riferimento alla rappresentazione planimetrica generale di posizionamento degli aerogeneratori e delle cabine elettriche, relativamente alla determinazione delle distanze dai confini delle particelle catastali, va precisato che la misurazione può essere effettuata esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti analogici
e, pertanto, è suscettibile di un margine di errore non trascurabile. In particolare, è opportuno far presente che in una rappresentazione grafica in scala 1:2000, un eventuale errore di rilevamento pari a ±1mm, fornisce uno scarto nella determinazione della misura di ± 2 m reali”.
I risultati sullo “sconfinamento” rispettivamente della profondità di mt. 1,90 e di mt. 1,68 sono, allora, inaffidabili, perché rientranti nel margine di approssimazione (mt 2) individuato dallo stesso CTU nella premessa della propria indagine, a causa dell'ampio rapporto in scala con cui sono stati elaborati i grafici di progetto rispetto ai quali è stato
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda demandato di verificare la rispondenza o meno della reale ubicazione dei manufatti sui luoghi.
Entro lo stesso margine di approssimazione è contenuto il discostamento, tra elaborato progettuale approvato con il permesso di costruire ed esito del rilievo topografico, della distanza dal confine del basamento su cui insiste la turbina H22, il cui bordo superiore è risultato dal succitato rilievo “sovrapposto” alla linea dividente tra le due particelle finitime.
Gli esiti dell'indagine peritale, che pure si è imposta in ragione della prospettazione dell'appellante meritevole di approfondimento, non consentono, pertanto, di affermare che sussista la condizione dedotta (difformità dal progetto e, per esso, dal titolo concessorio) per accordare la tutela reintegratoria, peraltro ammissibile per la sola cabina, limitatamente alla quale l'attore aveva chiesto in primo grado la condanna ripristinatoria.
Il capo in esame della statuizione di primo grado va, in conclusione, confermato, sia pure all'esito di un percorso logico-argomentativo difforme da quello seguito dal giudice a quo.
2.4 Va conseguentemente confermata la statuizione di rigetto della domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. per difetto della residualità in presenza del rimedio tipico di cui all'art. 44
DPR 327/2001.
Del resto, non può sottacersi che, quand'anche avesse trovato riscontro l'assunto attoreo di un posizionamento dei manufatti in difformità dal progetto e, dunque, di una mera attività materiale posta in essere dalla società in carenza del potere derivantegli dalla concessione edilizia, il rimedio esperibile sarebbe stato, pur sempre, quello risarcitorio, tipicamente previsto per l'ipotesi di illecita occupazione appropriativa e/o di violazione delle distanze legali dal confine previste dagli strumenti urbanistici, e non già quello indennitario ex art. 2041 c.c.
Sul punto non vale obiettare che il rimedio risarcitorio non sarebbe stato adeguato, perché limitato alla perdita patrimoniale in ipotesi subita a causa della illecita occupazione e/o della violazione dei distacchi legali, laddove l'interesse perseguito nella specie è quello di
“sanzionare” la condotta abusiva della società concessionaria, realizzabile concretamente mediante commisurazione dell' “indennizzo” ai proventi ritratti dalla dallo CP_1
sfruttamento dell'energia elettrica prodotta grazie all'impianto eolico illegittimamente posizionato.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ribadito, infatti, che lo strumento tipicamente accordato dal legislatore è quello risarcitorio, si osserva, poi, quanto al contenuto di siffatta tutela, che, come affermato dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite, un connotato sanzionatorio della responsabilità civile non è ammissibile al di fuori di una qualche norma di legge che chiaramente lo preveda, ostandovi i principi desumibili dagli artt. 23 e 25, comma 2 Cost. nonché dall'art. 7 della Convenzione
Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, rimanendo ferma l'esigenza di smentire ampliamenti della gamma risarcitoria in ipotesi prive di adeguata copertura normativa.
Nel solco di tali rilievi si pone la ricostruzione dogmatica operata dalla Suprema Corte con l'arresto nomofilattico n. 33645/2022, cui è stata affidata la risoluzione del contrasto delineatosi tra le Sezioni semplici sulla nozione di “danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà”. In quella sede le Sezioni Unite, mediando tra la concezione normativa e quella causale del danno, hanno ribadito la necessità, ai fini della ammissibilità di una tutela risarcitoria, ulteriore rispetto a quella ripristinatoria, dell'accertamento di un danno-conseguenza, ravvisabile nella concreta possibilità di godere che sia andata perduta o sia diminuita in conseguenza immediata e diretta della violazione, ripudiando la categoria del danno in re ipsa, inteso come danno automatico ed irrefutabile e privilegiando, viceversa, quella di danno “presunto” o “normale” in presenza dell'accertamento della violazione, quando vi sia l'allegazione delle concrete utilità compromesse dalla lesione.
Nell'affermare tale conclusione le Sezioni Unite hanno colto l'occasione per sottolineare l'ulteriore scarto esistente tra danno in re ipsa, nell'accezione sopra delineata, e “danno punitivo”, per la cui configurabilità è necessario “un quid ulteriore che colleghi la riparazione della perdita subita alla riprovevolezza della condotta del danneggiante, con un'amplificazione della componente riparatoria in misura proporzionale al grado della colpa o all'intensità del dolo del danneggiante, mediante il cumulo di compensatory damage
e punitive damage”, rimesso, come già sopra evidenziato, ad una specifica previsione normativa che determini la prevedibilità e la misura della “pena”.
Dal passaggio richiamato si trae conferma del fatto che l'ambito in esame, vertente sul risarcimento del contenuto del diritto di proprietà leso dalla occupazione e/o realizzazione di costruzioni a distanza illegale, non rientra tra quelli tipici in cui l'entità del risarcimento
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda possa assolvere, per scelta e nella misura tassativamente prevista dal legislatore, una funzione sanzionatoria. Secondo il dictum della Suprema Corte, oggetto della tutela risarcitoria rimane, in tal caso, il contenuto del diritto leso, ovverosia il concreto pregiudizio subito nella sfera giuridico-patrimoniale del soggetto danneggiato, sub specie di danno emergente e/o lucro cessante, senza alcun ammissibile riferimento alla gravità della condotta del danneggiante e/o all'elemento psicologico da cui essa sia stata animata né tantomeno all'arricchimento presuntivamente da quest'ultimo trattone.
3. Le spese del presente grado sono integralmente compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca.
Quanto alle spese di CTU, è noto che esse, pur rientrando tra gli altri costi del processo suscettibili di regolamentazione ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., possono essere liquidate con un criterio differente da quello seguito per il governo dei compensi professionali, in ragione della finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di fornire al giudice le specifiche conoscenze tecniche per la risoluzione delle questioni controverse, con l'unico limite di dare compiuta spiegazione della scelta differenziale, che si pone come eccezione alla regola generale della omogeneità della liquidazione delle spese giudiziarie (Cass.
22647/2013).
Nella specie, tenuto conto delle ragioni sopra evidenziate per cui il Collegio non ha potuto far proprie le risultanze peritali sulla difformità dal progetto, indipendenti e non prevedibili dall'appellante, si ritiene equo ripartire definitivamente le spese di CTU per la metà a carico di ciascuna delle parti.
4. Essendo stati rigettati entrambi gli appelli, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 285/2020, così provvede:
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa integralmente le spese di lite del presente grado;
3) pone definitivamente le spese di CTU per la metà a carico di ciascuna delle parti;
4) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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- 14 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2225/2020, riservata in decisione all'udienza del
14.5.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata Parte_1 C.F._1
all'atto di appello, dagli avv.ti. Luigi Boccalone (c.f. ) e Pellegrino C.F._2
CA (c.f. , presso il cui studio, sito Benevento (BN) alla Via C.F._3
Avellino n. 45, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(p. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giuste procure in atti, dall'avv.
EP TA (c.f. ) e dall'avv. Andrea Abbamonte (c.f. C.F._4
C.F._5
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 3.3.2017, , in qualità di Parte_1 proprietario di un fondo sito in San Giorgio La Molara (BN), in catasto al foglio 7 part.45, conveniva innanzi al Tribunale di Benevento la Controparte_1
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- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda s.r.l. al fine di sentir accertare l'illegittimo posizionamento delle turbine H21 e H22 dell' ad una distanza dal confine inferiore a quella legale nonché Controparte_2
l'occupazione di una porzione del proprio terreno dalla base della cabina dell'aerogeneratore; chiedeva, quindi, condannarsi la società convenuta alla riduzione in pristino con riferimento alla cabina elettrica nonché al pagamento di un indennizzo per indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., da quantificarsi nell'importo di €
1.528750,28.
1.2 A fondamento della domanda l'attore deduceva che il fondo di sua proprietà confinava con terreni di proprietà del Comune di S. Giorgio La Molara, identificati al catasto con le particelle 246 e 260 del foglio 7, su cui la società convenuta, dietro rilascio di concessione edilizia, aveva realizzato un parco eolico costituito da 33 aerogeneratori di cui due, quelli contraddisti dai numeri H 22 e H 21, erano stati realizzati a distanza dal confine inferiore a quella prevista dagli strumenti urbanistici locali.
1.3 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio la società Controparte_1
che eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione attiva, non avendo l'attore provato la titolarità della proprietà del fondo nonché la carenza di legittimazione passiva, dovendo proporsi l'azione nei confronti del , quale proprietario dei terreni su cui insiste il Controparte_3 CP_4
; inoltre la società convenuta eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della
[...] domanda di riduzione in pristino e di indennizzo per ingiustificato arricchimento nonché la prescrizione dell'azione proposta oltre dieci anni dall'installazione dell'aerogeneratore.
1.4 All'esito il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 285/2020, ha rigettato le domande avanzate da , compensando le spese di lite. Parte_1
1.5 Segnatamente, il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto che la realizzazione dei manufatti è avvenuta secondo schemi privatistici e che l'attore ha evocato la tutela di un diritto soggettivo;
ha, altresì, dichiarato infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, affermando che legittimato passivo, in ordine sia all'azione di riduzione in pristino per violazione delle distanze legali sia alla domanda di ingiustificato arricchimento, è il proprietario della costruzione che si assume realizzata in violazione delle previsioni
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda normative, anche ove si consideri che a trarre ingiustificato arricchimento dall'invasione dello spazio di proprietà dell'attore è la stessa società convenuta. Il Tribunale ha, tuttavia, rigettato le domande attoree stante l'inapplicabilità al caso di specie della tutela ripristinatoria;
in particolare, trattandosi di manufatti funzionali all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, non riconducibili ad attività realizzata "iure privatorum”, l'unico rimedio azionabile è la richiesta di indennità prevista dall'art. 46 l. 25 giugno 1865 n. 2359 e successivamente dall'art. 44 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, rimedio non esperito nella specie.
1.6 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 5.2.2020, con atto di citazione notificato il
16.6.2020 ha proposto appello, affidato a due motivi di gravame. Parte_1
1.7 Con il primo motivo di gravame l'appellante impugna il capo di sentenza in forza del quale il Tribunale ha qualificato come opere di pubblica utilità i manufatti realizzati dalla società convenuta in assenza di un atto amministrativo che li abbia dichiarati tali;
protesta, inoltre, che gli aerogeneratori e la cabina sono stati realizzati in difformità dalla concessione edilizia e dalle planimetrie catastali e che, pertanto, si è in presenza di un'attività materiale della società concessionaria posta in essere in carenza del potere derivato dal titolo concessorio legittimante la costruzione dell'impianto; ne consegue che nel caso in esame non è applicabile l'art. 44 del DPR 327/2001 né tantomeno l'art. 7 DPR 380/2001, che presuppongono la conformità dell'opera al progetto allegato alla concessione.
1.8 Con il secondo motivo di gravame l'appellante rimprovera al primo giudice di aver trascurato di considerare che la cabina insiste sul terreno dell'esponente e realizza, perciò, una insanabile occupazione appropriativa da parte della società concessionaria;
sostiene che la relativa indennità di occupazione deve essere commisurata all'indebito arricchimento conseguito dalla concessionaria, nettamente superiore all'ipotetico danno cagionato da perdita della porzione occupata, con conseguente inconfigurabilità dell'obbligazione risarcitoria.
1.9 Con comparsa depositata in data 10.11.2020 si è costituita in giudizio
[...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in Controparte_1 subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite. Ha spiegato, altresì, appello incidentale affidato a due motivi.
1.10 Con il primo motivo l'appellante incidentale impugna il capo di sentenza in forza del quale il Giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del GO in
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda favore del GA, ribadendo la qualificazione di pubblica utilità dell'opera, seppur realizzata in forza di strumenti privatistici.
1.11 Con il secondo motivo la società reitera le eccezioni sulla mancata prova del titolo di proprietà del terreno vantato dall'attore di primo grado nonché del difetto della propria legittimazione passiva, quale titolare di mero diritto di superficie sui fondi interessati dall' eolico, rimasti in proprietà del , da evocare CP_2 Controparte_3 in giudizio quanto meno ai fini della integrità del contradditorio.
1.12 All'esito di una prima riserva della causa in decisione, con ordinanza del 21.7.2023,
l'intestata Corte ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio disponendo una consulenza tecnica d'ufficio.
1.13 Espletata l'indagine peritale, all'udienza del 14.5.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato nuovamente la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 16.6.2020, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 5.2.2020.
2.1 Va respinto il primo motivo di appello incidentale, di cui si anticipa la trattazione per ragioni di priorità logico-giuridica.
Come riaffermato di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (SU 9448/2024), la controversia, instaurata dal proprietario di un fondo nei confronti di una società privata concessionaria dell'amministrazione comunale per la costruzione di una pala eolica, avente ad oggetto la pretesa di ripristino delle distanze legali tra il fondo ed il manufatto sito nell'area confinante, oltre al risarcimento dei danni, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché detta società è convenuta in giudizio non già come amministrazione o concessionaria che svolge il servizio di pubblica utilità di produzione e trasporto di energia nella rete elettrica nazionale, ma in quanto impresa costruttrice e proprietaria del manufatto, come tale responsabile del pregiudizio da questo causato, "staticamente", al terzo confinante
(in senso conforme già Cass., Sez. Un., 21/11/2011, n. 24410; Cass., Sez. Un., 1/04/2020,
n. 7636).
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tale principio trova giustificazione nel rilievo che una siffatta controversia "non riguarda, in relazione al risultato pratico perseguito dall'attore, un'ipotesi d'incidenza della domanda sull'efficienza o funzionalità della rete elettrica, ma (…) evidenzia la prospettazione di uno spostamento del manufatto all'interno dell'area confinante a ripristino del regime delle distanze e l'applicazione di una sanzione indennitaria per la violazione del regime stesso e per i danni arrecati": essa esula, pertanto, sia dalla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, già prevista dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 80, così come sostituito dall'art. 7, comma primo, lett. a), della legge 21 luglio
2000, n. 205, con particolare richiamo ai servizi previsti dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, poi confluita nell'art. 133, comma primo, lett. c), cod. proc. amm., sia da quella già prevista dall'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per le controversie riguardanti le procedure e i provvedimenti in materia d'impianti di generazione di energia elettrica di cui al d.l. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile
2003, n. 55, e dall'art. 41 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti relativi ad infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica ricomprese nella rete di trasmissione nazionale, poi confluita nell'art. 133, comma primo, lett. o), cod. proc. amm.
La soluzione accolta risulta conforme al criterio generale costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto di giurisdizione, in virtù del quale ciò che assume rilievo ai fini dell'individuazione del giudice cui spetta la cognizione della controversia è, al di là della prospettazione delle parti, il petitum sostanziale della domanda, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ovverosia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale gli stessi costituiscono manifestazione (cfr. Cass.,
Sez. Un., 31/07/2018, n. 20350): sicché, ove, a sostegno della domanda di accertamento dell'insussistenza della servitù, l'attore faccia valere, come nella specie, la lesione del suo diritto di proprietà, derivante dalla realizzazione sul fondo confinante di un aerogeneratore posto a distanza inferiore a quella legale, non può dubitarsi della spettanza della controversia alla giurisdizione ordinaria, poiché ciò che viene messo in discussione non è un comportamento riconducibile anche indirettamente ad un potere autoritativo della Pubblica
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Amministrazione o del concessionario del servizio di produzione della energia elettrica attinente all'esercizio di tale attività, ma una condotta lesiva posta in essere nello svolgimento di un'attività privata (cfr. Cass., Sez. Un., 22/06/2011, n. 13639).
2.2 Vanno parimenti rigettate le reiterate eccezioni di difetto di legittimazione attiva in capo a nonché di carenza di legittimazione passiva e/o di incompletezza del Parte_1
contraddittorio per l'omessa partecipazione al giudizio del Controparte_3
affidate al secondo motivo di appello incidentale.
[...]
Come è noto, nell'"actio negatoria servitutis", nel cui schema va inquadrata la domanda di accertamento della violazione delle distanze legali, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva e, quindi, pure attraverso il ricorso alle risultanze catastali. di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva (Cass. 7567/2019; 1905/2023).
Nella specie, sin dal primo grado è stata prodotta la visura catastale, dalla quale risulta l'intestazione del fondo distinto al foglio 7 p.lla 45 n capo a (in regime di Parte_1
comunione legale) in forza di atto pubblico a rogito notar dell'8.9.2004, Persona_1 documentazione che, ai fini in esame, è idonea a comprovare il requisito di legittimazione attiva in capo all'istante.
Altrettanto infondata è la reiterata eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o di incompletezza del contraddittorio nei rapporti con il Comune di , Controparte_3
proprietario dei terreni sui quali è stato edificato- in forza della costituzione di un diritto di superficie in capo della concessionaria- il dei cui manufatti si denuncia CP_4
l'illegittimità.
La concessione del diritto di superficie ad aedificandum attribuisce, infatti, alla società privata la proprietà “superficiaria” dei manufatti, indipendentemente dalla proprietà dei suoli che resta al Comune.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ne consegue che, poiché la costituzione della proprietà superficiaria è fatta a tempo determinato, si realizza una ipotesi di proprietà temporanea a favore dell'assegnatario ai sensi dell'art. 953 c.c., che esclude la contemporanea proprietà dell'ente concedente, non essendo giuridicamente concepibile che più soggetti siano proprietari dello stesso bene
(Cass. 8476/1995; Cass. 12911/2002).
Il dunque, per un verso non è legittimato passivo della Controparte_5 domanda ripristinatoria e/o indennitaria, che trova il suo fondamento giustificativo nella dedotta illegittimità delle opere allo stato in proprietà superficiaria della società concessionaria;
l'ente comunale, poi, nemmeno è litisconsorte necessario, in quanto, non essendo allo stato proprietario dei manufatti, è privo di un interesse attuale e concreto a contraddire sulle domande ad essi relative.
2.3 Passando alla disamina dei motivi di appello principale, essi sono infondati sia pure in forza di una motivazione difforme da quella seguita dal Tribunale.
Coglie, invero, nel segno l'obiezione dell'appellante secondo cui il giudice a quo, nel ritenere limitata ai rimedi indennitari di cui agli artt. 46 l. 2359/1965 e 44 DPR 327/2001, la tutela offerta al terzo proprietario del terreno confinante con quello interessato dalla realizzazione del in violazione delle distanze legali, ha obliterato che nella CP_4
specie è stata denunciata (anche) l'occupazione di una porzione del fondo del privato da uno dei manufatti (segnatamente dalla base della cabina dell'aerogeneratore) e che, per tutte le opere indicate in citazione, l'attore ha addotto che l'esecuzione dell'impianto è avvenuta in difformità dagli elaborati progettuali in forza dei quali è stata assentita alla la CP_1
concessione edilizia.
E', infatti, certamente vero che l'esercizio delle pale eoliche attiene alla produzione di energia ed al suo trasporto nella rete elettrica nazionale gestita dallo Stato e, in quanto tale, sia servizio di pubblica utilità, la cui qualificazione è ricavabile direttamente dall'art. 1 della legge n. 10 del 1991
Altrettanto indiscutibile è che, come di recente ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con l'arresto summenzionato (SU 9448/2024), la qualificazione dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia come attività di pubblico interesse e di pubblica utilità e l'equiparazione delle relative opere a quelle dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche (previste dall'art. 1, comma 4, della l. n.
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10 del 1991) precludono al giudice la possibilità di disporre, in caso di accoglimento della domanda, la riduzione in pristino, con la conseguenza che la tutela spettante al proprietario che abbia subìto la lesione del proprio diritto resta limitata al riconoscimento dell'indennità già prevista dall'art. 46 della l. n. 2359 del 1865 (oggi dall'art. 44 del d.P.R. n. 327 del
2001), in considerazione dell'idoneità delle scelte compiute dall'autorità amministrativa in ordine all'ubicazione dell'opera a comprimere le posizioni soggettive del proprietario confinante e del divieto d'intervenire sull'atto amministrativo, imposto al giudice ordinario dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E.
Si è, in particolare, sottolineato che il rispetto del generale regime delle distanze nella edificazione di opere di pubblica utilità da parte dell'Amministrazione Statale o dei concessionari di servizi pubblici o dei Comuni riceve un "trattamento procedimentale" specifico dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 7, che alla lettera B) esclude l'applicabilità delle disposizioni del relativo titolo per le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, “previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni”; lo stesso art. 7 alla lettera C) prevede che del pari siano esonerate dalla applicazione diretta delle norme le opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, “assistite dalla validazione del progetto, ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554, art. 47”. La tutela innanzi al giudice amministrativo da parte del proprietario confinante "terzo", che si ritenga leso, assume dunque il ruolo di attivazione di un controllo, anche nei confronti delle sedi decisionali indicate sopra, di uno degli elementi costitutivi della legittimità del provvedimento, “quello della conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche secondo il modello di verifica delineato dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 7, lett.
B e C”. Ove la verifica sortisca esito negativo, il predetto "terzo" ha a disposizione il solo strumento indennitario apprestato per i danni da atto legittimo, quello di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 ed al ridetto D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44.
Il principio affermato vale, allora, evidentemente per l'ipotesi che l'opera sia stata realizzata in conformità al permesso di costruire rilasciato alla società concessionaria.
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Solo in tal caso sussiste, infatti, la possibilità, fatta salva in capo al terzo confinante leso dalla costruzione realizzata in violazione delle prescrizioni urbanistiche, di richiedere tutela in sede amministrativa, denunziando le illegittimità del procedimento nella parte in cui la previsione progettuale sia contraria alle norme regolamentari sulle distanze dell'opera dal confine.
L'applicabilità dell'art. 7 cit. e, con esso, l'individuazione della sede amministrativa come quella preposta alla tutela accordata al privato confinante con l'opera di pubblico interesse non può, invece, essere predicata nel caso in cui l'opera sia stata eseguita in difformità dalle previsioni di progetto “validate” nell'osservanza del procedimento sopra descritto e, cioè, allorquando il concessionario, nel collocare materialmente i manufatti sui terreni, si sia discostato dalle indicazioni fornite negli elaborati progettuali approvati dall'ente comunale.
In tale ipotesi, infatti, il terzo non ha un atto avverso il quale reagire innanzi al GA
(concessione come integrata dal progetto sottostante resa in difformità dalle previsioni urbanistiche); d'altro canto, l'attività della società concessionaria non è assistita dalla presunzione di legittimità derivantele dalla conformità alle scelte compiute dalla PA nel posizionamento dell'impianto mediante la validazione del progetto sottostante il rilascio della concessione edilizia, di cui il primo integra la portata provvedimentale.
Muovendo, appunto, da tali considerazioni imposte dalla prospettazione addotta dal e Pt_1 travisata dal primo giudice, il Collegio ha disposto un approfondimento istruttorio di natura tecnica, demandando al CTU nominato di verificare se, come lamentato dall'odierno appellante, la cabina e le turbine degli aerogeneratori siano state posizionate sul terreno in difformità dagli elaborati progettuali, in forza dei quali è stata assentita la concessione edilizia e se, in particolare, la cabina insista su una porzione ricadente nella particella 45 di proprietà Pt_1
Il CTU, dando corso all'incarico affidatogli, ha preliminarmente descritto l'impianto eolico di cui fanno parte gli aerogeneratori e la cabina elettrica oggetto di causa, localizzato a circa
5 Km a Est-Nord-Est del centro abitato di sull'ampio crinale di Controparte_3
Montagna San Giorgio.
L'ausiliario d'ufficio, ritenendo necessario individuare la linea di confine tra il mappale 45
e le particelle 246 e 260 del foglio 7 in proprietà superficiaria dell'appellata, ha eseguito un rilievo topografico mediante sovrapposizione tra la rappresentazione grafica riportata negli
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda elaborati progettuali posti a fondamento della concessione edilizia e l'effettiva ubicazione dei manufatti riscontrata durante le ispezioni peritali.
Dalla comparazione è risultata una difformità della materiale localizzazione delle opere rispetto alla posizione indicata nei grafici progettuali, poiché il rilievo topografico ha restituito esiti per cui il basamento e parte della cabina elettrica insistono nella particella 45 di proprietà per circa mt 1.90 di profondità mentre parte del basamento della turbina Pt_1 eolica H21 “sconfina” per circa mt.
1.68 di profondità; la turbina eolica H22 è risultata, invece, sovrapposta alla linea di confine con la particella 45, senza invadere consistenze di quest'ultima.
Sennonché, siffatte conclusioni devono essere valutata alla luce della premessa iniziale fatta dal CTU secondo cui, “con riferimento ai grafici progettuali contenuti nella documentazione relativa al permesso di costruire n. 2846/1998 in variante al precedente n.
2741/1997, non è presente una planimetria di dettaglio riferita a ciascuna delle turbine da realizzare, ma solo un elaborato planimetrico generale in scala 1:2000 che rappresenta il
nella sua interezza;
vengono successivamente proposte le tavole progettuali in CP_4 scala 1:100 per la tipologia di torre a traliccio con la relativa turbina e in scala 1:20 per la cabina di controllo e trasformazione (cabina elettrica). La questione relativa alla precisazione dei fattori di scala in cui sono rappresentati i grafici progettuali assume un considerevole interesse in funzione delle puntualizzazioni di cui andrò a relazionare di seguito. In particolare, con espresso riferimento alla rappresentazione planimetrica generale di posizionamento degli aerogeneratori e delle cabine elettriche, relativamente alla determinazione delle distanze dai confini delle particelle catastali, va precisato che la misurazione può essere effettuata esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti analogici
e, pertanto, è suscettibile di un margine di errore non trascurabile. In particolare, è opportuno far presente che in una rappresentazione grafica in scala 1:2000, un eventuale errore di rilevamento pari a ±1mm, fornisce uno scarto nella determinazione della misura di ± 2 m reali”.
I risultati sullo “sconfinamento” rispettivamente della profondità di mt. 1,90 e di mt. 1,68 sono, allora, inaffidabili, perché rientranti nel margine di approssimazione (mt 2) individuato dallo stesso CTU nella premessa della propria indagine, a causa dell'ampio rapporto in scala con cui sono stati elaborati i grafici di progetto rispetto ai quali è stato
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda demandato di verificare la rispondenza o meno della reale ubicazione dei manufatti sui luoghi.
Entro lo stesso margine di approssimazione è contenuto il discostamento, tra elaborato progettuale approvato con il permesso di costruire ed esito del rilievo topografico, della distanza dal confine del basamento su cui insiste la turbina H22, il cui bordo superiore è risultato dal succitato rilievo “sovrapposto” alla linea dividente tra le due particelle finitime.
Gli esiti dell'indagine peritale, che pure si è imposta in ragione della prospettazione dell'appellante meritevole di approfondimento, non consentono, pertanto, di affermare che sussista la condizione dedotta (difformità dal progetto e, per esso, dal titolo concessorio) per accordare la tutela reintegratoria, peraltro ammissibile per la sola cabina, limitatamente alla quale l'attore aveva chiesto in primo grado la condanna ripristinatoria.
Il capo in esame della statuizione di primo grado va, in conclusione, confermato, sia pure all'esito di un percorso logico-argomentativo difforme da quello seguito dal giudice a quo.
2.4 Va conseguentemente confermata la statuizione di rigetto della domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. per difetto della residualità in presenza del rimedio tipico di cui all'art. 44
DPR 327/2001.
Del resto, non può sottacersi che, quand'anche avesse trovato riscontro l'assunto attoreo di un posizionamento dei manufatti in difformità dal progetto e, dunque, di una mera attività materiale posta in essere dalla società in carenza del potere derivantegli dalla concessione edilizia, il rimedio esperibile sarebbe stato, pur sempre, quello risarcitorio, tipicamente previsto per l'ipotesi di illecita occupazione appropriativa e/o di violazione delle distanze legali dal confine previste dagli strumenti urbanistici, e non già quello indennitario ex art. 2041 c.c.
Sul punto non vale obiettare che il rimedio risarcitorio non sarebbe stato adeguato, perché limitato alla perdita patrimoniale in ipotesi subita a causa della illecita occupazione e/o della violazione dei distacchi legali, laddove l'interesse perseguito nella specie è quello di
“sanzionare” la condotta abusiva della società concessionaria, realizzabile concretamente mediante commisurazione dell' “indennizzo” ai proventi ritratti dalla dallo CP_1
sfruttamento dell'energia elettrica prodotta grazie all'impianto eolico illegittimamente posizionato.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ribadito, infatti, che lo strumento tipicamente accordato dal legislatore è quello risarcitorio, si osserva, poi, quanto al contenuto di siffatta tutela, che, come affermato dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite, un connotato sanzionatorio della responsabilità civile non è ammissibile al di fuori di una qualche norma di legge che chiaramente lo preveda, ostandovi i principi desumibili dagli artt. 23 e 25, comma 2 Cost. nonché dall'art. 7 della Convenzione
Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, rimanendo ferma l'esigenza di smentire ampliamenti della gamma risarcitoria in ipotesi prive di adeguata copertura normativa.
Nel solco di tali rilievi si pone la ricostruzione dogmatica operata dalla Suprema Corte con l'arresto nomofilattico n. 33645/2022, cui è stata affidata la risoluzione del contrasto delineatosi tra le Sezioni semplici sulla nozione di “danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà”. In quella sede le Sezioni Unite, mediando tra la concezione normativa e quella causale del danno, hanno ribadito la necessità, ai fini della ammissibilità di una tutela risarcitoria, ulteriore rispetto a quella ripristinatoria, dell'accertamento di un danno-conseguenza, ravvisabile nella concreta possibilità di godere che sia andata perduta o sia diminuita in conseguenza immediata e diretta della violazione, ripudiando la categoria del danno in re ipsa, inteso come danno automatico ed irrefutabile e privilegiando, viceversa, quella di danno “presunto” o “normale” in presenza dell'accertamento della violazione, quando vi sia l'allegazione delle concrete utilità compromesse dalla lesione.
Nell'affermare tale conclusione le Sezioni Unite hanno colto l'occasione per sottolineare l'ulteriore scarto esistente tra danno in re ipsa, nell'accezione sopra delineata, e “danno punitivo”, per la cui configurabilità è necessario “un quid ulteriore che colleghi la riparazione della perdita subita alla riprovevolezza della condotta del danneggiante, con un'amplificazione della componente riparatoria in misura proporzionale al grado della colpa o all'intensità del dolo del danneggiante, mediante il cumulo di compensatory damage
e punitive damage”, rimesso, come già sopra evidenziato, ad una specifica previsione normativa che determini la prevedibilità e la misura della “pena”.
Dal passaggio richiamato si trae conferma del fatto che l'ambito in esame, vertente sul risarcimento del contenuto del diritto di proprietà leso dalla occupazione e/o realizzazione di costruzioni a distanza illegale, non rientra tra quelli tipici in cui l'entità del risarcimento
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda possa assolvere, per scelta e nella misura tassativamente prevista dal legislatore, una funzione sanzionatoria. Secondo il dictum della Suprema Corte, oggetto della tutela risarcitoria rimane, in tal caso, il contenuto del diritto leso, ovverosia il concreto pregiudizio subito nella sfera giuridico-patrimoniale del soggetto danneggiato, sub specie di danno emergente e/o lucro cessante, senza alcun ammissibile riferimento alla gravità della condotta del danneggiante e/o all'elemento psicologico da cui essa sia stata animata né tantomeno all'arricchimento presuntivamente da quest'ultimo trattone.
3. Le spese del presente grado sono integralmente compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca.
Quanto alle spese di CTU, è noto che esse, pur rientrando tra gli altri costi del processo suscettibili di regolamentazione ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., possono essere liquidate con un criterio differente da quello seguito per il governo dei compensi professionali, in ragione della finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di fornire al giudice le specifiche conoscenze tecniche per la risoluzione delle questioni controverse, con l'unico limite di dare compiuta spiegazione della scelta differenziale, che si pone come eccezione alla regola generale della omogeneità della liquidazione delle spese giudiziarie (Cass.
22647/2013).
Nella specie, tenuto conto delle ragioni sopra evidenziate per cui il Collegio non ha potuto far proprie le risultanze peritali sulla difformità dal progetto, indipendenti e non prevedibili dall'appellante, si ritiene equo ripartire definitivamente le spese di CTU per la metà a carico di ciascuna delle parti.
4. Essendo stati rigettati entrambi gli appelli, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 285/2020, così provvede:
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa integralmente le spese di lite del presente grado;
3) pone definitivamente le spese di CTU per la metà a carico di ciascuna delle parti;
4) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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